(G.U. 11-8-1992, n.188, supplemento)
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE, IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 77/62/CEE, 80/767/CEE E 88/295/CEE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente testo unico disciplina l'affidamento,
da parte di una amministrazione aggiudicatrice e nelle
forme indicate dall'art.2, di pubbliche forniture di
beni, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione,
il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA, sia
uguale o superiore a 200.000 unità di conto
europee. Nel settore della difesa tale limite opera
per i prodotti non menzionati nell'allegato 2.
2. Il limite di cui al primo comma è ridotto
a 130.000 unità di conto europee per le forniture
di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui
all'allegato 1 e, nel settore della difesa, per quelli
concernenti i prodotti indicati nell'allegato 2.
3. Sono amministrazioni aggiudicatrici:
a) le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con
ordinamento autonomo, con esclusione dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni, limitatamente
ai servizi delle telecomunicazioni, dell'Azienda di
Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione
dei monopoli di Stato, per le sole forniture di sali
e tabacchi;
b) le province, le città metropolitane, i comuni,
le comunità montane e i consorzi e le associazioni
tra i soggetti anzidetti;
c) tutti gli altri enti pubblici e gli enti equivalenti
enumerati nell'allegato 3, ivi comprese le regioni
e le province autonome di cui al quarto comma.
4. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale,
nonché le province autonome di Trento e Bolzano,
nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare
alle disposizioni del presente testo unico la normativa
emanata nella materia, ai sensi del combinato disposto
dell'art.6 del decreto del Presidente della Repubblica
24-7-1977, n.616, e dell'art.9 della legge 9-3-1989,
n.86. Costituiscono norme di principio quelle contenute
negli artt. dal 2 al 21 del presente testo unico.
5. Nel caso di concessione di un'attività di
servizio pubblico, nell'atto di concessione deve essere
stabilito che il concessionario è comunque tenuto
ad osservare, per le forniture concluse con terzi nell'ambito
di tale attività, il principio della non discriminazione
in base alla nazionalità nei confronti dei fornitori
appartenenti agli Stati membri delle Comunità
europee.
6. Il controvalore in moneta nazionale dell'unità
di conto europea, da assumere a base per la determinazione
degli importi indicati ai commi primo e secondo, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni
a decorrere dal 1o gennaio successivo. Esso è
altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana a cura del Ministero del
tesoro.
7. Alle eventuali variazioni del limite di cui al secondo
comma, disposte dalla Commissione delle Comunità
europee, si provvede con decreto del Ministro del tesoro,
da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Art.2. PUBBLICHE FORNITURE
1. Le pubbliche forniture sono contratti a titolo oneroso
aventi per oggetto l'acquisto, la locazione, la locazione
finanziaria, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni
per l'acquisto, conclusi per iscritto tra un fornitore
e una delle amministrazioni o enti aggiudicatori definiti
dall'art.1.
Art.3. CONTRATTI DI DURATA
1. Ai fini del rispetto dei limiti d'importo indicati
nell'art.1:
a) nell'ipotesi di forniture aventi una durata determinata
e concernenti la locazione finanziaria, la locazione
o l'acquisto a riscatto di prodotti, se la durata è
uguale o inferiore a dodici mesi, si considera il valore
totale di stima per la durata del contratto; nel caso
in cui tale durata è superiore a dodici mesi,
si considera il valore totale comprendente l'importo
stimato del valore residuo;
b) nell'ipotesi di contratti dei quali si appalesi indeterminata
la durata o nei casi in cui sussistano dubbi sulla
durata medesima, si considera il valore mensile moltiplicato
per 48;
c) quando si tratta di contratti che presentano un carattere
di regolarità o che sono destinati ad essere
rinnovati nel corso di un periodo determinato, deve
essere preso come base per l'applicazione di tali limiti
il valore reale dei contratti analoghi, conclusi nel
corso dei dodici mesi o dell'esercizio precedenti.
Tale valore deve essere corretto, se possibile, per
tener conto delle modifiche, che, prevedibili in quantità
o valore, siano eventualmente intervenute nel corso
dei dodici mesi successivi al contratto iniziale. La
correzione dovrà altresì essere operata
in modo da tener conto del valore di stima dei contratti
successivi conclusi nel corso dell'esercizio se il
contratto iniziale è superiore a dodici mesi.
Le modalità di valutazione dei contratti non
possono essere utilizzate al fine di sottrarle all'applicazione
del presente articolo;
d) per le forniture omogenee, che possono dar luogo
a contratti aggiudicati contemporaneamente per lotti
distinti, deve essere preso come base il valore di
stima della totalità dei lotti;
e) quando un contratto di fornitura prevede espressamente
delle opzioni, deve essere preso, come base per determinare
il valore di stima del contratto, l'importo totale
massimo autorizzato dell'acquisto, della locazione
finanziaria, della locazione o dell'acquisto a riscatto,
compreso il ricorso alle opzioni.
2. Nessun contratto d'acquisto può essere artificiosamente
frazionato allo scopo di sottrarlo all'applicazione
del presente testo unico.
