(G.U.28-12-1993, n.303, supplemento)
INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA.
(Si riportano solo gli articoli di interesse tecnico)
Art.6. CONTRATTI PUBBLICI
1. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti delle
pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni
e servizi. Le pubbliche amministrazioni hanno facoltà,
fino al 31 dicembre 1994, di rinnovare al medesimo
contraente, in deroga a quanto disposto dal presente
comma e alle procedure previste dai commi da 2 a 15,
contratti in scadenza per i quali non si applichino
le procedure di cui ai commi da 28 a 38 nel caso in
cui sia concordata, a parità di ogni altra condizione,
una riduzione del prezzo pari al 10% rispetto a quello
convenuto nel contratto in scadenza. In ogni caso i
contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura
di beni e servizi non possono prevedere prezzi superiori
a quelli pubblicati negli elenchi di cui al secondo
comma.
2. Il Ministero del tesoro - Provveditorato generale
dello Stato e le altre pubbliche amministrazioni che
abitualmente provvedono all'esecuzione dei contratti
per l'acquisto di beni e servizi redigono e tengono
aggiornati elenchi dei prezzi pagati. I dati relativi
sono trasmessi al Ministero del bilancio e della programmazione
economica che, avvalendosi dell'Istituto di studi per
la programmazione economica (ISPE), degli altri istituti
facenti parte del sistema statistico nazionale e del
centro di elaborazione dati presso l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione, provvede
alla comparazione dei prezzi pagati dalle pubbliche
amministrazioni ed alla pubblicazione trimestrale dei
prezzi di riferimento con particolare riguardo alla
fornitura di grandi quantità di beni e servizi.
Con regolamento da emanare entro 40 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i Ministri
del bilancio e della programmazione economica, del
tesoro e per la funzione pubblica stabiliscono responsabilità,
tempi, obblighi, criteri e procedure per la rilevazione
e la comparazione dei prezzi.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 2 e comunque a partire dal quarantunesimo
giorno dall'entrata in vigore della presente legge,
i contratti per i quali non sia ancora intervenuta
l'approvazione, sono sottoposti a giudizio di congruità
da parte dei competenti organi tecnici delle amministrazioni,
in relazione ai prezzi di riferimento.
4. La pubblica amministrazione, stabiliti in generale
i termini per provvedere, procede alla nomina del funzionario
responsabile e dà notizia al contraente dell'avvio
del procedimento stesso, ai sensi della legge 7-8-1990,
n.241. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni
dalla notizia. Decorso tale termine i contratti possono
essere approvati, fatta salva la responsabilità
contabile, civile e amministrativa del funzionario.
5. Ove il giudizio si concluda con una valutazione di
non congruità, le pubbliche amministrazioni
indicano il prezzo congruo e invitano il contraente
alla riduzione del prezzo e, in mancanza di accettazione,
rifiutano l'approvazione.
6. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata
debbono recare una clausola di revisione periodica
del prezzo, che viene operata sulla base di un'istruttoria
condotta dai competenti organi tecnici delle amministrazioni.
Qualora il prezzo pattuito si discosti dal limite massimo
indicato ai sensi del comma 2, il prezzo del contratto
è soggetto a revisione, salvo il diritto della
parte di recedere dal contratto. L'amministrazione
provvede alla stipula di un nuovo contratto sulla base
di un prezzo non superiore a quello offerto al precedente
contraente e da questi rifiutato.
7. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa
derivanti dall'applicazione dei precedenti commi costituiscono
economie di bilancio. Per le regioni, le province,
i comuni e gli altri enti locali e tutti gli enti il
cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico
del bilancio dello Stato, i risparmi stessi restano
a disposizione nei rispettivi bilanci. A tal fine,
una quota pari al 10% dei risparmi può essere
utilizzata dagli enti locali territoriali che provvedono,
ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 3-2-1993,
n.29, e successive modificazioni, a iscrivere, nei
bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, le risorse
occorrenti ai rinnovi contrattuali.
8. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, fatta
eccezione per le regioni, sono ridotti, per l'esercizio
finanziario di riferimento, di una quota pari al 10%
dei risparmi di spesa di cui al comma 7. A questo fine,
gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre
di ogni anno al Ministero del tesoro, ovvero al Ministero
dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni
e le comunità montane, una relazione sui contratti
di cui ai commi precedenti, sui relativi prezzi e sugli
adeguamenti operati.
9. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano.
10. Gli enti di cui alla legge 8-6-1990, n.142, e successive
modificazioni, ai sensi dell'art.24 della legge stessa,
nonché altri enti pubblici appartenenti a categorie
omogenee, ai sensi dell'art.15 della legge 7-8-1990,
n.241, possono costituire uffici unici per l'espletamento
delle procedure di acquisto di beni e servizi allo
scopo di ottenere condizioni contrattuali più
favorevoli ed una economia procedimentale.
11. I contratti stipulati in violazione dei divieti
di cui ai commi da 1 a 15 sono nulli.
12. Le controversie derivanti dall'applicazione dei
commi da 1 a 15 sono devolute alla giurisdizione, in
via esclusiva, del giudice amministrativo.
13. Le disposizioni dei commi da 1 a 14 si applicano
a tutti i contratti delle amministrazioni pubbliche
di cui all'art.1, secondo comma, del decreto legislativo
3-2-1993, n.29, nonché ai concessionari di servizi
pubblici, ai concessionari di costruzione e di gestione
e alle aziende municipalizzate.
14. E' fatta salva la normativa prevista dall'art.5
della legge 8-11-1991, n.381.
15. Le disposizioni dei commi da 1 a 14 si applicano
anche ai contratti stipulati nell'ambito della cooperazione
italiana allo sviluppo.
16. I contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni
aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione
o la gestione di opere pubbliche non possono prevedere
costi superiori ai costi standardizzati definiti ai
sensi del comma 17.
17. E' costituito, entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, in posizione di autonomia
funzionale e organizzativa, l'Osservatorio dei lavori
pubblici, articolato in un servizio centrale e in servizi
regionali, aventi sede presso i provveditorati regionali
alle opere pubbliche. Esso provvede alla raccolta ed
alla elaborazione dei dati informativi concernenti
i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale,
definisce, in base a criteri tecnici, i costi standardizzati
per regione e per tipo di lavoro e rende pubblici i
costi stessi entro il 31 gennaio di ciascun anno. A
tal fine lo stesso Osservatorio si avvale del Centro
elaborazione dati della soppressa Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno. Sino alla costituzione
dell'Osservatorio, provvede il Consiglio superiore
dei lavori pubblici.
18. Le disposizioni dei commi da 16 a 27 si applicano
anche ai contratti relativi ai Paesi in cui opera la
cooperazione italiana allo sviluppo. Le metodologia
per definire, sulla base dei prezzi unitari dei singoli
Paesi, i costi standardizzati per i lavori pubblici
nei Paesi in via di sviluppo sarà fissata con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro degli affari esteri.
19. I contratti e le concessioni, ivi compresi i relativi
atti aggiuntivi, per i quali non sia ancora intervenuta
l'approvazione alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono sottoposti, entro 60 giorni dalla
data medesima, a giudizio di congruità da parte
dei competenti organi tecnici delle amministrazioni
sulla base dei criteri e parametri di riferimento fissati
dal Consiglio superiore dei lavori pubblici o dall'Osservatorio
di cui al diciassettesimo comma. Non appena divenuto
operante l'Osservatorio di cui al comma 17, il giudizio
di congruità è riferito ai costi definiti
ai sensi dello stesso comma 17.
20. La pubblica amministrazione procede alla nomina
del responsabile del procedimento e dà notizia
al contraente o al concessionario dell'avvio del procedimento
stesso, ai sensi della legge 7-8-1990, n.241. Il procedimento
deve concludersi entro 90 giorni dalla notizia. Decorso
tale termine i contratti possono essere approvati,
fatta salva la responsabilità contabile, civile
e amministrativa del funzionario.
