(G.U. 20-1-1992, n.15)
DISCIPLINA CONCERNENTE LE DEROGHE ALLE CARATTERISTICHE DI QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO.
Art.1.
1. Le deroghe ai requisiti di qualità delle acque
destinate al consumo umano che possono essere disposte
dall'autorità regionale ai sensi degli artt.17
e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988,
n.236, non possono superare il valore massimo ammissibile
(VMA) indicato nel successivo art.2 e devono tenere
conto delle osservazioni eventualmente riportate a
fianco di ciascun parametro.
2. Le deroghe di cui al primo comma non possono essere
disposte per acque destinate al consumo umano che vengano
attinte, in tutto o in parte, da captazioni che entrino
in funzione dopo la data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art.2.
1. I parametri, con i rispettivi valori massimi ammissibili
e le relative osservazioni, individuati ai sensi dell'art.16
del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988,
n.236, sono i seguenti:
__________________________________________________________________
Parametri ed espressione dei risultati Valore massimo
ammissibile (vma) Osservazioni
Nitrati (mg/l) NO3 75 Acque con valori superiori a 50
mg/l non possono essere impiegate per la alimentazione
del neonato e del bambino fino ad un anno, per l'uso
abituale come bevanda di soggetti a rischio, quali
soggetti debilitati, defedati, con turbe della crasi
ematica, nonché per la produzione di alimenti
dietetici e per la prima infanzia.
Fluoro (mg/l) F 3-1,4 VMA variabile secondo la temperatura
media dell'aria (da 8 fino a 30 oC) nella zona geografica
considerata
Ammoniaca (mg/l) NH4 10 Il VMA indicato può essere
raggiunto solo quando si accerti che l'ammoniaca è
di origine geologica e che l'acqua in origine non presenta
indici di contaminazione biologica. Tale VMA è
ridotto al valore di 4 mg/l qualora l'acqua subisca
un tratta mento di disinfezione con cloro e suoi derivati,
fatta eccezione del biossido di cloro.
Magnesio (mg/l) Mg 100 Il VMA può essere raggiunto
in presenza di particolari situazioni idrogeologiche
relative al bacino di alimentazione delle acque, sempre
che il valore dei solfati non sia superiore a (400)
mg/l.
Manganese (mg/l) Mn 0,2 Il VMA può essere raggiunto
in presenza di particolari situazioni idrogeologiche
relative al bacino di alimentazione delle acque.
Ferro (mg/l) Fe 1 Il VMA può essere raggiunto
in presenza di particolari situazioni idrogeologiche
relative al bacino di alimentazione delle acque.
Solfati (mg/l) SO4 400 Il VMA può essere raggiunto
in presenza di particolari situazioni idrogeologiche
relative al bacino di alimentazione delle acque.
Sodio (mg/l) Na 250 Con una percentuale di conformità
del 90% rispetto al VMA calcolata sul totale dei risultati
analitici di un periodo di riferimento di tre anni.
200 Con una percentuale di conformità dell'
80% rispetto al VMA calcolata sul totale dei risultati
analitici di un periodo di riferimento di tre anni.
Residuo fisso (mg/l) (dopo essiccamento a 180oC)
sapore, odore, colore 3000 Possono essere adottati provvedimenti
di deroga solo contestualmente e a seguitodell'adozione
di analoghi provvedimenti riguardanti i parametri sopra
indicati che ne modifichino i valori.
__________________________________________________________________
2. Delle limitazioni di impiego di cui al primo comma per il parametro nitrati deve essere data adeguata informazione da parte dell'autorità sanitaria locale alla popolazione interessata.
Art.3.
1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui
all'art.2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui
all'art.18 del decreto del Presidente della Repubblica
24-5-1988, n.236, le regioni di cui all'art.1 sono
tenute, in relazione alle specifiche situazioni locali,
ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di
acqua della migliore qualità possibile.
Art.4.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito
delle prescrizioni di cui agli artt.1 e 2, è
subordinato alla osservanza delle disposizioni di cui
all'art.18, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24-5-1988, n.236, nonché a
quelle di cui agli artt.1, 2, 3 e 5 del decreto legge
20- 1-1992, n.13 (inerente la prevenzione dell'inquinamento
delle acque destinate al consumo umano). La mancanza
di conformità alle citate disposizioni comporta
la decadenza della facoltà di deroga.
2. I piani di intervento per assicurare il rientro nei
valori delle concentrazioni massime ammissibili di
cui all'allegato I del decreto del Presidente della
Repubblica 24-5-1988, n.236, devono attenersi alle
priorità di seguito indicate:
a) nitrati;
b) fluoro;
c) ammoniaca, magnesio, manganese, ferro, solfati, sodio,
residuo fisso, sapore, odore, colore.
3. Gli obiettivi dei piani di intervento devono essere
raggiunti entro tre anni per le priorità di
cui ai parametri indicati ai punti a) e b) ed entro
cinque anni per i parametri di cui al punto c) del
secondo comma, a decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto.
4. Con i termini temporali di cui al terzo comma decade
la possibilità di concedere deroghe ai sensi
del presente decreto.
Art.5.
1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di
intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità
previste dall'art.18 del decreto del Presidente della
Repubblica 24-5-1988, n.236 e dall'art.2 del decreto
legge 20-1-1992, n.13.
2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente effettuano
congiuntamente una ricognizione annuale dello stato
di attuazione dei piani di intervento.
Il presente decreto entra in vigore il 20 gennaio 1992.
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