Art.4. ESCLUSIONI
1. La disciplina del presente testo unico non si applica:
a) alle pubbliche forniture che devono essere aggiudicate
da parte di vettori i quali effettuano trasporti terrestri,
aerei, marittimi e fluviali, nonché da parte
di amministrazioni la cui attività principale
consiste nella produzione ed erogazione di energia
o che operano principalmente nel campo delle telecomunicazioni;
b) alle pubbliche forniture riguardanti la produzione,
il trasporto e l'erogazione di acqua potabile;
c) alle forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione
richiede misure speciali di sicurezza, conformemente
alle disposizioni legislative, amministrative o regolamentari
vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi
essenziali della sicurezza dello Stato;
d) alle forniture regolate da norme procedurali diverse
o da aggiudicarsi in virtù:
-1) di un accordo internazionale concluso con uno o
più Stati estranei alle Comunità europee
e riguardante forniture destinate alla realizzazione
o all'utilizzazione in comune di una opera da parte
degli Stati firmatari;
-2) di un accordo internazionale concluso in relazione
alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese
di uno Stato membro o estraneo alle Comunità
europee;
-3) della procedura propria di una organizzazione internazionale;
e) alle forniture di prodotti riguardanti, nel settore
della difesa, la fabbricazione o il commercio di armi,
munizioni e materiale bellico di cui all'elenco deliberato
dal Consiglio delle Comunità europee ai sensi
dell'art.223, paragrafo 2, del Trattato di Roma istitutivo
della Comunità economica europea. Tale esclusione
non riguarda i prodotti che non siano destinati a fini
specificamente militari.
Capo II
NORME COMUNI IN MATERIA DI PUBBLICITA' E DI TERMINI
Art.5. FORME DI PUBBLICITA' ALLE GARE
1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato
1 comunicano, non appena possibile dopo l'inizio dell'esercizio
finanziario, con un bando di gara indicativo, il totale
delle forniture, per settore di prodotti, il cui valore
di stima, tenuto conto delle disposizioni degli artt.
1 e 3, è pari o superiore a 750.000 unità
di conto europee e che esse intendono aggiudicare nel
corso dei dodici mesi successivi.
2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare una
pubblica fornitura mediante le procedure aperte o ristrette
di cui all'art.9, primo comma, o negoziate di cui al
medesimo art.9, primo comma, alle condizioni indicate
all'art.9, quinto comma, manifestano tale intenzione
con un bando di gara.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato
una fornitura ne comunicano il risultato con apposito
avviso. Tuttavia le informazioni possono non essere
divulgate allorché: siano di ostacolo all'applicazione
della legge; siano contrarie al pubblico interesse;
siano lesive degli interessi commerciali legittimi
delle imprese; possano pregiudicare la concorrenza
tra fornitori.
4. I bandi e gli avvisi sono inviati il più rapidamente
possibile all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee. Nel caso della procedura
accelerata di cui all'art.7, quarto comma, i bandi
di gara sono inviati per telescritto, telegramma o
telecopia.
5. L'avviso di cui al terzo comma è inviato non
oltre quarantotto giorni dalla stipulazione del contratto.
6. I bandi di gara e gli avvisi sono redatti in conformità
degli schemi di cui all'allegato 4.
7. La pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno
due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano
avente particolare diffusione nella regione dove la
gara sarà svolta non può aver luogo prima
della data di spedizione, che deve esservi menzionata,
degli avvisi e dei bandi all'Ufficio di cui al quarto
comma. La pubblicazione non deve contenere informazioni
diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee.
8. La prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni
aggiudicatrici.
9. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee sono a carico delle Comunità. La lunghezza
del testo non può essere superiore ad una pagina
della Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee,
ossia circa 650 parole. In ogni numero della Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee, nel quale
sono pubblicati uno o più bandi di gara o avvisi,
è riprodotto il modello o i modelli ad essi
relativi.
10. La pubblicità prevista dal presente articolo
può essere effettuata anche per le gare relative
alle forniture non assoggettate alle disposizioni del
presente testo unico, a condizione che il loro valore
di stima non sia inferiore alle 100.000 unità
di conto europee.
Art.6. TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE PER I PUBBLICI
INCANTI
1. Per i pubblici incanti il termine di ricezione delle
offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici
non può essere inferiore a cinquantadue giorni
dalla data di spedizione del bando di gara.
2. I capitolati d'oneri e i documenti complementari,
qualora richiesti in tempo utile, devono essere inviati
agli offerenti entro quattro giorni lavorativi dalla
ricezione della richiesta.
3. Le informazioni complementari sui capitolati di oneri,
qualora richieste in tempo utile, devono essere comunicate
almeno sei giorni prima del termine stabilito per la
ricezione delle offerte.
4. Qualora le offerte possano essere fatte soltanto
dopo la visita dei luoghi o dopo la consultazione sul
posto di documenti allegati al capitolato d'oneri,
il termine di cui al primo comma deve essere adeguatamente
prolungato.
Art.7. TERMINI DI RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
E DELLE OFFERTE PER LA LICITAZIONE PRIVATA, L'APPALTO-CONCORSO
E LA TRATTATIVA PRIVATA
1. Nella licitazione privata, nell'appalto-concorso
e nella trattativa privata il termine di ricezione
delle domande di partecipazione, stabilito dalle amministrazioni
aggiudicatrici, non può essere inferiore a trentasette
giorni dalla data di spedizione del bando di gara.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente
e per iscritto tutti i candidati prescelti a presentare
le rispettive offerte. La lettera di invito è
accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti
complementari.
3. Nella licitazione privata e nell'appalto-concorso
il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle
amministrazioni aggiudicatrici, non può essere
inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione
della lettera di invito.
4. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini
previsti dai commi primo e terzo, le amministrazioni
aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti:
- a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione
non inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione
del bando di gara;
- b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore
a dieci giorni dalla data della lettera di invito a
presentare offerte.
5. Nella licitazione privata, nell'appalto-concorso
e nella trattativa privata, le amministrazioni aggiudicatrici,
sulla base degli elementi desumibili dalle domande
di partecipazione, nonché delle informazioni
e formalità necessarie ai fini di una valutazione
delle condizioni minime di carattere economico e tecnico
che i concorrenti debbono assolvere, scelgono i candidati,
invitandoli simultaneamente a presentare le relative
offerte o a negoziare, fra quelli che posseggono i
requisiti richiesti dagli artt. dall'11 al 14.
6. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri,
qualora richieste in tempo utile, devono essere comunicate
almeno sei giorni prima della scadenza del termine
stabilito per la ricezione delle offerte.
7. Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo
la visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto
di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine
di cui al terzo comma deve essere adeguatamente prolungato.
8. Nei casi d'urgenza il termine indicato nel sesto
comma può essere ridotto a quattro giorni.
9. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti
a presentare offerte possono effettuarsi per lettera,
telegramma, telescrivente, per telefono o per telecopia.
Le domande di partecipazione, quando sono fatte per
telegramma, per telescritto, per telefono o per telecopia,
sono confermate per lettera da spedirsi rispettivamente
non oltre i termini di cui ai commi primo, terzo e
quarto. Dell'invito telefonico deve essere effettuata
trascrizione in apposito documento da allegare agli
atti, datato, sottoscritto e formato nello stesso giorno
in cui l'invito è avvenuto.
Capo III
NORME DEL SETTORE TECNICO
Art.8. SPECIFICHE TECNICHE
1. Fermo restando quanto previsto nell'allegato 5, le
specifiche tecniche sono contenute nei capitolati d'oneri
o nei contratti relativi a ciascuna fornitura.
2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie,
in quanto compatibili con il diritto comunitario, le
specifiche tecniche sono definite dalle amministrazioni
aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che
traspongono norme europee o con riferimento a specifiche
tecniche comuni.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare
al principio stabilito dal secondo comma qualora:
- a) le norme non contengano alcuna disposizione in
materia di accertamento della conformità di
un prodotto alle stesse norme o qualora non esistano
mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente
la conformità;
- b) l'applicazione del secondo comma pregiudichi l'attuazione
della direttiva n. 86/361/CEE del Consiglio del 24-7-1986,
concernente la prima fase del reciproco riconoscimento
dell'omologazione delle apparecchiature terminali di
telecomunicazioni, oppure la decisione n.87/95/CEE
del Consiglio del 22-11-1986, sulla standardizzazione
del settore della tecnologia dell'informazione e delle
telecomunicazioni, o di altri strumenti comunitari
in specifici settori di servizi o di prodotti;
- c) le norme obblighino le amministrazioni aggiudicatrici
ad affidare forniture incompatibili con le apparecchiature
già in uso o comportino costi o difficoltà
tecniche sproporzionati, purché, in tal caso,
la deroga si inserisca in un programma definito e formulato
per iscritto per il successivo passaggio, entro un
determinato periodo, a norme europee o a specificazioni
tecniche comuni;
- d) il progetto interessato abbia natura rilevantemente
innovatrice e l'applicazione di norme esistenti risulti
inadeguata.
4. Qualora ricorrano le condizioni di cui al terzo comma,
le amministrazioni aggiudicatrici se ne avvalgono indicandone
i motivi nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee e nella propria
documentazione, salvi i casi di effettiva impossibilità.
Le relative informazioni sono fornite, a richiesta,
agli Stati membri e alla Commissione.
5. In mancanza di norme tecniche europee o di specifiche
tecniche comuni, le specifiche tecniche possono essere
definite, fermi restando i principi di equivalenza
e di reciproco riconoscimento delle specifiche tecniche
nazionali, con riferimento ad altri documenti. In tal
caso è opportuno farvi riferimento in base al
seguente ordine di preferenza:
- a) alle norme nazionali che traspongono norme internazionali
accettate dallo Stato italiano;
- b) alle altre norme nazionali;
- c) a qualsiasi altra norma.
6. Salvo che sia giustificata dall'oggetto del contratto,
è vietata l'introduzione, nelle relative clausole,
di prescrizioni tecniche che menzionino prodotti di
una determinata fabbricazione o provenienza o di procedimenti
particolari aventi l'effetto di favorire o eliminare
talune imprese o taluni prodotti. E', in particolare,
vietata l'indicazione di marche, brevetti o tipi, nonché
la specificazione di un'origine o di una produzione
determinata; tuttavia tale indicazione accompagnata
dalla menzione "o equivalente" è autorizzata
quando l'oggetto del contratto non può essere
descritto diversamente mediante specificazioni sufficientemente
precise e perfettamente intelligibili per tutti gli
interessati.
Capo IV
CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art.9. PUBBLICO INCANTO, LICITAZIONE PRIVATA, APPALTO-CONCORSO
E TRATTATIVA PRIVATA
1. Per procedura aperta, si intende la forma del pubblico
incanto; per procedura ristretta, le forme della licitazione
privata e dell'appalto-concorso; per procedura negoziata,
la trattativa privata.
