[Note's] DECRETO DEL MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 13 GENNAIO 1992, N.184

(G.U. 2-3-1992, n.51)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 1965, N.1213, PER QUANTO ATTIENE LA COSTRUZIONE, TRASFORMAZIONE, ADATTAMENTO DI IMMOBILI DA DESTINARE A SALE E ARENE PER SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI, L'AMPLIAMENTO DI SALE E ARENE CINEMATOGRAFICHE GIA' IN ATTIVITA', NONCHE' LA DESTINAZIONE DI TEATRI A SALE PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE.

Art.1. OBBLIGO PREVENTIVO AUTORIZZAZIONE - SANZIONI
1. Ai sensi dell'art.31 della legge 4-11-1965, n.1213, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.
2. E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.
3. L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti può essere rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al primo e al secondo comma si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 900.000, ai sensi dell'art.31, ultimo comma, della legge 4-11-1965, n.1213, come modificato dal combinato disposto degli artt. 32, comma 1, e 113, comma 3, della legge 24-11-1981, n.689 (tali commi triplicano gli importi dell'ammenda originariamente previsti dall'art.31 della legge 4-11-1965, n.1213).
5. Su richiesta del Ministro del turismo e dello spettacolo è disposta con ordinanza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori ai sensi dell'art.31, ultimo comma, della legge 4-11-1965, n.1213.

Art.2. TIPOLOGIA SALE
1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di competenza del Ministro del turismo e dello spettacolo si intende:
a) per sala cinematografica l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi, nonché dei servizi e dei disimpegni ad essi annessi, destinati alle proiezioni cinematografiche a mezzo di apparecchiature di proiezione o di altra idonea tecnologia;
b) per cinema-teatro l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi, nonché dei servizi e disimpegni ad essi annessi, destinati, oltre che alle proiezioni cinematografiche, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuarsi mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature cioè palcoscenico.
E' compresa nella predetta fattispecie anche la costruzione di una pedana provvista o non di allestimenti scenici, purché realizzata nell'ambito di una sala cinematografica, per la realizzazione anche di spettacoli in forma autonoma rispetto a quelli cinematografici. La costruzione di pedana provvista o non di allestimenti scenici in qualsiasi altro locale diverso da sala cinematografica rientra nella competenza dei comuni ai sensi dell'art.19, punti 5) e 9), del D.P.R. 24-7-1977, n.616;
c) per multisala l'insieme di due o più sale cinematografiche, abbisognevoli ciascuna di singola autorizzazione, ai sensi dell'art.31 della legge 4-11-1965, n.1213, adibite a programmazioni multiple, accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, sulla base delle vigenti norme di sicurezza;
d) per arena il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo estivo, costruito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche;
e) per cinema "drive in" il cinema all'aperto costruito su una area delimitata ed adibita a parcheggio di autovetture o di altri mezzi di locomozione meccanici, appositamente attrezzate per le proiezioni cinematografiche cui è possibile assistere rimanendo a bordo del veicolo;
f) per cinema ambulante l'esercizio commerciale di proiezioni cinematografiche attuabile con l'impiego di attrezzature mobili installabili in luoghi chiusi o all'aperto, appositamente autorizzati.

Art.3. APERTURA DI SALE CINEMATOGRAFICHE E TEATRALI
1. L'apertura di un cinema-teatro con esclusione di quanto previsto al successivo art.14, inteso secondo la definizione dell'art.2, è subordinato ad una duplice preventiva autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, l'una prevista dall'art.31 della legge 4-11-1965, n.1213, e l'altra prevista dalla legge 18-1-1937, n.193, nonché dalle norme di attuazione di cui al R.D. 20-12-1937, n.2643.

