(G.U.9-6-1993, n.133)
CARATTERISTICHE MINIME DI SICUREZZA DEI LOCALI ADIBITI AL DEPOSITO ED ALLA VENDITA DI PRESIDI SANITARI.
1. PREMESSA
1.1. Rilevato come sia necessario ed improcrastinabile
indicare soluzioni omogenee in materia di esercizi
di vendita di presidi sanitari su tutto il territorio
nazionale, al fine di evitare disomogeneità
nell'applicazione delle norme, con la presente circolare
vengono emanate le linee guida da adottarsi nella valutazione
delle caratteristiche di sicurezza dei locali adibiti
al deposito ed alla vendita di tali prodotti.
Tali linee guida sono quelle ritenute "minime"
affinché i locali adibiti a deposito e vendita
di presidi sanitari possano essere dichiarati idonei
dai servizi di igiene pubblica delle unità sanitarie
locali, così come previsto dall'art.10 del decreto
del Presidente della Repubblica n.1255/1968.
Le presenti linee guida hanno le seguenti norme di riferimento
primario:
- decreto del Presidente della Repubblica 3-8-1968,
n.1255 (Disciplina della produzione, del commercio
e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle
derrate alimentari immagazzinate);
- decreto del Presidente della Repubblica 27-4-1955,
n.547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro);
- decreto del Presidente della Repubblica 19-3-1956,
n.303 (Norme per l'igiene del lavoro);
- legge 26-7-1965, n.966 (Norme per la prevenzione degli
incendi);
- decreto ministeriale 27-9-1965 (Attività soggette
alle visite di prevenzione incendi);
- decreto ministeriale 16-2-1982 (Modifiche al decreto
ministeriale 27-9-1965);
- legge 7-12-1984, n.818, e successive modifiche ed
integrazioni (nulla osta provvisorio);
- decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988,
n.175, e successive modifiche ed integrazioni (Rischi
di incidenti rilevanti);
- legge 1-3-1968, n.186 (Disposizioni concernenti la
produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici);
- legge 5-3-1990, n.46 (Attestato di conformità
degli impianti elettrici);
- legge 10-5-1976, n.319, e successive modifiche ed
integrazioni (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
Importante è anche la circolare del Ministero
dell'interno 11-12-1985, n.36 (Visite di prevenzione
incendi).
1.2. Le indicazioni della presente circolare sono applicabili:
1) ai depositi e locali per il commercio e la vendita
di presidi sanitari, intendendo con il termine "locale"
anche un gruppo di locali tra loro comunicanti, destinati
al commercio, alla vendita ed al deposito;
2) ai depositi di smistamento delle aziende autorizzate
a produrre presidi sanitari, anche se fuori fabbrica
ed anche se ubicate presso "vettori".
1.3. Il riconoscimento di idoneità dei locali
da parte dei servizi di igiene pubblica delle unità
sanitarie locali è subordinato al rilascio del
"certificato prevenzione e incendi" (C.P.I.)
o dal "nulla osta provvisorio" (N.O.P.) da
parte dei vigili del fuoco, quando le proprietà
fisico-chimiche dei presidi sanitari in deposito e
le quantità stoccate lo richiedano.
2. AMBIENTE DI LAVORO
2.1. UBICAZIONE DEI LOCALI
2.1.1. I locali adibiti a deposito e vendita di presidi
sanitari o a deposito fuori stabilimento delle imprese
produttrici (compresi quelli presso i "vettori"),
devono collocarsi nelle aree indicate nel Piano regolatore
generale (P.R.G.) del comune.
2.1.2. Non possono essere adibiti a deposito e vendita
ed a deposito di smistamento (compresi quelli presso
i "vettori") locali sotterranei o seminterrati.
2.2. CARATTERISTICHE DEI LOCALI
2.2.1. Devono avere un'altezza netta, misurata dal punto
del pavimento all'altezza media della copertura dei
soffitti e delle volte, non inferiore a tre metri.
2.2.2. Le pareti devono essere trattate con pitture
idrorepellenti.
2.2.3. I pavimenti devono essere di tipo impermeabile
e privi di fessurazioni.
Se prescritte dai vigili del fuoco, vi devono essere
soglie di contenimento dei reflui, adeguate alle caratteristiche
dei locali.
Qualora invece non siano prescritte soglie di contenimento,
i pavimenti devono avere pendenza sufficiente per avviare
rapidamente i liquidi versati e le acque di lavaggio
in apposito punto di raccolta (cisterna o bacino di
contenimento di capacità adeguata) per impedire
il convogliamento delle acque contaminate da presidi
sanitari nella rete fognaria.
