3 MARZO 1993 N.226/F
(G.U. 9-3-1993, n.56)
ART. 19 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N.10. OBBLIGO DI NOMINA E COMUNICAZIONE ANNUALE DEL TECNICO RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA
1. L'art.19 della legge 9-1-1991, n.10, prevede che entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
2. Con circolare n.219/F del 2-3-1992, sono state illustrate
le modalità di applicazione della predetta disposizione,
fornendo indicazioni circa le funzioni ed il profilo
professionale ideale dei tecnici responsabili per l'uso
razionale dell'energia, nonché in merito alle
metodologie di valutazione dei consumi energetici ed
alle modalità di effettuazione della prescritta
comunicazione annuale, chiarendo in particolare quali
siano i soggetti obbligati all'osservanza della norma
e richiamando le sanzioni amministrative pecuniarie
con cui é punita la mancata nomina del tecnico
responsabile.
I contenuti della predetta circolare e dell'unita nota
illustrativa sono tuttora validi e confermati salve
le modifiche di seguito indicate, conseguenti all'esperienza
maturata e ad alcune novità intervenute, anche
a livello legislativo.
3. Nell'approssimarsi della scadenza del termine per la prossima comunicazione annuale, da effettuarsi entro il 30 aprile 1993, con la presente circolare si ritiene opportuno sollecitare un'ulteriore autonoma opera di sensibilizzazione da parte di uffici, enti ed associazioni, volta in particolare a ricordare ai soggetti obbligati la necessità di reiterare, ciascun anno, entro il 30 aprile, la comunicazione del nominativo del tecnico responsabile nominato, anche nel caso non vi siano variazioni rispetto alle comunicazioni dell'anno precedente, ed a richiamare l'attenzione sulla necessità di effettuare tale comunicazione anche da parte degli eventuali nuovi soggetti obbligati.
4. Si fa presente che, avendo l'Istituto nazionale di statistica predisposto ed adottato, a partire dagli ultimi censimenti generali, una nuova classificazione delle attività economiche (ATECO 91), è opportuno adottare tale nuova classificazione anche ai fini dell'indicazione dell'attività economica dei soggetti obbligati alle comunicazioni in argomento. Per le esigenze di elaborazione dei dati contenuti in tali comunicazioni è tuttavia sufficiente l'indicazione delle prime due cifre del nuovo codice numerico ISTAT di classificazione, che individuano le "divisioni" delle attività economiche, seguite dalla relativa descrizione della divisione di attività, tralasciando invece il codice alfabetico che contraddistingue le sezioni e le sottosezioni della medesima classifica. Per comodità di compilazione della comunicazione da parte dei soggetti obbligati si riproduce nell'allegato 2 tale nuova classificazione riassuntiva, tratta dal volume "Classificazioni delle attività economiche" edito dall'ISTAT quale supplemento all'Annuario statistico italiano, metodi e norme, serie C - n.11 - edizione 1991.
5. Si rende noto che il decreto legge 26-1-1993, n.19, recante norme urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi, contiene all'art.6, primo e secondo comma, disposizioni rilevanti anche per tutti i soggetti obbligati alla nomina e comunicazione dei tecnici responsabili per l'uso razionale dell'energia in quanto prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art.34, ottavo comma, della legge n.10/1991, vengono applicate, in caso di omessa o ritardata comunicazione, esclusivamente per le violazioni successive alla data di entrata in vigore del decreto succitato. La predetta disposizione fa si che i soggetti obbligati che provvedano per la prima volta alla nomina del tecnico responsabile entro la prossima scadenza del 30 aprile 1993 non potranno essere sanzionati per le omissioni relative agli anni precedenti, ferme restando le esclusioni dagli incentivi previste dall'art.19, secondo comma, della legge n.10/1991.
6. Si rende noto altresì che, nell'ambito di
un accordo di programma in atto tra questo Ministero
e la Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia
(FIRE), al fine di snellire ed agevolare le procedure
di acquisizione ed elaborazione delle comunicazioni,
si è stabilito che la FIRE operi da tramite
nei confronti di questo Ministero per l'acquisizione
dei nominativi dei tecnici responsabili per l'uso razionale
dell'energia.
A decorrere dal 1993 le comunicazioni relative a tali
tecnici devono pertanto essere spedite a questo Ministero
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente
indirizzo:
FIRE: Casella postale n.2334 - 00185 ROMA AD
7. Tenuto conto delle novità sopra evidenziate,
è stato predisposto un nuovo schema di comunicazione
da utilizzarsi in luogo dello schema allegato alla
nota illustrativa fornita con la richiamata circolare
n.219/F.
Si raccomanda di compilare le comunicazioni annuali
secondo tale nuovo schema, evitando, salvi casi di
reale necessità, note di accompagnamento, lettere
di trasmissione od altro.
8. Fermo restando il termine di scadenza per l'invio della comunicazione annuale, fissato perentoriamente al 30 aprile di ciascun anno, si evidenzia l'opportunità che le comunicazioni non vengano inoltrate anteriormente al 1o marzo del medesimo anno al fine di consentire di concentrare in un periodo di tempo limitato l'attività di ricezione delle stesse e di elaborazione dei dati nelle stesse contenute.
9. Si precisa che, essendo prevista con periodicità annuale l'acquisizione dei nominativi dei tecnici responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, le eventuali sostituzioni del proprio tecnico effettuate dai soggetti obbligati nel corso dell'anno non devono essere comunicate prima della scadenza successiva per l'ordinaria comunicazione annuale.
10. Nell'ambito del già citato accordo di programma
tra questo Ministero e la FIRE, si è concordato
sull'opportunità che la FIRE pubblichi periodicamente
su un proprio opuscolo gli elenchi dei tecnici responsabili
per la conservazione e l'uso razionale dell'energia,
anche la fine di favorire incontri tra esperti operanti
nei medesimi settori.
I dati riportati saranno:
- divisioni di attività economica (in base a
quali verranno ordinati gli elenchi);
- denominazione o ragione sociale del dichiarante;
- eventuale nome abbreviato;
- indirizzo del dichiarante;
- cognome, nome, numero telefonico, numero fax del tecnico
responsabile.
Inoltre, nel caso vengano comunicati anche dei responsabili
locali, per ognuno di essi:
- centro (i) di consumo di competenza del responsabile
locale;
- cognome, nome, numero telefonico, numero fax del responsabile
locale.
11. La pubblicazione dei dati di cui sopra non comporterà alcuna spesa a carico del soggetto che effettua la comunicazione ed avverrà esclusivamente previo il suo assenso; pertanto lo schema di comunicazione di cui all'allegato 1 è stato integrato al riquadro 4, rispetto al precedente schema di cui alla circolare n.219/F del 2-3-1992.
Perché non ritenuti di specifico interesse tecnico,si
omettono:
allegato 1, nuovo schema di comunicazione al Ministero
dell'industria del nominativo del tecnico responsabile
per la conservazione e l'uso razionale dell'energia;
allegato 2, classificazione ISTAT per rami e classi
di attività economica.
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