[Note's] CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 26 GENNAIO 1993, N.23

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO PER AUTOTRAZIONE. CHIARIMENTI.

Pervengono a questo Ministero istanze intese ad ottenere chiarimenti interpretativi in merito all'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 17-11-1986, n.1024.
Al riguardo, per uniformità di indirizzo, su conforme parere della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, si fornisce il chiarimento di seguito riportato al quale i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco si atterranno nell'espletamento della attività di prevenzione incendi.

Quesito: decreto del Presidente della Repubblica 17-11-1986, n.1024, art.1 lettere b) e c) (vedere il comma 1 dell'art.2 del D.P.R.12-1-1972, n.208) possibilità di installazione di due elettropompe da destinare alla erogazione del g.p.l.

Chiarimento: La lettura combinata dei punti b) e c) dell'art.1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.1024/86 non esclude la possibilità di installare un gruppo di due elettropompe per la erogazione del g.p.l. e di un elettrocompressore per il rifornimento del serbatoio, in sostituzione della elettropompa adibita alla erogazione del g.p.l.
Pertanto è consentito installare due elettropompe di erogazione a servizio di impianti dotati di due o più erogatori.
Di contro non può prevedersi l'uso di una elettropompa da utilizzarsi promiscuamente sia per alimentare gli erogatori che per rifornire i serbatoi.
Quanto sopra è ampiamente giustificato sia dal dettato della norma che distingue nettamente fra apparecchiature adibite al rifornimento del serbatoio e quelle adibite all'erogazione, che da valutazioni di ordine tecnico, in quanto le pompe di travaso e quelle di rifornimento hanno caratteristiche diverse, grossa portata e ridotta prevalenza le prime, caratteristiche opposte le seconde.




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