(G.U. 22-6-1992, n.145 - suppl.)
NUOVE MODALITA' DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N.10, RECANTE NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
Art.1 AMMISSIBILITA' DELLE INIZIATIVE E CUMULABILITA'
DEI BENEFICI
1. Sono ammissibili ai contributi di cui all'art.11
della legge 9-1-1991, n.10, le iniziative intraprese
successivamente alla data di entrata in vigore della
legge stessa.
2. I limiti di ammissibilità di cui al primo
comma non si applicano alle iniziative per le quali
sia stato richiesto il contributo ai sensi dell'art.10
della legge 29-5-1982, n.308, e successive modificazioni,
e del decreto legge 31-8-1987, n.364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29-10-1987, n.445, qualora
le relative domande non siano state oggetto di apposito
provvedimento di accoglimento o di rigetto. I predetti
limiti non si applicano altresì alle iniziative
di cui all'art.5, undicesimo comma, del decreto legge
17-3-1992, n.233.
3. Si applicano i limiti di cumulo dei contributi del
presente decreto con quelli previsti da altre leggi,
quali determinati con la delibera del CIPE del 26-11-1991,
e nel rispetto della vigente normativa Comunitaria.
Art.2 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI CONTRIBUTO
1. Le domande di contributo devono essere presentate
secondo le modalità stabilite dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con
circolare pubblicata sulla stessa Gazzetta Ufficiale
del presente decreto.
2. Le domande di cui al primo comma devono essere presentate
entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del presente decreto.
3. Le domande di contributo per realizzazioni o modifiche
di impianti devono essere corredate della documentazione
di seguito elencata:
a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
b) certificato di vigenza con indicazione dei legali
rappresentanti rilasciato dal competente Tribunale;
c) certificato rilasciato dalla competente Prefettura
ai sensi della legge 19-3-1990, n.55, e successive
modifiche ed integrazioni, concernente "Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di
tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione
di pericolosità sociale";
d) delibere, ove necessarie, relative alla progettazione
dell'iniziativa e/o alla stesura dello studio di fattibilità
e/o alla realizzazione della stessa;
e) dichiarazione del proponente dalla quale risulti
lo stato dell'iniziativa;
f) dichiarazione del proponente, da rilasciare anche
se negativa, dalla quale risultino i finanziamenti
già richiesti o già ottenuti a qualsiasi
titolo per la stessa iniziativa; nel caso in cui i
predetti finanziamenti risultino incompatibili con
i limiti di cumulo di cui alla delibera CIPE 26-11-1991
il proponente dovrà altresì dichiarare
il proprio impegno a rinunciare ai finanziamenti in
questione prima della concessione dei contributi di
cui al presente decreto;
g) scheda tecnica riassuntiva delle caratteristiche
dell'iniziativa per cui si richiede il contributo con
riferimento ad una delle seguenti "Tipologie di
intervento":
- centrali di cogenerazione;
- impianti per la generazione di energia;
- modifica e ristrutturazione di impianti industriali
e nuovi
impianti;
- altre;
h) relazione che contenga elementi tecnici che illustrino
la finalità dell'iniziativa e ne consentano
la valutazione;
i) progetto esecutivo nel caso di realizzazioni o modifiche
di impianti, che deve contenere almeno i seguenti elementi:
- descrizione generale dell'opera;
- schemi semplificati recanti bilanci di materia e di
energia
riferiti al sistema e ai singoli apparecchi dell'impianto;
- specifiche dettagliate del macchinario elettrico,
termico,
meccanico ed elettromeccanico, e specifiche degli altri
impianti necessari per la realizzazione dell'opera;
- preventivo di spesa espresso in lire correnti alla
data della
domanda; tale preventivo deve comprendere tutti i costi
dettagliati relativi all'impianto posto in opera, ed
elencati
in ciascuno dei seguenti raggruppamenti:
1. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature poste
in opera;
2. opere edili strettamente connesse e dimensionate,
anche dal punto di vista funzionale, ai macchinari,
agli impianti e alle attrezzature;
3. impianti relativi a servizi generali, altri impianti
indispensabili per l'esercizio;
4. spese per direzione lavori e collaudi previsti dalla
normativa vigente per la parte strettamente afferente
le opere e gli impianti;
l) scheda attestante il possesso, da parte del soggetto
richiedente il contributo, dei requisiti economico-finanziari
necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'iniziativa
proposta; su tale scheda dovrà essere evidenziato
il rapporto tra fondi propri (riferiti all'ultimo bilancio)
ed investimento previsto al netto del contributo.
