REVISIONE GENERALE DELLA QUALIFICAZIONE, DELLA CLASSIFICAZIONE E DEL CLASSAMENTO DEL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO
Concluse le operazioni di revisione degli estimi urbani
con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle
nuove tariffe, occorre completare la fase operativa
della revisione della qualificazione, classificazione
e classamento, già avviata conformemente alle
disposizioni impartite con la circolare n.4 del 3-5-1991.
Con detta circolare sono state anticipate le varie operazioni
nelle quali si articola la revisione stessa.
E' comunque opportuno premettere che nel corso dei lavori,
in relazione alle informazioni che periodicamente verranno
chieste agli uffici nonché in relazione alle
scadenze più avanti indicate, questa Direzione
si riserva di emanare ulteriori istruzioni.
Tanto premesso, sciogliendo la riserva contenuta nella
richiamata circolare 4/91, a seguito anche dell'esame
delle proposte pervenute dagli Uffici, relative al
quadro generale delle categorie, si dispone che ad
esso vengano apportate le integrazioni e modifiche
di seguito elencate.
Gruppo A
- Categorie da sopprimere: A/5 e A/6
Le categorie A/5 e A/6, rispondenti nello spirito della
norma originaria a realtà edilizie e di utilizzazione
all'epoca consuete, attualmente non rappresentano più
tipologie abitative ordinarie perché al di fuori
degli standard minimi indispensabili per l'uso cui
dette categorie fanno riferimento.
Gli immobili già censiti in dette categorie sono
caratterizzati dall'assenza o carenza degli indispensabili
servizi igienici e, spesso, anche di altre dotazioni
ora ritenute indispensabili.
Attualmente dette unità o sono state adeguate
alle minime condizioni abitative (e quindi meritano
un nuovo appropriato classamento) o non hanno subito
interventi di riadattamento e quindi per il principio
dell'ordinarietà, non possono che essere classate,
sia pure nelle classi più basse, nella categoria
che rappresenta le unità immobiliari più
povere di dotazioni: categ. A/4.
- Categorie da istituire: nessuna
Gruppo B
- Categoria da sopprimere: B/8
La categoria B/8 rappresentava i magazzini sotterranei
adibiti a conservazione di derrate alimentari.
Tale destinazione non è più riscontrabile
nella ordinarietà. Le unità immobiliari
censite nella categoria dovranno trovare più
appropriata collocazione nel gruppo C, in relazione
all'uso cui sono destinate.
- Categoria da istituire: nessuna
Gruppo C
- Categorie da sopprimere: nessuna
- Categorie da istituire: nessuna
Gruppo D
- Categorie da sopprimere: nessuna
- Categorie da istituire: D/10; D/11; D/12
Nella categoria D/10 si dovranno censire i "residence",
anche se gestiti in multiproprietà.
Per detta tipologia infatti l'offerta dei servizi da
parte di specifiche Società di gestione e le
dotazioni comuni (strutture ricreazionali, associative,
ristoranti ecc.) rappresentano una rilevante entità
economica e pertanto tali immobili non possono essere
assimilati alle unità abitative censite, come
tali, nel gruppo A.
Ove il "residence" sia dichiarato per singole
unità funzionali (è il caso ordinariamente
riscontrabile per le multiproprietà), ciascuna
di esse dovrà essere censita nella categoria
D/10 e le rispettive rendite dovranno essere riferite
al valore di mercato delle singole unità comprensive
quindi dei diritti su tutti i beni immobiliari comuni.
Nella categoria D/11, in considerazione dell'attività
imprenditoriale svolta, dovranno essere censiti gli
immobili destinati a scuole private e che rispondano
alla normativa prevista per l'esercizio di tale attività.
Nella categoria D/12 andranno censiti i posti barca
nei porti turistici, costituiti da ben delimitati specchi
d'acqua sui quali vengono esercitati diritti reali
ancorché in regime di concessione demaniale,
caratterizzati dalla presenza di servizi, quali l'approdo
al molo (anche di tipo galleggiante), l'allaccio per
fornitura di acqua, luce, telefono oltre ad eventuali
locali di deposito di uso esclusivo.
Nella stessa categoria andranno censiti gli stabilimenti
balneari, oggetto di concessione demaniale, che hanno
fine di lucro.
