(G.U. 22-6-1992, n.145-suppl.)
NUOVE MODALITA' DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N.10, RECANTE NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
Art.1.AMMISSIBILITA' DELLE INIZIATIVE E CUMULABILITA'
DEI BENEFICI
1. Sono ammissibili ai contributi di cui all'art.14
della legge 9-1-1991, n.10, le iniziative intraprese
successivamente alla data di entrata in vigore della
legge stessa che rientrano nelle seguenti categorie:
a) riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino
concessioni rinunciate o il cui esercizio è
stato dismesso prima dell'entrata in vigore della legge
10/1991;
b) costruzione di nuovi impianti idroelettrici nonché
interventi su impianti idroelettrici esistenti che
recano nuovi apporti di potenza e/o energia.
2. I limiti di ammissibilità di cui al primo
comma non si applicano alle iniziative per le quali
sia stato richiesto il contributo ai sensi dell'art.14
della legge 29-5-1982, n.308 e successive modificazioni,
e del decreto legge 31-8-1987, n.364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29-10-1987, n.445 qualora
le relative domande non siano state oggetto di apposito
provvedimento di accoglimento o di rigetto.
3. Si applicano i limiti di cumulo dei contributi del
presente decreto con quelli previsti da altre leggi,
quali determinati con la delibera del CIPE del 26-11-1991
e nel rispetto dei vincoli della vigente normativa
comunitaria.
Art.2.MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI CONTRIBUTO
1. Le domande di contributo devono essere presentate
secondo le modalità stabilite dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con
circolare pubblicata sulla stessa Gazzetta Ufficiale
del presente decreto.
2. Le domande di cui al primo comma devono essere presentate
entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del presente decreto e devono essere corredate
della documentazione di seguito elencata:
a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
b) certificato di vigenza con indicazione dei legali
rappresentanti rilasciato dal competente Tribunale;
c) certificato rilasciato dalla competente Prefettura
ai sensi della legge 19-3-1990, n.55, e successive
modifiche ed integrazioni, concernente "Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di
tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione
di pericolosità sociale";
d) delibere, ove necessarie, relative alla progettazione
dell'iniziativa e alla realizzazione della stessa;
e) dichiarazione del proponente dalla quale risulti
lo stato dell'iniziativa;
f) dichiarazione del proponente, da rilasciare anche
se negativa, dalla quale risultino i finanziamenti
già richiesti o già ottenuti a qualsiasi
titolo per la stessa iniziativa; nel caso in cui i
predetti finanziamenti risultino incompatibili con
i limiti di cumulo di cui alla delibera CIPE 26-11-1991
il proponente dovrà altresì dichiarare
il proprio impegno a rinunciare ai finanziamenti in
questione prima della concessione dei contributi di
cui al presente decreto;
g) schede tecniche riassuntive delle caratteristiche
dell'iniziativa per cui si richiede il contributo;
h) relazione che illustri la finalità dell'iniziativa
e ne consenta la valutazione e che contenga almeno
i seguenti elementi:
- relazione tecnica;
- corografia impianto;
- planimetria generale;
- profilo altimetrico;
- pianta e sezioni sbarramento;
- pianta e sezioni opera di presa;
- sezione canale di derivazione (se esistente);
- sezione canale di scarico;
- pianta e sezioni vasca di carico (se esistente);
- profilo condotta forzata (se esistente);
- pianta e sezione fabbricato centrale o altri edifici
(se
esistenti);
- schemi idraulici ed elettrici dell'impianto idroelettrico
nelle configurazioni prima e dopo l'intervento (nei
casi di
riattivazione e potenziamento);
- elenco dettagliato delle opere realizzate o da realizzare
completo di computo metrico e preventivo prezzi o costi
sostenuti a seconda che l'opera è da realizzare
o già
realizzata secondo i seguenti raggruppamenti:
1. opere idrauliche;
2. opere civili;
3. opere elettromeccaniche;
4. linea di collegamento;
i) scheda attestante il possesso, da parte del soggetto
richiedente il contributo, dei requisiti economico-finanziari
necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'iniziativa
proposta; su tale scheda dovrà essere evidenziato
il rapporto tra fondi propri (riferiti all'ultimo bilancio)
ed investimento previsto al netto del contributo.
