(G.U.19-2-1992, n.41, supplemento)
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 86/662/CEE E 89/514/CEE IN MATERIA DI LIMITAZIONE DEL RUMORE PRODOTTO DAGLI ESCAVATORI IDRAULICI E A FUNI, APRIPISTA E PALE CARICATRICI
Art.1 CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente decreto si applica al livello di potenza
acustica del rumore prorogato nell'ambiente ed al livello
di pressione acustica del rumore al posto di guida
degli escavatori idraulici, a funi, apripista, pale
caricatrici e caricatori- escavatori, di seguito denominati
"macchine di movimento-terra", impiegati
per l'esecuzione di lavori nei cantieri edili e di
lavori pubblici.
Art.2 DEFINIZIONI
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) escavatore idraulico e a funi: macchina costituita
da un carro semovente e da una sovrastruttura in grado
di effettuare una rotazione di oltre 360o. La macchina
scava, issa o solleva e scarica materiali mediante
il movimento del braccio, dell'avambraccio e del cucchiaio
(cucchiaio frontale, cucchiaio rovescio) o mediante
il movimento della benna, azionata da un argano (dragline,
benna mordente);
b) apripiste: macchina semovente, gommata o cingolata,
munita frontalmente di una lama che consente in particolare
di spostare o di spargere materiali;
c) pala caricatrice: macchina semovente, gommata o cingolata,
munita frontalmente di un cucchiaio. La macchina carica,
solleva, trasporta e scarica materiali, grazie ai movimenti
del cucchiaio e della macchina stessa;
d) caricatore-escavatore: macchina semovente, gommata
o cingolata, concepita per portare sin dall'origine
una pala caricatrice nella parte anteriore e un braccio
escavatore nella parte posteriore. La pala caricatrice
carica, solleva, trasporta e scarica materiali, grazie
ai movimenti del cucchiaio e della macchina stessa.
La benna scava, solleva e scarica materiali mediante
il movimento del braccio, dell'avambraccio e del cucchiaio.
Art.3 CONDIZIONI PER LA VENDITA, L'IMMISSIONE IN SERVIZIO
E L'UTILIZZAZIONE
1. La vendita, l'immissione in servizio e l'utilizzazione
secondo la destinazione delle macchine di movimento
- terra di cui all'art.2 sono subordinate al possesso
della certificazione di conformità del fabbricante,
nonché all'apposizione sull'attrezzatura delle
indicazioni e del simbolo di cui all'allegato V, con
l'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
Art.4 CERTIFICAZIONE CEE
1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto legislativo, saranno
determinate le condizioni e le modalità per
il rilascio delle autorizzazioni alle effettuazioni
dei controlli sulle macchine di movimento-terra, nonché
per l'estensione, con riguardo alle macchine stesse,
delle autorizzazioni già rilasciate agli organismi
di cui al decreto del Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie 28-11-1987, n.592.
2. Sino all'acquisizione dell'autorizzazione in estensione
di cui al primo comma, gli organismi già autorizzati
ai sensi del decreto del Ministro per il coordinamento
delle poliltiche comunitarie 28-11-1987, n.588, espletano
i compiti ivi indicati e rilasciano le certificazioni
CEE anche con riguardo alle macchine di movimento-terra.
3. L'ispettorato tecnico dell'industria provvede alla
istruttoria delle istanze autorizzatorie. La pronuncia
sulle istanze autorizzatorie deve intervenire entro
centottanta giorni dal loro ricevimento. Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica
alla Commissione CEE l'elenco degli organismi autorizzati
abilitati ad eseguire prove ed ogni successiva modifica.
4. Gli organismi di cui ai commi primo e secondo rilasciano
un certificato CEE ad ogni tipo di macchina di movimento-terra
il cui livello di potenza acustica del rumore prodotto
all'aperto non supera i livelli di potenza acustica
indicati nella seguente tabella, in funzione della
potenza netta installata:
______________________________________________________________
POTENZA NETTA INSTALLATA IN Kw (Come precisato al punto
6.2.1.Dell'allegato 1)
Pound 70.......................................106 (livello
di potenza acustica ammissibile in dB (A)/1 pW)
>=70 < 160.............................108(livello
di potenza acustica ammissibile in dB (A)/1 pW)
>=160 Pound 350..................escavatori idraulici
e a funi: 112(livello di potenza acustica ammissibile
in dB (A)/1 pW)
> 350...................................altre macchine
di movimento terra: 113, 118 (livello di potenza acustica
ammissibile in dB (A)/1 pW)
______________________________________________________________
5. I metodi di misurazione sono indicati negli allegati
I, II e III al presente decreto.
6. La domanda di certificato CEE, per quanto concerne
il livello di potenza acustica ammesso, deve essere
presentata dal fabbricante o dal suo mandatario e deve
essere corredata da una scheda informativa conforme
al modello di cui all'allegato IV al presente decreto.
Per ogni tipo di macchina di movimento-terra conforme
alle norme, l'organismo autorizzato rilascia un certificato
CEE.
7. Si presumono rispondenti ai requisiti essenziali
in materia di livello di potenza acustica del rumore
aereo le macchine di movimento terra provenienti da
altri Stati membri e costruite secondo un tipo munito
della certificazione CEE rilasciata in conformità
alle norme nazionali che le riguardano e che recepiscono
norme armonizzate comunitarie.
Art.5 CERTIFICATO DI CONFORMITA'
1. Il fabbricante, per ogni macchina di movimento-terra
costruita conformemente al tipo munito di certificato
CEE rilascia il certificato di conformità secondo
le prescrizioni del decreto del Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie del 28-11-1987, n.588,
completo in ogni sua parte e vi precisa il valore della
potenza netta installata e il regime di rotazione corrispondente.
Art.6 TARGHETTA E CONTROLLO DI CONFORMITA'
1. Secondo il modello di cui all'allegato V del presente
decreto, su ogni macchina di movimento-terra costruita
conformemente al tipo munito di certificato CEE, deve
essere indicato in modo visibile e durevole il livello
di potenza sonora espresso in dB(A)/1 pW ed il livello
della pressione sonora espressa in dB(A) 20mPa al posto
di guida garantiti dal fabbricante e determinati alle
condizioni di cui agli allegati del presente decreto.
2. Il controllo di conformità della fabbricazione
al tipo munito di certificato CEE è eseguito,
se possibile, per sondaggio, secondo le modalità
tecniche indicate nell'allegato VI del presente decreto.
Le spese connesse all'esecuzione delle prove, relative
ai singoli controlli, sono a carico del fabbricante.
Art.7 RUMORE AL POSTO DI GUIDA
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, può essere limitato il livello di rumore
percepito al posto di guida delle macchine per movimento-terra,
purché ciò non comporti l'obbligo di
adattare le macchine stesse a specificazioni di emissioni
diverse da quanto previsto all'allegato I del decreto
del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
28-11-1987, n.588, completato dall'allegato I del presente
decreto.
Art.8 ADEGUAMENTO AL PROGRESSO TECNICO
1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, le disposizioni del presente decreto
ed i suoi allegati saranno adeguati al progresso tecnico
in conformità a specifiche prescrizioni della
Comunità europea.
Art.9 SANZIONI
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque
viola le disposizioni del presente decreto, nonché
quelle emanate ai sensi dell'art.8, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque
milioni a lire trenta milioni.
Art.10 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente decreto entra in vigore il 20 febbraio
1992.
Si omettono gli allegati
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