Gruppo E
- Categorie da sopprimere: nessuna
- Categorie da istituire: nessuna
Per poter infine qualificare in modo uniforme altre
fattispecie rappresentanti nuove tipologie edilizie,
peraltro riconducibili a categorie già presenti
nel quadro generale, si dovrà fare riferimento
ai seguenti principi:
- Minialloggi e fabbricati a schiera
Tali definizioni, peraltro di uso corrente, di per sé
non identificano specifiche categorie catastali (né
si è ritenuto opportuno istituirne delle nuove),
e pertanto le unità immobiliari abitative afferenti
detti immobili, andranno censite nella categoria del
gruppo A che le rappresenta, con riferimento alle caratteristiche
estrinseche e di dotazioni di impianti dell'immobile
stesso.
Per poter operare in tal senso sarà altresì
indispensabile integrare opportunamente il quadro delle
unità tipo.
- Uffici privati <<open space>>
Dette unità immobiliari sono caratterizzate dalla
presenza di ampie superfici, da attrezzare con pareti
mobili, secondo le esigenze temporali dell'ufficio.
Con riferimento alla destinazione d'uso si confermerà
la categoria A/10.
Sarà però opportuno individuare la superficie
del vano medio, abitualmente definita in sede di modulazione
degli spazi, ed integrare opportunamente il quadro
delle unità tipo.
- Posti auto su aree private e su piani <<pilotys>>
Dette unità immobiliari, caratterizzate da spazi,
delimitati con segnaletica a terra, ricavati su aree
private (posti auto all'aperto) o su spazi coperti,
quali i piani "pilotys", che venivano censiti
nella categoria C/6, dovranno trovare collocazione
nella categoria C/7, opportunamente integrata nelle
sue unità tipo.
- Autosilos
Ove l'immobile sia dotato di impianti di sollevamento
delle auto per l'attività di ricovero delle
stesse, andrà censito nella categoria D/1.
Ove invece l'immobile sia servito da rampe per l'accesso
ai piani riservati al parcheggio, esso dovrà
essere censito nella categoria D/8.
- Discoteche, parchi gioco, zoo-safari e simili
Le attività esercitate sono caratterizzate essenzialmente
dalla cessione di servizi o svaghi a pagamento (emissione
di biglietti SIAE) e sono pertanto assimilabili a quelle
esercitate nei locali per spettacolo, quindi tali unità
dovranno essere censite nella categoria D/3.
- Parcheggi a pagamento su aree private
Anche in tali fattispecie l'attività esercitata
consiste nella prestazione di servizi e quindi questi
dovranno essere censiti nella categoria D/8.
- Villaggi turistici
Dovranno essere censiti nella categoria D/2 in quanto
caratterizzati da finalità alberghiere.
- Campeggi
Per tali unità è predominante la prestazione
di servizi e l'attività che vi si svolge ha
essenzialmente un carattere commerciale; dovranno pertanto
essere censiti nella categoria D/8.
- Aree per deposito (rottami, inerti, ecc.)
Nel caso in cui oltre al deposito si svolga nelle aree
un'attività di lavorazione e commercializzazione
del materiale (anche se con carattere sussidiario),
esse dovranno essere censite nella categoria D/7.
Ove invece la destinazione sia di semplice stoccaggio
dovranno essere censite nella categoria E/9.
- Fabbricati destinati a grande distribuzione (ipermercati,
supermercati)
Dovranno essere censiti nella categoria D/8.
- Impianti con attrezzature sportive (anche con coperture
pressurizzate)
Se a fine di lucro dovranno essere censiti nella categoria
D/6.
Si considerano attrezzature sportive anche i campi da
golf, i maneggi e simili.
- Cabine elettriche
Per dette unità immobiliari resta confermata
la categoria D/1.
- Impianti per lavaggio auto
Qualora siano dotati di attrezzature semplici, quindi
con esclusione di impianti fissi nei locali, verranno
considerati come attività artigianali e quindi
classati in C/3.
Se del tipo automatico, con la presenza di attrezzature
specifiche - e semprechè non rientrino a far
parte di stazioni di servizio - andranno censiti nella
categoria D/7 (attività artigianale).
- Soffitte e cantine
Se disgiunte dall'abitazione, andranno censite nella
categoria C/2, integrando opportunamente le unità
tipo.
