[Note's] LEGGE 24 MARZO 1993, N.75 (stralcio)

(G.U. 24-3-1993, n.69)

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 23 GENNAIO 1993, N.16 CONCERNENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI, SUI TRASFERIMENTI DI IMMOBILI DI CIVILE ABITAZIONE, DI TERMINI PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SITUAZIONI E PENDENZE TRIBUTARIE, PER LA SOPPRESSIONE DELLA RITENUTA SUGLI INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DERIVANTI DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI INTERBANCARI, NONCHÉ ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Art.1
1. L'art.129, secondo comma, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n.917, come sostituito dall'art.11, primo comma, lettera h), della legge 30-12-1991, n.413, deve intendersi applicabile anche per la determinazione del reddito imponibile delle unità immobiliari urbane non di lusso, secondo i criteri di cui alla legge 2-7-1949, n.408, direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, quando il canone che sarebbe ritraibile, per effetto di regimi di determinazione legale, dalla locazione di tali unità, ridotto del 25 per cento, risulti inferiore per oltre un quinto al reddito medio ordinario risultante dall'applicazione delle tariffe d'estimo di cui al decreto del Ministro delle finanze 27-9-1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.229 del 30-9-1991, supplemento straordinario n.9; in tale caso il reddito imponibile è determinato in misura pari a quella del canone ritraibile ridotto del 25 per cento. Per le unità immobiliari site nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la presente disposizione si applica con riferimento al canone ritraibile ridotto del 40 per cento. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'art.2 del decreto legge 7-2-1985, n.12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5-4-1985, n.118, come modificate dall'art.5-bis del decreto legge 29-10-1986, n.708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23-12-1986, n.899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, <<di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione e di volerlo adibire a propria abitazione principale, anche avendo>> già usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni previste dall'art.1 della legge 22-4-1982, n.168, dall'art.2 del decreto legge 7-2-1985, n.12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5-4-1985, n.118, nonché di quelle previste dall'art.3, secondo comma, della legge 31-12-1991, n.415, dall'art.5, secondo e terzo comma, dei decreti legge 21-1-1992, n.14, 20-3-1992, n.237, e 20-5-1992, n.293, dall'art.2, secondo e terzo comma, del decreto legge 24-7-1992, n.348, dall'art.1, secondo e terzo comma, del decreto legge 24-9-1992, n.388, dall'art.1, secondo e terzo comma, del decreto legge 24-11-1992, n.455, e dal presente comma. Se gli immobili acquistati con i benefici previsti dal presente comma vengono ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse, ovvero, se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è dovuta una penalità pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del 30 per cento. La disposizione prevista dal precedente periodo non si applica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente comma, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
3. Le disposizioni del secondo comma si applicano, sempre che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate successivamente al 1ß gennaio 1992, se il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici che erano stabiliti dall'art.3, secondo comma, della legge 31-12-1991, n.415, presenta istanza, a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'atto, all'ufficio del registro competente, per usufruire delle agevolazioni e contestualmente dichiara, ai sensi e con le modalità dell'art.4 della legge 4-1-1968, n.15, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti indicati dal secondo comma; per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati, le scritture private autenticate e le scritture private non autenticate già sottoposti alla registrazione nel predetto periodo con l'assolvimento delle imposte in misura normale, si fa luogo al rimborso delle medesime imposte se il contribuente, sempre che sussistano le condizioni ed i requisiti sopra richiamati, con istanza da presentarsi allo stesso ufficio presso il quale è stato registrato l'atto di acquisto, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma.
4- bis. Le persone fisiche non residenti del territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30-12-1992, n.504, in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre prevista dal medesimo decreto, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento. Non si applicano, altresì, le sanzioni nei confronti dei predetti soggetti che effettuano, entro la data del 15-12-1993, il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'art.7 del decreto legge 11-7-1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8-8-1992, n.359; in tal caso sono dovuti gli interessi nella misura sopra indicata.
4- ter. Ai fini dell'applicazione dell'art.7, terzo comma, quarto periodo, del decreto legge 11-7-1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8-8-1992, n.359, e dell'art.8, secondo comma, del decreto legislativo 30-12-1992, n.504, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
5. A decorrere dal periodo di imposta per il quale non è ancora scaduto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, è abrogato il quarto comma dell'art.38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n.917.
5- bis. A decorrere dal periodo d'imposta per il quale non è ancora scaduto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, al quinto comma dell'art.38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n.917, dopo le parole: <<all'ufficio delle imposte>> sono inserite le seguenti: <<ed al comune ove è ubicato l'immobile>>.

