(G.U. 30-12-1994, n.305)
ULTERIORI INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 1994
(Si riportano solo gli articoli di specifico interesse tecnico; le <<modifiche e le integrazioni>> dovute alla legge di conversione sono tra virgolette).
Art.9. ISTITUZIONE DEL CATASTO DEI FABBRICATI
1. Al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme
del patrimonio edilizio, il Ministero delle finanze
provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni
di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo
tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che
assumerà la denominazione di <<catasto
dei fabbricati>>. L'amministrazione finanziaria
provvede inoltre alla individuazione delle unità
immobiliari di qualsiasi natura che non hanno formato
oggetto di dichiarazione al catasto. Si provvede anche
mediante ricognizione generale del territorio basata
su informazioni derivanti da rilievi aerofotografici.
2. Le modalità di produzione ed adeguamento della
nuova cartografia a grande scala devono risultare conformi
alle specifiche tecniche di base, stabilite con decreto
del Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'art.17 della legge 23-8-1988,
n.400 (inerente la disciplina dell'attività
di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri). Con lo stesso decreto sono, altresì,
determinati i modi e i termini di attuazione di ogni
altra attività prevista dal presente articolo,
salvo quanto stabilito dal dodicesimo comma.
3. Ai fini del riconoscimento della ruralità
degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o
porzioni di fabbricati devono soddisfare le seguenti
condizioni:
a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto
titolare del diritto di proprietà o di altro
diritto reale sul terreno, ovvero detenuto dall'affittuario
del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo
conduce il terreno cui l'immobile è asservito
o dai familiari conviventi a loro carico risultanti
dalle certificazioni anagrafiche;
b) l'immobile deve essere utilizzato, quale abitazione
o per funzioni strumentali all'attività agricola,
dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di
un titolo idoneo, ovvero da dipendenti, esercitanti
attività agricole nella azienda a tempo indeterminato
o a tempo determinato per un numero annuo di giornate
lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto
della normativa in materia di collocamento;
c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve
avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati
ed essere censito al catasto terreni con attribuzione
di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate
colture specializzate in serra, ovvero la funghicoltura,
il suddetto limite viene ridotta a 3.000 metri quadrati;
d) il volume di affari derivante da attività
agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare
superiore alla metà del suo reddito complessivo.
Il volume di affari dei soggetti che non presentano
la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
si presume pari al limite massimo di cui all'art.34,
<<terzo comma>>, del decreto del Presidente
della Repubblica 26-10-1972, n.633;
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche
delle unità immobiliari urbane appartenenti
alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche
di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2-8-1969, adottato in attuazione dell'art.13
della legge 2-7-1949, n.408, non possono comunque essere
riconosciuti rurali.
4. Fermi restando i requisiti previsti dal terzo comma,
si considera rurale anche il fabbricato che non insiste
sui terreni cui l'immobile è asservito, purché
entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in
comuni confinanti.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata
congiuntamente da più proprietari o titolari
di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero
da più soggetti che conducono il fondo sulla
base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere
in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul
terreno sul quale è svolta l'attività
agricola insistano più unità immobiliari
ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono
essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo
di più unità ad uso abitativo, da parte
di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento
di ruralità dei medesimi è subordinato,
oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel
terzo comma, anche al limite massimo di cinque vani
catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un
abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20
metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo.
La consistenza catastale è definita in base
ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.
6. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati
le costruzioni non utilizzate, purché risultino
soddisfatte le condizioni previste dal terzo comma,
lettere a), c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo
deve essere comprovato da apposita autocertificazione
con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento
alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica,
dell'acqua e del gas.
7. I contratti di cui alla lettera b) del terzo comma,
già in atto alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono registrati entro il 30 aprile
1994. Tale registrazione è esente dall'imposta
di registro.
8. Il termine di cui all'art.1, quinto comma, primo
periodo, del decreto legge 27-4-1990, n.90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26-6-1990, n.165, come
modificato Art. 70, quarto comma, della legge 30-12-1991,
n.413, e il termine di cui all'art.52, secondo comma,
della legge 28-2-1985, n.47, e successive modificazioni,
sono prorogati al <<31 dicembre 1997>>
(termine prorogato dalla L.349/95). Le stesse disposizioni
ed il predetto termine si applicano anche ai fabbricati
destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non
presentano i requisiti di ruralità di cui al
terzo comma.
9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati
<<già rurali, che non presentano più
i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3,
4, 5 e 6>>, non si fa luogo alla riscossione
del contributo di cui all'art.11 della legge 28-1-1977,
n.10, né al recupero di eventuali tributi attinenti
al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per
i periodi di imposta anteriori al 1o gennaio 1993 per
le imposte dirette, e al 1o gennaio 1994 per le altre
imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili,
purché detti immobili siano stati oggetto, ricorrendone
i presupposti, di istanza di sanatoria edilizia, quali
fabbricati rurali, ai sensi e nei termini previsti
dalla legge 28-2-1985, n.47, e vengano dichiarati al
catasto entro il <<31 dicembre 1996>> (termine
prorogato dalla L.349/95), con le modalità previste
dalle norme di attuazione dell'art.2, commi 1-quinquies
ed 1-septies, del decreto legge 23-1-1993, n.16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24-3-1993, n.75.
