[Note's] DECRETO MINISTERO DELLE FINANZE 30 DICEMBRE 1993

(G.U. 8-1-1994, n.5)

APERTURA E AGGIORNAMENTO DEI CONTI FISCALI

Art.1.
1. Il sistema informativo del Ministero delle finanze trasmette su supporto magnetico ai concessionari del servizio di riscossione i dati necessari per l'apertura dei conti fiscali, da utilizzarsi a decorrere dal 1 gennaio 1994 da tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, nonché dai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono una attività per la quale sussiste l'obbligo di attribuzione della partita IVA.
2. Le caratteristiche tecniche ed il contenuto informativo dei dati da comunicare sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

Art.2.
1. Sulla base dei dati trasmessi dal sistema informativo del Ministero delle finanze, i concessionari provvedono all'apertura d'ufficio dei conti fiscali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei rispettivi ambiti.

Art.3.
1. I concessionari comunicano ai contribuenti interessati l'avvenuta apertura del conto fiscale, utilizzando uno stampato conforme al fac-simile allegato 2 al presente decreto.
2. I contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo che non abbiano ricevuto entro il 31 gennaio 1994 la comunicazione di cui al precedente primo comma, e sempre che il conto medesimo non risulti già aperto presso il concessionario, devono fare richiesta di apertura del conto fiscale al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

Art.4.
1. I contribuenti titolari di conto fiscale devono comunicare al concessionario competente gli estremi del conto corrente bancario da utilizzare ai fini dell'erogazione dei rimborsi.
2. La comunicazione perviene ai concessionari per il tramite della banca con la quale i contribuenti intrattengono il rapporto di conto corrente.
3. Ai fini di detta comunicazione i contribuenti devono utilizzare lo stampato ricevuto dal concessionario unitamente alla comunicazione dell'avvenuta apertura del conto fiscale, conforme al fac-simile allegato 3 al presente decreto.

Artt. 5. 6. 7. (Si ometono)

ALLEGATI (Si ometono)




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