Art.4. RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10.000 ABITANTI
1. Il rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 31 e 32 della legge 4-11-1965, n.1213, è subordinata nel biennio 1992-93 all'incremento della frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche di ogni singolo comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quale risulta dal censimento ufficiale e con gli eventuali successivi aggiornamenti risultanti da certificazione del comune.
2. Sono considerati separatamente dai rispettivi capoluoghi, purché distanti almeno km.2 per vie normali dal più vicino cinema al chiuso qualora trattasi di richiesta per tale tipo di locale e dalla più vicina arena qualora trattasi di richiesta per cinema estivo:
a) tutte le frazioni;
b) le località appartenenti a comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti.
3. La distanza è calcolata rispetto al centro della frazione e della borgata.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1992 l'incremento della frequenza degli spettatori è accertato raffrontando il numero dei biglietti venduti nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni nel biennio 1990-91 rispetto al biennio 1988-89. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1993 il raffronto verrà operato tra il biennio 1991-92 ed il biennio 1989-90. Per il rilascio delle autorizzazioni è necessario che l'incremento della frequenza degli spettatori sia stato superiore al 5% nel biennio antecedente all'anno della concessione.
5. Gli accertamenti sono effettuati dalla S.I.A.E. che, ad istanza del richiedente l'autorizzazione, rilascia un apposito certificato da allegare alla domanda. Nel caso in cui la richiesta riguardi una frazione distante almeno km.2 dal cinema più vicino del capoluogo del comune, il certificato dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema autorizzati in tale frazione con le modalità previste dal presente articolo; analogo criterio è applicato ove trattasi di borgate appartenenti a comuni con popolazione sino a 50.000 abitanti.
6. Le autorizzazioni sono rilasciate in relazione alla eccedenza di incremento rispetto al limite del 5% verificatosi nelle sale cinematografiche, tenuto conto, altresì, dei nulla osta validi non ancora utilizzati e non dell'incremento rappresentato da attività di sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio.
7. Agli effetti della concessione dei nuovi posti i comuni sono ripartiti in quattro classi, in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale e con gli eventuali successivi aggiornamenti risultanti da certificazione del comune, secondo la seguente tabella, tenendo presente che per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5% potranno essere autorizzati nuovi posti nei limiti appresso indicati:
- classe I - comuni da oltre 10.000 a 50.000 abitanti: cento posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5%;
- classe II - comuni da oltre 50.000 a 400.000 abitanti: trecento posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5%;
- classe III - comuni da oltre 400.000 a 1.000.000 di abitanti: seicento posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5%;
- classe IV - comuni con oltre 1.000.000 di abitanti: ottocento posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5%.
8. Il numero dei posti autorizzabili secondo le classi sopra indicate sarà attribuito alle sale cinematografiche del tipo normale nella misura di due terzi e, nella misura di un terzo alle sale con attività limitata a tre giorni la settimana oltre i festivi, del tipo parrocchiale, ovvero appartenenti ad enti giuridicamente riconosciuti e senza fini di lucro, che svolgono attività di carattere formativo e culturale.
9. Potrà, tuttavia, essere autorizzata l'apertura di una nuova sala di quattrocento posti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, qualora il numero dei posti complessivamente autorizzabili, in base ai criteri di cui al presente articolo, risulti inferiore a tale capienza.
10. Il numero dei posti assegnabili ai sensi del presente articolo può essere aumentato di un terzo qualora trattasi di richiesta di autorizzazione alla costruzione di una sala cinematografica munita di palcoscenico modernamente attrezzato per effettuare spettacoli teatrali.

Art.5. ZONE PERIFERICHE DI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 50.000 ABITANTI E PIANI URBANISTICI
1. Il criterio dell'incremento della frequenza degli spettatori, stabilito dagli artt. 4 e 7, non si applica per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di sale o arene cinematografiche nelle zone periferiche dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno km.2, in linea d'aria, dal vicino cinema.
2. Al criterio di cui al comma precedente si può, altresì, derogare per le autorizzazioni concernenti l'apertura di sale o arene cinematografiche riguardanti quartieri coordinati o quartieri realizzati in base alla legge 18-1-1962, n.167 (C.E.P.), compresi nei piani urbanistici approvati dai competenti organi regionali e previsti per una popolazione non inferiore a 4.000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno un chilometro in linea d'aria dal più vicino cinema.
3. In entrambe le ipotesi contemplate nel presente articolo potrà, tuttavia, essere autorizzata l'apertura di una nuova sala cinematografica qualora il cinema più vicino, nel raggio rispettivamente di 2 km (comma 1) e di 1 km (comma 2) dal progettato locale, seppure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alle esigenze cinematografiche della zona periferica o del quartiere coordinato dal punto di vista della evoluzione della tecnica, della capacità e decorosità ricettiva e della programmazione.

