(G.U. 24-3-1993, n.69)
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 23 GENNAIO 1993, N.16 CONCERNENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI, SUI TRASFERIMENTI DI IMMOBILI DI CIVILE ABITAZIONE, DI TERMINI PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SITUAZIONI E PENDENZE TRIBUTARIE, PER LA SOPPRESSIONE DELLA RITENUTA SUGLI INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DERIVANTI DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI INTERBANCARI, NONCHÉ ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
Art.1
1. L'art.129, secondo comma, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22-12-1986, n.917, come sostituito dall'art.11,
primo comma, lettera h), della legge 30-12-1991, n.413,
deve intendersi applicabile anche per la determinazione
del reddito imponibile delle unità immobiliari
urbane non di lusso, secondo i criteri di cui alla
legge 2-7-1949, n.408, direttamente adibite ad abitazione
principale del possessore e dei suoi familiari, quando
il canone che sarebbe ritraibile, per effetto di regimi
di determinazione legale, dalla locazione di tali unità,
ridotto del 25 per cento, risulti inferiore per oltre
un quinto al reddito medio ordinario risultante dall'applicazione
delle tariffe d'estimo di cui al decreto del Ministro
delle finanze 27-9-1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.229 del 30-9-1991, supplemento straordinario
n.9; in tale caso il reddito imponibile è determinato
in misura pari a quella del canone ritraibile ridotto
del 25 per cento. Per le unità immobiliari site
nella città di Venezia centro e nelle isole
della Giudecca, di Murano e di Burano, la presente
disposizione si applica con riferimento al canone ritraibile
ridotto del 40 per cento. Per unità immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale deve
intendersi quella nella quale il contribuente, che
la possiede a titolo di proprietà, usufrutto
o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano
abitualmente.
2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonché alle scritture private non autenticate
presentate per la registrazione successivamente alla
medesima data, si applicano le disposizioni di cui
ai commi da 1 a 5 dell'art.2 del decreto legge 7-2-1985,
n.12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5-4-1985,
n.118, come modificate dall'art.5-bis del decreto legge
29-10-1986, n.708, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23-12-1986, n.899, a condizione che nell'atto
di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza,
<<di non possedere altro fabbricato o porzioni
di fabbricato idoneo ad abitazione e di volerlo adibire
a propria abitazione principale, anche avendo>>
già usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni
previste dall'art.1 della legge 22-4-1982, n.168, dall'art.2
del decreto legge 7-2-1985, n.12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5-4-1985, n.118, nonché di quelle
previste dall'art.3, secondo comma, della legge 31-12-1991,
n.415, dall'art.5, secondo e terzo comma, dei decreti
legge 21-1-1992, n.14, 20-3-1992, n.237, e 20-5-1992,
n.293, dall'art.2, secondo e terzo comma, del decreto
legge 24-7-1992, n.348, dall'art.1, secondo e terzo
comma, del decreto legge 24-9-1992, n.388, dall'art.1,
secondo e terzo comma, del decreto legge 24-11-1992,
n.455, e dal presente comma. Se gli immobili acquistati
con i benefici previsti dal presente comma vengono
ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso
del termine di cinque anni dalla data dell'atto del
loro acquisto, sono dovute le imposte di registro,
ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con
una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse,
ovvero, se si tratta di cessioni soggette all'imposta
sul valore aggiunto, è dovuta una penalità
pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta
sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del
30 per cento. La disposizione prevista dal precedente
periodo non si applica nel caso in cui il contribuente,
entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato
con i benefici di cui al presente comma, proceda all'acquisto
di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
3. Le disposizioni del secondo comma si applicano, sempre
che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti,
anche per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari
pubblicati o emanati e le scritture private autenticate
successivamente al 1ß gennaio 1992, se il contribuente,
che non aveva potuto richiedere i benefici che erano
stabiliti dall'art.3, secondo comma, della legge 31-12-1991,
n.415, presenta istanza, a pena di decadenza entro
un anno dalla data dell'atto, all'ufficio del registro
competente, per usufruire delle agevolazioni e contestualmente
dichiara, ai sensi e con le modalità dell'art.4
della legge 4-1-1968, n.15, la sussistenza delle condizioni
e dei requisiti indicati dal secondo comma; per gli
atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati
o emanati, le scritture private autenticate e le scritture
private non autenticate già sottoposti alla
registrazione nel predetto periodo con l'assolvimento
delle imposte in misura normale, si fa luogo al rimborso
delle medesime imposte se il contribuente, sempre che
sussistano le condizioni ed i requisiti sopra richiamati,
con istanza da presentarsi allo stesso ufficio presso
il quale è stato registrato l'atto di acquisto,
presenta la dichiarazione sostitutiva di cui al presente
comma.
