[Note's] DECRETO MINISTERO INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO 4 GIUGNO 1993, N.248 (stralcio)

(G.U. 23-7-1993, n.171)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 28 MARZO 1991, N.112, CONCERNENTE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art.1. DEFINIZIONI
1. Agli effetti del presente decreto per <<legge>> si intende la legge 28-3-1991, n.112; per <<registro>> il registro di cui alla legge 11-6-1971, n.426, ivi incluso l'annesso elenco speciale previsto dall'art.9 di tale legge; per <<autorizzazione>> si intende l'autorizzazione di cui all'art.2 della legge; per <<aree pubbliche>> si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; per <<posteggio>> si intende la parte di <<area pubblica>>, o di area privata di cui il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività disciplinata dalla legge; per <<somministrazione di alimenti e bevande>> si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati; per <<fiera locale>> o <<mercato locale>> o <<fiera>> o <<mercato>> si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò destinate di cui all'art.1, comma 1, della legge, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività disciplinata della legge; per <<fiere-mercato o sagre>> si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe; per <<numero di presenze>> in una fiera o mercato o area demaniale marittima si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale fiera o mercato o area e si prescinde dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività; per <<società di persone>> si intendono le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice iscritte nel registro delle imprese; per <<vendita a domicilio>> si intende la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali di lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi di cura o di intrattenimento e svago o di consumo di alimenti e bevande; per <<settore merceologico>> si intende l'insieme dei prodotti o alimentari (settore alimentare) o non alimentari (settore non alimentare) o degli uni e degli altri (settore misto); per <<specializzazioni merceologiche>> si intendono le tabelle merceologiche stabilite ai sensi dell'art.37 della legge 11-6-1971, n.426, o categorie di prodotti; per UPICA si intende l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato; per camera di commercio, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Artt. 2-3-4.
Si omettono.

Art.5. DETERMINAZIONE DELLE AREE AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 4, DELLA LEGGE
1. L'ampiezza delle aree destinate all'esercizio dell'attività di cui all'art.1, secondo comma, lettera a), della legge è stabilita dal consiglio comunale ai sensi dell'art.3, quarto comma della legge stessa indicando la superficie destinata ai vari posteggi nel suo complesso. Allo stesso modo è stabilita, l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio dell'attività di cui all'art.1, secondo comma, lettera b), della legge.
2. La suddivisione in posteggi delle aree destinate all'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge può essere effettuata sulla base delle dimensioni di superficie stabilite per ciascun posteggio. Nell'ambito della fiera o mercato i posteggi possono essere dislocati dal sindaco secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico- sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi stessi, fermo restando quanto disposto dall'art.3, undicesimo comma, secondo periodo, della legge.
3. Possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività di cui all'art.1, secondo comma, lettere a) e b), della legge, con la medesima procedura stabilita dall'art.3, quarto comma, della legge stessa. Anche in tal caso si applica il quinto comma di tale articolo.
4. Le aree di cui all'art.2, settimo comma, e quelle di cui all'art.3, sesto comma della legge non fanno parte delle aree previste dall'art.1, secondo comma, lettere a) e b), della legge stessa e sono stabilite dal consiglio comunale con il provvedimento di istituzione delle fiere o mercati relativi.
5. Le aree demaniali marittime, quelle degli aeroporti, delle stazioni e delle autostrade non fanno parte delle aree determinate ai sensi dell'art.3, quarto comma, della legge, considerato il disposto dell'art.3, commi 14 e 15, della legge stessa.
6. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'art.1, secondo comma, lettera a), della legge, o di quella di cui alla lettera b) dello stesso articolo e comma, essa può essere inserita fra le aree corrispondenti all'una o all'altra di tali attività e i soggetti stessi hanno titolo a che siano loro assegnati, secondo le norme sulla concessione delle aree pubbliche previste dalla legge e nel rispetto dell'art.3, undicesimo comma, della legge stessa, i posteggi che richiedono sull'area offerta. Nella locazione di tale area debbono essere rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché le limitazioni e i divieti posti ai sensi dell'art.3, tredicesimo comma, della legge a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale e ai sensi del successivo art.17, commi primo e secondo, per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
7. Le aree destinate all'esercizio dell'attività di cui all'art.1, secondo comma, lettere a) e b), della legge, possono consistere in un insieme di posteggi contigui o di un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale.

