(G.U. 2-12-1992, n.284)
REGOLAMENTO RECANTE IL RICONOSCIMENTO DI EFFICACIA DI UN SISTEMA INDIVIDUALE ANTICADUTA PER GLI ADDETTI AL MONTAGGIO ED ALLO SMONTAGGIO DEI PONTEGGI METALLICI
Art.1
1. Ai sensi e per gli effetti della disposizione dell'art.395,
ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica
27-4-1955, n.547, per le attrezzature di cui ai successivi
articoli, è ammessa deroga all'applicazione
dell'art.10 del decreto del Presidente della Repubblica
7-1-1956, n.164, concernente le cinture di sicurezza,
limitatamente all'impiego delle attrezzature stesse
nelle operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi
metallici fissi (di cui al capo V del citato decreto
del Presidente della Repubblica n.164/1956) e quando
non risultino utilizzabili altri mezzi protettivi capaci
di contenere l'altezza di caduta libera entro il limite
massimo di m.1,50, senza pregiudizio per la mobilità
del lavoratore richiesta dalle operazioni di montaggio
e di smontaggio dei ponteggi.
Art.2
1. Le attrezzature di cui al presente decreto sono costituite
da:
a) una cintura di sicurezza di tipo speciale comprendente,
oltre l'imbracatura, un organo di trattenuta provvisto
di freno a dissipazione di energia;
b) una guida rigida da applicare orizzontalmente ai
montanti interni del ponteggio, immediatamente al di
sopra o al di sotto dei traversi di sostegno dell'impalcato;
c) un organo d'ancoraggio scorrevole lungo la suddetta
guida, provvisto di attacco per la cintura di sicurezza.
Art.3
1. Tutti i componenti dell'attrezzatura considerata
all'art.2 devono essere costruiti, in ogni particolare,
a regola d'arte, utilizzando materiali idonei di caratteristiche
accertate, secondo le prescrizioni delle norme di buona
tecnica, tenendo conto delle sollecitazioni dinamiche
cui sono assoggettati in caso d'intervento della attrezzatura.
2. I singoli componenti dell'attrezzatura devono rispondere
ai requisiti specifici di cui all'allegato tecnico
che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art.4
1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti devono
disporre ed esigere che i lavoratori, durante l'uso
delle attrezzature di cui al presente decreto, indossino,
quali ulteriori mezzi di protezione individuale, idoneo
elmetto con sottogola, calzature con suola flessibile
antisdrucciolevole e guanti. E' fatto obbligo ai lavoratori
di utilizzare i mezzi di protezione.
Art.5
1. Il mancato rispetto di una qualsiasi delle prescrizioni
contenute nel presente regolamento comporta l'inefficacia
delle deroghe ivi previste. Il presente decreto entra
in vigore il 17 dicembre 1992.
ALLEGATO
ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE, IN CASO DI CADUTA DALL'ALTO, DEI LAVORATORI ADDETTI AL MONTAGGIO E ALLO SMONTAGGIO DEI PONTEGGI METALLICI
1. IMBRACATURA
E' il dispositivo di presa costituito da un insieme
di nastri, alcuni dei quali allacciabili con possibilità
di registrazione e di adattamento a varie taglie, con
cui viene inviluppato il corpo dell'utente.
L'imbracatura è provvista di un organo di attacco
conformato ad anello (anellone), posizionato in modo
da risultare sul dorso dell'utente, che consente di
vincolarla all'estremità libera dell'organo
di trattenuta dell'attrezzatura.
1.1. REQUISITI O PRESCRIZIONI
1.1.1. Requisiti ergonomici
L'imbracatura deve possedere caratteristiche ergonomiche.
In particolare:
- non deve costituire intralcio all'attività
lavorativa e, nello svolgimento di questa, deve essere
utilizzabile senza apprezzabile fastidio;
- in caso di caduta del lavoratore deve trasmettere
e ripartire sulle parti fisiologicamente più
idonee a resistervi, le sollecitazioni dinamiche indotte
nella fase d'arresto della caduta;
- deve fornire una conveniente posizione d'attesa al
lavoratore trattenuto in sospensione (v. paragrafo
1.2.2.).