Laddove l'indice prospettico, risultante dal rapporto
tra fondi propri ed investimento previsto al netto
di contributo, dovesse risultare inferiore a 0,5 a
corredo della domanda devono essere allegati gli ultimi
tre bilanci depositati, con relativi allegati e ogni
altro elemento utile alla definizione delle caratteristiche
economiche e finanziarie del soggetto proponente in
relazione all'iniziativa oggetto di domanda di contributo;
m) copia autentica delle autorizzazioni o concessioni
necessarie alla realizzazione dell'iniziativa ovvero
documentazione dell'avvenuta presentazione delle istanze
in ordine alle autorizzazioni stesse. Tale documentazione
dovrà essere accompagnata da una dichiarazione
del legale rappresentante del soggetto richiedente
il contributo attestante che le autorizzazioni acquisite
o richieste, cui si riferisce detta documentazione,
sono tutte quelle necessarie in base alla normativa
vigente. Inoltre per le autorizzazioni o concessioni
non ancora ottenute, il proponente dovrà indicare
la situazione esatta della procedura, i tempi previsti
e le prospettive di esito positivo;
n) copia della ricevuta della comunicazione del nominativo
del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia ai sensi dell'art. 19 della
legge 9-1-1991, n.10, ovvero dichiarazione che il proponente
non è soggetto obbligato alla predetta nomina;
o) dichiarazione di conformità dei dati contenuti
nella domanda e nelle schede a quelli risultanti dalla
documentazione allegata, sottoscritta dal legale rappresentante
del soggetto richiedente il contributo.
4. In luogo dei certificati di cui alle lettere a),
b) e c) del terzo comma, gli interessati possono allegare
alla domanda dichiarazioni temporaneamente sostitutive
di certificazioni redatte dal richiedente con firma
autenticata ai sensi della legge 4-1-1968, n.15. Le
certificazioni temporaneamente sostituite devono comunque
essere prodotte entro il medesimo termine di cui all'art.4,
sesto comma.
5. Le domande di contributo per progetti esecutivi devono
essere corredate della documentazione indicata nei
punti a), b), c), d), e), f), g), h), n), o) del terzo
comma del presente articolo e da un elaborato che deve
contenere gli elementi indicati nell'allegato B.
6. Le domande di contributo per studi di fattibilità
devono essere corredate dalla documentazione indicata
nei punti a), b), c), d), e), f), h), n), o) del terzo
comma del presente articolo, da una scheda tecnica
riassuntiva delle caratteristiche dell'iniziativa e
da un elaborato che deve contenere almeno gli elementi
indicati nell'allegato A.
7. Le domande devono essere firmate dal legale rappresentante
del soggetto richiedente il contributo e corredate
della documentazione attestante il relativo titolo
di rappresentanza.
8. I dati riportati nella documentazione allegata alla
domanda devono essere adeguatamente giustificati e
documentati. La vita dell'iniziativa deve essere calcolata
in base alla media ponderata delle aliquote fiscali
di ammortamento delle opere da incentivare, raggruppate
secondo le voci appresso riportate:
- opere civili 3%;
- apparecchiature e macchinari elettromeccanici e termici
9%;
- apparecchiature e macchinari di impatto ambientale
14%;
- reti di distribuzione energia 5%;
- altre (voci non comprese nelle precedenti) 10%.
Qualora i dati derivanti da valutazioni o stime effettuate
dal soggetto richiedente non risultassero adeguatamente
giustificati e documentati, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, può rettificarli
in fase di valutazione.
9. Le domande già presentate ai sensi del D.M.
17-7-1991, che non siano state ammesse a contributo
perché non complete e prive della documentazione
richiesta dal medesimo D.M. 17-7-1991, nonché
quelle presentate ai sensi dei decreti 17-7-1991, 24-1-1992
e 15-4- 1992 s'intendono confermate e possono essere
integrate in conformità alle nuove modalità
per la concessione e l'erogazione dei contributi stabilite
dal presente decreto ed entro i termini di cui all'art.2
secondo comma.
10. Nel caso in cui se ne presenti le necessità,
a causa di carenze formali, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato provvederà
a richiedere la regolarizzazione della documentazione
presentata.
Art.3 COSTI AMMISSIBILI
1. I costi devono essere relativi a spese strettamente
connesse al raggiungimento delle finalità di
cui all'art.1 della legge 9-1-1991, n.10.
2. Sono ammissibili i costi, al netto di IVA, relativi
a:
a) acquisto dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature
relative alla realizzazione dell'iniziativa, nonché
le relative spese di trasporto, montaggio e assemblaggio;
b) opere edili strettamente connesse e dimensionate,
anche dal punto di vista funzionale, ai macchinari,
agli impianti e alle attrezzature di cui alla precedente
lettera a) ed esclusivamente dedicate a quest'ultimi;
c) altri impianti indispensabili per l'esercizio nel
rispetto delle vigenti norme, nonché strumentazioni
in grado di consentire la misura dei parametri caratterizzanti
l'iniziativa, dimensionati alle opere e agli impianti
di cui alle precedenti lettere a) e b);
d) spese per direzione lavori e collaudi previsti dalla
normativa vigente per la parte strettamente afferente
le opere e gli impianti di cui alle precedenti lettere
a), b) e c).
