[Note's] DECRETO MINISTERO DELL'INDUSTRIA 7 MAGGIO 1992

(G.U. 22-6-1992, n.145-suppl.)

NUOVE MODALITA' DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N.10, RECANTE NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA

Art.1 AMMISSIBILITA' DELLE INIZIATIVE E CUMULABILITA' DEI BENEFICI
1. Sono ammissibili ai contributi di cui all'art.12 della legge 9-1-1991, n.10, le iniziative intraprese successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. I limiti di ammissibilità di cui al primo comma non si applicano alle iniziative per le quali sia stato richiesto il contributo ai sensi dell'art.11 della legge 308/1982 e successive modificazioni, e del decreto legge 31-8-1987, n.364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29-10-1987, n.445 qualora le relative domande non siano state oggetto di apposito provvedimento di accoglimento o di rigetto.
3. Si applicano i limiti di cumulo dei contributi del presente decreto con quelli previsti da altre leggi, quali determinati con la delibera del CIPE del 26-11-1991 e nel rispetto dei vincoli della vigente normativa Comunitaria.

Art.2 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
1. Le domande per la concessione dei contributi di cui al presente decreto devono essere presentate secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con circolare pubblicata sulla stessa Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
2. Le domande di cui al primo comma devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto e devono essere corredate della documentazione di seguito elencata:
a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b) certificato di vigenza con indicazione dei legali rappresentanti rilasciato dal competente Tribunale;
c) certificato rilasciato dalla competente Prefettura ai sensi della legge 19-3-1990, n.55, e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale";
d) delibere, ove necessarie, relative alla progettazione dell'iniziativa e alla realizzazione della stessa;
e) dichiarazione del proponente dalla quale risulti lo stato dell'iniziativa;
f) dichiarazione del proponente, da rilasciare anche se negativa, dalla quale risultino i finanziamenti già richiesti o già ottenuti a qualsiasi titolo per la stessa iniziativa; nel caso in cui i predetti finanziamenti risultino incompatibili con i limiti di cumulo di cui alla delibera CIPE 26-11-1991 il proponente dovrà altresì dichiarare il proprio impegno a rinunciare ai finanziamenti in questione prima della concessione dei contributi di cui al presente decreto;
g) dichiarazione che i costi imputabili ad acquisti in Paesi esterni alla Comunità economica europea di macchinari, di materiali e/o servizi non siano globalmente superiori alla metà dei costi imputabili all'iniziativa;
h) scheda tecnica riassuntiva delle caratteristiche dell'iniziativa per cui si richiede il contributo;
i) relazione che contenga elementi tecnici che illustrino la finalità dell'iniziativa e ne consentano la valutazione;
l) progettazione eseguita al fine della realizzazione dell'iniziativa proposta;
m) scheda attestante il possesso, da parte del soggetto richiedente il contributo, dei requisiti economici finanziari necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'iniziativa proposta; su tale scheda dovrà essere evidenziato il rapporto tra fondi propri (riferiti all'ultimo bilancio) e investimento previsto al netto del contributo.
Laddove l'indice prospettico, risultante dal rapporto tra fondi propri ed investimento previsto al netto di contributo, dovesse risultare inferiore a 0,5 a corredo della domanda devono essere allegati gli ultimi tre bilanci depositati, con relativi allegati e ogni altro elemento utile alla definizione delle caratteristiche economiche e finanziarie del soggetto proponente in relazione all'iniziativa oggetto di domanda di contributo;
n) copia autentica delle autorizzazioni o concessioni necessarie alla realizzazione dell'iniziativa ovvero documentazione dell'avvenuta presentazione delle istanze in ordine alle autorizzazioni o concessioni stesse. Tale documentazione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo attestante che le autorizzazioni acquisite o richieste, cui si riferisce detta documentazione, sono tutte quelle necessarie in base alla normativa vigente. Inoltre per le autorizzazioni o concessioni non ancora ottenute, il proponente dovrà indicare la situazione esatta della procedura, i tempi previsti e le prospettive di esito positivo;
o) copia della ricevuta o della lettera di comunicazione del nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi dell'art.19 della legge 9-1-1991, n.10, ovvero dichiarazione che il proponente non è soggetto obbligato alla predetta nomina;
p) dichiarazione di conformità dei dati contenuti nella domanda e nella scheda a quelli risultanti dalla documentazione allegata, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo.
3. In luogo dei certificati di cui alla lettera a), b) e c) del secondo comma, gli interessati, possono allegare alla domanda, dichiarazioni temporaneamente sostitutive di certificazioni, redatte dal richiedente, con firma autenticata ai sensi della legge 4-1-1968, n.15. Le certificazioni temporaneamente sostituite devono comunque essere prodotte, entro il medesimo termine di cui all'art.4, sesto comma.
4. Le domande devono essere firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo e corredate della documentazione attestante il relativo titolo di rappresentanza.
5. I dati, riportati nella documentazione allegata alla domanda, devono essere adeguatamente giustificati e documentati. La vita dell'iniziativa deve essere calcolata in base alla media ponderata delle aliquote fiscali di ammortamento delle opere da incentivare, raggruppate secondo le voci appresso riportate:
- opere civili 3%;
- apparecchiature elettromeccaniche e termiche 9%;
- apparecchiature di impatto ambientale 14%;
- reti di distribuzione energia 5%;
- altre (voci non comprese nelle precedenti) 10%.
Qualora i dati derivanti da valutazioni o stime effettuate dal soggetto richiedente non risultassero adeguatamente giustificati e documentati, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, si riserva di rettificarli in fase di valutazione.
6. Le domande già presentate ai sensi del decreto ministeriale 17-7-1991 che non siano state ammesse a contributo perché non complete e prive della documentazione richiesta dal medesimo decreto ministeriale 17-7-1991 nonché quel-le presentate ai sensi dei decreti 17-7-1991, 24-1-1992 e 15-4-1992 s'intendono confermate e possono essere integrate in conformità alle nuove modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi stabiliti dal presente decreto ed entro i termini di cui all'art.2 secondo comma.
7. Nel caso in cui se ne presenti la necessità, a causa di carenze formali, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà a richiedere la regolarizzazione della documentazione presentata.

