[Note's] DECRETO LEGGE 2 OTTOBRE 1993, N.396

(G.U. 5-10-1993, n.234)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA.

(convertito con modificazioni ed integrazioni in: L.492/93)

Art.1.
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dal Ministero della sanità con le concessionarie di servizi, individuate con delibera CIPE 3-8-1990, per l'esecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere previste dall'art.1, primo comma, lettera b), della legge 5-6-1990, n.135 (norme destinate alla prevenzione e lotta contro l'AIDS). In ogni caso le concessionarie sono tenute alla progettazione esecutiva entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (19-12-93) del presente decreto limitatamente ai progetti approvati dalle conferenze regionali, di cui all'art.3 della legge 5-6-1990, n.135, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ad esse sono dovuti i relativi corrispettivi previsti dalle convenzioni.
2. La prosecuzione del programma di cui al primo comma è affidata direttamente alle regioni, alle Università degli studi con policlinici a gestione diretta, nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti, sulla base del piano di intervento già approvato, di cui alle delibere CIPE del 3-8-1990 e del 30-7-1991 e dei successivi aggiornamenti al programma deliberati dalle regioni, nonché delle indicazioni emerse dal progetto obiettivo AIDS (1994-1996). Nell'ambito del programma le regioni apportano gli aggiornamenti utili al pieno conseguimento degli obiettivi in esso indicati.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della sanità provvede a trasmettere alla regioni, alle Università degli studi con policlinici a gestione diretta, ovvero agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti, i programma esecutivi, i progetti di massima ed i progetti esecutivi ricevuti dal nucleo di valutazione di cui all'art.20, secondo comma, della legge 11-3-1988, n.67, al fine di procedere alle realizzazioni delle opere previste, previa verifica, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, dello stato di attuazione degli interventi già iniziati a qualsiasi titolo nelle singole regioni, che devono comunque essere completati, nonché della effettiva entità dei relativi oneri di realizzo. Nella stessa sede si procederà anche ad una valutazione degli oneri connessi agli interventi da effettuare sulla base di programmi già presentati da parte delle regioni.

Art.2.
1. Le conferenze regionali previste dall'art.3 della legge 5-6-1990, n.135, sono promosse dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Restano valide le conferenze regionali promosse dal Ministero della sanità e svoltesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro della sanità, in assenza di unanimità delle conferenze regionali, si riserva di richiedere al Consiglio dei Ministri l'applicazione del disposto dell'art.3, quarto comma, della legge 5-6-1990, n.135 (il Consiglio dei Ministri può emettere un decreto che sostituisce gli atti d'intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni e i nulla osta delle leggi statali e regionali.), nel caso di interventi ritenuti insopprimibili.

Art.3.
1. Entro il termine di cui all'art.1, terzo comma, il CIPE, in relazione a quanto determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, approva il programma degli interventi e la ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento.
2. Alla realizzazione del programma di cui all'art.1, primo comma, gli enti competenti provvedono mediante operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure <<stabilite>> con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, nell'ambito della cifra di miliardi 2.100 stanziati a tal fine.
3. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al secondo comma sono assunti a carico del bilancio dello Stato, come previsto dall'art.1, quinto comma, della legge 5-6-1990, n.135.
4. I competenti organi regionali accertano che la progettazione esecutiva degli interventi, <<ivi compresi quelli delle Università degli studi con policlinici a gestione diretta nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale>>, di cui all'art.1, terzo comma, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per la esecuzione dell'opera ed accertano altresì la loro conformità con il programma approvato.
5. Sono abrogati i commi quinto e settimo dell'art.2 della legge 5-6-1990, n.135.
6. L'art.1 della legge 29-7-1949, n.717, e successive modificazioni, non si applica agli interventi previsti dall'art.20 della legge 11-3-1988, n.67, e dall'art.1, primo comma, lettera b), della legge 5-6-1990, n.135 (inerente la costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, comprese le attrezzature e gli arredi).

Art.4.
1. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli già approvati dal CIPE e di quelli già esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui all'art.4, comma 15, della legge 30-12-1991, n.412, sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva, ivi compresa quella dell'Università degli studi con policlinici a gestione diretta nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresì la conformità dei progetti esecutivi agli studi di fattibilità approvati dal Ministero della sanità. Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'art.4, comma 15 della legge 30-12-1991, n.412, presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulla capacità di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso
<<1-bis. Per la realizzazione o l'acquisizione di residenze sanitarie assistenziali per persone con handicap in situazione di gravità di cui all'art.3, terzo comma, della legge 5-2-1992, n.104, non assistibili a domicilio, né nelle strutture di cui all'art.20, secondo comma, lettera e), della legge 11-3-1988, n.67, è riservata, sulla disponibilità complessiva relativa alle quote di mutuo che le regioni possono contrarre nell'esecuzione del programma pluriennale di interventi di cui al medesimo art.20 della citata legge n.67 del 1988, la percentuale del 3,96 per cento prevista dal programma nazionale approvato dal CIPE con deliberazione del 3-8-1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.201 del 29-8-1990. Le nuove strutture edilizie realizzate con i finanziamenti di cui all'art.20 della citata legge n.67 del 1988 debbono rispettare le norme previste dall'art.3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22-12-1989>>.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ultimo periodo del quinto comma dell'art.20 della legge 11-3-1988, n.67 è soppresso e, pertanto, le rispettive competenze sono trasferite alle regioni. Il Nucleo di valutazione, istituito presso il Ministero della sanità ai sensi del secondo comma dell'art.20 della legge 11-3-1988, n.67, è soppresso.
<<2-bis. Le regioni programmano gli interventi nell'ambito delle quote di finanziamento del programma previsto dall'art.20 della citata legge n.67 del 1988 che saranno loro assegnate, privilegiando i cantieri sospesi, le opere di completamento, quelle di ristrutturazione o comunque tutte le opere che garantiscano una concreta, immediata cantierabilità ed una rapida conclusione dei lavori, anche per lotti funzionali>>.

Art.5.
1. Per gli interventi previsti dall'art.2 della legge 5-6-1990, n.135, per i quali risulti accertata, in sede di conferenza regionale prevista dall'art.3 della stessa legge, la impossibilità di disporre delle superfici necessarie per destinazione a spazi per parcheggi, può consentirsi deroga all'applicazione della norma di cui all'art.2, secondo comma, della legge 24-3-1989, n.122.
2. Per la progettazione degli interventi previsti dall'art.2 della legge 5-6-1990, n.135 (che prevede interventi in materia di costruzioni e ristrutturazioni di strutture ospedaliere per malattie infettive), <<nonché per tutti quelli di edilizia ospedaliera>>, non si applicano le istruzioni per le costruzioni ospedaliere contenute nel decreto del Capo del Governo 20-7-1939.

Art.6.
1. Il presente decreto entra in vigore il 26 ottobre 1993.




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