(G.U. 17-2-1992, n.39-suppl.)
LEGGE-QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.
(si riportano solo gli articoli di interesse tecnico)
Art.23. RIMOZIONE DI OSTACOLI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA'
SPORTIVE, TURISTICHE E RICREATIVE
1. L'attività e la pratica delle discipline sportive
sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro
della sanità, con proprio decreto da emanare
entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, definisce i protocolli per la concessione
dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica
alle persone handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano,
in conformità alle disposizioni vigenti in materia
di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno
per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità
e la fruibilità delle strutture sportive e dei
connessi servizi da parte delle persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione
ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità
degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14-6-1989, n.236, di attuazione della
legge 9-1-1989, n.13, e all'effettiva possibilità
di accesso al mare delle persone handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono
subordinati alla visitabilità degli impianti
ai sensi del citato decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14-6-1989, n.236.
5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di
cui all'art.5, comma 1, della legge 17-5-1983, n.217,
o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate
è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire 10
milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a 6
mesi.
Art.24. ELIMINAZIONE O SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici
e privati aperti al pubblico che sono suscettibili
di limitare l'accessibilità e la visitabilità
di cui alla legge 9-1-1989, n.13 e successive modificazioni,
sono eseguite in conformità alle disposizioni
di cui alla legge 30-3-1971, n.118, e successive modificazioni,
al regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27-4-1978, n.384, alla citata legge
n.13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14-6-1989,
n.236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1-6-1939, n.1089
e successive modificazioni, e 29-6-1939, n.1497, e
successive modificazioni, nonchè ai vincoli
previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità,
qualora le autorizzazioni previste dagli artt. 4 e
5 della citata legge n.13 del 1989 non possano venire
concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da
parte delle autorità competenti alla tutela
del vincolo, la conformità alle norme vigenti
in materia di accessibilità e di superamento
delle barriere architettoniche può essere realizzata
con opere provvisoriali, come definite dall'art.7 del
decreto del Presidente della Repubblica 7-1-1956, n.164,
nei limiti della compatibilità suggerita dai
vincoli stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione
dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al
pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli artt.
15 comma 3, e 26 comma 2, della legge 28-2-1985, n.47,
e successive modificazioni, sono allegate una documentazione
grafica e una dichiarazione di conformità alla
normativa vigente in materia di accessibilità
e di superamento delle barriere architettoniche, anche
ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia
per le opere di cui al comma 1 è subordinato
alla verifica della conformità del progetto
compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato
del comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato
di agibilità e di abitabilità per le
opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere
siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile
o all'intestatario della concessione una dichiarazione
resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico
abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto
di finanziamento di cui all'art.32, comma 20, della
legge 28-2-1986, n.41, e l'obbligo della dichiarazione
del progettista, l'accertamento di conformità
alla normativa vigente in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche spetta all'Amministrazione
competente, che ne dà atto in sede di approvazione
del progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di
edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è
accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3.
Il rilascio del certificato di agibilità e di
abitabilità è condizionato alla verifica
tecnica della conformità della dichiarazione
allo stato dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici
e privati aperti al pubblico in difformità dalle
disposizioni vigenti in materia di accessibilità
e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle
quali le difformità siano tali da rendere impossibile
l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate,
sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista,
il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli
accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità
ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza,
sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con
l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con
la sospensione dai rispettivi albi professionali per
un periodo compreso da 1 a 6 mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di
cui all'art.3 della legge 5-8-1978, n.457, fermo restando
il divieto di finanziamento di cui all'art.32, comma
20, della citata legge n.41 del 1986, dispone che una
quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione
e per interventi di recupero sia utilizzata per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli insediamenti di
edilizia residenziale pubblica realizzati prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
9. I piani di cui all'art.32, comma 21, della citata
legge n.41 del 1986 sono modificati con integrazioni
relative all'accessibilità degli spazi urbani,
con particolare riferimento all'individuazione e alla
realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione
di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione
della segnaletica installata in modo da ostacolare
la circolazione delle persone handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun
anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti
locali per la contrazione di mutui con finalità
di investimento, una quota almeno pari al 2% è
destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di
ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme
di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27-4-1978, n.384.
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle
disposizioni di cui all'art.27 della citata legge n.118
del 1971, all'art.2 del citato regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n.384 del
1978, alla citata legge n.13 del 1989, e successive
modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14-6-1989, n.236, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti
edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del
presente articolo perdono efficacia.
Art.26. MOBILITA' E TRASPORTI COLLETTIVI
4. Una quota non inferiore all'1% dell'ammontare dei
mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello
Stato è destinata agli interventi per l'eliminazione
delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie
e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo,
attraverso capitolati d'appalto formati sulla base
dell'art.20 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 27-4-1978, n.384.
Art.28. FACILITAZIONI PER I VEICOLI DELLE PERSONE HANDICAPPATE
1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli
delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti
direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati
e gestiti da privati.
2. Il contrassegno di cui all'art.6 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
27-4-1978, n.384, che deve essere apposto visibilmente
sul parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione
dei parcheggi di cui al comma 1.
Art.31. RISERVA DI ALLOGGI
2. Il contributo di cui alla lettera r-bis) del comma
1 dell'art.3 della legge 5-8-1978, n.457, introdotta
dal comma 1 del presente articolo, è concesso
dal Comitato esecutivo del CER direttamente ai comuni,
agli Istituti autonomi case popolari, alle imprese,
alle cooperative o loro consorzi indicati dalle regioni
sulla base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante
atto preliminare di vendita di alloggi realizzati con
finanziamenti pubblici e fruenti di contributo pubblico.
3. Il contributo di cui al comma 2 può essere
concesso con le modalità indicate nello stesso
comma, direttamente agli enti e istituti statali, assicurativi
e bancari che realizzano interventi nel campo dell'edilizia
abitativa che ne facciano richiesta per l'adattamento
di alloggi di loro proprietà da concedere in
locazione a persone handicappate ovvero ai nuclei familiari
tra i cui componenti figurano persone handicappate
in situazione di gravità o con ridotte o impedite
capacità motorie.
4. Le associazioni presenti sul territorio, le regioni,
le unità sanitarie locali, i comuni sono tenuti
a fornire al CER, entro il 31 dicembre di ogni anno,
ogni informazione utile per la determinazione della
quota di riserva di cui alla citata lettera r-bis)
del comma 1 dell'art.3 della legge 5-8-1978, n.457.
(c) 1996 Note's