4- bis. Le persone fisiche non residenti del territorio
dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo
30-12-1992, n.504, in unica soluzione entro la scadenza
del mese di dicembre prevista dal medesimo decreto,
con applicazione degli interessi nella misura del 3
per cento. Non si applicano, altresì, le sanzioni
nei confronti dei predetti soggetti che effettuano,
entro la data del 15-12-1993, il versamento dell'imposta
straordinaria immobiliare di cui all'art.7 del decreto
legge 11-7-1992, n.333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8-8-1992, n.359; in tal caso sono dovuti
gli interessi nella misura sopra indicata.
4- ter. Ai fini dell'applicazione dell'art.7, terzo
comma, quarto periodo, del decreto legge 11-7-1992,
n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8-8-1992,
n.359, e dell'art.8, secondo comma, del decreto legislativo
30-12-1992, n.504, per i cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato, si considera direttamente
adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto
in Italia, a condizione che non risulti locata.
5. A decorrere dal periodo di imposta per il quale non
è ancora scaduto, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, il termine per la presentazione
della dichiarazione dei redditi, è abrogato
il quarto comma dell'art.38 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22-12-1986, n.917.
5- bis. A decorrere dal periodo d'imposta per il quale
non è ancora scaduto, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, il termine per la presentazione
della dichiarazione dei redditi, al quinto comma dell'art.38
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986,
n.917, dopo le parole: <<all'ufficio delle imposte>>
sono inserite le seguenti: <<ed al comune ove
è ubicato l'immobile>>.
Art.2
<<1. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto
ai sensi dell'art.17 della legge 23-8-1988, n.400,
è disposta la revisione generale delle zone
censuarie, delle tariffe d'estimo delle rendite delle
unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento.
Tale revisione avverrà sulla base di criteri
che, al fine di determinare la redditività media
ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai
valori del mercato degli immobili e delle locazioni
ed avrà effetto dal <<1o gennaio 1997>>(termine
prorogato dall'art.1 della L.349/95). Fino alla data
del 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano
ad applicarsi con la decorrenza di cui all'art.4, quarto
comma, della legge 29-12-1990, n.405, le tariffe d'estimo
e le rendite già determinate in esecuzione del
decreto del Ministro delle finanze 20-1-1990. Le tariffe
e le rendite stabilite, per effetto di quanto disposto
dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, con
il decreto legislativo di cui all'art.2 della legge
di conversione del presente decreto, si applicano per
l'anno 1994 tuttavia, ai soli fini delle imposte dirette,
con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli
artt. 25, terzo comma, e 58, secondo comma, della legge
30-12-1991, n.413, si applicano dal 1o gennaio 1992
nei casi in cui risultino di importo inferiore rispetto
alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro
delle finanze 27-9-1991, e ai decreti del Ministro
delle finanze 17-4-1992 e alle rendite determinate
a seguito della revisione disposta con il predetto
decreto 20-1-1990. <<In tal caso i contribuenti
possono dedurre dal reddito complessivo ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione
relativa al periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, la differenza
tra il reddito dei fabbricati determinato sulla base
delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti
decreti ministeriali, dichiarato per il periodo di
imposta precedente, e quello determinato sulla base
delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto
legislativo 28-12-1993, n.568; Tale disposizione si
applica anche con riferimento ai fabbricati i cui redditi
hanno concorso a formare il reddito d'impresa ai sensi
dell'art. 57 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22-12-1986, n.917. (Periodi così sostituiti
dall'art.2, comma 3, L.473/94; ai sensi del comma 5
dell'art.2, L.473/1994, le suddette disposizioni decorrono
dall'8 dicembre 1993 e la deduzione prevista é
maggiorata del 6%).
