(G.U. 13-4-1992, n.87, supplemento)
NORME RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'AMIANTO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1. FINALITA'
1. La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione,
la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione,
il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale,
nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti
che lo contengono e detta norme per la dismissione
dalla produzione e dal commercio, per la cessazione
dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione
e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che
lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione
e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento
da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione
di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva
e per il controllo sull'inquinamento da amianto.
2. A decorrere da 365 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono vietate l'estrazione,
l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione
e la produzione di amianto, di prodotti di amianto
o di prodotti contenenti amianto, ivi compresi quelli
di cui alle lettere c) e g) della tabella allegata
alla presente legge, salvo i diversi termini previsti
per la cessazione della produzione e della commercializzazione
dei prodotti di cui alla medesima tabella.
Art.2. DEFINIZIONI
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) amianto: i silicati fibrosi di cui all'art.23 del
decreto legislativo 15-8-1991, n.277;
b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione
di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto
libero o legato in matrice friabile o in matrice cementizia
o resinoide, o di prodotti che comunque possano immettere
nell'ambiente fibre di amianto;
c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività
estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle
lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti
dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi
sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che
abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere
fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori
a quelle ammesse dall'art.3.
Art.3. VALORI LIMITE
1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili
nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma
o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano
bonifiche, negli ambienti delle unità produttive
ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti
autorizzati alle attività di trasformazione
o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree
interessate, non può superare i valori limite
fissati dall'art.31 del decreto legislativo 15-8-1991,
n.277, come modificato dalla presente legge.
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per
la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto,
compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti
amianto, si intendono definiti secondo la direttiva
87/217/CEE del Consiglio del 19-3- 1987. Il termine
per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione
della predetta direttiva, di cui agli artt. 1 e 67
della legge 29-12-1990, n.428, è differito al
30 giugno 1992.
3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di
cui ai commi primo e secondo del presente articolo
sono disposti, anche su proposta della commissione
di cui all'art.4, con decreto del Ministro della sanità.
Capo II
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E NORME
DI ATTUAZIONE
Art.4. ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE
DEI PROBLEMI AMBIENTALI E DEI RISCHI SANITARI CONNESSI
ALL'IMPIEGO DELL'AMIANTO
1. Con decreto del Ministro della sanità è
istituita, presso il Ministero della sanità,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la commissione per la valutazione dei
problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi
all'impiego dell'amianto, di seguito denominata commissione.
2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta
dal Ministro della sanità o da un Sottosegretario
di Stato da questi delegato.
Art.5. COMPITI DELLA COMMISSIONE
1. La commissione di cui all'art.4 provvede:
a) ad acquisire i dati dei censimenti di cui all'art.10;
b) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi
dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPESL,
un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione
professionale del personale del Servizio sanitario
nazionale addetto al controllo dell'attività
di bonifica;
c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalità
per il trasporto e il deposito di rifiuti di amianto
nonché sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura
dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10-9-1982,
n.915, e successive modificazioni e integrazioni;
d) ad individuare i requisiti per la omologazione dei
materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che
contengono tali materiali, in relazione alle necessità
d'uso ed ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi
anche dei lavoratori delle università o del
CNR o di enti operanti nel settore del controllo della
qualità e della sicurezza dei prodotti;
e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi
e alla denominazione di qualità dei prodotti
costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto;
f) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, normative
e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica,
ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto.
2. Per l'espletamento delle attività di cui al
primo comma, la commissione può avvalersi della
collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
3. La commissione predispone rapporti annuali sullo
stato di attuazione dei compiti ad essa attribuiti
dalla presente legge che trasmette al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, al Ministro della
sanità, al Ministro dell'ambiente, al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro
dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica.
Art.6. NORME DI ATTUAZIONE
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
può integrare con proprio decreto, su proposta
della commissione di cui all'art.4, la lista delle
sostanze di cui all'art.23 del decreto legislativo
15-8-1991, n.277.
2. Entro 365 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio
decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione
di cui all'art.4 ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera
d), i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi
dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali
e individua prodotti per i quali sia prevista la sostituzione
dei componenti di amianto.
3. Il Ministro della sanità, adotta con proprio
decreto, da emanare entro 365 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le normative
e le metodologie tecniche di cui all'art.5, comma 1,
lettera f).
4. Il Ministro dell'ambiente adotta con proprio decreto,
da emanare entro 365 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i disciplinari tecnici
di cui all'art.5, comma 1, lettera c).
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana con
proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, gli atti di
indirizzo e di coordinamento delle attività
delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano di cui all'art.10 della presente legge,
ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera d), della legge
23-8-1988, n.400.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
presenta annualmente al Parlamento, anche sulla base
dei rapporti annuali di cui all'art.5, comma 3, una
relazione sullo stato di attuazione della presente
legge.
7. Le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali
sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono
tali materiali non si applicano agli elementi costruttivi
e ai componenti privi di fibre di amianto che alla
data di entrata in vigore della presente legge risultino
omologabili sulla base della normativa di settore ovvero
di innocuità accertata dall'Istituto superiore
di sanità.