Art.3 COSTI AMMISSIBILI
1. I costi devono essere relativi a spese strettamente connesse al raggiungimento delle finalità di cui all'art.1 della legge 9-1-1991, n.10.
2. Sono ammissibili i costi, al netto di IVA, relativi a:
a) progettazione dell'iniziativa;
b) acquisto dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature relative alla realizzazione dell'iniziativa, nonché le relative spese di trasporto, montaggio e assemblaggio;
c) opere edili strettamente connesse e dimensionate, anche dal punto di vista funzionale, ai macchinari, agli impianti e alle attrezzature di cui alla precedente lettera b) ed esclusivamente dedicate a quest'ultimi;
d) altri impianti indispensabili per l'esercizio, nel rispetto delle norme vigenti;
e) strumentazioni in grado di consentire le misure necessarie alla fase di dimostrazione e valutazione dei risultati;
f) spese per direzione lavori e collaudi previsti dalla normativa vigente per la parte strettamente afferente le opere e gli impianti di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e);
g) fase operativa necessaria per la caratterizzazione dell'iniziativa e per la valutazione dei risultati ottenuti;
h) divulgazione.
3. Non sono ammissibili i costi relativi ad espropri, a oneri di urbanizzazione, ad acquisto di terreni, ad indennizzi, ad oneri finanziari, ad atti amministrativi, a revisione prezzi, ad imprevisti.

