(G.U.15-2-1992, n.38)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 AGOSTO 1991, N.277 - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI, CHIMICI E BIOLOGICI DURANTE IL LAVORO. "MEDICO COMPETENTE" ARTICOLI 3 E 55
In ordine all'attuazione del decreto del Presidente
della Repubblica 15-8-1991, n.277, concernente la protezione
dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione
ad agenti fisici, chimici e biologici durante il lavoro,
alcuni assessorati alla sanità hanno richiesto
chiarimenti e direttive su alcune disposizioni relative
alla figura del "medico competente".
Al fine di corrispondere alle rappresentate esigenze
di uniformità di comportamento in campo nazionale,
la problematica è stata esaminata con la collaborazione
dei rappresentanti dei dicasteri interessati, degli
organismi tecnici di questo Ministero e di codesti
assessorati.
Si fa innanzitutto presente che le disposizioni concernenti
la figura del "medico competente", così
come è stata delineata nel richiamato decreto
del Presidente della Repubblica n.277/1991, pongono
problemi interpretativi che, in ragione delle carenze
del testo normativo e dei delicati riflessi d'ordine
organizzativo, amministrativo e penale, suggeriscono
l'opportunità di acquisire al riguardo il parere
del Consiglio di Stato.
In particolare al predetto consesso sarà chiesto
di chiarire la portata dell'espressione "....un
medico, ove possibile dipendente dal Servizio sanitario
nazionale,...." di cui alla lettera c) dell'art.3
del decreto nonché la portata delle disposizioni
generali del decreto stesso relative al medico competente,
e cioè se dette disposizioni debbano o possano
estendersi a tutti i rischi derivanti dall'esposizione
ad agenti chimici, fisici e biologici, diversi dal
piombo, dall'amianto e dal rumore.
In attesa di acquisire il parere del Consiglio di Stato,
si ritiene comunque opportuno, anche in considerazione
degli adempimenti attuativi di competenza di codesti
assessorati, fornire al riguardo l'avviso della scrivente
amministrazione, condiviso dai rappresentanti regionali.
L'espressione "un medico, ove possibile dipendente
dal Servizio sanitario nazionale", deve essere
intesa nel senso che la funzione di "medico competente"
è assicurata dal datore di lavoro tramite, ove
possibile, i servizi di medicina del lavoro della U.S.L.;
qualora la U.S.L., territorialmente competente, non
sia in grado di provvedervi con un medico dei propri
servizi, il datore di lavoro assicura la funzione con
altro medico fornito dei titoli e requisiti previsti
dagli artt. 3 e 55 del decreto.
Nei casi in cui il servizio è assicurato dalla
U.S.L., non devono, comunque, sussistere incompatibilità
con le funzioni di vigilanza di cui al punto d) dell'art.3
del decreto, sia che dette funzioni siano esercitate
da pubblici ufficiali che da ufficiali di polizia giudiziaria.
E' necessario, altresì, precisare che, quando
l'attività di "medico competente"
è espletata dai servizi della U.S.L., la U.S.L.
stessa deve formalmente individuare, dandone preventiva
comunicazione al datore di lavoro, il proprio medico
dipendente incaricato di svolgere le funzioni di "medico
competente".
Si è concordato, inoltre, sulla opportunità
di non assumere, in attesa del parere del Consiglio
di Stato, iniziative che incidano sull'attuale assetto
organizzativo dei servizi aziendali di medicina del
lavoro, operanti in conformità a quanto previsto
dal comma 2 dell'art.21 della legge 23-12-1978, n.833,
fermo restando che la funzione di "medico competente"
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n.277/1991 dovrà essere assicurata da uno dei
medici dei suddetti presidi aziendali artt.3 e 55 del
decreto.
In ordine, poi, al campo di applicazione delle disposizioni
generali del decreto del Presidente della Repubblica
n.277/1991, sul "medico competente", si è
ritenuto che tale figura, così come disciplinata
dal suddetto decreto, vada riferita alla sorveglianza
sanitaria dei lavoratori esposti a tutti gli agenti
nocivi presenti durante il lavoro (chimici, fisici
e biologici) con esclusione delle radiazioni ionizzanti.
Per quanto concerne, infine, l'art.55 del decreto concernente
l'autorizzazione regionale all'esercizio della funzione
di "medico competente" ai laureati in medicina
e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di
cui all'art.3, comma 1, lettera c) del decreto stesso,
abbiano svolto l'attività di medico del lavoro
per almeno quattro anni, al fine di omogeneizzare sul
territorio nazionale i comportamenti operativi delle
regioni, sono state concordate e predisposte le linee
guida indicate nel documento allegato A.