Art.7 CONFERENZA NAZIONALE
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi
della commissione di cui all' articolo 4 e d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto
1988, n.400, promuove, entro 2 anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge una conferenza nazionale
sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie
industriali , nonché dei materiali e dei prodotti
alla presente legge, con partecipazione di esperti
e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori maggiormente reppresentative a livello
nazionale, delle imprese, delle associazioni di tipo
ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8/7/1986,
n.349, delle associazioni dei consumatori e degli utenti,
riconosciute per legge, delle università e dei
centri ed istituti di ricerca.
Capo III
TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE
Art.8. CLASSIFICAZIONE, IMBALLAGGIO, ETICHETTATURA
1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura
dell'amianto e dei prodotti che contengono amianto
sono disciplinati dalla legge 29-5-1974, n.256 (inerente
la regolamentazione dell'imballaggio e dell'etichettatura
delle sostanze pericolose), e successive modificazioni
e integrazioni, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 24-5-1988, n.215.
Art.9. CONTROLLO SULLE DISPERSIONI CAUSATE DAI PROCESSI
DI LAVORAZIONE E SULLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E
BONIFICA
1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o
indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono
attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto,
inviano annualmente alle regioni, alle province autonome
di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie
locali nel cui ambito di competenza sono situati gli
stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa,
una relazione che indichi:
a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei
rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività
di smaltimento o di bonifica;
b) le attività svolte, i procedimenti applicati,
il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere
e la durata delle loro attività e le esposizioni
all'amianto alle quali sono stati sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti
amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della
tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.
2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto
dei limiti di concentrazione di cui all'art.3, comma
1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni
dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
ed al Ministero della sanità.
3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione
di cui al comma 1 deve riferirsi anche alle attività
dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere
articolata per ciascun anno.
Art.10. PIANI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottano, entro centottanta giorni dalla data
di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all'art.6, comma 5, piani di protezione
dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento
e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti
dall'amianto.
2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:
a) il censimento dei siti interessati da attività
di estrazione dell'amianto;
b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano
utilizzato amianto nelle rispettive attività
produttive, nonché delle imprese che operano
nelle attività di smaltimento o di bonifica;
c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attività
estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica
dei siti;
d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati
per l'attività di smaltimento dei rifiuti di
amianto;
e) il controllo delle condizioni di salubrità
ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi
e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie
locali competenti per territorio;
f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo
derivanti dalla presenza di amianto;
g) il controllo delle attività di smaltimento
e di bonifica relative all'amianto;
h) la predisposizione di specifici corsi di formazione
professionale e il rilascio di titoli di abilitazione
per gli addetti alle attività di rimozione e
di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree
interessate, che è condizionato alla frequenza
di tali corsi;
i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità
sanitarie locali per la dotazione della strumentazione
necessaria per lo svolgimento delle attività
di controllo previste dalla presente legge;
l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti
materiali o prodotti contenenti amianto libero o in
matrice friabile, con priorità per gli edifici
pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione
collettiva e per i blocchi di appartamenti.
3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con
i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento
dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10-9-1982, n.915, e successive modificazioni
e integrazioni.
4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento
e di Bolzano non adottino il piano ai sensi del comma
1, il medesimo è adottato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, entro 90 giorni dalla scadenza
del termine di cui al medesimo comma 1.
Art.11. RISANAMENTO DELLA MINIERA DI BALANGERO.
Si omette.
Art.12. RIMOZIONE DELL'AMIANTO E TUTELA DELL'AMBIENTE
1. Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi
del rivestimento degli edifici di cui all'art.10, comma
2, lettera l), avvalendosi anche del personale degli
uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli
enti locali.
2. Con decreto del Ministro della sanità, da
emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le norme relative
agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi
del rivestimento degli edifici, nonché alla
pianificazione e alla programmazione delle attività
di rimozione e di fissaggio di cui al terzo comma e
le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi
di rimozione.
3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio,
e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico
la rendano necessaria, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei
materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice
friabile. Il costo delle operazioni di rimozione è
a carico dei proprietari degli immobili.
4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione
dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate
debbono iscriversi a una speciale sezione dell'albo
di cui all'art.10 del decreto legge 31-8-1987, n.361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29-10-1987,
n.441. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato,
stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i requisiti, i termini, le modalità e
i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente
comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria,
il personale già addetto alle lavorazioni dell'amianto,
che abbia i titoli di cui all'art.10, comma 2, lettera
h), della presente legge.
5. Presso le unità sanitarie locali è
istituito un registro nel quale è indicata la
localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile
presente negli edifici. I proprietari degli immobili
devono comunicare alle unità sanitarie locali
i dati relativi alla presenza dei materiali di cui
al presente comma. Le imprese incaricate di eseguire
lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad
acquisire, presso le unità sanitarie locali,
le informazioni necessarie per l'adozione di misure
cautelative per gli addetti. Le unità sanitarie
locali comunicano alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini del
censimento di cui all'art.10, comma 2, lettera l).
6. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti
speciali, tossici e nocivi, ai sensi dell'art.2 del
decreto del Presidente della Repubblica 10-9-1982,
n.915, in base alle caratteristiche fisiche che ne
determinano la pericolosità, come la friabilità
e la densità.
Capo IV
MISURE DI SOSTEGNO PER I LAVORATORI
Si omette.
Capo V
SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Art.14. AGEVOLAZIONI PER L'INNOVAZIONE E LA RICONVERSIONE
PRODUTTIVA
1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto
e quelle che producono materiali sostitutivi dell'amianto,
possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica di cui all'art.14 della legge 17-2-1982,
n.46, per l'attuazione di programmi di innovazione
tecnologica finalizzata alla riconversione delle produzioni
a base di amianto o allo sviluppo e alla produzione
di materiali innovativi sostitutivi dell'amianto.
2. Le imprese, singole o associate, che intraprendono
attività di innovazione tecnologica, concernenti
lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la trasformazione
dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree
interessate, sono ammesse, ai sensi del comma 1, al
finanziamento dei relativi programmi.
3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato è istituito il "Fondo
speciale per la riconversione delle produzioni di amianto".
4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento
della politica industriale (CIPI), entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
stabilisce le condizioni di ammissibilità e
le priorità di accesso ai contributi del Fondo
di cui al terzo comma e determina i criteri per l'istruttoria
delle domande di finanziamento.
5. Le disponibilità del Fondo di cui al terzo
comma sono destinate alla concessione di contributi
in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto,
per programmi di riconversione produttiva che prevedano
la dismissione dell'amianto e il reimpiego della manodopera,
ovvero per la cessazione dell'attività sulla
base di programmi concordati con le organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le modalità e i termini per la presentazione
delle domande di finanziamento e per la erogazione
dei contributi.
7. Il contributo in conto capitale di cui al quinto
comma può essere elevato fino al dieci per cento
del contributo erogabile a favore delle imprese di
cui al medesimo quinto comma che non facciano ricorso
alla cassa integrazione guadagni.
8. E' autorizzato a carico del bilancio dello Stato
il conferimento al Fondo di cui al terzo comma della
somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi
per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993.
9. comma, relativo alla copertura finanziaria dell'intervento
di cui al precedente ottavo comma, si omette.
10. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, può riconoscere
carattere di priorità ai programmi di cui ai
commi 1 e 2.
Capo VI
SANZIONI
Art.15. SANZIONI
1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire
il rispetto dei valori limite di cui all'art.3, nonché
l'inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell'art.1,
sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire
50 milioni.
2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione
delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati
ai sensi dell'art.6, commi 3 e 4, si applica la sanzione
amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.
3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento,
rimozione e bonifica senza il rispetto delle condizioni
di cui all'art.12, comma 4, si applica la sanzione
amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.
4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione
derivanti dall'art.9, comma 1, e dell'art.12, comma
5, si applica la sanzione amministrativa da lire 5
milioni a lire 10 milioni.
5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente
articolo, il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato dispone la cessazione delle attività
delle imprese interessate.
Capo VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art.16. DISPOSIZIONI FINANZIARIE
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo
4, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992,
1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme
per la protezione della esposizione all'amianto".
2. Per la realizzazione dei piani di cui all'articolo
10 sono concessi contributi a carico del bilancio dello
Stato pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni
1992-93-94 a favore delle province autonome di Trento
e Bolzano secondo modalità definite con decreto
del Presidente del consiglio dei ministri, emanato
su proposta del Ministro dell' industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e con il Ministro della sanità, entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2,
pari a lire 8 miliardi per gli anni 1992-93-94, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto ai fini del bilancio triennale 92-94, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Norme per la protezione della
esposizione all'amianto".
4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata
a concedere nell'anno 1992, entro il limite massimo
di mutui concedibili dalla Cassa medesima ai sensi
della legislazione vigente, agli enti locali che rientrano
nei piani di cui all'art.10, ai fini della bonifica
delle strutture di competenza, previa certificazione
dell'inesistenza di cespiti delegabili, entro il limite
complessivo di lire 40 miliardi, mutui decennali con
ammortamento a carico dello Stato. A tal fine è
autorizzata la spesa di lire 6,3 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1993.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4,
pari a lire 6,3 miliardi a decorrere dall'anno 1993,
si provvede negli anni 1993-94, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme
per la riconversione delle produzioni a base di amianto
(di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impiego dal
1993)".
6. Il Ministro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
TABELLA
(prevista dall'art.1, comma 2)
a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato
(2 anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge);
b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto
e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale
(2 anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge);
c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine
e impianti industriali (un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge);
d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a
motore, veicoli ferroviari, macchine e impianti industriali
con particolari caratteristiche tecniche (2 anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge);
e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo
(2 anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge);
f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per
elementi sottoposti a forti sollecitazioni (2 anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge);
g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione
di bevande (1 anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge);
h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la
produzione di bevande e medicinali (2 anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge);
i) diaframmi per processi di elettrolisi (2 anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge).
(c) 1996 Note's