(G.U. 19-3-1992, n.66)
NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DEI PRODOTTI VERNICIANTI IGNIFUGHI APPLICATI SU MATERIALI LEGNOSI.
Art.1. CLASSIFICAZIONE
1. La classificazione di reazione al fuoco dei prodotti
vernicianti ignifughi destinati ad essere applicati
su materiali legnosi, si effettua secondo quanto specificato
nella norma UNI 9796/CNVVF/CCI (tale norma riguarda
la reazione al fuoco dei prodotti vernicianti ignifughi
applicati su materiali legnosi e i relativi metodi
di prova e classificazione).
2. Il laboratorio di chimica del Centro studi ed esperienze
del Ministero dell'interno cura gli adempimenti di
cui agli artt. 1, secondo comma, e 5, secondo comma,
del D.M. 26-3-1985 stabilendo, in particolare, i criteri
per l'approntamento della campionatura di prova e di
quella "testimone" e predisponendo la modulistica
occorrente per il rilascio del certificato di prova
per quanto non espressamente previsto dalla norma UNI
9796.
Art.2. UTILIZZAZIONE
1. I prodotti vernicianti ignifughi da impiegarsi nelle
attività soggette alle norme di prevenzione
incendi devono essere omologati.
2. Gli installatori sono tenuti a rilasciare al responsabile
dell'attività, ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, una attestazione di applicazione del prodotto
a regola d'arte e nel rispetto delle indicazioni contenute
nella dichiarazione del produttore di cui alla norma
UNI 9796/CNVVF/CCI. Tale attestazione unitamente alla
dichiarazione di conformità di cui al successivo
art.3, quinto comma, sarà tenuta, a cura del
responsabile dell'attività, a disposizione dei
competenti organi di controllo.
Art.3. DEFINIZIONI
1) Omologazione: procedura tecnico-amministrativa con
la quale viene provato il prototipo del prodotto, certificata
la sua classe di reazione al fuoco ed emesso, da parte
del Ministero dell'interno, il provvedimento di autorizzazione
alla riproduzione del prototipo stesso prima della
immissione del prodotto sul mercato per l'utilizzazione
nelle attività soggette alle norme di prevenzione
incendi.
2) Laboratorio: laboratorio di chimica del Centro studi
ed esperienze del Ministero dell'interno o altro laboratorio
autorizzato dal Ministero dell'interno ai sensi del
D.M. 26-3-1985, che provvede alla esecuzione delle
prove all'emissione del certificato di prova ai fini
dell'omologazione del prodotto.
3) Certificato di prova: rapporto rilasciato dal laboratorio
nel quale si certifica la classe di reazione al fuoco
del campione sottoposto ad esame.
4) Produttore: fabbricante del prodotto, nonché
ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio
o segno distintivo sul prodotto, si presenti come fabbricante
dello stesso. Si considera, altresì, produttore
chi importa o commercializza un prodotto di importazione.
5) Dichiarazione di conformità: dichiarazione
rilasciata dal produttore attestante la conformità
del prodotto al prototipo omologato e contenente, tra
l'altro, i dati del marchio di conformità di
cui al sesto comma, nonché l'indicazione del
periodo di validità dell'efficacia del prodotto,
che comunque non potrà essere superiore a cinque
anni dal momento dell'applicazione.
6) Marchio di conformità: indicazione permanente
ed indelebile apposta dal produttore sul prodotto riportante
i seguenti dati:
- dicitura "Prodotto verniciante ignifugo";
- nome o altro segno distintivo del produttore;
- anno di produzione;
- classe di reazione al fuoco;
- estremi dell'atto di omologazione.
Art.4. PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI
PROVA E DELL'OMOLOGAZIONE
1. Per l'ottenimento del certificato di prova ai fini
dell'omologazione del prototipo si adotta la seguente
procedura:
a) il produttore inoltra al laboratorio apposita istanza
corredata della documentazione tecnica necessaria;
b) il laboratorio, verificata la correttezza della documentazione
di cui alla lettera a), richiede entro trenta giorni
l'invio della campionatura di prova e di quella "testimone",
nonché le ricevute attestanti il pagamento delle
spese previste dalle vigenti disposizioni;
c) l'interessato deve inviare la campionatura richiesta
e le ricevute dei versamenti di cui alla lettera b)
entro sessanta giorni dalla data della comunicazione
del laboratorio. Il laboratorio iscriverà la
pratica, entro i successivi quindici giorni, nello
specifico elenco cronologico, dandone comunicazione
al richiedente medesimo;
d) decorsi sessanta giorni senza che l'interessato abbia
ottemperato a quanto richiesto nella lettera c) il
procedimento si estingue;
e) entro novanta giorni dall'iscrizione della pratica,
il laboratorio provvede al rilascio del certificato
di prova.