Art.6. RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN COMUNI SINO A 10.000 ABITANTI
1. Per il rilascio delle autorizzazioni nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti è necessario che il numero delle giornate di attività con proiezione di film lungometraggi nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni, risulti incrementato, nel biennio antecedente all'anno della concessione, in misura superiore al 10% nei confronti del biennio precedente.
2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nel 1992 il raffronto verrà operato tra il biennio 1990-91 ed il biennio 1988-89, mentre per il 1993 il raffronto verrà operato tra il biennio 1991-92 ed il biennio 1989-90, escludendosi da tale computo le giornate di attività delle sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio e tenuto conto, altresì, dei nulla osta validi non ancora utilizzati.
3. Le frazioni o borgate distanti almeno km.2, per via normale dal più vicino cinema, sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi. In tale ipotesi il certificato della S.I.A.E. sarà rilasciato esclusivamente per i cinema esistenti in tale frazione o borgata con le modalità previste dal presente articolo. La distanza viene calcolata rispetto al centro della frazione o della borgata.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate in ragione di cento posti per ogni punto o frazione di punto di incremento verificatosi in eccedenza al 10% sopra indicato.

Art.7. ARENE ESTIVE
1. Le autorizzazioni per le arene cinematografiche sono rilasciate in base all'incremento della frequenza degli spettatori nelle arene dei singoli comuni, frazioni o borgate, in conformità di quanto stabilito dall'art.4. Il criterio stabilito per la prima classe dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, si applica anche ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
2. Alle autorizzazioni di cui al comma precedente, deve seguire pratica attuazione, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di notificazione agli interessati.
3. Qualora l'arena cinematografica non risultasse costruita entro detto termine sarà pronunciata declaratoria di decadenza e l'intestatario dell'autorizzazione non potrà vantare la priorità nell'esame di una eventuale successiva sua richiesta nei confronti di quelle altre che nel frattempo fossero state avanzate da terzi interessati.
4. Per i cinema che nel periodo estivo trasferiscono all'aperto i propri spettacoli - sempre che si tratti di terreno immediatamente adiacente alla normale sala già esistente e dello stesso numero di posti - l'agibilità sarà rilasciata dal comune che provvederà a darne comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo.
5. Di norma il periodo di agibilità delle arene si intende quello corrente tra il 1 giugno e il 15 ottobre.

Art.8. COMUNI, FRAZIONI E BORGATE SPROVVISTI DI CINEMA
1. Nei comuni o frazioni o borgate del tutto sprovvisti di sale o arene cinematografiche, l'autorizzazione è rilasciata in relazione alla prevedibile frequenza degli spettatori.
2. Qualora si tratti di frazioni o borgate l'area prescelta per il progettato locale deve distare almeno km.2 per via normale dal più vicino cinema al chiuso qualora trattisi di richiesta per tale tipo di locale e dalla più vicina arena qualora trattisi di richiesta per cinema estivo.

