[Note's] LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N.537

(G.U.28-12-1993, n.303, supplemento)

INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA.

(Si riportano solo gli articoli di interesse tecnico)

Art.6. CONTRATTI PUBBLICI
1. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi. Le pubbliche amministrazioni hanno facoltà, fino al 31 dicembre 1994, di rinnovare al medesimo contraente, in deroga a quanto disposto dal presente comma e alle procedure previste dai commi da 2 a 15, contratti in scadenza per i quali non si applichino le procedure di cui ai commi da 28 a 38 nel caso in cui sia concordata, a parità di ogni altra condizione, una riduzione del prezzo pari al 10% rispetto a quello convenuto nel contratto in scadenza. In ogni caso i contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi non possono prevedere prezzi superiori a quelli pubblicati negli elenchi di cui al secondo comma.
2. Il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato e le altre pubbliche amministrazioni che abitualmente provvedono all'esecuzione dei contratti per l'acquisto di beni e servizi redigono e tengono aggiornati elenchi dei prezzi pagati. I dati relativi sono trasmessi al Ministero del bilancio e della programmazione economica che, avvalendosi dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), degli altri istituti facenti parte del sistema statistico nazionale e del centro di elaborazione dati presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, provvede alla comparazione dei prezzi pagati dalle pubbliche amministrazioni ed alla pubblicazione trimestrale dei prezzi di riferimento con particolare riguardo alla fornitura di grandi quantità di beni e servizi. Con regolamento da emanare entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica stabiliscono responsabilità, tempi, obblighi, criteri e procedure per la rilevazione e la comparazione dei prezzi.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e comunque a partire dal quarantunesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, i contratti per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione, sono sottoposti a giudizio di congruità da parte dei competenti organi tecnici delle amministrazioni, in relazione ai prezzi di riferimento.
4. La pubblica amministrazione, stabiliti in generale i termini per provvedere, procede alla nomina del funzionario responsabile e dà notizia al contraente dell'avvio del procedimento stesso, ai sensi della legge 7-8-1990, n.241. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla notizia. Decorso tale termine i contratti possono essere approvati, fatta salva la responsabilità contabile, civile e amministrativa del funzionario.
5. Ove il giudizio si concluda con una valutazione di non congruità, le pubbliche amministrazioni indicano il prezzo congruo e invitano il contraente alla riduzione del prezzo e, in mancanza di accettazione, rifiutano l'approvazione.
6. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, che viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dai competenti organi tecnici delle amministrazioni. Qualora il prezzo pattuito si discosti dal limite massimo indicato ai sensi del comma 2, il prezzo del contratto è soggetto a revisione, salvo il diritto della parte di recedere dal contratto. L'amministrazione provvede alla stipula di un nuovo contratto sulla base di un prezzo non superiore a quello offerto al precedente contraente e da questi rifiutato.
7. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei precedenti commi costituiscono economie di bilancio. Per le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali e tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci. A tal fine, una quota pari al 10% dei risparmi può essere utilizzata dagli enti locali territoriali che provvedono, ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 3-2-1993, n.29, e successive modificazioni, a iscrivere, nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, le risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali.
8. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, fatta eccezione per le regioni, sono ridotti, per l'esercizio finanziario di riferimento, di una quota pari al 10% dei risparmi di spesa di cui al comma 7. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro, ovvero al Ministero dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunità montane, una relazione sui contratti di cui ai commi precedenti, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.
9. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
10. Gli enti di cui alla legge 8-6-1990, n.142, e successive modificazioni, ai sensi dell'art.24 della legge stessa, nonché altri enti pubblici appartenenti a categorie omogenee, ai sensi dell'art.15 della legge 7-8-1990, n.241, possono costituire uffici unici per l'espletamento delle procedure di acquisto di beni e servizi allo scopo di ottenere condizioni contrattuali più favorevoli ed una economia procedimentale.
11. I contratti stipulati in violazione dei divieti di cui ai commi da 1 a 15 sono nulli.
12. Le controversie derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 15 sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo.
13. Le disposizioni dei commi da 1 a 14 si applicano a tutti i contratti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, secondo comma, del decreto legislativo 3-2-1993, n.29, nonché ai concessionari di servizi pubblici, ai concessionari di costruzione e di gestione e alle aziende municipalizzate.
