DECRETO MINISTERIALE 25 AGOSTO 1989 <<NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI SPORTIVI>> - INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT.8 E 9.
Sono pervenute a questo Ministero richieste di chiarimenti
su alcuni punti del decreto ministeriale 25-8-1989,
in particolare per quanto attiene la corretta interpretazione
dell'art.8 e dell'art.9 relativi il primo alla separazione
fra la zona attivitą sportive e la zona spettatori
ed il secondo alla realizzazione del settore destinato
ai tifosi della squadra ospite in occasione di manifestazioni
calcistiche.
Sull'argomento sono stati sentiti rispettivamente il
Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art.10 del decreto del Presidente
della Repubblica 29-7-1982, n.577 e la Commissione
Impianti Sportivi del C.O.N.I. di cui all'art.21 del
decreto ministeriale 25-8-1989.
Al riguardo, su conforme parere dei suddetti consessi,
si fa presente quanto segue:
1) la separazione fra la zona destinata alle attivitą
sportive e la zona destinata agli spettatori, realizzata
con fossato di almeno m.2,50 di profonditą e
di larghezza, ovvero con setti di materiale non combustibile
di altezza non inferiore a m.2,20 non si applica agli
impianti al chiuso. Resta fermo l'obbligo di realizzare
le vie di uscita indipendenti per le due zone;
2) la realizzazione del settore destinato ai tifosi
della squadra ospite, in occasione di manifestazioni
calcistiche, deve intendersi applicabile agli impianti
all'aperto con un numero di spettatori superiore a
10.000 fermo restando che per impianti di capienza
inferiore e relativamente alle manifestazioni di cui
sopra, le Commissioni Provinciali di Vigilanza sui
locali di pubblico spettacolo, per motivate ragioni
di ordine pubblico, potranno ovviamente prescrivere
la realizzazione del settore per la squadra ospite
o diverse soluzioni da adottare caso per caso.
(c) 1996 Note's