13 DICEMBRE 1993, N.231/F
(G.U. 20-12-1993, n.297)
ART. 28 DELLA LEGGE N.10/1991. RELAZIONE TECNICA SUL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA NEGLI EDIFICI. INDICAZIONI INTERPRETATIVE E DI CHIARIMENTO.
L'art.28 della legge 9-1-1991, n.10, prescrive fra l'altro
che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo,
deve depositare in comune, in doppia copia insieme
alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle
opere di cui agli artt. 25 e 26 della stessa legge,
il progetto delle opere stesse corredato da una relazione
tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti,
che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni per
il contenimento del consumo di energia degli edifici
e relativi impianti termici.
Tali prescrizioni sono in misura determinante contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26-8-1993,
n.412, recante norme per la progettazione, l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici.
Questo Ministero ha emanato il decreto ministeriale
13-12-1993, ai sensi del terzo comma del citato art.28,
per determinare le modalità di compilazione
della relazione tecnica di cui sopra e ritiene opportuno
fornire, con la presente circolare, alcuni chiarimenti
interpretativi in merito all'applicazione delle disposizioni
cui fa riferimento il predetto decreto.
1. FINALITA'
Preliminarmente si fa presente di ritenere che la "ratio"
delle disposizioni in questione sia di introdurre (ovvero
estendere e rafforzare rispetto alle norme vigenti)
un obbligo di progettazione per le opere aventi rilievo
per il contenimento dei consumi di energia degli edifici
ed un connesso obbligo di redazione di un'apposita
relazione tecnica attestante che tali opere sono state
progettate nel rispetto delle prescrizioni della legge
e dei relativi regolamenti di attuazione.
Il deposito presso gli uffici comunali del progetto
e della relazione è finalizzato a consentire
agli organi preposti di verificare tale rispondenza
anche in fase di realizzazione delle opere stesse.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
L'art.28 della legge n.10/1991 individua genericamente
come ambito di applicazione della disposizione le "opere
di cui agli artt. 25 e 26" della medesima legge.
Gli articoli richiamati tuttavia non contengono alcuna
dettagliata individuazione di opere, ma solo alcuni
riferimenti da cui può ricavarsi qualche utile
indicazione al riguardo.
L'art.25, in particolare, individua come ambito di applicazione
dell'intero titolo II della legge n.10/1991, in cui
è compreso anche l'art.28, "i consumi di
energia negli edifici pubblici e privati, qualunque
ne sia la destinazione d'uso", evidenziando la
necessità di graduare l'applicazione delle disposizioni
in questione per quanto concerne gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio.
L'art.26, fa altresì generico riferimento ai
"nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni",
agli "interventi in parti comuni di edifici",
alla progettazione di "edifici ... e impianti
non di processo ad essi associati", accomunando
tali opere in relazione alla finalizzazione al contenimento
dei consumi di energia degli edifici.
Questo Ministero, pertanto, ritenendo che la norma debba
essere applicata, con la necessaria gradualità,
esclusivamente alle opere che hanno rilievo ai fini
del contenimento dei consumi di energia degli edifici,
ha individuato schemi di relazione tecnica per le opere
relative alle strutture edilizie esterne, alle strutture
interne di separazione tra alloggi o unità immobiliari
confinanti ed agli impianti termici, nel caso di edifici
di nuova costruzione o di ristrutturazione di edifici
esistenti, nonché per l'installazione o ristrutturazione
degli impianti termici in edifici esistenti.
Fra gli interventi di manutenzione straordinaria o ordinaria
degli impianti, invece, in relazione ai suesposti principi,
questo Ministero ha ritenuto di predisporre un modello
tipo di relazione tecnica solo per la sostituzione
dei generatori di calore.
Nel caso della sostituzione dei generatori di calore,
infatti, una progettazione, sia pure semplificata è
di fatto resa necessaria già dalla prescrizione
di cui all'art.5, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26-8-1993, n.412, secondo cui il dimensionamento
di tali generatori, indipendentemente dalla loro taglia,
comporta una verifica del "rendimento di generazione
medio stagionale", requisito prestazionale che
garantisce, nella condizione di effettivo esercizio
dell'impianto, il trasferimento di una certa quota
dell'energia contenuta nel combustibile al fluido termovettore
in uscita dal generatore.
Peraltro il predetto modello tipo di relazione è
riferito alla sostituzione dei generatori di potenza
nominale superiore a 35 kW. Per i generatori di taglia
inferiore, tipicamente monofamiliari ed alimentati
a gas, infatti, la redazione di una relazione tecnica
secondo tale modello costituirebbe un onere eccessivo,
oltre che per i cittadini interessati, anche per le
autorità locali competenti, in relazione all'elevato
numero di pratiche da gestire ed in considerazione
della possibilità di acquisire informazioni
per il censimento di tali generatori direttamente dalle
società distributrici del gas. Si rimette pertanto
alle competenti autorità locali ogni determinazione
circa i casi in cui, tenuto conto dello spirito e della
lettera delle norme in argomento, la presentazione
della relazione tecnica sia da ritenere comunque necessaria
anche per la sostituzione di generatori di potenza
nominale pari o inferiore ai 35 kW, ancorché
con modalità semplificate che ne restringano
comunque il contenuto ai soli elementi identificativi
dell'impianto e del generatore installato nonché
alla dichiarazione finale di rispondenza alle prescrizioni
della legge.
