[Note's] LEGGE 10 NOVEMBRE 1993, N.457

(G.U. 17-11-1993, n.270)

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 9-10-1993, N.405 CONCERNENTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RICORSI ALLE COMMISSIONI CENSUARIE RELATIVI ALLE TARIFFE D'ESTIMO E ALLE RENDITE DELLE UNITA' IMMOBILIARI URBANE, NONCHE' ALLA DELIMITAZIONE DELLE ZONE CENSUARIE.

Art.1
1. I ricorsi tempestivamente presentati ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 23-1-1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24-3-1993, n.75, non decisi per mancata costituzione delle commissioni censuarie provinciali alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono accolti. Nel termine di trenta giorni a decorrere dalla predetta data, è ammessa, da parte del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, la presentazione di ricorsi presso la commissione censuaria centrale la quale decide con le modalità di cui al comma 1-ter del suindicato art.2.




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