Art.9. DEROGHE PARTICOLARI
1. Si può prescindere dai criteri indicati agli artt. 4 e 6 e rilasciare l'autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art.31 della legge 4-11-1965, n.1213:
a) per l'apertura di una nuova sala cinematografica in capoluoghi di provincia non provvisti di sale cinematografiche con una ricettività superiore a cinquecento posti;
b) per l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a quattrocento posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e da manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'art.44 della legge 4-11-1965, n.1213, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a cinquanta per ciascun circolo. Tale deroga è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad 1.000.000 di abitanti; a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra i 400.000 ed 1.000.000 di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione tra i 50.000 e 400.000 abitanti o siano capoluoghi di provincia. Potrà, inoltre, essere consentita l'apertura di una nuova sala esclusivamente riservata alla proiezione di film prodotti per i ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti provvisti di sale di tale tipo;
c) per l'apertura di un nuovo cinema nel capoluogo di comune ove esiste un unico esercizio cinematografico, il quale, se pure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alle esigenze cinematografiche dal punto di vista della evoluzione della tecnica, della capacità e decorosità ricettiva.
2. Potrà essere consentita l'apertura di una seconda sala nel capoluogo di comune ove esista un unico esercizio cinematografico la cui programmazione annuale non dia prevalente spazio ai film provvisti di nulla osta di proiezione in pubblico senza limiti di età ed ai film con divieto di visione per i minori degli anni quattordici. Le autorizzazioni concesse ai sensi del presente comma, sono soggette ad una verifica annuale volta ad accertare la sussistenza dei requisiti di programmazione richiesti. Nel caso di accertamento negativo il nulla osta sarà revocato sentita la commissione di cui all'art.52 della legge 4-11-1965, n.1213.
3. Analogamente, qualora si tratti di località riconosciuta stazione di cura, soggiorno e turismo e l'unico esercizio cinematografico esistente risulti insufficiente in rapporto alle esigenze di interesse turistico della località medesima, potrà essere consentita l'apertura di una seconda sala con agibilità cinematografica limitata al periodo - estivo o invernale - coincidente, in base agli accertamenti eseguiti, con il maggiore afflusso di villeggianti o turisti stagionali:
d) per l'effettuazione di spettacoli cinematografici, in locali al chiuso destinati a teatri già in attività, di nuova o recente costruzione o ricostruzione, attrezzati per una decorosa ricettività del pubblico e attuati in località di particolare importanza, riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo, qualora si ritenga opportuno integrare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici esistenti in relazione a peculiari esigenze di interesse turistico accertate in base ad un adeguato incremento delle presenze dal biennio antecedente alla data di esame della domanda. L'incremento è accertato raffrontando il numero delle presenze turistiche della località nel suddetto biennio rispetto al biennio precedente;
e) per l'apertura nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti delle città capoluogo di regione di sale cinematografiche aperte al pubblico non oltre le ore 24 e riservate esclusivamente alla proiezione di film cortometraggi di lunghezza non superiore ai 1.600 metri realizzati in base alla legge 4-11-1965, n.1213, ovvero di lunghezza non superiore a 2.000 metri realizzati in base alle leggi precedenti, nonché film di carattere scientifico e didattico e di attualità.
4. Ferma restando l'applicazione dei criteri indicati dagli artt. 4 e 6 a tutti gli altri casi previsti nel presente regolamento, si può prescindere dall'applicazione di detti criteri ai fini del rilascio delle autorizzazioni relative alla trasformazione di una sala cinematografica in due o più sale, allorché ricorrano le condizioni stabilite nel successivo art.11.
5. Il Ministero del turismo e dello spettacolo si riserva per l'emanazione dei provvedimenti di cui alle lettere a), c) e d) del presente articolo di sentire il parere delle organizzazioni sindacali nazionali di produttori e di distributori di film, degli esercenti sale cinematografiche e dei lavoratori del cinema.
6. Il Ministro del turismo e dello spettacolo - sentito il parere della commissione di cui all'art.52 della legge n.1213 - determina, in sede di rilascio dell'autorizzazione nei casi di cui alla lettera d) del presente articolo, le giornate di spettacolo da riservarsi nel corso dell'anno, rispettivamente all'attività cinematografica ed all'attività teatrale che dovrà essere effettuata in parte anche nei mesi invernali ed in giorni festivi.

