(G.U. 4-3-1993, N.52)
REGOLAMENTO CONTENENTE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI STORICI E ARTISTICI DESTINATI A MUSEI, GALLERIE, ESPOSIZIONI E MOSTRE.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1. CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano
le misure tecniche necessarie per il rilascio del certificato
di prevenzione incendi in relazione agli edifici pubblici
e privati, di interesse artistico e storico destinati
a contenere, musei, gallerie, collezioni, oggetti di
interesse culturale o manifestazioni culturali, per
i quali si applicano le disposizioni contenute nella
legge 1-6-1939, n.1089 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Le norme contenute nel presente regolamento sono
volte ad assicurare la sicurezza degli edifici e la
buona conservazione dei materiali in essi contenuti.
Art.2. ATTIVITÀ CONSENTITE NEGLI EDIFICI, PER
I QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO
1. Negli edifici disciplinati dal presente regolamento,
possono continuare ad essere svolte attività
complementari previste dal decreto ministeriale 16-2-1982
purché queste siano effettuate nel rispetto
delle vigenti norme di sicurezza antincendio, ovvero
in mancanza di queste, dei criteri tecnici prescritti
dall'art.3 del decreto del Presidente della Repubblica
29-7-1982, n.577 e nel rispetto delle norme di tutela
ai sensi della legge n.1089/1939.
2. Le attività descritte nell'art.17, quarto
comma, della circolare del Ministero dell'interno del
15-2-1951, n.16, se sono svolte negli edifici disciplinati
dal presente regolamento, devono essere effettuate
nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente
regolamento.
3. Negli edifici cui si applicano le disposizioni del
presente regolamento possono essere svolte nuove attività,
indicate nel decreto ministeriale 16-2-1982, qualora
siano rispettate le vigenti norme di sicurezza antincendio
ovvero, in mancanza di queste, siano applicati i criteri
tecnici descritti dall'art.3 del decreto del Presidente
della Repubblica del 29-7-1982, n.577, citato nel primo
comma del presente articolo.
4. La soprintendenza competente per territorio esercita
i poteri previsti dalla legge dell'1-6-1939, n.1089,
e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Restano validi i provvedimenti di deroga già
concessi, nonché i pareri formulati caso per
caso e quanto già consentito dagli organi tecnici
competenti in materia di prevenzione incendi fino alla
loro scadenza, secondo le norme vigenti; il rinnovo
di deroghe temporanee è subordinato ad un riesame
delle valutazioni tecniche che hanno portato al provvedimento
di deroga.
6. I termini utilizzati nel presente regolamento vanno
interpretati sulla base delle definizioni generali
contenute nel decreto ministeriale 30-11-1983. Per
la segnaletica di sicurezza antincendi si applicano
le disposizioni previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 8-6-1982, n.524.
Capo II
PRESCRIZIONI TECNICHE
Art.3. MISURE PRECAUZIONALI PER LO SFOLLAMENTO DELLE
PERSONE IN CASO DI EMERGENZA
1. Gli edifici individuati dal precedente art.1, primo
comma, devono essere provvisti di un sistema organizzato
di vie di uscita per il deflusso rapido ed ordinato
delle persone verso luoghi sicuri, al fine di evitare
pericoli per la loro incolumità nel caso d'incendio
o di qualsiasi altro sinistro.
2. Al fine di garantire l'incolumità delle persone,
deve essere individuato il tratto più breve
che esse devono percorrere per raggiungere le uscite.
Il relativo percorso deve avere in ogni punto una larghezza
non inferiore a cm 90, deve essere privo di ostacoli
e deve essere segnalato da cartelli posti ad intervalli
regolari di trenta metri, sui quali devono essere indicate,
in modo chiaro e leggibile, le istruzioni sul comportamento
che le persone devono adottare, nel caso di pericolo,
e che sono redatte in conformità alle disposizioni
dell'art.11 del presente regolamento.
3. Il massimo affollamento consentito dovrà essere
commisurato alla capacità di deflusso del sistema
esistente di vie d'uscita valutata pari a sessanta
persone, per ogni modulo ("modulo uno" cm
60).
