(G.U. 8-1-1994, n.5)
APERTURA E AGGIORNAMENTO DEI CONTI FISCALI
Art.1.
1. Il sistema informativo del Ministero delle finanze
trasmette su supporto magnetico ai concessionari del
servizio di riscossione i dati necessari per l'apertura
dei conti fiscali, da utilizzarsi a decorrere dal 1
gennaio 1994 da tutti i soggetti titolari di reddito
di impresa, nonché dai titolari di reddito di
lavoro autonomo che svolgono una attività per
la quale sussiste l'obbligo di attribuzione della partita
IVA.
2. Le caratteristiche tecniche ed il contenuto informativo
dei dati da comunicare sono riportati nell'allegato
1 al presente decreto.
Art.2.
1. Sulla base dei dati trasmessi dal sistema informativo
del Ministero delle finanze, i concessionari provvedono
all'apertura d'ufficio dei conti fiscali nei confronti
dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei rispettivi
ambiti.
Art.3.
1. I concessionari comunicano ai contribuenti interessati
l'avvenuta apertura del conto fiscale, utilizzando
uno stampato conforme al fac-simile allegato 2 al presente
decreto.
2. I contribuenti titolari di reddito di impresa e di
lavoro autonomo che non abbiano ricevuto entro il 31
gennaio 1994 la comunicazione di cui al precedente
primo comma, e sempre che il conto medesimo non risulti
già aperto presso il concessionario, devono
fare richiesta di apertura del conto fiscale al competente
ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.
Art.4.
1. I contribuenti titolari di conto fiscale devono comunicare
al concessionario competente gli estremi del conto
corrente bancario da utilizzare ai fini dell'erogazione
dei rimborsi.
2. La comunicazione perviene ai concessionari per il
tramite della banca con la quale i contribuenti intrattengono
il rapporto di conto corrente.
3. Ai fini di detta comunicazione i contribuenti devono
utilizzare lo stampato ricevuto dal concessionario
unitamente alla comunicazione dell'avvenuta apertura
del conto fiscale, conforme al fac-simile allegato
3 al presente decreto.
Artt. 5. 6. 7. (Si ometono)
ALLEGATI (Si ometono)
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