(G.U. 23-7-1993, n.171)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 28 MARZO 1991, N.112, CONCERNENTE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Art.1. DEFINIZIONI
1. Agli effetti del presente decreto per <<legge>>
si intende la legge 28-3-1991, n.112; per <<registro>>
il registro di cui alla legge 11-6-1971, n.426, ivi
incluso l'annesso elenco speciale previsto dall'art.9
di tale legge; per <<autorizzazione>> si
intende l'autorizzazione di cui all'art.2 della legge;
per <<aree pubbliche>> si intendono strade,
canali, piazze, comprese quelle di proprietà
privata gravate da servitù di pubblico passaggio,
ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad
uso pubblico; per <<posteggio>> si intende
la parte di <<area pubblica>>, o di area
privata di cui il comune abbia la disponibilità,
che viene data in concessione al titolare dell'attività
disciplinata dalla legge; per <<somministrazione
di alimenti e bevande>> si intende la vendita
di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione
di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti
di consumare sul posto i prodotti acquistati; per <<fiera
locale>> o <<mercato locale>> o <<fiera>>
o <<mercato>> si intende l'afflusso, anche
stagionale, nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò
destinate di cui all'art.1, comma 1, della legge, di
operatori autorizzati ad esercitare l'attività
disciplinata della legge; per <<fiere-mercato
o sagre>> si intendono fiere o mercati locali
che si svolgono in occasione di festività locali
o circostanze analoghe; per <<numero di presenze>>
in una fiera o mercato o area demaniale marittima si
intende il numero delle volte che l'operatore si è
presentato in tale fiera o mercato o area e si prescinde
dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
per <<società di persone>> si intendono
le società in nome collettivo e le società
in accomandita semplice iscritte nel registro delle
imprese; per <<vendita a domicilio>> si
intende la vendita di prodotti al consumatore effettuata
non solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali
di lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi
di cura o di intrattenimento e svago o di consumo di
alimenti e bevande; per <<settore merceologico>>
si intende l'insieme dei prodotti o alimentari (settore
alimentare) o non alimentari (settore non alimentare)
o degli uni e degli altri (settore misto); per <<specializzazioni
merceologiche>> si intendono le tabelle merceologiche
stabilite ai sensi dell'art.37 della legge 11-6-1971,
n.426, o categorie di prodotti; per UPICA si intende
l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio
e dell'artigianato; per camera di commercio, la camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Artt. 2-3-4.
Si omettono.
Art.5. DETERMINAZIONE DELLE AREE AI SENSI DELL'ART.3,
COMMA 4, DELLA LEGGE
1. L'ampiezza delle aree destinate all'esercizio dell'attività
di cui all'art.1, secondo comma, lettera a), della
legge è stabilita dal consiglio comunale ai
sensi dell'art.3, quarto comma della legge stessa indicando
la superficie destinata ai vari posteggi nel suo complesso.
Allo stesso modo è stabilita, l'ampiezza complessiva
delle aree destinate all'esercizio dell'attività
di cui all'art.1, secondo comma, lettera b), della
legge.
2. La suddivisione in posteggi delle aree destinate
all'esercizio dell'attività disciplinata dalla
legge può essere effettuata sulla base delle
dimensioni di superficie stabilite per ciascun posteggio.
Nell'ambito della fiera o mercato i posteggi possono
essere dislocati dal sindaco secondo criteri di ordine
merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento
alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni
igienico- sanitarie prescritte o sulla base della diversa
superficie dei posteggi stessi, fermo restando quanto
disposto dall'art.3, undicesimo comma, secondo periodo,
della legge.
3. Possono essere previste aree da destinare esclusivamente
all'esercizio stagionale dell'attività di cui
all'art.1, secondo comma, lettere a) e b), della legge,
con la medesima procedura stabilita dall'art.3, quarto
comma, della legge stessa. Anche in tal caso si applica
il quinto comma di tale articolo.
4. Le aree di cui all'art.2, settimo comma, e quelle
di cui all'art.3, sesto comma della legge non fanno
parte delle aree previste dall'art.1, secondo comma,
lettere a) e b), della legge stessa e sono stabilite
dal consiglio comunale con il provvedimento di istituzione
delle fiere o mercati relativi.
5. Le aree demaniali marittime, quelle degli aeroporti,
delle stazioni e delle autostrade non fanno parte delle
aree determinate ai sensi dell'art.3, quarto comma,
della legge, considerato il disposto dell'art.3, commi
14 e 15, della legge stessa.
6. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente
a disposizione del comune un'area privata, attrezzata
o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività
di cui all'art.1, secondo comma, lettera a), della
legge, o di quella di cui alla lettera b) dello stesso
articolo e comma, essa può essere inserita fra
le aree corrispondenti all'una o all'altra di tali
attività e i soggetti stessi hanno titolo a
che siano loro assegnati, secondo le norme sulla concessione
delle aree pubbliche previste dalla legge e nel rispetto
dell'art.3, undicesimo comma, della legge stessa, i
posteggi che richiedono sull'area offerta. Nella locazione
di tale area debbono essere rispettate le prescrizioni
degli strumenti urbanistici, nonché le limitazioni
e i divieti posti ai sensi dell'art.3, tredicesimo
comma, della legge a tutela delle aree aventi valore
archeologico, storico, artistico e ambientale e ai
sensi del successivo art.17, commi primo e secondo,
per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario
o per altri motivi di pubblico interesse.
7. Le aree destinate all'esercizio dell'attività
di cui all'art.1, secondo comma, lettere a) e b), della
legge, possono consistere in un insieme di posteggi
contigui o di un insieme di posteggi situati in zone
diverse del territorio comunale.
Art.6. AREE DI CUI ALL'ART.2, SETTIMO COMMA E ALL'ART.3,
SESTO COMMA, DELLA LEGGE
1. Le aree destinate allo svolgimento delle fiere o
mercati di cui all'art.2, settimo comma, e all'art.3,
sesto comma, della legge sono riservate ai titolari
dell'autorizzazione di cui all'art.2 della legge stessa.
2. Le disposizioni previste dai commi primo e secondo
del precedente art.5 si applicano anche per le aree
suddette. Tuttavia il consiglio comunale può
stabilire che una parte di tali aree o tutte possano
essere utilizzate solo per determinate specializzazioni
merceologiche, qualora la fiera o il mercato corrispondente
siano stati istituiti come fiera o mercato di determinati
prodotti.
3. Le disposizioni previste dai commi sesto e settimo
del precedente art.5 si applicano anche alle aree oggetto
del presente articolo.
4. La concessione del posteggio nelle aree suddette
non ha durata decennale, ma limitata ai giorni di fiera
o mercato. Essa non può essere disposta sulla
base di criteri che discriminino i soggetti non italiani
o aventi la residenza o la sede in altri comuni.
5. Hanno titolo di priorità nell'assegnazione
dei posteggi nelle aree suddette i titolari dell'autorizzazione
di cui all'art.2, quarto comma, della legge e fra questi,
come fra tutti gli altri, coloro che hanno il più
alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui
trattasi. La graduatoria è affissa nell'albo
comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento
della fiera o mercato.
6. Le domande di concessione del posteggio debbono essere
presentate al comune almeno sessanta giorni prima dello
svolgimento della fiera o mercato.
7. Nelle fiere o mercati di cui all'art.2, settimo comma,
della legge il titolo di priorità suddetto può
essere fatto valere dai titolari dell'autorizzazione
di cui allo stesso art.2, quarto comma, solo quando
si tratti di autorizzazione ottenuta per conversione
di quella prevista dalla legge 19-5-1976, n.398 (concernente
la <<Disciplina del commercio ambulante>>),
ferma restando comunque l'assegnazione dei posteggi
secondo il criterio del numero più alto di presenze.
8. Il possesso del titolo di priorità suindicato
nell'assegnazione dei posteggi è attestato dall'organo
comunale competente in materia di concessione del suolo
pubblico. Per coloro per i quali non possa essere documentato
il numero di presenze sulla fiera o mercato la graduatoria
è formata dando la precedenza a chi ha iniziato
prima l'attività. La data di inizio dell'attività
è attestata attraverso il registro delle ditte
di cui al regio decreto 20-9-1934, n.2011.
Art.7. POSTEGGI
1. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere
una superficie tale da poter essere utilizzati anche
dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita.
Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali
autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia
insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se
impossibile, che gli venga concesso, se disponibile,
un altro posteggio più adeguato, a sua scelta,
fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche,
nonché delle limitazioni e dei divieti posti
ai sensi dell'art.3, tredicesimo comma, della legge
a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico,
artistico e ambientale e ai sensi del successivo art.17,
commi primo e secondo, per motivi di polizia stradale
o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi
di pubblico interesse.
2. Il sindaco deve mettere a disposizione del richiedente
l'autorizzazione comunale una planimetria continuamente
aggiornata, dei relativi posteggi esistenti nel territorio
del comune od indicare il numero, la superficie e la
localizzazione dei posteggi disponibili. Lo stesso
obbligo sussiste per l'organo che rilascia l'autorizzazione
regionale di cui all'art.2, terzo comma, della legge,
con riferimento ai relativi posteggi esistenti nell'intero
territorio della regione in cui opera.
3. L'organo comunale competente comunica immediatamente
alla regione di appartenenza del comune ogni variazione
che si verifichi nella situazione dei posteggi esistenti
nel territorio comunale per l'esercizio dell'attività
di cui all'art.1, secondo comma, lettera b), della
legge.
