[Note's] DECRETO MINISTERO DELLA SANITA' 20 GENNAIO 1992

(G.U. 20-1-1992, n.15)

DISCIPLINA CONCERNENTE LE DEROGHE ALLE CARATTERISTICHE DI QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO.

Art.1.
1. Le deroghe ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dall'autorità regionale ai sensi degli artt.17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, non possono superare il valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art.2 e devono tenere conto delle osservazioni eventualmente riportate a fianco di ciascun parametro.
2. Le deroghe di cui al primo comma non possono essere disposte per acque destinate al consumo umano che vengano attinte, in tutto o in parte, da captazioni che entrino in funzione dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art.2.
1. I parametri, con i rispettivi valori massimi ammissibili e le relative osservazioni, individuati ai sensi dell'art.16 del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, sono i seguenti:
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Parametri ed espressione dei risultati Valore massimo ammissibile (vma) Osservazioni
Nitrati (mg/l) NO3 75 Acque con valori superiori a 50 mg/l non possono essere impiegate per la alimentazione del neonato e del bambino fino ad un anno, per l'uso abituale come bevanda di soggetti a rischio, quali soggetti debilitati, defedati, con turbe della crasi ematica, nonché per la produzione di alimenti dietetici e per la prima infanzia.
Fluoro (mg/l) F 3-1,4 VMA variabile secondo la temperatura media dell'aria (da 8 fino a 30 oC) nella zona geografica considerata
Ammoniaca (mg/l) NH4 10 Il VMA indicato può essere raggiunto solo quando si accerti che l'ammoniaca è di origine geologica e che l'acqua in origine non presenta indici di contaminazione biologica. Tale VMA è ridotto al valore di 4 mg/l qualora l'acqua subisca un tratta mento di disinfezione con cloro e suoi derivati, fatta eccezione del biossido di cloro.
Magnesio (mg/l) Mg 100 Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque, sempre che il valore dei solfati non sia superiore a (400) mg/l.
Manganese (mg/l) Mn 0,2 Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque.
Ferro (mg/l) Fe 1 Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque.
Solfati (mg/l) SO4 400 Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque.
Sodio (mg/l) Na 250 Con una percentuale di conformità del 90% rispetto al VMA calcolata sul totale dei risultati analitici di un periodo di riferimento di tre anni.
200 Con una percentuale di conformità dell' 80% rispetto al VMA calcolata sul totale dei risultati analitici di un periodo di riferimento di tre anni.
Residuo fisso (mg/l) (dopo essiccamento a 180oC)
sapore, odore, colore 3000 Possono essere adottati provvedimenti di deroga solo contestualmente e a seguitodell'adozione di analoghi provvedimenti riguardanti i parametri sopra indicati che ne modifichino i valori.
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2. Delle limitazioni di impiego di cui al primo comma per il parametro nitrati deve essere data adeguata informazione da parte dell'autorità sanitaria locale alla popolazione interessata.

Art.3.
1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art.2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art.18 del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, le regioni di cui all'art.1 sono tenute, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

Art.4.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli artt.1 e 2, è subordinato alla osservanza delle disposizioni di cui all'art.18, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, nonché a quelle di cui agli artt.1, 2, 3 e 5 del decreto legge 20- 1-1992, n.13 (inerente la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano). La mancanza di conformità alle citate disposizioni comporta la decadenza della facoltà di deroga.
2. I piani di intervento per assicurare il rientro nei valori delle concentrazioni massime ammissibili di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, devono attenersi alle priorità di seguito indicate:
a) nitrati;
b) fluoro;
c) ammoniaca, magnesio, manganese, ferro, solfati, sodio, residuo fisso, sapore, odore, colore.
3. Gli obiettivi dei piani di intervento devono essere raggiunti entro tre anni per le priorità di cui ai parametri indicati ai punti a) e b) ed entro cinque anni per i parametri di cui al punto c) del secondo comma, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. Con i termini temporali di cui al terzo comma decade la possibilità di concedere deroghe ai sensi del presente decreto.

Art.5.
1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art.18 del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236 e dall'art.2 del decreto legge 20-1-1992, n.13.
2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente effettuano congiuntamente una ricognizione annuale dello stato di attuazione dei piani di intervento.

Il presente decreto entra in vigore il 20 gennaio 1992.




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