(G.U. 29-2-1992, n.50, supplemento)
NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Capo I
FINALITA' E RISORSE
Art.1 FINALITA' E MODALITA' DI PROGRAMMAZIONE
1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina
dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia
residenziale, le disponibilità esistenti o che
affluiranno presso la sezione autonoma della Cassa
depositi e prestiti, istituita con l'art.10 della legge
5-8-1978, n.457, sono programmate e spese per le finalità
e con le modalità e procedure della citata legge
n.457 del 1978, e successive modificazioni, ivi comprese
quelle di cui alla presente legge.
Art.2.
Si omette in quanto relativo alla copertura finanziaria.
Capo II
DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE E MODIFICHE
ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N.457
Art.3. PROCEDURA E TERMINE DI AVVIO DEI PROGRAMMI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
1. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, presidente del CER, ripartisce fra le regioni
i fondi di cui alla presente legge entro sessanta giorni
dalla comunicazione della predetta proposta.
2. Le regioni provvedono ad approvare e trasmettere
al CER i propri programmi entro novanta giorni dalla
ripartizione dei fondi.
3. Qualora la regione non provveda nei termini di cui
al secondo comma, il comitato esecutivo del CER, previa
diffida ad adempiere alla regione stessa, invita gli
enti locali territoriali, gli istituti autonomi per
le case popolari (IACP) e gli operatori del settore
a presentare entro sessanta giorni proposte di intervento
di documentata fattibilità da realizzare nell'ambito
territoriale della regione inadempiente.
4. Entro i successivi sessanta giorni, il comitato esecutivo
del CER, integrato dal rappresentante della regione
inadempiente, ove non sia membro con diritto di voto,
delibera in luogo della regione nei limiti delle disponibilità
finanziarie ad essa attribuite.
5. Le somme non destinate alla scadenza del termine
di cui al quarto comma sono revocate di diritto e portate
ad incremento delle disponibilità finanziarie
da ripartire tra le regioni.
6. Le disposizioni di cui al comma terzo, quarto e quinto
si applicano altresì ai programmi finanziati
con leggi precedenti qualora la regione non abbia provveduto
a localizzare gli interventi alla data di entrata in
vigore della presente legge.
<<7. Il presidente della giunta regionale può
promuovere una conferenza di servizi ai sensi dell'art.14
della legge 7-8-1990, n.241, trascorsi trenta giorni
dalla data di pubblicazione della delibera regionale
di localizzazione degli interventi e di individuazione
dei soggetti attuatori sul Bollettino ufficiale, al
fine di accertare la fattibilità di tali interventi
nelle aree.
8. Se gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata
non pervengono all'inizio dei lavori entro dieci mesi
dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale
di individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino
ufficiale, il presidente della giunta regionale nomina,
nei trenta giorni successivi, un commissario ad acta
che provvede entro sessanta giorni.
8-bis. Decorso il termine di sessanta giorni di cui
all'ottavo comma, la regione, nei successivi trenta
giorni, ridetermina la localizzazione degli interventi
e l'individuazione dei soggetti attuatori. Qualora
la regione non provveda, nel termine predetto, agli
adempimenti di sua competenza ovvero qualora, trascorsi
ulteriori dieci mesi dalla data di adozione dei provvedimenti
regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata
e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, i
fondi sono revocati di diritto e tornano nelle disponibilità
finanziarie da ripartire tra le regioni>> (Comma
così sostituiti dall'art.7, comma 1, del D.L.
398/1993 convertito in L.493/1993).
Art.4 QUOTA DI RISERVA PER PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI
1. Nell'ambito delle disponibilità loro attribuite,
le regioni possono riservare una quota non superiore
al 15 per cento dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata
per la realizzazione di interventi da destinare alla
soluzione di problemi abitativi di particolari categorie
sociali individuate, di volta in volta, dalle regioni
stesse. Per tali interventi i requisiti soggettivi
ed oggettivi sono stabiliti dalle regioni, anche in
deroga a quelli previsti dalla legge 5-8-1978, n.457,
e successive modificazioni.
