(G.U.3-8-1993, n.180, supplemento)
RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO, A NORMA DELL'ART.1, COMMA 1, LETTERA h), DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N.421
(Si riportano solo gli articoli di interesse tecnico)
Art.1 NATURA E FINALITA'
1. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (I.S.P.E.S.L.) è organo tecnico-scientifico
del Servizio sanitario nazionale e dipende dal Ministro
della sanità.
2. L'Istituto è centro nazionale di informazione,
documentazione, ricerca e sperimentazione per il Servizio
sanitario nazionale ed opera, su richiesta, per organismi
pubblici e privati e per le imprese in materia di tutela
della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi
di lavoro.
3. L'Istituto ha autonomia scientifica, organizzativa,
amministrativa e contabile.
4. L'Istituto svolge le seguenti attività:
a) consulenza nella elaborazione dei Piani sanitari
nazionale e regionali, e nella predisposizione della
relazione sullo stato sanitario del paese, nonché
consulenza tecnica, ai presidi multizonali di prevenzione
e su richiesta, ad organismi pubblici e privati;
b) standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche
e delle procedure di valutazione dei rischi per la
salute e la sicurezza di lavoratori;
c) esame e formulazione di proposte sulle questioni
generali relative alla salute e alla sicurezza negli
ambienti di vita e di lavoro;
d) assistenza alle imprese;
e) certificazione o accreditamento dei laboratori e
degli organismi di certificazione previsti da norme
comunitarie e da trattati internazionali;
f) consulenza tecnico-scientifica al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato per la vigilanza della
conformità dei prodotti alle esigenze di sicurezza;
g) consulenza, di propria iniziativa o su richiesta
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sulle procedure di certificazione e di prova, ai fini
della unificazione delle metodiche a livello nazionale
e comunitario;
h) svolgimento di attività di ricerca, didattica
e di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento
professionali rivolti al personale del Servizio sanitario
nazionale in materia di prevenzione salute e sicurezza
negli ambienti di lavoro ai fini dell'accesso ai ruoli
dirigenziali del Servizio sanitario nazionale;
i) certificazione, nell'ambito delle aziende ospedaliere
e dei presidi sanitari, ai fini della sicurezza del
lavoro e consulenza in materia di tutela nell'impiego
dell'energia termoelettrica, nucleare, delle sostanze
radioattive e di qualunque forma di energia usata a
scopi diagnostici e terapeutici.
Art.2 ORGANIZZAZIONE
1. Sono organi dell'Istituto:
a) il comitato amministrativo;
b) il comitato tecnico scientifico;
c) il direttore dell'Istituto.
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica, sono disciplinate
la composizione, la durata in carica e il funzionamento
degli organi di cui al comma 1, nonché l'organizzazione
interna dei servizi dell'Istituto, articolato in dipartimenti.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 ,sono, altresì,
disciplinati:
a) il coordinamento dei compiti dell'Istituto, di cui
all'art.3 del decreto del Presidente della Repubblica
31-7-1980, n.619, all'art.2 della legge 12-8-1982,
n.597, al decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988,
n.175, al decreto legislativo 15-8-1991, n.277, e al
decreto del Presidente della Repubblica 10-9-1982,
n.915, con quelli di cui all'art.1 del presente decreto;
b) le tariffe per le prestazioni a pagamento, con il
criterio della copertura dei costi e della utilizzazione
delle entrate a scopi di ricerca, documentazione e
formazione;
c) l'acquisto e la gestione di beni e servizi, nonché
la tenuta dei conti e la gestione delle spese, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile
pubblico;
d) le modalità di conferimento delle borse di
studio;
e) le modalità di conferimento di incarichi temporanei
di lavoro autonomo, anche a cittadini stranieri, per
l'attuazione di programmi di ricerca finalizzata;
f) le modalità di effettuazione, in via transitoria,
di omologazioni e di verifiche periodiche, di cui alla
legge 12-8-1982, n.597, fino alla pubblicazione degli
elenchi di professionisti abilitati di cui alla legge
30-12-1991, n.428;
g) la verifica dei conti e dei rendimenti dei servizi
dell'Istituto e il contenimento dei costi a carico
del bilancio dello Stato;
h) le attività formative, di perfezionamento
e di aggiornamento professionale rivolte al personale
del Servizio sanitario nazionale.
4. Il regolamento raccoglie tutte le disposizioni normative
relative all'Istituto. Le restanti norme vigenti sono
abrogate ai sensi dell'art.5.
Art.5 ABROGAZIONE
1. Sono abrogate le seguenti norme: artt.5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 31-7-1980, n.619; art.1,
art.2, commi 3 e 5, art.3, commi 1 e 2, art.4, commi
3, 4 e 5, del decreto legge 30-6-1982, n.390, convertito
con modificazioni, dalla legge 12-8-1982, n.597, nonché
tutte le altre incompatibili con il presente decreto.
2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla
entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente
decreto, in relazione alle materia di rispettiva competenza
e comunque a decorrere dal 1o gennaio 1994.
Il presente decreto entra in vigore il 18 agosto 1993.
(c) 1996 Note's