1- bis. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, i comuni possono presentare ricorsi
presso le commissioni censuarie provinciali nel cui
ambito territoriale è compreso il territorio
comunale, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle
rendite vigenti ai sensi del primo comma del presente
articolo, in relazione ad una o più categorie
o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni
del medesimo, nonché alla delimitazione delle
zone censuarie. I ricorsi sono decisi in prima istanza
dalle commissioni censuarie provinciali ai sensi dell'art.31,
primo comma, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 26-10-1972, n.650, entro il termine
di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del
ricorso.
1- ter. Avverso la decisione della commissione censuaria
provinciale è ammessa, entro trenta giorni,
da parte dell'Amministrazione del catasto e dei servizi
tecnici erariali ovvero da parte dei comuni, la presentazione
di ricorso presso la commissione censuaria centrale,
che decide ai sensi dell'art.32, primo comma, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972,
n.650, entro novanta giorni dalla data di ricezione
del ricorso.
1- quater. In caso di mancata decisione sui ricorsi
di cui al comma 1-bis entro il termine ivi previsto,
nonché sui ricorsi presentati dai comuni di
cui al comma 1-ter entro il termine ivi previsto, i
predetti ricorsi si considerano accolti.
1- quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze,
da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'art.17
della legge 23-8-1988, n.400, sono stabilite, ai fini
del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano,
le procedure di utilizzazione dei dati risultanti dagli
atti iscritti o trascritti presso le conservatorie
dei registri immobiliari ovvero già acquisiti
dall'anagrafe tributaria ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 29-9-1973, n.605, e successive modificazioni.
1- sexies. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'art.17
della legge 23-8- 1988, n.400, sono stabiliti nuovi
criteri di classificazione e di determinazione delle
rendite del catasto dei terreni che tengano conto della
potenzialità produttiva dei suoli.
1- septies. Con decreto del Ministro delle finanze,
da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'art.17
della legge 23-8-1988, n.400, sono stabiliti le condizioni,
le modalità ed i termini per la presentazione
e la registrazione delle dichiarazioni di variazione
dello stato dei beni, nonché delle volture in
maniera automatica, e sono altresì stabiliti
le procedure, i sistemi e le caratteristiche tecniche
per la loro eventuale presentazione su supporto informatico
o per via telematica. Le volture catastali dipendenti
da atti civili, giudiziari od amministrativi soggetti
a trascrizione che danno origine a mutazioni di diritti
censiti in catasto sono eseguite automaticamente mediante
elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note
di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri
immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi
della legge 27-2-1985, n.52.
1- octies. Sono soppresse le commissioni censuarie distrettuali
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972,
n.650. I compiti delle commissioni censuarie distrettuali
sono trasferiti alle commissioni censuarie provinciali
di cui all'art.19 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n.650 del 1972. Ai componenti delle
commissioni censuarie provinciali compete per ogni
seduta un gettone di presenza di lire cinquantamila.
2. La revisione generale della qualificazione, della
classificazione e del classamento delle unità
immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro
delle finanze 18-3-1991, deve avere effetto a partire
dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle
rendite determinate a seguito della revisione prevista
nel primo comma, primo e secondo periodo.
3. Per l'applicazione dell'art.28, ottavo comma, della
legge 30-12-1991, n.412, dell'art.1, ottavo comma,
del decreto legge 13-9-1991, n.299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18-11-1991, n.363; degli
artt. 25, primo comma, lettera a), e 58, secondo comma,
della legge 30-12-1991, n.413, e dell'art.3, quinto
comma, del decreto legge 27-4-1992, n.269, nonché
per la determinazione del limite al potere di rettifica
degli uffici ai fini delle imposte di registro, ipotecaria
e catastale, dell'imposta sulle successioni e donazioni,
nonché di quella comunale sull'incremento di
valore degli immobili, il valore delle unità
immobiliari urbane deve essere determinato sulla base
delle tariffe e delle rendite catastali, quali risultano
stabilite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi
tecnici erariali a seguito della revisione generale
disposta, sulla base del valore unitario di mercato
ordinariamente ritraibile, con il decreto del Ministro
delle finanze 20-1-1990.