4. Il conteggio delle uscite può essere effettuato
sommando la larghezza di tutte le porte (di larghezza
non inferiore a cm 90), che immettono in luogo sicuro.
La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita
nel punto più stretto dell'uscita.
5. Nel computo della larghezza delle uscite possono
essere conteggiati anche gli ingressi, se questi consentono
un facile deflusso verso l'esterno in caso di emergenza.
6. Ove il sistema di vie di uscita non sia conforme
alle prescrizioni contenute nei precedenti commi del
presente articolo, si deve procedere alla riduzione
dell'affollamento con l'ausilio di sistemi che controllino
il flusso dei visitatori in uscita ed in entrata.
Art.4. DIVIETO DI COMUNICAZIONE TRA AMBIENTI OVE E'
SVOLTA UNA ATTIVITÀ DIVERSA
1. Le attività disciplinate dal presente regolamento
devono svolgersi in locali non comunicanti con altri
locali ove si svolgono attività soggette che
non abbiano relazione con l'attività principale.
Qualora esista questa comunicazione la stessa deve
essere protetta mediante infissi e tamponature aventi
caratteristiche REI 120.
Art.5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
NEGLI EDIFICI
1. E' vietato l'uso delle fiamme libere, di fornelli
o stufe a gas, di stufe elettriche con resistenza in
vista, di stufe a kerosene, di apparecchi a incandescenza
senza protezione, nonché il deposito di sostanze
che possono, comunque, provocare incendi o esplosioni.
2. E' vietato il deposito di sostanze infiammabili in
quantità eccedenti il normale uso giornaliero,
qualora le medesime sostanze debbano essere utilizzate
all'interno dell'edificio per attività di restauro
delle opere ivi presenti. Negli ambienti ove è
svolta l'attività di restauro devono essere
utilizzati impianti elettrici, anche provvisori, che
in tutte le loro parti non costituiscano cause di pericolo.
3. Gli elementi di arredo combustibili, posti in ogni
singolo ambiente, che costituiscono i carichi di incendio
elencati anche in allegato al certificato di prevenzione
incendi, non possono essere incrementati. Non sono
considerati elementi di arredo gli oggetti esposti
al pubblico.
4. Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale
e nelle rampe, non possono essere posti elementi di
arredo combustibili, oltre al carico di incendio esistente
costituito dalle strutture e dal materiale esposto,
riportato nel certificato di prevenzione incendi.
5. Qualora negli edifici si svolgano nuove attività
dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento,
ovvero siano ampliate le aree ove le attività
sono svolte, il carico d'incendio relativo agli arredi
e al materiale da esporre, di tipo combustibile, con
esclusione delle strutture e degli infissi combustibili
esistenti, non possono superare i dieci chili di quantità
equivalente di legno per metro quadrato in ogni singolo
ambiente. I nuovi elementi di arredo combustibili,
che siano successivamente introdotti negli ambienti,
devono possedere le seguenti caratteristiche di reazione
al fuoco:
a) i materiali di rivestimento dei pavimenti devono
essere di classe non superiore a 2;
b) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambi
i lati e gli altri materiali di rivestimento devono
essere di classe 1;
c) i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM.
I materiali citati dovranno essere certificati nella
prescritta classe di reazione al fuoco secondo le specificazioni
del decreto ministeriale 26-6-1984.
Art.6. DEPOSITI
1. Nel depositi di materiale di interesse storico ed
artistico, collocati all'interno degli edifici disciplinati
dal presente regolamento, il materiale ivi conservato
deve essere posizionato all'interno dei locale in modo
da mantenere uno spazio libero di un metro dal soffitto
e consentire i passaggi liberi non inferiori a cm 90
tra i materiali ivi depositati.
2. Le comunicazioni tra i locali adibiti a deposito
ed il resto dell'edificio debbono avvenire tramite
porte aventi caratteristiche REI 120, che di regola
devono essere chiuse.
3. Nei depositi, il cui carico d'incendio è superiore
a 50 chili di quantità equivalente di legno
per metro quadrato, debbono essere installati impianti
di spegnimento automatico. Gli agenti estinguenti devono
essere compatibili con i materiali depositati.
