[Note's] LEGGE 23 DICEMBRE 1992, N.498 (stralcio)

(G.U. 29-12-1992, n.304)

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA.

Art.15.
1. Al fine di assicurare una completa e razionale utilizzazione delle risorse stanziate con il decreto legge 3-1-1987, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6-3-1987, n.65, e successive modificazioni, con il decreto legge 2-2-1988, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21-3-1988, n.92, e con la legge 7-8-1989, n.289, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, revoca le autorizzazioni alla concessione dei mutui per interventi di cui all'art.1, comma 1, lettera b), del citato decreto legge n.2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n.65 del 1987, e successive modificazioni, che non risultino comunque stipulati decorso un triennio dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento concessivo.
2. Le disponibilità derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione di mutui finalizzati al completamento di impianti sportivi già finanziati in attuazione delle disposizioni legislative richiamate al medesimo comma 1, al fine di assicurarne la piena funzionalità.
3. In deroga alle disposizioni di cui all'art.1 del decreto legge 2-2-1988, n.22, sentita la regione competente, l'autorizzazione alla concessione dei mutui di cui al comma 2 del presente articolo è disposta con proprio decreto dal Ministro del turismo e dello spettacolo in base a criteri che tengano conto comparativamente dell'interesse sociale al completamento dell'opera, dell'ampiezza del bacino di utenza, dell'opportunità economica del finanziamento in relazione ai costi già sostenuti e delle garanzie offerte in ordine alla economicità della futura gestione dell'impianto. Con successivo decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo sono stabiliti termini e modalità per la presentazione delle domande.
4. I mutui autorizzati per le finalità di cui al comma 2 sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo nei limiti delle disponibilità derivanti dalle revoche disposte ai sensi del comma 1 del presente articolo. I mutui a favore degli enti locali sono assistiti dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento ventennale costante annua posticipata al 6%, comprensiva di capitale e interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati al comma 2 dell'art.3 della legge 24-12-1957, n.1295, come sostituito dall'art.2 della legge 18-2-1983, n.50, sono assistiti dal contributo del 7,50% sugli interessi. Per la durata dell'ammortamento, i fondi necessari all'erogazione dei contributi di cui al presente comma sono trasferiti annualmente all'Istituto per il credito sportivo che, in sede di formulazione del piano di ammortamento, provvede alla corrispondente riduzione della quota a carico dell'ente beneficiario.




Indice Argomento

Indice Principale


(c) 1996 Note's