(G.U. 22-6-1992, n.145-suppl.)
NUOVE MODALITA' DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N.10, RECANTE NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
Art.1 AMMISSIBILITA' DELLE INIZIATIVE E CUMULABILITA'
DEI BENEFICI
1. Sono ammissibili ai contributi di cui all'art.12
della legge 9-1-1991, n.10, le iniziative intraprese
successivamente alla data di entrata in vigore della
legge stessa.
2. I limiti di ammissibilità di cui al primo
comma non si applicano alle iniziative per le quali
sia stato richiesto il contributo ai sensi dell'art.11
della legge 308/1982 e successive modificazioni, e
del decreto legge 31-8-1987, n.364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29-10-1987, n.445 qualora
le relative domande non siano state oggetto di apposito
provvedimento di accoglimento o di rigetto.
3. Si applicano i limiti di cumulo dei contributi del
presente decreto con quelli previsti da altre leggi,
quali determinati con la delibera del CIPE del 26-11-1991
e nel rispetto dei vincoli della vigente normativa
Comunitaria.
Art.2 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI CONTRIBUTO
1. Le domande per la concessione dei contributi di cui
al presente decreto devono essere presentate secondo
le modalità stabilite dal Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato con circolare pubblicata
sulla stessa Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
2. Le domande di cui al primo comma devono essere presentate
entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del presente decreto e devono essere corredate
della documentazione di seguito elencata:
a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura;
b) certificato di vigenza con indicazione dei legali
rappresentanti rilasciato dal competente Tribunale;
c) certificato rilasciato dalla competente Prefettura
ai sensi della legge 19-3-1990, n.55, e successive
modifiche ed integrazioni, concernente "Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di
tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione
di pericolosità sociale";
d) delibere, ove necessarie, relative alla progettazione
dell'iniziativa e alla realizzazione della stessa;
e) dichiarazione del proponente dalla quale risulti
lo stato dell'iniziativa;
f) dichiarazione del proponente, da rilasciare anche
se negativa, dalla quale risultino i finanziamenti
già richiesti o già ottenuti a qualsiasi
titolo per la stessa iniziativa; nel caso in cui i
predetti finanziamenti risultino incompatibili con
i limiti di cumulo di cui alla delibera CIPE 26-11-1991
il proponente dovrà altresì dichiarare
il proprio impegno a rinunciare ai finanziamenti in
questione prima della concessione dei contributi di
cui al presente decreto;
g) dichiarazione che i costi imputabili ad acquisti
in Paesi esterni alla Comunità economica europea
di macchinari, di materiali e/o servizi non siano globalmente
superiori alla metà dei costi imputabili all'iniziativa;
h) scheda tecnica riassuntiva delle caratteristiche
dell'iniziativa per cui si richiede il contributo;
i) relazione che contenga elementi tecnici che illustrino
la finalità dell'iniziativa e ne consentano
la valutazione;
l) progettazione eseguita al fine della realizzazione
dell'iniziativa proposta;
m) scheda attestante il possesso, da parte del soggetto
richiedente il contributo, dei requisiti economici
finanziari necessari alla realizzazione e all'esercizio
dell'iniziativa proposta; su tale scheda dovrà
essere evidenziato il rapporto tra fondi propri (riferiti
all'ultimo bilancio) e investimento previsto al netto
del contributo.
Laddove l'indice prospettico, risultante dal rapporto
tra fondi propri ed investimento previsto al netto
di contributo, dovesse risultare inferiore a 0,5 a
corredo della domanda devono essere allegati gli ultimi
tre bilanci depositati, con relativi allegati e ogni
altro elemento utile alla definizione delle caratteristiche
economiche e finanziarie del soggetto proponente in
relazione all'iniziativa oggetto di domanda di contributo;
n) copia autentica delle autorizzazioni o concessioni
necessarie alla realizzazione dell'iniziativa ovvero
documentazione dell'avvenuta presentazione delle istanze
in ordine alle autorizzazioni o concessioni stesse.