2. Procedura per il rilascio dell'omologazione: per
ottenere l'omologazione, il produttore deve inoltrare
al Ministero dell'interno apposita istanza corredata
del certificato di prova. Il Ministero dell'interno,
valutata la documentazione presentata, provvederà,
entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza,
a rilasciare all'interessato l'atto di omologazione
del prodotto.
3. Il Ministero dell'interno renderà noto, semestralmente,
l'elenco aggiornato dei prodotti omologati.
4. Ai fini dei controlli di cui all'art.7 del presente
decreto, il Ministero dell'interno comunicherà
tempestivamente ai competenti organi del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco le nuove omologazioni, gli aggiornamenti,
nonché i provvedimenti di annullamento delle
omologazioni stesse.
5. Le istanze con i relativi allegati e le ricevute
dei versamenti di cui ai commi primo e secondo debbono
essere inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Art.5. COMMERCIALIZZAZIONE CEE
1. I prodotti vernicianti legalmente riconosciuti in
uno dei Paesi della Comunità economica europea
sulla base di norme armonizzate o di quelle straniere
riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati
in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione
disciplinato dal presente decreto.
2. A tal fine dovrà essere presentata apposita
istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione
generale della protezione civile e dei servizi antincendi
che comunicherà al richiedente l'esito dell'esame
dell'istanza stessa, motivando l'eventuale diniego.
3. L'istanza di cui al precedente comma dovrà
essere corredata della documentazione necessaria alla
identificazione del prodotto e dei relativi certificati
di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti
autorità dello Stato membro.
Art.6. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' PER IL PRODUTTORE
1. Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti
adempimenti:
a) garantire la conformità della produzione al
prototipo omologato mediante un sistema di controllo
di produzione;
b) emettere la dichiarazione di conformità;
c) apporre sul prodotto il marchio di conformità.
Art.7. CONTROLLI
1. Il Ministero dell'interno ha facoltà di sottoporre
i prodotti ad accertamenti di controllo, anche con
metodi a campione.
2. Gli accertamenti di cui al comma precedente possono
essere effettuati presso il produttore, i depositi
sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori,
i commercianti e gli utilizzatori.
3. A tal fine, con l'ottenimento dell'atto di omologazione
del prodotto, il produttore deve consentire l'accesso
ai locali di produzione e deposito dei prodotti ed
a fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica
della qualità dei prodotti stessi.
4. Con successivo provvedimento saranno stabiliti criteri,
modalità e tariffe per i servizi resi dall'amministrazione.
Art.8. VALIDITA', RINNOVO, DECADENZA E ANNULLAMENTO
DELL'OMOLOGAZIONE
1. L'omologazione ha validità di cinque anni
ed è rinnovabile ad ogni scadenza, su istanza
del produttore, per un ulteriore periodo di cinque
anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle
prove tecniche di cui al precedente art.1, qualora
la vigente normativa di prova non sia variata e il
produttore dichiari che il prodotto non ha subito modifiche,
salvo che gli esemplari prodotti non siano incorsi
in provvedimenti di annullamento di omologazione. Negli
altri casi, il rinnovo comporterà l'effettuazione,
in tutto o in parte, delle prove di cui all'art.1 secondo
quanto stabilito dal Centro studi ed esperienze, in
relazione a variazioni di normativa o a modifiche apportate
sul prodotto.
2. L'omologazione decade automaticamente se il prodotto
subisce una modifica qualsiasi o, ai soli fini della
produzione, con l'entrata in vigore di una nuova normativa
di classificazione che annulla o modifica, anche solo
parzialmente, quella vigente all'atto del rilascio
dell'omologazione stessa. La nuova normativa stabilirà
i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di
produzione e per lo smaltimento delle scorte. I prodotti
in opera, se conformi alla normativa vigente al momento
della posa in opera, sono ammessi per i tempi e con
le modalità che saranno stabiliti dalle norme
particolari di prevenzione incendi disciplinanti le
singole attività. I tempi necessari per l'adeguamento
dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle
scorte dovranno essere compatibili con quelli che saranno
stabiliti per i prodotti posti in opera dalle norme
di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività.
3. Il Ministero dell'interno ha facoltà di annullare
l'omologazione nel caso che, a seguito di accertamenti
di cui all'art.7 del presente decreto, venga rilevata
la non conformità di esemplari di prodotto al
prototipo omologato.
4. L'annullamento o la decadenza dell'omologazione comportano
il divieto di apposizione del marchio di conformità
e di emissione della dichiarazione di conformità
per il prodotto oggetto dell'annullamento o della decadenza.
Art.9. RICORSI
1. Avverso i provvedimenti di annullamento dell'omologazione
sono esperibili i rimedi amministrativi e giurisdizionali
di cui al D.P.R. 24-11-1971, n.1199 ed alla legge 6-12-1971,
n.1034 (concernente l'istituzione dei tribunali amministrativi
regionali), e successive modificazioni.
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