2. Nell'aggiudicare le pubbliche forniture le amministrazioni
provvedono mediante gare aventi la forma del pubblico
incanto, della licitazione privata, dell'appalto-concorso
e della trattativa privata.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere
alla licitazione privata ed all'appalto-concorso in
casi debitamente motivati.
4. Il ricorso alla licitazione privata e all'appalto-concorso
e, in particolare, giustificato:
-a) dalla necessità di rispettare un equilibrio
tra il valore della fornitura ed i costi della procedura;
-b) dalla natura specifica dei prodotti da fornire.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare
le forniture a trattativa privata in caso di offerte
irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico
incanto, una licitazione privata o un appalto-concorso,
ovvero in caso di offerte inaccettabili ai sensi degli
artt. da 11 a 14, purché le condizioni iniziali
della fornitura non vengano fondamentalmente modificate.
Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano in questi
casi un bando di gara, a meno che includano nella trattativa
privata tutte le imprese fornitrici che soddisfano
i criteri di cui agli artt. dall'11 al 14 e che, nel
corso delle suddette procedure, abbiano presentato
offerte rispondenti ai requisiti formali del procedimento
contrattuale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare
le forniture mediante trattativa privata senza la preliminare
pubblicazione di un bando di gara nei casi seguenti:
-a) in mancanza di offerte dopo che siano stati esperiti
un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto-concorso,
purché non vengano alterate nella sostanza le
condizioni originarie della fornitura e sia trasmessa
alla Commissione delle Comunità europee un'apposita
relazione;
-b) per gli oggetti fabbricati esclusivamente a scopo
di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto,
a meno che non si tratti di produzione in quantità
sufficiente ad accertare la redditività del
prodotto o a coprire i costi di ricerca e di messa
a punto;
-c) per le forniture la cui fabbricazione o consegna,
a causa di particolarità tecniche, artistiche
o per ragioni attinenti alla protezione dei diritti
di esclusiva, non possono essere affidate che ad un
fornitore determinato;
-d) nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale
urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per
l'amministrazione aggiudicatrice non sia compatibile
con i termini imposti dalle procedure di cui ai commi
secondo e terzo. Le circostanze invocate per giustificare
tale eccezionale urgenza non debbono tuttavia mai essere
imputabili all'amministrazione aggiudicatrice;
-e) per forniture complementari effettuate dal fornitore
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture
o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di
forniture o di impianti esistenti, qualora il cambiamento
di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice
ad acquistare del materiale di tecnica differente,
l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilità
o difficoltà tecniche sproporzionate. La durata
di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può,
di regola, superare i tre anni.
7. In tutti gli altri casi le amministrazioni affidano
le forniture mediante pubblico incanto.
8. Nel caso di licitazione privata, di appalto-concorso
o di trattativa privata, le amministrazioni aggiudicatrici
redigono un verbale recante la motivazione del ricorso
a dette procedure e contenente almeno il nome e l'indirizzo
dell'amministrazione aggiudicatrice, il valore, la
quantità e la natura delle merci acquistate,
il numero delle domande di partecipazione, il numero
dei candidati invitati a presentare un'offerta, il
numero dei candidati eventualmente respinti e le ragioni
per cui la loro candidatura è stata respinta.
Nel caso di procedura a trattativa privata il verbale
deve indicare altresì le circostanze previste
nei commi quinto e sesto, debitamente motivate, che
giustificano il ricorso a tale procedura. Lo stesso
verbale, o i suoi elementi principali, è comunicato,
su richiesta, alla Commissione delle Comunità
europee.
Art.10. RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE
1. Alle gare per l'aggiudicazione delle forniture di
cui al presente testo unico sono ammesse a presentare
offerte anche imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate.
2. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte
le imprese raggruppate e deve specificare le parti
della fornitura che saranno eseguite dalle singole
imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, le stesse imprese si conformeranno alla
disciplina prevista nel presente articolo.
3. L'offerta congiunta comporta la responsabilità
solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte
le imprese raggruppate.
4. Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato
aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico
atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di
esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve
contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente
articolo e risultare da scrittura privata autenticata,
secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo
atto è redatto. La procura è conferita
al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.
5. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la
sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi
dell'amministrazione.
6. Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale,
delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione
per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura
dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della
fornitura, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia
l'amministrazione può far valere direttamente
le responsabilità a carico delle imprese mandanti.
7. Il rapporto di mandato non determina di per sé
organizzazione o associazione fra le imprese riunite,
ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai
fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli
oneri sociali.
8. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o,
se trattasi di impresa individuale, in caso di morte,
interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione
ha facoltà di proseguire il contratto con altra
impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti
requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in
dipendenza di una delle cause predette, che sia designata
mandataria nel modo indicato al quarto comma, ovvero
di recedere dal contratto.
9. In caso di fallimento di una impresa mandante o,
se trattasi di impresa individuale, in caso di morte,
interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa
mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante
in possesso dei prescritti requisiti di idoneità,
è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo
delle altre imprese mandanti.
Art.11. ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE
1. Indipendentemente da quanto previsto dall'art.3,
ultimo comma, del regio decreto 18-11-1923, n.2440,
e dall'art.68 del relativo regolamento di esecuzione,
approvato con regio decreto 23-5-1924, n.827, sono
esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori:
-a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione,
di cessazione di attività o di concordato preventivo
e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo
la legislazione straniera, ovvero a carico dei quali
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
-b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna,
con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato
che incida sulla loro moralità professionale,
o per delitti finanziari;
-c) che nell'esercizio della propria attività
professionale abbiano commesso un errore grave, accertato
con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione
aggiudicatrice;
-d) che non siano in regola con gli obblighi relativi
al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana
o quella del Paese di residenza;
-e) che non siano in regola con gli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
-f) che si siano resi gravemente colpevoli di false
dichiarazioni nel fornire informazioni che possono
essere richieste ai sensi del presente articolo.