4. Nei locali dovrà essere assicurata la ventilazione
naturale pari a 1,30 della superficie in pianta o numero
due ricambi d'aria ambiente per ora con mezzi meccanici.
Art.7. AREE A RISCHIO SPECIFICO
1. Per le aree di servizio che comportano rischio specifico,
individuate dal decreto ministeriale 16-2-1982, quali
le centrali termiche, le autorimesse, le officine ed
i gruppi elettrogeni valgono le disposizioni in vigore
emanate dal Ministero dell'interno, ai sensi della
normativa citata nel precedente art.2, comma 1.
2. Le centrali termiche, di nuova installazione, non
possono essere ubicate all'interno degli edifici disciplinati
dal presente regolamento.
Art.8. IMPIANTI ELETTRICI
1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati nel
rispetto delle disposizioni contenute nella legge 1-3-1968,
n.186 e nella legge 5-3-1990, n.46 e rispettive integrazioni
e modificazioni.
2. Gli ambienti, ove è consentito l'accesso del
pubblico, devono essere dotati di un sistema di illuminazione
di sicurezza, che deve indicare i percorsi di deflusso
delle persone e le uscite di sicurezza.
3. L'edificio deve essere protetto contro le scariche
atmosferiche, secondo la normativa tecnica vigente.
Art.9. MEZZI ANTINCENDIO
1. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento
deve esservi un estintore portatile con capacità
estinguente non inferiore a 13 A, per ogni 150 metri
quadrati di superficie di pavimento. Tutti gli estintori
debbono essere disposti uniformemente lungo tutto il
percorso aperto al pubblico in posizione ben visibile,
segnalata e di facile accesso. Gli agenti estinguenti
debbono essere compatibili con i materiali che compongono
gli oggetti esposti.
2. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento
l'impianto idrico antincendio deve essere realizzato
da una rete, possibilmente chiusa ad anello, dotata
di attacchi UNI 45 utilizzabili per il collegamento
di manichette flessibili o da naspi.
3. La rete idrica deve essere dimensionata per garantire
una portata minima di 240 litri per minuto per ogni
colonna montante con più di due idranti e, nel
caso di più colonne, per il funzionamento contemporaneo
di due colonne. L'alimentazione idrica deve essere
in grado di assicurare l'erogazione ai due idranti
idraulicamente più sfavoriti di 120 litri al
minuto cadauno con una pressione residua al bocchello
di 1,5 bar per un tempo di almeno 60 minuti. Gli idranti
debbono essere collocati ad ogni piano in prossimità
degli accessi, delle scale, delle uscite, dei locali
a rischio e dei depositi; la loro ubicazione deve,
comunque, consentire di poter intervenire in ogni ambiente
dell'attività, eccetto in quei locali dove la
presenza di acqua può danneggiare irreparabilmente
il materiale esposto.
4. Nel caso di installazione di naspi, ogni naspo deve
essere in grado di assicurare l'erogazione di 35 litri
per minuto alla pressione di 1,5 bar al bocchello;
la rete che alimenta i naspi deve garantire le predette
caratteristiche idrauliche per ciascuno dei due naspi
in posizione idraulicamente più sfavorevole
contemporaneamente in funzione, con una autonomia di
60 minuti.
5. In prossimità dell'ingresso principale in
posizione segnalata e facilmente accessibile dai mezzi
di soccorso dei vigili del fuoco, deve essere installato
un attacco di mandata per autopompe.
6. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento
devono essere installati impianti fissi di rivelazione
automatica d'incendio. Questi debbono essere collegati
mediante apposita centrale a dispositivi di allarme
ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati.
7. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento
deve essere previsto un sistema di allarme acustico
ed ottico in grado di avvertire i visitatori delle
condizioni di pericolo, in caso d'incendio, collegato
all'impianto fisso di rilevazione automatica d'incendio.
Le modalità di funzionamento del sistema di
allarme devono essere tali da consentire un ordinato
deflusso delle persone dai locali.
