LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N.413, ART.70, COMMA 4
Come è noto la legge in oggetto indicata ha modificato
il primo periodo del comma 5 dell'art.1 del decreto
legge 27-4-1990, n.90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26-6-1990, n.165, in materia di denunce
al catasto edilizio urbano delle costruzioni rurali
ad uso abitazione.
La richiamata norma, sovvertendo le disposizioni contenute
nel citato art.1 del decreto legge n.90 del 1990, impone
ora la denuncia al catasto urbano delle <<costruzioni
o porzioni di costruzioni attualmente iscritte al nuovo
catasto terreni come rurali, destinate invece ad abitazioni
di persone e quindi ad uso diverso da quello indicato
nella lettera a) del primo comma dell'art.39.....>>
del T.U.I.R., escludendo pertanto da detto obbligo
le abitazioni effettivamente utilizzate dagli addetti
alla coltivazione dei terreni agricoli.
Ne consegue che la precedente circolare n.3 del 1991
è da ritenersi pertanto superata, dal momento
che investe fattispecie non più riconducibili
alla norma abrogata, e dato che tale abrogazione ha
ripristinato in sostanza le procedure originarie.
Per quanto riguarda le denunce di accatastamento ricevute
in applicazione della citata circolare n.3 del 1991,
siano esse già state trattate per le conseguenti
iscrizioni al catasto edilizio urbano, o in corso di
definizione, viene disposto che i dipendenti uffici
tecnici erariali, autonomamente o su segnalazione degli
uffici distrettuali delle imposte, delle amministrazioni
comunali o su precisazione degli interessati, procedano
alla verifica del classamento delle unità immobiliari
in argomento, eseguendo l'iscrizione nel relativo catasto,
ovvero il passaggio da un catasto all'altro.
E' appena il caso di chiarire, infine, che tale procedura,
tendente ad uniformarsi alla corretta applicazione
della più recente normativa, ha l'obiettivo
di regolare l'attività amministrativa degli
uffici tecnici erariali, in modo che nessun immobile
destinato ad abitazione di persone, il cui uso è
diverso da quello indicato nella lettera a) del primo
comma dell'art.39 del T.U.I.R., risulti sottratto all'iscrizione
al catasto edilizio urbano.
(c) 1996 Note's