21. Ove il giudizio si concluda con una valutazione
di non congruità, le pubbliche amministrazioni
invitano il contraente o il concessionario alla riduzione
del prezzo dell'opera e, in mancanza di accettazione,
rifiutano l'approvazione.
22. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa
derivanti dall'applicazione dei commi da 16 a 21 costituiscono
economie di bilancio. Per le regioni, le province,
i comuni e gli altri enti locali, i risparmi stessi
restano a disposizione nei rispettivi bilanci. A tal
fine, una quota pari al 10% dei risparmi può
essere utilizzata dagli enti locali territoriali che
provvedono, ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo
3-2-1993, n.29, e successive modificazioni, a iscrivere,
nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, le
risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali.
23. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, ad
eccezione delle regioni, sono ridotti, per l'esercizio
finanziario di riferimento, di una quota pari all'8%
dei risparmi di spesa di cui al comma 22. A questo
fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il
31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro, ovvero
al Ministero dell'interno per quanto riguarda le province,
i comuni e le comunità montane, una relazione
sui contratti di cui ai commi da 16 a 22, sui relativi
prezzi e sugli adeguamenti operati.
24. Gli enti di cui alla legge 8-6-1990, n.142, e successive
modificazioni, nei casi in cui non dispongano di uffici
tecnici idonei per la redazione di progetti di opere
pubbliche, danno prioritariamente corso, ai sensi dell'art.24
della stessa legge, alla stipulazione di convenzioni
tra loro al fine della costituzione di un unico ufficio
tecnico sufficientemente dotato, al quale siano demandate
l'attività di progettazione e le altre incombenze
di natura tecnica concernenti le opere pubbliche di
competenza degli enti convenzionati.
25. Alle fattispecie di cui ai comma da 16 a 27, si
applicano le disposizioni di cui ai comma 9, 11, e
12.
26. Le disposizioni dei commi da 16 a 27 del presente
articolo si applicano a tutti i contratti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo
3-2-1993, n.29, fatta eccezione per l'amministrazione
penitenziaria, nonché ai concessionari di servizi
pubblici, ai concessionari di costruzione e di gestione
e alle aziende municipalizzate.
27. Restano salve le competenze in materia della regione
Valle d'Aosta, che provvede alle finalità della
presente legge secondo le disposizioni dello statuto
di autonomia e relative norme di attuazione.
28. Le pubbliche amministrazioni procedono a rivedere
atti di aggiudicazione o di approvazione di contratti
per la fornitura di beni o servizi e di contratti di
appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi
ad oggetto la progettazione, la costruzione o la gestione
di opere pubbliche, non eseguiti in misura superiore
a un quarto alla data di pubblicazione della presente
legge, qualora risulti che il prezzo complessivo concordato
sia più elevato del 15% rispetto all'importo
risultante dall'applicazione dei prezzi unitari definiti
ai sensi dei commi 2 e 17, depurati dal tasso di inflazione.
Le revisioni debbono concludersi entro 6 mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Durante
questo periodo prosegue l'esecuzione del contratto.
29. Il giudizio di congruità del contratto viene
formulato dai competenti organi tecnici delle singole
amministrazioni, previa nomina del funzionario responsabile
del procedimento ed avviso al contraente dell'inizio
del procedimento, ai sensi della legge 7-8-1990, n.241.
Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni dall'avviso.
Decorso tale termine i contratti devono essere eseguiti,
fatta salva la responsabilità contabile, civile
e amministrativa del funzionario.
30. Per i contratti di importo inferiore a lire 500
milioni non si procede al giudizio di congruità
se le parti, prima della pubblicazione dei dati di
cui ai commi 2 e 17, concordano una riduzione del prezzo
pari al 10%, comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale
o convenzionale. Per i contratti di importo superiore
a lire 500 milioni non si procede al giudizio di congruità
se le parti concordano una riduzione del prezzo pari
al 20%, comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale
o convenzionale. In caso di riduzione concordata del
prezzo, il contratto si ritiene ricondotto ad equità,
anche per la parte già eseguita, a tutti gli
effetti giuridici, ivi compresi quelli di responsabilità
contabile.