Art.4 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
1. La valutazione delle domande di contributo è svolta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che a tal fine può avvalersi del supporto tecnico operativo dell'ENEA, ai sensi dell'art.2 della legge 15-12-1971, n.1240, e successive modifiche ed integrazioni, anche nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'art.3 della legge 9-1-1991, n.10.
2. Le domande vengono valutate in base ai seguenti parametri:
a) vantaggio energetico connesso all'iniziativa quantificato in termini di energia primaria risparmiata nell'intera vita;
b) vantaggio energetico connesso alla diffusione dell'iniziativa, quantificato in termini di energia primaria risparmiata in condizione di diffusione media dell'iniziativa stessa;
c) grado d'innovazione dell'iniziativa per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi;
d) idoneità delle operazioni occorrenti alla caratterizzazione dell'iniziativa e alla valutazione dei risultati;
e) consegna di una copia delle autorizzazioni e/o concessioni necessarie alla realizzazione dell'iniziativa ovvero documentazione dell'avvenuta presentazione delle istanze in ordine alle autorizzazioni stesse;
f) caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie del soggetto proponente in relazione all'iniziativa oggetto di domanda di contributo;
g) costi relativi ad acquisti in paesi esterni ai paesi appartenenti alla Comunità europea; tali costi devono essere inferiori al 50% dei costi imputabili all'iniziativa.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della valutazione delle caratteristiche economico-finanziarie di cui al secondo comma, lettera e), del presente articolo potrà anche avvalersi degli istituti di credito e degli istituti e delle società finanziarie ai sensi dell'art.17, secondo comma, della legge 9-1-1991, n.10.
4. Le iniziative per le quali siano state espresse valutazioni positive, vengono poste in una graduatoria unica determinata dai punteggi conseguiti, in base ad una valutazione comparativa dei parametri di cui ai punti a), b) e c) del secondo comma, nelle seguenti tre graduatorie:
i) la prima effettuata ordinando le iniziative in base al quantitativo di energia primaria risparmiata nell'intera vita dell'iniziativa, espressa in GJ, per unità di investimento ammissibile a contributo, espresso in milioni di lire. Le iniziative verranno poste in graduatoria in ordine decrescente del suddetto parametro attribuendo a ciascuna un punteggio pari al numero d'ordine della graduatoria;
ii) la seconda effettuata ordinando le iniziative in base al quantitativo di energia primaria risparmiata connessa alla diffusione dell'iniziativa nelle condizioni di cui al precedente secondo comma lettera b). Le iniziative verranno poste in graduatoria in ordine decrescente del suddetto parametro attribuendo a ciascuna un punteggio pari al numero d'ordine della graduatoria;
iii) la terza effettuata ordinando le iniziative in base al grado di innovazione dell'iniziativa. Ai fini della formazione della graduatoria vengono considerati, in ordine di merito, i seguenti tre livelli:
- il primo è relativo ad iniziative che utilizzano componenti innovativi rispetto a quelli commercialmente disponibili nei Paesi della Comunità europea. A tali iniziative viene attribuito un punteggio unico pari alla metà delle domande rientranti nel livello;
- il secondo è relativo ad iniziative che adottano componenti commercialmente disponibili in sistemi e/o processi innovativi. A tali iniziative viene attribuito un punteggio unico pari al numero delle domande appartenenti al primo livello più la metà del numero delle domande del medesimo secondo livello;
- il terzo è relativo ad iniziative che adottano sistemi e/o processi noti e commercialmente disponibili trasferiti in settori o in contesti produttivi nei quali detti sistemi o processi non hanno trovato applicazione e/o ad iniziative che presentano sostanziali contenuti innovativi per aspetti gestionali od organizzativi. A tali iniziative viene attribuito un punteggio pari al numero complessivo delle iniziative rientranti nei livelli primo e secondo più la metà del numero delle iniziative del medesimo terzo livello.
5. La valutazione complessiva viene effettuata ponendo le iniziative in un'unica graduatoria, in ordine crescente del valore della somma dei punteggi delle tre graduatorie di cui alle lettere i), ii), iii).
In caso di pari punteggio viene attribuita priorità all'iniziativa che consegue un maggiore quantitativo di energia primaria risparmiata nell'intera vita dell'iniziativa, espressa in GJ, per unità di investimento ammissibile a contributo, espresso in milioni di lire; in caso di ulteriore pareggio prevale l'iniziativa che presenta un più elevato valore assoluto di rispamio energetico nell'intera vita dell'iniziativa.
6. Dalla graduatoria utile per la concessione del contributo vengono escluse le domande per le quali non sia pervenuta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande ovvero al momento della formazione della graduatoria stessa, copia autentica di tutte le autorizzazioni e/o concessioni necessarie alla realizzazione della iniziativa di cui al secondo comma lettera e).
7. L'esito della valutazione di tutte le domande pervenute è reso pubblico e comunicato ai soggetti richiedenti entro centottanta giorni dal termine di presentazione delle domande.

Art.5 CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
1. Entro 180 giorni dai termini di presentazione delle domande, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato inoltra al CIPE le proposte di assegnazione dei contributi.
I contributi sono concessi nel limite massimo del 50% della spesa ammissibile, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su delibera del CIPE.
L'importo del contributo è determinato in base alla scala valori riportata nell'allegato C.
Il decreto di concessione fissa: l'importo del contributo e i tempi di realizzazione.
Il decreto di concessione è notificato a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al beneficiario.
2. Nel caso di iniziative la cui realizzazione è prevista in un arco di tempo pluriennale, il contributo è concesso a valere sulle complessive autorizzazionipluriennali di spesa disposte per lo scopo e con riferimento alle quote di risorse relative a ciascun anno del periodo considerato.