14. E' fatta salva la normativa prevista dall'art.5 della legge 8-11-1991, n.381.
15. Le disposizioni dei commi da 1 a 14 si applicano anche ai contratti stipulati nell'ambito della cooperazione italiana allo sviluppo.
16. I contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione o la gestione di opere pubbliche non possono prevedere costi superiori ai costi standardizzati definiti ai sensi del comma 17.
17. E' costituito, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in posizione di autonomia funzionale e organizzativa, l'Osservatorio dei lavori pubblici, articolato in un servizio centrale e in servizi regionali, aventi sede presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche. Esso provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale, definisce, in base a criteri tecnici, i costi standardizzati per regione e per tipo di lavoro e rende pubblici i costi stessi entro il 31 gennaio di ciascun anno. A tal fine lo stesso Osservatorio si avvale del Centro elaborazione dati della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. Sino alla costituzione dell'Osservatorio, provvede il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
18. Le disposizioni dei commi da 16 a 27 si applicano anche ai contratti relativi ai Paesi in cui opera la cooperazione italiana allo sviluppo. Le metodologia per definire, sulla base dei prezzi unitari dei singoli Paesi, i costi standardizzati per i lavori pubblici nei Paesi in via di sviluppo sarà fissata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.
19. I contratti e le concessioni, ivi compresi i relativi atti aggiuntivi, per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti, entro 60 giorni dalla data medesima, a giudizio di congruità da parte dei competenti organi tecnici delle amministrazioni sulla base dei criteri e parametri di riferimento fissati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici o dall'Osservatorio di cui al diciassettesimo comma. Non appena divenuto operante l'Osservatorio di cui al comma 17, il giudizio di congruità è riferito ai costi definiti ai sensi dello stesso comma 17.
20. La pubblica amministrazione procede alla nomina del responsabile del procedimento e dà notizia al contraente o al concessionario dell'avvio del procedimento stesso, ai sensi della legge 7-8-1990, n.241. Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni dalla notizia. Decorso tale termine i contratti possono essere approvati, fatta salva la responsabilità contabile, civile e amministrativa del funzionario.
21. Ove il giudizio si concluda con una valutazione di non congruità, le pubbliche amministrazioni invitano il contraente o il concessionario alla riduzione del prezzo dell'opera e, in mancanza di accettazione, rifiutano l'approvazione.
22. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei commi da 16 a 21 costituiscono economie di bilancio. Per le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci. A tal fine, una quota pari al 10% dei risparmi può essere utilizzata dagli enti locali territoriali che provvedono, ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 3-2-1993, n.29, e successive modificazioni, a iscrivere, nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, le risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali.
23. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, ad eccezione delle regioni, sono ridotti, per l'esercizio finanziario di riferimento, di una quota pari all'8% dei risparmi di spesa di cui al comma 22. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro, ovvero al Ministero dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunità montane, una relazione sui contratti di cui ai commi da 16 a 22, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.
24. Gli enti di cui alla legge 8-6-1990, n.142, e successive modificazioni, nei casi in cui non dispongano di uffici tecnici idonei per la redazione di progetti di opere pubbliche, danno prioritariamente corso, ai sensi dell'art.24 della stessa legge, alla stipulazione di convenzioni tra loro al fine della costituzione di un unico ufficio tecnico sufficientemente dotato, al quale siano demandate l'attività di progettazione e le altre incombenze di natura tecnica concernenti le opere pubbliche di competenza degli enti convenzionati.
25. Alle fattispecie di cui ai comma da 16 a 27, si applicano le disposizioni di cui ai comma 9, 11, e 12.
26. Le disposizioni dei commi da 16 a 27 del presente articolo si applicano a tutti i contratti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 3-2-1993, n.29, fatta eccezione per l'amministrazione penitenziaria, nonché ai concessionari di servizi pubblici, ai concessionari di costruzione e di gestione e alle aziende municipalizzate.
27. Restano salve le competenze in materia della regione Valle d'Aosta, che provvede alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dello statuto di autonomia e relative norme di attuazione.