2. Le regioni, altresì, potranno destinare nell'ambito
della riserva di cui al primo comma, una quota dei
fondi di cui all'art.13, lettera b), della legge 5-8-1978,
n.457, per la realizzazione da parte di cooperative
edilizie a proprietà indivisa di alloggi da
assegnare in godimento a lavoratori dipendenti, con
le procedure attuative di cui all'art.55, lettera c),
della legge 22-10-1971, n.865.
3. In sede di prima applicazione della presente legge,
nel quadro dell'attività di vigilanza di cui
all'art.4, primo comma, lettera e), della legge 5-8-1978,
n.457, le regioni formulano al Ministero dei lavori
pubblici proposte per risolvere eventuali problemi
finanziari di cooperative edilizie in difficoltà
economica, utilizzando la riserva di cui al primo comma.
In caso di mancata capienza nei suddetti fondi, le
regioni possono provvedere con proprie disponibilità.
I requisiti essenziali per i singoli soci delle medesime
cooperative, al momento dell'assegnazione dell'alloggio,
rimangono fissati dalla legge 5-8-1978, n.457, e successive
modificazioni e integrazioni.
Art.5 FONDO SPECIALE DI ROTAZIONE PER ACQUISIZIONE AREE
E URBANIZZAZIONI
1. A decorrere dal 1o gennaio 1992 è costituito
presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti,
istituita dall'art.10 della legge 5-8-1978, n.457,
un fondo speciale di rotazione per la concessione di
mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione
e all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale,
nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare.
2. Al finanziamento del fondo si provvede:
a) con i rientri dei mutui concessi ai sensi dell'art.3
del decreto legge 23-1-1982, n.9, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 25-3-1982, n.94, e dell'art.3,
decimo comma, del decreto legge 7-2-1985, n.12, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 5-4-1985,
n.118;
b) con le somme provenienti dai fondi già assegnati
ai sensi dell'art.45 della legge 22-10-1971, n.865,
e successive modificazioni, la cui concessione sia
dichiarata decaduta per la mancata utilizzazione degli
stessi, in base a criteri e modalità che sono
stabiliti dal CER.
3. Le disponibilità sul fondo sono assegnate
ogni anno dal CER alle regioni, le quali, entro i successivi
tre mesi, provvedono, a pena di revoca, alla loro ripartizione
tra i comuni e/o consorzi di comuni che ne facciano
motivata richiesta e che abbiano interamente impegnato
quelle eventualmente loro già assegnate, con
utilizzo non inferiore al 30 per cento di ogni singolo
finanziamento.
4. La sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti,
entro i limiti delle disponibilità assegnate
a ciascuna regione, provvede alla concessione dei mutui
secondo le modalità e le condizioni stabilite
con apposito decreto emanato dal Ministro del tesoro.
Sono considerati decaduti i beneficiari che non abbiano
prodotto domanda di concessione del mutuo entro quattro
mesi dal provvedimento regionale di ripartizione. Trascorso
un anno dal provvedimento di concessione del mutuo,
la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti
provvede alla revoca nei confronti dei beneficiari
che non abbiano utilizzato neppure parzialmente il
finanziamento, escluse le spese tecniche. Le somme
disponibili a seguito della avvenuta decadenza e del
provvedimento di revoca riaffluiscono nel fondo per
successive assegnazioni a cura del CER.
5. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, dodicesimo,
tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo dell'art.3
del decreto legge 23-1-1982, n.9, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 25-3-1982, n.94.
Art.6. CONTRIBUTI DI EDILIZIA AGEVOLATA
1. I contributi di cui all'art.19 della legge 5-8-1978,
n.457, sono concessi per interventi di nuova costruzione,
di recupero, come definiti dall'art.11, e per quelli
destinati alla locazione ai sensi degli artt. 8 e 9.
2. I valori dei contributi di cui al primo comma sono
stabiliti ed aggiornati dal CER in funzione del reddito
dei beneficiari e della destinazione degli interventi
ammessi a contributo ai sensi della presente legge.
3. I contributi sono concessi, anche indipendentemente
dalla concessione di mutui fondiari ed edilizi, e coprono
parte del costo convenzionale dell'intervento stabilito
dal CER, ai sensi della lettera n) del primo comma
dell'art.3 della legge 5-8-1978, n.457 e successive
modificazioni.
