(G.U. 29-12-1992, n.304)
INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA.
Art.15.
1. Al fine di assicurare una completa e razionale utilizzazione
delle risorse stanziate con il decreto legge 3-1-1987,
n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6-3-1987,
n.65, e successive modificazioni, con il decreto legge
2-2-1988, n.22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21-3-1988, n.92, e con la legge 7-8-1989, n.289,
il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio
decreto, revoca le autorizzazioni alla concessione
dei mutui per interventi di cui all'art.1, comma 1,
lettera b), del citato decreto legge n.2 del 1987,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.65 del
1987, e successive modificazioni, che non risultino
comunque stipulati decorso un triennio dalla data di
pubblicazione del relativo provvedimento concessivo.
2. Le disponibilità derivanti dalle revoche di
cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione di
mutui finalizzati al completamento di impianti sportivi
già finanziati in attuazione delle disposizioni
legislative richiamate al medesimo comma 1, al fine
di assicurarne la piena funzionalità.
3. In deroga alle disposizioni di cui all'art.1 del
decreto legge 2-2-1988, n.22, sentita la regione competente,
l'autorizzazione alla concessione dei mutui di cui
al comma 2 del presente articolo è disposta
con proprio decreto dal Ministro del turismo e dello
spettacolo in base a criteri che tengano conto comparativamente
dell'interesse sociale al completamento dell'opera,
dell'ampiezza del bacino di utenza, dell'opportunità
economica del finanziamento in relazione ai costi già
sostenuti e delle garanzie offerte in ordine alla economicità
della futura gestione dell'impianto. Con successivo
decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo
sono stabiliti termini e modalità per la presentazione
delle domande.
4. I mutui autorizzati per le finalità di cui
al comma 2 sono concessi dall'Istituto per il credito
sportivo nei limiti delle disponibilità derivanti
dalle revoche disposte ai sensi del comma 1 del presente
articolo. I mutui a favore degli enti locali sono assistiti
dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento
ventennale costante annua posticipata al 6%, comprensiva
di capitale e interessi, rimanendo la parte ulteriore
della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari.
I mutui a favore dei soggetti indicati al comma 2 dell'art.3
della legge 24-12-1957, n.1295, come sostituito dall'art.2
della legge 18-2-1983, n.50, sono assistiti dal contributo
del 7,50% sugli interessi. Per la durata dell'ammortamento,
i fondi necessari all'erogazione dei contributi di
cui al presente comma sono trasferiti annualmente all'Istituto
per il credito sportivo che, in sede di formulazione
del piano di ammortamento, provvede alla corrispondente
riduzione della quota a carico dell'ente beneficiario.
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