1.1.2. Prescrizioni concernenti i materiali.
I nastri ed i fili di cucitura devono essere realizzati
con fibre tessili sintetiche resistenti alle muffe
ed alle sollecitazioni dinamiche, poco sensibili ai
fenomeni d'invecchiamento.
A titolo indicativo si citano come fibre utilizzabili
quelle ricavate da poliammidi e poliesteri. E' invece
da escludere l'impiego di fibre ricavate dalle poliolefine
in quanto presentano un rapido invecchiamento.
I fili di cucitura devono essere di colore diverso da
quello dei nastri in modo da agevolare il controllo
a vista delle cuciture.
Gli accessori metallici (quali l'organo d'attacco dell'imbracatura
ed i dispositivi di collegamento e/o regolazione fibbie)
devono risultare resistenti o protetti contro la corrosione.
Quelli con funzione portante devono essere realizzati
impiegando materiali e tecnologie costruttive che assicurino
ai prodotti finiti un'adeguata resistenza alle sollecitazioni
d'urto.
1.1.3. Caratteristiche geometriche dei nastri
La larghezza dei nastri utilizzati come elementi portanti
non deve essere minore di 50 mm.
Per i nastri costituenti le bretelle ed i cosciali si
accetta una larghezza minore con il limite inferiore
di 30 mm.
1.1.4. Prescrizioni concernenti la manifattura.
L'imbracatura deve essere accuratamente rifinita in
ogni sua parte.
Gli accessori metallici devono essere conformati, rifiniti,
disposti e, se necessario, protetti in modo da evitare
che la loro presenza e/o utilizzazione possa risultare
mal tollerata o ferire il corpo dell'utilizzatore.
Le connessioni dei vari elementi devono essere eseguite
a regola d'arte con sistemi e materiali idonei che
ne garantiscono la resistenza alle sollecitazioni ipotizzabili
nel pratico impiego.
A titolo indicativo, nell'appendice sono riportati alcuni
suggerimenti per il taglio, la preparazione dei tratti
terminali dei nastri, la loro cucitura.
2. ORGANO DI TRATTENUTA CON FRENO INCORPORATO
E' l'organo flessibile, fornito di freno incorporato,
provvisto alle due estremità di dispositivo
di collegamento (moschettone, gancio...), mediante
il quale l'imbracatura viene collegata all'organo d'ancoraggio
scorrevole dell'attrezzatura.
Il freno ha lo scopo di assorbire e dissipare parte
dell'energia cinetica acquistata dal corpo in caduta
libera, in modo da contenere entro limiti prefissati
la sollecitazione trasmessa nella fase d'arresto della
caduta.
Il freno può essere realizzato sfruttando soluzioni
diverse quali: la scucitura progressiva di un nastro,
l'allungamento elastoplastico di un elemento, la frenatura
meccanica di una corda (ottenuta per es. forzandone
il passaggio attraverso un foro calibrato).
In ogni caso l'intervento del freno per l'arresto di
una caduta comporta un allungamento (Dl) dell'organo
di trattenuta, interpretabile come spazio di frenata.
2.1. Prescrizioni concernenti i materiali
2.1.1. L'organo di trattenuta deve essere realizzato
con un tratto di corda per alpinismo ovvero con un
nastro ottenuto impiegando fibre sintetiche resistenti
alle muffe ed alle sollecitazioni dinamiche, poco sensibili
ai fenomeni d'invecchiamento, quali quelle ricavate
da poliammidi e poliesteri. E' invece da escludere
l'impiego di fibre ricavate dalle poliolefine, in quanto
soggette ad un rapido invecchiamento.
