[Note's] DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 6 MARZO 1992

(G.U. 19-3-1992, n.66)

NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DEI PRODOTTI VERNICIANTI IGNIFUGHI APPLICATI SU MATERIALI LEGNOSI.

Art.1. CLASSIFICAZIONE
1. La classificazione di reazione al fuoco dei prodotti vernicianti ignifughi destinati ad essere applicati su materiali legnosi, si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI 9796/CNVVF/CCI (tale norma riguarda la reazione al fuoco dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi e i relativi metodi di prova e classificazione).
2. Il laboratorio di chimica del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno cura gli adempimenti di cui agli artt. 1, secondo comma, e 5, secondo comma, del D.M. 26-3-1985 stabilendo, in particolare, i criteri per l'approntamento della campionatura di prova e di quella "testimone" e predisponendo la modulistica occorrente per il rilascio del certificato di prova per quanto non espressamente previsto dalla norma UNI 9796.

Art.2. UTILIZZAZIONE
1. I prodotti vernicianti ignifughi da impiegarsi nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi devono essere omologati.
2. Gli installatori sono tenuti a rilasciare al responsabile dell'attività, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una attestazione di applicazione del prodotto a regola d'arte e nel rispetto delle indicazioni contenute nella dichiarazione del produttore di cui alla norma UNI 9796/CNVVF/CCI. Tale attestazione unitamente alla dichiarazione di conformità di cui al successivo art.3, quinto comma, sarà tenuta, a cura del responsabile dell'attività, a disposizione dei competenti organi di controllo.

Art.3. DEFINIZIONI
1) Omologazione: procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provato il prototipo del prodotto, certificata la sua classe di reazione al fuoco ed emesso, da parte del Ministero dell'interno, il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso prima della immissione del prodotto sul mercato per l'utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi.
2) Laboratorio: laboratorio di chimica del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno o altro laboratorio autorizzato dal Ministero dell'interno ai sensi del D.M. 26-3-1985, che provvede alla esecuzione delle prove all'emissione del certificato di prova ai fini dell'omologazione del prodotto.
3) Certificato di prova: rapporto rilasciato dal laboratorio nel quale si certifica la classe di reazione al fuoco del campione sottoposto ad esame.
4) Produttore: fabbricante del prodotto, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul prodotto, si presenti come fabbricante dello stesso. Si considera, altresì, produttore chi importa o commercializza un prodotto di importazione.
5) Dichiarazione di conformità: dichiarazione rilasciata dal produttore attestante la conformità del prodotto al prototipo omologato e contenente, tra l'altro, i dati del marchio di conformità di cui al sesto comma, nonché l'indicazione del periodo di validità dell'efficacia del prodotto, che comunque non potrà essere superiore a cinque anni dal momento dell'applicazione.
6) Marchio di conformità: indicazione permanente ed indelebile apposta dal produttore sul prodotto riportante i seguenti dati:
- dicitura "Prodotto verniciante ignifugo";
- nome o altro segno distintivo del produttore;
- anno di produzione;
- classe di reazione al fuoco;
- estremi dell'atto di omologazione.

