(G.U. 5-10-1993, n.234)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA.
(convertito con modificazioni ed integrazioni in: L.492/93)
Art.1.
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto
cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate
dal Ministero della sanità con le concessionarie
di servizi, individuate con delibera CIPE 3-8-1990,
per l'esecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni
delle opere previste dall'art.1, primo comma, lettera
b), della legge 5-6-1990, n.135 (norme destinate alla
prevenzione e lotta contro l'AIDS). In ogni caso le
concessionarie sono tenute alla progettazione esecutiva
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione (19-12-93) del presente decreto
limitatamente ai progetti approvati dalle conferenze
regionali, di cui all'art.3 della legge 5-6-1990, n.135,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
e ad esse sono dovuti i relativi corrispettivi previsti
dalle convenzioni.
2. La prosecuzione del programma di cui al primo comma
è affidata direttamente alle regioni, alle Università
degli studi con policlinici a gestione diretta, nonché
agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
competenti, sulla base del piano di intervento già
approvato, di cui alle delibere CIPE del 3-8-1990 e
del 30-7-1991 e dei successivi aggiornamenti al programma
deliberati dalle regioni, nonché delle indicazioni
emerse dal progetto obiettivo AIDS (1994-1996). Nell'ambito
del programma le regioni apportano gli aggiornamenti
utili al pieno conseguimento degli obiettivi in esso
indicati.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto il Ministro della sanità
provvede a trasmettere alla regioni, alle Università
degli studi con policlinici a gestione diretta, ovvero
agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
competenti, i programma esecutivi, i progetti di massima
ed i progetti esecutivi ricevuti dal nucleo di valutazione
di cui all'art.20, secondo comma, della legge 11-3-1988,
n.67, al fine di procedere alle realizzazioni delle
opere previste, previa verifica, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome, dello stato di attuazione degli
interventi già iniziati a qualsiasi titolo nelle
singole regioni, che devono comunque essere completati,
nonché della effettiva entità dei relativi
oneri di realizzo. Nella stessa sede si procederà
anche ad una valutazione degli oneri connessi agli
interventi da effettuare sulla base di programmi già
presentati da parte delle regioni.
Art.2.
1. Le conferenze regionali previste dall'art.3 della
legge 5-6-1990, n.135, sono promosse dalle regioni
o dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Restano
valide le conferenze regionali promosse dal Ministero
della sanità e svoltesi alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Il Ministro della sanità,
in assenza di unanimità delle conferenze regionali,
si riserva di richiedere al Consiglio dei Ministri
l'applicazione del disposto dell'art.3, quarto comma,
della legge 5-6-1990, n.135 (il Consiglio dei Ministri
può emettere un decreto che sostituisce gli
atti d'intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni
e i nulla osta delle leggi statali e regionali.), nel
caso di interventi ritenuti insopprimibili.
Art.3.
1. Entro il termine di cui all'art.1, terzo comma, il
CIPE, in relazione a quanto determinato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome, approva il programma degli
interventi e la ripartizione delle corrispondenti quote
di finanziamento.
2. Alla realizzazione del programma di cui all'art.1,
primo comma, gli enti competenti provvedono mediante
operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi
e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito
all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure
<<stabilite>> con decreto del Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità,
nell'ambito della cifra di miliardi 2.100 stanziati
a tal fine.
3. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al secondo
comma sono assunti a carico del bilancio dello Stato,
come previsto dall'art.1, quinto comma, della legge
5-6-1990, n.135.
4. I competenti organi regionali accertano che la progettazione
esecutiva degli interventi, <<ivi compresi quelli
delle Università degli studi con policlinici
a gestione diretta nonché degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza
territoriale>>, di cui all'art.1, terzo comma,
sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei
a definire nella sua completezza tutti gli elementi
ed i particolari costruttivi necessari per la esecuzione
dell'opera ed accertano altresì la loro conformità
con il programma approvato.
5. Sono abrogati i commi quinto e settimo dell'art.2
della legge 5-6-1990, n.135.