31. Ove non si dia applicazione alle previsioni di cui
al comma 30, o il giudizio di cui al comma 29 si concluda
con una valutazione di non congruità, le parti
possono concordare un nuovo prezzo, per la parte del
contratto ancora da eseguire alla data della definizione
del nuovo prezzo, entro i limiti definiti ai sensi
dei commi 2 e 17, anche mediante modifiche quantitative,
qualitative e temporali dell'opera. In tal caso la
riduzione deve essere accresciuta del 2,5%.
32. Qualora il contraente non accetti la riduzione del
prezzo nei limiti di cui ai comma 30 e 31, è
fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni,
per un periodo di 3 anni decorrenti dal mancato accordo,
di stipulare contratti di qualsiasi tipo con il contraente
che ha opposto il diniego. Al fine della predisposizione
di un elenco unitario, le pubbliche amministrazioni
comunicano al Ministero del tesoro - Provveditorato
generale dello Stato i dati relativi ai soggetti esclusi
dalle future contrattazioni.
33. Fatto salvo il generale potere di autotutela riconosciuto
alle amministrazioni dalla normativa vigente, anche
in riferimento alla adozione di misure cautelari, ivi
compresa la sospensione dell'esecuzione del contratto,
le disposizioni di cui ai comma da 28 a 32 si riferiscono
ai contratti per i quali sia pervenuta l'aggiudicazione
o l'approvazione dopo il 1o gennaio 1992 e prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
34. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa
derivanti dall'applicazione dei comma da 28 a 33 costituiscono
economie di bilancio. Per le regioni, le province,
i comuni e gli altri enti locali e tutti gli enti il
cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico
del bilancio dello Stato, i risparmi stessi restano
a disposizione nei rispettivi bilanci. A tal fine,
una quota pari al 10% dei risparmi può essere
utilizzata dagli enti locali territoriali che provvedono,
ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 3-2-1993,
n.29, e successive modificazioni, a iscrivere, nei
bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, le risorse
occorrenti ai rinnovi contrattuali.
35. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, fatta
eccezione per le regioni, sono ridotti, per l'esercizio
finanziario di riferimento, di una quota pari al 5%
dei risparmi di spesa di cui al comma 34. A questo
fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il
31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro, ovvero
al Ministero dell'interno per quanto riguarda le province,
i comuni e le comunità montane, una relazione
sui contratti di cui ai comma da 28 a 33, sui relativi
prezzi e sugli adeguamenti operati.
36. Alle fattispecie di cui ai comma da 28 a 37 si applicano
le disposizioni di cui ai comma 9, 12 e 13.
37. Nella relazione sulla stima del fabbisogno del settore
statale presentata al Parlamento dal Ministro del tesoro
entro il mese di novembre, ai sensi dell'art.30, primo
comma, della legge 5-8-1978, n.468, come sostituito
dall'art.10 della legge 23-8- 1988, n.362, in un'apposita
sezione vengono illustrati gli effetti finanziari rilevabili
sul bilancio dello Stato e sui bilanci delle regioni
a statuto ordinario, delle province, dei comuni e degli
altri enti locali, nonché di tutti gli enti
il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico
dello Stato, delle disposizioni di cui al presente
articolo.
38. Le disposizioni dei comma da 28 a 37 si applicano
anche ai contratti stipulati nell'ambito della cooperazione
italiana allo sviluppo.
Art.7. AGGIORNAMENTI ED ADEGUAMENTI DEI CONTRIBUTI CONCESSORI
1. Gli oneri di urbanizzazione di cui all'art.5 della
legge 28-1-1977, n.10, sono aggiornati ogni 5 anni
dai comuni, in conformità alle relative disposizioni
regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili
costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria
e generale.
2. Si omette in quanto modificativo dell'art.6, L.28-1-1977,
n.10.
Art.17. APPLICAZIONE DELLA LEGGE
1. Le disposizioni della presente legge si applicano
dal 1o gennaio 1994.
(c) 1996 Note's