Tale documentazione dovrà essere accompagnata
da una dichiarazione del legale rappresentante del
soggetto richiedente il contributo attestante che le
autorizzazioni acquisite o richieste, cui si riferisce
detta documentazione, sono tutte quelle necessarie
in base alla normativa vigente. Inoltre per le autorizzazioni
o concessioni non ancora ottenute, il proponente dovrà
indicare la situazione esatta della procedura, i tempi
previsti e le prospettive di esito positivo;
o) copia della ricevuta o della lettera di comunicazione
del nominativo del tecnico responsabile per la conservazione
e l'uso razionale dell'energia ai sensi dell'art.19
della legge 9-1-1991, n.10, ovvero dichiarazione che
il proponente non è soggetto obbligato alla
predetta nomina;
p) dichiarazione di conformità dei dati contenuti
nella domanda e nella scheda a quelli risultanti dalla
documentazione allegata, sottoscritta dal legale rappresentante
del soggetto richiedente il contributo.
3. In luogo dei certificati di cui alla lettera a),
b) e c) del secondo comma, gli interessati, possono
allegare alla domanda, dichiarazioni temporaneamente
sostitutive di certificazioni, redatte dal richiedente,
con firma autenticata ai sensi della legge 4-1-1968,
n.15. Le certificazioni temporaneamente sostituite
devono comunque essere prodotte, entro il medesimo
termine di cui all'art.4, sesto comma.
4. Le domande devono essere firmate dal legale rappresentante
del soggetto richiedente il contributo e corredate
della documentazione attestante il relativo titolo
di rappresentanza.
5. I dati, riportati nella documentazione allegata alla
domanda, devono essere adeguatamente giustificati e
documentati. La vita dell'iniziativa deve essere calcolata
in base alla media ponderata delle aliquote fiscali
di ammortamento delle opere da incentivare, raggruppate
secondo le voci appresso riportate:
- opere civili 3%;
- apparecchiature elettromeccaniche e termiche 9%;
- apparecchiature di impatto ambientale 14%;
- reti di distribuzione energia 5%;
- altre (voci non comprese nelle precedenti) 10%.
Qualora i dati derivanti da valutazioni o stime effettuate
dal soggetto richiedente non risultassero adeguatamente
giustificati e documentati, il Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato, si riserva di rettificarli
in fase di valutazione.
6. Le domande già presentate ai sensi del decreto
ministeriale 17-7-1991 che non siano state ammesse
a contributo perché non complete e prive della
documentazione richiesta dal medesimo decreto ministeriale
17-7-1991 nonché quel-le presentate ai sensi
dei decreti 17-7-1991, 24-1-1992 e 15-4-1992 s'intendono
confermate e possono essere integrate in conformità
alle nuove modalità per la concessione e l'erogazione
dei contributi stabiliti dal presente decreto ed entro
i termini di cui all'art.2 secondo comma.
7. Nel caso in cui se ne presenti la necessità,
a causa di carenze formali, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato provvederà
a richiedere la regolarizzazione della documentazione
presentata.
Art.3 COSTI AMMISSIBILI
1. I costi devono essere relativi a spese strettamente
connesse al raggiungimento delle finalità di
cui all'art.1 della legge 9-1-1991, n.10.
2. Sono ammissibili i costi, al netto di IVA, relativi
a:
a) progettazione dell'iniziativa;
b) acquisto dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature
relative alla realizzazione dell'iniziativa, nonché
le relative spese di trasporto, montaggio e assemblaggio;
c) opere edili strettamente connesse e dimensionate,
anche dal punto di vista funzionale, ai macchinari,
agli impianti e alle attrezzature di cui alla precedente
lettera b) ed esclusivamente dedicate a quest'ultimi;
d) altri impianti indispensabili per l'esercizio, nel
rispetto delle norme vigenti;
e) strumentazioni in grado di consentire le misure necessarie
alla fase di dimostrazione e valutazione dei risultati;
f) spese per direzione lavori e collaudi previsti dalla
normativa vigente per la parte strettamente afferente
le opere e gli impianti di cui alle precedenti lettere
b), c), d) ed e);
g) fase operativa necessaria per la caratterizzazione
dell'iniziativa e per la valutazione dei risultati
ottenuti;
h) divulgazione.