Laddove l'indice prospettico, risultante dal rapporto
tra fondi propri ed investimento previsto al netto
di contributo, dovesse risultare inferiore a 0,5 a
corredo della domanda devono essere allegati gli ultimi
tre bilanci depositati, con relativi allegati e ogni
altro elemento utile alla definizione delle caratteristiche
economiche e finanziarie del soggetto proponente in
relazione all'iniziativa oggetto di domanda di contributo;
l) copia autentica delle autorizzazioni o concessioni
necessarie alla realizzazione dell'iniziativa ovvero
documentazione dell'avvenuta presentazione delle istanze
in ordine alle autorizzazioni stesse. Tale documentazione
dovrà essere accompagnata da una dichiarazione
del legale rappresentante del soggetto richiedente
il contributo attestante che le autorizzazioni acquisite
o richieste, cui si riferisce detta documentazione,
sono tutte quelle necessarie in base alla normativa
vigente. Inoltre per le autorizzazioni o concessioni
non ancora ottenute, il proponente dovrà indicare
la situazione esatta della procedura, i tempi previsti
e le prospettive di esito positivo;
m) copia della comunicazione all'UTIF del cessato esercizio
nel caso di riattivazione di impianto;
n) dichiarazione di conformità dei dati contenuti
nella domanda e nelle schede a quelli risultanti dalla
documentazione allegata, sottoscritta dal legale rappresentante
del soggetto richiedente il contributo.
3. In luogo dei certificati di cui alla lettera a),
b) e c) del secondo comma, gli interessati possono
allegare alla domanda dichiarazioni temporaneamente
sostitutive di certificazioni redatte dal richiedente
con firma autenticata ai sensi della legge 4-1-1968,
n.15. Le certificazioni temporaneamente sostituite
devono comunque essere prodotte entro il medesimo termine
di cui all'art.4 settimo comma.
4. Le domande devono essere firmate dal legale rappresentante
del soggetto richiedente il contributo e corredate
della documentazione attestante il relativo titolo
di rappresentanza.
5. I dati riportati nella documentazione allegata alla
domanda devono essere adeguatamente giustificati e
documentati.
Qualora i dati derivanti da valutazioni o stime effettuate
dal soggetto richiedente non risultassero adeguatamente
giustificati e documentati, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, può rettificarli
in fase di valutazione.
6. Le domande già presentate ai sensi del decreto
ministeriale 17-7-1991 che non siano state ammesse
a contributo perché non complete e prive della
documentazione richiesta dal medesimo decreto ministeriale
17-7-1991, nonché quelle presentate ai sensi
dei decreti 17-7-1991, 24-1-1992 e 15-4-1992 s'intendono
confermate e possono essere integrate in conformità
alle nuove modalità per la concessione e l'erogazione
dei contributi stabilite dal presente decreto ed entro
i termini di cui all'art.2, secondo comma.
7. Nel caso in cui se ne presenti la necessità,
a causa di carenze formali, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, provvederà
a richiedere la regolarizzazione della documentazione
presentata.
Art.3.COSTI AMMISSIBILI
1. I costi devono essere relativi a spese strettamente
connesse al raggiungimento delle finalità di
cui all'art.1 della legge 9-1-1991, n.10.
2. Sono ammissibili i costi, al netto di IVA, relativi
a:
a) acquisto dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature
relative alla realizzazione dell'iniziativa, nonché
le relative spese di trasporto, montaggio e assemblaggio;
b) opere edili strettamente connesse e dimensionate,
anche dal punto di vista funzionale, ai macchinari,
agli impianti e alle attrezzature di cui alla precedente
lettera a) ed esclusivamente dedicate a quest'ultimi;
c) altri impianti indispensabili per l'esercizio nel
rispetto delle vigenti norme, nonché strumentazioni
in grado di consentire la misura dei parametri caratterizzanti
l'iniziativa, dimensionati alle opere e agli impianti
di cui alle precedenti lettere a) e b);
d) spese per direzione lavori e collaudi previsti dalla
normativa vigente per la parte strettamente afferente
le opere e gli impianti di cui alle precedenti lettere
a), b e c).