4. I contributi sono concessi, anche in unica soluzione,
a parità di valore attuale in un massimo di
diciotto annualità costanti, nei limiti delle
disponibilità attribuite alle regioni dal CER,
ferma restando l'entità annuale complessiva
del limite di impegno autorizzato a carico dello Stato.
L'attualizzazione delle annualità è effettuata
ad un tasso pari al costo della provvista in vigore
al momento del provvedimento regionale di concessione
del contributo a favore dell'operatore.
5. Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed
edilizio sono tenuti a concedere prioritariamente ai
programmi edilizi assistiti dai contributi previsti
dal presente articolo finanziamenti a tasso sia costante
che variabile o in qualsivoglia altra forma tecnica,
alle condizioni di mercato. In tal caso il contributo
pubblico concesso ai beneficiari può essere
ceduto pro solvendo all'ente mutuante. I finanziamenti
predetti sono assistiti dalla garanzia dello Stato
ai sensi dell'art.17 della legge 5-8-1978, n.457, e
successive modificazioni.
6. I mutui di cui al quinto comma concessi in pendenza
dei procedimenti di espropriazione ai sensi dell'art.10-ter
del decreto legge 13-8-1975, n.376, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 16-10-1975, n.492, usufruiscono
della garanzia primaria dello Stato, a valere sulle
disponibilità di cui all'art.4-bis del decreto
legge 12-9-1983, n.462, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 10-11-1983, n.637, secondo le modalità
da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro.
7. Il decreto di concessione del contributo di cui al
sesto comma può essere scontato a richiesta
del beneficiario dagli istituti e dalle sezioni di
credito fondiario ed edilizio al valore attuale, alle
condizioni previste dalla convenzione di cui al nono
comma.
8. In presenza di finanziamenti concessi dagli istituti
e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, nonché
da altri istituti di credito, il contributo pubblico
è erogato anche in fase di preammortamento,
comunque per un periodo non superiore a tre anni, in
misura proporzionale alle quote di mutuo erogate, fatte
salve le misure massime complessive stabilite ai sensi
del quarto comma.
9. I rapporti tra gli istituti e le sezioni di credito
fondiario ed edilizio e le regioni sono regolati da
apposita convenzione stipulata sulla base di una convenzione-tipo
approvata dal Ministro del tesoro di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici, presidente del CER, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
10. I contributi di cui al presente articolo possono
essere concessi anche ai cittadini stranieri residenti
in Italia da almeno cinque anni, che dimostrino un'attività
lavorativa stabile e che siano in possesso dei requisiti
di cui all'art.20 della legge 5-8-1978, n.457.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi di edilizia agevolata, finanziati
ai sensi della legge 5-8-1978, n.457, e successive
modificazioni, e per i quali, alla data di entrata
in vigore della presente legge, non sia stato ancora
emesso decreto definitivo di concessione del contributo.
Art.7 SOGGETTI OPERATORI E BENEFICIARI
1. I contributi di cui all'art.6 sono concessi per gli
interventi disciplinati dalla presente legge e realizzati
da cooperative edilizie a proprietà individuale
od indivisa, da imprese di costruzione, da privati
che intendano costruire o recuperare la propria abitazione
nonché da enti pubblici che intendano costruire
o recuperare abitazioni da assegnare in proprietà,
dagli IACP e dai loro consorzi, dai comuni che intendano
costruire o recuperare abitazioni da assegnare in locazione.
2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'art.6
debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge al momento dell'assegnazione,
dell'acquisto o della concessione del contributo. Il
reddito è determinato con le modalità
di cui all'art.21 della legge 5-8-1978, n.457, e successive
modificazioni.
3. I contributi di cui all'art.2 possono essere altresì
concessi ai soggetti che realizzano interventi ai sensi
degli artt. 8, 9 e 16.