28. Le pubbliche amministrazioni procedono a rivedere atti di aggiudicazione o di approvazione di contratti per la fornitura di beni o servizi e di contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione o la gestione di opere pubbliche, non eseguiti in misura superiore a un quarto alla data di pubblicazione della presente legge, qualora risulti che il prezzo complessivo concordato sia più elevato del 15% rispetto all'importo risultante dall'applicazione dei prezzi unitari definiti ai sensi dei commi 2 e 17, depurati dal tasso di inflazione. Le revisioni debbono concludersi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Durante questo periodo prosegue l'esecuzione del contratto.
29. Il giudizio di congruità del contratto viene formulato dai competenti organi tecnici delle singole amministrazioni, previa nomina del funzionario responsabile del procedimento ed avviso al contraente dell'inizio del procedimento, ai sensi della legge 7-8-1990, n.241. Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni dall'avviso. Decorso tale termine i contratti devono essere eseguiti, fatta salva la responsabilità contabile, civile e amministrativa del funzionario.
30. Per i contratti di importo inferiore a lire 500 milioni non si procede al giudizio di congruità se le parti, prima della pubblicazione dei dati di cui ai commi 2 e 17, concordano una riduzione del prezzo pari al 10%, comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale. Per i contratti di importo superiore a lire 500 milioni non si procede al giudizio di congruità se le parti concordano una riduzione del prezzo pari al 20%, comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale. In caso di riduzione concordata del prezzo, il contratto si ritiene ricondotto ad equità, anche per la parte già eseguita, a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli di responsabilità contabile.
31. Ove non si dia applicazione alle previsioni di cui al comma 30, o il giudizio di cui al comma 29 si concluda con una valutazione di non congruità, le parti possono concordare un nuovo prezzo, per la parte del contratto ancora da eseguire alla data della definizione del nuovo prezzo, entro i limiti definiti ai sensi dei commi 2 e 17, anche mediante modifiche quantitative, qualitative e temporali dell'opera. In tal caso la riduzione deve essere accresciuta del 2,5%.
32. Qualora il contraente non accetti la riduzione del prezzo nei limiti di cui ai comma 30 e 31, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni, per un periodo di 3 anni decorrenti dal mancato accordo, di stipulare contratti di qualsiasi tipo con il contraente che ha opposto il diniego. Al fine della predisposizione di un elenco unitario, le pubbliche amministrazioni comunicano al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato i dati relativi ai soggetti esclusi dalle future contrattazioni.
33. Fatto salvo il generale potere di autotutela riconosciuto alle amministrazioni dalla normativa vigente, anche in riferimento alla adozione di misure cautelari, ivi compresa la sospensione dell'esecuzione del contratto, le disposizioni di cui ai comma da 28 a 32 si riferiscono ai contratti per i quali sia pervenuta l'aggiudicazione o l'approvazione dopo il 1o gennaio 1992 e prima della data di entrata in vigore della presente legge.
34. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei comma da 28 a 33 costituiscono economie di bilancio. Per le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali e tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci. A tal fine, una quota pari al 10% dei risparmi può essere utilizzata dagli enti locali territoriali che provvedono, ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 3-2-1993, n.29, e successive modificazioni, a iscrivere, nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, le risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali.
35. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, fatta eccezione per le regioni, sono ridotti, per l'esercizio finanziario di riferimento, di una quota pari al 5% dei risparmi di spesa di cui al comma 34. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro, ovvero al Ministero dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunità montane, una relazione sui contratti di cui ai comma da 28 a 33, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.
36. Alle fattispecie di cui ai comma da 28 a 37 si applicano le disposizioni di cui ai comma 9, 12 e 13.
37. Nella relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale presentata al Parlamento dal Ministro del tesoro entro il mese di novembre, ai sensi dell'art.30, primo comma, della legge 5-8-1978, n.468, come sostituito dall'art.10 della legge 23-8- 1988, n.362, in un'apposita sezione vengono illustrati gli effetti finanziari rilevabili sul bilancio dello Stato e sui bilanci delle regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni e degli altri enti locali, nonché di tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico dello Stato, delle disposizioni di cui al presente articolo.
38. Le disposizioni dei comma da 28 a 37 si applicano anche ai contratti stipulati nell'ambito della cooperazione italiana allo sviluppo.

Art.7. AGGIORNAMENTI ED ADEGUAMENTI DEI CONTRIBUTI CONCESSORI
1. Gli oneri di urbanizzazione di cui all'art.5 della legge 28-1-1977, n.10, sono aggiornati ogni 5 anni dai comuni, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
2. Si omette in quanto modificativo dell'art.6, L.28-1-1977, n.10.

Art.17. APPLICAZIONE DELLA LEGGE
1. Le disposizioni della presente legge si applicano dal 1o gennaio 1994.




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