3. Non sono ammissibili i costi relativi ad espropri,
a oneri di urbanizzazione, ad acquisto di terreni e
impianti, ad indennizzi, ad oneri finanziari, ad atti
amministrativi, a revisione prezzi, ad imprevisti.
Art.4.VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
entro trenta giorni dal termine di presentazione delle
domande, trasmette copia delle domande e dei relativi
allegati all'ENEL per la prevista istruttoria tecnico-economica.
2. L'ENEL, entro quattro mesi, invia al Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato una relazione con
l'indicazione di tutti gli elementi istruttori necessari
alla valutazione delle domande stesse.
3. Le domande vengono valutate in base ai seguenti parametri:
a) quantitativo di energia elettrica producibile su
un periodo di vita convenzionale dell'impianto di trenta
anni (in kWh), per unità di investimento ammissibile
a contributo, espresso in milioni di lire;
b) consegna di una copia delle autorizzazioni e/o concessioni
necessarie alla realizzazione dell'iniziativa ovvero
documentazione dell'avvenuta presentazione delle istanze
in ordine alle autorizzazioni e/o concessioni stesse;
c) caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie
del soggetto proponente in relazione all'iniziativa
oggetto di domanda di contributo.
4. Ai fini di una positiva valutazione dell'iniziativa,
il valore del parametro di cui alla lettera a) del
precedente comma non deve essere inferiore a 10.000
kWh per milione di lire di investimento ammissibile
a contributo.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
ai fini della valutazione delle caratteristiche economico-finanziarie
di cui al terzo comma, let-tera c), potrò anche
avvalersi di istituti di credito e di istituti e società
finanziarie ai sensi dell'art.17, secondo comma, della
legge 9-1-1991, n.10.
6. Le iniziative per le quali sono state espresse valutazioni
positive in ordine ai parametri di cui alle lettere
b) e c) del terzo comma del presente articolo vengono
poste in graduatoria in ordine decrescente del parametro
di cui alla lettera a) del medesimo terzo comma. Tale
parametro verrà calcolato e arrotondato alla
seconda cifra decimale.
A parità del parametro di cui sopra, ai fini
della formazione della graduatoria viene data priorità
all'iniziativa con maggiore quantitativo di energia
elettrica prodotta nell'intera vita dell'iniziativa
stessa.
7. Dalla graduatoria utile per la concessione del contributo
vengono escluse le domande per le quali non sia pervenuta
al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
entro 90 giorni dal termine di presentazione delle
domande ovvero al momento della formazione della graduatoria
stessa, copia autentica di tutte le autorizzazioni
e/o concessioni necessarie alla realizzazione dell'iniziativa
di cui al terzo comma, lettera b) ad eccezione della
concessione di derivazione d'acqua in sostituzione
della quale può essere inviata l'autorizzazione
provvisoria all'inizio delle opere rilasciata dall'Ufficio
competente al rilascio della concessione di derivazione
d'acqua.
Nel caso in cui al concessione di derivazione d'acqua
dovesse risultare scaduta o intestata ad altro beneficiario
contestualmente ad essa deve essere presentata una
dichiarazione, rilasciata dal competente Ufficio, attestante
l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo
e/o voltura.
8. L'esito della valutazione di tutte le domande pervenute
è reso pubblico e comunicato ai soggetti richiedenti
entro duecentodieci giorni dal termine di presentazione
delle domande.
Art.5.
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
1. I contributi sono concessi con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro
duecentodieci giorni dal termine di presentazione delle
domande, nella misura massima prevista del 30% della
spesa ammessa.
Il decreto di concessione fissa l'importo del contributo
e i tempi di realizzazione.
L'importo del contributo è pari a quello massimo
previsto dall'art.14 della legge 9-1-1991, n.10.
Il decreto di concessione è notificato, a cura
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
al beneficiario.
2. Nel caso di iniziative la cui realizzazione è
prevista in un arco di tempo pluriennale il contributo
è concesso a valere sulle complessive autorizzazioni
pluriennali di spesa disposte per lo scopo e con riferimento
alle quote di risorse relative a ciascun anno del periodo
considerato.
