[Note's] LEGGE 19 FEBBRAIO 1992, N.142 (stralcio)

(G.U. 20-2-1992, n.42, supplemento)

DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE (LEGGE COMUNITARIA PER IL 1991).

(Si riportano solo gli articoli di specifico interesse tecnico)

Art.12. PROCEDURA PER LA RIPARAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMUNITARIE IN MATERIA DI APPALTI E FORNITURE
1. Nei casi in cui la Commissione delle Comunità europee si avvale della procedura prevista dall'art.3 della direttiva del Consiglio 89/665/CEE per la correzione di una violazione chiara e manifesta delle disposizioni comunitarie in materia di appalti o di forniture commessa in una procedura di aggiudicazione disciplinata dalle direttive del Consiglio 71/305/CEE e 77/62/CEE, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. La contestazione della Commissione, non appena notificata allo Stato, è sottoposta all'esame di un Comitato tecnico- consultivo da istituirsi, nell'ambito della Commissione di cui all'art.19 della legge 16-4-1987, n.183, con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, composto da rappresentanti del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché del Ministero interessato in relazione all'oggetto dell'affare.
3. Il soggetto aggiudicatore, entro cinque giorni dalla ricevuta notificazione, trasmette al Comitato gli elementi utili per la valutazione e partecipa con un proprio rappresentante alle sedute del Comitato.
4. Il Comitato tecnico-consultivo riferisce al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che provvede alla formulazione della risposta da trasmettere alla Commissione, d'intesa con il Ministro competente se l'autorità aggiudicatrice è una amministrazione centrale dello Stato.
5. Se la risposta prevede la necessità di adottare misure correttive e l'autorità aggiudicatrice è un ente pubblico diverso dallo Stato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie la trasmette preventivamente al Presidente del Consiglio dei ministri con valore di proposta ai sensi dell'art.12 della legge 9-3-1989, n.86.

Art.13. VIOLAZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO IN MATERIA DI APPALTI E FORNITURE
1. I soggetti che hanno subito una lesione a causa di atti compiuti in violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici di lavori o di forniture o delle relative norme interne di recepimento possono chiedere all'Amministrazione aggiudicatrice il risarcimento del danno.
2. La domanda di risarcimento è proponibile dinanzi al giudice ordinario da chi ha ottenuto l'annullamento dell'atto lesivo con sentenza del giudice amministrativo.

Titolo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA

Capo V
SANITA', PROTEZIONE DEI LAVORATORI, AMBIENTE

Art.41. PROTEZIONE DALLA RADIOATTIVITA': CRITERI DI DELEGA
1. L'attuazione della direttiva 89/618/EURATOM sarà informata ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'art.4 della legge 30-7-1990, n.212, relativo all'attuazione delle direttive sulla tutela dalle radiazioni ionizzanti di cui all'allegato B alla legge predetta.
2. Allo scopo di assicurare una organica attuazione delle direttive di cui al primo comma, il termine di cui all'art.1, primo comma (6 marzo 1993, successivamente prorogato al 19-3-1995 dalla L.22-2-1994, n.146), della presente legge si applica anche ai decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui all'allegato B alla legge 30-7-1990, n.212.

Art.42. REQUISITI COSTRUTTIVI DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: CRITERI DI DELEGA
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/686/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) fornire la definizione di dispositivo di protezione individuale (DPI);
b) consentire l'immissione sul mercato soltanto dei DPI conformi a prestabiliti requisiti essenziali di sicurezza;
c) prevedere misure atte all'identificazione del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione del DPI sul mercato CEE;
d) disciplinare apposizione sui DPI, sui loro imballaggi o su entrambi del marchio "CE" da parte degli organismi abilitati, attestante che il modello di DPI soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza;
e) stabilire efficaci misure per i controlli nella fase di commercializzazione di DPI.