3. Non sono ammissibili i costi relativi ad espropri,
a oneri di urbanizzazione, ad acquisto di terreni,
ad indennizzi, ad oneri finanziari, ad atti amministrativi,
a revisione prezzi, ad imprevisti.
Art.4 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
1. La valutazione delle domande di contributo è
svolta dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato che a tal fine può avvalersi
del supporto tecnico operativo dell'ENEA, ai sensi
dell'art.2 della legge 15-12-1971, n.1240, e successive
modifiche ed integrazioni, anche nell'ambito dell'accordo
di programma di cui all'art.3 della legge 9-1-1991,
n.10.
2. Le domande inerenti a realizzazioni o modifiche di
impianti vengono valutate in base ai seguenti parametri:
a) quantitativo di energia primaria risparmiata nell'intera
vita dell'iniziativa, espressa in tonnellate equivalenti
di petrolio (TEP) attualizzate al tasso del 5 per cento
annuo, per unità di investimento ammissibile
a contributo, espresso in milioni di lire;
b) consegna di una copia delle autorizzazioni e/o concessioni
necessarie alla realizzazione dell'iniziativa ovvero
documentazione dell'avvenuta presentazione delle istanze
in ordine alle autorizzazioni stesse;
c) documentazione sulla dotazione dell'impianto di strumentazione
in grado di consentire la misura dei parametri caratterizzanti
l'iniziativa, al fine di quantificare i vantaggi energetici
connessi;
d) caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie
del soggetto proponente in relazione all'iniziativa
oggetto di domanda di contributo.
3. Ai fini di una positiva valutazione dell'iniziativa,
il valore del quantitativo di energia primaria risparmiata,
per unità di investimento ammissibile, non deve
essere inferiore a 0,2 tonnellate equivalenti di petrolio
all'anno, per milione di lire di investimento ammissibile
a contributo, con esclusione degli impianti eolici
e/o fotovoltaici per i quali non si richiede la suindicata
condizione.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
ai fini della valutazione delle caratteristiche economico-finanziarie
di cui al secondo comma, lettera d), potrà anche
avvalersi di istituti di credito e di istituti e società
finanziarie ai sensi dell'art.17, secondo comma, della
legge 9-1- 1991, n.10.
5. Nell'ambito di ciascuna delle ripartizioni di cui
all'art.5, le iniziative inerenti le realizzazioni
e le modifiche di impianti per le quali sono state
espresse valutazioni positive in ordine ai parametri
di cui alle lettere b), c) e d) del secondo comma del
presente articolo vengono poste in graduatoria in ordine
decrescente del parametro di cui alla lettera a) del
medesimo secondo comma. Tale parametro verrà
calcolato e arrotondato alla seconda cifra decimale.
A parità del parametro di cui sopra, ai fini
della formazione della graduatoria viene data priorità
all'iniziativa con maggiore quantitativo di energia
primaria risparmiata nell'intera vita dell'iniziativa
stessa.
6. Dalla graduatoria utile per la concessione del contributo
vengono escluse le domande per le quali non sia pervenuta
al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato,
entro 90 giorni dal termine di presentazione delle
domande ovvero al momento della formazione della graduatoria
stessa, copia autentica di tutte le autorizzazioni
e/o concessioni necessarie alla realizzazione dell'iniziativa
di cui al secondo comma, lettera b).
7. Le domande inerenti progetti esecutivi e studi di
fattibilità tecnico-economici ai fini della
concessione dei contributi, sono ordinate secondo gli
insiemi di priorità appresso riportati:
a) domande per studi di fattibilità e progetti
esecutivi relativi ad iniziative di realizzazione o
modifica di impianti ammesse alla graduatoria utile
ai fini del contributo ai sensi della legge 9-1-1991,
n.10. In tale ambito le domande vengono poste in ordine
di graduatoria secondo il parametro di cui al secondo
comma, lettera a);
b) domande per progetti esecutivi e eventuali studi
di fattibilità tecnico-economici relativi ad
iniziative di realizzazione o modifica di impianti
per le quali non è stata presentata domanda
di contributo ai sensi della legge 9-1-1991, n.10.
