(G.U. 5-8-1993, n.182)
RIORDINO IN MATERIA DI CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE
ARTT.1-9
(Si omettono in quanto modificativi del R.D.1775/33).
Art.10. POZZI
1. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti,
ancorché non utilizzati, sono denunciati dai
proprietari, possessori o utilizzatori alla regione
o provincia autonoma nonché alla provincia competente
per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo (termine
differito al 30-6-1995 dall'art.14, L.584/94). A seguito
della denuncia, l'ufficio competente procede agli adempimenti
di cui all'art.103 del testo unico approvato con regio
decreto 11-12-1933, n.1775. La omessa denuncia dei
pozzi diversi da quelli previsti dall'art.93 del citato
testo unico nel termine di cui sopra è punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila;
il pozzo può essere sottoposto a sequestro ed
è comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore
allorché divenga definitivo il procedimento
che applica la sanzione. Valgono le disposizioni della
legge 24-11-1981, n.689 (modifica il sistema penale).
2. (Si omette in quanto modifica l'art.106, R.D.1775/33).
Art.11. MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI FOGNATURA
1. La provincia provvede ad effettuare, avvalendosi
dell'ente gestore degli impianti, il monitoraggio delle
acque di fognatura, previa individuazione di sezioni
significative di controllo in cui sono installate idonee
strumentazioni per la misura della quantità
delle acque e dei relativi parametri qualitativi. I
risultati delle misurazioni sono trasmessi alle regioni
con frequenza trimestrale.
Art.12. DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEI CANONI DEMANIALI
PER CONCESSIONI DI DERIVAZIONI D'ACQUE PUBBLICHE
(Abrogato dall'art. 32 della L.36/94).
Art.13. DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEI CANONI DEMANIALI
PER CONCESSIONI PER ESTRAZIONI DI MATERIALI DALL'ALVEO
1. Gli importi dei canoni demaniali relativi alle concessioni
di estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua
pubblici sono determinati con decreto del Ministro
delle finanze, emanato di concerto con i Ministri dei
lavori pubblici, dell'ambiente, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle
foreste. Tali canoni, già fissati nella misura
minima dall'art.11 del decreto legge 2-10-1981, n.546
(in Pound.800 ogni metro cubo di materiale), convertito
nella legge 1-12-1981, n.692, e successive modifiche,
a decorrere dal 1o gennaio 1994, sono determinati,
tenuto conto dell'andamento dei prezzi sul libero mercato,
in misura non inferiore a:
a) lire 5.700 a metro cubo per ghiaia o sabbia pronta;
b) lire 5.200 a metro cubo per misto granulometrico
di sabbia e ghiaia da vagliare o lavorare al frantoio;
c) lire 5.000 a metro cubo per misto di sabbia e limo
argilloso.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato
di concerto con i Ministri delle finanze e dell'ambiente,
ai sensi dell'art.17, terzo comma, della legge 23-8-1988,
n.400, sono stabiliti criteri e modalità per
la verifica delle quantità e delle qualità
estratte, anche mediante la previsione dell'obbligo
di apposita documentazione dei materiali trasportati.
I prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua
effettuati per quantitativi e tipologie diversi da
quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento
per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi
prelievi sono altresì puniti con una sanzione
amministrativa di valore pari a cinque volte il canone
di concessione da applicarsi ai volumi estratti in
difformità dalla concessione e comunque non
inferiore a lire tre milioni. E' fatta salva l'irrogazione
delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti
disposizioni.
Art.14. DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEI CANONI DEMANIALI
PER CONCESSIONI DI SPIAGGE LACUALI, SUPERFICI E PERTINENZE
DI LAGHI
1. La determinazione dell'importo dei canoni demaniali
per le concessioni di spiagge lacuali, superfici e
pertinenze di laghi è effettuata sulla base
dei seguenti criteri elencati secondo l'ordine di importanza:
a) estensione dell'area concessa;
b) uso per il quale è accordata la concessione;
c) valore, anche paesaggistico ed ambientale, dell'area
oggetto della concessione e della zona interessata;
d) vantaggi conseguiti dal concessionario;
e) entità della servitù e delle limitazioni
all'uso pubblico che ne derivano;
f) importanza e caratteri della concessione.
2. Gli importi dei canoni sono determinati con il decreto
interministeriale di cui all'art.13, che dovrà
prevedere, a decorrere dal 1o gennaio 1994, una maggiorazione
pari al 30% sia di quelli applicati alle concessioni
in atto alla predetta data, rideterminati in base ai
criteri di cui al primo comma, sia di quelle assentite
successivamente. La maggiorazione di cui al presente
comma si applica anche agli importi minimi annui.
Art.15. REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo
si applicano anche alle regioni a statuto speciale
e alle province autonome nel rispetto dei limiti consentiti
dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
Il presente decreto entra in vigore il 20 agosto 1993.
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