[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DELLA SANITA' 8 FEBBRAIO 1992, N.3

(G.U.15-2-1992, n.38)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 AGOSTO 1991, N.277 - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI, CHIMICI E BIOLOGICI DURANTE IL LAVORO. "MEDICO COMPETENTE" ARTICOLI 3 E 55

In ordine all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15-8-1991, n.277, concernente la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici durante il lavoro, alcuni assessorati alla sanità hanno richiesto chiarimenti e direttive su alcune disposizioni relative alla figura del "medico competente".
Al fine di corrispondere alle rappresentate esigenze di uniformità di comportamento in campo nazionale, la problematica è stata esaminata con la collaborazione dei rappresentanti dei dicasteri interessati, degli organismi tecnici di questo Ministero e di codesti assessorati.
Si fa innanzitutto presente che le disposizioni concernenti la figura del "medico competente", così come è stata delineata nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica n.277/1991, pongono problemi interpretativi che, in ragione delle carenze del testo normativo e dei delicati riflessi d'ordine organizzativo, amministrativo e penale, suggeriscono l'opportunità di acquisire al riguardo il parere del Consiglio di Stato.
In particolare al predetto consesso sarà chiesto di chiarire la portata dell'espressione "....un medico, ove possibile dipendente dal Servizio sanitario nazionale,...." di cui alla lettera c) dell'art.3 del decreto nonché la portata delle disposizioni generali del decreto stesso relative al medico competente, e cioè se dette disposizioni debbano o possano estendersi a tutti i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, diversi dal piombo, dall'amianto e dal rumore.
In attesa di acquisire il parere del Consiglio di Stato, si ritiene comunque opportuno, anche in considerazione degli adempimenti attuativi di competenza di codesti assessorati, fornire al riguardo l'avviso della scrivente amministrazione, condiviso dai rappresentanti regionali.
L'espressione "un medico, ove possibile dipendente dal Servizio sanitario nazionale", deve essere intesa nel senso che la funzione di "medico competente" è assicurata dal datore di lavoro tramite, ove possibile, i servizi di medicina del lavoro della U.S.L.; qualora la U.S.L., territorialmente competente, non sia in grado di provvedervi con un medico dei propri servizi, il datore di lavoro assicura la funzione con altro medico fornito dei titoli e requisiti previsti dagli artt. 3 e 55 del decreto.
Nei casi in cui il servizio è assicurato dalla U.S.L., non devono, comunque, sussistere incompatibilità con le funzioni di vigilanza di cui al punto d) dell'art.3 del decreto, sia che dette funzioni siano esercitate da pubblici ufficiali che da ufficiali di polizia giudiziaria.
E' necessario, altresì, precisare che, quando l'attività di "medico competente" è espletata dai servizi della U.S.L., la U.S.L. stessa deve formalmente individuare, dandone preventiva comunicazione al datore di lavoro, il proprio medico dipendente incaricato di svolgere le funzioni di "medico competente".
Si è concordato, inoltre, sulla opportunità di non assumere, in attesa del parere del Consiglio di Stato, iniziative che incidano sull'attuale assetto organizzativo dei servizi aziendali di medicina del lavoro, operanti in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'art.21 della legge 23-12-1978, n.833, fermo restando che la funzione di "medico competente" ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.277/1991 dovrà essere assicurata da uno dei medici dei suddetti presidi aziendali artt.3 e 55 del decreto.
In ordine, poi, al campo di applicazione delle disposizioni generali del decreto del Presidente della Repubblica n.277/1991, sul "medico competente", si è ritenuto che tale figura, così come disciplinata dal suddetto decreto, vada riferita alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a tutti gli agenti nocivi presenti durante il lavoro (chimici, fisici e biologici) con esclusione delle radiazioni ionizzanti.
Per quanto concerne, infine, l'art.55 del decreto concernente l'autorizzazione regionale all'esercizio della funzione di "medico competente" ai laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di cui all'art.3, comma 1, lettera c) del decreto stesso, abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni, al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale i comportamenti operativi delle regioni, sono state concordate e predisposte le linee guida indicate nel documento allegato A.

