[Note's] DECRETO 15 OTTOBRE 1993, N.519

(G.U. 16-12-1993, n.294)

REGOLAMENTO RECANTE AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO AD ESERCITARE ATTIVITA' OMOLOGATIVE DI PRIMO O NUOVO IMPIANTO PER LA MESSA A TERRA E LA PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE

Art.1
1. L'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) esercita direttamente le seguenti attivitą omologative di primo o nuovo impianto secondo la normativa a fianco indicata:
a) impianti di messa a terra (art. 328 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27-4-1955; decreto ministeriale del 22-2-1965 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale);
b) installazioni e dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche (art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27-4-1955; decreto ministeriale del 22-2-1965 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).
2. Per tali servizi all'ISPESL sono versati i corrispettivi previsti dalla vigente tariffa.

Art.2
1. Le richieste di omologazione di primo o nuovo impianto, redatte in carta semplice, dovranno pervenire ai Dipartimenti periferici dell'ISPESL competenti per territorio, unitamente ai modelli A (installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche) e B (impianti di messa a terra) debitamente compilati a cura dei richiedenti in conformitą a quanto previsto negli allegati al presente regolamento.

Art.3
1. Le unitą sanitarie locali continuano ad esercitare le successive verifiche periodiche per l'accertamento della conservazione delle installazioni ed impianti e del loro normale funzionamento.
2. A tal fine, copia dei modelli A e B verrą inviata, a cura dell'ISPESL, alla unitą sanitaria locale competente per territorio.

Art.4
1. Il presente decreto entra in vigore il 16 giugno 1994.




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