[Note's] DECRETO MINISTERO DELL'INDUSTRIA 15 FEBBRAIO 1992

(G.U. 9-5-1992, n.107)

AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI EDIFICI

Art.1. TIPI DI OPERE AMMESSE AD AGEVOLAZIONI FISCALI
1. Sono ammessi alle agevolazioni fiscali previste dall'art.29 della legge 9-1-1991, n.9, gli interventi, intrapresi da persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del primo comma dell'art.87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n.917, e destinati ad edifici o unità immobiliari esistenti adibiti ad uso di civile abitazione, e comunque diversi da quelli di cui all'art.40 dello stesso testo unico, rientranti nel seguente elenco:
a) opere di coibentazione dell'involucro edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno energetico necessario per la climatizzazione di almeno il 10% purché realizzate con le regole tecniche previste nella tabella A allegata alla legge 9-1-1991, n.10;
b) opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi termovettori;
c) impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria utilizzanti pannelli solari piani;
d) impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria;
e) impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
f) generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%;
g) generatori di calore che utilizzino come fonte energetica prodotti di trasformazione di rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali a condizione che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70%;
h) apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore a condizione che il fattore di utilizzo globale del combustibile non sia inferiore al 70%;
i) apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell'aria all'interno delle singole unità immobiliari o dei singoli ambienti, purché, in quest'ultimo caso, applicati almeno al 70% degli ambienti costituenti l'unità immobiliare;
l) apparecchiature di contabilizzazione individuale dell'energia termica fornita alle singole unità immobiliari;
m) trasformazione, legittimamente deliberata, di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria, purché da detta trasformazione derivi un risparmio di energia non inferiore al 20% e purché gli impianti unifamiliari siano dotati di un sistema automatico di regolazione della temperatura e di un generatore di calore con rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%; sono escluse le abitazioni situate nelle aree individuate dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art.6 della legge 9-1-1991, n.10, come siti per la realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento;
n) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a combustibile;
o) sorgenti luminose aventi un'efficienza maggiore o uguale a 50 Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente luminosa per vano dell'unità immobiliare.
2. Sono in ogni caso esclusi gli interventi che abbiano ottenuto contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, nonché gli interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali.

Art.2 SPESE DEDUCIBILI
1. Sono deducibili, nei limiti previsti dall'art.29 della legge 9-1-1991, n.9, le spese, documentate come previsto dall'art.3, relative all'acquisto di apparecchiature, materiali e componenti.
2. Fermi restando i limiti complessivi di deducibilità richiamati al primo comma, sono altresì deducibili le spese relative all'installazione, documentate come previsto dall'art.3, entro i limiti specifici di seguito indicati:
- opere di cui all'art.1, primo comma, lettere a), b): due volte l'importo relativo all'acquisto di apparecchiature, materiali e componenti;
- opere di cui all'art.1, primo comma, lettere c), d), i), l), m), n): 50% dell'importo relativo all'acquisto di apparecchiature, materiali e componenti.
3. Non sono deducibili gli eventuali costi relativi all'installazione per opere di cui all'art.1, primo comma, lettere e), f), g), h), o).
4. Le spese relative alla dichiarazione del professionista richiesta dal secondo comma dell'art.3 sono deducibili entro il limite di importo pari al 10% delle spese di acquisto di apparecchiature, materiali e impianti; inoltre entro l'identico limite di importo possono essere dedotte le spese per l'eventuale diagnosi energetica che ha determinato interventi previsti nel presente decreto.
5. Tutte le spese di cui al presente articolo devono essere dedotte nel loro importo al netto dell'IVA.

Art.3 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
1. Per gli interventi di cui all'art.1, primo comma, esclusi quelli di cui alla lettera o) del medesimo comma, la documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta a cui si applica la riduzione è la seguente:
a) copia delle fatture, o delle ricevute fiscali, debitamente quietanzate, relative all'acquisto delle apparecchiature, dei componenti e del materiale;
b) copia delle fatture o delle ricevute fiscali, debitamente quietanzate, relative alle eventuali opere di installazione;
c) dichiarazione dell'installazione attestante che gli interventi descritti nella dichiarazione stessa sono stati eseguiti in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici negli edifici e sono rispondenti ai requisiti tecnici eventualmente richiesti dal presente decreto;
d) dichiarazione, debitamente firmata dal soggetto interessato, attestante che gli interventi sono stati effettivamente realizzati nell'unità immobiliare cui è riferita l'agevolazione fiscale prevista dal presente decreto e che detti interventi non sono stati assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico;
e) eventuale diagnosi energetica che ha determinato gli interventi previsti nel presente decreto.
2. Per le opere di cui alla lettera a) ed alla lettera m) dell'art.1, primo comma, è richiesta, oltre a quanto prescritto al primo comma del presente articolo, una dichiarazione di un professionista iscritto ad albo professionale che attesti la rispondenza delle opere stesse agli specifici criteri tecnici previsti.
3. Per l'acquisto delle sorgenti luminose di cui all'art.1, primo comma, lettera o), la documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta a chi si applica la riduzione è costituita da copia della fattura o della ricevuta fiscale di acquisto delle sorgenti luminose, debitamente quietanzata e dalla quale risulti il produttore, il modello ed il valore di efficienza delle sorgenti luminose stesse.
Il presente decreto entra in vigore il 24 maggio 1992.




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