In tale ambito le domande vengono poste in ordine di
graduatoria in base al parametro di cui al secondo
comma, lettera a);
c) domande per studi di fattibilità e progetti
esecutivi relativi ad iniziative di realizzazione o
modifica di impianti già ammesse a contributo
ai sensi della legge 29-5-1982, n.308, e successive
modificazioni e integrazioni. In tale ambito le domande
vengono poste in ordine di graduatoria in base alla
data di concessione del contributo per la realizzazione;
d) domande per studi di fattibilità tecnico-economici
che non abbiano corrispondente domanda per progetto
esecutivo e/o realizzazione o che le suindicate domande
non siano state ammesse alla graduatoria utile ai fini
del contributo ai sensi della legge 9-1-1991 n.10.
In tale ambito le domande vengono poste in graduatoria
in base al quantitativo di energia primaria risparmiata
nell'intera vita dell'iniziativa.
8. L'esito della valutazione di tutte le domande pervenute
è reso pubblico e comunicato ai soggetti richiedenti
entro duecentodieci giorni dal termine di presentazione
delle domande.
Art.5 RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI
1. Le somme disponibili derivanti dalle autorizzazioni
di spesa di cui all'art.38, secondo comma, della legge
9-1-1991, n.10, sono così ripartite:
a) 0,5% per studi di fattibilità ai sensi dell'art.11,
primo comma, della legge stessa;
b) 2% per progetti esecutivi ai sensi dell'art.11 primo
comma, della legge stessa;
c) 15% per la realizzazione e modifica di impianti ai
sensi dell'art.11, terzo comma, limitatamente agli
impianti di teleriscaldamento;
d) 60% per la realizzazione e modifica impianti ai sensi
dell'art.11, terzo comma, limitatamente agli impianti
di cogenerazione;
e) 2,5% per la realizzazione e modifica impianti ai
sensi dell'art.11, terzo comma, limitatamente agli
impianti eolici e/o fotovoltaici;
f) 20% per la realizzazione e modifica impianti ai sensi
dell'art.11, terzo comma, per i restanti impianti.
2. Le somme che risultino eccedenti rispetto alle iniziative
ammissibili per ciascuna tipologia d'intervento sono
utilizzabili, nelle medesime proporzioni risultanti
dal primo comma, per iniziative relative ad altre tipologie
d'intervento.
Art.6 CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
1. I contributi sono concessi con decreto del Ministro
dell'industria, delcommercio e dell'artigianato entro
duecentodieci giorni dal termine di presentazione delle
domande.
Il decreto di concessione fissa: per gli studi di fattibilità
tecnico-economici e per i progetti esecutivi, l'importo
del contributo e i tempi di presentazione degli studi
e dei progetti stessi; per la realizzazione di opere,
l'importo del contributo e i tempi di realizzazione.
Il decreto di concessione è notificato, a cura
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
al beneficiario.
2. Salvo quanto disposto dall'art.5, undicesimo comma,
del decreto legge 17-3-1992, n.233, in materia di finanza
locale, l'importo del contributo da concedere è
determinato secondo quanto previsto nei commi 3, 4,
5, 6 e 7 del presente articolo.
3. L'importo del contributo è pari a quello massimo
previsto dalla legge 9-1-1991, n.10, nel caso di studi
di fattibilità e di progetti esecutivi.
4. Nel caso di impianti di teleriscaldamento di cui
al quarto comma e al settimo comma dell'art.11 della
legge 9-1-1991 n.10, il contributo è determinato
in base al valore del parametro di cui alla lettera
a) del secondo comma dell'art.4 nelle seguenti misure
percentuali della spesa totale ammessa:
per il quarto comma suddetto:
- 20% fino a 2 tep/mil;
- per i valori del parametro suddetto variabile tra
2 e 4 tep/mil la percentuale del contributo viene calcolata
con la formula: MR - 2
dove MR è il parametro di cui alla lettera a)
del secondo comma dell'art.4 e P è la percentuale
di contributo che viene arrotondata per difetto alla
cifra intera;
- 40% oltre a 4 tep/mil;
per il settimo comma suddetto:
- 20% fino a 2 tep/mil;
- per i valori del parametro suddetto variabile tra
2 e 4 tep/mil la percentuale del contributo viene calcolata
con la formula:
dove MR è il parametro di cui alla lettera a)
del secondo comma dell'art.4 e P è la percentuale
di contributo che viene arrotondata per difetto alla
cifra intera;
- 50% oltre a 4 tep/mil.
5. Nel caso di impianti di cogenerazione il contributo
è determinato in base al valore del parametro
di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art.4,
nelle seguenti misure percentuali della spesa totale
ammessa:
- 20% fino a 3 tep/mil;
- per i valori del parametro suddetto variabile tra
3 e 9 tep/mil la percentuale del contributo viene calcolata
con la formula:
dove MR è il parametro di cui alla lettera a)
del secondo comma dell'art.4 e P è la percentuale
di contributo che viene arrotondata per difetto alla
cifra intera;
- 40% oltre 9 tep/mil.
