(G.U. 17-11-1993, n.270)
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 9-10-1993, N.405 CONCERNENTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RICORSI ALLE COMMISSIONI CENSUARIE RELATIVI ALLE TARIFFE D'ESTIMO E ALLE RENDITE DELLE UNITA' IMMOBILIARI URBANE, NONCHE' ALLA DELIMITAZIONE DELLE ZONE CENSUARIE.
Art.1
1. I ricorsi tempestivamente presentati ai sensi dell'art.
2, comma 1-bis, del decreto legge 23-1-1993, n.16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24-3-1993,
n.75, non decisi per mancata costituzione delle commissioni
censuarie provinciali alla data di entrata in vigore
del presente decreto si intendono accolti. Nel termine
di trenta giorni a decorrere dalla predetta data, è
ammessa, da parte del Dipartimento del territorio del
Ministero delle finanze, la presentazione di ricorsi
presso la commissione censuaria centrale la quale decide
con le modalità di cui al comma 1-ter del suindicato
art.2.
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