[Note's] DECRETO MINISTERO DELL'INDUSTRIA 7 MAGGIO 1992

(G.U. 22-6-1992, n.145 - suppl.)

NUOVE MODALITA' DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N.10, RECANTE NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA

Art.1 AMMISSIBILITA' DELLE INIZIATIVE E CUMULABILITA' DEI BENEFICI
1. Sono ammissibili ai contributi di cui all'art.11 della legge 9-1-1991, n.10, le iniziative intraprese successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. I limiti di ammissibilità di cui al primo comma non si applicano alle iniziative per le quali sia stato richiesto il contributo ai sensi dell'art.10 della legge 29-5-1982, n.308, e successive modificazioni, e del decreto legge 31-8-1987, n.364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29-10-1987, n.445, qualora le relative domande non siano state oggetto di apposito provvedimento di accoglimento o di rigetto. I predetti limiti non si applicano altresì alle iniziative di cui all'art.5, undicesimo comma, del decreto legge 17-3-1992, n.233.
3. Si applicano i limiti di cumulo dei contributi del presente decreto con quelli previsti da altre leggi, quali determinati con la delibera del CIPE del 26-11-1991, e nel rispetto della vigente normativa Comunitaria.

Art.2 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
1. Le domande di contributo devono essere presentate secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con circolare pubblicata sulla stessa Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
2. Le domande di cui al primo comma devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
3. Le domande di contributo per realizzazioni o modifiche di impianti devono essere corredate della documentazione di seguito elencata:
a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) certificato di vigenza con indicazione dei legali rappresentanti rilasciato dal competente Tribunale;
c) certificato rilasciato dalla competente Prefettura ai sensi della legge 19-3-1990, n.55, e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale";
d) delibere, ove necessarie, relative alla progettazione dell'iniziativa e/o alla stesura dello studio di fattibilità e/o alla realizzazione della stessa;
e) dichiarazione del proponente dalla quale risulti lo stato dell'iniziativa;
f) dichiarazione del proponente, da rilasciare anche se negativa, dalla quale risultino i finanziamenti già richiesti o già ottenuti a qualsiasi titolo per la stessa iniziativa; nel caso in cui i predetti finanziamenti risultino incompatibili con i limiti di cumulo di cui alla delibera CIPE 26-11-1991 il proponente dovrà altresì dichiarare il proprio impegno a rinunciare ai finanziamenti in questione prima della concessione dei contributi di cui al presente decreto;
g) scheda tecnica riassuntiva delle caratteristiche dell'iniziativa per cui si richiede il contributo con riferimento ad una delle seguenti "Tipologie di intervento":
- centrali di cogenerazione;
- impianti per la generazione di energia;
- modifica e ristrutturazione di impianti industriali e nuovi
impianti;
- altre;
h) relazione che contenga elementi tecnici che illustrino la finalità dell'iniziativa e ne consentano la valutazione;
i) progetto esecutivo nel caso di realizzazioni o modifiche di impianti, che deve contenere almeno i seguenti elementi:
- descrizione generale dell'opera;
- schemi semplificati recanti bilanci di materia e di energia
riferiti al sistema e ai singoli apparecchi dell'impianto;
- specifiche dettagliate del macchinario elettrico, termico,
meccanico ed elettromeccanico, e specifiche degli altri
impianti necessari per la realizzazione dell'opera;
- preventivo di spesa espresso in lire correnti alla data della
domanda; tale preventivo deve comprendere tutti i costi
dettagliati relativi all'impianto posto in opera, ed elencati
in ciascuno dei seguenti raggruppamenti:
1. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature poste in opera;
2. opere edili strettamente connesse e dimensionate, anche dal punto di vista funzionale, ai macchinari, agli impianti e alle attrezzature;
3. impianti relativi a servizi generali, altri impianti indispensabili per l'esercizio;
4. spese per direzione lavori e collaudi previsti dalla normativa vigente per la parte strettamente afferente le opere e gli impianti;
l) scheda attestante il possesso, da parte del soggetto richiedente il contributo, dei requisiti economico-finanziari necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'iniziativa proposta; su tale scheda dovrà essere evidenziato il rapporto tra fondi propri (riferiti all'ultimo bilancio) ed investimento previsto al netto del contributo.
Laddove l'indice prospettico, risultante dal rapporto tra fondi propri ed investimento previsto al netto di contributo, dovesse risultare inferiore a 0,5 a corredo della domanda devono essere allegati gli ultimi tre bilanci depositati, con relativi allegati e ogni altro elemento utile alla definizione delle caratteristiche economiche e finanziarie del soggetto proponente in relazione all'iniziativa oggetto di domanda di contributo;
