(G.U. 2-3-1992, n.51)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 1965, N.1213, PER QUANTO ATTIENE LA COSTRUZIONE, TRASFORMAZIONE, ADATTAMENTO DI IMMOBILI DA DESTINARE A SALE E ARENE PER SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI, L'AMPLIAMENTO DI SALE E ARENE CINEMATOGRAFICHE GIA' IN ATTIVITA', NONCHE' LA DESTINAZIONE DI TEATRI A SALE PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE.
Art.1. OBBLIGO PREVENTIVO AUTORIZZAZIONE - SANZIONI
1. Ai sensi dell'art.31 della legge 4-11-1965, n.1213,
la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di
immobili da destinare a sale e arene per spettacoli
cinematografici, nonché l'ampliamento di sale
o arene cinematografiche già in attività
sono subordinati ad autorizzazione del Ministero del
turismo e dello spettacolo.
2. E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire
un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.
3. L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema
ambulanti può essere rilasciata soltanto per
le località sprovviste di sale cinematografiche.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al
primo e al secondo comma si applica la sanzione amministrativa
da L. 300.000 a L. 900.000, ai sensi dell'art.31, ultimo
comma, della legge 4-11-1965, n.1213, come modificato
dal combinato disposto degli artt. 32, comma 1, e 113,
comma 3, della legge 24-11-1981, n.689 (tali commi
triplicano gli importi dell'ammenda originariamente
previsti dall'art.31 della legge 4-11-1965, n.1213).
5. Su richiesta del Ministro del turismo e dello spettacolo
è disposta con ordinanza dell'autorità
locale di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori
ai sensi dell'art.31, ultimo comma, della legge 4-11-1965,
n.1213.
Art.2. TIPOLOGIA SALE
1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di competenza
del Ministro del turismo e dello spettacolo si intende:
a) per sala cinematografica l'insieme dei fabbricati,
ambienti e luoghi, nonché dei servizi e dei
disimpegni ad essi annessi, destinati alle proiezioni
cinematografiche a mezzo di apparecchiature di proiezione
o di altra idonea tecnologia;
b) per cinema-teatro l'insieme dei fabbricati, ambienti
e luoghi, nonché dei servizi e disimpegni ad
essi annessi, destinati, oltre che alle proiezioni
cinematografiche, anche alle rappresentazioni teatrali
di qualsiasi genere, da effettuarsi mediante la costruzione
di una struttura caratterizzata dalla scena comprendente
allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi
ed attrezzature cioè palcoscenico.
E' compresa nella predetta fattispecie anche la costruzione
di una pedana provvista o non di allestimenti scenici,
purché realizzata nell'ambito di una sala cinematografica,
per la realizzazione anche di spettacoli in forma autonoma
rispetto a quelli cinematografici. La costruzione di
pedana provvista o non di allestimenti scenici in qualsiasi
altro locale diverso da sala cinematografica rientra
nella competenza dei comuni ai sensi dell'art.19, punti
5) e 9), del D.P.R. 24-7-1977, n.616;
c) per multisala l'insieme di due o più sale
cinematografiche, abbisognevoli ciascuna di singola
autorizzazione, ai sensi dell'art.31 della legge 4-11-1965,
n.1213, adibite a programmazioni multiple, accorpate
in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale,
sulla base delle vigenti norme di sicurezza;
d) per arena il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente
nel periodo estivo, costruito su un'area delimitata
ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche;
e) per cinema "drive in" il cinema all'aperto
costruito su una area delimitata ed adibita a parcheggio
di autovetture o di altri mezzi di locomozione meccanici,
appositamente attrezzate per le proiezioni cinematografiche
cui è possibile assistere rimanendo a bordo
del veicolo;
f) per cinema ambulante l'esercizio commerciale di proiezioni
cinematografiche attuabile con l'impiego di attrezzature
mobili installabili in luoghi chiusi o all'aperto,
appositamente autorizzati.
Art.3. APERTURA DI SALE CINEMATOGRAFICHE E TEATRALI
1. L'apertura di un cinema-teatro con esclusione di
quanto previsto al successivo art.14, inteso secondo
la definizione dell'art.2, è subordinato ad
una duplice preventiva autorizzazione del Ministero
del turismo e dello spettacolo, l'una prevista dall'art.31
della legge 4-11-1965, n.1213, e l'altra prevista dalla
legge 18-1-1937, n.193, nonché dalle norme di
attuazione di cui al R.D. 20-12-1937, n.2643.