5. Per gli immobili di interesse storico o artistico
ai sensi dell'art.3 della legge 1-6-1939, n.1089, e
successive modificazioni, la base imponibile, ai fini
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), è
costituita dal valore che risulta applicando alla rendita
catastale, determinata mediante l'applicazione della
tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste
per le abitazioni della zona censuaria nella quale
è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui
all'art.5, secondo comma, del decreto legislativo 30-12-1992,
n.504.
Art.3
1. Le dichiarazioni e le istanze di cui agli artt. 32,
secondo comma, primo periodo; 45, primo comma; 46,
primo comma; 51, primo comma; 55, commi sesto e nono;
56, sesto comma; 57, sesto comma; 63, secondo comma,
della legge 30-12-1991, n.413, come modificata dal
presente decreto, possono essere presentate oltre i
termini previsti dalla medesima legge e fino al 20
giugno 1993, senza applicazione di sanzioni.
2. Se le dichiarazioni e le istanze di cui al primo
comma del presente articolo sono presentate successivamente
al 30 giugno 1992, i versamenti previsti negli artt.
39, secondo comma, primo periodo; 45, primo comma;
51, sesto comma, primo periodo; 55, commi da 1 a 5
e 9; 56, commi da 1 a 4; 63, quinto comma, della citata
legge n.413 del 1991, devono essere eseguiti in unica
soluzione entro la predetta data del 20 giugno 1993
e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo
di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione
di mese a decorrere dal 1o luglio 1992 fino alla data
di effettuazione del pagamento. Continuano ad applicarsi
fino al 20 giugno 1993 gli artt. 34, commi quinto e
sesto; 36, terzo comma; 39, quinto comma; 48, primo
comma; 55, ottavo comma, della medesima legge n.413
del 1991. Il termine per la richiesta di sospensione
della riscossione di cui all'art.34, settimo comma,
secondo periodo, della citata legge n.413 del 1991
è fissato al 30 giugno 1993.
3. I soggetti che, avendo presentato entro il 30 giugno
1992 le dichiarazioni e le istanze indicate nel primo
comma, non hanno provveduto ai versamenti degli importi
relativi alle rate scadute prima della data di entrata
in vigore del presente decreto, possono effettuare,
senza applicazione di sanzioni, il versamento di tali
importi entro la data del 20 giugno 1993, maggiorato,
a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o
frazione di mese a decorrere dalla data di scadenza
di ciascuna delle rate non versate; resta fermo in
ogni caso l'obbligo del versamento delle rate non ancora
scadute.
4. Le istanze di cui agli artt. 53, commi ottavo e nono,
e quelle ai fini dell'applicazione dell'art.54 della
citata legge n.413 del 1991, possono essere presentate
fino al 20 giugno 1993; in tal caso le somme da versare
devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del
12 per cento annuo; fino alla stessa data del 20 giugno
1993 può altresì essere presentata l'istanza
prevista dall'art.53, quarto comma, della medesima
legge n.413 del 1991.
7. La dichiarazione di opzione di cui all'art.58, secondo
comma, della citata legge n.413 del 1991, può
essere presentata fino al 20 giugno 1993; se la dichiarazione
è presentata oltre il 1o giugno 1992 il relativo
versamento deve essere, in ogni caso, effettuato in
unica soluzione e non in due rate di uguale importo,
anche se l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta
supera 4 milioni di lire e le somme da versare devono
essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per
cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 2
giugno 1992 fino alla data di effettuazione del versamento.
