(G.U. 20-2-1992, n.42, supplemento)
DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE (LEGGE COMUNITARIA PER IL 1991).
(Si riportano solo gli articoli di specifico interesse tecnico)
Art.12. PROCEDURA PER LA RIPARAZIONE DELLE VIOLAZIONI
COMUNITARIE IN MATERIA DI APPALTI E FORNITURE
1. Nei casi in cui la Commissione delle Comunità
europee si avvale della procedura prevista dall'art.3
della direttiva del Consiglio 89/665/CEE per la correzione
di una violazione chiara e manifesta delle disposizioni
comunitarie in materia di appalti o di forniture commessa
in una procedura di aggiudicazione disciplinata dalle
direttive del Consiglio 71/305/CEE e 77/62/CEE, si
applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. La contestazione della Commissione, non appena notificata
allo Stato, è sottoposta all'esame di un Comitato
tecnico- consultivo da istituirsi, nell'ambito della
Commissione di cui all'art.19 della legge 16-4-1987,
n.183, con decreto del Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie, composto da rappresentanti
del Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie e dei Ministeri del tesoro, dei lavori
pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nonché del Ministero interessato in relazione
all'oggetto dell'affare.
3. Il soggetto aggiudicatore, entro cinque giorni dalla
ricevuta notificazione, trasmette al Comitato gli elementi
utili per la valutazione e partecipa con un proprio
rappresentante alle sedute del Comitato.
4. Il Comitato tecnico-consultivo riferisce al Ministro
per il coordinamento delle politiche comunitarie, che
provvede alla formulazione della risposta da trasmettere
alla Commissione, d'intesa con il Ministro competente
se l'autorità aggiudicatrice è una amministrazione
centrale dello Stato.
5. Se la risposta prevede la necessità di adottare
misure correttive e l'autorità aggiudicatrice
è un ente pubblico diverso dallo Stato, il Ministro
per il coordinamento delle politiche comunitarie la
trasmette preventivamente al Presidente del Consiglio
dei ministri con valore di proposta ai sensi dell'art.12
della legge 9-3-1989, n.86.
Art.13. VIOLAZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO IN MATERIA
DI APPALTI E FORNITURE
1. I soggetti che hanno subito una lesione a causa di
atti compiuti in violazione del diritto comunitario
in materia di appalti pubblici di lavori o di forniture
o delle relative norme interne di recepimento possono
chiedere all'Amministrazione aggiudicatrice il risarcimento
del danno.
2. La domanda di risarcimento è proponibile dinanzi
al giudice ordinario da chi ha ottenuto l'annullamento
dell'atto lesivo con sentenza del giudice amministrativo.
Titolo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI
SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
Capo V
SANITA', PROTEZIONE DEI LAVORATORI, AMBIENTE
Art.41. PROTEZIONE DALLA RADIOATTIVITA': CRITERI DI
DELEGA
1. L'attuazione della direttiva 89/618/EURATOM sarà
informata ai principi e criteri direttivi stabiliti
dall'art.4 della legge 30-7-1990, n.212, relativo all'attuazione
delle direttive sulla tutela dalle radiazioni ionizzanti
di cui all'allegato B alla legge predetta.
2. Allo scopo di assicurare una organica attuazione
delle direttive di cui al primo comma, il termine di
cui all'art.1, primo comma (6 marzo 1993, successivamente
prorogato al 19-3-1995 dalla L.22-2-1994, n.146), della
presente legge si applica anche ai decreti legislativi
di attuazione delle direttive di cui all'allegato B
alla legge 30-7-1990, n.212.
Art.42. REQUISITI COSTRUTTIVI DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE: CRITERI DI DELEGA
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/686/CEE
sarà informata ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) fornire la definizione di dispositivo di protezione
individuale (DPI);
b) consentire l'immissione sul mercato soltanto dei
DPI conformi a prestabiliti requisiti essenziali di
sicurezza;
c) prevedere misure atte all'identificazione del fabbricante
o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione
del DPI sul mercato CEE;
d) disciplinare apposizione sui DPI, sui loro imballaggi
o su entrambi del marchio "CE" da parte degli
organismi abilitati, attestante che il modello di DPI
soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza;
e) stabilire efficaci misure per i controlli nella fase
di commercializzazione di DPI.