Art.4. RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN COMUNI CON POPOLAZIONE
SUPERIORE AI 10.000 ABITANTI
1. Il rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt.
31 e 32 della legge 4-11-1965, n.1213, è subordinata
nel biennio 1992-93 all'incremento della frequenza
degli spettatori nelle sale cinematografiche di ogni
singolo comune con popolazione superiore ai 10.000
abitanti, quale risulta dal censimento ufficiale e
con gli eventuali successivi aggiornamenti risultanti
da certificazione del comune.
2. Sono considerati separatamente dai rispettivi capoluoghi,
purché distanti almeno km.2 per vie normali
dal più vicino cinema al chiuso qualora trattasi
di richiesta per tale tipo di locale e dalla più
vicina arena qualora trattasi di richiesta per cinema
estivo:
a) tutte le frazioni;
b) le località appartenenti a comuni con popolazione
fino a 50.000 abitanti.
3. La distanza è calcolata rispetto al centro
della frazione e della borgata.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno
1992 l'incremento della frequenza degli spettatori
è accertato raffrontando il numero dei biglietti
venduti nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate
e funzionanti da almeno due anni nel biennio 1990-91
rispetto al biennio 1988-89. Ai fini del rilascio delle
autorizzazioni nell'anno 1993 il raffronto verrà
operato tra il biennio 1991-92 ed il biennio 1989-90.
Per il rilascio delle autorizzazioni è necessario
che l'incremento della frequenza degli spettatori sia
stato superiore al 5% nel biennio antecedente all'anno
della concessione.
5. Gli accertamenti sono effettuati dalla S.I.A.E. che,
ad istanza del richiedente l'autorizzazione, rilascia
un apposito certificato da allegare alla domanda. Nel
caso in cui la richiesta riguardi una frazione distante
almeno km.2 dal cinema più vicino del capoluogo
del comune, il certificato dovrà essere rilasciato
esclusivamente per i cinema autorizzati in tale frazione
con le modalità previste dal presente articolo;
analogo criterio è applicato ove trattasi di
borgate appartenenti a comuni con popolazione sino
a 50.000 abitanti.
6. Le autorizzazioni sono rilasciate in relazione alla
eccedenza di incremento rispetto al limite del 5% verificatosi
nelle sale cinematografiche, tenuto conto, altresì,
dei nulla osta validi non ancora utilizzati e non dell'incremento
rappresentato da attività di sale cinematografiche
aperte al pubblico da meno di un biennio.
7. Agli effetti della concessione dei nuovi posti i
comuni sono ripartiti in quattro classi, in base alla
popolazione legale risultante dall'ultimo censimento
ufficiale e con gli eventuali successivi aggiornamenti
risultanti da certificazione del comune, secondo la
seguente tabella, tenendo presente che per ogni punto
o frazione di punto di incremento superiore al 5% potranno
essere autorizzati nuovi posti nei limiti appresso
indicati:
- classe I - comuni da oltre 10.000 a 50.000 abitanti:
cento posti per ogni punto o frazione di punto di incremento
superiore al 5%;
- classe II - comuni da oltre 50.000 a 400.000 abitanti:
trecento posti per ogni punto o frazione di punto di
incremento superiore al 5%;
- classe III - comuni da oltre 400.000 a 1.000.000 di
abitanti: seicento posti per ogni punto o frazione
di punto di incremento superiore al 5%;
- classe IV - comuni con oltre 1.000.000 di abitanti:
ottocento posti per ogni punto o frazione di punto
di incremento superiore al 5%.
8. Il numero dei posti autorizzabili secondo le classi
sopra indicate sarà attribuito alle sale cinematografiche
del tipo normale nella misura di due terzi e, nella
misura di un terzo alle sale con attività limitata
a tre giorni la settimana oltre i festivi, del tipo
parrocchiale, ovvero appartenenti ad enti giuridicamente
riconosciuti e senza fini di lucro, che svolgono attività
di carattere formativo e culturale.