Art.6 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. L'erogazione dei contributi è da richiedersi sulla base di stati di avanzamento dei lavori da presentare con cadenza non inferiore a sei mesi e nei limiti delle somme che risulteranno disponibili per lo scopo negli anni interessati in armonia a quanto previsto nell'art.5 secondo comma.
2. Sui contributi possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera con le modalità e nelle misure stabilite dal decreto 7-6-1991 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro emanato ai sensi dell'art.18 terzo comma e comunque nei limiti delle somme che risulteranno disponibili.
3. Ai fini dell'erogazione dei contributi dovrà essere prodotta la documentazione di seguito elencata e secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con circolare di cui al primo comma art.2:
a) certificato rilasciato dalla competente Prefettura ai sensi della legge 19-3-1991, n.55 e successive modificazioni concernente "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale";
b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
c) certificato di vigenza rilasciato dal competente Tribunale;
d) dichiarazione del proponente dalla quale risulti:
- la data di inizio e di fine dei lavori eseguiti;
- la forma di accredito del contributo (numero del conto corrente bancario e relativo istituto di credito o numero del conto corrente postale, ovvero altre forme di accredito previste in base alla natura giuridica dei soggetti beneficiari);
e) dichiarazione del proponente di ottemperare a quanto disposto dall'art.36 della legge 20-3-1970 che prevede alcuni obblighi a carico dei titolari dei benefici accordati dallo Stato e di impegnarsi ad applicare, per tutta la durata del periodo delle agevolazioni, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro delle categorie e della zona;
f) dichiarazione del proponente circa il tipo di contabilità adottata (se ordinaria o speciale) e l'obbligo o meno della produzione della bolletta d'incasso (per Comuni, Aziende Municipalizzate, ecc.);
g) delibere di approvazione e liquidazione della realizzazione e dei vari stati di avanzamento della stessa (per Comuni, Aziende Municipalizzate, ecc.);
h) elenco riepilogativo delle spese sostenute timbrato e firmato dal collaudatore e dal beneficiario;
i) certificato di collaudo tecnico-amministrativo redatto su carta da bollo da un professionista iscritto negli albi professionali, abilitato, ai sensi delle vigenti leggi, alla progettazione delle opere cui si riferisce la certificazione, debitamente sottoscritto e timbrato dallo stesso con il timbro recante il numero di iscrizione al relativo Albo.
Il certificato di collaudo deve necessariamente indicare le date di inizio e fine lavori, l'importo totale al netto di IVA delle spese sostenute e attestare:
- la conformità dell'opera realizzata all'iniziativa oggetto del decreto di concessione del contributo;
- la conformità dell'opera realizzata alla normativa vigente;
- l'esclusiva pertinenza delle spese esposte all'impianto assentito;
l) documentazione di spesa secondo le modalità indicate negli allegati A e B del presente decreto.

Art.7 CORRETTA MANUTENZIONE E REGOLARE ESERCIZIO
1. I beneficiari dei contributi sono tenuti alla puntuale esecuzione, alla corretta manutenzione e al regolare esercizio degli impianti incentivati, secondo le vigenti norme anche tecniche.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno dei tre anni successivi alla data del collaudo dell'impianto, il beneficiario del contributo deve inviare una relazione di corretta manutenzione e di regolare esercizio degli impianti incentivati redatta da un tecnico iscritto all'Albo professionale.
3. I dati tecnici, economici ed energetici di esercizio riportati nella relazione di cui al secondo comma devono permettere un raffronto con quelli previsti all'atto della domanda.
Nel caso di differenza tra i dati riscontrati e quelli attesi devono essere indicati gli elementi di differenziazione rispetto alle aspettative.