3. Non sono ammissibili i costi relativi ad espropri,
a oneri di urbanizzazione, ad acquisto di terreni,
ad indennizzi, ad oneri finanziari, ad atti amministrativi,
a revisione prezzi, ad imprevisti.
Art.4 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
1. La valutazione delle domande di contributo è
svolta dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato che a tal fine può avvalersi
del supporto tecnico operativo dell'ENEA, ai sensi
dell'art.2 della legge 15-12-1971, n.1240, e successive
modifiche ed integrazioni, anche nell'ambito dell'accordo
di programma di cui all'art.3 della legge 9-1-1991,
n.10.
2. Le domande vengono valutate in base ai seguenti parametri:
a) vantaggio energetico connesso all'iniziativa quantificato
in termini di energia primaria risparmiata nell'intera
vita;
b) vantaggio energetico connesso alla diffusione dell'iniziativa,
quantificato in termini di energia primaria risparmiata
in condizione di diffusione media dell'iniziativa stessa;
c) grado d'innovazione dell'iniziativa per aspetti tecnici
e/o gestionali e/o organizzativi;
d) idoneità delle operazioni occorrenti alla
caratterizzazione dell'iniziativa e alla valutazione
dei risultati;
e) consegna di una copia delle autorizzazioni e/o concessioni
necessarie alla realizzazione dell'iniziativa ovvero
documentazione dell'avvenuta presentazione delle istanze
in ordine alle autorizzazioni stesse;
f) caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie
del soggetto proponente in relazione all'iniziativa
oggetto di domanda di contributo;
g) costi relativi ad acquisti in paesi esterni ai paesi
appartenenti alla Comunità europea; tali costi
devono essere inferiori al 50% dei costi imputabili
all'iniziativa.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
ai fini della valutazione delle caratteristiche economico-finanziarie
di cui al secondo comma, lettera e), del presente articolo
potrà anche avvalersi degli istituti di credito
e degli istituti e delle società finanziarie
ai sensi dell'art.17, secondo comma, della legge 9-1-1991,
n.10.
4. Le iniziative per le quali siano state espresse valutazioni
positive, vengono poste in una graduatoria unica determinata
dai punteggi conseguiti, in base ad una valutazione
comparativa dei parametri di cui ai punti a), b) e
c) del secondo comma, nelle seguenti tre graduatorie:
i) la prima effettuata ordinando le iniziative in base
al quantitativo di energia primaria risparmiata nell'intera
vita dell'iniziativa, espressa in GJ, per unità
di investimento ammissibile a contributo, espresso
in milioni di lire. Le iniziative verranno poste in
graduatoria in ordine decrescente del suddetto parametro
attribuendo a ciascuna un punteggio pari al numero
d'ordine della graduatoria;
ii) la seconda effettuata ordinando le iniziative in
base al quantitativo di energia primaria risparmiata
connessa alla diffusione dell'iniziativa nelle condizioni
di cui al precedente secondo comma lettera b). Le iniziative
verranno poste in graduatoria in ordine decrescente
del suddetto parametro attribuendo a ciascuna un punteggio
pari al numero d'ordine della graduatoria;
iii) la terza effettuata ordinando le iniziative in
base al grado di innovazione dell'iniziativa. Ai fini
della formazione della graduatoria vengono considerati,
in ordine di merito, i seguenti tre livelli:
- il primo è relativo ad iniziative che utilizzano
componenti innovativi rispetto a quelli commercialmente
disponibili nei Paesi della Comunità europea.
A tali iniziative viene attribuito un punteggio unico
pari alla metà delle domande rientranti nel
livello;
- il secondo è relativo ad iniziative che adottano
componenti commercialmente disponibili in sistemi e/o
processi innovativi. A tali iniziative viene attribuito
un punteggio unico pari al numero delle domande appartenenti
al primo livello più la metà del numero
delle domande del medesimo secondo livello;
- il terzo è relativo ad iniziative che adottano
sistemi e/o processi noti e commercialmente disponibili
trasferiti in settori o in contesti produttivi nei
quali detti sistemi o processi non hanno trovato applicazione
e/o ad iniziative che presentano sostanziali contenuti
innovativi per aspetti gestionali od organizzativi.
