(G.U. 7-2-1992, n.31; supplemento)
NUOVE NORME IN MATERIA DI SOCIETA' COOPERATIVE
Art.1. DIRITTI DEI SOCI
1. I soci delle società cooperative, quando almeno
un terzo del numero complessivo di essi lo richieda,
hanno diritto, oltre a quanto stabilito dal primo comma
dell'art.2422 del codice civile, di esaminare il libro
delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio
di amministrazione e il libro delle adunanze e delle
deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste.
2. I diritti di cui al primo comma non spettano ai soci
in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti
o inadempienti, anche rispetto alle obbligazioni contratte
con la società.
Art.2. RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI
1. Nelle società cooperative e nei loro consorzi,
la relazione degli amministratori di cui al primo comma
dell'art.2428 del codice civile deve indicare specificamente
i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento
degli scopi statutari, in conformità con il
carattere cooperativo della società.
2. Il collegio sindacale, nella relazione all'assemblea
di cui al secondo comma dell'art.2429 del codice civile,
deve specificamente riferire su quanto indicato al
comma 1 del presente articolo.
Art.3. QUOTE E AZIONI
1. Il limite massimo della quota e delle azioni che
ciascun socio persona fisica può possedere,
stabilito dal primo comma dell'art.24 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14-12-1947, n.1577,
ratificato, con modificazioni, con legge 2-4-1951,
n.302, e successive modificazioni, da ultimo elevato
dall'art.17, primo comma, della legge 19-3-1983, n.72,
è determinato in lire ottanta milioni. Per i
soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione,
conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
e di quelle di produzione e lavoro, tale limite è
fissato in lire centoventi milioni.
2. I conferimenti di beni in natura non sono considerati
ai fini del calcolo del limite massimo di cui al comma
1.
3. Nelle società cooperative e nei loro consorzi
il valore nominale di ciascuna quota o azione non può
essere inferiore a lire cinquantamila e il valore nominale
di ciascuna azione non può essere superiore
a lire un milione, salvo quanto disposto da leggi speciali
per particolari categorie di enti cooperativi.
Art.4. SOCI SOVVENTORI
1. Il primo e il secondo comma dell'art.2548 del codice
civile si applicano alle società cooperative
e ai loro consorzi, con esclusione delle società
e dei consorzi operanti nel settore dell'edilizia abitativa,
i cui statuti abbiano previsto la costituzione di fondi
per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione
o il potenziamento aziendale.
2. I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione
ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni
caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i
soci.
3. I soci sovventori possono essere nominati amministratori.
La maggioranza degli amministratori deve essere costituita
da soci cooperatori.
4. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati
da azioni nominative trasferibili.
5. Alle azioni dei soci sovventori si applicano il secondo
comma dell'art.2348 ed il terzo comma dell'art.2355
del codice civile.
6. Lo statuto può stabilire particolari condizioni
a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli
utili e la liquidazione delle quote e delle azioni.
Il tasso di remunerazione non può comunque essere
maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto
a quello stabilito per gli altri soci.
Art.5. FINANZIAMENTI DEI SOCI E DI TERZI
1. Il terzo comma dell'art.2521 del Codice Civile è
sostituito dal seguente:
<<Alle azioni si applicano le disposizioni degli
artt.2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle
azioni non è indicato l'ammontare del capitale,
né quello dei versamenti parziali sulle azioni
non completamente liberate>>.
2. Le società cooperative, che abbiano adottato
nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto procedure
di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo
o all'ammodernamento aziendale, possono emettere azioni
di partecipazione cooperativa prive del diritto di
voto e privilegiate nella ripartizione degli utili
e nel rimborso del capitale.
2. Gli stati di attuazione dei programmi pluriennali
devono essere approvati annualmente dall'assemblea
ordinaria dei soci in sede di approvazione del bilancio,
previo parere dell'assemblea speciale di cui all'art.6.
3. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere
emesse per un ammontare non superiore al valore contabile
delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultanti
dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e devono contenere, oltre alle indicazioni prescritte
dall'art.2354 del codice civile, la denominazione "azione
di partecipazione cooperativa".
5. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere
offerte in misura non inferiore alle metà in
opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della società
cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando
i limiti di cui al primo comma dell'art.24 del citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14-12-1947, n.1577, come elevati dall'art.3, comma
1, della presente legge.
6. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere
al portatore, a condizione che siano interamente liberate.
7. Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa
spetta una remunerazione maggiorata del 2 per cento
rispetto a quella delle quote o delle azioni dei soci
della cooperativa.
8. All'atto dello scioglimento della società
cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa
hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale
per l'intero valore nominale.
9. La riduzione del capitale sociale in conseguenza
di perdite non comporta riduzione del valore nominale
delle azioni di partecipazione cooperativa, se non
per la parte della perdita che eccede il valore nominale
complessivo delle altre azioni o quote.
Art.6. ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI
DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA
1. L'assemblea speciale dei possessori delle azioni
di partecipazione cooperativa delibera:
a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea
della società cooperativa che pregiudicano i
diritti della categoria;
c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie
alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
d) sugli altri oggetti di interesse comune.
2. L'assemblea speciale esprime annualmente un parere
motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali
di cui all'art.5, comma3.
3. L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori
della società cooperativa o dal rappresentante
comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno
un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione
cooperativa ne faccia richiesta.
4. Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione
delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve
tutelare gli interessi comuni dei possessori delle
azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con
la società cooperativa.
5. Il rappresentante comune ha diritto di esaminare
i libri sociali richiamati dall'articolo 2516 del codice
civile e di ottenerne estratti; ha altresì diritto
di assistere all'assemblea della società e di
impugnarne le deliberazioni. Le spese sono imputate
al fondo di cui al comma 1, lettera c), del presente
articolo.
Art.7. RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE O DELLE AZIONI
1. Le società cooperative e i loro consorzi possono
destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento
gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.
In tal caso possono essere superati i limiti massimi
di cui all'articolo 3, purché nei limiti delle
variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati,
calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio
sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle azioni e alle quote dei soci sovventori.
3. La quota di utili destinata ad aumento del capitale
sociale, nei limiti di cui al comma 1, non concorre
a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte
dirette; il rimborso del capitale è soggetto
a imposta, ai sensi del settimo comma dell'art.20 del
decreto-legge 8-4-1974, n.95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7-6-1974, n.216, e successive modificazioni,
a carico dei soli soci nel periodo di imposta in cui
il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell'ammontare
imputato ad aumento delle quote o delle azioni.
Art.8. DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
1. L'art.2536 del Codice Civile è sostituito
dal seguente:
<<Art.2536 (Distribuzione degli utili). - Qualunque
sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere
a questa destinata almeno la quinta parte degli utili
netti annuali.
2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta
ai fondi mutialistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione, nella misura e con le modalità
previste dalla legge.
3. La quota di utili che non è stata assegnata
ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata
per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o
assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai
soci, deve essere destinata a fini mutualistici>>.
Art.9. RIMBORSO DEL SOVRAPPREZZO
1. Nelle società cooperative, la quota di liquidazione
in favore del socio uscente per recesso, esclusione
o morte comprende, salvo diversa disposizione dell'atto
costitutivo, anche il rimborso del sovrapprezzo che
il socio abbia versato al momento della sua ammissione
nella società, se non utilizzato ai sensi dell'articolo
7.
Art.10. PRESTITI SOCIALI
1. Gli importi di cui all'art.13, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.601, da ultimo elevati dall'art.23, comma 1, della
legge 27 febbraio 1985, n.49, sono ulteriormente elevati,
rispettivamente, a lire quaranta milioni e a lire ottanta
milioni.
Art.11. FONDI MUTUALISTICI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DELLA COOPERAZIONE
1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza
e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai
sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n.1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute
in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale
possono costituire fondi mutualistici per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere
gestiti senza scopo di lucro da società per
azioni o da associazioni.
2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente
nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese
e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con
preferenza per i programmi diretti all'innovazione
tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo
sviluppo del Mezzogiorno.
3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma
1 possono promuovere la costituzione di società
cooperative o di loro consorzi, nonché assumere
partecipazioni in società cooperative o in società
da queste controllate. Possono altresì finanziare
specifici programmi di sviluppo di società cooperative
o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di
formazione professionale del personale dirigente amministrativo
o tecnico del settore della cooperazione, promuovere
studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante
interesse per il movimento cooperativo.