Art.10. RIMODERNAMENTI E TRASFERIMENTI
1. Qualora si tratti di lavori tendenti al rimodernamento e rifacimento del vecchio esercizio o di costruzione di nuovo cinema in sostituzione di altro preesistente, anche su area diversa, purché di capienza non superiore agli ottocento posti e già autorizzato all'espletamento dell'attività da almeno otto anni, intendendo in tal modo aumentare la capacità ricettiva del cinema allo scopo di renderlo più funzionale per meglio corrispondere alle esigenze del pubblico, la relativa autorizzazione viene rilasciata, in deroga ai normali criteri, di cui agli artt. 2, 4 e 5 fino ad un aumento di posti nella misura del 40% del numero dei posti già esistenti nel cinema stesso.
2. E' consentito l'aumento dei posti già esistenti nel cinema da rimodernare o sostituire nella misura del 60% se il cinema da rimodernare o da sostituire abbia capienza non superiore agli ottocento posti e sia previsto l'allestimento del palcoscenico modernamente attrezzato per rappresentazioni teatrali.
3. In ogni caso può autorizzarsi una capienza complessiva del cinema da rimodernare o da sostituire non inferiore a cinquecento posti.
4. Sia nel caso di rimodernamenti o rifacimenti, sia nel caso di sostituzioni o trasferimenti di sale cinematografiche rimaste inattive da oltre un biennio, è consentito - sempre che non siano state adibite ad altro uso - il rilascio di autorizzazione a condizione che gli interessati - indipendentemente dalla richiesta dell'aumento dei posti - comprovino che l'inattività sia in dipendenza di cause di forza maggiore.
5. Nei casi di ristrutturazione funzionale di una sala cinematografica che non sia finalizzata alla trasformazione in multisala, prevista dagli art.2 e 11 del regolamento, e non implichi ampliamento del numero dei posti, non necessita alcuna autorizzazione ministeriale.
6. Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, il trasferimento di esercizi cinematografici, fatta salva l'applicazione delle deroghe previste dal presente decreto, è comunque consentito in altre zone, prescindendo dal concetto dello stesso quartiere, ripartizione o circoscrizione comunale.

Art.11. MULTISALE
1. Il nulla osta all'apertura di una multisala definita nell'art.2 del regolamento, viene concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo, mediante rilascio di distinte autorizzazioni per ogni sala che venga accorpata nello stesso immobile sotto il profilo strutturale.
2. La trasformazione di un esercizio cinematografico in due o più sale (multisala) è consentita:
a) mediante frazionamento del numero complessivo dei posti consentiti con l'autorizzazione originariamente rilasciata per la sala che si intende trasformare;
b) mediante contestuale riduzione del numero dei posti già autorizzati in altra sala cinematografica gestita da una medesima impresa di esercizio nello stesso ambito territoriale (comune, frazione, borgata);
c) mediante contestuale cessazione dell'attività in una o più sale gestite dalla medesima impresa d'esercizio e già autorizzate nello steso ambito territoriale (comune, frazione o borgata).
3. Le autorizzazioni potranno essere rilasciate a condizione che il numero complessivo dei posti non sia superiore a quello prescritto nell'originaria autorizzazione afferente rispettivamente alla sala che si intende trasformare, alla sala nella quale ne sia prevista la riduzione o alla sala che abbia cessato l'attività.

Art.12. CINEMA "DRIVE IN"
1. L'autorizzazione all'apertura di cinema all'aperto denominati "drive in", descritti nell'art.2 del regolamento, viene concessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo, a condizione che la località prescelta per l'impianto sia posta in zone extraurbane, e che sia idonea ad assicurare - per ubicazione, conformazione, dimensione ed accessi - le necessarie condizioni di sicurezza, da attuarsi secondo le norme previste dalla circolare n.16 del 15-2-1951 dal Ministero dell'interno e successive modificazioni, e secondo le prescrizioni imposte dalla commissione provinciale di vigilanza.
2. Per l'apertura dei cinema "drive in", non si applicano i criteri stabiliti nel presente regolamento.
3. Per tali cinema il nulla osta può essere rilasciato nel numero massimo di uno per ogni comune con popolazione non superiore ad un milione di abitanti e di due per ogni comune con popolazione superiore.

Art.13. CONCESSIONI A FAVORE DEI PROFUGHI
1. Le eventuali autorizzazioni che potrebbero essere rilasciate a favore dei profughi in base alla normativa vigente, sono subordinate alla presentazione della rispettiva domanda e alla accertata sussistenza del requisito della equivalenza sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo tra l'attività cinematografica da autorizzare e quella precedentemente esercitata dal profugo nel territorio di provenienza in rapporto all'importanza ed alla popolazione del centro, alla capacità ricettiva del locale e alle dimensioni economiche dell'azienda di esercizio abbandonata nel territorio di origine.

Art.14. SPETTACOLI MISTI
1. Ai sensi dell'art.32 della legge 4-11-1965, n.1213, i criteri di cui agli artt. 4 e 6 si osservano anche per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di nuove sale cinematografiche da adibire a spettacoli misti.