A tali iniziative viene attribuito un punteggio pari
al numero complessivo delle iniziative rientranti nei
livelli primo e secondo più la metà del
numero delle iniziative del medesimo terzo livello.
5. La valutazione complessiva viene effettuata ponendo
le iniziative in un'unica graduatoria, in ordine crescente
del valore della somma dei punteggi delle tre graduatorie
di cui alle lettere i), ii), iii).
In caso di pari punteggio viene attribuita priorità
all'iniziativa che consegue un maggiore quantitativo
di energia primaria risparmiata nell'intera vita dell'iniziativa,
espressa in GJ, per unità di investimento ammissibile
a contributo, espresso in milioni di lire; in caso
di ulteriore pareggio prevale l'iniziativa che presenta
un più elevato valore assoluto di rispamio energetico
nell'intera vita dell'iniziativa.
6. Dalla graduatoria utile per la concessione del contributo
vengono escluse le domande per le quali non sia pervenuta
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
entro 90 giorni dal termine di presentazione delle
domande ovvero al momento della formazione della graduatoria
stessa, copia autentica di tutte le autorizzazioni
e/o concessioni necessarie alla realizzazione della
iniziativa di cui al secondo comma lettera e).
7. L'esito della valutazione di tutte le domande pervenute
è reso pubblico e comunicato ai soggetti richiedenti
entro centottanta giorni dal termine di presentazione
delle domande.
Art.5 CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
1. Entro 180 giorni dai termini di presentazione delle
domande, il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato inoltra al CIPE le proposte di assegnazione
dei contributi.
I contributi sono concessi nel limite massimo del 50%
della spesa ammissibile, con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, su delibera del CIPE.
L'importo del contributo è determinato in base
alla scala valori riportata nell'allegato C.
Il decreto di concessione fissa: l'importo del contributo
e i tempi di realizzazione.
Il decreto di concessione è notificato a cura
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
al beneficiario.
2. Nel caso di iniziative la cui realizzazione è
prevista in un arco di tempo pluriennale, il contributo
è concesso a valere sulle complessive autorizzazionipluriennali
di spesa disposte per lo scopo e con riferimento alle
quote di risorse relative a ciascun anno del periodo
considerato.
Art.6 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. L'erogazione dei contributi è da richiedersi
sulla base di stati di avanzamento dei lavori da presentare
con cadenza non inferiore a sei mesi e nei limiti delle
somme che risulteranno disponibili per lo scopo negli
anni interessati in armonia a quanto previsto nell'art.5
secondo comma.
2. Sui contributi possono essere concesse anticipazioni
in corso d'opera con le modalità e nelle misure
stabilite dal decreto 7-6-1991 del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministero del tesoro emanato ai sensi dell'art.18 terzo
comma e comunque nei limiti delle somme che risulteranno
disponibili.
3. Ai fini dell'erogazione dei contributi dovrà
essere prodotta la documentazione di seguito elencata
e secondo le modalità stabilite dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con
circolare di cui al primo comma art.2:
a) certificato rilasciato dalla competente Prefettura
ai sensi della legge 19-3-1991, n.55 e successive modificazioni
concernente "Nuove disposizioni per la prevenzione
della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi
forme di pericolosità sociale";
b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura;
c) certificato di vigenza rilasciato dal competente
Tribunale;
d) dichiarazione del proponente dalla quale risulti:
- la data di inizio e di fine dei lavori eseguiti;
- la forma di accredito del contributo (numero del conto
corrente bancario e relativo istituto di credito o
numero del conto corrente postale, ovvero altre forme
di accredito previste in base alla natura giuridica
dei soggetti beneficiari);
e) dichiarazione del proponente di ottemperare a quanto
disposto dall'art.36 della legge 20-3-1970 che prevede
alcuni obblighi a carico dei titolari dei benefici
accordati dallo Stato e di impegnarsi ad applicare,
per tutta la durata del periodo delle agevolazioni,
condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti
di lavoro delle categorie e della zona;
f) dichiarazione del proponente circa il tipo di contabilità
adottata (se ordinaria o speciale) e l'obbligo o meno
della produzione della bolletta d'incasso (per Comuni,
Aziende Municipalizzate, ecc.);
g) delibere di approvazione e liquidazione della realizzazione
e dei vari stati di avanzamento della stessa (per Comuni,
Aziende Municipalizzate, ecc.);
h) elenco riepilogativo delle spese sostenute timbrato
e firmato dal collaudatore e dal beneficiario;
i) certificato di collaudo tecnico-amministrativo redatto
su carta da bollo da un professionista iscritto negli
albi professionali, abilitato, ai sensi delle vigenti
leggi, alla progettazione delle opere cui si riferisce
la certificazione, debitamente sottoscritto e timbrato
dallo stesso con il timbro recante il numero di iscrizione
al relativo Albo.