4. Le società cooperative e i loro consorzi,
aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo
periodo del primo comma, devono destinare alla costituzione
e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle
associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali
pari al 3 per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati
dal regio decreto 26 agosto 1937, n.1706 (recante testo
unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali
e artigiane), e successive modificazioni, la quota
del 3 per cento è calcolata sulla base degli
utili al netto delle riserve obbligatorie.
5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma
1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione,
dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi
eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera
c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947,
n.1577, e successive modificazioni.
6. Le società cooperative e i loro consorzi non
aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo
periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che
non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1,
assolvono all'obbligo di cui al comma 4 mediante versamento
della quota di utili secondo quanto previsto dall'articolo20.
7. Le società cooperative ed i loro consorzi
sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale,
che non aderiscono alle associazioni riconosciute di
cui al primo periodo del comma1 o che aderiscono ad
associazioni che non abbiano costituito il fondo di
cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al
comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito
o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalità
di cui al comma 6.
8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici
progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di
cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti
al conseguimento delle finalità di cui al comma
2. I fondi possono essere altresì alimentati
da contributi erogati da soggetti privati.
9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di
cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n.917,
sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite
del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto
che effettua l'erogazione.
10. Le società cooperative e i loro consorzi
che non ottemperano alle disposizioni del presente
articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura
concessi ai sensi della normativa vigente.
Art.12. COSTITUZIONE DEI FONDI MUTUALISTICI PER LA PROMOZIONE
E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE
1. Il capitale delle società per azioni di cui
all'articolo11, comma 1, deve essere sottoscritto in
misura non inferiore all'80 per cento dalla associazione
riconosciuta che ne promuove la costituzione. Le azioni
emesse non sono trasferibili senza il preventivo consenso
della assemblea dei soci.
2. Delle associazioni di cui all'articolo11, comma 1,
secondo periodo, fanno parte di diritto tutte le società
cooperative e i loro consorzi aderenti alle rispettive
associazioni riconosciute di cui al citato comma 1,
primo periodo.
3. Le associazioni di cui all'articolo 11, comma 1,
secondo periodo, conseguono la personalità giuridica
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale; ad esse si applicano gli articoli14
e seguenti del codice civile.
4. Le società e le associazioni che, ai sensi
dell'articolo11, comma 1, gestiscono fondi mutualistici
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sono soggette alla vigilanza del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, che ne approva gli statuti,
fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale.
Gli eventuali utili di esercizio devono essere utilizzati
o reinvestiti per il conseguimento dell'oggetto sociale.
Le società e le associazioni di cui al comma
4 sono assoggettate ad annuale certificazione del bilancio
da parte di società di revisione secondo le
disposizioni legislative vigenti.
Art.13. ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE EDILIZIE
DI ABITAZIONE E DEI LORO CONSORZI
1. E' istituito, presso la Direzione generale della
cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, l'albo nazionale delle società cooperative
edilizie di abitazione e dei loro consorzi.
2. Decorsi due anni dall'istituzione dell'albo, le società
cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi
che intendano ottenere contributi pubblici dovranno
documentare l'iscrizione all'albo medesimo.(termine
fissato al 31-12-94 dall'art.12, comma 7, L.451/94)
3. Le iscrizioni e le cancellazioni dall'albo sono disposte
dal comitato per l'albo nazionale delle società
cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi,
di seguito denominato "comitato", composto
da:
a) il Direttore generale della cooperazione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, che lo presiede;
b) quattro membri designati dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di cui tre esperti nella
materia della cooperazione edilizia;
c) un membro designato da ciascuna delle associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo legalmente riconosciute;
d) un membro designato dal Ministro dei lavori pubblici;
e) tre membri in rappresentanza delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, designati,
secondo un criterio di rotazione, dai rappresentanti
regionali facenti parte del Comitato per l'edilizia
residenziale.
4. Il comitato è costituito entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e
dura in carica quattro anni.
5. L'attività del comitato è disciplinata
dal regolamento adottato dal comitato stesso, entro
sessanta giorni dalla sua costituzione, ed approvato
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. Il regolamento stabilisce i criteri per la
tenuta degli elenchi regionali degli iscritti all'albo,
anche al fine del rilascio della certificazione, nonché
le modalità degli accertamenti che potranno
essere effettuati anche su richiesta del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
6. Il decreto di cui al comma 4 dispone la costituzione
di un ufficio per l'amministrazione del comitato e
detta norme per il suo funzionamento. Per il predetto
ufficio il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale può avvalersi di personale con contratto
di diritto privato a tempo determinato, nel limite
massimo di sei unità.