Art.15. NORME PROCEDURALI
1. Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione prevista dagli artt. 31 e 32 della legge 4-11-1965, n.1213, indirizzate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Via della Ferratella in Laterano, 51, Roma - c.a.p. 00184, devono contenere la specifica indicazione della norma in base alla quale si intende ottenere l'autorizzazione richiesta e la denominazione che si intende assegnare al cinema o cinema-teatro, con obbligo di comunicare ogni sua eventuale variazione.
2. Le domande devono essere presentate, su carta legale, in duplice copia, ai comuni competenti, corredate dalla seguente documentazione:
1) progetto del locale - in duplice copia firmata da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale - comprendente:
a) una planimetria generale in scala 1:500 rappresentante l'area destinata o occupata dalla sala cinematografica e le aree adiacenti, con indicazioni esatte relative alla altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di 100 metri dal perimetro dell'edificio progettato, nonché le aree limitrofe fino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali;
b) piante in scala 1:100 rappresentanti gli eventuali diversi piani dell'edificio con l'indicazione della destinazione d'uso dei singoli locali, il numero e la disposizione dei posti, le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo, individuati con i simboli grafici previsti dall'allegato B al decreto del Ministro dell'interno 30-11-1983, con l'indicazione del numero massimo di persone che permettono di far defluire, la posizione e le dimensioni delle cabine di proiezione, le installazioni e gli impianti previsti, i servizi igienici e locali destinati ad altri usi;
c) sezioni longitudinali e trasversali in scala 1:100 dell'edificio;
d) relazione tecnico-illustrativa, comprendente anche il calcolo della sistemazione acustica;
2) documento comprovante il rilascio della concessione edilizia per la erigenda sala cinematografica da parte del comune o preventivo parere favorevole da parte della commissione edilizia comunale apposto su una copia del progetto presentato;
3) documento legale comprovante la disponibilità dell'area ove si tratti di una nuova costruzione o la disponibilità dell'immobile ove si tratti di locale già esistente. In caso di locazione, dovrà essere prodotto il contratto di affitto del locale nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'immobile da parte del locatore;
4) una carta topografica del comune, frazione o borgata, convalidata dall'ufficio tecnico del comune, con l'indicazione del luogo preciso del costruendo locale e della distanza del cinema più vicino per le richieste avanzate ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento. Per le richieste di trasferimento di locali cinematografici già in attività, dovrà risultare con precisione l'ubicazione della nuova area rispetto a quella del preesistente locale e del più vicino cinema;
5) certificati della S.I.A.E. sull'andamento delle frequenze degli spettatori o delle giornate di attività nella località interessata a seconda che trattasi di comune con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti, nelle ipotesi previste dal regolamento.
3. La trasformazione di una sala cinematografica in due o più sale di cui agli artt. 2 e 11, potrà essere richiesta con una istanza corredata da un unico progetto relativo alla realizzazione del manufatto che si intende destinare a multisala.
4. Per le sale di proiezione di film a formato ridotto, le domande debbono essere corredate dagli stessi documenti previsti nei capoversi precedenti per i cinema con apparecchi a formato normale.
5. A norma dell'art.19, n.5 e 9 del D.P.R. 24-7-1977, n.616, i comuni provvederanno all'istruttoria delle pratiche secondo le seguenti modalità:
a) accerteranno la completezza della documentazione prodotta, apponendo sulla domanda e su ogni documento allegato il proprio timbro datario;
b) acquisiranno nei propri atti una copia della domanda e della documentazione, che dovrà essere messa a disposizione della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo prevista dall'art.141 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto 6-5-1940, n.635;
c) chiederanno alla prefettura la convocazione della suindicata commissione che, esaminata la documentazione, emetterà un motivato parere sul progetto presentato, imponendo, ove necessario, tutte le prescrizioni ritenute opportune per l'agibilità del locale e redigendo apposito processo verbale. Il segretario della commissione provinciale di vigilanza apporrà il proprio visto su tutti i fogli del progetto esaminato, a certificazione che la documentazione tecnica sulla quale la commissione ha espresso il proprio parere è quella che poi verrà acquisita agli atti dal Ministero del turismo e dello spettacolo;
d) trasmetteranno al Ministero del turismo e dello spettacolo copia del verbale redatto dalla commissione provinciale di vigilanza, nonché una copia della domanda e della documentazione prodotta dall'interessato. La copia del progetto presentato dovrà corrispondere esattamente a quella vistata dalla commissione provinciale di vigilanza;
e) comunicheranno, nella lettera di trasmissione, tutte le informazioni necessarie, indicando in particolare:
1) il numero degli abitanti del comune, ripartito fra le singole frazioni, a convalida del certificato rilasciato all'interessato;
2) il numero dei cinema e dei teatri esistenti nel centro e nelle frazioni, con la precisazione del numero dei posti e distinguendo i locali al chiuso o all'aperto (arene), compresi i locali in costruzione o in via di adattamento e per i quali sia stata già concessa o meno l'autorizzazione;
3) a conferma delle indicazioni fornite dall'interessato, la distanza intercorrente tra l'edificanda sala cinematografica ed il cinema o l'arena più vicina già in attività.
6. Nel caso in cui la località fosse sprovvista di sale cinematografiche o teatrali, dovrà essere fatta esplicita menzione.
7. Il Ministero del turismo e dello spettacolo deciderà, sentita la commissione apertura sale cinematografiche prevista dall'art.52 dalla legge 4-11-1965, n.1213.
8. L'avvenuta concessione del nulla osta sarà comunicata al comune ed alla prefettura che provvederanno agli ulteriori adempimenti di competenza.
9. Il comune trasmetterà al Ministero del turismo e dello spettacolo copia della licenza di esercizio rilasciata all'interessato, ai sensi dell'art.19, punto 5) e 9), del D.P.R. 24-7-1977, n.616. Eventuali cambiamenti della titolarità della gestione del cinema autorizzato saranno comunicati al Ministero del turismo e dello spettacolo per le annotazioni e l'aggiornamento dei propri atti.