m) copia autentica delle autorizzazioni o concessioni necessarie alla realizzazione dell'iniziativa ovvero documentazione dell'avvenuta presentazione delle istanze in ordine alle autorizzazioni stesse. Tale documentazione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo attestante che le autorizzazioni acquisite o richieste, cui si riferisce detta documentazione, sono tutte quelle necessarie in base alla normativa vigente. Inoltre per le autorizzazioni o concessioni non ancora ottenute, il proponente dovrà indicare la situazione esatta della procedura, i tempi previsti e le prospettive di esito positivo;
n) copia della ricevuta della comunicazione del nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi dell'art. 19 della legge 9-1-1991, n.10, ovvero dichiarazione che il proponente non è soggetto obbligato alla predetta nomina;
o) dichiarazione di conformità dei dati contenuti nella domanda e nelle schede a quelli risultanti dalla documentazione allegata, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo.
4. In luogo dei certificati di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma, gli interessati possono allegare alla domanda dichiarazioni temporaneamente sostitutive di certificazioni redatte dal richiedente con firma autenticata ai sensi della legge 4-1-1968, n.15. Le certificazioni temporaneamente sostituite devono comunque essere prodotte entro il medesimo termine di cui all'art.4, sesto comma.
5. Le domande di contributo per progetti esecutivi devono essere corredate della documentazione indicata nei punti a), b), c), d), e), f), g), h), n), o) del terzo comma del presente articolo e da un elaborato che deve contenere gli elementi indicati nell'allegato B.
6. Le domande di contributo per studi di fattibilità devono essere corredate dalla documentazione indicata nei punti a), b), c), d), e), f), h), n), o) del terzo comma del presente articolo, da una scheda tecnica riassuntiva delle caratteristiche dell'iniziativa e da un elaborato che deve contenere almeno gli elementi indicati nell'allegato A.
7. Le domande devono essere firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo e corredate della documentazione attestante il relativo titolo di rappresentanza.
8. I dati riportati nella documentazione allegata alla domanda devono essere adeguatamente giustificati e documentati. La vita dell'iniziativa deve essere calcolata in base alla media ponderata delle aliquote fiscali di ammortamento delle opere da incentivare, raggruppate secondo le voci appresso riportate:
- opere civili 3%;
- apparecchiature e macchinari elettromeccanici e termici 9%;
- apparecchiature e macchinari di impatto ambientale 14%;
- reti di distribuzione energia 5%;
- altre (voci non comprese nelle precedenti) 10%.
Qualora i dati derivanti da valutazioni o stime effettuate dal soggetto richiedente non risultassero adeguatamente giustificati e documentati, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può rettificarli in fase di valutazione.
9. Le domande già presentate ai sensi del D.M. 17-7-1991, che non siano state ammesse a contributo perché non complete e prive della documentazione richiesta dal medesimo D.M. 17-7-1991, nonché quelle presentate ai sensi dei decreti 17-7-1991, 24-1-1992 e 15-4- 1992 s'intendono confermate e possono essere integrate in conformità alle nuove modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi stabilite dal presente decreto ed entro i termini di cui all'art.2 secondo comma.
10. Nel caso in cui se ne presenti le necessità, a causa di carenze formali, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà a richiedere la regolarizzazione della documentazione presentata.

Art.3 COSTI AMMISSIBILI
1. I costi devono essere relativi a spese strettamente connesse al raggiungimento delle finalità di cui all'art.1 della legge 9-1-1991, n.10.
2. Sono ammissibili i costi, al netto di IVA, relativi a:
a) acquisto dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature relative alla realizzazione dell'iniziativa, nonché le relative spese di trasporto, montaggio e assemblaggio;
b) opere edili strettamente connesse e dimensionate, anche dal punto di vista funzionale, ai macchinari, agli impianti e alle attrezzature di cui alla precedente lettera a) ed esclusivamente dedicate a quest'ultimi;
c) altri impianti indispensabili per l'esercizio nel rispetto delle vigenti norme, nonché strumentazioni in grado di consentire la misura dei parametri caratterizzanti l'iniziativa, dimensionati alle opere e agli impianti di cui alle precedenti lettere a) e b);
d) spese per direzione lavori e collaudi previsti dalla normativa vigente per la parte strettamente afferente le opere e gli impianti di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
3. Non sono ammissibili i costi relativi ad espropri, a oneri di urbanizzazione, ad acquisto di terreni, ad indennizzi, ad oneri finanziari, ad atti amministrativi, a revisione prezzi, ad imprevisti.

