(G.U. 19-3-1992, n.66)
NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA CAPACITA' ESTINGUENTE E PER L'OMOLOGAZIONE DEGLI ESTINTORI CARRELLATI DI INCENDIO.
Art.1. CARATTERISTICHE, PRESTAZIONI E CLASSIFICAZIONE
1. La valutazione delle caratteristiche e delle prestazioni,
nonché la classificazione degli estintori carrellati
di incendio si effettuano secondo quanto specificato
nella norma UNI 9492/CNVVF/CPAI (tale norma riguarda
i requisiti di costruzione e le tecniche di prova di
estintori carrellati di incendio).
2. La stessa norma tecnica si applica, altresì,
nella formulazione dei pareri emessi dal Ministero
dell'interno, ai sensi dell'art.11 della legge 5-6-1962,
n.616, per l'approvazione degli estintori carrellati
di incendi da parte del Ministero della marina mercantile.
3. Il laboratorio di chimica del Centro studi ed esperienze
del Ministero dell'interno cura gli adempimenti di
cui agli artt. 1, secondo comma, e 5, secondo comma,
del D.M. 26-3-1985, predisponendo la modulistica occorrente
per il rilascio del certificato di prova.
Art.2. UTILIZZAZIONE
1. Gli estintori carrellati di incendio da impiegarsi
nelle attività soggette alle norme di prevenzione
incendi devono essere omologati.
2. I responsabili delle attività dovranno avere
cura di mantenere in efficienza l'estintore sottoponendolo
a controlli periodici da parte di personale qualificato
e tenere a disposizione dei competenti organi di controllo
la dichiarazione di conformità di cui al successivo
art.3, quinto comma.
3. E' fatta salva ogni altra disposizione vigente in
Italia concernente la costruzione, il collaudo e l'utilizzo
dei recipienti e dei relativi accessori che possono
impiegarsi per la fabbricazione degli estintori carrellati
di incendio, comunque non in contrasto con la norma
UNI 9492/CNVVF/CPAI.
Art.3. DEFINIZIONI
1) Omologazione (Approvazione del tipo): procedura tecnico-amministrativa
con la quale viene provato il prototipo di estintore
carrellato, certificata la rispondenza alla norma ed
emesso, da parte del Ministero dell'interno, il provvedimento
di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso
prima della immissione sul mercato per la utilizzazione
nelle attività soggette alle norme di prevenzione
incendi.
2) Laboratorio: laboratorio di chimica del Centro studi
ed esperienze del Ministero dell'interno o altro laboratorio
autorizzato dal Ministero dell'interno ai sensi del
D.M. 26-3-1985 che provvede alla esecuzione delle prove
e all'emissione del certificato di prova ai fini dell'omologazione
del prodotto.
3) Certificato di prova: rapporto rilasciato dal laboratorio
nel quale si certifica la conformità alla norma
e la classificazione della capacità estinguente
del campione sottoposto a esame.
4) Produttore: fabbricante del prodotto, nonché
ogni persona che apponendo il proprio nome, marchio
o segno distintivo sul prodotto, si presenta come fabbricante
dello stesso. Si considera altresì produttore
chi importa o commercializza un prodotto di importazione.
5) Dichiarazione di conformità: dichiarazione
rilasciata dal produttore attestante la conformità
del prodotto al prototipo omologato e contenente, fra
l'altro, i dati del marchio di conformità di
cui al comma 6.
6) Marchio di conformità: indicazione permanente
e indelebile apposta dal produttore sul prodotto riportante
i seguenti dati:
- contrassegni distintivi di cui alla norma UNI 9492/CNVVF/CPAI;
- anno di costruzione e numero di matricola progressivo,
punzonati sul prodotto.