Art.16. CINEMA AMBULANTI
1. Le domande per l'esercizio di cinema ambulanti debbono essere corredate da una planimetria del locale e da una breve relazione tecnica quando le proiezioni abbiano luogo in locali al chiuso, mentre per le proiezioni all'aperto è sufficiente precisare le località nelle quali si intendono effettuare le proiezioni medesime senza presentazione della relativa planimetria.

Art.17. PERIODO DI ATTUAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONE DI PROROGA
1. Le autorizzazioni riguardanti la costruzione ed il rimodernamento di locali al chiuso sono subordinate, sotto pena di revoca, alla condizione che i lavori abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla data della notificazione agli interessati della autorizzazione e siano condotti a termine entro diciotto mesi dalla data di inizio.
2. Gli interessati, prima della scadenza del termine di inizio dei lavori potranno richiedere una proroga massima di tre mesi mediante la esibizione di documenti comprovanti l'impossibilità dell'inizio dei lavori stessi per ragioni tecniche o cause di forza maggiore.
3. Per motivi analoghi di cui al precedente comma potranno essere concesse proroghe per la ultimazione dei lavori per il periodo massimo di altri diciotto mesi.
4. Ulteriori proroghe - di carattere del tutto eccezionale - sia per l'inizio che per l'ultimazione dei lavori, potranno essere concesse sentito il parere della commissione di cui all'art.52 della legge 4-11-1965, n.1213.
5. Le proroghe debbono essere richieste prima della scadenza del termine utile che decorre dalla data di notifica all'interessato del provvedimento autorizzativo.

Art.18. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E BARRIERE ARCHITETTONICHE
1. Nell'applicazione della presente normativa dovranno essere tenute presenti le disposizioni contenute:
a) nella circolare n.16 del 15-2-1951 del Ministero dell'interno - Direzione generale servizi antincendi, recante "Norme di sicurezza, per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di spettacoli in genere e successive modificazioni ed integrazioni";
b) negli artt. 27 e 26 rispettivamente della legge 30-3-1971, n.118, concernente "Conversione in legge del decreto legge 30-1-1971, n.5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" e relativo regolamento di attuazione del citato art.27 della legge n.118/1971 a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche, approvato con D.P.R. in data 27-4-1978, n.384;
c) nella vigente normativa antisismica.

Art.19.
1. Il decreto ministeriale 22-7-1988, relativo alla determinazione dei criteri per il biennio 1988-89, prorogato con decreto ministeriale 3-9-1990, è abrogato.




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