Art.6.EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. L'erogazione del contributo è da richiedersi
sulla base di stati di avanzamento dei lavori da presentare
con cadenza non inferiore a sei mesi.
L'erogazione dei contributi sarà disposta nei
limiti delle somme che risulteranno disponibili per
lo scopo negli anni interessati in armonia con quanto
previsto all'art.5, secondo comma.
2. Sui contributi possono essere concesse anticipazioni
in corso d'opera con le modalità e nelle misure
stabilite dal decreto 7-6-1991 del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro, emanato ai sensi dell'art.18,
terzo comma, della legge 9-1-1991, n.10 e comunque
nei limiti delle somme che risulteranno disponibili.
3. Ai fini dell'erogazione dei contributi dovrà
essere prodotta la documentazione di seguito elencata
e secondo le modalità che verranno stabilite
con circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato:
a) certificato rilasciato dalla competente Prefettura
ai sensi della legge 19-3-1991, n.55 e successive modificazioni
concernente "Nuove disposizioni per la prevenzione
della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi
forme di pericolosità sociale";
b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura;
c) certificato di vigenza rilasciato dal competente
Tribunale;
d) dichiarazione del proponente dalla quale risulti:
- la data di inizio e di fine dei lavori eseguiti;
- la forma di accredito del contributo (numero del conto
corrente bancario e relativo istituto di credito o
numero del conto corrente postale, ovvero altre forme
di accredito previste in base alla natura giuridica
dei soggetti beneficiari);
e) dichiarazione del proponente di ottemperare a quanto
disposto dall'art.36 della legge 20-3-1970 che prevede
alcuni obblighi a carico dei titolari dei benefici
accordati dallo Stato e di impegnarsi ad applicare,
per tutta la durata del periodo delle agevolazioni,
condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti
di lavoro delle categorie e della zona;
f) dichiarazione del proponente circa il tipo di contabilità
adottata (se ordinaria o speciale) e l'obbligo o meno
della produzione della bolletta d'incasso (per Comuni,
Aziende Municipalizzate, ecc.);
g) delibere di approvazione e liquidazione della realizzazione
e dei vari stati di avanzamento della stessa (per Comuni,
Aziende Municipalizzate, ecc.);
h) elenco riepilogativo delle spese sostenute timbrato
e firmato dal collaudatore e dal beneficiario;
i) certificato di collaudo tecnico-amministrativo redatto
su carta da bollo da un professionista iscritto negli
albi professionali, abilitato, ai sensi delle vigenti
leggi, alla progettazione delle opere cui si riferisce
la certificazione, debitamente sottoscritto e timbrato
dallo stesso con il timbro recante il numero di iscrizione
al relativo Albo.
Il certificato di collaudo deve necessariamente indicare
le date di inizio e fine lavori, l'importo totale al
netto di IVA delle spese sostenute e attestare:
- la conformità dell'opera realizzata all'iniziativa
oggetto del decreto di concessione del contributo;
- la conformità dell'opera realizzata alla normativa
vigente;
- l'esclusiva pertinenza delle spese esposte all'impianto
assentito;
l) documentazione di spesa secondo le modalità
indicate negli allegati A e B del presente decreto.
Art.7.CORRETTA MANUTENZIONE E REGOLARE ESERCIZIO
1. I beneficiari dei contributi sono tenuti alla puntuale
esecuzione, alla corretta manutenzione e al regolare
esercizio degli impianti incentivati, secondo le vigenti
norme anche tecniche.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno dei tre anni successivi
alla data del collaudo dell'impianto, il beneficiario
del contributo deve inviare una relazione di corretta
manutenzione e di regolare esercizio degli impianti
incentivati redatta da un tecnico iscritto all'Albo
professionale.
3. I dati tecnici, economici ed energetici di esercizio
riportati nella relazione di cui al secondo comma devono
permettere un raffronto con quelli previsti all'atto
della domanda.
Nel caso di differenza tra i dati riscontrati e quelli
attesi superiore al 10% dovrà essere fornita
apposita nota giustificativa.
Art.8.