Art.6. AREE DI CUI ALL'ART.2, SETTIMO COMMA E ALL'ART.3, SESTO COMMA, DELLA LEGGE
1. Le aree destinate allo svolgimento delle fiere o mercati di cui all'art.2, settimo comma, e all'art.3, sesto comma, della legge sono riservate ai titolari dell'autorizzazione di cui all'art.2 della legge stessa.
2. Le disposizioni previste dai commi primo e secondo del precedente art.5 si applicano anche per le aree suddette. Tuttavia il consiglio comunale può stabilire che una parte di tali aree o tutte possano essere utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche, qualora la fiera o il mercato corrispondente siano stati istituiti come fiera o mercato di determinati prodotti.
3. Le disposizioni previste dai commi sesto e settimo del precedente art.5 si applicano anche alle aree oggetto del presente articolo.
4. La concessione del posteggio nelle aree suddette non ha durata decennale, ma limitata ai giorni di fiera o mercato. Essa non può essere disposta sulla base di criteri che discriminino i soggetti non italiani o aventi la residenza o la sede in altri comuni.
5. Hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi nelle aree suddette i titolari dell'autorizzazione di cui all'art.2, quarto comma, della legge e fra questi, come fra tutti gli altri, coloro che hanno il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi. La graduatoria è affissa nell'albo comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato.
6. Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate al comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato.
7. Nelle fiere o mercati di cui all'art.2, settimo comma, della legge il titolo di priorità suddetto può essere fatto valere dai titolari dell'autorizzazione di cui allo stesso art.2, quarto comma, solo quando si tratti di autorizzazione ottenuta per conversione di quella prevista dalla legge 19-5-1976, n.398 (concernente la <<Disciplina del commercio ambulante>>), ferma restando comunque l'assegnazione dei posteggi secondo il criterio del numero più alto di presenze.
8. Il possesso del titolo di priorità suindicato nell'assegnazione dei posteggi è attestato dall'organo comunale competente in materia di concessione del suolo pubblico. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di presenze sulla fiera o mercato la graduatoria è formata dando la precedenza a chi ha iniziato prima l'attività. La data di inizio dell'attività è attestata attraverso il registro delle ditte di cui al regio decreto 20-9-1934, n.2011.

Art.7. POSTEGGI
1. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti ai sensi dell'art.3, tredicesimo comma, della legge a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale e ai sensi del successivo art.17, commi primo e secondo, per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
2. Il sindaco deve mettere a disposizione del richiedente l'autorizzazione comunale una planimetria continuamente aggiornata, dei relativi posteggi esistenti nel territorio del comune od indicare il numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi disponibili. Lo stesso obbligo sussiste per l'organo che rilascia l'autorizzazione regionale di cui all'art.2, terzo comma, della legge, con riferimento ai relativi posteggi esistenti nell'intero territorio della regione in cui opera.
3. L'organo comunale competente comunica immediatamente alla regione di appartenenza del comune ogni variazione che si verifichi nella situazione dei posteggi esistenti nel territorio comunale per l'esercizio dell'attività di cui all'art.1, secondo comma, lettera b), della legge.
4. L'uso quotidiano del posteggio per tutta la settimana da parte del titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art.1, secondo comma, lettera a), della legge consiste nel poter disporre della superficie concessa per almeno cinque giorni della settimana.
5. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione, quale che sia la fiera o mercato, è prioritariamente assegnato, per la durata del periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art.1, secondo comma, lettera c), della legge e fra questi, come fra tutti gli altri, a chi ha il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.
6. Il possesso del titolo di priorità previsto dal precedente quinto comma e dal precedente art.6, quinto comma, è attestato ai sensi dell'ottavo comma di tale articolo.
7. Il divieto per l'operatore di utilizzare più di un posteggio contemporaneamente, posto dall'art.3, undicesimo comma, della legge, non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore della legge, fosse titolare di più posteggi nella stessa fiera o mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.
8. Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata, della richiesta stessa non risulti essere stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto.

Artt. 8-9-10.
Si omettono.

Art.11. COMMISSIONE COMUNALE - COMPOSIZIONE
1. La commissione comunale di cui all'art.4, primo comma, della legge è composta:
- di un rappresentante del comune, competente per materia, che la presiede;
- del direttore dell'ufficio comunale addetto al traffico e alla viabilità o del comandante del Corpo di polizia municipale;
- del direttore dell'ufficio comunale addetto all'urbanistica e al territorio;
- di due rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- di due rappresentanti delle organizzazioni a carattere generale del commercio al dettaglio maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- di un rappresentante delle organizzazioni della cooperazione maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- di un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- di tre esperti di problemi della distribuzione.
2. Nei comuni capoluoghi di provincia o con popolazione residente non inferiore a 50.000 abitanti la commissione comunale suddetta è altresì composta, ai sensi dell'art.4, quarto comma, della legge, del direttore dell'UPICA, appartenente o meno al ruolo dei direttori di tale ufficio, o, in caso di sua assenza o impedimento, di altro funzionario dello stesso ufficio da lui delegato.

Artt. 12/21
Si omettono.

Art.22. NORME IGIENICO-SANITARIE
1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.
3. Qualora l'attività di cui al secondo comma sia esercitata mediante veicoli, essi debbono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.
4. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche di cui al terzo comma.
5. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui al terzo comma.
6. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante è vietato, salvo che sia effettuato con i veicoli aventi le caratteristiche di cui al terzo comma e secondo i criteri previsti con apposita ordinanza dal Ministero della sanità.
7. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.
8. Le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto hanno effetto a partire dal 1o ottobre 1993. Sino a tale data è fatto salvo in ogni caso il rispetto delle misure igienico-sanitarie attualmente previste in materia sia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

Si omettono i restanti articoli in quanto relativi alle sanzioni ed alle norme transitorie e finali.

Il presente decreto entra in vigore il 7 agosto 1993.




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