- Capannoni prefabbricati per attività produttive
varie
Tali manufatti dovranno essere censiti nella categoria
D/8 a meno che, per l'attività ivi esercitata,
non rientrino nelle fattispecie previste per la categoria
D/7.
- Stalle e fienili non agricoli
La destinazione a stalla è già prevista
nella categoria C/6, riservando ad essa le classi più
basse.
Il fienile può essere assimilato a locale di
deposito e come tale da censire nella categoria C/2.
- Chalets
Se abitazioni tipiche dei luoghi rientrano nella categoria
A/11.
Diversamente andranno censiti nella categoria del gruppo
A rispondente alla tipologia, alla dotazione di impianti
e servizi, e rifiniture dell'unità stessa.
- Serre
Normalmente rientrano nell'ambito dell'attività
agricola e come tali sono censite nel catasto terreni.
Nel caso in cui la loro funzione sia solo di stoccaggio
di piante e fiori anche se in stato vegetativo, andranno
censite nella categoria D/8 in quanto è preminente
l'attività commerciale.
- Sale condominiali
Costituiscono, in quanto tali, beni comuni non censibili.
- Circoli ricreativi
Senza fine di lucro: possono essere assimilati alle
unità immobiliari adibite ad attività
culturale e quindi dovranno essere censiti nella categoria
B/6.
Con fine di lucro: dovranno essere censiti nella categoria
propria dell'unità immobiliare, secondo l'uso
ordinario della stessa (negozio, ufficio privato, ecc.).
- Funivie, sciovie e simili
Per le loro caratteristiche dovranno essere censite
nelle categorie E/1.
In conclusione, con riferimento alle risposte alla circolare
n.4 del 3-5-1991, con la quale alcuni Uffici hanno
avanzato proposte per una specifica qualificazione,
relativamente a fattispecie che non trovano invece
una collocazione precisa nell'attuale normativa, si
osserva quanto segue.
Per quanto riguarda le aree urbane, esse sono definite
dall'art.15 del decreto del Presidente della Repubblica
n.650 del 1972 e come tali devono essere indicate in
atti con la superficie, senza rendita.
Per quanto riguarda le aree attrezzate lungo le autostrade
e le strade statali, esse trovano la loro qualificazione
specifica se adibite a stazione di servizio o se attrezzate
con manufatti adibiti a cessione di servizi; a questi
dovrà competere l'appropriata qualificazione;
qualora rientrino nella "sede stradale",
non devono essere censite in C.E.U.
Le aree attrezzate a sosta per caravan, senza fine di
lucro, dovranno essere inquadrate nella categoria E/4.
Tanto premesso si riporta il quadro generale delle categorie
aggiornato così come segue:
QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE
I - Immobili a destinazione ordinaria
Gruppo A
A/1 - Abitazioni di tipo signorile (1)
A/2 - Abitazioni di tipo civile (2)
A/3 - Abitazioni di tipo economico (3)
A/4 - Abitazioni di tipo popolare (4)
A/7 - Abitazioni in villini (5)
A/8 - Ville (6)
A/9 - Castelli, palazzi eminenti (7)
A/10 - Uffici e studi privati
A/11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (8)
NOTE riferite al Gruppo A:
(1) Unità immobiliari appartenenti a fabbricati
ubicati in zone di pregio con caratteristiche tecnologiche,
costruttive e di rifiniture di livello superiore a
quello dei fabbricati di tipo residenziale.
Detti immobili devono inoltre rispondere ai requisiti
indicati dall'Ufficio in sede di classamento automatico
(punti 1, 3 e 9 dei prospetti 9) e per quanto riguarda
la consistenza e la dotazione di servizi delle unità
immobiliari, ai requisiti indicati ai punti 10, 11
e 14 dei citati prospetti.
(2) Unità immobiliari appartenenti a fabbricati
con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di
rifiniture di livello rispondente alle locali richieste
di mercato per fabbricati di tipo residenziale.
Detti immobili devono rispondere ai requisiti indicati
dall'Ufficio, in sede di classamento automatico (punti
1, 4 e 9 dei prospetti 9), e per quanto riguarda la
consistenza e la dotazione dei servizi delle unità
immobiliari, ai requisiti indicati ai punti 14 e 15
dei citati prospetti.