9. Potrà, tuttavia, essere autorizzata l'apertura
di una nuova sala di quattrocento posti, secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle domande, qualora
il numero dei posti complessivamente autorizzabili,
in base ai criteri di cui al presente articolo, risulti
inferiore a tale capienza.
10. Il numero dei posti assegnabili ai sensi del presente
articolo può essere aumentato di un terzo qualora
trattasi di richiesta di autorizzazione alla costruzione
di una sala cinematografica munita di palcoscenico
modernamente attrezzato per effettuare spettacoli teatrali.
Art.5. ZONE PERIFERICHE DI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE
AI 50.000 ABITANTI E PIANI URBANISTICI
1. Il criterio dell'incremento della frequenza degli
spettatori, stabilito dagli artt. 4 e 7, non si applica
per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di sale
o arene cinematografiche nelle zone periferiche dei
comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti,
quando l'area prescelta per il progettato locale disti
almeno km.2, in linea d'aria, dal vicino cinema.
2. Al criterio di cui al comma precedente si può,
altresì, derogare per le autorizzazioni concernenti
l'apertura di sale o arene cinematografiche riguardanti
quartieri coordinati o quartieri realizzati in base
alla legge 18-1-1962, n.167 (C.E.P.), compresi nei
piani urbanistici approvati dai competenti organi regionali
e previsti per una popolazione non inferiore a 4.000
abitanti, quando l'area prescelta per il progettato
locale disti almeno un chilometro in linea d'aria dal
più vicino cinema.
3. In entrambe le ipotesi contemplate nel presente articolo
potrà, tuttavia, essere autorizzata l'apertura
di una nuova sala cinematografica qualora il cinema
più vicino, nel raggio rispettivamente di 2
km (comma 1) e di 1 km (comma 2) dal progettato locale,
seppure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori,
risulti non adeguato alle esigenze cinematografiche
della zona periferica o del quartiere coordinato dal
punto di vista della evoluzione della tecnica, della
capacità e decorosità ricettiva e della
programmazione.
Art.6. RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN COMUNI SINO A 10.000
ABITANTI
1. Per il rilascio delle autorizzazioni nei comuni con
popolazione sino a 10.000 abitanti è necessario
che il numero delle giornate di attività con
proiezione di film lungometraggi nelle sale cinematografiche
debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due
anni, risulti incrementato, nel biennio antecedente
all'anno della concessione, in misura superiore al
10% nei confronti del biennio precedente.
2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nel 1992
il raffronto verrà operato tra il biennio 1990-91
ed il biennio 1988-89, mentre per il 1993 il raffronto
verrà operato tra il biennio 1991-92 ed il biennio
1989-90, escludendosi da tale computo le giornate di
attività delle sale cinematografiche aperte
al pubblico da meno di un biennio e tenuto conto, altresì,
dei nulla osta validi non ancora utilizzati.
3. Le frazioni o borgate distanti almeno km.2, per via
normale dal più vicino cinema, sono considerate
separatamente dai rispettivi capoluoghi. In tale ipotesi
il certificato della S.I.A.E. sarà rilasciato
esclusivamente per i cinema esistenti in tale frazione
o borgata con le modalità previste dal presente
articolo. La distanza viene calcolata rispetto al centro
della frazione o della borgata.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate in ragione di cento
posti per ogni punto o frazione di punto di incremento
verificatosi in eccedenza al 10% sopra indicato.
Art.7. ARENE ESTIVE
1. Le autorizzazioni per le arene cinematografiche sono
rilasciate in base all'incremento della frequenza degli
spettatori nelle arene dei singoli comuni, frazioni
o borgate, in conformità di quanto stabilito
dall'art.4. Il criterio stabilito per la prima classe
dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti,
si applica anche ai comuni con popolazione inferiore
ai 10.000 abitanti.
2. Alle autorizzazioni di cui al comma precedente, deve
seguire pratica attuazione, a pena di decadenza, entro
un anno dalla data di notificazione agli interessati.
3. Qualora l'arena cinematografica non risultasse costruita
entro detto termine sarà pronunciata declaratoria
di decadenza e l'intestatario dell'autorizzazione non
potrà vantare la priorità nell'esame
di una eventuale successiva sua richiesta nei confronti
di quelle altre che nel frattempo fossero state avanzate
da terzi interessati.
