[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 3 GIUGNO 1993, N.12

DECRETO MINISTERIALE 25 AGOSTO 1989 <<NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI SPORTIVI>> - INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT.8 E 9.

Sono pervenute a questo Ministero richieste di chiarimenti su alcuni punti del decreto ministeriale 25-8-1989, in particolare per quanto attiene la corretta interpretazione dell'art.8 e dell'art.9 relativi il primo alla separazione fra la zona attivitą sportive e la zona spettatori ed il secondo alla realizzazione del settore destinato ai tifosi della squadra ospite in occasione di manifestazioni calcistiche.
Sull'argomento sono stati sentiti rispettivamente il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art.10 del decreto del Presidente della Repubblica 29-7-1982, n.577 e la Commissione Impianti Sportivi del C.O.N.I. di cui all'art.21 del decreto ministeriale 25-8-1989.
Al riguardo, su conforme parere dei suddetti consessi, si fa presente quanto segue:
1) la separazione fra la zona destinata alle attivitą sportive e la zona destinata agli spettatori, realizzata con fossato di almeno m.2,50 di profonditą e di larghezza, ovvero con setti di materiale non combustibile di altezza non inferiore a m.2,20 non si applica agli impianti al chiuso. Resta fermo l'obbligo di realizzare le vie di uscita indipendenti per le due zone;
2) la realizzazione del settore destinato ai tifosi della squadra ospite, in occasione di manifestazioni calcistiche, deve intendersi applicabile agli impianti all'aperto con un numero di spettatori superiore a 10.000 fermo restando che per impianti di capienza inferiore e relativamente alle manifestazioni di cui sopra, le Commissioni Provinciali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, per motivate ragioni di ordine pubblico, potranno ovviamente prescrivere la realizzazione del settore per la squadra ospite o diverse soluzioni da adottare caso per caso.




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