(G.U. 31-12-1993, n.306)
NORME IN MATERIA DI ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art.1
1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti
alle norme della presente legge, quelli acquisiti,
realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui
alla legge 6-3-1976, n.52 (inerente gli interventi
straordinari per l'edilizia a favore del personale
dei vari corpi di difesa dello Stato), a totale carico
o con concorso o con contributo dello Stato, della
regione o di enti pubblici territoriali, nonché
con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori
ai sensi della legge 14-2-1963, n.60, e successive
modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali,
nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari
(IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati
con legge regionale.
2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione
dei commi quinto, tredicesimo e quattordicesimo, si
applicano altresì:
a) agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni costruiti od
acquistati ai sensi dell'art.1, n.3), delle norme approvate
con decreto del Presidente della Repubblica 17-1-1959,
n.2, come sostituito dall'art.1 della legge 15-2-1967,
n.42 (che recita: <<gli alloggi costruiti o da
costruire, acquistati o da acquistare dalla Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda
di Stato per i servizi telefonici, ai sensi della parte
seconda, titolo III del ripetuto testo unico, ovvero
delle leggi 4-4-1940, n.302; 11-12- 1952, n.2521; 3-12-1957,
n.1215 e 30-6-1959, n.477>>), della legge 7-6-1975,
n.227 (concernente il programma di interventi straordinari
per la meccanizzazione e l'automazione dei servizi
postali, di bancoposta e telegrafici), e della legge
10-2-1982, n.39 (inerente i programmi di potenziamento
e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi
di servizio per il personale postelegrafonico), e successive
modificazioni, nonché agli alloggi che, ai sensi
della legge 29-1-1992, n.58 (inerente la riforma del
settore delle telecomunicazioni), sono stati trasferiti
dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni;
b) agli alloggi non di servizio di proprietà
della società Ferrovie dello Stato Spa costruiti
od acquistati fino alla data della trasformazione dell'Ente
Ferrovie dello Stato in società per azioni.
Le modalità di alienazione dei predetti alloggi
sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni
della presente legge, nell'atto di concessione di cui
alla delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) del 12-8- 1992, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.202 del 28-8-1992;
c) agli alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai
sensi della legge 21-10-1950, n.841 (relativa alla
espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione
dei terreni ai contadini), e successive modificazioni
ed integrazioni, che siano tuttora nella disponibilità
degli Enti medesimi;
d) agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro già
di proprietà degli enti previdenziali disciolti.
3. Sono esclusi dalle norme della presente legge gli
alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa
in connessione con particolari funzioni attribuite
a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo
agevolato di cui all'art.18 della legge 5-8-1978, n.457,
e successive modificazioni, nonché quelli soggetti
ai vincoli di cui alla legge 1-6-1939, n.1089 e successive
modificazioni.
4. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, formulano, su proposta
degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari,
piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati
immobili nella misura massima del 75% e comunque non
inferiore al 50% del patrimonio abitativo vendibile
nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso tale
termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti
limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti
aventi titolo a norma della presente legge.
5. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica è consentita esclusivamente per la
realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo
di tale settore.
6. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al
quarto comma gli assegnatari o i loro familiari conviventi,
i quali conducano un alloggio a titolo di locazione
da oltre un quinquennio e non siano in mora con il
pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione
della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte
dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto
di abitazione in favore dell'assegnatario.
7. Gli assegnatari di cui al sesto comma, se titolari
di reddito familiare complessivo inferiore al limite
fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto
all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori
di handicap, qualora non intendano acquistare l'alloggio
condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari
del medesimo alloggio, che non può essere alienato
a terzi.
8. Per le finalità di cui al sesto comma, gli
enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità
e disciplinano le modalità di presentazione
delle domande di acquisto.
9. I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino
nelle condizioni di cui al settimo comma possono presentare
domanda di acquisto dell'alloggio, in sede di prima
applicazione della presente legge, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro
un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore,
dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario.
Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere
venduti a terzi purché in possesso dei requisiti
previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella
decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità
nell'acquisto le società cooperative edilizie
iscritte all'albo nazionale di cui all'art.13 della
legge 31-1-1992, n.59, che si impegnano, con atto d'obbligo,
a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato
per un periodo non inferiore a otto anni.
10. Il prezzo degli alloggi è costituito dal
valore che risulta applicando un moltiplicatore pari
a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione
generale del catasto e dei servizi tecnici erariali
del Ministero delle finanze a seguito della revisione
generale disposta con decreto del Ministro delle finanze
del 20-1-1990, e di cui all'art.7 del decreto legge
11-7-1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8-8-1992, n.359, e delle successive revisioni.
Al prezzo così determinato si applica la riduzione
dell'1% per ogni anno di anzianità di costruzione
dell'immobile, fino al limite massimo del 20%. Il pagamento
del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal
perfezionamento del contratto di alienazione
11. La determinazione del prezzo può essere,
in alternativa a quanto previsto dal decimo comma,
stabilita dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta
dell'acquirente. In tal caso la determinazione del
prezzo si intende definitiva anche se la valutazione
dell'Ufficio tecnico erariale è superiore ai
prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal decimo
comma, salva la facoltà di revoca della domanda
di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla
comunicazione della determinazione del prezzo.