3. DEPOSITO DELLA RELAZIONE
Quanto alla prescrizione inerente il deposito in comune
della relazione tecnica in argomento "insieme
alla denuncia dell'inizio dei lavori", si ritiene
che il legislatore abbia inteso fare riferimento alla
comunicazione di inizio lavori già prescritta
in determinati casi dalle vigenti norme in materia
di concessioni o autorizzazioni edilizie. Pertanto,
per gli eventuali casi in cui tale comunicazione di
inizio lavori non debba obbligatoriamente essere effettuata
la disposizione di cui all'art.28 della legge 10 può
essere ragionevolmente interpretata come finalizzata
solo all'individuazione di un termine ultimo per la
presentazione della predetta relazione tecnica in data
comunque anteriore all'inizio dei lavori.
Né si ritiene che i comuni possano respingere
una relazione eventualmente depositata in data anteriore,
ad esempio unitamente alla richiesta di concessione
o di autorizzazione edilizia, sempreché tale
relazione ed i relativi elaborati progettuali contengano
già tutti gli elementi, anche di dettaglio,
di cui al relativo modello tipo di relazione.
4. ATTESTAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO
Ai sensi del quinto comma del citato art.28, la seconda
copia della relazione e della connessa documentazione
progettuale deve essere restituita dal comune con l'attestazione
dell'avvenuto deposito, ai fini della conservazione
in cantiere.
Il rilascio di tale attestazione di deposito non presuppone,
evidentemente, alcuna verifica o "approvazione"
da parte degli uffici comunali circa la rispondenza
del progetto alle prescrizioni della legge. Ne consegue
che la restituzione agli interessati di copia della
relazione presentata avverrà di norma immediatamente,
senza che ciò pregiudichi in alcun modo l'esercizio
successivo da parte del comune di ogni opportuna verifica
ai sensi dell'art.33 della legge n.10/1991, sia in
merito alla rispondenza del progetto e della relazione
alle prescrizioni di legge, sia riguardo la conformità
delle opere rispetto alla documentazione depositata.
5. DEPOSITO DEL PROGETTO
Ancorché la disposizione prescriva che la relazione
tecnica in questione sia depositata a corredo del progetto
delle opere relative, tenuto conto dei principi generali
in materia di semplificazione ed efficacia dell'azione
amministrativa, deve ritenersi che non sia necessario
il deposito presso gli uffici comunali di ulteriori
copie del progetto quando lo stesso sia stato già
presentato in fasi anteriori della procedura concessoria
od autorizzatoria.
Viceversa può ritenersi che, ove il deposito
del progetto derivi esclusivamente dalla disposizione
in questione, le amministrazioni comunali che abbiano
insuperabili problemi di archiviazione e gestione di
tale documentazione cartacea possano, nelle loro autonome
determinazioni, individuare forme di deposito compatibili
con tali difficoltà, sempreché risultino
garantite le esigenze connesse agli eventuali controlli
da effettuare ai sensi dell'art.33, primo comma, della
medesima legge n.10.
Ciò tenuto conto, da un lato, delle predette
difficoltà di archiviazione e conservazione,
da parte delle amministrazioni comunali, di elaborati
progettuali di dettaglio spesso di volume considerevole
e, dall'altro, della circostanza che di norma gli elementi
di informazione ed i dati e documenti prescritti come
contenuto della relazione tecnica risultano più
che sufficienti per l'ordinaria attività di
verifica del rispetto delle norme in materia di contenimento
dei consumi di energia negli edifici.
6. CONTENUTO DELLA RELAZIONE
Al fine di agevolare da un lato la compilazione da parte
del progettista, dall'altro l'esame da parte dell'amministrazione
comunale, le modalità di compilazione della
relazione tecnica sono state determinate secondo impostazioni
standardizzate, differenziate per tipologie di opere
e con grado di complessità proporzionato all'importanza
dell'opera stessa.
In particolare sono stati approvati tre distinti modelli
per le opere attinenti, rispettivamente:
- gli edifici di nuova costruzione o la ristrutturazione
di edifici;
- l'installazione o la ristrutturazione di impianti
termici in edifici esistenti;
- la sostituzione di generatori di calore con valore
nominale della potenza termica utile superiore a 35
kW.