Capo III
LOCAZIONI
Art.8 ABITAZIONI IN LOCAZIONE O ASSEGNATE IN GODIMENTO
1. I contributi di cui all'art.19 della legge 5-8-1978,
n.457, come integrato dall'art.6 della presente legge,
possono essere concessi per la realizzazione o il recupero
di alloggi destinati alla locazione per uso abitativo
primario, ai sensi delle disposizioni vigenti, per
un periodo non inferiore a otto anni, ovvero assegnati
in godimento da cooperative edilizie a proprietà
indivisa.
2. Le agevolazioni di cui al primo comma sono concesse
a imprese di costruzione o loro consorzi, a cooperative
o loro consorzi, agli enti pubblici istituzionalmente
operanti nel settore dell'edilizia pubblica residenziale,
nonché a enti, privati e società, per
la realizzazione e l'acquisto di alloggi per i propri
dipendenti.
3. Nel vigore della legge 27-7-1978, n.392, e successive
modificazioni, il corrispettivo di godimento da porsi
a carico del socio assegnatario di alloggio di cooperativa
edilizia ovvero il canone di locazione è determinato,
ai sensi dell'art.26 della medesima legge, in base
al piano finanziario relativo ai costi dell'intervento
costruttivo da realizzarsi sull'area concessa dal comune
o stabiliti nella convenzione.
4. Il conduttore non può sublocare neppure parzialmente
l'immobile ottenuto, pena la risoluzione di diritto
del contratto.
5. Alla scadenza dell'ottavo anno il contratto, qualunque
sia la durata intercorsa anche in deroga alla normativa
vigente, è risolto di diritto. A seguito di
comunicazione del locatore, l'immobile deve essere
lasciato libero dal conduttore.
6. Le abitazioni realizzate, ai sensi del presente articolo,
possono essere cedute anche prima del termine di cui
al primo comma, e purché la vendita riguardi
immobili costituenti complessi unitari, con esclusione
delle vendite frazionate.
7. Nel caso di vendita, ai sensi del sesto comma, al
conduttore è comunque garantita la prosecuzione
della locazione per l'intera durata determinata ai
sensi del primo comma.
8. Trascorso il termine di cui al primo comma, gli immobili
possono essere ceduti anche per singole unità
immobiliari con prelazione a favore dei conduttori.
9. Fino al 31 dicembre 1991 gli atti di vendita delle
abitazioni realizzate ai sensi del presente articolo
sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, ovvero
alla imposta di registro nella misura del 4 per cento
e alla imposta di trascrizione ipotecaria e di voltura
catastale in misura fissa.
10. Gli obblighi previsti dal presente articolo sono
recepiti in apposito atto d'obbligo il cui schema è
approvato dal CIPE su proposta del CER da trascriversi
alla conservatoria dei registri immobiliari a cura
del comune e a spese dei beneficiari.
Art.9 ABITAZIONI IN LOCAZIONE CON PROPRIETA' DIFFERITA
1. I contributi di cui all'art.19 della legge 5-8-1978,
n.457, come integrato dall'art.6 della presente legge,
possono essere concessi dalle regioni anche per la
realizzazione di interventi finalizzati al recupero
o alla costruzione di alloggi destinati all'assegnazione
in godimento o alla locazione per uso abitativo per
un periodo non inferiore a otto anni e con successivo
trasferimento della proprietà degli stessi ai
relativi assegnatari o conduttori in possesso dei requisiti
soggettivi per l'assegnazione in proprietà o
per l'acquisto di alloggi fruenti di contributo pubblico
al momento dell'assegnazione in godimento o alla data
d'inizio della locazione.
2. Le disposizioni di cui all'art.8, commi secondo,
terzo, ottavo, nono e decimo, si applicano anche ai
programmi di cui al presente articolo.
Art.10 CRITERIO DI PRIORITA'
1. Gli alloggi di cui agli artt. 8 e 9 realizzati da
comuni, dagli IACP e da loro consorzi sono destinati
prioritariamente ai soggetti da considerare decaduti
dall'assegnazione.
Capo IV
RECUPERO
Art.11 RISERVA A FAVORE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO
1. Le disponibilità per l'edilizia sovvenzionata
sono utilizzate in misura non inferiore al 30 per cento
per il recupero ai sensi delle lettere c), d) ed e)
del primo comma dell'art.31 della legge 5-8-1978, n.457,
di immobili con destinazione residenziale non inferiore
al 70 per cento della superficie utile complessiva
o di immobili non residenziali funzionali alla residenza,
ivi compreso, ove occorra, per l'acquisizione degli
immobili da recuperare e per l'adeguamento delle relative
urbamizzazioni.