Allegato A

CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI "MEDICO COMPETENTE" AI SENSI DELL'ART. 55 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.277/1991

Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale i criteri di valutazione della documentazione che dovranno produrre gli interessati per il riconoscimento di "medico competente" si propongono le seguenti linee guida.
1) Il medico dovrà presentare domanda, in carta legale, all'assessorato regionale della propria residenza specificando i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, comune e luogo di residenza e di domicilio, data di laurea, iscrizione all'ordine dei medici, eventuali specializzazioni conseguite e anno di conseguimento, curriculum professionale).
Per quanto riguarda la documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività di medico del lavoro il medico dovrà dimostrare di avere effettuato visite mediche preventive e periodiche finalizzate ad un giudizio di idoneità lavorativa specifica nei confronti di lavoratori professionalmente esposti ai rischi per i quali la normativa vigente prevede la sorveglianza sanitaria.
A tal fine il medico interessato deve produrre apposita certificazione rilasciata dal legale rappresentante della struttura pubblica o privata presso cui ha effettuato le prestazioni. Dalla suddetta documentazione deve risultare:
a) indicazione della/e unità produttiva/e i cui dipendenti sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria dal medico interessato;
b) attività svolta dall'unità produttiva;
c) indicazione dei rischi professionali per i quali il medico ha effettuato le proprie prestazioni;
d) numero dei lavoratori esposti al rischio;
e) numero delle visite preventive e periodiche effettuate per anno;
f) tipo degli accertamenti integrativi effettuati;
g) periodi relativi all'attività svolta dal medico.
Nella valutazione della documentazione prodotta, le regioni dovranno tener conto dell'integrazione complessiva delle caratteristiche e del volume dell'attività svolta nell'arco dei 4 anni di cui all'art.55 del decreto del Presidente della Repubblica n.277/1991.
2) Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art.55 del decreto del Presidente della Repubblica n.277/1991 non possono essere considerate come attività di medico del lavoro le prestazioni finalizzate esclusivamente a:
a) valutazione dello stato di salute e giudizio di idoneità generica al lavoro;
b) valutazioni di danni permanenti o temporanei e conseguenti stime della capacità di lavoro residua;
c) attività certificative rilasciate dai servizi di igiene pubblica, ospedalieri, di pronto soccorso, dei servizi della sanità militare e dell'Ente delle ferrovie dello Stato, ecc.
A titolo esemplificativo tra i criteri di esclusione, si citano le seguenti attività:
- visite dei medici fiscali;
- visite dei medici di medicina generale;
- visite per il rilascio del libretto di lavoro;
- visite per gli alimentaristi;
- visite per il rilascio della patente di guida;
- visite per valutazioni medico-legali (INPS, INAIL, enti assicurativi, riconoscimento di invalidità civile e assimilate, visite medico legali effettuate dalla sanità militare, Ente ferrovie dello Stato, ecc.);
- visite per l'esclusivo accertamento medico legale delle malattie professionali;
- visite per la valutazione dell'idoneità all'attività sportiva.
3) L'autorizzazione rilasciata da ciascuna regione, sulla base del predetti criteri, per l'esercizio dell'attività di "medico competente", ai sensi dell'art.55 del decreto del Presidente della Repubblica n.277/1991, ha validità su tutto il territorio nazionale.
4) Tenuto conto che presso gli assessorati regionali alla sanità stanno pervenendo domande per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di "medico competente", ai sensi dell'art.55 del decreto del Presidente della Repubblica succitato, si ravvisa l'opportunità che gli assessorati regionali invitino tempestivamente tutti i medici che abbiano prodotto o che produrranno, nei termini previsti dal succitato decreto del Presidente della Repubblica, domande non corredate dalle informazioni richieste, ad integrare la documentazione già prodotta.
L'integrazione della documentazione dovrà essere inviata agli assessorati regionali entro quarantacinque giorni dalla ricezione comprovata della comunicazione ai medici interessati.




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