All'albo possono essere iscritti le società cooperative
edilizie di abitazione costituite da non meno di diciotto
soci ed i loro consorzi che siano iscritti nel registro
prefettizio di cui all'articolo14 del regolamento approvato
con regio decreto 12 febbraio1911, n.278, e nello schedario
generale della cooperazione di cui all'articolo 15
del citato decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive
modificazioni, che siano disciplinati dai principi
di mutualità previsti dalle leggi dello Stato
e si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) siano stati costituiti con il conferimento da parte
di ciascun socio di quote o di azioni per un valore
non inferiore a lire cinquecentomila;
b) abbiano iniziato o realizzato un programma di edilizia
residenziale;
c) siano proprietari di abitazioni assegnate in godimento
o in locazione o abbiano assegnato in proprietà
gli alloggi ai propri soci.
8. Fermo restando quanto previsto dal settimo comma,
lettere b) e c), le società cooperative edilizie
di abitazione e i loro consorzi che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, non si trovino nella
condizione di cui al comma 7, lettera a), possono ottenere
l'iscrizione all'albo a condizione che entro sei mesi
da tale data adeguino il capitale sociale secondo quanto
disposto dal citato comma 7, lettera a).
9. Possono essere sospesi dall'albo le società
cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi
in gestione commissariale.
10. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
determina, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge:
a) lo schema della domanda di iscrizione all'albo;
b) l'elenco della documentazione da allegare alla domanda;
c) lo schema della comunicazione che le società
cooperative iscritte devono trasmettere alla Direzione
generale della cooperazione entro il 30 giugno di ciascun
anno per documentare l'attività svolta nel corso
dell'anno precedente.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il comitato predispone
l'elenco delle società cooperative e dei loro
consorzi radiati dall'albo perché privi dei
requisiti o delle condizioni previste dal comma7 o
perché soggetti all'applicazione del comma 9.
L'elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
12. Agli oneri derivati dall'attuazione del presente
articolo si provvede a carico degli stanziamenti iscritti
ai capitoli da istituire ai sensi dell'articolo 20,
comma 1.
Art.14. NUMERO MINIMO DEI SOCI
1. Il numero minimo di soci richiesto, per l'iscrizione,
nei registri prefettizi di cooperative di produzione
e lavoro ammissibili ai pubblici appalti, dal terzo
comma dell'articolo 22 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n.1577, e successive modificazioni, è ridotto
a quindici.
2. Il terzo comma dell'articolo 23 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n.1577, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
<<E' consentita l'ammissione a soci di elementi
tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario
al buon funzionamento dll'ente>>.
3. Il secondo periodo del sesto comma dell'articolo
23 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
<<Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative
e tecniche nell'interesse sociale, per il quele sia
necessario il possesso della qualità di socio,
è consentita l'ammissione a soci, è consentita
l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori
manuali della terra>>.
4. Al secondo comma dell'articolo 27 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n.1577, e successive modificazioni, la lettera
a) è sostituita dalla seguente:
<<a) un numero di società cooperative legalmente
costituite non inferiore a tre>>.
(NOTE ALL'ART.14:
- Il testo dell'art. 22 del D.L.C.P.S. n.1577/1947,così
come da ultimo sostituito dall' art 1 della legge 2
aprile 1951, n.302, è il seguente:
<<Art.22 (Numero minimo dei soci delle coperative).
- Per procedere alla legale costituzione di una società
cooperativa è necessario che i soci siano almeno
nove.
Ove, successivamente alla costituzione, tale numero
diminuisca, esso deve essere reintegrato nel termine
massimo di un anno, trascorso il quale la società
deve essere posta in liquidazione. In difetto, trascorso
tale termine, l'autorità di vigilanza dispone
lo scioglimento d'ufficio della società. Sono
fatte salve le disposizioni del testo unico 28 aprile
1938, n.1165, e successive modificazioni.