6. L'art.1 della legge 29-7-1949, n.717, e successive
modificazioni, non si applica agli interventi previsti
dall'art.20 della legge 11-3-1988, n.67, e dall'art.1,
primo comma, lettera b), della legge 5-6-1990, n.135
(inerente la costruzione e ristrutturazione dei reparti
di ricovero per malattie infettive, comprese le attrezzature
e gli arredi).
Art.4.
1. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi
del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione
di quelli già approvati dal CIPE e di quelli
già esaminati con esito positivo dal Nucleo
di valutazione per gli investimenti pubblici alla data
del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il
finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di
cui all'art.4, comma 15, della legge 30-12-1991, n.412,
sono approvati dai competenti organi regionali, i quali
accertano che la progettazione esecutiva, ivi compresa
quella dell'Università degli studi con policlinici
a gestione diretta nonché degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza
territoriale, sia completa di tutti gli elaborati tecnici
idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi
ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione
dell'opera; essi accertano altresì la conformità
dei progetti esecutivi agli studi di fattibilità
approvati dal Ministero della sanità. Inoltre,
al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i
competenti organi regionali verificano la coerenza
con l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni,
le province autonome e gli enti di cui all'art.4, comma
15 della legge 30-12-1991, n.412, presentano al CIPE,
in successione temporale, istanza per il finanziamento
dei progetti, corredata dai provvedimenti della loro
avvenuta approvazione, da un programma temporale di
realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti
nel rispetto delle normative nazionali e regionali
sugli standards ammissibili e sulla capacità
di offerta necessaria e che sono dotati di copertura
per l'intero progetto o per parti funzionali dello
stesso
<<1-bis. Per la realizzazione o l'acquisizione
di residenze sanitarie assistenziali per persone con
handicap in situazione di gravità di cui all'art.3,
terzo comma, della legge 5-2-1992, n.104, non assistibili
a domicilio, né nelle strutture di cui all'art.20,
secondo comma, lettera e), della legge 11-3-1988, n.67,
è riservata, sulla disponibilità complessiva
relativa alle quote di mutuo che le regioni possono
contrarre nell'esecuzione del programma pluriennale
di interventi di cui al medesimo art.20 della citata
legge n.67 del 1988, la percentuale del 3,96 per cento
prevista dal programma nazionale approvato dal CIPE
con deliberazione del 3-8-1990, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.201 del 29-8-1990. Le nuove strutture edilizie
realizzate con i finanziamenti di cui all'art.20 della
citata legge n.67 del 1988 debbono rispettare le norme
previste dall'art.3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 22-12-1989>>.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'ultimo periodo del quinto comma dell'art.20 della
legge 11-3-1988, n.67 è soppresso e, pertanto,
le rispettive competenze sono trasferite alle regioni.
Il Nucleo di valutazione, istituito presso il Ministero
della sanità ai sensi del secondo comma dell'art.20
della legge 11-3-1988, n.67, è soppresso.
<<2-bis. Le regioni programmano gli interventi
nell'ambito delle quote di finanziamento del programma
previsto dall'art.20 della citata legge n.67 del 1988
che saranno loro assegnate, privilegiando i cantieri
sospesi, le opere di completamento, quelle di ristrutturazione
o comunque tutte le opere che garantiscano una concreta,
immediata cantierabilità ed una rapida conclusione
dei lavori, anche per lotti funzionali>>.
Art.5.
1. Per gli interventi previsti dall'art.2 della legge
5-6-1990, n.135, per i quali risulti accertata, in
sede di conferenza regionale prevista dall'art.3 della
stessa legge, la impossibilità di disporre delle
superfici necessarie per destinazione a spazi per parcheggi,
può consentirsi deroga all'applicazione della
norma di cui all'art.2, secondo comma, della legge
24-3-1989, n.122.
2. Per la progettazione degli interventi previsti dall'art.2
della legge 5-6-1990, n.135 (che prevede interventi
in materia di costruzioni e ristrutturazioni di strutture
ospedaliere per malattie infettive), <<nonché
per tutti quelli di edilizia ospedaliera>>, non
si applicano le istruzioni per le costruzioni ospedaliere
contenute nel decreto del Capo del Governo 20-7-1939.
Art.6.
1. Il presente decreto entra in vigore il 26 ottobre
1993.
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