6. Nel caso di impianti eolici e/o fotovoltaici il contributo
è pari al 30% della spesa totale ammessa;
7. Nel caso di realizzazioni di impianti non compresi
nei punti 4), 5) e 6) il contributo è determinato
in base al valore del parametro di cui alla lettera
a) del secondo comma dell'art.4, nelle seguenti misure
percentuali della spesa totale ammessa:
- 15% fino a 4 tep/mil;
- per i valori del parametro suddetto variabile tra
4 e 12 tep/mil la percentuale del contributo viene
calcolata con la formula:
dove MR è il parametro di cui alla lettera a)
del secondo comma dell'art.4 e P è la percentuale
di contributo che viene arrotondata per difetto alla
cifra intera;
- 30% oltre 12 tep/mil.
8. Nel caso di iniziative la cui realizzazione è
prevista in un arco di tempo pluriennale il contributo
è concesso a valere sulle complessive autorizzazioni
pluriennali di spesa disposte per lo scopo e con riferimento
alle quote di risorse relative a ciascun anno del periodo
considerato.
Art.7 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. Nel caso di studi di fattibilità e di progetti
esecutivi l'ammontare del contributo viene erogato
in una unica soluzione a seguito della presentazione
degli stessi e della verifica della loro rispondenza
alle prescrizioni tecniche di cui agli allegati A e
B del presente decreto.
2. Nel caso di realizzazione o modifica di impianti,
l'erogazione è da richiedersi sulla base di
stati di avanzamento dei lavori da presentare con cadenza
non inferiore a sei mesi.
L'erogazione dei contributi sarà disposta nei
limiti delle somme che risulteranno disponibili per
lo scopo negli anni interessati in armonia con quanto
previsto all'art.6, ottavo comma.
3. Sui contributi possono essere concesse anticipazioni
in corso d'opera con le modalità e nelle misure
stabilite dal decreto 7-6-1991 del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro, emanato ai sensi dell'art.18,
terzo comma, della legge 9-1-1991, n.10, e comunque
nei limiti delle somme che risulteranno disponibili.
4. Ai fini dell'erogazione dei contributi dovrà
essere prodotta la documentazione di seguito elencata
e secondo le modalità stabilite dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con
circolare di cui all'art.2, primo comma:
a) certificato rilasciato dalla competente Prefettura
ai sensi della legge 19-3-1991 n.55 e successive modificazioni
concernente "Nuove disposizioni per la prevenzione
della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi
forme di pericolosità sociale";
b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura;
c) certificato di vigenza rilasciato dal competente
Tribunale;
d) dichiarazione del proponente dalla quale risulti:
- la data di inizio e di fine dei lavori eseguiti;
- la forma di accredito del contributo (numero del conto
corrente bancario e relativo istituto di credito o
numero del conto corrente postale, ovvero altre forme
di accredito previste in base alla natura giuridica
dei soggetti beneficiari);
e) dichiarazione del proponente di ottemperare a quanto
disposto dall'art.36 della legge 20-3-1970 che prevede
alcuni obblighi a carico dei titolari dei benefici
accordati dallo Stato e di impegnarsi ad applicare,
per tutta la durata del periodo delle agevolazioni,
condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti
di lavoro delle categorie e della zona;
f) dichiarazione del proponente circa il tipo di contabilità
adottata (se ordinaria o speciale) e l'obbligo o meno
della produzione della bolletta d'incasso (per Comuni,
Aziende Municipalizzate, ecc.);
g) delibere di approvazione e liquidazione della realizzazione
e dei vari stati di avanzamento della stessa (per Comuni,
Aziende Municipalizzate, ecc.);
h) elenco riepilogativo delle spese sostenute timbrato
e firmato dal collaudatore e dal beneficiario;
i) certificato di collaudo tecnico-amministrativo redatto
su carta da bollo da un professionista iscritto negli
albi professionali, abilitato, ai sensi delle vigenti
leggi, alla progettazione delle opere cui si riferisce
la certificazione, debitamente sottoscritto e timbrato
dallo stesso con il timbro recante il numero di iscrizione
al relativo Albo.
Il certificato di collaudo deve necessariamente indicare
le date di inizio e fine lavori, l'importo totale al
netto di IVA delle spese sostenute e attestare:
- la conformità dell'opera realizzata all'iniziativa
oggetto del decreto di concessione del contributo;
- la conformità dell'opera realizzata alla normativa
vigente;
- l'esclusiva pertinenza delle spese esposte all'impianto
assentito;
l) documentazione di spesa secondo le modalità
indicate negli allegati C e D del presente decreto.