Art.43. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI DURANTE IL
LAVORO: CRITERI DI DELEGA
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE e 90/679/CEE "nonché 91/383/CEE"
(così aggiunto dall'art.34, comma 3, della legge
22-2-1994, n.146) sarà informata ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) fissare in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione
il rispetto dei livelli di protezione previsti dalla
legislazione nazionale, ove più favorevoli alla
sicurezza ed alla salute dei lavoratori;
b) fissare gli obblighi generali e le responsabilità
per l'attuazione delle misure di sicurezza negli ambienti
di lavoro e per l'osservanza delle condizioni e le
altre finalità di prevenzione e tutela dei lavoratori;
c) definire le forme organizzative di sicurezza a livello
aziendale e le forme di cooperazione dei lavoratori
al processo prevenzionale;
d) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei
mezzi personali di protezione;
e) indicare le caratteristiche e le funzioni dei servizi
sanitari e di pronto soccorso aziendale, prevedendo
altresì la definizione delle competenze, dei
requisiti professionali e delle responsabilità
del medico incaricato della sorveglianza sanitaria
dei lavoratori;
f) dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni
particolari di rischio;
g) prevedere, al fine di assicurare il pieno raggiungimento
delle finalità di prevenzione e di tutela dei
lavoratori perseguite dalle direttive da attuare:
1) il necessario coordinamento tra le funzioni esercitate
dallo Stato e quelle esercitate nella materia dalle
regioni, dai comuni e dalle unità sanitarie
locali, anche al fine di assicurare unità di
indirizzi ed omogeneità di comportamenti in
tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle
disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;
2) che i competenti enti ed istituzioni svolgano attività
di informazione, consulenza ed assistenza in materia
antinfortunistica e prevenzionale, con particolare
riferimento alle piccole e medie imprese, anche tramite
la istituzione di specifici corsi, anche obbligatori,
di formazione in detta materia;
3) i criteri per la raccolta e l'elaborazione delle
informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti
dall'attività lavorativa;
4) che per attività lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, da individuare con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della sanità, l'attività di vigilanza
possa essere esercitata anche dall'ispettorato del
lavoro;
5) che le interruzioni periodiche di cui all'art.7 della
direttiva del Consiglio 90/270/CEE, nonché le
prescrizioni minime di cui all'allegato alla medesima
direttiva, siano espressamente definite e quantificate
nel decreto legislativo di attuazione.
2. Il decreto legislativo recante le norme necessarie
per l'attuazione delle direttive di cui al primo comma
in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori
durante il lavoro deve assicurare il mantenimento dei
livelli di protezione più favorevoli rispetto
alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori
previsti dalla legislazione italiana vigente.
3. In deroga a quanto previsto nell'art.1, il termine
per
l'emanazione del decreto legislativo di attuazione delle
direttive di cui al primo comma del presente articolo
è fissato in diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art.44. SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI: CRITERI DI
DELEGA
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/677/CEE
e 89/678/CEE sarà informata ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) assicurare efficaci misure di vigilanza e controllo
per la vendita delle sostanze e dei preparati oggetto
di divieti e limitazioni;
b) prevedere i termini strettamente necessari per lo
smaltimento delle scorte;
c) prevedere che l'attuazione delle direttive della
Commissione CEE adottate in base alla direttiva del
Consiglio 89/678/CEE sia disposta con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente,
sentiti i Ministri preposti alle altre amministrazioni
interessate.
Art.45. LIBERTA' DI ACCESSO ALL'INFORMAZIONE IN MATERIA
DI AMBIENTE: CRITERI DI DELEGA
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/313/CEE
sarà informata ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) assicurare a qualsiasi persona fisica o giuridica
il libero accesso alle informazioni disponibili in
materia ambientale in forma scritta, visiva, sonora
o contenute nelle banche dati presso le autorità
pubbliche per quanto riguarda lo stato dell'ambiente,
le attività o misure che incidono o che possono
incidere negativamente sull'ambiente nonché
quelle destinate a proteggerlo;
b) specificare che sono autorità pubbliche tenute
a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente
tutte le amministrazioni pubbliche che abbiano responsabilità
nazionali, regionali e locali nonché le aziende
autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici
servizi, eccettuati gli organismi che esercitano competenze
giudiziarie o legislative;
c) prevedere che le autorità pubbliche siano
tenute a rendere disponibili le informazioni relative
all'ambiente a qualsiasi persona fisica o giuridica
che ne faccia richiesta senza che questa debba dimostrare
il proprio interesse;
d) prevedere periodiche verifiche della corretta attuazione
delle norme, con la presentazione di una relazione
annuale al Parlamento a cura del Ministro dell'ambiente;
e) prevedere che tutte le autorità pubbliche
si dotino di strutture idonee che garantiscano l'effettiva
possibilità di accesso alle informazioni sull'ambiente;
f) disciplinare le esclusioni e le limitazioni consentite
dalla direttiva al libero accesso alle informazioni;
g) garantire la tutela giurisdizionale del diritto all'informazione
ambientale;
h) assicurare il coordinamento con la vigente normativa
a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi,
in particolare con la legge 7-8-1990, n.241.
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