Sono compatibili con la categoria anche quelle unità
immobiliari (minialloggi) di consistenza notevolmente
inferiore a quella propria delle abitazioni di tipo
civile, con caratteristiche costruttive, tecnologiche,
di rifinitura e dotazioni proprie della categoria.
(3) Unità immobiliari appartenenti a fabbricati
con caratteristiche di economia sia per la rifinitura
che per i materiali impiegati e con impianti tecnologici
limitati ai soli indispensabili.
Tali immobili devono rispondere ai requisiti indicati
dall'Ufficio in sede di classamento automatico (punti
1, 4, 6 e 9 dei prospetti 9), e per quanto riguarda
la consistenza e la dotazione dei servizi delle unità
immobiliari, rispondere ai requisiti indicati dall'Ufficio
in sede di classamento automatico (punti 14 e 15 dei
prospetti 9).
Sono compatibili con la categoria anche quelle unità
immobiliari (minialloggi) di consistenza inferiore
a quella propria delle abitazioni di tipo economico,
con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di rifinitura
e dotazioni proprie della categoria.
(4) Unità immobiliari appartenenti a fabbricati
con caratteristiche costruttive e di rifiniture di
modesto livello. Dotazione limitata di impianti quantunque
indispensabili.
Detti immobili devono rispondere ai requisiti indicati
dall'Ufficio in sede di classamento automatico (punti
1 e 6 dei prospetti 9), e per quanto riguarda la consistenza
e la dotazione dei servizi delle unità immobiliari,
ai requisiti indicati ai punti 14 e 15 degli stessi
prospetti.
(5) Per villino deve intendersi un fabbricato, anche
se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche
costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di
un fabbricato di tipo civile o economico ed essere
dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari,
di aree coltivate o no a giardino.
Le unità immobiliari dovranno avere consistenza
e dotazioni corrispondenti a quanto indicato dall'Ufficio
in sede di classamento automatico per l'attribuzione
della categoria (punti 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 14
e 15 dei prospetti 9).
(6) Ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati
essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino,
edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni
o in zone di pregio con caratteristiche costruttive
e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario.
Consistenza e dotazione di impianti corrispondenti a
quanto indicato dall'Ufficio in sede di classamento
automatico per l'attribuzione della categoria (punti
1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 dei prospetti 9).
(7) Si iscriveranno in questa categoria i castelli ed
i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione
degli spazi interni e dei volumi edificati non sono
comparabili con le unità tipo delle altre categorie;
costituiscono ordinariamente una sola unità
immobiliare. E' compatibile con l'attribuzione della
categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente
indipendenti, censibili nelle altre categorie.
(8) Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, ecc.
Gruppo B
B/1 - Collegi, convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi;
ospizi; conventi; seminari; caserme (9)
B/2 - Case di cura ed ospedali (9)
B/3 - Prigioni e riformatori
B/4 - Uffici pubblici
B/5 - Scuole e laboratori scientifici (9)
B/6 - Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie,
circoli ricreativi e culturali senza fine di lucro,
che non hanno sede in edifici della categoria A/9
B/7 - Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio
pubblico dei culti
NOTE riferite al Gruppo B:
(9) Costruiti o adottati per tale destinazione, non
suscettibili di destinazione diversa senza radicali
trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano
nell'art.10 della legge 11-8-1939, n.1249.
Gruppo C
C/1 - Negozi e botteghe
C/2 - Magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte
se non unite all'unità immobiliare abitativa
C/3 - Laboratori per arti e mestieri
C/4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi (9)
C/5 - Stabilimenti balneari e di acque curative (9)
C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (9)
C/7 - Tettoie; posti auto su aree private; posti auto
coperti
NOTA riferita al Gruppo C:
(9) Costruiti o adottati per tale destinazione, non
suscettibili di destinazione diversa senza radicali
trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano
nell'art.10 della legge 11-8-1939, n.1249.