Non possono essere iscritte nei registri prefettizi
le cooperative di consumo le quali, al momento della
domanda, abbiano un numero di soci inferiore a 50,
né quelle di produzione e lavoro, ammissibili
ai pubblici appalti con meno di "15" soci.
Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentito il comitato centrale per le cooperative, in
considerazione di particolari situazioni ambientali
o della peculiare natura dei lavori e dei servizi che
formano oggetto dell'attività sociale, può
autorizzare la iscrizione di cooperative di produzione
e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con numero
di soci inferiore a 25 ma non a 9.
Analogamente l'autorizzazione di cui sopra può
essere concessa a cooperative di consumo, con numero
di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente
ai propri soci particolari servizi, in considerazione
della peculiare natura dei servizi stessi.
Salve le disposizioni dei commi quarto e quinto se il
numero dei soci, successivamente all'iscrizione nel
registro prefettizio, scenda al disotto dei limiti
indicati nel terzo comma e non è reintegrato
nel termine di un anno la cooperativa è cancellata
dal registro stesso>>.
- Il testo dell'art. 23 del D.L.C.P.S. n.1577/1947,
come sostituito dall' art 2 della legge 17 febbraio
1971, n.127, e come ulteriormente modificato dalla
presente legge, è il seguente:
<<Art.23. (Requisiti dei soci delle cooperative).
- I soci delle cooperative di lavoro devono essere
lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti
alla specialità delle cooperative di cui fanno
parte o affini.
Non possono essere soci di tali cooperative coloro che
esercitano in proprio imprese identiche o affini a
quella della cooperativa.
2)E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici
ed amministrativi nel numero strettamente necessario
al buon funzionamento dell'ente.
Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi,
come soci, intermediari e persone che conducano in
proprio esercizi commerciali della stessa natura della
cooperativa.
Nelle cooperative agricole per affittanze collettive
o per conduzione di terreno in concessione ai sensi
del decreto legislativo luogotenenziale 19-10-1944,
n.279, non possono essere ammesse come soci le persone
che esercitano attività diversa dalla coltivazione
della terra.
I proprietari, gli affittuari e i mezzadri possono essere
soci di tali cooperative solo quando coltivino direttamente
la terra e la superficie da essi direttamente coltivata
sia insufficiente ad assorbire tutta la mano d'opera
del nucleo familiare.
3)Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative
e tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia
necessario il possesso della qualità di socio,
è consentita l'ammissione a soci di persone
che non siano lavoratori manuali della terra>>.
- Il testo dell'art. 27 del D.L.C.P.S. n.1577/1947,
come sostituito dall' art5 della legge 17 febbraio
1971, n.127, e come ulteriormente modificato dalla
presente legge, è il seguente:
<<Art.27. (Consorzi di societa' cooperative).
- Le società cooperative legalmente costituite,
comprese quelle tra pescatori lavoratori, che, mediante
la costituzione di una struttura organizzativa comune,
si propongono, per facilitare i loro scopi mutualistici,
l'esercizio in comune di attività economiche,
possono costituirsi in consorzio come società
cooperative, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti
del codice civile.
Per procedere a tale costituzione è necessario:
a) un numero di società cooperative legalmente
costituite non inferiore a tre
b) la sottoscrizione di un capitale di almeno 1.000.000
di lire di cui sia versata almeno la metà.
Le quote di partecipazione delle consorziate possono
essere rappresentate da azioni il cui valore nominale
non può essere inferiore a lire 50.000, né
superiore a lire 1.000.000 ciascuna.
I consorzi fra cooperative di pescatori possono essere
costituiti da un numero di società cooperative
non inferiore a tre. Il limite di capitale indicato
nel secondo comma è ridotto a lire 500.000,
di cui sia versata almeno la metà>>).
Art.15. VIGILANZA
1. Sono assoggettati ad ispezione ordinaria annuale
le società cooperative e i loro consorzi che
abbiano un fatturato superiore a lire trenta miliardi,
ovvero che detengano partecipazioni di controllo in
società a responsabilità limitata, nonché
le società cooperative edilizie di abitazione
e i loro consorzi iscritti all'albo di cui all'articolo13.