4. Per i cinema che nel periodo estivo trasferiscono
all'aperto i propri spettacoli - sempre che si tratti
di terreno immediatamente adiacente alla normale sala
già esistente e dello stesso numero di posti
- l'agibilità sarà rilasciata dal comune
che provvederà a darne comunicazione al Ministero
del turismo e dello spettacolo.
5. Di norma il periodo di agibilità delle arene
si intende quello corrente tra il 1 giugno e il 15
ottobre.
Art.8. COMUNI, FRAZIONI E BORGATE SPROVVISTI DI CINEMA
1. Nei comuni o frazioni o borgate del tutto sprovvisti
di sale o arene cinematografiche, l'autorizzazione
è rilasciata in relazione alla prevedibile frequenza
degli spettatori.
2. Qualora si tratti di frazioni o borgate l'area prescelta
per il progettato locale deve distare almeno km.2 per
via normale dal più vicino cinema al chiuso
qualora trattisi di richiesta per tale tipo di locale
e dalla più vicina arena qualora trattisi di
richiesta per cinema estivo.
Art.9. DEROGHE PARTICOLARI
1. Si può prescindere dai criteri indicati agli
artt. 4 e 6 e rilasciare l'autorizzazione ai sensi
di quanto previsto dall'art.31 della legge 4-11-1965,
n.1213:
a) per l'apertura di una nuova sala cinematografica
in capoluoghi di provincia non provvisti di sale cinematografiche
con una ricettività superiore a cinquecento
posti;
b) per l'apertura di sale cinematografiche, di capienza
non superiore a quattrocento posti, che siano esclusivamente
riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi,
di programmi composti da soli cortometraggi premiati,
di film scientifici e didattici e da manifestazioni
di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale.
Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni
organizzate dai circoli di cultura cinematografica
aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in
base all'art.44 della legge 4-11-1965, n.1213, per
un numero annuale di giornate di proiezione non superiore
a cinquanta per ciascun circolo. Tale deroga è
ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche
per comuni che abbiano una popolazione superiore ad
1.000.000 di abitanti; a due sale per comuni che abbiano
una popolazione tra i 400.000 ed 1.000.000 di abitanti,
ad una sala per comuni che abbiano una popolazione
tra i 50.000 e 400.000 abitanti o siano capoluoghi
di provincia. Potrà, inoltre, essere consentita
l'apertura di una nuova sala esclusivamente riservata
alla proiezione di film prodotti per i ragazzi anche
nei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti
provvisti di sale di tale tipo;
c) per l'apertura di un nuovo cinema nel capoluogo di
comune ove esiste un unico esercizio cinematografico,
il quale, se pure idoneo agli effetti della sicurezza
degli spettatori, risulti non adeguato alle esigenze
cinematografiche dal punto di vista della evoluzione
della tecnica, della capacità e decorosità
ricettiva.
2. Potrà essere consentita l'apertura di una
seconda sala nel capoluogo di comune ove esista un
unico esercizio cinematografico la cui programmazione
annuale non dia prevalente spazio ai film provvisti
di nulla osta di proiezione in pubblico senza limiti
di età ed ai film con divieto di visione per
i minori degli anni quattordici. Le autorizzazioni
concesse ai sensi del presente comma, sono soggette
ad una verifica annuale volta ad accertare la sussistenza
dei requisiti di programmazione richiesti. Nel caso
di accertamento negativo il nulla osta sarà
revocato sentita la commissione di cui all'art.52 della
legge 4-11-1965, n.1213.