Il certificato di collaudo deve necessariamente indicare
le date di inizio e fine lavori, l'importo totale al
netto di IVA delle spese sostenute e attestare:
- la conformità dell'opera realizzata all'iniziativa
oggetto del decreto di concessione del contributo;
- la conformità dell'opera realizzata alla normativa
vigente;
- l'esclusiva pertinenza delle spese esposte all'impianto
assentito;
l) documentazione di spesa secondo le modalità
indicate negli allegati A e B del presente decreto.
Art.7 CORRETTA MANUTENZIONE E REGOLARE ESERCIZIO
1. I beneficiari dei contributi sono tenuti alla puntuale
esecuzione, alla corretta manutenzione e al regolare
esercizio degli impianti incentivati, secondo le vigenti
norme anche tecniche.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno dei tre anni successivi
alla data del collaudo dell'impianto, il beneficiario
del contributo deve inviare una relazione di corretta
manutenzione e di regolare esercizio degli impianti
incentivati redatta da un tecnico iscritto all'Albo
professionale.
3. I dati tecnici, economici ed energetici di esercizio
riportati nella relazione di cui al secondo comma devono
permettere un raffronto con quelli previsti all'atto
della domanda.
Nel caso di differenza tra i dati riscontrati e quelli
attesi devono essere indicati gli elementi di differenziazione
rispetto alle aspettative.
Art.8 VERIFICHE
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
può disporre verifiche ed accertamenti circa
l'effettiva e completa realizzazione degli impianti
o delle loro modifiche. Tali verifiche vengono disposte,
anche con metodo a campione, in modo da coprire la
generalità delle iniziative incentivate. Si
adotteranno inoltre i seguenti criteri di priorità:
a) complessità tecnica dell'iniziativa;
b) complessità delle modalità della copertura
finanziaria dell'iniziativa;
c) rilevanza economica dell'iniziativa;
d) modifiche o variazioni in corso d'opera successive
alla liquidazione di uno stato di avanzamento;
e) variazione dei tempi di esecuzione;
f) richiesta del beneficiario per giustificati motivi;
g) presentazione dei giustificativi di spesa con elenchi
di fatture accompagnati da dichiarazione sostitutiva
di notorietà.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
con proprio decreto può istituire commissioni
costituite da un massimo di tre esperti tecnici ed
amministrativi, anche con la partecipazione di personale
dell'ENEA, ai fini dell'effettuazione delle verifiche.
Le commissioni danno immediata comunicazione al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'esito
delle verifiche. Gli oneri connessi all'effettuazione
delle verifiche restano a carico dei soggetti beneficiari
del contributo.
Art.9 VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E LOCAZIONI FINANZIARIE
1. Eventuali variazioni in corso d'opera, anche dei
tempi di esecuzione, delle iniziative già approvate
devono essere preventivamente autorizzate, su domanda
dell'interessato, con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e non possono comunque
comportare alcun aumento del contributo concesso.
Il decreto di cui sopra è notificato dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'interessato.
2. I contributi possono essere concessi anche per iniziative
oggetto di locazione finanziaria tramite società
iscritte nell'albo istituito presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art.1
del decreto del Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno del 12-11-1986, in attuazione dell'art.9,
tredicesimo comma, della legge 1-3-1986, n.64.