2. Ai fini di cui al primo comma, le disponibilità
per l'edilizia sovvenzionata possono essere utilizzate
anche per la realizzazione o l'acquisto di alloggi
per il trasferimento temporaneo degli abitanti degli
immobili da recuperare.
Art.12 RISANAMENTO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI
1. La regione può concedere i contributi di cui
all'art.19 della legge 5-8-1978, n.457, come integrato
dall'art.6 della presente legge, nei limiti determinati
dal CER, anche per opere di risanamento di parti comuni
degli immobili, ai proprietari singoli, riuniti in
consorzio o alle cooperative edilizie di cui siano
soci, ai condomini o loro consorzi e ai consorzi tra
i primi ed i secondi, al fine di avviare concrete iniziative
nel settore del recupero del patrimonio edilizio esistente.
Detti contributi possono essere concessi altresì
ad imprese di costruzione, o a cooperative edilizie
alle quali i proprietari o i soci abbiano affidato
il mandato di realizzazione delle opere.
2. Per l'individuazione dei soggetti da ammettere ai
benefici di cui al primo comma, i comuni sono tenuti
alla formazione di programmi di intervento, anche su
proposta di singoli operatori, per zone del territorio
comunale o singoli fabbricati, i quali devono indicare:
a) la dotazione della strumentazione urbanistica;
b) la consistenza e lo stato di conservazione del patrimonio
edilizio esistente pubblico o privato, sul quale il
comune considera prioritario intervenire;
c) l'eventuale necessità di alloggi di temporaneo
trasferimento o di rotazione per consentire lo spostamento
degli occupanti.
3. Ciascun programma deve precisare gli elementi necessari
per la valutazione dei costi e dei benefici degli interenti.
4. Ai fini della concessione dei contributi previsti
dal presente articolo si prescinde dai requisiti previsti
dall'art.20 della citata legge n.457 del 1978, sempreché
l'alloggio sia utilizzato direttamente dal proprietario
o sia dato in locazione ad uso abitativo primario,
ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. Il programma è approvato dal consiglio comunale
ai sensi della legge 8-6-1990, n.142.
Art.13
ATTUAZIONE DEI PIANI DI RECUPERO
1. (Si omette, perché modificativo dell'art.28,
L.457/78).
2. E' in facoltà del comune delegare in tutto
o in parte con apposita convenzione l'esercizio delle
sue competenze all'istituto autonomo per le case popolari
competente per territorio o al relativo consorzio regionale
o a società miste alle quali partecipi anche
il comune.
Art.14
(Si omette in quanto modificativo degli artt.27 - 30,
L.457/78).
Art.15 DISPOSIZIONI PER GLI EDIFICI CONDOMINIALI
1. (Si omette in quanto modificativo della L.457/78).
2. Ove il programma di cui all'art.12 venga approvato
ed ammesso ai benefici di legge, tutti i proprietari
sono obbligati a concorrere alle spese necessarie in
rapporto ai millesimi di proprietà loro attribuiti.
3. In caso di rifiuto la deliberazione di riparto della
spesa, adottata dall'assemblea consortile, condominiale
o dei soci nelle forme di scrittura pubblica, diviene
titolo esecutivo per l'ottenimento delle somme da recuperare.
4. Alla spesa per gli interventi sono tenuti a contribuire
nella misura della rispettiva quota, da determinare
ai sensi degli artt. 46 e 48 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26-4-1986,
n.131, e dell'allegato prospetto dei coefficienti per
la determinazione dei valori attuali dei diritti di
usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie
calcolati al saggio di interesse del 5 per cento, sia
i nudi proprietari che i titolari di diritto di usufrutto,
uso e abitazione.