La corda ed il nastro devono resistere senza rompersi
ad un carico di trazione di 20 kN applicato staticamente
e mantenuto applicato per 2 minuti.
2.1.2. Il freno, quale che sia la sua realizzazione,
deve superare le prove di qualificazione di cui ai
paragrafi 2.3.1,2.3.2.
2.1.3. Gli accessori metallici (quali i dispositivi
di collegamento - ganci, moschettoni....) devono risultare
resistenti o protetti contro la corrosione. Quelli
con funzione portante devono inoltre essere realizzati
impiegando materiali e tecnologie costruttive che garantiscono
ai prodotti finiti un'adeguata resistenza alle sollecitazioni
d'urto.
2.2. Requisiti costruttivi
2.2.1. Il freno deve essere incorporato nell'organo
di trattenuta in modo da non risultare distaccabile
da quest'organo se non danneggiandolo e rendendolo
conseguentemente inutilizzabile, ovvero impiegando
un attrezzo speciale.
Sollecitando a trazione l'organo di trattenuta, il freno
non deve intervenire sotto carichi minori di 1,5 kN.
Il freno, inoltre, deve risultare posizionato in prossimità
dell'imbracatura e deve presentare peso ed ingombro
contenuti, in modo da consentire l'attività
lavorativa senza apprezzabile fastidio.
2.2.2. I dispositivi di collegamento (ganci, moschettoni....)
devono essere provvisti di chiusura di sicurezza che
ne impedisca lo sganciamento accidentale e, nelle condizioni
di normale impiego, devono inoltre resistere, eventualmente
deformandosi ma senza perdere la presa, ad uno sforzo
di trazione di 20 kN applicato staticamente e mantenuto
applicato per 2 minuti.
2.2.3. Le connessioni dei vari componenti devono essere
eseguite a regola d'arte con sistemi e materiali che
garantiscano la resistenza delle connessioni stesse
alle massime sollecitazioni dinamiche ipotizzabili
nell'uso. Le parti terminali delle corde e dei nastri
devono essere trattate in modo da evitare aperture
e/o sfilacciamenti (possono ad es. essere fuse a caldo
o saldate chimicamente).
2.2.4. La lunghezza complessiva dell'organo di trattenuta
con freno incorporato e provvisto alle estremità
di dispositivi di collegamento non deve superare 2
m.
3. GUIDA RIGIDA CON ORGANO D'ANCORAGGIO SCORREVOLE
E' il dispositivo che, vincolato ai montanti del ponteggio,
fornisce all'organo di trattenuta dell'attrezzatura
protettiva l'ancoraggio mobile con cui viene assicurata
agli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi
metallici la mobilità necessaria allo svolgimento
del lavoro.
Comprende sostanzialmente i seguenti elementi:
- la guida rigida ad asse rettilineo;
- gli organi d'attacco con i quali la guida viene vincolata
ai montanti del ponteggio;
- l'organo scorrevole lungo la guida provvisto di attacco
anulare per l'aggancio dell'organo di trattenuta;
- gli arresti fissi che, applicati alla guida, consentono
di limitare la corsa dell'organo scorrevole entro limiti
prefissati.
Possono essere utilizzati come arresti fissi anche gli
organi d'attacco della guida se rispondenti.
3.1. Requisiti e prescrizioni
3.1.1. Requisiti e prescrizioni concernenti i materiali
I costituenti metallici devono essere realizzati impiegando
materiali qualificati e tecnologie costruttive che
garantiscano ai prodotti finiti un'adeguata resistenza
alle sollecitazione d'urto.
Devono inoltre risultare resistenti o protetti contro
la corrosione.
I costituenti per i quali il procedimento costruttivo
prevede unioni saldate devono essere realizzati con
materiali idonei alla realizzazione di strutture saldate.
I procedimenti di saldatura devono essere qualificati.
L'impiego di elettrodi omologati secondo UNI 5132 esime
da ogni prova di qualifica del procedimento.