2. A dimostrazione che il fornitore non si trova in
una delle situazioni di cui alle lettere a), b), d)
ed e) del primo comma è sufficiente la produzione
di un certificato rilasciato dall'ufficio, nazionale
o straniero, competente od anche di una dichiarazione
rilasciata, con le forme di cui alla legge 4-1-1968,
n.15, dal fornitore interessato, che attesti sotto
la propria responsabilità di non trovarsi in
una delle predette situazioni.
3. Qualora la legislazione del Paese straniero non contempli
il rilascio di uno o più documenti previsti
dal secondo comma, ovvero se tali certificati non contengono
tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti
da una dichiarazione giurata. Se neanche questa è
prevista nello Stato straniero, è sufficiente
una dichiarazione solenne, la quale, al pari di quella
giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorità
amministrativa o giudiziaria, ad un notaio od a qualsiasi
pubblico ufficiale, autorizzati a riceverla in base
alla legislazione del Paese stesso, che ne attesti
l'autenticità.
Art.12. ISCRIZIONE DEI CONCORRENTI NEI REGISTRI PROFESSIONALI
1. Le imprese concorrenti alle gare possono essere invitate
a provare la loro iscrizione nel registro della camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura
o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato,
se chi esercita l'impresa è italiano o straniero
residente in Italia, ovvero nel registro professionale
dello Stato di residenza, se straniero non residente
in Italia.
2. Per le imprese residenti in Gran Bretagna ed in Irlanda
può essere richiesto un certificato del "Registrar
of Companies" o del "Registrar of Friendly
Societies", attestante che l'impresa è
"incorporated" o "registered",
ovvero, in caso contrario ed in tutti gli altri casi
in cui non esista un registro professionale, un certificato
dal quale risulti che l'interessato ha dichiarato,
sotto giuramento, di esercitare l'impresa nel Paese
in cui è stabilito, indicandone la ragione commerciale
e la sede.
Art.13. CAPACITA' FINANZIARIA ED ECONOMICA DEI CONCORRENTI
1. La dimostrazione della capacità finanziaria
ed economica delle imprese concorrenti può essere
fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
-a) idonee dichiarazioni bancarie;
-b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
-c) dichiarazione concernente l'importo globale delle
forniture e l'importo relativo alle forniture identiche
a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi
tre esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali
dei documenti indicati al primo comma devono essere
presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono
di richiedere.
3. Qualora, per una ragione giustificata, l'impresa
concorrente non sia in grado di presentare i documenti
richiesti, essa è ammessa a provare la propria
capacità finanziaria ed economica mediante qualsiasi
altro documento considerato idoneo dall'amministrazione.
Art.14. CAPACITA' TECNICHE DEI CONCORRENTI
1. La dimostrazione delle capacità tecniche delle
imprese concorrenti può essere fornita mediante:
-a) l'elenco delle principali forniture effettuate durante
gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data
e destinatario. Se trattasi di forniture effettuate
ad amministrazioni od enti pubblici, esse sono provate
da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni
o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture a privati,
i certificati sono rilasciati dall'acquirente; quando
ciò non sia possibile, è sufficiente
una semplice dichiarazione del concorrente;
-b) la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle
misure adottate per garantire la qualità, nonché
degli strumenti di studio e di ricerca dell'impresa;
-c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici
che facciano o meno parte integrante dell'impresa ed
in particolare di quelli incaricati dei controlli di
qualità;
-d) campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire,
la cui autenticità sia certificabile a richiesta
dell'amministrazione;
-e) certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali
incaricati del controllo di qualità, riconosciuti
competenti, i quali attestino la conformità
dei beni con riferimento a determinati requisiti o
norme;
-f) controllo effettuato dall'amministrazione o, per
suo incarico, da un organismo ufficiale competente
del Paese di residenza del concorrente, quando i prodotti
da fornire sono complessi o, in via eccezionale, devono
rispondere ad uno scopo determinato. Tale controllo
verte sulla capacità di produzione e, se necessario,
di studio e di ricerca dell'impresa concorrente e sulle
misure usate da quest'ultima per controllare la qualità.
2. Nei bandi di gara le amministrazioni devono precisare
quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere
presentati o dimostrati.
3. Le informazioni di cui al primo comma non possono
andare oltre l'oggetto della fornitura e l'amministrazione
deve tener conto dei legittimi interessi dell'impresa
concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici.
Art.15. COMPLETAMENTO E CHIARIMENTI DEI DOCUMENTI PRESENTATI
1. Nei limiti previsti dagli artt. 11, 12, 13 e 14,
le amministrazioni possono invitare le imprese concorrenti
a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati.
2. Le amministrazioni sono tenute a rispettare il carattere
riservato di tutte le informazioni fornite dalle imprese
concorrenti.