3. Le procedure e le modalità di concessione
ed erogazione dei contributi di cui al secondo comma,
nonché le modalità di controllo del regolare
esercizio degli impianti incentivati, saranno determinate
in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
le società di cui al medesimo secondo comma,
in base ad una convenzione tipo da adottarsi con decreto
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
Art.10 REVOCHE
1. Il contributo concesso viene revocato nei seguenti
casi:
a) qualora, entro 120 giorni dalla data di notifica
della concessione del contributo, non vengano documentati
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
l'avvio dei lavori o l'avvenuta apertura del cantiere,
con perizia giurata redatta da un tecnico iscritto
all'albo professionale, ovvero non vengano documentati,
allo stesso Ministero, ordini emessi dal beneficiario
inerenti la realizzazione pari ad almeno il 30% dei
costi delle forniture di terzi ammesse a contributo;
b) nel caso di variazioni in corso d'opera, autorizzate
con le modalità di cui al primo comma dell'art.9
che comportino una riduzione dell'investimento previsto,
il contributo concesso viene revocato, con lo stesso
decreto di autorizzazione, per la quota corrispondente
alla riduzione stessa.
2. Nel caso di inadempimento del beneficiario del contributo
agli obblighi ed oneri previsti dall'art.7, il Ministro
può revocare il contributo in tutto o in parte
in relazione alla gravità degli inadempimenti.
Art.11 ABROGAZIONE
1. Il decreto ministeriale del 17-7-1991 recante modalità
di concessione ed erogazione dei contributi di cui
all'art.12 della legge 9-1-1991, n.10, è abrogato.
Allegato A
MODALITA' DI DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE
Commesse esterne
La spesa relativa a tali commesse può essere
documentata con fatture o con elenchi di fatture.
Nel primo caso ogni fattura deve essere trasmessa in
doppia copia, di cui una autenticata per copia conforme
all'originale dal legale rappresentante della società,
e debitamente quietanzata.
Nel secondo caso gli elenchi di fatture, debbono riportare
le componenti tecniche ed economiche della spesa, al
netto dell'IVA, accompagnate da un apposito attestato
notarile o da una dichiarazione sostitutiva di notorietà
del legale rappresentante del soggetto beneficiario
con attestazione di veridicità da parte del
professionista incaricato dell'accertamento della regolarità
delle scritture contabili, che dichiari:
- la conformità dei dati riportati in tali elenchi
con i documenti originali;
- che le spese riportate negli elenchi sono state sostenute
effettivamente ed unicamente per la realizzazione dell'iniziativa
oggetto del decreto di concessione;
- che le fatture relative alla spesa sostenuta per l'iniziativa
sono fiscalmente regolari e sono state integralmente
pagate;
- che le spese si riferiscono a materiali, macchinari,
impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ovvero usati
nei limiti espressamente dichiarati.
Il legale rappresentante dovrà inoltre dichiarare
la proprietà e disponibilità delle opere
incentivate, nonché eventuali titoli e diritti
di terzi.
Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata
dal Presidente del Collegio Sindacale o dal Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti, o da una delle
Società abilitate ad effettuare certificazioni
di bilancio.
Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo
sia una Regione, un Comune, un Consorzio o una Associazione
tra i predetti Enti, ovvero una Azienda o una Società
dei medesimi, la predetta documentazione dovrà
essere accompagnata da analoghe dichiarazioni sostitutive
di notorietà rese dagli organi responsabili.
Eventuali discordanze tra i dati forniti e quelli accertati
determineranno una corrispondente riduzione del contributo
concesso o la revoca del provvedimento.
In particolare per le fatture estere è necessario,
oltre alla documentazione richiesta, la traduzione
giurata nonché la documentazione bancaria relativa
alla effettiva negoziazione della valuta estera al
momento del pagamento. Nel caso di presentazione degli
elenchi di fatture la dichiarazione sostitutiva di
notorietà dovrà indicare per ogni singola
fattura:
- l'importo in valuta;
- l'oggetto della fornitura e/o della prestazione effettuata;
- il controvalore in lire italiane della effettiva negoziazione
della valuta estera al momento del pagamento.
In entrambi i casi: per gli acquisti e/o prestazioni
effettuate da società appartenenti allo stesso
gruppo debbono essere evidenziati i rapporti societari
esistenti al momento della fatturazione tra il soggetto
beneficiario del contributo e le aziende da esso controllate,
collegate, e/o consociate.