Art.8 CORRETTA MANUTENZIONE E REGOLARE ESERCIZIO
1. I beneficiari dei contributi sono tenuti alla puntuale
esecuzione, alla corretta manutenzione e al regolare
esercizio degli impianti incentivati, secondo le vigenti
norme anche tecniche.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno dei tre anni successivi
alla data del collaudo dell'impianto, il beneficiario
del contributo deve inviare una relazionedi corretta
manutenzione e di regolare esercizio degli impianti
incentivati redatta da un tecnico iscritto all'Albo
professionale.
3. I dati tecnici, economici ed energetici di esercizio
riportati nella relazione di cui al secondo comma devono
permettere un raffronto con quelli previsti all'atto
della domanda.
Nel caso di differenza tra i dati riscontrati e quelli
attesi superiore al 10% dovrà essere fornita
apposita nota giustificativa.
Art.9 VERIFICHE
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
può disporre verifiche ed accertamenti circa
l'effettiva e completa realizzazione degli impianti
o delle loro modifiche. Tali verifiche vengono disposte,
anche con metodo a campione, in modo da coprire la
generalità delle iniziative incentivate. Si
adotteranno inoltre i seguenti criteri di priorità:
a) complessità tecnica dell'iniziativa;
b) complessità delle modalità della copertura
finanziaria dell'iniziativa;
c) rilevanza economica dell'iniziativa;
d) modifiche o variazioni in corso d'opera successive
alla liquidazione di uno stato di avanzamento;
e) variazione dei tempi di esecuzione;
f) richiesta del beneficiario per giustificati motivi;
g) presentazione dei giustificativi di spesa con elenchi
di fatture accompagnati da dichiarazione sostitutiva
di notorietà.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
con proprio decreto può istituire commissioni
costituite da un massimo di tre esperti tecnici ed
amministrativi, anche con la partecipazione di personale
dell'ENEA, ai fini dell'effettuazione delle verifiche.
Le commissioni danno immediata comunicazione al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'esito
delle verifiche. Gli oneri connessi all'effettuazione
delle verifiche restano a carico dei soggetti beneficiari
del contributo.
Art.10 VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E LOCAZIONI FINANZIARIE
1. Eventuali variazioni in corso d'opera, anche dei
tempi di esecuzione, delle iniziative già approvate
devono essere preventivamente autorizzate, su domanda
dell'interessato, con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e non possono comunque
comportare alcun aumento del contributo concesso.
Il decreto di cui sopra è notificato dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'interessato.
2. I contributi possono essere concessi anche per iniziative
oggetto di locazione finanziaria tramite società
iscritte nell'albo istituito presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art.1
del decreto del Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno del 12-11-1986, in attuazione dell'art.9,
tredicesimo comma, della legge 1-3-1986, n.64.
3. Le procedure e le modalità di concessione
ed erogazione dei contributi di cui al secondo comma,
nonché le modalità di controllo del regolare
esercizio degli impianti incentivati, saranno determinate
in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
le società di cui al medesimo secondo comma,
in base ad una convenzione tipo da adottarsi con decreto
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
Art.11 REVOCHE
1. Il contributo concesso viene revocato nei seguenti
casi:
a) per progetti esecutivi e studi di fattibilità,
qualora il beneficiario non consegni gli elaborati
richiesti entro 120 giorni dalla data di notifica della
concessione del contributo;
b) per realizzazione e modifica di impianti qualora,
entro 120 giorni dalla data di notifica della concessione
del contributo, non vengano documentati al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'avvio
dei lavori o l'avvenuta apertura del cantiere, con
perizia giurata redatta da un tecnico iscritto all'albo
professionale, ovvero non vengano documentati, allo
stesso Ministero, ordini emessi dal beneficiario inerenti
la realizzazione pari ad almeno il 30% dei costi delle
forniture di terzi ammesse a contributo;
c) nel caso di variazioni in corso d'opera, autorizzate
con le modalità di cui al primo comma dell'art.10
che comportino una riduzione dell'investimento previsto,
il contributo concesso viene revocato, con lo stesso
decreto di autorizzazione, per la quota corrispondente
alla riduzione stessa.
2. Nel caso di inadempimento del beneficiario del contributo
agli obblighi ed oneri previsti dall'art.8, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato può
revocare il contributo in tutto o in parte in relazione
alla gravità degli adempimenti.
Art.12 ABROGAZIONE
1. Il decreto ministeriale del 17-7-1991 recante modalità
di concessione ed erogazione dei contributi di cui
all'art.11 della legge 9-1-1991, n.10, è abrogato.