2. Le società cooperative e i loro consorzi che
abbiano un fatturato superiore a lire ottanta miliardi
o che detengano partecipazioni di controllo in società
per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori
a lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti
di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi,
oltre che alla ispezione ordinaria annuale di cui al
comma 1, sono assoggettati ad annuale certificazione
di bilancio, da parte di una società di revisione
iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975,
n.136, o da parte di una società di revisione
autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre
1939, n.1966, che siano convenzionate con l'associazione
riconosciuta di cui all'articolo11, comma 1, primo
periodo, della presente legge, alla quale le società
cooperative o i loro consorzi aderiscono, secondo uno
schema di convenzione approvato dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. Per le società cooperative
e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione
riconosciuta, la certificazione del bilancio viene
effettuata da una delle società di revisione
iscritte in un apposito elenco formato dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale; per le società
cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza
delle regioni a statuto speciale, la certificazione
del bilancio viene effettuata da una delle società
di revisione iscritte negli elenchi formati dalle regioni
stesse.
3. Le società cooperative edilizie di abitazione
e i loro consorzi sono tenuti ad affiggere presso la
propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci,
un estratto del processo verbale relativo alla più
recente ispezione, ordinaria o straordinaria, eseguita
dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni
vigenti o a consegnare tale estratto ai soci entro
sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo.
L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento.
Gli incaricati delle ispezioni sono tenuti a controllare
il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo
verbale relativo all'ispezione successiva.
4. Il contributo per le spese relative alle ispezioni
ordinarie, di cui all'art.8 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n.1577, e successive modificazioni, è determinato
in relazione ai parametri del fatturato, del numero
dei soci e del capitale sociale, anche in concorso
tra loro, nella misura e con le modalità che
saranno stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
5. In caso di ritardato o omesso pagamento del contributo
entro la prescritta scadenza si applica una sanzione
pari al 30 per cento del contributo non versato, oltre
agli interessi semestrali nella misura del 4,50 per
cento del contributo stesso. In caso di omesso pagamento
del contributo oltre il biennio di riferimento di cui
al quarto comma dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n.1577, e successive modificazioni, la società
cooperativa o il consorzio possono essere cancellati
dal registro prefettizio e dallo schedario generale
della cooperazione con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su iniziativa del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale e con la procedura di cui
all'articol 26, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 maggio 1987, n.266, si procederà
all'individuazione di un profilo professionale, e del
relativo contenuto, per l'esercizio dell'attività
di vigilanza sulle società cooperative e sui
loro consorzi.
7. Gli enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del
codice civile sono sottoposti alla vigilanza del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, salvo quanto
disposto da leggi speciali. Tale vigilanza si esercita
secondo le modalità previste per le società
cooperative.
8. Le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 esercitate
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
sono riservate alle regioni a statuto speciale nell'ambito
del rispettivo territorio e della rispettiva competenza.
Art.16. RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLA COOPERAZIONE
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta,
ogni tre anni, al Parlamento una dettagliata relazione
sull'attività svolta in favore della cooperazione.
Tale relazione deve riportare le notizie e i dati sullo
stato della cooperazione in Italia.
Art.17. GESTIONE COMMISSARIALE
Il primo comma dell'articolo 2543 del codice civile
è sostituito dal seguente:
<<In caso di irregolare funzionamento delle società
cooperative, l'autorità governativa può
revocare gli amministratori e i sindaci e affidare
la gestione della società a un commissario governativo,
determinandone i poteri e la durata. Ove l'importanza
della società cooperativa lo richieda, l'autorità
governativa può nominare un vice commissario
che collabora con il commissario e lo sostituisce in
caso di impedimento".
Art. 18 NORME DIVERSE
1. Al primo comma dell'articolo 2544 del codice, è
aggiunto, in fine il seguente periodo: <<Le società
cooperative edilizie di abitazione e i loro conzorzi
che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti
i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti
di diritto e perdono la personalità giuridica>>.
2. All'articolo 2751-bis del codice civile, dopo il
numero 5), è aggiunto il seguente:
<<5-bis) i crediti delle società cooperative
agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della
vendita dei prodotti>>.
3. Al primo comma dell' articolo 61 del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, sono soppresse
dalle parole: <<fra impiegati dello Stato>>.
4. Al secondo comma dell' articolo 92 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.417,
sono soppresse le parole: <<tra dipendenti dello
Stato>>.
5. L'articolo 46 del regolamento approvato con regio
decreto 12 febbraio 1911, n.278, è abrogato.