Art.43. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO: CRITERI DI DELEGA
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE "nonché 91/383/CEE" (così aggiunto dall'art.34, comma 3, della legge 22-2-1994, n.146) sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) fissare in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione il rispetto dei livelli di protezione previsti dalla legislazione nazionale, ove più favorevoli alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori;
b) fissare gli obblighi generali e le responsabilità per l'attuazione delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro e per l'osservanza delle condizioni e le altre finalità di prevenzione e tutela dei lavoratori;
c) definire le forme organizzative di sicurezza a livello aziendale e le forme di cooperazione dei lavoratori al processo prevenzionale;
d) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione;
e) indicare le caratteristiche e le funzioni dei servizi sanitari e di pronto soccorso aziendale, prevedendo altresì la definizione delle competenze, dei requisiti professionali e delle responsabilità del medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
f) dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;
g) prevedere, al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità di prevenzione e di tutela dei lavoratori perseguite dalle direttive da attuare:
1) il necessario coordinamento tra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella materia dalle regioni, dai comuni e dalle unità sanitarie locali, anche al fine di assicurare unità di indirizzi ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;
2) che i competenti enti ed istituzioni svolgano attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e prevenzionale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, anche tramite la istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione in detta materia;
3) i criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dall'attività lavorativa;
4) che per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, l'attività di vigilanza possa essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro;
5) che le interruzioni periodiche di cui all'art.7 della direttiva del Consiglio 90/270/CEE, nonché le prescrizioni minime di cui all'allegato alla medesima direttiva, siano espressamente definite e quantificate nel decreto legislativo di attuazione.
2. Il decreto legislativo recante le norme necessarie per l'attuazione delle direttive di cui al primo comma in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro deve assicurare il mantenimento dei livelli di protezione più favorevoli rispetto alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori previsti dalla legislazione italiana vigente.
3. In deroga a quanto previsto nell'art.1, il termine per
l'emanazione del decreto legislativo di attuazione delle direttive di cui al primo comma del presente articolo è fissato in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.44. SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI: CRITERI DI DELEGA
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/677/CEE e 89/678/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare efficaci misure di vigilanza e controllo per la vendita delle sostanze e dei preparati oggetto di divieti e limitazioni;
b) prevedere i termini strettamente necessari per lo smaltimento delle scorte;
c) prevedere che l'attuazione delle direttive della Commissione CEE adottate in base alla direttiva del Consiglio 89/678/CEE sia disposta con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri preposti alle altre amministrazioni interessate.

Art.45. LIBERTA' DI ACCESSO ALL'INFORMAZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE: CRITERI DI DELEGA
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/313/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare a qualsiasi persona fisica o giuridica il libero accesso alle informazioni disponibili in materia ambientale in forma scritta, visiva, sonora o contenute nelle banche dati presso le autorità pubbliche per quanto riguarda lo stato dell'ambiente, le attività o misure che incidono o che possono incidere negativamente sull'ambiente nonché quelle destinate a proteggerlo;
b) specificare che sono autorità pubbliche tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente tutte le amministrazioni pubbliche che abbiano responsabilità nazionali, regionali e locali nonché le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, eccettuati gli organismi che esercitano competenze giudiziarie o legislative;
c) prevedere che le autorità pubbliche siano tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta senza che questa debba dimostrare il proprio interesse;
d) prevedere periodiche verifiche della corretta attuazione delle norme, con la presentazione di una relazione annuale al Parlamento a cura del Ministro dell'ambiente;
e) prevedere che tutte le autorità pubbliche si dotino di strutture idonee che garantiscano l'effettiva possibilità di accesso alle informazioni sull'ambiente;
f) disciplinare le esclusioni e le limitazioni consentite dalla direttiva al libero accesso alle informazioni;
g) garantire la tutela giurisdizionale del diritto all'informazione ambientale;
h) assicurare il coordinamento con la vigente normativa a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in particolare con la legge 7-8-1990, n.241.




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