VERIFICHE
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
può disporre verifiche ed accertamenti circa
l'effettiva e completa realizzazione degli impianti
o delle loro modifiche. Tali verifiche vengono disposte,
anche con metodo a campione, in modo da coprire la
generalità delle iniziative incentivate. Si
adotteranno inoltre i seguenti criteri di priorità:
a) complessità tecnica dell'iniziativa;
b) complessità delle modalità della copertura
finanziaria dell'iniziativa;
c) rilevanza economica dell'iniziativa;
d) modifiche o variazioni in corso d'opera successive
alla liquidazione di uno stato di avanzamento;
e) variazione dei tempi di esecuzione;
f) richiesta del beneficiario per giustificati motivi;
g) presentazione dei giustificativi di spesa con elenchi
di fatture accompagnati da dichiarazione sostitutiva
di notorietà.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
con proprio decreto può istituire commissioni
costituite da un massimo di tre esperti tecnici ed
amministrativi, anche con la partecipazione di personale
dell'ENEA, ai fini dell'effettuazione delle verifiche.
Le commissioni danno immediata comunicazione al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'esito
delle verifiche. Gli oneri connessi all'effettuazione
delle verifiche restano a carico dei soggetti beneficiari
del contributo.
Art.9.VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E LOCAZIONI FINANZIARIE
1. Eventuali variazioni in corso d'opera, anche dei
tempi di esecuzione, delle inziative già approvate
devono essere preventivamente autorizzate, su domanda
dell'interessato, con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e non possono comunque
comportare alcun aumento del contributo concesso.
Il decreto di cui sopra è notificato dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'interessato.
2. I contributi possono essere concessi anche per iniziative
oggetto di locazione finanziaria tramite società
iscritte nell'albo istituito presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art.1
del decreto del Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno del 12-11-1986, in attuazione dell'art.9,
tredicesimo comma, della legge 1-3-1986, n.64.
3. Le procedure e le modalità di concessione
ed erogazione dei contributi di cui al secondo comma,
nonché le modalità di controllo del regolare
esercizio degli impianti incentivati, saranno determinate
in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
le società di cui al medesimo secondo comma,
in base ad una convenzione tipo da adottarsi con decreto
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
Art.10 REVOCHE
1. Il contributo concesso viene revocato nei seguenti
casi:
a) qualora, entro 120 giorni dalla data di notifica
della concessione del contributo, non vengano documentati
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
l'avvio dei lavori o l'avvenuta apertura del cantiere,
con perizia giurata redatta da un tecnico iscritto
all'albo professionale, ovvero non vengano documentati,
allo stesso Ministero, ordini emessi dal beneficiario
inerenti la realizzazione pari ad almeno il 30% dei
costi delle forniture di terzi ammesse a contributo;
b) nel caso di variazioni in corso d'opera, autorizzate
con le modalità di cui al primo comma dell'art.9
che comportino una riduzione dell'investimento previsto,
il contributo concesso viene revocato, con lo stesso
decreto di autorizzazione, per la quota corrispondente
alla riduzione stessa.
2. Nel caso di inadempimento del beneficiario del contributo
agli obblighi ed oneri previsti dall'art.7, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato può
revocare il contributo in tutto o in parte in relazione
alla gravità degli inadempimenti.
Art.11 ABROGAZIONE
1. Il decreto ministeriale del 17-7-1991 recante modalità
di concessione ed erogazione dei contributi di cui
all'art.14 della legge 9-1-1991, n.10, è abrogato.
Allegato A MODALITA' DI DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE
Commesse esterne
La spesa relativa a tali commesse può essere
documentata con fatture o con elenchi di fatture.
Nel primo caso ogni fattura deve essere trasmessa in
doppia copia, di cui una autenticata per copia conforme
all'originale dal legale rappresentante della società
e, debitamente quietanzata.
Nel secondo caso gli elenchi di fatture, debbono riportare
le componenti tecniche ed economiche della spesa, al
netto dell'IVA, accompagnati da un apposito attestato
notarile o da una dichiarazione sostitutiva di notorietà
del legale rappresentante del soggetto beneficiario
con attestazione di veridicità da parte del
professionista incaricato dell'accertamento della regolarità
delle scritture contabili, che dichiari:
- la conformità dei dati riportati in tali elenchi
con i documenti originali;
- che le spese riportate negli elenchi sono state sostenute
effettivamente ed unicamente per la realizzazione dell'iniziativa
oggetto del decreto di concessione;
- che le fatture relative alla spesa sostenuta per l'iniziativa
sono fiscalmente regolari e sono state integralmente
pagate;
- che le spese si riferiscono a materiali, macchinari,
impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ovvero usati
nei limiti espressamente dichiarati.