Capo V
PROGRAMMI INTEGRATI
Art.16 PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO
1. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico,
edilizio ed ambientale, i comuni promuovono la formazione
di programmi integrati. Il programma integrato è
caratterizzato dalla presenza di pluralità di
funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di
intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione,
da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione
urbana e dal possibile concorso di più operatori
e risorse finanziarie pubblici e privati.
2. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti
in consorzio o associati fra di loro, possono presentare
al comune programmi integrati relativi a zone in tutto
o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione
al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale.
1. - 2. - 3. (Si omettono perché la Corte Costituzionale,
con sentenza n.393 del 7/19-10-1992 ne ha dichiarata
l'illegittimità costituzionale).
8. Le regioni possono destinare parte delle somme loro
attribuite, ai sensi della presente legge, alla formazione
di programmi integrati.
9. Il contributo dello Stato alla realizzazione dei
programmi integrati, fa carico ai fondi di cui all'art.2.
Capo VI
DISPOSIZIONI PER LE COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA
Art.17 DECESSO DEL SOCIO ASSEGNATARIO
1. Nelle cooperative a proprietà indivisa, anche
non fruenti di contributo erariale, al socio che muoia
dopo l'assegnazione dell'alloggio si sostituiscono,
nella qualità di socio e di assegnatario, il
coniuge superstite, ovvero, in sua mancanza, i figli
minorenni ovvero il coniuge separato, al quale, con
sentenza del tribunale, sia stato destinato l'alloggio
del socio defunto.
2. In mancanza del coniuge e dei figli minorenni, uguale
diritto è riservato ai conviventi more uxorio
e agli altri componenti del nucleo familiare, purché
conviventi alla data del decesso e purché in
possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione
degli alloggi.
3. La convivenza, alla data del decesso, deve essere
instaurata da almeno due anni ed essere documentata
da apposita certificazione anagrafica od essere dichiarata
in forma pubblica con atto di notorietà da parte
della persona convivente con il socio defunto.
Art.18 AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE IN PROPRIETA' DEL
PATRIMONIO REALIZZATO DA COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA
1. Le cooperative a proprietà indivisa che abbiano
usufruito di agevolazioni pubbliche, statali o regionali,
concesse prima della data di entrata in vigore della
presente legge per la costruzione di alloggi da assegnare
in uso e godimento ai propri soci, possono chiedere
al CER o alla regione, in deroga al divieto statutario
previsto dal secondo comma dell'art.72 della legge
22-10-1971, n.865, e successive modificazioni, l'autorizzazione
a cedere in proprietà individuale tutti o parte
degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano già
ottenuto l'assegnazione in uso e godimento.
2. La ragione può concedere l'autorizzazione
a cedere gli alloggi a condizione che:
a) siano modificati lo statuto e l'atto costitutivo
della società, qualora non prevedano la possibilità
di realizzare alloggi da assegnare anche in proprietà
individuale;
b) la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà
individuale, di cui al primo comma, riguardi almeno
il 60 per cento degli alloggi facenti parte dell'insediamento
oggetto della richiesta di autorizzazione ed essa <<sia
deliberata a maggioranza dei due terzi dell'assemblea
generale ordinaria validamente costituita con la presenza
di almeno il 51 per cento dei soci iscritti>>
(così modificato dall'art.2, primo comma, L.85/94).
Qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi
la totalità degli alloggi la cooperativa deve
assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla
diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti
in proprietà individuale ovvero deve indicare
alla regione la cooperativa o l'ente che si sono dichiarati
disponibili ad acquistare gli stessi alloggi alle condizioni
previste dal secondo comma dell'art.19, documentando
tale disponibilità;
c) sia modificata la convenzione comunale di cessione
o di concessione dell'area, qualora non preveda l'assegnazione
in proprietà individuale delle abitazioni realizzate,
ovvero, ove non esista, sia stipulata specifica convenzione
comunale, per la determinazione del prezzo di cessione
delle abitazioni, di cui alla lettera b) del primo
comma dell'art.8 della legge 28-1-1977, n.10 e successive
modificazioni. I comuni nell'ambito di tale convenzione
provvedono a determinare il prezzo di cessione ai soci
sulla base dei seguenti criteri:
1) qualora l'autorizzazione alla cessione di cui al
primo comma riguardi l'intero patrimonio immobiliare
della cooperativa, il prezzo di cessione ai soci già
assegnatari in godimento è costituito dal valore
delle singole unità immobiliari risultante dall'ultimo
bilancio approvato;
2) qualora l'autorizzazione di cui al numero 1) della
presente lettera riguardi solo una quota del patrimonio
immobiliare della cooperativa, il prezzo di cessione
è determinato, per la parte di valore del bilancio
finanziata con risorse della medesima cooperativa,
mediante l'applicazione dei criteri di cui all'art.19,
secondo comma, e per la parte restante in misura pari
al valore stesso; le fonti di finanziamento dell'intervento
devono risultare dal programma finanziario approvato
dal consiglio di amministrazione della cooperativa;
d) siano approvati da parte degli enti erogatori, per
i mutui in corso di ammortamento, l'entità del
contributo, nonché il piano di riparto del mutuo
e del contributo per il conseguente accollo individuale;
e) la stessa regione e gli altri enti locali, erogatori
di eventuali provvidenze integrative alle agevolazioni
di cui al primo comma, si esprimano sul mantenimento
o meno o sulla riduzione di dette provvidenze ovvero
sul rimborso di quelle già erogate;
f) sia acquisita l'adesione degli istituti mutuanti
alla eventuale riduzione del capitale mutuato in relazione
al maggior importo ammesso originariamente al finanziamento
sulla base della previsione legislativa per la realizzazione
di alloggi da parte delle cooperative a proprietà
indivisa;
g) per le cooperative a proprietà indivisa con
patrimonio superiore a centocinquanta alloggi, sia
presentato alla regione, entro otto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il piano
di cessione in proprietà in base alle richieste
dei propri soci, e la cessione sia relativa ad alloggi
per i quali siano trascorsi almeno cinque anni dall'entrata
in ammortamento del mutuo (ai sensi dell'art.2, secondo
comma, della legge 28-1-1994, n.85, le regioni hanno
la facoltà di differire, entro e non oltre il
31 dicembre 1994, il termine per la presentazione del
piano di cessione).
3. Per gli alloggi ceduti in proprietà individuale
il tasso agevolato viene commisurato a quello previsto
dalla legge di finanziamento per gli alloggi realizzati
da cooperative a proprietà individuale, riferito
all'epoca della concessione del medesimo. Gli assegnatari
che ottengano delle cessioni in proprietà sono
tenuti a rimborsare agli enti erogatori la differenza
fra i contributi erogati fino alla data dell'assegnazione
in proprietà e quelli previsti, fino alla stessa
data, per le cooperative a proprietà individuale.
La somma risultante deve essere restituita in un'unica
soluzione, al momento dell'atto di assegnazione in
proprietà, nella misura del 50 per cento del
suo importo. In alternativa, l'ente erogatore, su richiesta
dei soci interessati, può autorizzare il pagamento
dell'intera somma risultante in dieci annualità
di uguale importo. Gli assegnatari che ottengano la
cessione in proprietà dell'alloggio sono altresì
tenuti a corrispondere le spese conseguenti alla modifica
della convenzione comunale ed alla modifica del mutuo
di cui alle lettere c) e d) del secondo comma.
4. Le somme introitate ai sensi del presente articolo
sono versate alla Cassa depositi e prestiti ai sensi
e per gli effetti di cui alla lettera f) del primo
comma dell'art.13 della legge 5- 8-1978, n.457, e successive
modificazioni.
5. Nella trasformazione dell'assegnazione in uso e godimento
in assegnazione in proprietà individuale, di
cui al presente articolo, i requisiti soggettivi dei
soci sono quelli stabiliti dalle leggi vigenti alla
data di assegnazione in uso e godimento degli alloggi.