4. L'uso quotidiano del posteggio per tutta la settimana
da parte del titolare dell'autorizzazione per l'esercizio
dell'attività di cui all'art.1, secondo comma,
lettera a), della legge consiste nel poter disporre
della superficie concessa per almeno cinque giorni
della settimana.
5. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare
della relativa concessione, quale che sia la fiera
o mercato, è prioritariamente assegnato, per
la durata del periodo di non utilizzazione da parte
del titolare, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione
per l'esercizio dell'attività di cui all'art.1,
secondo comma, lettera c), della legge e fra questi,
come fra tutti gli altri, a chi ha il più alto
numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi,
quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità.
L'area in concessione suindicata non può essere
assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale
o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate
stabilmente al suolo di proprietà del titolare
della concessione.
6. Il possesso del titolo di priorità previsto
dal precedente quinto comma e dal precedente art.6,
quinto comma, è attestato ai sensi dell'ottavo
comma di tale articolo.
7. Il divieto per l'operatore di utilizzare più
di un posteggio contemporaneamente, posto dall'art.3,
undicesimo comma, della legge, non si applica a chi,
al momento dell'entrata in vigore della legge, fosse
titolare di più posteggi nella stessa fiera
o mercato e alla società di persone cui siano
conferite aziende per l'esercizio del commercio su
aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.
8. Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi
non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività
di trasferirsi in uno di essi è accolta solo
se alla data di presentazione, con lettera raccomandata,
della richiesta stessa non risulti essere stata presentata
alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività
che riguardi il posteggio richiesto.
Artt. 8-9-10.
Si omettono.
Art.11. COMMISSIONE COMUNALE - COMPOSIZIONE
1. La commissione comunale di cui all'art.4, primo comma,
della legge è composta:
- di un rappresentante del comune, competente per materia,
che la presiede;
- del direttore dell'ufficio comunale addetto al traffico
e alla viabilità o del comandante del Corpo
di polizia municipale;
- del direttore dell'ufficio comunale addetto all'urbanistica
e al territorio;
- di due rappresentanti delle organizzazioni del commercio
su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello
provinciale;
- di due rappresentanti delle organizzazioni a carattere
generale del commercio al dettaglio maggiormente rappresentative
a livello provinciale;
- di un rappresentante delle organizzazioni della cooperazione
maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- di un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori
agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello
provinciale;
- di tre esperti di problemi della distribuzione.
2. Nei comuni capoluoghi di provincia o con popolazione
residente non inferiore a 50.000 abitanti la commissione
comunale suddetta è altresì composta,
ai sensi dell'art.4, quarto comma, della legge, del
direttore dell'UPICA, appartenente o meno al ruolo
dei direttori di tale ufficio, o, in caso di sua assenza
o impedimento, di altro funzionario dello stesso ufficio
da lui delegato.
Artt. 12/21
Si omettono.
Art.22. NORME IGIENICO-SANITARIE
1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è
soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie
in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti
alimentari e non alimentari, sia di somministrazione
di alimenti e bevande.
2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari
deve essere esercitato con le modalità e le
attrezzature necessarie a garantire che siano protetti
da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera
adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro
caratteristiche; tali modalità ed attrezzature
sono stabilite dal Ministero della sanità con
apposita ordinanza.
3. Qualora l'attività di cui al secondo comma
sia esercitata mediante veicoli, essi debbono avere
le caratteristiche stabilite dal Ministero della sanità
con apposita ordinanza.
4. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari
deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata,
quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati,
è consentito solo nelle aree provviste almeno
di allacciamento alla rete elettrica o se è
garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature
di conservazione dei prodotti o se l'attività
è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi
le caratteristiche di cui al terzo comma.
5. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di
ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante
l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree
che non siano provviste di allacciamento alla rete
idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in
cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli
aventi le caratteristiche di cui al terzo comma.
6. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di
ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma
itinerante è vietato, salvo che sia effettuato
con i veicoli aventi le caratteristiche di cui al terzo
comma e secondo i criteri previsti con apposita ordinanza
dal Ministero della sanità.
7. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non
può essere esercitato nello stesso posteggio
in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti
alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere
esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria
e di tutela del benessere degli animali.
8. Le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto,
quinto e sesto hanno effetto a partire dal 1o ottobre
1993. Sino a tale data è fatto salvo in ogni
caso il rispetto delle misure igienico-sanitarie attualmente
previste in materia sia di vendita di prodotti alimentari
e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti
e bevande.
Si omettono i restanti articoli in quanto relativi alle sanzioni ed alle norme transitorie e finali.
Il presente decreto entra in vigore il 7 agosto 1993.
(c) 1996 Note's