II - Immobili a destinazione speciale (10)
Gruppo D
D/1 - Opifici
D/2 - Alberghi e pensioni
D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli;
arene, parchi giochi, zoo-safari
D/4 - Case di cura ed ospedali
D/5 - Istituti di credito, cambio ed assicurazione
D/6 - Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi
sportivi
D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali
esigenze di un'attività industriale e non suscettibili
di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali
esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili
di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/9 - Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi
del suolo; ponti privati soggetti a pedaggio; aree
attrezzate per l'appoggio di palloni aerostatici e
dirigibili
D/10 - Residence
D/11 - Scuole e laboratori scientifici privati
D/12 - Posti barca in porti turistici, stabilimenti
balneari (11)
NOTE relative al quadro II:
(10) Quando rientrano nell'art.10 della legge 11-8-1939,
n.1249, come modificato dal D.L. 9-4-1948, n.514, e
quando hanno fine di lucro.
(11) Unità immobiliari caratterizzate da concessione
demaniale per l'uso dello specchio d'acqua e dell'arenile.
III - Immobili a destinazione particolare
Gruppo E
E/1 - Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi
ed aerei; stazioni per metropolitane; stazioni per
ferrovie; impianti di risalita in genere
E/2 - Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio
E/3 - Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze
pubbliche
E/4 - Recinti chiusi per mercati, fiere, posteggio bestiame
e simili
E/5 - Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze
E/6 - Fari, semafori, torri per rendere pubblico l'uso
dell'orologio
E/7 - Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei
culti
E/8 - Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi
i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia
E/9 - Edifici a destinazione particolare non compresi
nelle categorie precedenti del gruppo E
A conclusione di quanto esposto, si procede ora al riesame
degli aspetti già trattati nella circolare n.4/91,
per alcuni dei quali si forniscono ulteriori precisazioni:
PUNTO 2
Dopo l'istituzione delle zone territoriali omogenee
si deve pervenire alla predisposizione di un quadro
di tariffe unico per tutta la zona stessa.
Le indicazioni fornite dalla circolare citata sono idonee
a rideterminare, in prima fase, i quadri di tariffe
di ciascun comune.
Al riguardo è opportuno far rilevare che per
alcune categorie dei comuni collegati potrà
essere necessario rideterminare la scala di collegamento
con il comune tipo.
Eventuali valori massimi rilevati potranno trovare collocazione
nel quadro di tariffa della zona territoriale omogenea
(vedi lettera C).
Ove invece si rilevassero valori significativamente
inferiori a quelli presi a base della revisione degli
estimi, in conseguenza della metodologia adottata,
se ne dovrà tenere opportuno conto.
Poiché, come è stato detto, gli Uffici
debbono riferirsi ai valori espressi nei cosiddetti
"quadri provvisori" (che rappresentano come
è noto l'escursione dei valori rilevati a suo
tempo) e contemporaneamente collegarsi alle nuove tariffe
d'estimo pubblicate, occorre in questa operazione allineare
i valori espressi dai quadri provvisori alle corrispondenti
tariffe pubblicate.
PUNTO 3
Si confermano le indicazioni fornite con la circolare
n.4/91 citata.
PUNTO 4
Poiché i quadri di zona omogenea dovranno essere
sottoposti all'esame e approvazione delle commissioni
censuarie distrettuali e provinciali, per poter programmare,
ove necessario, tempestivi interventi, è necessario
conoscere, entro il 31 marzo 1992, per ciascuna delle
commissioni censuarie distrettuali quanto segue:
- se è insediata, la data di insediamento;
- se è decaduta, lo stato dell'iter per la sua
rinnovazione ed eventuali informazioni al riguardo.
PUNTO 5
Individuati sul territorio i comparti ove per le tipologie
degli immobili, l'epoca di costruzione, la destinazione
urbanistica, si sono rilevate condizioni generali riconducibili
ad una unica qualificazione, si attribuirà a
tutti i fabbricati la categoria appropriata.
Potranno, in detti comparti, trovare una diversa qualificazione
tipologie singolari quali quelle riconducibili alla
A/7, ove si operi in comparti di edilizia di tipo civile
e/o economica, o ad altra categoria ove si operi in
comparti caratterizzati da una edificazione a villini.
Per interventi più dettagliati quali quelli necessari
nei centri storici e nei territori interessati da edificazioni
spontanee, si richiama quanto già indicato con
la circolare citata.
PUNTI 6 E 7
Si conferma quanto già comunicato.
(c) 1996 Note's