Art.4 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
1. La valutazione delle domande di contributo è svolta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che a tal fine può avvalersi del supporto tecnico operativo dell'ENEA, ai sensi dell'art.2 della legge 15-12-1971, n.1240, e successive modifiche ed integrazioni, anche nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'art.3 della legge 9-1-1991, n.10.
2. Le domande inerenti a realizzazioni o modifiche di impianti vengono valutate in base ai seguenti parametri:
a) quantitativo di energia primaria risparmiata nell'intera vita dell'iniziativa, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) attualizzate al tasso del 5 per cento annuo, per unità di investimento ammissibile a contributo, espresso in milioni di lire;
b) consegna di una copia delle autorizzazioni e/o concessioni necessarie alla realizzazione dell'iniziativa ovvero documentazione dell'avvenuta presentazione delle istanze in ordine alle autorizzazioni stesse;
c) documentazione sulla dotazione dell'impianto di strumentazione in grado di consentire la misura dei parametri caratterizzanti l'iniziativa, al fine di quantificare i vantaggi energetici connessi;
d) caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie del soggetto proponente in relazione all'iniziativa oggetto di domanda di contributo.
3. Ai fini di una positiva valutazione dell'iniziativa, il valore del quantitativo di energia primaria risparmiata, per unità di investimento ammissibile, non deve essere inferiore a 0,2 tonnellate equivalenti di petrolio all'anno, per milione di lire di investimento ammissibile a contributo, con esclusione degli impianti eolici e/o fotovoltaici per i quali non si richiede la suindicata condizione.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della valutazione delle caratteristiche economico-finanziarie di cui al secondo comma, lettera d), potrà anche avvalersi di istituti di credito e di istituti e società finanziarie ai sensi dell'art.17, secondo comma, della legge 9-1- 1991, n.10.
5. Nell'ambito di ciascuna delle ripartizioni di cui all'art.5, le iniziative inerenti le realizzazioni e le modifiche di impianti per le quali sono state espresse valutazioni positive in ordine ai parametri di cui alle lettere b), c) e d) del secondo comma del presente articolo vengono poste in graduatoria in ordine decrescente del parametro di cui alla lettera a) del medesimo secondo comma. Tale parametro verrà calcolato e arrotondato alla seconda cifra decimale. A parità del parametro di cui sopra, ai fini della formazione della graduatoria viene data priorità all'iniziativa con maggiore quantitativo di energia primaria risparmiata nell'intera vita dell'iniziativa stessa.
6. Dalla graduatoria utile per la concessione del contributo vengono escluse le domande per le quali non sia pervenuta al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande ovvero al momento della formazione della graduatoria stessa, copia autentica di tutte le autorizzazioni e/o concessioni necessarie alla realizzazione dell'iniziativa di cui al secondo comma, lettera b).
7. Le domande inerenti progetti esecutivi e studi di fattibilità tecnico-economici ai fini della concessione dei contributi, sono ordinate secondo gli insiemi di priorità appresso riportati:
a) domande per studi di fattibilità e progetti esecutivi relativi ad iniziative di realizzazione o modifica di impianti ammesse alla graduatoria utile ai fini del contributo ai sensi della legge 9-1-1991, n.10. In tale ambito le domande vengono poste in ordine di graduatoria secondo il parametro di cui al secondo comma, lettera a);
b) domande per progetti esecutivi e eventuali studi di fattibilità tecnico-economici relativi ad iniziative di realizzazione o modifica di impianti per le quali non è stata presentata domanda di contributo ai sensi della legge 9-1-1991, n.10. In tale ambito le domande vengono poste in ordine di graduatoria in base al parametro di cui al secondo comma, lettera a);
c) domande per studi di fattibilità e progetti esecutivi relativi ad iniziative di realizzazione o modifica di impianti già ammesse a contributo ai sensi della legge 29-5-1982, n.308, e successive modificazioni e integrazioni. In tale ambito le domande vengono poste in ordine di graduatoria in base alla data di concessione del contributo per la realizzazione;
d) domande per studi di fattibilità tecnico-economici che non abbiano corrispondente domanda per progetto esecutivo e/o realizzazione o che le suindicate domande non siano state ammesse alla graduatoria utile ai fini del contributo ai sensi della legge 9-1-1991 n.10. In tale ambito le domande vengono poste in graduatoria in base al quantitativo di energia primaria risparmiata nell'intera vita dell'iniziativa.
8. L'esito della valutazione di tutte le domande pervenute è reso pubblico e comunicato ai soggetti richiedenti entro duecentodieci giorni dal termine di presentazione delle domande.