Capo III
PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE
Art.10. GESTIONE DELLA SICUREZZA
1. Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilità
di un edificio disciplinato dal presente regolamento,
deve nominare il responsabile delle attività
svolte al suo interno (direttore del museo) e il responsabile
tecnico addetto alla sicurezza.
2. Il responsabile dell'attività è, comunque,
tenuto a verificare il rispetto della normativa sulla
sicurezza dei locali. Egli, in particolare, deve verificare
che:
a) non siano superati i parametri per l'affollamento
di cui al precedente art.3, terzo comma;
b) siano agibili e mantenuti sgombri da ostacoli i percorsi
di deflusso delle persone;
c) siano rispettate le condizioni di esercizio in occasione
di manutenzione, risistemazione e il restauro dei locali
e dei beni posti al loro interno.
3. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve
intervenire affinché:
a) siano mantenuti efficienti i mezzi antincendio e
siano eseguite con tempestività le manutenzioni
o sostituzioni necessarie. Siano, altresì, condotte
periodicamente verifiche degli stessi mezzi con cadenza
non superiore a sei mesi ed annotate nel registro dei
controlli, di cui all'art.11, sesto comma;
b) siano mantenuti efficienti ed in buono stato gli
impianti esistenti nell'edificio.
In particolare, per gli impianti elettrici, deve essere
previsto che un addetto qualificato provveda, con la
periodicità stabilita dalle specifiche normative
CEI, al loro controllo e manutenzione. Ogni loro modifica
o integrazione dovrà essere annotata nel registro
dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni
caso i predetti impianti devono essere sottoposti a
verifiche periodiche con cadenza non superiore a tre
anni;
c) siano tenuti in buono stato gli impianti di ventilazione,
di condizionamento e di riscaldamento, ove esistenti,
prevedendo in particolare una verifica periodica degli
stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali
termiche devono essere condotte da personale qualificato
in conformità con quanto previsto dalle vigenti
normative;
d) sia previsto un servizio organizzato, composto da
un numero proporzionato di addetti qualificati, in
base alle dimensioni e alle caratteristiche dell'attività,
esperti nell'uso dei mezzi antincendio installati;
e) siano eseguite, per il personale addetto all'attività,
periodiche riunioni di addestramento e di istruzione
sull'uso dei mezzi di soccorso e di allarme, nonché
esercitazioni di sfollamento dei locali in cui si svolge
l'attività.
4. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve
conservare in un fascicolo gli schemi aggiornati di
tutti gli impianti esistenti nell'edificio, nonché
delle condotte, delle fogne e delle opere idrauliche
collocate entro la distanza di venti metri dal perimetro
esterno dell'edificio.
Art.11. PIANI DI EMERGENZA E ISTRUZIONI DI SICUREZZA
1. Prima dell'inizio dello svolgimento delle attività
all'interno degli edifici disciplinati dal presente
regolamento, devono essere predisposti i piani di intervento
da attuare se si verificano situazioni di emergenza.
Il personale addetto deve essere a conoscenza dei dettagli
dei piani.
2. I piani d'intervento, definiti caso per caso in relazione
alle caratteristiche dell'attività, devono essere
concepiti in modo che in tali situazioni:
a) siano avvisati immediatamente i visitatori in pericolo,
evitando, per quanto possibile, situazioni di panico;
b) sia eseguito tempestivamente lo sfollamento dei locali
secondo criteri semplici e prestabiliti e con l'ausilio
del personale addetto;
c) sia richiesto l'intervento dei soccorsi (vigili del
fuoco, forze dell'ordine, ecc.);
d) sia previsto un incaricato che sia pronto ad accogliere
i soccorritori con le informazioni del caso;
e) sia attivato il personale addetto, secondo predeterminate
sequenze, ai provvedimenti del caso, quali interruzione
dell'energia elettrica e verifica dell'intervento degli
impianti di emergenza, arresto delle eventuali installazioni
di ventilazione e condizionamento, azionamento dei
mezzi di spegnimento e quanto altro previsto nel piano
di intervento.
3. Le istruzioni relative al comportamento del pubblico
e del personale in caso di emergenza vanno esposte
ben in vista in appositi cartelli, anche in conformità
a quanto disposto nel decreto del Presidente della
Repubblica 8-6-1982, n.524.