Allegato A
PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA STESURA DEGLI STUDI DI
FATTIBILITA'
Al fine di consentire all'Amministrazione dello Stato
di effettuare una corretta ed obiettiva valutazione
dei vantaggi energetici connessi all'iniziativa lo
studio di fattibilità tecnico-economico deve
in linea di massima contenere i seguenti elementi:
1) caratteristiche del prodotto (qualora applicabile)
e sua destinazione d'uso;
2) analisi delle condizioni del mercato della domanda
e dell'offerta;
3) descrizione delle funzioni e delle operazioni svolte
dall'impianto;
4) criteri di scelta delle soluzioni impiantistiche
con indicazione delle principali alternative prese
in esame e delle principali motivazioni della scelta
sotto il profilo dell'uso razionale dell'energia e
del risparmio energetico;
5) definizione degli schemi di impianto con evidenziazione
delle linee di collegamento e interazione tra le diverse
fasi tecnologiche;
6) caratteristiche tecniche delle macchine e delle
apparecchiature per la produzione, il trasporto e la
distribuzione dell'energia (qualora applicabile);
7) caratteristiche delle macchine utilizzatrici, con
particolare attenzione ai parametri energetici;
8) schema a blocchi delle materie prime che entrano
e dei prodotti che escono dall'impianto;
9) schema dei vettori energetici che entrano e dei prodotti
che escono dall'impianto;
10) capacità produttiva dell'impianto e/o potenzialità
oraria;
11) modalità di gestione;
12) previsione degli effetti ambientali con indicazione
quantitativa e qualitativa delle sostanze che possono
originarsi;
13) elencazione delle eventuali fasi di esecuzione del
progetto e determinazione dei relativi tempi e costi
previsti per la realizzazione dell'intervento a decorrere
dalla consegna dei lavori;
14) indicazione di tutte le fasi autorizzative previste
dalle vigenti norme ai fini della realizzazione del
progetto precisando gli estremi delle domande di autorizzazione,
dei pareri e dei nullaosta eventualmente richiesti;
15) valutazione finanziaria: deve essere eseguita secondo
il metodo del valore attuale netto sulla base dei prezzi
medi in vigore nell'anno di presentazione della domanda
e con un tasso di attualizzazione del 5%.
Nei flussi di cassa annua - espressi in moneta ed a
prezzo costanti - dovranno essere precisate tutte le
voci relative ad investimento, spese d'esercizio e
ricavi a qualsiasi titolo conseguiti.
Si precisa che il valore attuale netto (VAN) deve essere
inteso come indicatore finanziario dell'azienda e non
come indicatore di convenienza energetica dell'iniziativa.
La durata della vita dell'iniziativa va precisata dal
richiedente.
Allegato B
PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA STESURA DEI PROGETTI ESECUTIVI
Per i contributi di cui all'art.11 della legge 9-1-1991,
n.10, i progetti esecutivi devono rispondere alle prescrizioni
tecniche di seguito indicate:
1) descrizione generale dell'opera;
2) schemi dell'impianto e dei singoli sottosistemi
con evidenziazione dei principali compenenti dell'impianto,
dei sistemi di misura, regolazione e controllo e con
l'indicazione dei valori delle grandezze di processo;
3) schemi semplificati recanti bilanci di materia e
di energia riferiti al sistema e ai singoli apparecchi
dell'impianto;
4) specifiche dettagliate del macchinario elettrico,
meccanico ed elettromeccanico, e specifiche degli altri
impianti necessari per la realizzazione dell'opera;
5) disegni d'insieme dell'impianto in pianta e sezioni;
6) disegni in pianta e sezione, in scala adeguata,
dei componenti dell'impianto;
7) disegni di installazione del macchinario con l'indicazione
dei particolari dei basamenti;
8) schemi funzionali di tutti gli impianti elettrici
e di tutti gli apparecchi di misura e di regolazione;
9) disegni, in scala adeguata, degli impianti elettrici
relativi all'impianto;
10) disegni in scala adeguata, architettonici e strutturali
per gli edifici di contenimento degli impianti;
11) capitolati di appalto, specifiche tecniche ed altri
documenti di gara per tutte le opere da eseguire;
12) preventivo di spesa espresso in lire correnti alla
data della domanda; tale preventivo deve comprendere
tutti i costi dettagliati relativi all'impianto posto
in opera, ed elencati in ciascuno dei seguenti raggruppamenti:
- acquisto di macchinari, impianti e attrezzature poste
in opera;
- opere edili strettamente connesse e dimensionate,
anche dal punto di vista funzionale, ai macchinari,
agli impianti e alle attrezzature;
- impianti relativi a servizi generali, altri impianti
indispensabili per l'esercizio;
- spese per direzione lavori e collaudi previsti dalla
normativa vigente per la parte strettamente afferente
le opere e gli impianti.