Allegato A
CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI "MEDICO COMPETENTE" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.277/1991
Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale i
criteri di valutazione della documentazione che dovranno
produrre gli interessati per il riconoscimento di "medico
competente" si propongono le seguenti linee guida.
1) Il medico dovrà presentare domanda, in carta
legale, all'assessorato regionale della propria residenza
specificando i dati anagrafici (nome, cognome, luogo
e data di nascita, comune e luogo di residenza e di
domicilio, data di laurea, iscrizione all'ordine dei
medici, eventuali specializzazioni conseguite e anno
di conseguimento, curriculum professionale).
Per quanto riguarda la documentazione comprovante lo
svolgimento dell'attività di medico del lavoro
il medico dovrà dimostrare di avere effettuato
visite mediche preventive e periodiche finalizzate
ad un giudizio di idoneità lavorativa specifica
nei confronti di lavoratori professionalmente esposti
ai rischi per i quali la normativa vigente prevede
la sorveglianza sanitaria.
A tal fine il medico interessato deve produrre apposita
certificazione rilasciata dal legale rappresentante
della struttura pubblica o privata presso cui ha effettuato
le prestazioni. Dalla suddetta documentazione deve
risultare:
a) indicazione della/e unità produttiva/e i cui
dipendenti sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria
dal medico interessato;
b) attività svolta dall'unità produttiva;
c) indicazione dei rischi professionali per i quali
il medico ha effettuato le proprie prestazioni;
d) numero dei lavoratori esposti al rischio;
e) numero delle visite preventive e periodiche effettuate
per anno;
f) tipo degli accertamenti integrativi effettuati;
g) periodi relativi all'attività svolta dal medico.
Nella valutazione della documentazione prodotta, le
regioni dovranno tener conto dell'integrazione complessiva
delle caratteristiche e del volume dell'attività
svolta nell'arco dei 4 anni di cui all'art.55 del decreto
del Presidente della Repubblica n.277/1991.
2) Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art.55
del decreto del Presidente della Repubblica n.277/1991
non possono essere considerate come attività
di medico del lavoro le prestazioni finalizzate esclusivamente
a:
a) valutazione dello stato di salute e giudizio di idoneità
generica al lavoro;
b) valutazioni di danni permanenti o temporanei e conseguenti
stime della capacità di lavoro residua;
c) attività certificative rilasciate dai servizi
di igiene pubblica, ospedalieri, di pronto soccorso,
dei servizi della sanità militare e dell'Ente
delle ferrovie dello Stato, ecc.
A titolo esemplificativo tra i criteri di esclusione,
si citano le seguenti attività:
- visite dei medici fiscali;
- visite dei medici di medicina generale;
- visite per il rilascio del libretto di lavoro;
- visite per gli alimentaristi;
- visite per il rilascio della patente di guida;
- visite per valutazioni medico-legali (INPS, INAIL,
enti assicurativi, riconoscimento di invalidità
civile e assimilate, visite medico legali effettuate
dalla sanità militare, Ente ferrovie dello Stato,
ecc.);
- visite per l'esclusivo accertamento medico legale
delle malattie professionali;
- visite per la valutazione dell'idoneità all'attività
sportiva.
3) L'autorizzazione rilasciata da ciascuna regione,
sulla base del predetti criteri, per l'esercizio dell'attività
di "medico competente", ai sensi dell'art.55
del decreto del Presidente della Repubblica n.277/1991,
ha validità su tutto il territorio nazionale.
4) Tenuto conto che presso gli assessorati regionali
alla sanità stanno pervenendo domande per ottenere
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività
di "medico competente", ai sensi dell'art.55
del decreto del Presidente della Repubblica succitato,
si ravvisa l'opportunità che gli assessorati
regionali invitino tempestivamente tutti i medici che
abbiano prodotto o che produrranno, nei termini previsti
dal succitato decreto del Presidente della Repubblica,
domande non corredate dalle informazioni richieste,
ad integrare la documentazione già prodotta.
L'integrazione della documentazione dovrà essere
inviata agli assessorati regionali entro quarantacinque
giorni dalla ricezione comprovata della comunicazione
ai medici interessati.
(c) 1996 Note's