DENUNCE DI ACCATASTAMENTO DEI MANUFATTI ADIBITI A SERRE.
Da parte di alcuni dipendenti uffici ed organizzazioni
di categoria, sono state rappresentate alla scrivente
perplessità circa la corretta interpretazione
ed applicazione delle vigenti disposizioni normative
in tema di iscrizione censuaria delle serre.
In particolare è stata rilevata una presunta
incongruenza tra la previsione (contenuta nell'art.
1 della legge 26-6-1990, n.165) di iscrizione al Catasto
terreni delle superfici adibite alle colture prodotte
in serra, con attribuzione di reddito dominicale ed
agrario, rispetto alla esclusione dai citati redditi
dei manufatti riservati alla <<protezione>>
delle piante, ai sensi della lettera d) dell'art. 39
del D.P.R. 917/86 perchè riconosciuti, per loro
destinazione, costruzioni rurali.
Al riguardo è parere della scrivente che le perplessità
sopra rappresentate non siano fondate.
Invero, sulla base di un'attenta lettura delle menzionate
norme, appare sufficientemente chiaro come le stesse
siano da riferire a due fattispecie economico-produttive,
distintamente disciplinate dal legislatore in relazione
agli specifici usi cui i manufatti in argomento possono
risultare destinati.
Più precisamente rientra nel campo applicativo
della già citata legge 26-6-1990, n.165 ogni
forma di coltivazione praticata in serra, gestita nell'esercizio
di un normale ciclo agrario con specifiche tecniche
di allevamento, al fine di migliorare l'ordinaria potenzialità
produttiva del terreno.
Per le suddette fattispecie il citato provvedimento,
modificando l'originaria disciplina contenuta nel T.U.
delle Leggi sul Nuovo Catasto Terreni in materia di
attribuzione di reddito dominicale ed agrario, prevede
che, in assenza della corrispondente qualità
nel quadro di qualificazione catastale, le colture
richiedenti speciali apparecchiature di riparo e/o
riscaldamento siano parificate redditualmente con quella
di maggior reddito presente in ciascuna provincia.
Peraltro da quanto sopra esposto discende la chiara
esclusione della possibilità di accertare come
<<fabbricati ovvero accessori di fabbricati rurali>>,
i manufatti in esame, in quanto questa ipotesi renderebbe
di fatto inapplicabile il meccanismo di determinazione
reddituale specificamente previsto dagli artt. 25 e
31 del T.U.I.R. (così come modificati dall'art.1
della citata legge 26-6-1990, n.165) per le superfici
coperte dai manufatti medesimi e riservate alla lavorazione
di colture prodotte in serra.
Di contro la qualità di fabbricato rurale, ai
sensi del richiamato art. 39 del T.U.I.R., è
correttamente attribuibile nelle fattispecie in cui
locali o comunque strutture a servizio dell'attività
agricola siano adibite alla mera <<protezione>>
di piante allo stato vegetativo, sempreché le
stesse risultino prodotti delle colture praticate nell'azienda,
cui i manufatti sono asserviti.
Ovviamente sarà cura dell'accertatore catastale
determinare, a seconda della natura dei terreni e dei
sistemi di coltivazione, della rotazione agraria, dell'ubicazione
dei fondi, della viabilità, ecc., i manufatti
o parte degli stessi necessari e sufficienti all'uso,
al fine di operare la distinzione tra le porzioni da
censire al catasto terreni e quelle eventualmente da
iscrivere agli atti del catasto edilizio urbano.
In particolare saranno da riguardare come enti urbani
quei manufatti funzionali ad attività commerciali
(magazzini, depositi, locali di conservazione e protezione......),
quando esulino dalle fattispece sopra esaminate.
(c) 1996 Note's