Art.8 VERIFICHE
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre verifiche ed accertamenti circa l'effettiva e completa realizzazione degli impianti o delle loro modifiche. Tali verifiche vengono disposte, anche con metodo a campione, in modo da coprire la generalità delle iniziative incentivate. Si adotteranno inoltre i seguenti criteri di priorità:
a) complessità tecnica dell'iniziativa;
b) complessità delle modalità della copertura finanziaria dell'iniziativa;
c) rilevanza economica dell'iniziativa;
d) modifiche o variazioni in corso d'opera successive alla liquidazione di uno stato di avanzamento;
e) variazione dei tempi di esecuzione;
f) richiesta del beneficiario per giustificati motivi;
g) presentazione dei giustificativi di spesa con elenchi di fatture accompagnati da dichiarazione sostitutiva di notorietà.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto può istituire commissioni costituite da un massimo di tre esperti tecnici ed amministrativi, anche con la partecipazione di personale dell'ENEA, ai fini dell'effettuazione delle verifiche. Le commissioni danno immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'esito delle verifiche. Gli oneri connessi all'effettuazione delle verifiche restano a carico dei soggetti beneficiari del contributo.

Art.9 VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E LOCAZIONI FINANZIARIE
1. Eventuali variazioni in corso d'opera, anche dei tempi di esecuzione, delle iniziative già approvate devono essere preventivamente autorizzate, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e non possono comunque comportare alcun aumento del contributo concesso.
Il decreto di cui sopra è notificato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'interessato.
2. I contributi possono essere concessi anche per iniziative oggetto di locazione finanziaria tramite società iscritte nell'albo istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art.1 del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 12-11-1986, in attuazione dell'art.9, tredicesimo comma, della legge 1-3-1986, n.64.
3. Le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al secondo comma, nonché le modalità di controllo del regolare esercizio degli impianti incentivati, saranno determinate in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le società di cui al medesimo secondo comma, in base ad una convenzione tipo da adottarsi con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.

Art.10 REVOCHE
1. Il contributo concesso viene revocato nei seguenti casi:
a) qualora, entro 120 giorni dalla data di notifica della concessione del contributo, non vengano documentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'avvio dei lavori o l'avvenuta apertura del cantiere, con perizia giurata redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale, ovvero non vengano documentati, allo stesso Ministero, ordini emessi dal beneficiario inerenti la realizzazione pari ad almeno il 30% dei costi delle forniture di terzi ammesse a contributo;
b) nel caso di variazioni in corso d'opera, autorizzate con le modalità di cui al primo comma dell'art.9 che comportino una riduzione dell'investimento previsto, il contributo concesso viene revocato, con lo stesso decreto di autorizzazione, per la quota corrispondente alla riduzione stessa.
2. Nel caso di inadempimento del beneficiario del contributo agli obblighi ed oneri previsti dall'art.7, il Ministro può revocare il contributo in tutto o in parte in relazione alla gravità degli inadempimenti.

Art.11 ABROGAZIONE
1. Il decreto ministeriale del 17-7-1991 recante modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art.12 della legge 9-1-1991, n.10, è abrogato.

Allegato A

MODALITA' DI DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Commesse esterne
La spesa relativa a tali commesse può essere documentata con fatture o con elenchi di fatture.
Nel primo caso ogni fattura deve essere trasmessa in doppia copia, di cui una autenticata per copia conforme all'originale dal legale rappresentante della società, e debitamente quietanzata.
Nel secondo caso gli elenchi di fatture, debbono riportare le componenti tecniche ed economiche della spesa, al netto dell'IVA, accompagnate da un apposito attestato notarile o da una dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante del soggetto beneficiario con attestazione di veridicità da parte del professionista incaricato dell'accertamento della regolarità delle scritture contabili, che dichiari:
- la conformità dei dati riportati in tali elenchi con i documenti originali;
- che le spese riportate negli elenchi sono state sostenute effettivamente ed unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto del decreto di concessione;
- che le fatture relative alla spesa sostenuta per l'iniziativa sono fiscalmente regolari e sono state integralmente pagate;
- che le spese si riferiscono a materiali, macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ovvero usati nei limiti espressamente dichiarati.
Il legale rappresentante dovrà inoltre dichiarare la proprietà e disponibilità delle opere incentivate, nonché eventuali titoli e diritti di terzi.
Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata dal Presidente del Collegio Sindacale o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, o da una delle Società abilitate ad effettuare certificazioni di bilancio.
Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo sia una Regione, un Comune, un Consorzio o una Associazione tra i predetti Enti, ovvero una Azienda o una Società dei medesimi, la predetta documentazione dovrà essere accompagnata da analoghe dichiarazioni sostitutive di notorietà rese dagli organi responsabili.
Eventuali discordanze tra i dati forniti e quelli accertati determineranno una corrispondente riduzione del contributo concesso o la revoca del provvedimento.
In particolare per le fatture estere è necessario, oltre alla documentazione richiesta, la traduzione giurata nonché la documentazione bancaria relativa alla effettiva negoziazione della valuta estera al momento del pagamento. Nel caso di presentazione degli elenchi di fatture la dichiarazione sostitutiva di notorietà dovrà indicare per ogni singola fattura:
- l'importo in valuta;
- l'oggetto della fornitura e/o della prestazione effettuata;
- il controvalore in lire italiane della effettiva negoziazione della valuta estera al momento del pagamento.
In entrambi i casi: per gli acquisti e/o prestazioni effettuate da società appartenenti allo stesso gruppo debbono essere evidenziati i rapporti societari esistenti al momento della fatturazione tra il soggetto beneficiario del contributo e le aziende da esso controllate, collegate, e/o consociate.