Art.5 RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI
1. Le somme disponibili derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'art.38, secondo comma, della legge 9-1-1991, n.10, sono così ripartite:
a) 0,5% per studi di fattibilità ai sensi dell'art.11, primo comma, della legge stessa;
b) 2% per progetti esecutivi ai sensi dell'art.11 primo comma, della legge stessa;
c) 15% per la realizzazione e modifica di impianti ai sensi dell'art.11, terzo comma, limitatamente agli impianti di teleriscaldamento;
d) 60% per la realizzazione e modifica impianti ai sensi dell'art.11, terzo comma, limitatamente agli impianti di cogenerazione;
e) 2,5% per la realizzazione e modifica impianti ai sensi dell'art.11, terzo comma, limitatamente agli impianti eolici e/o fotovoltaici;
f) 20% per la realizzazione e modifica impianti ai sensi dell'art.11, terzo comma, per i restanti impianti.
2. Le somme che risultino eccedenti rispetto alle iniziative ammissibili per ciascuna tipologia d'intervento sono utilizzabili, nelle medesime proporzioni risultanti dal primo comma, per iniziative relative ad altre tipologie d'intervento.

Art.6 CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
1. I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, delcommercio e dell'artigianato entro duecentodieci giorni dal termine di presentazione delle domande.
Il decreto di concessione fissa: per gli studi di fattibilità tecnico-economici e per i progetti esecutivi, l'importo del contributo e i tempi di presentazione degli studi e dei progetti stessi; per la realizzazione di opere, l'importo del contributo e i tempi di realizzazione.
Il decreto di concessione è notificato, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al beneficiario.
2. Salvo quanto disposto dall'art.5, undicesimo comma, del decreto legge 17-3-1992, n.233, in materia di finanza locale, l'importo del contributo da concedere è determinato secondo quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
3. L'importo del contributo è pari a quello massimo previsto dalla legge 9-1-1991, n.10, nel caso di studi di fattibilità e di progetti esecutivi.
4. Nel caso di impianti di teleriscaldamento di cui al quarto comma e al settimo comma dell'art.11 della legge 9-1-1991 n.10, il contributo è determinato in base al valore del parametro di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art.4 nelle seguenti misure percentuali della spesa totale ammessa:
per il quarto comma suddetto:
- 20% fino a 2 tep/mil;
- per i valori del parametro suddetto variabile tra 2 e 4 tep/mil la percentuale del contributo viene calcolata con la formula: MR - 2

dove MR è il parametro di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art.4 e P è la percentuale di contributo che viene arrotondata per difetto alla cifra intera;
- 40% oltre a 4 tep/mil;
per il settimo comma suddetto:
- 20% fino a 2 tep/mil;
- per i valori del parametro suddetto variabile tra 2 e 4 tep/mil la percentuale del contributo viene calcolata con la formula:

dove MR è il parametro di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art.4 e P è la percentuale di contributo che viene arrotondata per difetto alla cifra intera;
- 50% oltre a 4 tep/mil.
5. Nel caso di impianti di cogenerazione il contributo è determinato in base al valore del parametro di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art.4, nelle seguenti misure percentuali della spesa totale ammessa:
- 20% fino a 3 tep/mil;
- per i valori del parametro suddetto variabile tra 3 e 9 tep/mil la percentuale del contributo viene calcolata con la formula:

dove MR è il parametro di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art.4 e P è la percentuale di contributo che viene arrotondata per difetto alla cifra intera;
- 40% oltre 9 tep/mil.
6. Nel caso di impianti eolici e/o fotovoltaici il contributo è pari al 30% della spesa totale ammessa;
7. Nel caso di realizzazioni di impianti non compresi nei punti 4), 5) e 6) il contributo è determinato in base al valore del parametro di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art.4, nelle seguenti misure percentuali della spesa totale ammessa:
- 15% fino a 4 tep/mil;
- per i valori del parametro suddetto variabile tra 4 e 12 tep/mil la percentuale del contributo viene calcolata con la formula:

dove MR è il parametro di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art.4 e P è la percentuale di contributo che viene arrotondata per difetto alla cifra intera;
- 30% oltre 12 tep/mil.
8. Nel caso di iniziative la cui realizzazione è prevista in un arco di tempo pluriennale il contributo è concesso a valere sulle complessive autorizzazioni pluriennali di spesa disposte per lo scopo e con riferimento alle quote di risorse relative a ciascun anno del periodo considerato.

Art.7 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. Nel caso di studi di fattibilità e di progetti esecutivi l'ammontare del contributo viene erogato in una unica soluzione a seguito della presentazione degli stessi e della verifica della loro rispondenza alle prescrizioni tecniche di cui agli allegati A e B del presente decreto.
2. Nel caso di realizzazione o modifica di impianti, l'erogazione è da richiedersi sulla base di stati di avanzamento dei lavori da presentare con cadenza non inferiore a sei mesi.
L'erogazione dei contributi sarà disposta nei limiti delle somme che risulteranno disponibili per lo scopo negli anni interessati in armonia con quanto previsto all'art.6, ottavo comma.
3. Sui contributi possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera con le modalità e nelle misure stabilite dal decreto 7-6-1991 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, emanato ai sensi dell'art.18, terzo comma, della legge 9-1-1991, n.10, e comunque nei limiti delle somme che risulteranno disponibili.
4. Ai fini dell'erogazione dei contributi dovrà essere prodotta la documentazione di seguito elencata e secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con circolare di cui all'art.2, primo comma:
a) certificato rilasciato dalla competente Prefettura ai sensi della legge 19-3-1991 n.55 e successive modificazioni concernente "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale";
b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
c) certificato di vigenza rilasciato dal competente Tribunale;
d) dichiarazione del proponente dalla quale risulti:
- la data di inizio e di fine dei lavori eseguiti;
- la forma di accredito del contributo (numero del conto corrente bancario e relativo istituto di credito o numero del conto corrente postale, ovvero altre forme di accredito previste in base alla natura giuridica dei soggetti beneficiari);
e) dichiarazione del proponente di ottemperare a quanto disposto dall'art.36 della legge 20-3-1970 che prevede alcuni obblighi a carico dei titolari dei benefici accordati dallo Stato e di impegnarsi ad applicare, per tutta la durata del periodo delle agevolazioni, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro delle categorie e della zona;
f) dichiarazione del proponente circa il tipo di contabilità adottata (se ordinaria o speciale) e l'obbligo o meno della produzione della bolletta d'incasso (per Comuni, Aziende Municipalizzate, ecc.);
g) delibere di approvazione e liquidazione della realizzazione e dei vari stati di avanzamento della stessa (per Comuni, Aziende Municipalizzate, ecc.);
h) elenco riepilogativo delle spese sostenute timbrato e firmato dal collaudatore e dal beneficiario;
i) certificato di collaudo tecnico-amministrativo redatto su carta da bollo da un professionista iscritto negli albi professionali, abilitato, ai sensi delle vigenti leggi, alla progettazione delle opere cui si riferisce la certificazione, debitamente sottoscritto e timbrato dallo stesso con il timbro recante il numero di iscrizione al relativo Albo.
Il certificato di collaudo deve necessariamente indicare le date di inizio e fine lavori, l'importo totale al netto di IVA delle spese sostenute e attestare:
- la conformità dell'opera realizzata all'iniziativa oggetto del decreto di concessione del contributo;
- la conformità dell'opera realizzata alla normativa vigente;
- l'esclusiva pertinenza delle spese esposte all'impianto assentito;
l) documentazione di spesa secondo le modalità indicate negli allegati C e D del presente decreto.