Art.19 PATRIMONIO IMMOBILIARE DI COOPERATIVE A PROPRIETA'
INDIVISA ACQUISIZIONE DA PARTE DEGLI IACP
1. Per l'acquisizione, ai sensi dell'art.72 della legge
22-10-1971, n.865, da ultimo modificato dall'art.6-bis
del decreto legge 13-8-1975, n.376, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 16-10-1975, n.492, dell'art.15
della legge 27-5-1975, n.166, come sostituito dall'art.3
della legge 8-8-1977, n.513, e dell'art.17 della legge
5-8-1978, n.457, da parte degli istituti autonomi per
le case popolari territorialmente competenti degli
immobili delle cooperative a proprietà indivisa
poste in liquidazione coatta amministrativa, le regioni
sono autorizzate a concedere ai medesimi istituti specifici
contributi pluriennali, utilizzando i contributi statali
ad esse attribuiti per la realizzazione dei programmi
di edilizia agevolata e nel rispetto della relativa
normativa.
2. Per la determinazione del corrispettivo riconoscibile
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa
o loro sezioni soci per le acquisizioni di cui al primo
comma si applicano massimali periodicamente determinati
ai sensi della lettera n) del primo comma dell'art.3
della legge 5-8-1978, n.457, e successive modificazioni,
vigenti al momento dell'atto di trasferimento in proprietà
integrata con i coefficienti di vetustà di cui
all'art.20 della legge 27-7-1978, n.392.
3. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano
anche alle iniziative in corso.
Capo VII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art.20 AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA E ALLA LOCAZIONE
DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO O DELL'ACQUIRENTE DI ALLOGGI
<<1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata
possono essere alienati o locati, nei primi cinque
anni decorrenti dall'assegnazione o dall' acquisto
e previa autorizzazione della regione, quando sussistano
gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale
termine, gli alloggi stessi possono essere alienati
o locati>> (così modificato dall'art.3,
L.85/94).
2. In tutti i casi di subentro il contributo è
mantenuto a condizione che il subentrante sia in possesso
dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro
stesso.
Art.21 INTERPRETAZIONE AUTENTICA
1. I limiti di reddito di cui all'art.24, secondo comma,
della legge 5-8-1978, n.457, come modificato dall'art.15-bis
del decreto legge 15-12-1979, n.629, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 15-2-1980, n.25,
sono quelli vigenti al momento dell'assegnazione, nel
caso di cooperative, o della stipulazione di atto preliminare
d'acquisto con data certa, negli altri casi o dell'acquisto
degli alloggi.
2. I requisiti soggettivi e tutte le altre condizioni
previste dall'art.18 della legge 5-8-1978, n.457, e
successive modificazioni, che devono essere posseduti
dai soci di cooperative edilizie a proprietà
individuale e indivisa, devono intendersi riferiti
ai soli assegnatari degli alloggi realizzati in attuazione
dei programmi finanziati a norma della medesima legge
n.457 del 1978.
Art.22 DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
1. L'art.51 della legge 22-10-1971, n.865, e successive
modificazioni, è esteso a tutti i comuni. Il
termine di cui all'ultimo comma dell'art.2 della legge
28-1-1977, n.10, e successive modificazioni, è
prorogato fino al 31 dicembre 1995.
2. I programmi di edilizia agevolata sono localizzati
nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18-4-1962,
n.167, e successive modificazioni, in aree delimitate
ai sensi dell'art.51 della legge 22-10-1971, n.865,
e successive modificazioni, ovvero su aree esterne
ai predetti piani e perimetrazioni. In tale ultimo
caso, gli interventi sono convenzionati secondo criteri
definiti dal CER e recepiti dalle regioni nelle convenzioni
di cui agli artt. 7 e 8 della legge 28-1-1977, n.10,
e successive modificazioni, relative a zone destinate
dallo strumento urbanistico vigente all'edificazione
a carattere residenziale.
Art.23
(Si omette in quanto abrogativo e modificativo della
L.865/71, della L.94/82, della L.457/78 e della L.10/77).
Art.24 RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
1. Le regioni trasmettono al segretario generale del
CER una dettagliata relazione sullo stato di attuazione
dei programmi di edilizia residenziale, con particolare
riferimento all'utilizzazione dei finanziamenti, secondo
apposito schema predisposto dal segretario generale
del CER entro sei mesi dal ricevimento dello stesso.
2. Trascorso il termine di cui al primo comma, le regioni
inadempienti sono escluse dalla ripartizione dei finanziamenti
di cui alla presente legge.
(c) 1996 Note's