Detti modelli, peraltro, in relazione alle predette
esigenze di standardizzazione, fanno riferimento alle
tipologie progettuali di maggiore diffusione e tengono
conto dell'attuale stato delle norme di attuazione
della legge n.10/1991 e delle connesse norme e regole
tecniche.
Conseguentemente, nel caso di impianti termici con funzione
di climatizzazione estate-inverno, la relazione e la
relativa documentazione si discosteranno, per quanto
necessario, dai modelli approvati con il predetto decreto
ministeriale. Ciò vale parimenti per impianti
termici utilizzanti sistemi ed apparecchiature le cui
caratteristiche e prestazioni non siano specificamente
fissate dal regolamento approvato con il citato decreto
del Presidente della Repubblica n.412/1993, quali,
ad esempio: pompe di calore, sistemi cogenerativi di
energia elettrica e termica, pannelli solari per riscaldamento
ambienti e produzione di acqua calda sanitaria.
Analogamente alla relazione potranno e dovranno essere
apportati i necessari adattamenti a seconda che, al
momento del deposito della stessa, siano o meno entrate
in vigore tutte le disposizioni introdotte dal citato
decreto del Presidente della Repubblica n.412/1993,
in tema di progettazione degli impianti termici, nonché
dai regolamenti di cui all'art.4, commi primo e secondo
della legge n.10/1991, ancora da emanare, in tema di
progettazione dell'involucro edilizio.
Si richiama infine l'attenzione sulla necessità
che nella progettazione siano rispettati (e nella relazione
tecnica ne sarà implicitamente data attestazione)
i criteri fissati nelle norme UNI che, alla data di
deposito della relazione, risultino emanate in base
al regolamento di cui al citato decreto del Presidente
della Repubblica n.412/1993, anche quando ciò
non sia esplicitamente indicato nei modelli di relazione
allegati al predetto decreto ministeriale.
7. SOTTOSCRIZIONE DELLA RELAZIONE
Le metodologie di progettazione indicate nel decreto
del Presidente della Repubblica n.412/1993 concepiscono
il sistema edificio-impianto termico come un'unica
"macchina" alla quale sono richieste particolari
prestazioni: pertanto costituisce esigenza fondamentale
che la progettazione architettonica-strutturale e la
progettazione termotecnica-impiantistica procedano
di pari passo ed in maniera integrata, dall'elaborazione
preliminare del progetto sino alla definizione degli
elaborati esecutivi.
Tale esigenza peraltro deve essere salvaguardata di
fatto e prescinde dalla sottoscrizione della relazione
tecnica che la legge prevede sia apposta "dal
progettista o dai progettisti", nel rispetto naturalmente
dei limiti di competenza previsti per ciascuna categoria
di professionisti secondo l'ordinamento vigente.
Pertanto, in linea con l'esigenza di ridurre gli oneri
e gli adempimenti per i cittadini nella misura strettamente
indispensabile, si ritiene che, nel caso di più
progettisti, ferma restando naturalmente la possibilità
che essi provvedano tutti a sottoscrivere la relazione
tecnica in argomento, i comuni potranno accettare anche
relazioni firmate solo dal progettista o da tutti i
progettisti che abbiano curato la progettazione delle
opere di cui agli artt. 25 e 26 della legge n.10/1991
e cioè dell'impianto termico e dell'isolamento
termico dell'edificio, in relazione alla prevalenza
delle competenze termotecniche riguardo alle attestazioni
contenute nelle relazioni stesse.
8. VARIANTI IN CORSO D'OPERA
Nel caso di modifiche o varianti in corso d'opera che
comportino variazioni dei dati di progetto attestati
nella relazione tecnica, si ritiene che il proprietario
o chi ne ha titolo debba depositare in comune, antecedentemente
all'inizio dei lavori relativi alle modifiche o varianti
stesse, una relazione tecnica aggiuntiva, parimenti
firmata dal progettista o dai progettisti, nella quale
siano evidenziate sinteticamente le modifiche o varianti
apportate ed attestati i dati e le condizioni variate
rispetto alla relazione tecnica antecedentemente depositata.
9. ENTRATA IN VIGORE
Ai sensi dell'art.37, secondo comma, della legge n.10/1991,
i decreti ministeriali di cui al titolo II di detta
legge, fra i quali è compreso il decreto di
approvazione dei modelli tipo di relazione tecnica,
entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applicano
alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni
dopo tale termine di entrata in vigore.
Fino a tale data, poiché l'obbligo di relazione
sussiste già per effetto dell'art.28 della legge
n.10/1991 a prescindere dalla determinazione delle
modalità di compilazione della relativa documentazione,
si ritiene che i comuni debbano accettare le relazioni
tecniche che rispondano sostanzialmente alla prescrizione
di legge, ancorché siano ancora compilate secondo
le modalità a suo tempo stabilite dall'art.14
del decreto del Presidente della Repubblica 28-6-1977,
n.1052, in quanto compatibili.
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