Art.4. PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI
PROVA E DELL'OMOLOGAZIONE
1. Per l'ottenimento del certificato di prova ai fini
dell'omologazione del prototipo si adotta la seguente
procedura:
a) il produttore inoltra al laboratorio apposita istanza
corredata della documentazione tecnica necessaria;
b) il laboratorio, verificata la correttezza della documentazione
di cui alla lettera a), richiede la campionatura necessaria
per l'esecuzione delle prove, nonché le ricevute
attestanti il pagamento delle spese previste dalle
vigenti disposizioni;
c) l'interessato deve inviare la campionatura richiesta
e le ricevute dei versamenti di cui alla lettera b)
entro sessanta giorni dalla data della comunicazione
del laboratorio. Il laboratorio iscriverà la
pratica, entro i successivi trenta giorni, nello specifico
elenco cronologico, dandone comunicazione al richiedente
medesimo;
d) decorsi sessanta giorni senza che l'interessato abbia
ottemperato a quanto richiesto nella lettera c), il
procedimento si estingue;
e) entro centoventi giorni dall'iscrizione della pratica,
il laboratorio provvede al rilascio del certificato
di prova.
2. E' consentita la modifica o la sostituzione di parti
degli apparecchi in prova; in questo caso il richiedente
ripresenterà, a completamento, nuova documentazione
inerente il modello modificato di estintore carrellato;
i termini per il rilascio del certificato di prova
di cui al comma precedente, decorreranno dalla presentazione
della nuova documentazione.
3. Procedura per il rilascio dell'omologazione:
a) per ottenere l'omologazione, il produttore deve inoltrare
al Ministero dell'interno apposita istanza corredata
del certificato di prova;
b) il Ministero dell'interno, valutata la documentazione
presentata, sentito, ove prescritto, la commissione
consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili,
provvederà a rilasciare all'interessato l'atto
di omologazione del prodotto.
4. Il Ministero dell'interno renderà noto, semestralmente,
l'elenco aggiornato degli estintori carrellati di incendio
omologati.
5. Ai fini dei controlli di cui all'art.7 del presente
decreto, il Ministero dell'interno comunicherà
tempestivamente ai competenti organi del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco le nuove approvazioni di tipo,
gli aggiornamenti, nonché i provvedimenti di
annullamento delle omologazioni stesse.
6. Le domande con i relativi allegati e le ricevute
dei versamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere
inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Art.5. COMMERCIALIZZAZIONE CEE
1. Gli estintori carrellati legalmente riconosciuti
in uno dei Paesi della Comunità economica europea
sulla base di norme armonizzate o di quelle straniere
riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati
in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione
disciplinato dal presente decreto.
2. A tal fine dovrà essere presentata apposita
istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione
generale della protezione civile e dei servizi antincendi
che comunicherà al richiedente l'esito dell'esame
dell'istanza stessa motivando l'eventuale diniego.
3. L'istanza di cui al precedente comma dovrà
essere corredata della documentazione necessaria alla
identificazione del prodotto e dei relativi certificati
di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti
autorità dello Stato membro.
Art.6. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' PER IL PRODUTTORE
1. Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, all'osservanza dei seguenti
adempimenti:
a) garantire la conformità della produzione al
prototipo omologato mediante un sistema di controllo
di produzione;
b) impiegare nella produzione recipienti che abbiano
superato i controlli nei casi prescritti da normative
vigenti in materia di apparecchi a pressione;
c) emettere la dichiarazione di conformità;
d) apporre sul prodotto il marchio di conformità.
Art.7. CONTROLLI
1. Il Ministero dell'interno ha facoltà di sottoporre
i prodotti ad accertamenti di controllo, anche con
metodi a campione.
2. Gli accertamenti di cui al comma precedente possono
essere effettuati presso il produttore, i depositi
sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori,
i commercianti e gli utilizzatori.
3. A tal fine, con l'ottenimento dell'atto di omologazione
del prodotto, il produttore deve consentire l'accesso
ai locali di produzione e di deposito dei prodotti
ed a fornire tutte le informazioni necessarie alla
verifica della qualità dei prodotti stessi.
