(G.U. 15-10-1992, n.243)
DECRETO MINISTERIALE 6 MARZO 1992: "NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA CAPACITA' ESTINGUENTE E PER L'OMOLOGAZIONE DEGLI ESTINTORI CARRELLATI D'INCENDIO" - DECRETO MINISTERIALE 6 MARZO 1992: <<NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DEI PRODOTTI VERNICIANTI IGNIFUGHI APPLICATI SU MATERIALI LEGNOSI>>
Nella Gazzetta Ufficiale del 19-3-1992 sono stati pubblicati
i decreti ministeriali, del 6-3-1992, concernenti norme
tecniche e procedurali rispettivamente per la <<classificazione,
di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti
ignifughi applicati su materiali legnosi>> e
per la <<classificazione della capacità
estinguente e l'omologazione di estintori carrellati
di incendio>>.
Con tali decreti si è inteso recepire nel corpo
normativo per la sicurezza in caso di incendio del
Ministero dell'interno due delle norme UNI-CNVVF elaborate
in sede UNI nell'ambito della convenzione stipulata
tra tale organismo e il CNVVF per la predisposizione
di norme attinenti i prodotti da utilizzarsi nelle
attività di prevenzione incendi.
Tale convenzione ha consentito e consente, con la partecipazione
di funzionari in particolare del C.S.E., il coordinamento
dei gruppi di lavoro e delle commissioni, attinenti
il settore di competenza dell'amministrazione, sia
in ambito nazionale (UNI) che internazionale (CEN).
Le norme UNI-CNVVF così elaborate, pur essendo
norme "di buona tecnica", restano nel campo
delle norme "volontarie" in mancanza di provvedimenti
legislativi che le trasformino in "regole tecniche"
(leggi, decreti, ecc.) ad osservanza obbligatoria.
I provvedimenti di che trattasi, adottati dopo aver
espletato, nei confronti dei Paesi della CEE, la procedura
di informazione prevista dalla direttiva n.83/189 CEE
recepita con legge 21-6-1986, n.317, danno valore cogente
alle norme "volontarie" anzidette. Si ritiene
opportuno chiarire alcuni aspetti dei decreti in oggetto
in relazione all'importanza che essi rivestono per
l'attività di prevenzione incendi.
Per quanto attiene la conformità di un prodotto
alla norma o al prototipo si precisa che con l'ottenimento
dell'atto di omologazione il produttore, del prodotto
verniciante ignifugo o dell'estintore carrellato, è
tenuto a garantire la conformità dei prodotti
alla norma presa a riferimento per la certificazione
e l'omologazione e quindi, come caso particolare, sono
da ritenersi conformi alla norma i prodotti conformi
al prototipo omologato. Potranno essere apportate,
pertanto, senza alcun atto di omologazione aggiuntivo
le modifiche non influenti sui requisiti di prestazione
e/o modalità di uso di cui all'omologazione.
L'attività di controllo prevista dagli artt.
7 dei decreti di che trattasi sarà pertanto
essenzialmente tesa alla verifica della permanenza
di tali requisiti. A tal fine sarà cura del
laboratorio che emette il certificato di prova conservare
il prototipo omologato così definito: campione
o saggio dello stesso atto a indicarne le caratteristiche
e/o documentazione idonea alla completa identificazione
e caratterizzazione del campione stesso.
Nulla è innovato in materia di autorizzazione
di laboratori esterni fermo restando che tali autorizzazioni,
qualora necessarie, potranno essere consentite solo
dopo che le strutture dell'amministrazione possano
garantire l'espletamento dell'attività certificativa
in tutte le sue fasi.
Nelle norme di prevenzione incendi disciplinanti le
specifiche attività saranno indicati i criteri
e le modalità di impiego dei prodotti vernicianti
ignifughi e degli estintori carrellati; in attesa dell'emanazione
delle specifiche norme, i comandanti provinciali in
relazione alla specifica situazione di rischio potranno,
ove ritenuto necessario, prescriverne l'uso.
Si precisa al riguardo che l'atto di omologazione, rilasciato
da questa amministrazione, è l'unico atto idoneo
per consentire l'impiego dei prodotti di che trattasi
anche se provenienti da Paesi della CEE.
Si ritiene infine utile, per una più completa
informazione, riportare di seguito, per ciascun decreto,
alcuni chiarimenti specifici di particolare interesse.
DECRETO MINISTERIALE RELATIVO AI PRODOTTI VERNICIANTI
IGNIFUGHI
Si richiama l'attenzione sul campo di applicazione della
NORMA UNI 9796 che integralmente si riporta: <<La
presente norma si applica ai prodotti vernicianti ignifughi
destinati ad essere applicati su materiali legnosi
ad eccezione di:
- materiali impiallacciati con tranciati o sfogliati
di legno mediante collanti a base di resine di tipo
termoplastico;
- assemblati a struttura cellulare o listellare, includenti
cavità d'aria o riempite con materiali di natura
eterogenea>>.
Fermo restando che l'utilizzazione dei prodotti vernicianti
ignifughi potrà essere consentita unicamente
in tale ambito, si richiama l'attenzione sugli obblighi
previsti, oltre che nei confronti dei produttori (art.6),
anche nei confronti degli installatori e dei responsabili
delle singole attività (art.2).
DECRETO MINISTERIALE RELATIVO AGLI <<ESTINTORI
CARRELLATI>>
Si precisa, con riferimento al marchio di conformità
di cui all'art.3, comma 6, che nella parte quarta dei
contrassegni distintivi dovranno obbligatoriamente
essere riportati gli estremi dell'omologazione rilasciata
da questa amministrazione.
Si richiama infine l'attenzione sull'art.10 che fissa
i termini per la costruzione, la commercializzazione
e l'uso degli estintori carrellati omologati ai sensi
del decreto in questione.
(c) 1996 Note's