Commesse interne
La spesa relativa a tali commesse deve essere documentata da:
- elenco di tutte le commesse sottoscritto dal legale rappresentante, corredato di descrizione, importo, elemento (numero, sigla, ecc.) di identificazione e periodo di rilevazione per ciascuna commessa;
- elaborati, anche meccanografici, di contabilità industriale, sempre che gli stessi, contengano precisi riferimenti o prospetti di collegamento per risalire alla natura delle spese ed alle componenti tecniche ed economiche rilevabili nella contabilità generale dell'impresa.
In particolare per i materiali prelevati dal magazzino è necessario presentare fatture d'acquisto precedenti alla data del prelievo, relative a beni della medesima natura, fino a concorrenza delle quantità prelevate e utilizzate per il progetto.
Per le prestazioni effettuate da personale interno all'azienda occorre presentare:
- prospetti raggruppati per commesse, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, che indichino il nome, la qualifica e le mansioni dei dipendenti impegnati, il numero delle ore di lavoro e la loro valorizzazione unitaria e totale secondo i prospetti allegati;
- copia autenticata dell'estratto del libro matricola, per ciascun dipendente utilizzato nella commessa interna, da cui risulti che le persone utilizzate erano in forza all'azienda nel periodo indicato;
- copia autentica dell'estratto del libro paga o - in caso di esenzione INAIL della tenuta dei libri paga - copia autentica dei cedolini dei salari e degli stipendi del personale utilizzato relativi agli anni in cui il dipendente ha prestato la sua opera per il progetto agevolato.
Le fatture e gli altri documenti di spesa, di importo unitario fino a ú. 100.000, possono in ogni caso essere non esibiti ma sostituiti da una dichiarazione del legale rappresentante che ne indichi per ciascuno il numero e l'importo e ne riepiloghi l'importo totale, al netto dell'IVA.
La facoltà di cui sopra, può essere applicata nel limite del 2% dell'importo totale delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa.

Allegato b, è omesso perché ritenuto di non specifico interesse.

Allegato C

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 9-1-1991, N.10 - SCALA DEI VALORI PROGRESSIVI ATTRIBUIBILI AI PROGETTI DIMOSTRATIVI IN SEDE DI LORO VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA

Il giudizio di validità tecnico-economica dei progetti presentati ex art.12 viene attribuito attraverso l'applicazione della scala dei valori progressivi data dalla espressione