4. Con successivo provvedimento saranno stabiliti criteri,
modalità e tariffe per i servizi resi dall'amministrazione.
Art.8. VALIDITA', RINNOVO, DECADENZA E ANNULLAMENTO
DELL'OMOLOGAZIONE
1. L'omologazione ha la validità di cinque anni
ed è rinnovabile ad ogni scadenza su istanza
del produttore per un ulteriore periodo di cinque anni.
Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove
tecniche di cui al precedente art.1 qualora la vigente
normativa di prova non sia variata e il produttore
dichiari che il prodotto non ha subito modifiche, salvo
che gli esemplari prodotti non siano incorsi in provvedimenti
di annullamento di omologazione. Negli altri casi,
il rinnovo comporterà l'effettuazione, in tutto
o in parte, delle prove di cui all'art.1, secondo quanto
stabilito dal Centro studi ed esperienze, in relazione
a variazioni di normativa o a modifiche apportate sul
prodotto.
2. L'omologazione decade automaticamente se il prodotto
subisce una qualsiasi modifica o, ai soli fini della
produzione, con l'entrata in vigore di una nuova normativa
di classificazione che annulla o modifica anche solo
parzialmente quella vigente all'atto del rilascio dell'omologazione
stessa. La nuova normativa stabilirà i tempi
necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione
e per lo smaltimento delle scorte. I prodotti in opera,
se conformi alla normativa vigente al momento della
posa in opera, sono ammessi per i tempi e con le modalità
che saranno stabiliti dalle norme particolari di prevenzione
incendi disciplinanti le singole attività soggette.
I tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di
produzione e per lo smaltimento delle scorte dovranno
essere compatibili con quelli che saranno stabiliti
per i prodotti posti in opera dalle norme di prevenzione
incendi disciplinanti le singole attività soggette.
3. Il Ministero dell'interno ha facoltà di annullare
la omologazione nel caso che, a seguito di accertamenti
di cui all'art.7 del presente decreto, venga rilevata
la non conformità di esemplari di prodotto al
prototipo omologato.
4. L'annullamento o la decadenza dell'omologazione comportano
il divieto di apposizione del marchio di conformità
e di emissione della dichiarazione di conformità
per il prodotto oggetto dell'annullamento o della decadenza.
5. Gli esemplari di estintori corrispondenti ai prototipi
la cui omologazione sia stata annullata dal Ministero
dell'interno devono essere ritirati dall'esercizio
e resi inutilizzabili a cura del produttore o dell'esercente.
Art.9. RICORSI
1. Avverso i provvedimenti di annullamento dell'omologazione
sono esperibili i rimedi amministrativi e giurisdizionali
di cui al D.P.R. 24-11-1971, n.1199, ed alla legge
6-12-1971, n.1034 (concernente l'istituzione dei tribunali
amministrativi regionali), e successive modificazioni.
Art.10. NORME TRANSITORIE
1. A decorrere dalla data <<1 gennaio 1994>>
(così prorogata dal D.M. 19-2-1993) potranno
essere costruiti e commercializzati solo estintori
i cui prototipi siano omologati ai sensi del presente
decreto.
2. Decorsi tredici anni dalla data di emanazione del
presente decreto potranno essere utilizzati solo estintori
di incendio carrellati i cui prototipi siano stati
omologati ai sensi del presente decreto. Decorso il
termine suddetto, tutti gli estintori carrellati i
cui prototipi non siano stati omologati ai sensi del
presente decreto, dovranno essere ritirati dall'esercizio
e resi inutilizzabili a cura del proprietario o dell'esercente.
3. Le presenti norme transitorie non si applicano agli
estintori d'incendio carrellati esclusi dal campo di
applicazione del presente decreto per effetto di leggi
concernenti specifici impieghi particolari.
(c) 1996 Note's