[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE 11 MARZO 1992 N.4

LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N.413, ART.70, COMMA 4

Come è noto la legge in oggetto indicata ha modificato il primo periodo del comma 5 dell'art.1 del decreto legge 27-4-1990, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26-6-1990, n.165, in materia di denunce al catasto edilizio urbano delle costruzioni rurali ad uso abitazione.
La richiamata norma, sovvertendo le disposizioni contenute nel citato art.1 del decreto legge n.90 del 1990, impone ora la denuncia al catasto urbano delle <<costruzioni o porzioni di costruzioni attualmente iscritte al nuovo catasto terreni come rurali, destinate invece ad abitazioni di persone e quindi ad uso diverso da quello indicato nella lettera a) del primo comma dell'art.39.....>> del T.U.I.R., escludendo pertanto da detto obbligo le abitazioni effettivamente utilizzate dagli addetti alla coltivazione dei terreni agricoli.
Ne consegue che la precedente circolare n.3 del 1991 è da ritenersi pertanto superata, dal momento che investe fattispecie non più riconducibili alla norma abrogata, e dato che tale abrogazione ha ripristinato in sostanza le procedure originarie.
Per quanto riguarda le denunce di accatastamento ricevute in applicazione della citata circolare n.3 del 1991, siano esse già state trattate per le conseguenti iscrizioni al catasto edilizio urbano, o in corso di definizione, viene disposto che i dipendenti uffici tecnici erariali, autonomamente o su segnalazione degli uffici distrettuali delle imposte, delle amministrazioni comunali o su precisazione degli interessati, procedano alla verifica del classamento delle unità immobiliari in argomento, eseguendo l'iscrizione nel relativo catasto, ovvero il passaggio da un catasto all'altro.
E' appena il caso di chiarire, infine, che tale procedura, tendente ad uniformarsi alla corretta applicazione della più recente normativa, ha l'obiettivo di regolare l'attività amministrativa degli uffici tecnici erariali, in modo che nessun immobile destinato ad abitazione di persone, il cui uso è diverso da quello indicato nella lettera a) del primo comma dell'art.39 del T.U.I.R., risulti sottratto all'iscrizione al catasto edilizio urbano.




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