Il legale rappresentante dovrà inoltre dichiarare
la proprietà e disponibilità delle opere
incentivate, nonché eventuali titoli e diritti
di terzi.
Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata
dal Presidente del Collegio Sindacale o dal Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti, o da una delle
Società abilitate ad effettuare certificazioni
di bilancio.
Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo
sia una Regione, un Comune, un Consorzio o una Associazione
tra i predetti Enti, ovvero una Azienda o una Società
dei medesimi, la predetta documentazione dovrà
essere accompagnata da analoghe dichiarazioni sostitutive
di notorietà rese dagli Organi responsabili.
Eventuali discordanze tra i dati forniti e quelli accertati
determineranno una corrispondente riduzione del contributo
concesso o la revoca del provvedimento.
In particolare per le fatture estere è necessario,
oltre alla documentazione richiesta, la traduzione
giurata nonché la documentazione bancaria relativa
alla effettiva negoziazione della valuta estera al
momento del pagamento. Nel caso di presentazione degli
elenchi di fatture la dichiarazione sostitutiva di
notorietà dovrà indicare per ogni singola
fattura:
- l'importo in valuta;
- l'oggetto della fornitura e/o della prestazione effettuata;
- il controvalore in lire italiane della effettiva negoziazione
della valuta estera al momento del pagamento.
In entrambi i casi: per gli acquisti e/o prestazioni
effettuate da società appartenenti allo stesso
gruppo debbono essere evidenziati i rapporti societari
esistenti al momento della fatturazione tra il soggetto
beneficiario del contributo e le aziende da esso controllate,
collegate, e/o consociate.
Commesse interne
La spesa relativa a tali commesse deve essere documentata
da:
- elenco di tutte le commesse sottoscritto dal legale
rappresentante, corredato di descrizione, importo,
elemento (numero, sigla, ecc.) di identificazione e
periodo di rilevazione per ciascuna commessa;
- elaborati, anche meccanografici, di contabilità
industriale, sempre che gli stessi, contengano precisi
riferimenti o prospetti di collegamento per risalire
alla natura delle spese ed alle componenti tecniche
ed economiche rilevabili nella contabilità generale
dell'impresa.
In particolare per i materiali prelevati dal magazzino
è necessario presentare fatture d'acquisto precedenti
alla data del prelievo, relative a beni della medesima
natura, fino a concorrenza delle quantità prelevate
e utilizzate per il progetto.
Per le prestazioni effettuate da personale interno all'azienda
occorre presentare:
- prospetti raggruppati per commesse, sottoscritte dal
legale rappresentante dell'impresa, che indichino il
nome e la qualifica e le mansioni dei dipendenti impegnati,
il numero delle ore di lavoro e la loro valorizzazione
unitaria e totale secondo i prospetti allegati;
- copia autenticata dell'estratto del libro matricola,
per ciascun dipendente utilizzato nella commessa interna,
da cui risulti che le persone utilizzate erano in forza
all'azienda nel periodo indicato;
- copia autentica dell'estratto del libro paga o - in
caso di esenzione INAIL della tenuta dei libri paga
- copia autentica dei cedolini dei salari e degli stipendi
del personale utilizzato relativi agli anni in cui
il dipendente ha prestato la sua opera per il progetto
agevolato.
Le fatture e gli altri documenti di spesa, di importo
unitario fino a ú. 100.000, possono in ogni
caso essere non esibiti ma sostituiti da una dichiarazione
del legale rappresentante che ne indichi per ciascuno
il numero e l'importo e ne riepiloghi l'importo totale,
al netto dell'IVA.
La facoltà di cui sopra, può essere applicata
nel limite del 2% dell'importo totale delle spese sostenute
per la realizzazione dell'iniziativa.
Si omette l'allegato B perché non di specifico interesse tecnico.
(c) 1996 Note's