Art.8 CORRETTA MANUTENZIONE E REGOLARE ESERCIZIO
1. I beneficiari dei contributi sono tenuti alla puntuale esecuzione, alla corretta manutenzione e al regolare esercizio degli impianti incentivati, secondo le vigenti norme anche tecniche.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno dei tre anni successivi alla data del collaudo dell'impianto, il beneficiario del contributo deve inviare una relazionedi corretta manutenzione e di regolare esercizio degli impianti incentivati redatta da un tecnico iscritto all'Albo professionale.
3. I dati tecnici, economici ed energetici di esercizio riportati nella relazione di cui al secondo comma devono permettere un raffronto con quelli previsti all'atto della domanda.
Nel caso di differenza tra i dati riscontrati e quelli attesi superiore al 10% dovrà essere fornita apposita nota giustificativa.

Art.9 VERIFICHE
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre verifiche ed accertamenti circa l'effettiva e completa realizzazione degli impianti o delle loro modifiche. Tali verifiche vengono disposte, anche con metodo a campione, in modo da coprire la generalità delle iniziative incentivate. Si adotteranno inoltre i seguenti criteri di priorità:
a) complessità tecnica dell'iniziativa;
b) complessità delle modalità della copertura finanziaria dell'iniziativa;
c) rilevanza economica dell'iniziativa;
d) modifiche o variazioni in corso d'opera successive alla liquidazione di uno stato di avanzamento;
e) variazione dei tempi di esecuzione;
f) richiesta del beneficiario per giustificati motivi;
g) presentazione dei giustificativi di spesa con elenchi di fatture accompagnati da dichiarazione sostitutiva di notorietà.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto può istituire commissioni costituite da un massimo di tre esperti tecnici ed amministrativi, anche con la partecipazione di personale dell'ENEA, ai fini dell'effettuazione delle verifiche. Le commissioni danno immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'esito delle verifiche. Gli oneri connessi all'effettuazione delle verifiche restano a carico dei soggetti beneficiari del contributo.

Art.10 VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E LOCAZIONI FINANZIARIE
1. Eventuali variazioni in corso d'opera, anche dei tempi di esecuzione, delle iniziative già approvate devono essere preventivamente autorizzate, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e non possono comunque comportare alcun aumento del contributo concesso.
Il decreto di cui sopra è notificato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'interessato.
2. I contributi possono essere concessi anche per iniziative oggetto di locazione finanziaria tramite società iscritte nell'albo istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art.1 del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 12-11-1986, in attuazione dell'art.9, tredicesimo comma, della legge 1-3-1986, n.64.
3. Le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al secondo comma, nonché le modalità di controllo del regolare esercizio degli impianti incentivati, saranno determinate in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le società di cui al medesimo secondo comma, in base ad una convenzione tipo da adottarsi con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.

Art.11 REVOCHE
1. Il contributo concesso viene revocato nei seguenti casi:
a) per progetti esecutivi e studi di fattibilità, qualora il beneficiario non consegni gli elaborati richiesti entro 120 giorni dalla data di notifica della concessione del contributo;
b) per realizzazione e modifica di impianti qualora, entro 120 giorni dalla data di notifica della concessione del contributo, non vengano documentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'avvio dei lavori o l'avvenuta apertura del cantiere, con perizia giurata redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale, ovvero non vengano documentati, allo stesso Ministero, ordini emessi dal beneficiario inerenti la realizzazione pari ad almeno il 30% dei costi delle forniture di terzi ammesse a contributo;
c) nel caso di variazioni in corso d'opera, autorizzate con le modalità di cui al primo comma dell'art.10 che comportino una riduzione dell'investimento previsto, il contributo concesso viene revocato, con lo stesso decreto di autorizzazione, per la quota corrispondente alla riduzione stessa.
2. Nel caso di inadempimento del beneficiario del contributo agli obblighi ed oneri previsti dall'art.8, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può revocare il contributo in tutto o in parte in relazione alla gravità degli adempimenti.

Art.12 ABROGAZIONE
1. Il decreto ministeriale del 17-7-1991 recante modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art.11 della legge 9-1-1991, n.10, è abrogato.

