(G.U. 31-12-1993, n.306; supplemento)
MODIFICHE ALLE TARIFFE D'ESTIMO A NORMA DELL'ART.2 DELLA LEGGE 24 MARZO 1993, N.75
Art.1. MODIFICAZIONI DELLE TARIFFE D'ESTIMO DELLE UNITÀ
IMMOBILIARI URBANE
1. Sono stabilite le tariffe d'estimo delle unità
immobiliari urbane, indicate nei prospetti annessi
al presente decreto, rideterminate per effetto delle
decisioni dalla commissione censuaria centrale, adottate
ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis e 1- ter, del decreto
legge 23-1-1993, n.16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24-3-1993, n.75, e del decreto legge 9-
10-1993, n.405, convertito dalla legge 10-11-1993,
n.457.
2. Le tariffe d'estimo si applicano per l'anno 1994,
salvo quanto previsto dall'art. 2, primo comma, quarto
periodo, del decreto legge 23-1-1993, n.16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24-3-1993, n.16, in
ordine all'applicazione delle stesse tariffe dal 1o
gennaio 1992.
3. L'Amministrazione finanziaria provvede all'inserimento
negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore delle tariffe rideterminate
con il presente decreto.
Art.2. ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente decreto entra in vigore il 1o gennaio
1994.
(c) 1996 Note's