3. Analogamente, qualora si tratti di località
riconosciuta stazione di cura, soggiorno e turismo
e l'unico esercizio cinematografico esistente risulti
insufficiente in rapporto alle esigenze di interesse
turistico della località medesima, potrà
essere consentita l'apertura di una seconda sala con
agibilità cinematografica limitata al periodo
- estivo o invernale - coincidente, in base agli accertamenti
eseguiti, con il maggiore afflusso di villeggianti
o turisti stagionali:
d) per l'effettuazione di spettacoli cinematografici,
in locali al chiuso destinati a teatri già in
attività, di nuova o recente costruzione o ricostruzione,
attrezzati per una decorosa ricettività del
pubblico e attuati in località di particolare
importanza, riconosciuta stazione di cura, soggiorno
o turismo, qualora si ritenga opportuno integrare la
capacità ricettiva degli esercizi cinematografici
esistenti in relazione a peculiari esigenze di interesse
turistico accertate in base ad un adeguato incremento
delle presenze dal biennio antecedente alla data di
esame della domanda. L'incremento è accertato
raffrontando il numero delle presenze turistiche della
località nel suddetto biennio rispetto al biennio
precedente;
e) per l'apertura nelle stazioni ferroviarie e negli
aeroporti delle città capoluogo di regione di
sale cinematografiche aperte al pubblico non oltre
le ore 24 e riservate esclusivamente alla proiezione
di film cortometraggi di lunghezza non superiore ai
1.600 metri realizzati in base alla legge 4-11-1965,
n.1213, ovvero di lunghezza non superiore a 2.000 metri
realizzati in base alle leggi precedenti, nonché
film di carattere scientifico e didattico e di attualità.
4. Ferma restando l'applicazione dei criteri indicati
dagli artt. 4 e 6 a tutti gli altri casi previsti nel
presente regolamento, si può prescindere dall'applicazione
di detti criteri ai fini del rilascio delle autorizzazioni
relative alla trasformazione di una sala cinematografica
in due o più sale, allorché ricorrano
le condizioni stabilite nel successivo art.11.
5. Il Ministero del turismo e dello spettacolo si riserva
per l'emanazione dei provvedimenti di cui alle lettere
a), c) e d) del presente articolo di sentire il parere
delle organizzazioni sindacali nazionali di produttori
e di distributori di film, degli esercenti sale cinematografiche
e dei lavoratori del cinema.
6. Il Ministro del turismo e dello spettacolo - sentito
il parere della commissione di cui all'art.52 della
legge n.1213 - determina, in sede di rilascio dell'autorizzazione
nei casi di cui alla lettera d) del presente articolo,
le giornate di spettacolo da riservarsi nel corso dell'anno,
rispettivamente all'attività cinematografica
ed all'attività teatrale che dovrà essere
effettuata in parte anche nei mesi invernali ed in
giorni festivi.
Art.10. RIMODERNAMENTI E TRASFERIMENTI
1. Qualora si tratti di lavori tendenti al rimodernamento
e rifacimento del vecchio esercizio o di costruzione
di nuovo cinema in sostituzione di altro preesistente,
anche su area diversa, purché di capienza non
superiore agli ottocento posti e già autorizzato
all'espletamento dell'attività da almeno otto
anni, intendendo in tal modo aumentare la capacità
ricettiva del cinema allo scopo di renderlo più
funzionale per meglio corrispondere alle esigenze del
pubblico, la relativa autorizzazione viene rilasciata,
in deroga ai normali criteri, di cui agli artt. 2,
4 e 5 fino ad un aumento di posti nella misura del
40% del numero dei posti già esistenti nel cinema
stesso.
2. E' consentito l'aumento dei posti già esistenti
nel cinema da rimodernare o sostituire nella misura
del 60% se il cinema da rimodernare o da sostituire
abbia capienza non superiore agli ottocento posti e
sia previsto l'allestimento del palcoscenico modernamente
attrezzato per rappresentazioni teatrali.
3. In ogni caso può autorizzarsi una capienza
complessiva del cinema da rimodernare o da sostituire
non inferiore a cinquecento posti.
4. Sia nel caso di rimodernamenti o rifacimenti, sia
nel caso di sostituzioni o trasferimenti di sale cinematografiche
rimaste inattive da oltre un biennio, è consentito
- sempre che non siano state adibite ad altro uso -
il rilascio di autorizzazione a condizione che gli
interessati - indipendentemente dalla richiesta dell'aumento
dei posti - comprovino che l'inattività sia
in dipendenza di cause di forza maggiore.
5. Nei casi di ristrutturazione funzionale di una sala
cinematografica che non sia finalizzata alla trasformazione
in multisala, prevista dagli art.2 e 11 del regolamento,
e non implichi ampliamento del numero dei posti, non
necessita alcuna autorizzazione ministeriale.
6. Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti,
il trasferimento di esercizi cinematografici, fatta
salva l'applicazione delle deroghe previste dal presente
decreto, è comunque consentito in altre zone,
prescindendo dal concetto dello stesso quartiere, ripartizione
o circoscrizione comunale.
Art.11. MULTISALE
1. Il nulla osta all'apertura di una multisala definita
nell'art.2 del regolamento, viene concesso dal Ministero
del turismo e dello spettacolo, mediante rilascio di
distinte autorizzazioni per ogni sala che venga accorpata
nello stesso immobile sotto il profilo strutturale.
2. La trasformazione di un esercizio cinematografico
in due o più sale (multisala) è consentita:
a) mediante frazionamento del numero complessivo dei
posti consentiti con l'autorizzazione originariamente
rilasciata per la sala che si intende trasformare;
b) mediante contestuale riduzione del numero dei posti
già autorizzati in altra sala cinematografica
gestita da una medesima impresa di esercizio nello
stesso ambito territoriale (comune, frazione, borgata);
c) mediante contestuale cessazione dell'attività
in una o più sale gestite dalla medesima impresa
d'esercizio e già autorizzate nello steso ambito
territoriale (comune, frazione o borgata).
3. Le autorizzazioni potranno essere rilasciate a condizione
che il numero complessivo dei posti non sia superiore
a quello prescritto nell'originaria autorizzazione
afferente rispettivamente alla sala che si intende
trasformare, alla sala nella quale ne sia prevista
la riduzione o alla sala che abbia cessato l'attività.
Art.12. CINEMA "DRIVE IN"
1. L'autorizzazione all'apertura di cinema all'aperto
denominati "drive in", descritti nell'art.2
del regolamento, viene concessa dal Ministero del turismo
e dello spettacolo, a condizione che la località
prescelta per l'impianto sia posta in zone extraurbane,
e che sia idonea ad assicurare - per ubicazione, conformazione,
dimensione ed accessi - le necessarie condizioni di
sicurezza, da attuarsi secondo le norme previste dalla
circolare n.16 del 15-2-1951 dal Ministero dell'interno
e successive modificazioni, e secondo le prescrizioni
imposte dalla commissione provinciale di vigilanza.
2. Per l'apertura dei cinema "drive in", non
si applicano i criteri stabiliti nel presente regolamento.
3. Per tali cinema il nulla osta può essere rilasciato
nel numero massimo di uno per ogni comune con popolazione
non superiore ad un milione di abitanti e di due per
ogni comune con popolazione superiore.
Art.13. CONCESSIONI A FAVORE DEI PROFUGHI
1. Le eventuali autorizzazioni che potrebbero essere
rilasciate a favore dei profughi in base alla normativa
vigente, sono subordinate alla presentazione della
rispettiva domanda e alla accertata sussistenza del
requisito della equivalenza sia dal punto di vista
quantitativo che qualitativo tra l'attività
cinematografica da autorizzare e quella precedentemente
esercitata dal profugo nel territorio di provenienza
in rapporto all'importanza ed alla popolazione del
centro, alla capacità ricettiva del locale e
alle dimensioni economiche dell'azienda di esercizio
abbandonata nel territorio di origine.
Art.14. SPETTACOLI MISTI
1. Ai sensi dell'art.32 della legge 4-11-1965, n.1213,
i criteri di cui agli artt. 4 e 6 si osservano anche
per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di nuove
sale cinematografiche da adibire a spettacoli misti.
Art.15. NORME PROCEDURALI
1. Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione prevista
dagli artt. 31 e 32 della legge 4-11-1965, n.1213,
indirizzate al Ministero del turismo e dello spettacolo
- Direzione generale dello spettacolo - Via della Ferratella
in Laterano, 51, Roma - c.a.p. 00184, devono contenere
la specifica indicazione della norma in base alla quale
si intende ottenere l'autorizzazione richiesta e la
denominazione che si intende assegnare al cinema o
cinema-teatro, con obbligo di comunicare ogni sua eventuale
variazione.
