IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO PER AUTOTRAZIONE. CHIARIMENTI.
Pervengono a questo Ministero istanze intese ad ottenere
chiarimenti interpretativi in merito all'art.1 del
decreto del Presidente della Repubblica 17-11-1986,
n.1024.
Al riguardo, per uniformità di indirizzo, su
conforme parere della Commissione Consultiva per le
sostanze esplosive ed infiammabili, si fornisce il
chiarimento di seguito riportato al quale i Comandi
Provinciali dei Vigili del Fuoco si atterranno nell'espletamento
della attività di prevenzione incendi.
Quesito: decreto del Presidente della Repubblica 17-11-1986, n.1024, art.1 lettere b) e c) (vedere il comma 1 dell'art.2 del D.P.R.12-1-1972, n.208) possibilità di installazione di due elettropompe da destinare alla erogazione del g.p.l.
Chiarimento: La lettura combinata dei punti b) e c)
dell'art.1 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n.1024/86 non esclude la possibilità
di installare un gruppo di due elettropompe per la
erogazione del g.p.l. e di un elettrocompressore per
il rifornimento del serbatoio, in sostituzione della
elettropompa adibita alla erogazione del g.p.l.
Pertanto è consentito installare due elettropompe
di erogazione a servizio di impianti dotati di due
o più erogatori.
Di contro non può prevedersi l'uso di una elettropompa
da utilizzarsi promiscuamente sia per alimentare gli
erogatori che per rifornire i serbatoi.
Quanto sopra è ampiamente giustificato sia dal
dettato della norma che distingue nettamente fra apparecchiature
adibite al rifornimento del serbatoio e quelle adibite
all'erogazione, che da valutazioni di ordine tecnico,
in quanto le pompe di travaso e quelle di rifornimento
hanno caratteristiche diverse, grossa portata e ridotta
prevalenza le prime, caratteristiche opposte le seconde.
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