Allegato C
MODALITA' DI DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE
Commesse esterne
La spesa relativa a tali commesse può essere
documentata con fatture o con elenchi di fatture.
Nel primo caso ogni fattura deve essere trasmessa in
doppia copia, di cui una autenticata per copia conforme
all'originale dal legale rappresentante della società
e debitamente quietanzata.
Nel secondo caso, gli elenchi di fatture debbono riportare
le componenti tecniche ed economiche della spesa, al
netto dell'IVA, accompagnate da un apposito attestato
notarile o da una dichiarazione sostitutiva di notorietà
del legale rappresentante del soggetto beneficiario
con attestazione di veridicità da parte del
professionista incaricato dell'accertamento della regolarità
delle scritture contabili, che dichiari:
- la conformità dei dati riportati in tali elenchi
con i documenti originali;
- che le spese riportate negli elenchi si riferiscono
a spese sostenute effettivamente ed unicamente per
la realizzazione dell'iniziativa oggetto del decreto
di concessione;
- che le fatture relative alla spesa sostenuta per l'iniziativa
sono fiscalmente regolari e sono state integralmente
pagate;
- che le spese si riferiscono a materiali, macchinari,
impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ovvero usati
nei limiti espressamente dichiarati.
Il legale rappresentante dovrà inoltre dichiarare
la proprietà e disponibilità delle opere
incentivate, nonché eventuali titoli e diritti
di terzi.
Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata
dal Presidente del Collegio Sindacale o dal Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti, o da una delle
Società abilitate ad effettuare certificazioni
di bilancio.
Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo
sia una Regione, un Comune, un Consorzio o una Associazione
tra i predetti Enti, ovvero una Azienda o una Società
dei medesimi, la predetta documentazione dovrà
essere accompagnata da analoghe dichiarazioni sostitutive
di notorietà rese dagli Organi responsabili.
Eventuali discordanze tra i dati forniti e quelli accertati
determineranno una corrispondente riduzione del contributo
concesso o la revoca del provvedimento.
In particolare per le fatture estere è necessario,
oltre alla documentazione richiesta, la traduzione
giurata nonché la documentazione bancaria relativa
alla effettiva negoziazione della valuta estera al
momento del pagamento. Nel caso di presentazione degli
elenchi di fatture la dichiarazione sostitutiva di
notorietà dovrà indicare per ogni singola
fattura:
- l'importo in valuta;
- l'oggetto della fornitura e/o della prestazione effettuata;
- il controvalore in lire italiane della effettiva negoziazione
della valuta estera al momento del pagamento.
In entrambi i casi: per gli acquisti e/o prestazioni
effettuate da società appartenenti allo stesso
gruppo debbono essere evidenziati i rapporti societari
esistenti al momento della fatturazione tra il soggetto
beneficiario del contributo e le aziende da esso controllate,
collegate, e/o consociate.
Commesse interne
La spesa relativa a tali commesse deve essere documentata
da:
- elenco di tutte le commesse sottoscritto dal legale
rappresentante, corredato di descrizione, importo,
elemento (numero, sigla, ecc.) di identificazione e
periodo di rilevazione per ciascuna commessa;
- elaborati, anche meccanografici, di contabilità
industriale, sempre che gli stessi contengano precisi
riferimenti o prospetti di collegamento per risalire
alla natura delle spese ed alle componenti tecniche
ed economiche rilevabili nella contabilità generale
dell'impresa.
In particolare per i materiali prelevati dal magazzino
è necessario presentare fatture d'acquisto precedenti
alla data del prelievo, relative ai beni della medesima
natura, fino a concorrenza delle qualità prelevate
e utilizzate per il progetto.
Per le prestazioni effettuate da personale interno all'azienda
occorre presentare:
- prospetti raggruppati per commesse, sottoscritte dal
legale rappresentante dell'impresa, che indichino il
nome e la qualfica e le mansioni dei dipendenti impegnati,
il numero delle ore di lavoro e la loro valorizzazione
unitaria e totale secondo i prospetti allegati;
- copia autentica dell'estratto del libro paga o - in
caso di esenzione INAIL della tenuta dei libri paga
- copia autentica dei cedolini dei salari e degli stipendi
del personale utilizzato relativi agli anni in cui
il dipendente ha prestato la sua opera per il progetto
agevolato.
Le fatture e gli altri documenti di spesa, di importo
unitario fino a L. 100.000, possono in ogni caso essere
non esibiti ma sostituititi da una dichiarazione del
legale rappresentante che ne indichi per ciascuno il
numero e l'importo e ne riepiloghi l'importo totale,
al netto dell'IVA.
La facoltà di cui sopra, può essere applicata
nel limite del 2% dell'importo totale delle spese sostenute
per la realizzazione dell'iniziativa.
(c) 1996 Note's