4. All'ingresso di ciascun piano deve essere collocata
una pianta d'orientamento semplificata, che indichi
tutte le possibili vie di esodo.
5. All'ingresso dell'attività va esposta una
pianta dell'edificio corredata delle seguenti indicazioni:
a) scale e vie di esodo;
b) mezzi di estinzione;
c) dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione
del gas, dell'energia elettrica e dell'eventuale impianto
di ventilazione e di condizionamento;
d) eventuale quadro generale del sistema di rivelazione
fumi e di allarme;
e) impianti e locali a rischio specifico.
6. Il responsabile dell'attività, nominato ai
sensi del precedente art.10, primo comma, deve curare
la tenuta di un registro, ove sono annotati tutti gli
interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli
impianti elettrici e dei presidi antincendi, nonché
all'osservanza della normativa relativa ai carichi
d'incendio nei vari ambienti dell'edificio e nelle
aree a rischio specifico.
Art.12. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEL
MATERIALE ESPOSTO
1. Nei locali ove si conservano stampe, dipinti, miniature,
manoscritti e in genere materiale ed oggetti che possono
subire alterazioni per le condizioni termoigrometriche
ambientali, debbono essere installati strumenti di
misura e di regolazione atti a garantire il rispetto
di tali condizioni.
2. Le tubazioni di alimentazione e di scarico dell'acqua
e quelle di discarico dei liquami devono essere realizzate
con modalità idonee ad evitare qualsiasi deterioramento
delle porzioni di muri o di solai che portano affreschi,
mosaici o altre decorazioni murali, o sui quali siano
collocati quadri, arazzi o altro materiale espositivo.
Capo IV
PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ CON SUPERFICIE
NON INFERIORE A 400 METRI QUADRATI
Art.13.
1. La soprintendenza competente per territorio accerta
se l'attività descritta nel precedente art.1,
primo comma, si svolge in locali che hanno la superficie
complessiva di servizi e di depositi, non superiore
a 400 metri quadrati.
2. Per le attività svolte nei locali, di cui
al precedente primo comma, si applicano l'art.2, commi
quinto e sesto, l'art.3, l'art.5, commi primo e secondo,
l'art.6, commi primo e secondo, l'art.7, primo comma,
l'art.8, commi primo e secondo, l'art.9, primo comma,
l'art.11, commi primo, secondo, terzo e quarto, e l'art.12.
3. Il responsabile delle attività deve rispettare
gli obblighi prescritti dal precedente art.10, secondo
comma, nonché quelli prescritti dal precedente
art.10, terzo comma, lettera a) e lettera b), primo
periodo.
Capo V
DEROGHE
Art.14. DEROGHE
1. Qualora sussistano comprovate ragioni di carattere
tecnico o specifiche esigenze di tutela dei beni, ai
sensi della legge 1-6-1939, n.1089, può essere
formulata una domanda di autorizzazione a realizzare
impianti difformi da quelli prescritti dal presente
regolamento.
2. La domanda di autorizzazione, prevista dal precedente
primo comma, deve essere corredata dal parere della
soprintendenza competente per territorio, per il quale
si applica l'art.21 del decreto del Presidente della
Repubblica 29-7-1982, n.577.
3. Il comitato centrale tecnico scientifico si pronuncia
sulla domanda di autorizzazione e può avvalersi
di esperti nominati dal Ministro per i beni culturali
e ambientali ai sensi dell'art.11, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29-7-1982,
n.577.
Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.15. NORME TRANSITORIE
1. Gli edifici storici ed artistici, di cui al precedente
art.1, primo comma, sono tenuti ad adeguarsi alle presenti
disposizioni non oltre tre anni dalla pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art.16. DISPOSIZIONI FINALI
1. Sono abrogati gli artt. 2, 3 da 7 a 12, da 16 a 25,
e l'art.36 del regio decreto 7-11-1942, n.1564. Restano
in vigore gli altri articoli che siano compatibili
con le disposizioni contenute nel presente regolamento.
Il presente decreto entra in vigore il 19 marzo 1993.
(c) 1996 Note's