Allegato A

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA STESURA DEGLI STUDI DI FATTIBILITA'
Al fine di consentire all'Amministrazione dello Stato di effettuare una corretta ed obiettiva valutazione dei vantaggi energetici connessi all'iniziativa lo studio di fattibilità tecnico-economico deve in linea di massima contenere i seguenti elementi:
1) caratteristiche del prodotto (qualora applicabile) e sua destinazione d'uso;
2) analisi delle condizioni del mercato della domanda e dell'offerta;
3) descrizione delle funzioni e delle operazioni svolte dall'impianto;
4) criteri di scelta delle soluzioni impiantistiche con indicazione delle principali alternative prese in esame e delle principali motivazioni della scelta sotto il profilo dell'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico;
5) definizione degli schemi di impianto con evidenziazione delle linee di collegamento e interazione tra le diverse fasi tecnologiche;
6) caratteristiche tecniche delle macchine e delle apparecchiature per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia (qualora applicabile);
7) caratteristiche delle macchine utilizzatrici, con particolare attenzione ai parametri energetici;
8) schema a blocchi delle materie prime che entrano e dei prodotti che escono dall'impianto;
9) schema dei vettori energetici che entrano e dei prodotti che escono dall'impianto;
10) capacità produttiva dell'impianto e/o potenzialità oraria;
11) modalità di gestione;
12) previsione degli effetti ambientali con indicazione quantitativa e qualitativa delle sostanze che possono originarsi;
13) elencazione delle eventuali fasi di esecuzione del progetto e determinazione dei relativi tempi e costi previsti per la realizzazione dell'intervento a decorrere dalla consegna dei lavori;
14) indicazione di tutte le fasi autorizzative previste dalle vigenti norme ai fini della realizzazione del progetto precisando gli estremi delle domande di autorizzazione, dei pareri e dei nullaosta eventualmente richiesti;
15) valutazione finanziaria: deve essere eseguita secondo il metodo del valore attuale netto sulla base dei prezzi medi in vigore nell'anno di presentazione della domanda e con un tasso di attualizzazione del 5%.
Nei flussi di cassa annua - espressi in moneta ed a prezzo costanti - dovranno essere precisate tutte le voci relative ad investimento, spese d'esercizio e ricavi a qualsiasi titolo conseguiti.
Si precisa che il valore attuale netto (VAN) deve essere inteso come indicatore finanziario dell'azienda e non come indicatore di convenienza energetica dell'iniziativa.
La durata della vita dell'iniziativa va precisata dal richiedente.

Allegato B

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA STESURA DEI PROGETTI ESECUTIVI
Per i contributi di cui all'art.11 della legge 9-1-1991, n.10, i progetti esecutivi devono rispondere alle prescrizioni tecniche di seguito indicate:
1) descrizione generale dell'opera;
2) schemi dell'impianto e dei singoli sottosistemi con evidenziazione dei principali compenenti dell'impianto, dei sistemi di misura, regolazione e controllo e con l'indicazione dei valori delle grandezze di processo;
3) schemi semplificati recanti bilanci di materia e di energia riferiti al sistema e ai singoli apparecchi dell'impianto;
4) specifiche dettagliate del macchinario elettrico, meccanico ed elettromeccanico, e specifiche degli altri impianti necessari per la realizzazione dell'opera;
5) disegni d'insieme dell'impianto in pianta e sezioni;
6) disegni in pianta e sezione, in scala adeguata, dei componenti dell'impianto;
7) disegni di installazione del macchinario con l'indicazione dei particolari dei basamenti;
8) schemi funzionali di tutti gli impianti elettrici e di tutti gli apparecchi di misura e di regolazione;
9) disegni, in scala adeguata, degli impianti elettrici relativi all'impianto;
10) disegni in scala adeguata, architettonici e strutturali per gli edifici di contenimento degli impianti;
11) capitolati di appalto, specifiche tecniche ed altri documenti di gara per tutte le opere da eseguire;
12) preventivo di spesa espresso in lire correnti alla data della domanda; tale preventivo deve comprendere tutti i costi dettagliati relativi all'impianto posto in opera, ed elencati in ciascuno dei seguenti raggruppamenti:
- acquisto di macchinari, impianti e attrezzature poste in opera;
- opere edili strettamente connesse e dimensionate, anche dal punto di vista funzionale, ai macchinari, agli impianti e alle attrezzature;
- impianti relativi a servizi generali, altri impianti indispensabili per l'esercizio;
- spese per direzione lavori e collaudi previsti dalla normativa vigente per la parte strettamente afferente le opere e gli impianti.