Art.16. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLE FORNITURE
1. Le forniture previste dal presente testo unico sono
aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:
-a) al prezzo più basso, qualora la fornitura
dei beni oggetto del contratto debba essere conforme
ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
-b) a favore dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi,
variabili a seconda della natura della prestazione,
quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna,
il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità,
il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico,
il servizio successivo alla vendita e l'assistenza
tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati
per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati
nel capitolato di oneri e nel bando di gara, possibilmente
nell'ordine decrescente di importanza che è
loro attribuita.
2. Il primo comma non si applica quando lo Stato, nell'ambito
delle disposizioni vigenti intese a preferire talune
imprese, fondi l'aggiudicazione delle forniture su
altri criteri, a condizione che le disposizioni invocate
siano compatibili con il Trattato.
3. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente
e anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione,
prima di procedere all'aggiudicazione, può chiedere
all'offerente le necessarie giutificazioni e, qualora
queste non siano ritenute valide, ha facoltà
di rigettare l'offerta con provvedimento motivato,
escludendolo dalla gara.
4. Tale provvedimento deve essere comunicato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie, per il successivo inoltro
al Comitato consultivo per gli appalti pubblici delle
Comunità europee.
5. Nel caso di appalto-concorso, di cui all'art.4 del
regio decreto 18-11-1923, n.2440, e all'art.40 del
relativo regolamento di esecuzione, l'amministrazione
non può escludere un'offerta per il solo motivo
che essa sia stata elaborata con un metodo di calcolo
diverso da quello in uso in Italia, a condizione che
tale offerta sia compatibile con le prescrizioni del
capitolato d'oneri. In tal caso, gli offerenti devono
unire all'offerta tutti gli elementi necessari per
il raffronto tra i due sistemi di calcolo e fornire
qualsiasi chiarimento supplementare che l'amministrazione
ritenga indispensabile.
6. L'amministrazione comunica, entro dieci giorni dall'espletamento
della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario ed al
concorrente che segue nella graduatoria.
Art.17. PROSPETTI STATISTICI
1. Le amministrazioni di cui all'art.1, terzo comma,
lettera a), e gli enti e organismi indicati alle lettere
b) e c) del medesimo terzo comma, inviano, alle date
stabilite dal secondo comma del presente articolo,
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie un
prospetto statistico relativo ai contratti stipulati
nell'anno precedente.
2. Le amministrazioni di cui all'art.1, terzo comma,
lettera a), trasmettono il prospetto entro il 31 luglio
di ogni anno. Gli enti e gli organismi di cui alle
lettere b) e c), del medesimo terzo comma trasmettono
il prospetto ogni due anni entro il 31 luglio.
3. Tale prospetto indica almeno:
-a) il numero e il valore dei contratti stipulati da
ciascuna amministrazione aggiudicatrice per importi
superiori ai limiti di cui all'art.1, primo e secondo
comma, e, per le amministrazioni aggiudicatrici di
cui all'art.1, terzo comma, lettera a), il numero e
il valore dei contratti stipulati per importi al di
sotto del limite di cui all'art.1, secondo comma;
-b) il numero e il valore dei contratti stipulati da
ogni amministrazione aggiudicatrice per importi superiori
ai limiti di cui all'art.1, commi primo e secondo,
secondo la procedura, il prodotto e la nazionalità
del fornitore cui è stata aggiudicata la gara
e, nel caso di trattativa privata, suddiviso secondo
l'art.9, sesto comma, lettere a), b), c), d) ed e),
precisando il numero e il valore delle forniture affidate
a ciascuno Stato membro ed ai Paesi terzi e, per le
forniture di cui all'art.1, secondo comma, il numero
e il valore di quelle attribuite a ciascun firmatario
dell'accordo sulle pubbliche forniture concluso nell'ambito
dei negoziati multilaterali del General Agreement on
Tariffs and Trade (G.A.T.T.).
4. Il riepilogo dei prospetti previsti dai commi primo
e secondo è trasmesso alla Commissione delle
Comunità europee entro il mese di ottobre successivo
alle date di invio stabilite dal secondo comma.
Art.18. ACCESSO ALLE GARE DI FORNITORI NON APPARTENENTI
AI PAESI DELLA COMUNITA' E FORNITURA DI PRODOTTI ORIGINARI
DAI PAESI TERZI
1. Per l'accesso alle pubbliche gare dei soggetti non
comunitari, appartenenti agli Stati, la cui lista viene
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee, che hanno diritto ai benefici previsti dall'accordo
sulle pubbliche forniture, concluso nell'ambito dei
negoziati multilaterali del General Agreement on Tariffs
and Trade (G.A.T.T.) e approvato dal Consiglio delle
Comunità con decisione in data 10-12-1979, n.
80/271/CEE, come modificato con protocollo del 2-2-1987,
approvato dal Consiglio delle Comunità con decisione
in data 16-11-1987, n. 87/565/CEE, si applicano le
disposizioni previste dall'accordo stesso.
2. L'accesso alle pubbliche gare dei soggetti appartenenti
a Stati diversi da quelli indicati nel primo comma,
nonché le forniture dei prodotti originari di
detti Stati, potranno essere consentiti caso per caso
per esigenze tecniche o economiche dalle amministrazioni
o dagli enti che indicono le gare stesse.
Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Le disposizioni in materia di forniture in vigore
alla data dell'1 gennaio 1989 ed aventi la finalità
di ridurre le disparità regionali e di promuovere
la creazione di posti di lavoro nelle regioni meno
favorite o colpite dal declino industriale sono applicabili
fino al 31 dicembre 1992, purché le stesse siano
compatibili con il Trattato o con gli obblighi internazionali
delle Comunità europee.