Commesse interne
La spesa relativa a tali commesse deve essere documentata
da:
- elenco di tutte le commesse sottoscritto dal legale
rappresentante, corredato di descrizione, importo,
elemento (numero, sigla, ecc.) di identificazione e
periodo di rilevazione per ciascuna commessa;
- elaborati, anche meccanografici, di contabilità
industriale, sempre che gli stessi, contengano precisi
riferimenti o prospetti di collegamento per risalire
alla natura delle spese ed alle componenti tecniche
ed economiche rilevabili nella contabilità generale
dell'impresa.
In particolare per i materiali prelevati dal magazzino
è necessario presentare fatture d'acquisto precedenti
alla data del prelievo, relative a beni della medesima
natura, fino a concorrenza delle quantità prelevate
e utilizzate per il progetto.
Per le prestazioni effettuate da personale interno all'azienda
occorre presentare:
- prospetti raggruppati per commesse, sottoscritte dal
legale rappresentante dell'impresa, che indichino il
nome, la qualifica e le mansioni dei dipendenti impegnati,
il numero delle ore di lavoro e la loro valorizzazione
unitaria e totale secondo i prospetti allegati;
- copia autenticata dell'estratto del libro matricola,
per ciascun dipendente utilizzato nella commessa interna,
da cui risulti che le persone utilizzate erano in forza
all'azienda nel periodo indicato;
- copia autentica dell'estratto del libro paga o - in
caso di esenzione INAIL della tenuta dei libri paga
- copia autentica dei cedolini dei salari e degli stipendi
del personale utilizzato relativi agli anni in cui
il dipendente ha prestato la sua opera per il progetto
agevolato.
Le fatture e gli altri documenti di spesa, di importo
unitario fino a ú. 100.000, possono in ogni
caso essere non esibiti ma sostituiti da una dichiarazione
del legale rappresentante che ne indichi per ciascuno
il numero e l'importo e ne riepiloghi l'importo totale,
al netto dell'IVA.
La facoltà di cui sopra, può essere applicata
nel limite del 2% dell'importo totale delle spese sostenute
per la realizzazione dell'iniziativa.
Allegato b, è omesso perché ritenuto di non specifico interesse.
Allegato C
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 9-1-1991, N.10 - SCALA DEI VALORI PROGRESSIVI ATTRIBUIBILI AI PROGETTI DIMOSTRATIVI IN SEDE DI LORO VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA
Il giudizio di validità tecnico-economica dei progetti presentati ex art.12 viene attribuito attraverso l'applicazione della scala dei valori progressivi data dalla espressione
F: Commisura l'entità della validità tecnico-economica
del progetto proposto dall'istante, quale rapporto
tra Cs e B.
Il valore F può variare tra 0 - 50/100 a seconda
dei valori attribuiti ai parametri Cs e B. Il riferimento
a 100 della espressione permette di tener conto che
il contributo massimo previsto dalla legge è
pari al 50% del costo ammissibile. Il contributo si
calcola moltiplicando l'importo del costo della iniziativa
ammissibile a contributo per F.
B: Rappresenta la dimensione fisica minima della iniziativa
ritenuta significativa dal punto di vista della dimostratività
tecnica, economica e gestionale rispetto alle dimensioni
reali dell'iniziativa proposta.
Nel caso di impianto dimostrativo il parametro "B"
può avere un valore uguale o superiore a 1.
Si attribuisce il valore 1 qualora il progetto proposto
dall'istante ha la dimensione fisica minima per essere
significativo dal punto di vista della dimostratività
tecnica, economica e gestionale. Si attribuiscono valori
superiori ad 1 qualora la dimensione dell'iniziativa
proposta è ritenuta plurima rispetto alla dimensione
minima significativa.
Nel caso di prototipi di prodotto o di dispositivi a
basso consumo energetico specifico ovvero di prodotti
in grado di utilizzare convenientemente fonti energetiche
rinnovabili o riduttive dei consumi di elettricità,
il valore attribuito al parametro B è uguale
a 1.
