[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE 9 SETTEMBRE 1993, N.3

DENUNCE DI ACCATASTAMENTO DEI MANUFATTI ADIBITI A SERRE.

Da parte di alcuni dipendenti uffici ed organizzazioni di categoria, sono state rappresentate alla scrivente perplessità circa la corretta interpretazione ed applicazione delle vigenti disposizioni normative in tema di iscrizione censuaria delle serre.
In particolare è stata rilevata una presunta incongruenza tra la previsione (contenuta nell'art. 1 della legge 26-6-1990, n.165) di iscrizione al Catasto terreni delle superfici adibite alle colture prodotte in serra, con attribuzione di reddito dominicale ed agrario, rispetto alla esclusione dai citati redditi dei manufatti riservati alla <<protezione>> delle piante, ai sensi della lettera d) dell'art. 39 del D.P.R. 917/86 perchè riconosciuti, per loro destinazione, costruzioni rurali.
Al riguardo è parere della scrivente che le perplessità sopra rappresentate non siano fondate.
Invero, sulla base di un'attenta lettura delle menzionate norme, appare sufficientemente chiaro come le stesse siano da riferire a due fattispecie economico-produttive, distintamente disciplinate dal legislatore in relazione agli specifici usi cui i manufatti in argomento possono risultare destinati.
Più precisamente rientra nel campo applicativo della già citata legge 26-6-1990, n.165 ogni forma di coltivazione praticata in serra, gestita nell'esercizio di un normale ciclo agrario con specifiche tecniche di allevamento, al fine di migliorare l'ordinaria potenzialità produttiva del terreno.
Per le suddette fattispecie il citato provvedimento, modificando l'originaria disciplina contenuta nel T.U. delle Leggi sul Nuovo Catasto Terreni in materia di attribuzione di reddito dominicale ed agrario, prevede che, in assenza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, le colture richiedenti speciali apparecchiature di riparo e/o riscaldamento siano parificate redditualmente con quella di maggior reddito presente in ciascuna provincia.
Peraltro da quanto sopra esposto discende la chiara esclusione della possibilità di accertare come <<fabbricati ovvero accessori di fabbricati rurali>>, i manufatti in esame, in quanto questa ipotesi renderebbe di fatto inapplicabile il meccanismo di determinazione reddituale specificamente previsto dagli artt. 25 e 31 del T.U.I.R. (così come modificati dall'art.1 della citata legge 26-6-1990, n.165) per le superfici coperte dai manufatti medesimi e riservate alla lavorazione di colture prodotte in serra.
Di contro la qualità di fabbricato rurale, ai sensi del richiamato art. 39 del T.U.I.R., è correttamente attribuibile nelle fattispecie in cui locali o comunque strutture a servizio dell'attività agricola siano adibite alla mera <<protezione>> di piante allo stato vegetativo, sempreché le stesse risultino prodotti delle colture praticate nell'azienda, cui i manufatti sono asserviti.
Ovviamente sarà cura dell'accertatore catastale determinare, a seconda della natura dei terreni e dei sistemi di coltivazione, della rotazione agraria, dell'ubicazione dei fondi, della viabilità, ecc., i manufatti o parte degli stessi necessari e sufficienti all'uso, al fine di operare la distinzione tra le porzioni da censire al catasto terreni e quelle eventualmente da iscrivere agli atti del catasto edilizio urbano.
In particolare saranno da riguardare come enti urbani quei manufatti funzionali ad attività commerciali (magazzini, depositi, locali di conservazione e protezione......), quando esulino dalle fattispece sopra esaminate.




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