Art.20. DISPOSIZIONI FINALI
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie notifica
alla Commissione delle Comunità europee le disposizioni
di cui all'art.16, secondo comma, e all'art.19, nonché
le modalità della loro applicazione.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art.1,
terzo comma, lettera a), e gli enti e organismi indicati
alle lettere b) e c) del medesimo terzo comma inviano,
entro il 31 ottobre di ogni anno, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie una relazione sull'applicazione
delle disposizioni di cui al primo comma.
3. Il riepilogo delle relazioni previste dal secondo
comma è notificato alla Commissione delle Comunità
europee entro il 31 dicembre successivo alla data di
invio stabilita dal medesimo secondo comma.
4. La legge 30-3-1981, n. 113, come modificata dal decreto
legge 7-11-1981, n.631, convertito dalla legge 26-12-1981,
n.784, e dalla legge 23-3-1983, n.83, e il decreto
legislativo 15-1-1992, n.48, sono abrogati.
Art.21. ALLEGATI
1. Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 fanno parte integrante
del presente testo unico.
Il presente decreto entra in vigore il 26 agosto 1992.
Allegato 1
ENTI ACQUIRENTI
(Art.1, secondo comma)
1. Ministero del tesoro (Facente funzione di ente acquirente
centrale per la maggior parte degli altri Ministeri
o enti);
2. Ministero delle finanze;
3. Ministero di grazia e giustizia;
4. Ministero degli affari esteri;
5. Ministero della pubblica istruzione;
6. Ministero dell'interno;
7. Ministero dei lavori pubblici;
8. Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
9. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
10. Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
11. Ministero della sanità;
12. Ministero per i beni culturali e ambientali;
13. Ministero della difesa;
14. Ministero del bilancio e della programmazione economica;
15. Ministero delle partecipazioni statali;
16. Ministero del turismo e dello spettacolo;
17. Ministero del commercio con l'estero;
18. Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
19. Presidenza del Consiglio dei Ministri;
20. Ministero dell'ambiente;
21. Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
22. Ministero dei trasporti;
23. Ministero della marina mercantile.
Allegato 2
PRODOTTI
(Art.1, secondo comma)
Capitolo 25: Sale, zolfo, terre e pietre, gessi, calci
e cementi.
Capitolo 39: Materie plastiche artificiali, eteri ed
esteri della cellulosa, resine e lavori di tali sostanze;
eccettuati: ex 39.03: Esplosivi.
Capitolo 44: Legno, carbone di legna e lavori di legno.
Capitolo 45: Sughero e suoi lavori.
Capitolo 68: Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto,
mica e materie simili.
Capitolo 69: Prodotti ceramici.
Capitolo 70: Vetro e lavori di vetro.
Capitolo 73: Ghisa, ferro e acciaio.
Capitolo 81: Altri metalli comuni.
Capitolo 83: Lavori diversi e metalli comuni.
Capitolo 84: Caldaie, macchine, apparecchi e congegni
meccanici; eccettuati: ex 84.06: Motori; ex 84.08:
Altri propulsori; ex 84.45: Macchine; ex 84.53: Macchine
automatiche per l'elaborazione dell'informazione; ex
84.55: Pezzi della voce 84.53; ex 84.59: Reattori nucleari.
Capitolo 85: Macchine ed apparecchi elettrici; materiali
destinati ad usi elettrotecnici; eccettuati: ex 85.13:
Telecomunicazioni; ex 85.15: Apparecchi di trasmissione.
Capitolo 90: Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia
e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione;
strumenti e apparecchi medico-chirurgici; eccettuati:
ex 90.05: Binocoli; ex 90.13: Strumenti vari, laser;
ex 90.14: Telemetri; ex 90.28: Strumenti di misura
elettrici o elettronici; ex 90.11: Microscopi; ex 90.17:
Strumenti per la medicina; ex 90.18: Apparecchi di
meccanoterapia; ex 90.19: Apparecchi di ortopedia;
ex 90.20: Apparecchi a raggi X.
Capitolo 98: Lavori diversi.
Allegato 3
ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PUBBLICO ED ENTI EQUIVALENTI
Art.1, terzo comma, lettera c).
Università statali, istituti universitari di
Stato, consorzi per i lavori di sistemazione delle
università.
Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori
astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici.
Enti di sviluppo agricolo.
Istituzioni di assistenza e di beneficenza di qualsiasi
tipo.
Allegato 4
MODELLI DI BANDO DI GARA E AVVISI PER GLI APPALTI DI
FORNITURE
(Art.5, sesto comma)
A - Procedure aperte
1. Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico,
di telescrivente e di telecopiatrice dell'amministrazione
aggiudicatrice.
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
b) Eventualmente forma dell'appalto che è oggetto
della gara.
3. a) Luogo della consegna.
b) Natura e quantità dei prodotti da fornire.
c) Indicazioni relative alla possibilità per
i fornitori di presentare offerte per tutte le forniture
richieste e/o parte di esse.
d) Deroga all'utilizzazione di norme conformemente all'art.8.
4. Termine di consegna eventualmente imposto.
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale
si possono richiedere i documenti pertinenti.
b) Termine per la presentazione di tale domanda.
c) Eventualmente, importo e modalità di pagamento
della somma che si deve versare per ottenere detti
documenti.