2.2.4. L'aerazione dei locali deve avvenire mediante
finestrature che garantiscano un sufficiente ricambio
naturale dell'aria.
Se l'aerazione naturale è insufficiente, per
ottenere il ricambio d'aria necessario, occorre installare
un sistema di ventilazione atta a garantire 4-6 ricambi
orari durante il lavoro o comunque da non creare turbolenze,
escludendo altresì forme di ricircolo.
2.3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI
2.3.1. L'impianto elettrico deve essere, in tutti i
suoi componenti, conforme a quanto stabilito dalla
normativa in vigore.
Le protezioni contro il contatto accidentale ("messa
a terra" coordinata con "interruttore differenziale")
vanno realizzate collegando anche le masse metalliche
presenti nei locali, per raggiungere l'equipotenzialità.
Le suddette protezioni devono essere sottoposte a collaudo
e verifica periodica.
2.3.2. L'eventuale impianto di riscaldamento deve essere
realizzato utilizzando l'acqua come trasportatore di
calore. Il generatore deve essere ubicato all'esterno
dei locali.
E' vietato l'uso di stufe elettriche e di bruciatori
a gas.
Le temperature dei locali devono essere tali da non
compromettere la sicurezza dei prodotti immagazzinati.
2.4. STOCCAGGIO DEI PRODOTTI
2.4.1. Nei locali di deposito e vendita dei presidi
sanitari, non è ammesso lo stoccaggio e la vendita
di generi alimentari e lo stoccaggio dei mangimi.
2.4.2. I prodotti di prima e seconda classe tossicologica
devono essere tenuti separati dai prodotti delle altre
classi tossicologiche, anche mediante tramezzi di robusta
rete metallica, provvisti di porta munita di serratura
o lucchetto, ad esclusione di quelli stoccati nei depositi
di smistamento (compresi quelli presso i "vettori").
Nei piccoli depositi e locali di vendita, la separazione
può essere realizzata anche mediante vetrinette
o scaffalature chiuse a chiave.
2.4.3. Le confezioni di presidi sanitari non devono
essere tenute a contatto diretto di pareti e di pavimenti.
2.4.4. Eventuali operazioni diverse dalla movimentazione
dei preparati commerciali (ad esempio il caricamento
delle batterie dei carrelli trasportatori-elevatori)
devono essere eseguite in altro locale.
2.4.5. Nei locali, esclusi dall'obbligo del C.P.I. o
del N.O.P., deve essere installato almeno un estintore
portatile da 6 kg, a polvere polivalente di tipo ABC,
posto in zona facilmente accessibile, che dovrà
essere sottoposto ogni sei mesi a controllo ed a certificazione
di idoneità.
2.5. OPERAZIONI DI BONIFICA
2.5.1. I locali devono essere mantenuti puliti e la
pulizia deve essere ottenuta senza sollevare polvere.
2.5.2. In caso di versamenti conseguenti a rotture di
confezioni, va provveduto immediatamente alla bonifica
del settore interessato. Se il prodotto versato è
in granuli o in polvere la bonifica va effettuata con
apparecchio aspiratore; se allo stato liquido, questo
va prima assorbito con apposito materiale (segatura
identificata mediante colorante, farina fossile, bentonite).
Lo stoccaggio e lo smaltimento dei residui della bonifica
deve essere effettuato nel rispetto del decreto del
Presidente della Repubblica n.915/1982.
2.6. DOTAZIONI VARIE DA TENERSI IN LOCALI SEPARATI RISPETTO
AI MAGAZZINI E LOCALI DI MOVIMENTAZIONE
2.6.1. Per ogni addetto alla vendita ed al deposito
di presidi sanitari, deve essere presente una dotazione
individuale di occhiali, guanti e stivali resistenti
a prodotti chimici, grembiule o tuta di gomma, maschera
a facciale intero, con filtro combinato per polveri
e vapori organici.
I mezzi di protezione individuale devono essere conservati
in apposito armadietto a più ante, ove riporre
anche gli eventuali abiti da lavoro.
2.6.2. Nei locali deve essere presente una cassetta
di pronto soccorso installata in zona quanto più
possibile vicina.
2.6.3. Deve essere disponibile acqua per lavarsi, con
lavandini a comando non manuale.
Deve esservi installata una doccia di emergenza ed una
vaschetta lava-occhi.
2.6.4. In prossimità dell'apparecchio telefonico
devono essere tenuti affissi bene in vista i numeri
telefonici dei centri antiveleno, della guardia medica
e del presidio ospedaliero più prossimo, dei
servizi di prevenzione dell'unità sanitaria
locale competenti per territorio, dei vigili del fuoco.
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