[Note's] DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N.135

(G.U.19-2-1992, n.41, supplemento)

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 86/662/CEE E 89/514/CEE IN MATERIA DI LIMITAZIONE DEL RUMORE PRODOTTO DAGLI ESCAVATORI IDRAULICI E A FUNI, APRIPISTA E PALE CARICATRICI

Art.1 CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente decreto si applica al livello di potenza acustica del rumore prorogato nell'ambiente ed al livello di pressione acustica del rumore al posto di guida degli escavatori idraulici, a funi, apripista, pale caricatrici e caricatori- escavatori, di seguito denominati "macchine di movimento-terra", impiegati per l'esecuzione di lavori nei cantieri edili e di lavori pubblici.

Art.2 DEFINIZIONI
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) escavatore idraulico e a funi: macchina costituita da un carro semovente e da una sovrastruttura in grado di effettuare una rotazione di oltre 360o. La macchina scava, issa o solleva e scarica materiali mediante il movimento del braccio, dell'avambraccio e del cucchiaio (cucchiaio frontale, cucchiaio rovescio) o mediante il movimento della benna, azionata da un argano (dragline, benna mordente);
b) apripiste: macchina semovente, gommata o cingolata, munita frontalmente di una lama che consente in particolare di spostare o di spargere materiali;
c) pala caricatrice: macchina semovente, gommata o cingolata, munita frontalmente di un cucchiaio. La macchina carica, solleva, trasporta e scarica materiali, grazie ai movimenti del cucchiaio e della macchina stessa;
d) caricatore-escavatore: macchina semovente, gommata o cingolata, concepita per portare sin dall'origine una pala caricatrice nella parte anteriore e un braccio escavatore nella parte posteriore. La pala caricatrice carica, solleva, trasporta e scarica materiali, grazie ai movimenti del cucchiaio e della macchina stessa. La benna scava, solleva e scarica materiali mediante il movimento del braccio, dell'avambraccio e del cucchiaio.

Art.3 CONDIZIONI PER LA VENDITA, L'IMMISSIONE IN SERVIZIO E L'UTILIZZAZIONE
1. La vendita, l'immissione in servizio e l'utilizzazione secondo la destinazione delle macchine di movimento - terra di cui all'art.2 sono subordinate al possesso della certificazione di conformità del fabbricante, nonché all'apposizione sull'attrezzatura delle indicazioni e del simbolo di cui all'allegato V, con l'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

Art.4 CERTIFICAZIONE CEE
1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, saranno determinate le condizioni e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alle effettuazioni dei controlli sulle macchine di movimento-terra, nonché per l'estensione, con riguardo alle macchine stesse, delle autorizzazioni già rilasciate agli organismi di cui al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28-11-1987, n.592.
2. Sino all'acquisizione dell'autorizzazione in estensione di cui al primo comma, gli organismi già autorizzati ai sensi del decreto del Ministro per il coordinamento delle poliltiche comunitarie 28-11-1987, n.588, espletano i compiti ivi indicati e rilasciano le certificazioni CEE anche con riguardo alle macchine di movimento-terra.
3. L'ispettorato tecnico dell'industria provvede alla istruttoria delle istanze autorizzatorie. La pronuncia sulle istanze autorizzatorie deve intervenire entro centottanta giorni dal loro ricevimento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione CEE l'elenco degli organismi autorizzati abilitati ad eseguire prove ed ogni successiva modifica.
4. Gli organismi di cui ai commi primo e secondo rilasciano un certificato CEE ad ogni tipo di macchina di movimento-terra il cui livello di potenza acustica del rumore prodotto all'aperto non supera i livelli di potenza acustica indicati nella seguente tabella, in funzione della potenza netta installata:

______________________________________________________________
POTENZA NETTA INSTALLATA IN Kw (Come precisato al punto 6.2.1.Dell'allegato 1)
Pound 70.......................................106 (livello di potenza acustica ammissibile in dB (A)/1 pW)
>=70 < 160.............................108(livello di potenza acustica ammissibile in dB (A)/1 pW)
>=160 Pound 350..................escavatori idraulici e a funi: 112(livello di potenza acustica ammissibile in dB (A)/1 pW)
> 350...................................altre macchine di movimento terra: 113, 118 (livello di potenza acustica ammissibile in dB (A)/1 pW)
______________________________________________________________

5. I metodi di misurazione sono indicati negli allegati I, II e III al presente decreto.
6. La domanda di certificato CEE, per quanto concerne il livello di potenza acustica ammesso, deve essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario e deve essere corredata da una scheda informativa conforme al modello di cui all'allegato IV al presente decreto. Per ogni tipo di macchina di movimento-terra conforme alle norme, l'organismo autorizzato rilascia un certificato CEE.
7. Si presumono rispondenti ai requisiti essenziali in materia di livello di potenza acustica del rumore aereo le macchine di movimento terra provenienti da altri Stati membri e costruite secondo un tipo munito della certificazione CEE rilasciata in conformità alle norme nazionali che le riguardano e che recepiscono norme armonizzate comunitarie.

Art.5 CERTIFICATO DI CONFORMITA'
1. Il fabbricante, per ogni macchina di movimento-terra costruita conformemente al tipo munito di certificato CEE rilascia il certificato di conformità secondo le prescrizioni del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie del 28-11-1987, n.588, completo in ogni sua parte e vi precisa il valore della potenza netta installata e il regime di rotazione corrispondente.

Art.6 TARGHETTA E CONTROLLO DI CONFORMITA'
1. Secondo il modello di cui all'allegato V del presente decreto, su ogni macchina di movimento-terra costruita conformemente al tipo munito di certificato CEE, deve essere indicato in modo visibile e durevole il livello di potenza sonora espresso in dB(A)/1 pW ed il livello della pressione sonora espressa in dB(A) 20mPa al posto di guida garantiti dal fabbricante e determinati alle condizioni di cui agli allegati del presente decreto.
2. Il controllo di conformità della fabbricazione al tipo munito di certificato CEE è eseguito, se possibile, per sondaggio, secondo le modalità tecniche indicate nell'allegato VI del presente decreto. Le spese connesse all'esecuzione delle prove, relative ai singoli controlli, sono a carico del fabbricante.

Art.7 RUMORE AL POSTO DI GUIDA
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può essere limitato il livello di rumore percepito al posto di guida delle macchine per movimento-terra, purché ciò non comporti l'obbligo di adattare le macchine stesse a specificazioni di emissioni diverse da quanto previsto all'allegato I del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28-11-1987, n.588, completato dall'allegato I del presente decreto.

Art.8 ADEGUAMENTO AL PROGRESSO TECNICO
1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le disposizioni del presente decreto ed i suoi allegati saranno adeguati al progresso tecnico in conformità a specifiche prescrizioni della Comunità europea.

Art.9 SANZIONI
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente decreto, nonché quelle emanate ai sensi dell'art.8, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

Art.10 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente decreto entra in vigore il 20 febbraio 1992.

Si omettono gli allegati




Indice Argomento

Indice Principale


(c) 1996 Note's