6. Al secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n.1577, e successive modificazioni, sono aggiunte,
infine le parole : <<Sezione società di
mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo
2512 del codice civile>>.
Art.19. INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE
NEL REGISTRO PREFETTIZIO
1. Per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio
delle cooperative di cui all'articolo 14 del regolamento
approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n.278,
le società cooperative e i loro consorzi di
cui all'art.13 del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e
successive modificazioni, devono allegare alla domanda
di iscrizione, oltre ai documenti di cui al primo comma
dell'articolo 14 del medesimo decreto legislativo n.1577
del 1947, e successive modificazioni, la certificazione
prevista dall'articolo 10-sexies della legge 31 maggio
1965, n.575, introdotto dall'articolo 7 della legge
19 marzo 1990, n.55, e successive modificazioni, relativa
agli amministratori, ai sindaci e ai direttori in carica
degli enti medesimi.
2. La certificazione di cui al primo comma deve essere
presentata dalle società cooperative e dai loro
consorzi già iscritti nel registro prefettizio
nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, a pena di cancellazione
dal registro stesso.
Art.20. SOPPRESSIONE DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE PREORDINATA
ALL'ATTIVITA' DI ISPEZIONE DELLE COOPERATIVE
1. A decorrere dal 1o gennaio 1991, è soppressa
la gestione fuori bilancio relativa al <<Fondo
contributi di pertinenza del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per le spese relative alle
ispezioni ordinarie>>. Restano fermi i compiti
e le funzioni di competenza del predetto Ministero
previsti dall'articolo 8 del citato decreto legislativo
del citato decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive
modificazioni, come integrato dall' articolo 15 della
presente legge, cui si provvede a carico degli stanziamenti
di appositi capitoli da istituire nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e da alimentarsi in relazione:
a) al gettito dei contributi di cui all'articolo 8 del
citato decreto legislativo del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n.1577, e successive modificazioni;
b) al gettito dei contributi di cui all'articolo 11,
comma 6, della presente legge;
c) ad una maggiorazione determinata, a decorrere dal
1993, nel 10 per cento del contributo di cui alla lettera
a), a carico delle società coperative edilizie
di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli
aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'articolo
11, comma 1, primo periodo; tale maggiorazione potrà
essere successivamente adeguata in relazione ad eventuali
maggiori oneri connessi all'attuazione della presente
legge;
d) agli eventuali avanzi di amministrazione della gestione
soppressa.
2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, i contributi
ivi previsti sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati, con decreto del
Ministro del tesoro, ai capitoli, di spesa da istituirsi
ai sensi del comma 1.
Art.21. NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Le disposizioni di cui alla presente legge possono
essere recepite negli statuti delle società
cooperative e dei loro consorzi, con le modalità
e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea
ordinaria.
2. L'ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente
legge non fa decadere le società cooperative
e i loro consorzi dalle agevolazioni fiscali e di altra
natura previste dalla normativa vigente.
3. Agli enti cooperativi disciplinati dal regio decreto
26 agosto 1937, n.1706 (testo unico delle leggi sull'ordinamento
delle Casse rurali e artigiane), e successive modificazioni,
si applicano le disposizioni di cui agli artt.2, 3,
7, 8, 9, 11, 12 e 14, quarto comma, della presente
legge.
4. Le società cooperative legalmente costituite
prima della data di entrata in vigore della presente
legge non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni
di cui all'articolo 3, comma 3, relative al limite
minimo del valore nominale delle quote o delle azioni.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge gli enti di cui all'articolo 15, comma
7, sono tenuti agli adempimenti previsti dalle leggi
vigenti per le società cooperative e i loro
consorzi.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
adegua ogni tre anni, con proprio decreto, le previsioni
di cui agli articoli 3 e 15, nonché, di concerto
con il Ministro delle finanze, le previsioni di cui
agli articoli 7 e 10 tenuto conto delle variazioni
dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate
dall'ISTAT.
7. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano
alle società cooperative disciplinate dal citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni,
e agli enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del
codice civile.
8. Le disposizioni della presente legge non si applicano
alle banche popolari, alle cooperative di assicurazione
e alle società mutue assicuratrici, per le quali
restano in vigore le disposizioni contenute nelle relative
leggi speciali.
(c) 1996 Note's