[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 7 LUGLIO 1992, N.6

(G.U. 15-10-1992, n.243)

DECRETO MINISTERIALE 6 MARZO 1992: "NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA CAPACITA' ESTINGUENTE E PER L'OMOLOGAZIONE DEGLI ESTINTORI CARRELLATI D'INCENDIO" - DECRETO MINISTERIALE 6 MARZO 1992: <<NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DEI PRODOTTI VERNICIANTI IGNIFUGHI APPLICATI SU MATERIALI LEGNOSI>>

Nella Gazzetta Ufficiale del 19-3-1992 sono stati pubblicati i decreti ministeriali, del 6-3-1992, concernenti norme tecniche e procedurali rispettivamente per la <<classificazione, di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi>> e per la <<classificazione della capacità estinguente e l'omologazione di estintori carrellati di incendio>>.
Con tali decreti si è inteso recepire nel corpo normativo per la sicurezza in caso di incendio del Ministero dell'interno due delle norme UNI-CNVVF elaborate in sede UNI nell'ambito della convenzione stipulata tra tale organismo e il CNVVF per la predisposizione di norme attinenti i prodotti da utilizzarsi nelle attività di prevenzione incendi.
Tale convenzione ha consentito e consente, con la partecipazione di funzionari in particolare del C.S.E., il coordinamento dei gruppi di lavoro e delle commissioni, attinenti il settore di competenza dell'amministrazione, sia in ambito nazionale (UNI) che internazionale (CEN).
Le norme UNI-CNVVF così elaborate, pur essendo norme "di buona tecnica", restano nel campo delle norme "volontarie" in mancanza di provvedimenti legislativi che le trasformino in "regole tecniche" (leggi, decreti, ecc.) ad osservanza obbligatoria.
I provvedimenti di che trattasi, adottati dopo aver espletato, nei confronti dei Paesi della CEE, la procedura di informazione prevista dalla direttiva n.83/189 CEE recepita con legge 21-6-1986, n.317, danno valore cogente alle norme "volontarie" anzidette. Si ritiene opportuno chiarire alcuni aspetti dei decreti in oggetto in relazione all'importanza che essi rivestono per l'attività di prevenzione incendi.
Per quanto attiene la conformità di un prodotto alla norma o al prototipo si precisa che con l'ottenimento dell'atto di omologazione il produttore, del prodotto verniciante ignifugo o dell'estintore carrellato, è tenuto a garantire la conformità dei prodotti alla norma presa a riferimento per la certificazione e l'omologazione e quindi, come caso particolare, sono da ritenersi conformi alla norma i prodotti conformi al prototipo omologato. Potranno essere apportate, pertanto, senza alcun atto di omologazione aggiuntivo le modifiche non influenti sui requisiti di prestazione e/o modalità di uso di cui all'omologazione.
L'attività di controllo prevista dagli artt. 7 dei decreti di che trattasi sarà pertanto essenzialmente tesa alla verifica della permanenza di tali requisiti. A tal fine sarà cura del laboratorio che emette il certificato di prova conservare il prototipo omologato così definito: campione o saggio dello stesso atto a indicarne le caratteristiche e/o documentazione idonea alla completa identificazione e caratterizzazione del campione stesso.
Nulla è innovato in materia di autorizzazione di laboratori esterni fermo restando che tali autorizzazioni, qualora necessarie, potranno essere consentite solo dopo che le strutture dell'amministrazione possano garantire l'espletamento dell'attività certificativa in tutte le sue fasi.
Nelle norme di prevenzione incendi disciplinanti le specifiche attività saranno indicati i criteri e le modalità di impiego dei prodotti vernicianti ignifughi e degli estintori carrellati; in attesa dell'emanazione delle specifiche norme, i comandanti provinciali in relazione alla specifica situazione di rischio potranno, ove ritenuto necessario, prescriverne l'uso.
Si precisa al riguardo che l'atto di omologazione, rilasciato da questa amministrazione, è l'unico atto idoneo per consentire l'impiego dei prodotti di che trattasi anche se provenienti da Paesi della CEE.
Si ritiene infine utile, per una più completa informazione, riportare di seguito, per ciascun decreto, alcuni chiarimenti specifici di particolare interesse.

DECRETO MINISTERIALE RELATIVO AI PRODOTTI VERNICIANTI IGNIFUGHI
Si richiama l'attenzione sul campo di applicazione della NORMA UNI 9796 che integralmente si riporta: <<La presente norma si applica ai prodotti vernicianti ignifughi destinati ad essere applicati su materiali legnosi ad eccezione di:
- materiali impiallacciati con tranciati o sfogliati di legno mediante collanti a base di resine di tipo termoplastico;
- assemblati a struttura cellulare o listellare, includenti cavità d'aria o riempite con materiali di natura eterogenea>>.
Fermo restando che l'utilizzazione dei prodotti vernicianti ignifughi potrà essere consentita unicamente in tale ambito, si richiama l'attenzione sugli obblighi previsti, oltre che nei confronti dei produttori (art.6), anche nei confronti degli installatori e dei responsabili delle singole attività (art.2).

DECRETO MINISTERIALE RELATIVO AGLI <<ESTINTORI CARRELLATI>>
Si precisa, con riferimento al marchio di conformità di cui all'art.3, comma 6, che nella parte quarta dei contrassegni distintivi dovranno obbligatoriamente essere riportati gli estremi dell'omologazione rilasciata da questa amministrazione.
Si richiama infine l'attenzione sull'art.10 che fissa i termini per la costruzione, la commercializzazione e l'uso degli estintori carrellati omologati ai sensi del decreto in questione.




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