10. Per le finalità di cui al primo comma, e
per consentire le semplificazioni procedurali necessarie
al continuo ed automatico aggiornamento del sistema
catastale, <<con decreto del Ministro delle finanze,
da emanare di concerto con il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali>>, vengono stabiliti
nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie
e della qualificazione dei terreni, nonché per
la produzione e l'aggiornamento della cartografia catastale.
Con lo stesso provvedimento vengono, altresì,
definiti gli interventi edilizi sul patrimonio censito
privi di rilevanza censuaria, ai fini delle denunce
di variazione catastale. Le operazioni di revisione
generale degli estimi dei terreni, di cui al decreto
del Ministro delle finanze 20-1-1990 devono tener conto
dei nuovi criteri previsti dall'art.2, comma 1-sexies,
del decreto legge 23-1-1993, n.16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24-3-1993, n.75, nonché
di quelli fissati con decreto del Ministro delle finanze.
11. Per l'espletamento e la semplificazione delle operazioni
di revisione generale di classamento previste dall'art.2
del decreto legge 23-1-1993, n.16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24-3-1993, n.75, si possono
applicare le modalità previste dal <<ventiduesimo
comma>> dell'art.4 del decreto legge 19- 12-1984,
n.853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17-2-1985,
n.17. Le revisioni del classamento delle unità
immobiliari urbane, previste dal citato comma, vengono
effettuate anche per porzioni del territorio comunale.
<<A decorrere dal 1o gennaio 1997 le tariffe
d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione
ordinaria sono determinate con riferimento al "metro
quadrato" di superfice catastale. La suddetta
superficie è definita con il decreto del ministro
delle finanze previsto dall'art.2, comma 1 del decreto
legge 23-1-93, n.16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24-3-93, n.75>> (così sostituito
dal comma 5 dell'art.1, L.349/957.
12. Al fine di consentire il decentramento dei servizi
catastali ed ipotecari, la completa automazione delle
procedure di aggiornamento degli archivi catastali
e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché
la verifica ed il controllo dei dati acquisiti, è
istituito un sistema di collegamento con interscambio
informativo tra l'amministrazione finanziaria, i comuni
e gli esercenti la professione notarile. Con apposito
regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'art.17
della legge 23-8- 1988, n.400, entro centottanta giorni,
sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani
ed il Consiglio nazionale del notariato, sono stabilite
le modalità di attuazione, accesso ed adeguamento
delle banche dati degli uffici del Ministero delle
finanze da parte dei soggetti sopra indicati. Il regolamento
deve prevedere che, a far tempo da tale attivazione,
da fissare con apposito decreto del Ministro delle
finanze, il conservatore può rifiutare, ai sensi
dell'art.2674 del codice civile, di ricevere note e
titoli e di eseguire la trascrizione di atti tra vivi
contenenti dati identificativi degli immobili oggetto
di trasferimento o di costituzione di diritti reali,
non conformi a quelli acquisiti al sistema alla data
di redazione degli atti stessi, ovvero, nel caso di
non aggiornamento dei dati catastali, di atti non conformi
alle disposizioni contenute nelle norme di attuazione
dell'art.2, commi 1-quinquies e 1-septies del decreto
legge 23-1-1993, n.16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24-3-1993, n.75. Con il predetto regolamento
vengono stabiliti, altresì, nuovi criteri per
la definizione delle modalità dei costi e dell'efficacia
probatoria delle copie di atti rilasciati dalle conservatorie
dei registri immobiliari e dal catasto con apparecchiature
elettroniche.
13. Nel regolamento deve, altresì, essere previsto
che, a far tempo dall'attivazione del sistema di collegamento
di cui al dodicesimo comma, i comuni forniscono all'amministrazione
finanziaria i dati relativi all'assetto, alla utilizzazione
e alla modificazione del territorio, utili all'adeguamento
del sistema catastale e della pubblicità immobiliare
e possono fornire direttamente agli interessati i servizi
di consultazione e certificazione delle informazioni
acquisite al sistema. In tal caso la misura dei diritti
e delle tasse ipotecarie vigenti per la consultazione
è aumentata del 20 per cento e al comune spetta
una quota pari ad un terzo dell'importo complessivo
dovuto. Qualora si renda necessario richiedere che
negli atti soggetti a trascrizione od iscrizione vengano
dichiarati dati ulteriori relativi agli immobili, nonché
alla loro conformità con le rappresentazioni
grafiche in catasto, le relative modalità e
tempi sono stabiliti con appositi regolamenti governativi,
nei quali è prevista per i privati anche la
facoltà di fornire tali dati mediante autocertificazione,
ai sensi della legge 4-1-1968, n.15.
14. Una quota pari ad un terzo dei maggiori introiti
dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno
1994, derivanti dai versamenti effettuati ai sensi
delle disposizioni del presente articolo, è
destinata ad integrare i fondi per i progetti innovativi
di cui all'art.5, secondo comma, del decreto legislativo
12-2-1993, n.39 (relativo alle norme che regolano i
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche). Tale integrazione ha per fine l'attuazione
di sistemi informatici comunali per gli scopi indicati
nel primo periodo del <<tredicesimo comma>>.
Alle predette attività provvede l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione, d'intesa
con l'Associazione nazionale comuni italiani. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro delle finanze, vengono definite le modalità
di istituzione e gestione del servizio. Con decreto
del Ministro delle finanze vengono stabilite le modalità
di individuazione, riparto e versamento della quota
di gettito sopra indicata da parte dei concessionari
della riscossione.
Art.17. ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre
1993.
(c) 1996 Note's