[Note's] DECRETO LEGISLATIVO 12 LUGLIO 1993, N.275 (Stralcio)

(G.U. 5-8-1993, n.182)

RIORDINO IN MATERIA DI CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE

ARTT.1-9
(Si omettono in quanto modificativi del R.D.1775/33).

Art.10. POZZI
1. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (termine differito al 30-6-1995 dall'art.14, L.584/94). A seguito della denuncia, l'ufficio competente procede agli adempimenti di cui all'art.103 del testo unico approvato con regio decreto 11-12-1933, n.1775. La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art.93 del citato testo unico nel termine di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila; il pozzo può essere sottoposto a sequestro ed è comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore allorché divenga definitivo il procedimento che applica la sanzione. Valgono le disposizioni della legge 24-11-1981, n.689 (modifica il sistema penale).
2. (Si omette in quanto modifica l'art.106, R.D.1775/33).

Art.11. MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI FOGNATURA
1. La provincia provvede ad effettuare, avvalendosi dell'ente gestore degli impianti, il monitoraggio delle acque di fognatura, previa individuazione di sezioni significative di controllo in cui sono installate idonee strumentazioni per la misura della quantità delle acque e dei relativi parametri qualitativi. I risultati delle misurazioni sono trasmessi alle regioni con frequenza trimestrale.

Art.12. DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEI CANONI DEMANIALI PER CONCESSIONI DI DERIVAZIONI D'ACQUE PUBBLICHE
(Abrogato dall'art. 32 della L.36/94).

Art.13. DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEI CANONI DEMANIALI PER CONCESSIONI PER ESTRAZIONI DI MATERIALI DALL'ALVEO
1. Gli importi dei canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua pubblici sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste. Tali canoni, già fissati nella misura minima dall'art.11 del decreto legge 2-10-1981, n.546 (in Pound.800 ogni metro cubo di materiale), convertito nella legge 1-12-1981, n.692, e successive modifiche, a decorrere dal 1o gennaio 1994, sono determinati, tenuto conto dell'andamento dei prezzi sul libero mercato, in misura non inferiore a:
a) lire 5.700 a metro cubo per ghiaia o sabbia pronta;
b) lire 5.200 a metro cubo per misto granulometrico di sabbia e ghiaia da vagliare o lavorare al frantoio;
c) lire 5.000 a metro cubo per misto di sabbia e limo argilloso.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dell'ambiente, ai sensi dell'art.17, terzo comma, della legge 23-8-1988, n.400, sono stabiliti criteri e modalità per la verifica delle quantità e delle qualità estratte, anche mediante la previsione dell'obbligo di apposita documentazione dei materiali trasportati. I prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore a lire tre milioni. E' fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art.14. DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEI CANONI DEMANIALI PER CONCESSIONI DI SPIAGGE LACUALI, SUPERFICI E PERTINENZE DI LAGHI
1. La determinazione dell'importo dei canoni demaniali per le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi è effettuata sulla base dei seguenti criteri elencati secondo l'ordine di importanza:
a) estensione dell'area concessa;
b) uso per il quale è accordata la concessione;
c) valore, anche paesaggistico ed ambientale, dell'area oggetto della concessione e della zona interessata;
d) vantaggi conseguiti dal concessionario;
e) entità della servitù e delle limitazioni all'uso pubblico che ne derivano;
f) importanza e caratteri della concessione.
2. Gli importi dei canoni sono determinati con il decreto interministeriale di cui all'art.13, che dovrà prevedere, a decorrere dal 1o gennaio 1994, una maggiorazione pari al 30% sia di quelli applicati alle concessioni in atto alla predetta data, rideterminati in base ai criteri di cui al primo comma, sia di quelle assentite successivamente. La maggiorazione di cui al presente comma si applica anche agli importi minimi annui.

Art.15. REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome nel rispetto dei limiti consentiti dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
Il presente decreto entra in vigore il 20 agosto 1993.




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