F: Commisura l'entità della validità tecnico-economica del progetto proposto dall'istante, quale rapporto tra Cs e B.
Il valore F può variare tra 0 - 50/100 a seconda dei valori attribuiti ai parametri Cs e B. Il riferimento a 100 della espressione permette di tener conto che il contributo massimo previsto dalla legge è pari al 50% del costo ammissibile. Il contributo si calcola moltiplicando l'importo del costo della iniziativa ammissibile a contributo per F.
B: Rappresenta la dimensione fisica minima della iniziativa ritenuta significativa dal punto di vista della dimostratività tecnica, economica e gestionale rispetto alle dimensioni reali dell'iniziativa proposta.
Nel caso di impianto dimostrativo il parametro "B" può avere un valore uguale o superiore a 1. Si attribuisce il valore 1 qualora il progetto proposto dall'istante ha la dimensione fisica minima per essere significativo dal punto di vista della dimostratività tecnica, economica e gestionale. Si attribuiscono valori superiori ad 1 qualora la dimensione dell'iniziativa proposta è ritenuta plurima rispetto alla dimensione minima significativa.
Nel caso di prototipi di prodotto o di dispositivi a basso consumo energetico specifico ovvero di prodotti in grado di utilizzare convenientemente fonti energetiche rinnovabili o riduttive dei consumi di elettricità, il valore attribuito al parametro B è uguale a 1.
Cs: Misura la validità tecnica e/o gestionale e/o organizzativa economica della iniziativa proposta. Al Cs si attribuisce un valore tra 0 e 50, quale sommatoria dei valori attribuiti agli addendi C1, C2, C3, C4, C5, appresso esplicitati.
Al Cs si attribuisce comunque il valore 0 qualora:
- la descrizione tecnica del progetto non consideri i principi fisici delle leggi delle scienze e della tecnica;
- il progetto non sia ritenuto dimostrativo;
- la tecnologia proposta non sia derivata da una ricerca e sia ritenuta non affidabile;
- non esista un mercato anche futuro per la tecnologia proposta;
- presenti un impatto ambientale non riconducibile alle norme delle leggi vigenti anche in presenza di investimenti aggiuntivi.
Al Cs si attribuisce il valore 50 qualora agli addendi C1, C2, C3, C4, C5 siano attribuiti i valori massimi appresso esplicitati essendo ritenuto ottimale ogni aspetto considerato.
Al Cs di attribuisce valore inferiore 50 qualora i valori attribuiti agli addendi C1, C2, C3, C4, C5 siano inferiori ai massimi non essendo ritenuto ottimale ogni aspetto relativo.
In particolare l'addendo C1 esprime la validità dell'iniziativa sotto l'aspetto della progettazione, C2 l'aspetto innovativo dell'iniziativa, C3 i risparmi energetici realizzabili, C4 la possibilità di diffusione dell'iniziativa, C5 l'incidenza ambientale.
A1 C1 viene attribuito il valore massimo di 10 e tiene conto dei seguenti caratteri:
- qualità della descrizione tecnica del progetto: tra 0 e 4;
- la professionalità e l'esperienza nel settore ovvero in settori affini del responsabile tecnico del progetto dimostrativo:tra 0 e 2;
- la disponibilità commerciale dei principali componenti dell'impianto: tra 0 e1;
- la qualità della esecuzione dei calcoli presentati (rigorosi, approssimati, errati): tra 0 e 3.
A C2 viene attribuito il valore massimo di 10 e tiene conto dei seguenti caratteri:
- novità della tecnica e/o della gestione e/o dell'organizzazione proposta vista la tipologia della iniziativa rispetto alle tecniche alle gestioni e alleorganizzazioni tradizionali: tra 0 e 7;
- sviluppo e applicazione dei risultati di ricerche pregresse: tra 0 e 3;
A C3 viene attribuito il valore massimo di 15 e tiene conto dei seguenti caratteri:
- risparmio (calore, elettricità, altri) energetico atteso nell'intera vita stimata: tra 0 e 4;
- rapporto tra Tep risparmiati e costo del progetto in un anno: tra 0 e 4;
- capacità costruttiva del soggetto per eventuali successive realizzazioni: tra 0 e 2;
- mercato della tecnologia proposta a livello nazionale: tra 0 e 2;
- potenzialità di risparmio del settore con l'introduzione della tecnica proposta visti i consumi tipi di un impianto tradizionale rispetto a quello considerato: tra 0 e 3.
A C4 viene attribuito il valore massimo di 10 e tiene conto dei seguenti caratteri:
- natura delle conoscenze che potranno essere
diffuse (tecniche, economiche, gestionali,ecc.): tra 0 e 3;
- modalità previste di diffusione delle conoscenze (pubblicazioni, visite, tirocini): tra 0 e 1;
- adeguatezza della strumentazione e delle capacità di gestione del sistema del proponente: tra 0 e 3;
- eventuali restrizioni alla diffusione delle conoscenze: tra 0 e 3
A C5 viene attribuito il valore massimo di 5 e tiene conto dei seguenti caratteri:
- natura ed entità di eventuali rischi tecnici: tra 0 e 2,
- rischio di inquinamento: tra 0 e 3.
Il valore massimo è attribuito qualora i caratteri espressi dall'addendo siano ritenuti ottimali, il valore minimo di 0 è attribuito qualora ogni carattere espresso dall'addendo non sia ritenuto significativo.




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