3.1.2. Requisiti costruttivi
Gli organi d'attacco delle guide ai montanti e gli arresti
fissi devono essere posizionati o posizionabili sulle
guide con passo uguale all'interasse di stilata del
ponteggio (m 1,80).
Il sistema di fissaggio degli organi d'attacco e degli
arresti fissi deve risultare affidabile, a prova di
vibrazioni e di urti.
Gli attacchi assiali dei tronchi di guida devono, oltreché
stabilire la continuità della guida, essere
concepiti in modo da non creare lungo questa punti
di minor resistenza.
Le guide, l'organo scorrevole, gli arresti fissi, gli
organi d'attacco devono superare le prove di cui al
punto 3.2.
La corsa utile dell'organo scorrevole compresa tra due
arresti fissi consecutivi (campo) deve essere adeguata
alla procedura di montaggio e smontaggio del ponteggio.
In fase operativa è consentito il trasferimento
dell'ancoraggio da un campo al campo contiguo purché
l'operazione avvenga in regime di sicurezza (ad es.
utilizzando un gancio ausiliario predisposto all'estremità
dell'organo di trattenuta).
3.3. Il sistema comprendente la guida, l'organo d'ancoraggio
scorrevole, gli attacchi e gli arresti fissi è
giudicato idoneo all'impiego se tutti gli accertamenti
e tutti i risultati delle prove di qualificazione sono
risultati positivi.
4. FABBRICAZIONE, MARCHIATURA E COMMERCIALIZZAZIONE
DEI PRODOTTI
I singoli componenti dell'attrezzatura di cui ai paragrafi
1, 2, 3, possono essere prodotti e commercializzati
da ditte diverse. Ogni componente deve essere venduto
completo di ogni sua parte.
Su ciascun componente devono essere riportate in modo
visibile ed indelebile le seguenti indicazioni:
- nome o marchio del fabbricante; denominazione commerciale
del tipo (eventuale);
- anno di costruzione (per i componenti di cui ai paragrafi
1 e 2);
- altezza di caduta libera (Hcl) massima ammessa. Ogni
componente deve essere accompagnato da un foglio o
libretto recante, in lingua italiana:
- una breve descrizione con l'indicazione di tutti gli
elementi costituenti;
- tutte le indicazioni utili per un corretto impiego;
- le istruzioni per la manutenzione e conservazione;
- gli estremi (istituto che ha effettuato le prove,
numero del certificato; data di rilascio) del certificato
di rispondenza alle presenti norme.
Del componente di cui al paragrafo 3, che viene vincolato
al ponteggio, deve inoltre essere descritto ed illustrato,
con chiari disegni esplicativi, il montaggio e l'impiego,
con gli altri componenti dell'attrezzatura, nelle varie
fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi (a telai
prefabbricati ed a tubi e giunti) facendo riferimento
alle istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio
dei ponteggi stessi. Per questo componente deve, infine,
essere indicato ogni accorgimento di montaggio e d'impiego
utilizzabile in pratica per ridurre al minimo l'altezza
di caduta libera.
5. Le attrezzature per la protezione, in caso di caduta dall'alto, dei lavoratori addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi metallici, e i loro singoli componenti sono riconosciuti e ammessi se legalmente fabbricati e commercializzati in altro Stato membro della Comunità europea, in modo da garantire un livello di sicurezza equivalente a quello garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.
6. CERTIFICAZIONE Tutte le prove di cui alla presente normativa tecnica sono effettuate presso l'ISPESL che, a tale scopo, si potrà avvalere anche della collaborazione di altri laboratori pubblici, ovvero, per le attrezzature provenienti dagli Stati membri della CEE, presso laboratori o istituti esteri legalmente riconosciuti che offrano garanzie tecniche, professionali e d'indipendenza adeguate e soddisfacenti. Tale, in particolare, è il caso dei laboratori o istituti che rispondono ai criteri delle norme EN 45000.
(c) 1996 Note's