Art.4. PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI PROVA E DELL'OMOLOGAZIONE
1. Per l'ottenimento del certificato di prova ai fini dell'omologazione del prototipo si adotta la seguente procedura:
a) il produttore inoltra al laboratorio apposita istanza corredata della documentazione tecnica necessaria;
b) il laboratorio, verificata la correttezza della documentazione di cui alla lettera a), richiede entro trenta giorni l'invio della campionatura di prova e di quella "testimone", nonché le ricevute attestanti il pagamento delle spese previste dalle vigenti disposizioni;
c) l'interessato deve inviare la campionatura richiesta e le ricevute dei versamenti di cui alla lettera b) entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del laboratorio. Il laboratorio iscriverà la pratica, entro i successivi quindici giorni, nello specifico elenco cronologico, dandone comunicazione al richiedente medesimo;
d) decorsi sessanta giorni senza che l'interessato abbia ottemperato a quanto richiesto nella lettera c) il procedimento si estingue;
e) entro novanta giorni dall'iscrizione della pratica, il laboratorio provvede al rilascio del certificato di prova.
2. Procedura per il rilascio dell'omologazione: per ottenere l'omologazione, il produttore deve inoltrare al Ministero dell'interno apposita istanza corredata del certificato di prova. Il Ministero dell'interno, valutata la documentazione presentata, provvederà, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, a rilasciare all'interessato l'atto di omologazione del prodotto.
3. Il Ministero dell'interno renderà noto, semestralmente, l'elenco aggiornato dei prodotti omologati.
4. Ai fini dei controlli di cui all'art.7 del presente decreto, il Ministero dell'interno comunicherà tempestivamente ai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le nuove omologazioni, gli aggiornamenti, nonché i provvedimenti di annullamento delle omologazioni stesse.
5. Le istanze con i relativi allegati e le ricevute dei versamenti di cui ai commi primo e secondo debbono essere inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.5. COMMERCIALIZZAZIONE CEE
1. I prodotti vernicianti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità economica europea sulla base di norme armonizzate o di quelle straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.
2. A tal fine dovrà essere presentata apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi che comunicherà al richiedente l'esito dell'esame dell'istanza stessa, motivando l'eventuale diniego.
3. L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata della documentazione necessaria alla identificazione del prodotto e dei relativi certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.

Art.6. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' PER IL PRODUTTORE
1. Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti adempimenti:
a) garantire la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione;
b) emettere la dichiarazione di conformità;
c) apporre sul prodotto il marchio di conformità.

Art.7. CONTROLLI
1. Il Ministero dell'interno ha facoltà di sottoporre i prodotti ad accertamenti di controllo, anche con metodi a campione.
2. Gli accertamenti di cui al comma precedente possono essere effettuati presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti e gli utilizzatori.
3. A tal fine, con l'ottenimento dell'atto di omologazione del prodotto, il produttore deve consentire l'accesso ai locali di produzione e deposito dei prodotti ed a fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della qualità dei prodotti stessi.
4. Con successivo provvedimento saranno stabiliti criteri, modalità e tariffe per i servizi resi dall'amministrazione.

Art.8. VALIDITA', RINNOVO, DECADENZA E ANNULLAMENTO DELL'OMOLOGAZIONE
1. L'omologazione ha validità di cinque anni ed è rinnovabile ad ogni scadenza, su istanza del produttore, per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche di cui al precedente art.1, qualora la vigente normativa di prova non sia variata e il produttore dichiari che il prodotto non ha subito modifiche, salvo che gli esemplari prodotti non siano incorsi in provvedimenti di annullamento di omologazione. Negli altri casi, il rinnovo comporterà l'effettuazione, in tutto o in parte, delle prove di cui all'art.1 secondo quanto stabilito dal Centro studi ed esperienze, in relazione a variazioni di normativa o a modifiche apportate sul prodotto.
2. L'omologazione decade automaticamente se il prodotto subisce una modifica qualsiasi o, ai soli fini della produzione, con l'entrata in vigore di una nuova normativa di classificazione che annulla o modifica, anche solo parzialmente, quella vigente all'atto del rilascio dell'omologazione stessa. La nuova normativa stabilirà i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte. I prodotti in opera, se conformi alla normativa vigente al momento della posa in opera, sono ammessi per i tempi e con le modalità che saranno stabiliti dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività. I tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte dovranno essere compatibili con quelli che saranno stabiliti per i prodotti posti in opera dalle norme di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività.
3. Il Ministero dell'interno ha facoltà di annullare l'omologazione nel caso che, a seguito di accertamenti di cui all'art.7 del presente decreto, venga rilevata la non conformità di esemplari di prodotto al prototipo omologato.
4. L'annullamento o la decadenza dell'omologazione comportano il divieto di apposizione del marchio di conformità e di emissione della dichiarazione di conformità per il prodotto oggetto dell'annullamento o della decadenza.

Art.9. RICORSI
1. Avverso i provvedimenti di annullamento dell'omologazione sono esperibili i rimedi amministrativi e giurisdizionali di cui al D.P.R. 24-11-1971, n.1199 ed alla legge 6-12-1971, n.1034 (concernente l'istituzione dei tribunali amministrativi regionali), e successive modificazioni.




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