Cs: Misura la validità tecnica e/o gestionale
e/o organizzativa economica della iniziativa proposta.
Al Cs si attribuisce un valore tra 0 e 50, quale sommatoria
dei valori attribuiti agli addendi C1, C2, C3, C4,
C5, appresso esplicitati.
Al Cs si attribuisce comunque il valore 0 qualora:
- la descrizione tecnica del progetto non consideri
i principi fisici delle leggi delle scienze e della
tecnica;
- il progetto non sia ritenuto dimostrativo;
- la tecnologia proposta non sia derivata da una ricerca
e sia ritenuta non affidabile;
- non esista un mercato anche futuro per la tecnologia
proposta;
- presenti un impatto ambientale non riconducibile alle
norme delle leggi vigenti anche in presenza di investimenti
aggiuntivi.
Al Cs si attribuisce il valore 50 qualora agli addendi
C1, C2, C3, C4, C5 siano attribuiti i valori massimi
appresso esplicitati essendo ritenuto ottimale ogni
aspetto considerato.
Al Cs di attribuisce valore inferiore 50 qualora i valori
attribuiti agli addendi C1, C2, C3, C4, C5 siano inferiori
ai massimi non essendo ritenuto ottimale ogni aspetto
relativo.
In particolare l'addendo C1 esprime la validità
dell'iniziativa sotto l'aspetto della progettazione,
C2 l'aspetto innovativo dell'iniziativa, C3 i risparmi
energetici realizzabili, C4 la possibilità di
diffusione dell'iniziativa, C5 l'incidenza ambientale.
A1 C1 viene attribuito il valore massimo di 10 e tiene
conto dei seguenti caratteri:
- qualità della descrizione tecnica del progetto:
tra 0 e 4;
- la professionalità e l'esperienza nel settore
ovvero in settori affini del responsabile tecnico del
progetto dimostrativo:tra 0 e 2;
- la disponibilità commerciale dei principali
componenti dell'impianto: tra 0 e1;
- la qualità della esecuzione dei calcoli presentati
(rigorosi, approssimati, errati): tra 0 e 3.
A C2 viene attribuito il valore massimo di 10 e tiene
conto dei seguenti caratteri:
- novità della tecnica e/o della gestione e/o
dell'organizzazione proposta vista la tipologia della
iniziativa rispetto alle tecniche alle gestioni e alleorganizzazioni
tradizionali: tra 0 e 7;
- sviluppo e applicazione dei risultati di ricerche
pregresse: tra 0 e 3;
A C3 viene attribuito il valore massimo di 15 e tiene
conto dei seguenti caratteri:
- risparmio (calore, elettricità, altri) energetico
atteso nell'intera vita stimata: tra 0 e 4;
- rapporto tra Tep risparmiati e costo del progetto
in un anno: tra 0 e 4;
- capacità costruttiva del soggetto per eventuali
successive realizzazioni: tra 0 e 2;
- mercato della tecnologia proposta a livello nazionale:
tra 0 e 2;
- potenzialità di risparmio del settore con l'introduzione
della tecnica proposta visti i consumi tipi di un impianto
tradizionale rispetto a quello considerato: tra 0 e
3.
A C4 viene attribuito il valore massimo di 10 e tiene
conto dei seguenti caratteri:
- natura delle conoscenze che potranno essere
diffuse (tecniche, economiche, gestionali,ecc.): tra
0 e 3;
- modalità previste di diffusione delle conoscenze
(pubblicazioni, visite, tirocini): tra 0 e 1;
- adeguatezza della strumentazione e delle capacità
di gestione del sistema del proponente: tra 0 e 3;
- eventuali restrizioni alla diffusione delle conoscenze:
tra 0 e 3
A C5 viene attribuito il valore massimo di 5 e tiene
conto dei seguenti caratteri:
- natura ed entità di eventuali rischi tecnici:
tra 0 e 2,
- rischio di inquinamento: tra 0 e 3.
Il valore massimo è attribuito qualora i caratteri
espressi dall'addendo siano ritenuti ottimali, il valore
minimo di 0 è attribuito qualora ogni carattere
espresso dall'addendo non sia ritenuto significativo.
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