10. Le disposizioni di cui agli artt. 9, ultimo comma,
e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29-9-1973, n.600, e successive modificazioni,
all'art.20, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29-9-1973, n.602, e successive modificazioni,
e all'art.48, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26-10-1972, n.633, e successive modificazioni,
risultanti dalle modificazioni apportate con l'art.14
della legge 29-12-1990, n.408, si applicano con gli
effetti previsti dall'ultimo comma del citato art.14,
per la integrazione delle dichiarazioni presentate,
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, per il primo periodo di imposta successivo
a quelli per i quali il contribuente poteva avvalersi
delle disposizioni previste dal titolo VI della citata
legge n.413 del 1991, anche se sono stati notificati
gli inviti e le richieste di cui all'art.32 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 1973,
ovvero anche se sono stati notificati verbali di constatazione
da parte dell'Amministrazione finanziaria. Per avvalersi
delle presenti disposizioni, le dichiarazioni integrative
devono essere presentate entro il 20 giugno 1993. Si
applicano le disposizioni di cui all'art.43 della legge
30-12-1991, n.413.
Art.3- bis
1. Le controversie pendenti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto
in materia di imposta sull'incremento di valore degli
immobili (INVIM), di cui all'art.3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.643, e successive
modificazioni, all'art.26 del decreto legge 28-2-1983,
n.55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26-4-1983,
n.131, e all'art.1 del decreto legge 13-9-1991, n.299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18-11-1991,
n.363, e successive modificazioni, sono definite, su
istanza irrevocabile del contribuente ed avente effetto
estintivo della controversia anche nei confronti di
eventuali coobbligati, mediante il pagamento della
metà dell'imposta conseguente all'accertamento
per omessa presentazione della dichiarazione ovvero
della metà della maggiore imposta conseguente
all'accertamento in rettifica e con abbandono delle
sanzioni. Le imposte già corrisposte a seguito
dell'accertamento sono computate in diminuzione delle
somme dovute per la definizione. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche per gli accertamenti
per i quali alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto non siano ancora
decorsi i termini per l'impugnativa. L'istanza, in
carta semplice, deve essere presentata o spedita mediante
lettera raccomandata all'ufficio del registro competente
e all'organo giurisdizionale adito entro il 20 giugno
1993; il termine per l'impugnativa dell'atto di accertamento
di cui al precedente periodo è differito fino
al 20 giugno 1993. A seguito dell'istanza l'ufficio
provvede alla liquidazione delle somme dovute, le quali
devono essere corrisposte entro sessanta giorni dalla
notificazione del relativo avviso.
2. Per l'applicazione dell'INVIM dovuta per il periodo
successivo a quelli definiti ai sensi del primo comma,
si assume come valore iniziale il valore finale risultante
dalla precedente dichiarazione aumentato della metà
del maggiore valore accertato ovvero, in caso di accertamento
per omessa presentazione della dichiarazione, la metà
del valore finale accertato.
3. Le definizioni intervenute ai sensi del presente
articolo non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori
imposte e delle sanzioni ed interessi già corrisposti,
per la vertenza che si intende definire alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
Art.3- ter
1. La dichiarazione integrativa ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto di cui agli artt. 49, 50 e 52 della
legge 30-12-1991, n.413, e successive modificazioni,
è da considerare valida anche se non sottoscritta
nel quadro D del relativo modello, purché sottoscritta
in calce.
Art.3- quater
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al titolo
VI della legge 30-12-1991, n.413, si considerano pendenti
anche le controversie di cui all'art.17, commi primo
e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica
26-10-1972, n.636, se alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto non
è stata notificata ordinanza di estinzione ovvero
se avverso tale ordinanza pende ricorso, oppure se
alla stessa data il ricorso di cui al citato art.17
non è stato ancora rigettato quale improcedibile
o inammissibile con sentenza definitiva.
Art.3- quinquies
1. Le controversie relative alle imposte dirette abolite
per effetto della riforma tributaria, pendenti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, possono essere definite mediante
la presentazione all'ufficio competente di apposita
istanza entro il 20 giugno 1993. Si applica l'art.24
del decreto legge 10-7-1982, n.429, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7-8-1982, n.516, e successive
modificazioni.
(c) 1996 Note's