12. Le alienazioni possono essere effettuate con le
seguenti modalità:
a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari
al 10% del prezzo di cessione;
b) pagamento immediato di una quota non inferiore al
30% del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento
della parte rimanente in non più di 15 anni,
ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione
ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.
13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, nonché delle alienazioni
di cui ai commi da 15 a 19, rimangono nella disponibilità
degli enti proprietari sul conto corrente di contabilità
speciale presso la sezione provinciale di tesoreria
dello Stato, per le finalità di cui al quinto
comma.
14. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei
loro consorzi comunque denominati e disciplinati con
legge regionale, determinano annualmente la quota dei
proventi di cui al tredicesimo comma da destinare al
reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per
la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo
pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione
straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati,
nonché ad opere di urbanizzazione socialmente
rilevanti. Detta quota non può comunque essere
inferiore all'80% del ricavato. La parte residua è
destinata al ripiano dei deficit finanziari degli Istituti
15. Sono soggette ad alienazione anche le unità
immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici
destinati ad edilizia residenziale pubblica
16. L'affittuario delle unità immobiliari di
cui al quindicesimo comma può esercitare il
diritto di prelazione ai sensi dell'art.38 della legge
27-7-1978, n.392. Ove questi non lo abbia esercitato
nei termini previsti dal citato art.38, nei successivi
sessanta giorni possono presentare domanda di acquisto
enti pubblici non economici, enti morali, associazioni
senza scopo di lucro o cooperative sociali di cui alla
legge 8-11-1991 n.381 (che detta norme sulla <<Disciplina
delle cooperative sociali>>). A tal fine, gli
enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità.
17. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta
giorni di cui al sedicesimo comma, la cessione è
effettuata a chiunque ne faccia domanda.
18. L'alienazione delle unità immobiliari ai
soggetti di cui al sedicesimo comma è effettuata
a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'Ufficio
tecnico erariale. Il pagamento può avvenire
in forma rateale entro un termine non superiore a dieci
anni e con un tasso di interesse pari al tasso legale.
19. Nel caso di cui al diciassettesimo comma, si ricorre
all'asta con offerte in aumento assumendo a base il
prezzo di cui al primo periodo del diciottesimo comma.
20. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati
ai sensi della presente legge non possono essere alienati,
anche parzialmente, né può esserne modificata
la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni
dalla data di registrazione del contratto di acquisto
e comunque fino a quando non sia pagato interamente
il prezzo. In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi,
comunque denominati e disciplinati con legge regionale,
hanno diritto di prelazione.
21. La documentazione necessaria alla stipula degli
atti di compravendita degli alloggi e delle unità
immobiliari di cui alla presente legge è predisposta
dagli uffici tecnici degli enti alienanti.
22. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di
cui ai commi da 1 a 5 sono esenti dal pagamento dell'imposta
sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).
23. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione
case per lavoratori (GESCAL) nel territorio del comune
di Longarone, in sostituzione degli immobili distrutti
a causa della catastrofe del Vajont, possono beneficiare,
indipendentemente dalla presentazione di precedenti
domande, della assegnazione in proprietà con
il pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria,
secondo quanto previsto dall'art.29, primo comma, della
legge 14-2-1963, n.60 (che recita: <<Gli alloggi
costruiti in base ai piani previsti dalla presente
legge, fuori dei casi stabiliti dal quarto comma del
presente articolo, sono assegnati ai richiedenti in
proprietà con pagamento rateale e con garanzia
ipotecaria), purché detengano l'alloggio da
almeno venti anni alla data del 30 dicembre 1991.
24. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della
legge 4-3-1952, n.137 (tale legge concerne l'assistenza
a favore dei profughi.), e successive modificazioni,
indipendentemente da precedenti domande di acquisto
delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere
la cessione in proprietà entro il termine di
un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge beneficiando delle condizioni di miglior favore
contenute nell'art.26 delle norme approvate con decreto
del Presidente della Repubblica 17-1-1959, n.2, come
sostituito dall'art.14 della legge 27-4-1962, n.231
(che recita <<Gli alloggi costruiti o da costruire
ai sensi della legge 9-8- 1954, n.640, e tutti gli
altri alloggi costruiti a totale carico dello Stato
per le categorie meno abbienti, nonché gli alloggi
costruiti dall'U.N.R.R.A. - Casas, anche con fondi
E.R.P., vengono ceduti in proprietà in unica
soluzione ovvero in non oltre 25 anni, in rate mensili
costanti posticipate, senza interessi.
Il prezzo di cessione è pari al 50% del costo
di costruzione di ogni singolo alloggio>>).
25. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'art.28
della legge 8-8-1977, n.513, e successive modificazioni,
si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto
in applicazione del medesimo art.28 versi all'ente
cedente un importo pari al 10% del valore calcolato
sulla base degli estimi catastali.
26. Sono abrogati l'art.28 della legge 30-12-1991, n.412,
i commi da 2 a 5 dell'art.7 della legge 23-12-1992,
n.498, nonché ogni altra disposizione incompatibile
con la presente legge.
27. E' fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario
alla data di entrata in vigore della presente legge,
all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di
cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data.
(c) 1996 Note's