[Note's] DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 1993, N.557 (stralcio)

(G.U. 30-12-1994, n.305)

ULTERIORI INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 1994

(Si riportano solo gli articoli di specifico interesse tecnico; le <<modifiche e le integrazioni>> dovute alla legge di conversione sono tra virgolette).

Art.9. ISTITUZIONE DEL CATASTO DEI FABBRICATI
1. Al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumerà la denominazione di <<catasto dei fabbricati>>. L'amministrazione finanziaria provvede inoltre alla individuazione delle unità immobiliari di qualsiasi natura che non hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto. Si provvede anche mediante ricognizione generale del territorio basata su informazioni derivanti da rilievi aerofotografici.
2. Le modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande scala devono risultare conformi alle specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art.17 della legge 23-8-1988, n.400 (inerente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Con lo stesso decreto sono, altresì, determinati i modi e i termini di attuazione di ogni altra attività prevista dal presente articolo, salvo quanto stabilito dal dodicesimo comma.
3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero detenuto dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
b) l'immobile deve essere utilizzato, quale abitazione o per funzioni strumentali all'attività agricola, dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti, esercitanti attività agricole nella azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento;
c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra, ovvero la funghicoltura, il suddetto limite viene ridotta a 3.000 metri quadrati;
d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo. Il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si presume pari al limite massimo di cui all'art.34, <<terzo comma>>, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.633;
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2-8-1969, adottato in attuazione dell'art.13 della legge 2-7-1949, n.408, non possono comunque essere riconosciuti rurali.
4. Fermi restando i requisiti previsti dal terzo comma, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel terzo comma, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.
6. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal terzo comma, lettere a), c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.
7. I contratti di cui alla lettera b) del terzo comma, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono registrati entro il 30 aprile 1994. Tale registrazione è esente dall'imposta di registro.
8. Il termine di cui all'art.1, quinto comma, primo periodo, del decreto legge 27-4-1990, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26-6-1990, n.165, come modificato Art. 70, quarto comma, della legge 30-12-1991, n.413, e il termine di cui all'art.52, secondo comma, della legge 28-2-1985, n.47, e successive modificazioni, sono prorogati al <<31 dicembre 1997>> (termine prorogato dalla L.349/95). Le stesse disposizioni ed il predetto termine si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti di ruralità di cui al terzo comma.
9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati <<già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6>>, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'art.11 della legge 28-1-1977, n.10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1o gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1o gennaio 1994 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili siano stati oggetto, ricorrendone i presupposti, di istanza di sanatoria edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini previsti dalla legge 28-2-1985, n.47, e vengano dichiarati al catasto entro il <<31 dicembre 1996>> (termine prorogato dalla L.349/95), con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'art.2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto legge 23-1-1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24-3-1993, n.75.
10. Per le finalità di cui al primo comma, e per consentire le semplificazioni procedurali necessarie al continuo ed automatico aggiornamento del sistema catastale, <<con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali>>, vengono stabiliti nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni, nonché per la produzione e l'aggiornamento della cartografia catastale. Con lo stesso provvedimento vengono, altresì, definiti gli interventi edilizi sul patrimonio censito privi di rilevanza censuaria, ai fini delle denunce di variazione catastale. Le operazioni di revisione generale degli estimi dei terreni, di cui al decreto del Ministro delle finanze 20-1-1990 devono tener conto dei nuovi criteri previsti dall'art.2, comma 1-sexies, del decreto legge 23-1-1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24-3-1993, n.75, nonché di quelli fissati con decreto del Ministro delle finanze.
11. Per l'espletamento e la semplificazione delle operazioni di revisione generale di classamento previste dall'art.2 del decreto legge 23-1-1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24-3-1993, n.75, si possono applicare le modalità previste dal <<ventiduesimo comma>> dell'art.4 del decreto legge 19- 12-1984, n.853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17-2-1985, n.17. Le revisioni del classamento delle unità immobiliari urbane, previste dal citato comma, vengono effettuate anche per porzioni del territorio comunale. <<A decorrere dal 1o gennaio 1997 le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al "metro quadrato" di superfice catastale. La suddetta superficie è definita con il decreto del ministro delle finanze previsto dall'art.2, comma 1 del decreto legge 23-1-93, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24-3-93, n.75>> (così sostituito dal comma 5 dell'art.1, L.349/957.
12. Al fine di consentire il decentramento dei servizi catastali ed ipotecari, la completa automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché la verifica ed il controllo dei dati acquisiti, è istituito un sistema di collegamento con interscambio informativo tra l'amministrazione finanziaria, i comuni e gli esercenti la professione notarile. Con apposito regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'art.17 della legge 23-8- 1988, n.400, entro centottanta giorni, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consiglio nazionale del notariato, sono stabilite le modalità di attuazione, accesso ed adeguamento delle banche dati degli uffici del Ministero delle finanze da parte dei soggetti sopra indicati. Il regolamento deve prevedere che, a far tempo da tale attivazione, da fissare con apposito decreto del Ministro delle finanze, il conservatore può rifiutare, ai sensi dell'art.2674 del codice civile, di ricevere note e titoli e di eseguire la trascrizione di atti tra vivi contenenti dati identificativi degli immobili oggetto di trasferimento o di costituzione di diritti reali, non conformi a quelli acquisiti al sistema alla data di redazione degli atti stessi, ovvero, nel caso di non aggiornamento dei dati catastali, di atti non conformi alle disposizioni contenute nelle norme di attuazione dell'art.2, commi 1-quinquies e 1-septies del decreto legge 23-1-1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24-3-1993, n.75. Con il predetto regolamento vengono stabiliti, altresì, nuovi criteri per la definizione delle modalità dei costi e dell'efficacia probatoria delle copie di atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari e dal catasto con apparecchiature elettroniche.
13. Nel regolamento deve, altresì, essere previsto che, a far tempo dall'attivazione del sistema di collegamento di cui al dodicesimo comma, i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria i dati relativi all'assetto, alla utilizzazione e alla modificazione del territorio, utili all'adeguamento del sistema catastale e della pubblicità immobiliare e possono fornire direttamente agli interessati i servizi di consultazione e certificazione delle informazioni acquisite al sistema. In tal caso la misura dei diritti e delle tasse ipotecarie vigenti per la consultazione è aumentata del 20 per cento e al comune spetta una quota pari ad un terzo dell'importo complessivo dovuto. Qualora si renda necessario richiedere che negli atti soggetti a trascrizione od iscrizione vengano dichiarati dati ulteriori relativi agli immobili, nonché alla loro conformità con le rappresentazioni grafiche in catasto, le relative modalità e tempi sono stabiliti con appositi regolamenti governativi, nei quali è prevista per i privati anche la facoltà di fornire tali dati mediante autocertificazione, ai sensi della legge 4-1-1968, n.15.
14. Una quota pari ad un terzo dei maggiori introiti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, derivanti dai versamenti effettuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo, è destinata ad integrare i fondi per i progetti innovativi di cui all'art.5, secondo comma, del decreto legislativo 12-2-1993, n.39 (relativo alle norme che regolano i sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche). Tale integrazione ha per fine l'attuazione di sistemi informatici comunali per gli scopi indicati nel primo periodo del <<tredicesimo comma>>. Alle predette attività provvede l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, vengono definite le modalità di istituzione e gestione del servizio. Con decreto del Ministro delle finanze vengono stabilite le modalità di individuazione, riparto e versamento della quota di gettito sopra indicata da parte dei concessionari della riscossione.

Art.17. ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 1993.




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