Allegato C

MODALITA' DI DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Commesse esterne
La spesa relativa a tali commesse può essere documentata con fatture o con elenchi di fatture.
Nel primo caso ogni fattura deve essere trasmessa in doppia copia, di cui una autenticata per copia conforme all'originale dal legale rappresentante della società e debitamente quietanzata.
Nel secondo caso, gli elenchi di fatture debbono riportare le componenti tecniche ed economiche della spesa, al netto dell'IVA, accompagnate da un apposito attestato notarile o da una dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante del soggetto beneficiario con attestazione di veridicità da parte del professionista incaricato dell'accertamento della regolarità delle scritture contabili, che dichiari:
- la conformità dei dati riportati in tali elenchi con i documenti originali;
- che le spese riportate negli elenchi si riferiscono a spese sostenute effettivamente ed unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto del decreto di concessione;
- che le fatture relative alla spesa sostenuta per l'iniziativa sono fiscalmente regolari e sono state integralmente pagate;
- che le spese si riferiscono a materiali, macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ovvero usati nei limiti espressamente dichiarati.
Il legale rappresentante dovrà inoltre dichiarare la proprietà e disponibilità delle opere incentivate, nonché eventuali titoli e diritti di terzi.
Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata dal Presidente del Collegio Sindacale o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, o da una delle Società abilitate ad effettuare certificazioni di bilancio.
Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo sia una Regione, un Comune, un Consorzio o una Associazione tra i predetti Enti, ovvero una Azienda o una Società dei medesimi, la predetta documentazione dovrà essere accompagnata da analoghe dichiarazioni sostitutive di notorietà rese dagli Organi responsabili.
Eventuali discordanze tra i dati forniti e quelli accertati determineranno una corrispondente riduzione del contributo concesso o la revoca del provvedimento.
In particolare per le fatture estere è necessario, oltre alla documentazione richiesta, la traduzione giurata nonché la documentazione bancaria relativa alla effettiva negoziazione della valuta estera al momento del pagamento. Nel caso di presentazione degli elenchi di fatture la dichiarazione sostitutiva di notorietà dovrà indicare per ogni singola fattura:
- l'importo in valuta;
- l'oggetto della fornitura e/o della prestazione effettuata;
- il controvalore in lire italiane della effettiva negoziazione della valuta estera al momento del pagamento.
In entrambi i casi: per gli acquisti e/o prestazioni effettuate da società appartenenti allo stesso gruppo debbono essere evidenziati i rapporti societari esistenti al momento della fatturazione tra il soggetto beneficiario del contributo e le aziende da esso controllate, collegate, e/o consociate.

Commesse interne
La spesa relativa a tali commesse deve essere documentata da:
- elenco di tutte le commesse sottoscritto dal legale rappresentante, corredato di descrizione, importo, elemento (numero, sigla, ecc.) di identificazione e periodo di rilevazione per ciascuna commessa;
- elaborati, anche meccanografici, di contabilità industriale, sempre che gli stessi contengano precisi riferimenti o prospetti di collegamento per risalire alla natura delle spese ed alle componenti tecniche ed economiche rilevabili nella contabilità generale dell'impresa.
In particolare per i materiali prelevati dal magazzino è necessario presentare fatture d'acquisto precedenti alla data del prelievo, relative ai beni della medesima natura, fino a concorrenza delle qualità prelevate e utilizzate per il progetto.
Per le prestazioni effettuate da personale interno all'azienda occorre presentare:
- prospetti raggruppati per commesse, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, che indichino il nome e la qualfica e le mansioni dei dipendenti impegnati, il numero delle ore di lavoro e la loro valorizzazione unitaria e totale secondo i prospetti allegati;
- copia autentica dell'estratto del libro paga o - in caso di esenzione INAIL della tenuta dei libri paga - copia autentica dei cedolini dei salari e degli stipendi del personale utilizzato relativi agli anni in cui il dipendente ha prestato la sua opera per il progetto agevolato.
Le fatture e gli altri documenti di spesa, di importo unitario fino a L. 100.000, possono in ogni caso essere non esibiti ma sostituititi da una dichiarazione del legale rappresentante che ne indichi per ciascuno il numero e l'importo e ne riepiloghi l'importo totale, al netto dell'IVA.
La facoltà di cui sopra, può essere applicata nel limite del 2% dell'importo totale delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa.




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