2. Le domande devono essere presentate, su carta legale,
in duplice copia, ai comuni competenti, corredate dalla
seguente documentazione:
1) progetto del locale - in duplice copia firmata da
un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale
- comprendente:
a) una planimetria generale in scala 1:500 rappresentante
l'area destinata o occupata dalla sala cinematografica
e le aree adiacenti, con indicazioni esatte relative
alla altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti
o prossimi, fino ad una distanza di 100 metri dal perimetro
dell'edificio progettato, nonché le aree limitrofe
fino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con
le relative sezioni stradali;
b) piante in scala 1:100 rappresentanti gli eventuali
diversi piani dell'edificio con l'indicazione della
destinazione d'uso dei singoli locali, il numero e
la disposizione dei posti, le uscite di sicurezza ed
i percorsi di esodo, individuati con i simboli grafici
previsti dall'allegato B al decreto del Ministro dell'interno
30-11-1983, con l'indicazione del numero massimo di
persone che permettono di far defluire, la posizione
e le dimensioni delle cabine di proiezione, le installazioni
e gli impianti previsti, i servizi igienici e locali
destinati ad altri usi;
c) sezioni longitudinali e trasversali in scala 1:100
dell'edificio;
d) relazione tecnico-illustrativa, comprendente anche
il calcolo della sistemazione acustica;
2) documento comprovante il rilascio della concessione
edilizia per la erigenda sala cinematografica da parte
del comune o preventivo parere favorevole da parte
della commissione edilizia comunale apposto su una
copia del progetto presentato;
3) documento legale comprovante la disponibilità
dell'area ove si tratti di una nuova costruzione o
la disponibilità dell'immobile ove si tratti
di locale già esistente. In caso di locazione,
dovrà essere prodotto il contratto di affitto
del locale nonché un titolo che dimostri la
proprietà dell'immobile da parte del locatore;
4) una carta topografica del comune, frazione o borgata,
convalidata dall'ufficio tecnico del comune, con l'indicazione
del luogo preciso del costruendo locale e della distanza
del cinema più vicino per le richieste avanzate
ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento.
Per le richieste di trasferimento di locali cinematografici
già in attività, dovrà risultare
con precisione l'ubicazione della nuova area rispetto
a quella del preesistente locale e del più vicino
cinema;
5) certificati della S.I.A.E. sull'andamento delle frequenze
degli spettatori o delle giornate di attività
nella località interessata a seconda che trattasi
di comune con popolazione superiore o inferiore a 10.000
abitanti, nelle ipotesi previste dal regolamento.
3. La trasformazione di una sala cinematografica in
due o più sale di cui agli artt. 2 e 11, potrà
essere richiesta con una istanza corredata da un unico
progetto relativo alla realizzazione del manufatto
che si intende destinare a multisala.
4. Per le sale di proiezione di film a formato ridotto,
le domande debbono essere corredate dagli stessi documenti
previsti nei capoversi precedenti per i cinema con
apparecchi a formato normale.
5. A norma dell'art.19, n.5 e 9 del D.P.R. 24-7-1977,
n.616, i comuni provvederanno all'istruttoria delle
pratiche secondo le seguenti modalità:
a) accerteranno la completezza della documentazione
prodotta, apponendo sulla domanda e su ogni documento
allegato il proprio timbro datario;
b) acquisiranno nei propri atti una copia della domanda
e della documentazione, che dovrà essere messa
a disposizione della commissione provinciale di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo prevista dall'art.141
del relativo regolamento di esecuzione approvato con
decreto 6-5-1940, n.635;
c) chiederanno alla prefettura la convocazione della
suindicata commissione che, esaminata la documentazione,
emetterà un motivato parere sul progetto presentato,
imponendo, ove necessario, tutte le prescrizioni ritenute
opportune per l'agibilità del locale e redigendo
apposito processo verbale. Il segretario della commissione
provinciale di vigilanza apporrà il proprio
visto su tutti i fogli del progetto esaminato, a certificazione
che la documentazione tecnica sulla quale la commissione
ha espresso il proprio parere è quella che poi
verrà acquisita agli atti dal Ministero del
turismo e dello spettacolo;
d) trasmetteranno al Ministero del turismo e dello spettacolo
copia del verbale redatto dalla commissione provinciale
di vigilanza, nonché una copia della domanda
e della documentazione prodotta dall'interessato. La
copia del progetto presentato dovrà corrispondere
esattamente a quella vistata dalla commissione provinciale
di vigilanza;
e) comunicheranno, nella lettera di trasmissione, tutte
le informazioni necessarie, indicando in particolare:
1) il numero degli abitanti del comune, ripartito fra
le singole frazioni, a convalida del certificato rilasciato
all'interessato;
2) il numero dei cinema e dei teatri esistenti nel centro
e nelle frazioni, con la precisazione del numero dei
posti e distinguendo i locali al chiuso o all'aperto
(arene), compresi i locali in costruzione o in via
di adattamento e per i quali sia stata già concessa
o meno l'autorizzazione;
3) a conferma delle indicazioni fornite dall'interessato,
la distanza intercorrente tra l'edificanda sala cinematografica
ed il cinema o l'arena più vicina già
in attività.
