(G.U. 9-5-1992, n.107)
AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI EDIFICI
Art.1. TIPI DI OPERE AMMESSE AD AGEVOLAZIONI FISCALI
1. Sono ammessi alle agevolazioni fiscali previste dall'art.29
della legge 9-1-1991, n.9, gli interventi, intrapresi
da persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera
c) del primo comma dell'art.87 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22-12-1986, n.917, e destinati ad
edifici o unità immobiliari esistenti adibiti
ad uso di civile abitazione, e comunque diversi da
quelli di cui all'art.40 dello stesso testo unico,
rientranti nel seguente elenco:
a) opere di coibentazione dell'involucro edilizio che
consentano un contenimento del fabbisogno energetico
necessario per la climatizzazione di almeno il 10%
purché realizzate con le regole tecniche previste
nella tabella A allegata alla legge 9-1-1991, n.10;
b) opere di coibentazione di reti di distribuzione di
fluidi termovettori;
c) impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua
calda sanitaria utilizzanti pannelli solari piani;
d) impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione
ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria;
e) impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica;
f) generatori di calore che, in condizione di regime,
presentino un rendimento, misurato con metodo diretto,
non inferiore al 90%;
g) generatori di calore che utilizzino come fonte energetica
prodotti di trasformazione di rifiuti organici ed inorganici
o di prodotti vegetali a condizione che, in condizione
di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo
diretto, non inferiore al 70%;
h) apparecchiature per la produzione combinata di energia
elettrica e calore a condizione che il fattore di utilizzo
globale del combustibile non sia inferiore al 70%;
i) apparecchiature di regolazione automatica della temperatura
dell'aria all'interno delle singole unità immobiliari
o dei singoli ambienti, purché, in quest'ultimo
caso, applicati almeno al 70% degli ambienti costituenti
l'unità immobiliare;
l) apparecchiature di contabilizzazione individuale
dell'energia termica fornita alle singole unità
immobiliari;
m) trasformazione, legittimamente deliberata, di impianti
centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari
a gas per la climatizzazione e la produzione di acqua
calda sanitaria, purché da detta trasformazione
derivi un risparmio di energia non inferiore al 20%
e purché gli impianti unifamiliari siano dotati
di un sistema automatico di regolazione della temperatura
e di un generatore di calore con rendimento, misurato
con metodo diretto, non inferiore al 90%; sono escluse
le abitazioni situate nelle aree individuate dalle
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi dell'art.6 della legge 9-1-1991, n.10, come
siti per la realizzazione di impianti e di reti di
teleriscaldamento;
n) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua
alimentati a combustibile;
o) sorgenti luminose aventi un'efficienza maggiore o
uguale a 50 Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di
una sorgente luminosa per vano dell'unità immobiliare.
2. Sono in ogni caso esclusi gli interventi che abbiano
ottenuto contribuzione diretta o indiretta dello Stato
o di altro ente pubblico, nonché gli interventi
effettuati su parti comuni di edifici condominiali.
Art.2 SPESE DEDUCIBILI
1. Sono deducibili, nei limiti previsti dall'art.29
della legge 9-1-1991, n.9, le spese, documentate come
previsto dall'art.3, relative all'acquisto di apparecchiature,
materiali e componenti.
2. Fermi restando i limiti complessivi di deducibilità
richiamati al primo comma, sono altresì deducibili
le spese relative all'installazione, documentate come
previsto dall'art.3, entro i limiti specifici di seguito
indicati:
- opere di cui all'art.1, primo comma, lettere a), b):
due volte l'importo relativo all'acquisto di apparecchiature,
materiali e componenti;
- opere di cui all'art.1, primo comma, lettere c), d),
i), l), m), n): 50% dell'importo relativo all'acquisto
di apparecchiature, materiali e componenti.
3. Non sono deducibili gli eventuali costi relativi
all'installazione per opere di cui all'art.1, primo
comma, lettere e), f), g), h), o).
4. Le spese relative alla dichiarazione del professionista
richiesta dal secondo comma dell'art.3 sono deducibili
entro il limite di importo pari al 10% delle spese
di acquisto di apparecchiature, materiali e impianti;
inoltre entro l'identico limite di importo possono
essere dedotte le spese per l'eventuale diagnosi energetica
che ha determinato interventi previsti nel presente
decreto.
5. Tutte le spese di cui al presente articolo devono
essere dedotte nel loro importo al netto dell'IVA.
Art.3 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
1. Per gli interventi di cui all'art.1, primo comma,
esclusi quelli di cui alla lettera o) del medesimo
comma, la documentazione da allegare alla dichiarazione
dei redditi relativa al primo periodo d'imposta a cui
si applica la riduzione è la seguente:
a) copia delle fatture, o delle ricevute fiscali, debitamente
quietanzate, relative all'acquisto delle apparecchiature,
dei componenti e del materiale;
b) copia delle fatture o delle ricevute fiscali, debitamente
quietanzate, relative alle eventuali opere di installazione;
c) dichiarazione dell'installazione attestante che gli
interventi descritti nella dichiarazione stessa sono
stati eseguiti in conformità alle vigenti disposizioni
in materia di contenimento dei consumi energetici negli
edifici e sono rispondenti ai requisiti tecnici eventualmente
richiesti dal presente decreto;
d) dichiarazione, debitamente firmata dal soggetto interessato,
attestante che gli interventi sono stati effettivamente
realizzati nell'unità immobiliare cui è
riferita l'agevolazione fiscale prevista dal presente
decreto e che detti interventi non sono stati assistiti
da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o
di altro ente pubblico;
e) eventuale diagnosi energetica che ha determinato
gli interventi previsti nel presente decreto.
2. Per le opere di cui alla lettera a) ed alla lettera
m) dell'art.1, primo comma, è richiesta, oltre
a quanto prescritto al primo comma del presente articolo,
una dichiarazione di un professionista iscritto ad
albo professionale che attesti la rispondenza delle
opere stesse agli specifici criteri tecnici previsti.
3. Per l'acquisto delle sorgenti luminose di cui all'art.1,
primo comma, lettera o), la documentazione da allegare
alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo
di imposta a chi si applica la riduzione è costituita
da copia della fattura o della ricevuta fiscale di
acquisto delle sorgenti luminose, debitamente quietanzata
e dalla quale risulti il produttore, il modello ed
il valore di efficienza delle sorgenti luminose stesse.
Il presente decreto entra in vigore il 24 maggio 1992.
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