(G.U. 16-12-1993, n.294)
REGOLAMENTO RECANTE AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO AD ESERCITARE ATTIVITA' OMOLOGATIVE DI PRIMO O NUOVO IMPIANTO PER LA MESSA A TERRA E LA PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE
Art.1
1. L'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del
lavoro (ISPESL) esercita direttamente le seguenti attivitą
omologative di primo o nuovo impianto secondo la normativa
a fianco indicata:
a) impianti di messa a terra (art. 328 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 547 del 27-4-1955; decreto
ministeriale del 22-2-1965 del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale);
b) installazioni e dispositivi di protezione dalle scariche
atmosferiche (art. 40 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 547 del 27-4-1955; decreto ministeriale
del 22-2-1965 del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale).
2. Per tali servizi all'ISPESL sono versati i corrispettivi
previsti dalla vigente tariffa.
Art.2
1. Le richieste di omologazione di primo o nuovo impianto,
redatte in carta semplice, dovranno pervenire ai Dipartimenti
periferici dell'ISPESL competenti per territorio, unitamente
ai modelli A (installazioni e dispositivi contro le
scariche atmosferiche) e B (impianti di messa a terra)
debitamente compilati a cura dei richiedenti in conformitą
a quanto previsto negli allegati al presente regolamento.
Art.3
1. Le unitą sanitarie locali continuano ad esercitare
le successive verifiche periodiche per l'accertamento
della conservazione delle installazioni ed impianti
e del loro normale funzionamento.
2. A tal fine, copia dei modelli A e B verrą
inviata, a cura dell'ISPESL, alla unitą sanitaria
locale competente per territorio.
Art.4
1. Il presente decreto entra in vigore il 16 giugno
1994.
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