6. a) Termine per la ricezione delle offerte.
b) Indirizzo al quale esse devono essere inoltrate.
c) La o le lingue nelle quali debbono essere redatte
le offerte.
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle
offerte.
b) Date, ora e luogo di tale apertura.
8. Eventualmente, cauzioni e altre forme di garanzie
richieste.
9. Modalità essenziali di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà
stato aggiudicato l'appalto.
11. Informazioni e formalità necessarie per la
valutazione delle condizioni minime di carattere economico
e tecnico che il fornitore deve assolvere.
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è
vincolato alla propria offerta.
13. Criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.
Vanno menzionati i criteri diversi dal prezzo più
basso quando non figurano nei capitolati d'oneri.
14. Altre indicazioni.
15. Data di spedizione del bando.
16. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee.
B - Procedure ristrette
1. Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico,
di telescrivente e telecopiatrice dell'amministrazione
aggiudicatrice.
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
b) Eventualmente, giustificazione del ricorso alla procedura
accelerata.
c) Eventualmente, forma dell'appalto che è oggetto
della gara.
3. a) Luogo della consegna.
b) Natura e quantità dei prodotti da fornire.
c) Indicazioni relative alla possibilità per
i fornitori di presentare offerte per tutte le forniture
richieste e/o parte di esse.
d) Deroga all'utilizzazione di norme conformemente all'art.8.
4. Termine di consegna eventualmente imposto.
5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di fornitori al quale sarà
stato aggiudicato l'appalto.
6. a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione.
b) Indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate.
c) La o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.
7. Termine entro cui l'amministrazione aggiudicatrice
rivolgerà l'invito a presentare le offerte.
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria del
fornitore, nonché informazioni e formalità
necessarie per la valutazione delle condizioni minime
di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.
9. Criteri di aggiudicazione dell'appalto se non figurano
nell'invito a presentare le offerte.
10. Altre indicazioni.
11. Data di spedizione del bando.
12. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee.
C - Procedure negoziate
1. Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico,
di telescrivente e telecopiatrice dell'amministrazione
aggiudicatrice.
2. a) Procedura di stipulazione prescelta.
b) Eventualmente, giustificazione del ricorso alla procedura
accelerata.
c) Eventualmente, forma dell'appalto che è oggetto
della gara.
3. a) Luogo della consegna.
b) Natura e quantità dei prodotti da fornire.
c) Indicazioni relative alla possibilità per
i fornitori di presentare offerte per tutte le forniture
richieste e/o parte di esse.
d) Deroga all'utilizzazione di norme conformemente all'art.8.
4. Termine di consegna eventualmente imposto.
5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di fornitori col quale sarà
stipulato il contratto.
6. a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione.
b) Indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate.
c) La o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.
7. Indicazioni riguardanti la situazione propria del
fornitore, nonché informazioni e formalità
necessarie per la valutazione delle condizioni minime
di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.
8. Eventualmente, nomi e indirizzi dei fornitori già
prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice.
9. La data delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee.
10. Altre indicazioni.
11. Data di spedizione del bando.
12. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee.
D - Procedure di informazione preliminare
1. Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico,
di telescrivente e di telecopiatrice dell'amministrazione
aggiudicatrice nonché del servizio presso il
quale si possono richiedere informazioni complementari.
2. La natura e la quantità o il valore dei prodotti
da fornire.
3. La data provvisoria di avvio delle procedure di stipulazione
del o dei contratti (se nota).
4. Altre indicazioni.
5. Data di spedizione del bando.
6. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee.
E - Contratti stipulati
1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. a) Procedura di stipulazione prescelta.
b) Per quanto riguarda le amministrazioni aggiudicatrici
indicate all'allegato 1 l'eventuale ricorso all'applicazione
dell'art.9, quinto e sesto comma, del testo unico deve
essere giustificato.
3. Data di stipulazione del contratto.
4. Criteri di assegnazione del contratto.
5. Numero di offerte ricevute.
6. Nome e indirizzo del o dei fornitore/i.
7. Natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente
per fornitore.
8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagato/i.
9. Altre informazioni.
10. Data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee.
11. Data di spedizione del presente avviso.
12. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee.
Allegato 5
DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE
(Art.8, primo comma)
Ai sensi del presente decreto si intende per:
1. "specificazione tecnica", l'insieme delle
prescrizioni tecniche figuranti tra l'altro nei capitolati
d'oneri che definiscono le caratteristiche richieste
di un prodotto, quali i livelli di qualità o
di proprietà di utilizzazione, la sicurezza,
le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili
ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia,
i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio,
la marchiatura e l'etichettatura, tali da consentire
l'obiettiva individuazione di un materiale, di un prodotto
o di una fornitura in modo da rispondere all'uso cui
sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice;
2. "norma", la specificazione tecnica approvata
da un organismo riconosciuto ad espletare attività
normativa per applicazione ripetuta o continua, la
cui osservanza non é, in linea di massima, obbligatoria;
3. "norma europea": le norme approvate dal
Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal Comitato
europeo di normalizzazione elettronica (CENELEC) come
Norme europee (EN) o Documenti di armonizzazione (HD)
conformemente alle regole comuni di tali organismi;
4. "prescrizione tecnica comune": la prescrizione
tecnica elaborata al fine di assicurare l'applicazione
uniforme in tutti gli Stati membri della Comunità.
(c) 1996 Note's