6. Nel caso in cui la località fosse sprovvista
di sale cinematografiche o teatrali, dovrà essere
fatta esplicita menzione.
7. Il Ministero del turismo e dello spettacolo deciderà,
sentita la commissione apertura sale cinematografiche
prevista dall'art.52 dalla legge 4-11-1965, n.1213.
8. L'avvenuta concessione del nulla osta sarà
comunicata al comune ed alla prefettura che provvederanno
agli ulteriori adempimenti di competenza.
9. Il comune trasmetterà al Ministero del turismo
e dello spettacolo copia della licenza di esercizio
rilasciata all'interessato, ai sensi dell'art.19, punto
5) e 9), del D.P.R. 24-7-1977, n.616. Eventuali cambiamenti
della titolarità della gestione del cinema autorizzato
saranno comunicati al Ministero del turismo e dello
spettacolo per le annotazioni e l'aggiornamento dei
propri atti.
Art.16. CINEMA AMBULANTI
1. Le domande per l'esercizio di cinema ambulanti debbono
essere corredate da una planimetria del locale e da
una breve relazione tecnica quando le proiezioni abbiano
luogo in locali al chiuso, mentre per le proiezioni
all'aperto è sufficiente precisare le località
nelle quali si intendono effettuare le proiezioni medesime
senza presentazione della relativa planimetria.
Art.17. PERIODO DI ATTUAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONE DI PROROGA
1. Le autorizzazioni riguardanti la costruzione ed il
rimodernamento di locali al chiuso sono subordinate,
sotto pena di revoca, alla condizione che i lavori
abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla data
della notificazione agli interessati della autorizzazione
e siano condotti a termine entro diciotto mesi dalla
data di inizio.
2. Gli interessati, prima della scadenza del termine
di inizio dei lavori potranno richiedere una proroga
massima di tre mesi mediante la esibizione di documenti
comprovanti l'impossibilità dell'inizio dei
lavori stessi per ragioni tecniche o cause di forza
maggiore.
3. Per motivi analoghi di cui al precedente comma potranno
essere concesse proroghe per la ultimazione dei lavori
per il periodo massimo di altri diciotto mesi.
4. Ulteriori proroghe - di carattere del tutto eccezionale
- sia per l'inizio che per l'ultimazione dei lavori,
potranno essere concesse sentito il parere della commissione
di cui all'art.52 della legge 4-11-1965, n.1213.
5. Le proroghe debbono essere richieste prima della
scadenza del termine utile che decorre dalla data di
notifica all'interessato del provvedimento autorizzativo.
Art.18. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E BARRIERE ARCHITETTONICHE
1. Nell'applicazione della presente normativa dovranno
essere tenute presenti le disposizioni contenute:
a) nella circolare n.16 del 15-2-1951 del Ministero
dell'interno - Direzione generale servizi antincendi,
recante "Norme di sicurezza, per la costruzione,
l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi
ed altri locali di spettacoli in genere e successive
modificazioni ed integrazioni";
b) negli artt. 27 e 26 rispettivamente della legge 30-3-1971,
n.118, concernente "Conversione in legge del decreto
legge 30-1-1971, n.5, e nuove norme in favore dei mutilati
ed invalidi civili" e relativo regolamento di
attuazione del citato art.27 della legge n.118/1971
a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia
di barriere architettoniche, approvato con D.P.R. in
data 27-4-1978, n.384;
c) nella vigente normativa antisismica.
Art.19.
1. Il decreto ministeriale 22-7-1988, relativo alla
determinazione dei criteri per il biennio 1988-89,
prorogato con decreto ministeriale 3-9-1990, è
abrogato.
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