Art.2
<<1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'art.17 della legge 23-8-1988, n.400, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed avrà effetto dal <<1o gennaio 1997>>(termine prorogato dall'art.1 della L.349/95). Fino alla data del 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'art.4, quarto comma, della legge 29-12-1990, n.405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20-1-1990. Le tariffe e le rendite stabilite, per effetto di quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, con il decreto legislativo di cui all'art.2 della legge di conversione del presente decreto, si applicano per l'anno 1994 tuttavia, ai soli fini delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli artt. 25, terzo comma, e 58, secondo comma, della legge 30-12-1991, n.413, si applicano dal 1o gennaio 1992 nei casi in cui risultino di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27-9-1991, e ai decreti del Ministro delle finanze 17-4-1992 e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20-1-1990. <<In tal caso i contribuenti possono dedurre dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la differenza tra il reddito dei fabbricati determinato sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali, dichiarato per il periodo di imposta precedente, e quello determinato sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo 28-12-1993, n.568; Tale disposizione si applica anche con riferimento ai fabbricati i cui redditi hanno concorso a formare il reddito d'impresa ai sensi dell'art. 57 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n.917. (Periodi così sostituiti dall'art.2, comma 3, L.473/94; ai sensi del comma 5 dell'art.2, L.473/1994, le suddette disposizioni decorrono dall'8 dicembre 1993 e la deduzione prevista é maggiorata del 6%).
1- bis. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono presentare ricorsi presso le commissioni censuarie provinciali nel cui ambito territoriale è compreso il territorio comunale, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi del primo comma del presente articolo, in relazione ad una o più categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonché alla delimitazione delle zone censuarie. I ricorsi sono decisi in prima istanza dalle commissioni censuarie provinciali ai sensi dell'art.31, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.650, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del ricorso.
1- ter. Avverso la decisione della commissione censuaria provinciale è ammessa, entro trenta giorni, da parte dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ovvero da parte dei comuni, la presentazione di ricorso presso la commissione censuaria centrale, che decide ai sensi dell'art.32, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.650, entro novanta giorni dalla data di ricezione del ricorso.
1- quater. In caso di mancata decisione sui ricorsi di cui al comma 1-bis entro il termine ivi previsto, nonché sui ricorsi presentati dai comuni di cui al comma 1-ter entro il termine ivi previsto, i predetti ricorsi si considerano accolti.
1- quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'art.17 della legge 23-8-1988, n.400, sono stabilite, ai fini del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, le procedure di utilizzazione dei dati risultanti dagli atti iscritti o trascritti presso le conservatorie dei registri immobiliari ovvero già acquisiti dall'anagrafe tributaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n.605, e successive modificazioni.
1- sexies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'art.17 della legge 23-8- 1988, n.400, sono stabiliti nuovi criteri di classificazione e di determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli.
1- septies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'art.17 della legge 23-8-1988, n.400, sono stabiliti le condizioni, le modalità ed i termini per la presentazione e la registrazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, nonché delle volture in maniera automatica, e sono altresì stabiliti le procedure, i sistemi e le caratteristiche tecniche per la loro eventuale presentazione su supporto informatico o per via telematica. Le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari od amministrativi soggetti a trascrizione che danno origine a mutazioni di diritti censiti in catasto sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27-2-1985, n.52.
1- octies. Sono soppresse le commissioni censuarie distrettuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.650. I compiti delle commissioni censuarie distrettuali sono trasferiti alle commissioni censuarie provinciali di cui all'art.19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.650 del 1972. Ai componenti delle commissioni censuarie provinciali compete per ogni seduta un gettone di presenza di lire cinquantamila.
2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18-3-1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel primo comma, primo e secondo periodo.
3. Per l'applicazione dell'art.28, ottavo comma, della legge 30-12-1991, n.412, dell'art.1, ottavo comma, del decreto legge 13-9-1991, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18-11-1991, n.363; degli artt. 25, primo comma, lettera a), e 58, secondo comma, della legge 30-12-1991, n.413, e dell'art.3, quinto comma, del decreto legge 27-4-1992, n.269, nonché per la determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonché di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il valore delle unità immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta, sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, con il decreto del Ministro delle finanze 20-1-1990.
5. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.3 della legge 1-6-1939, n.1089, e successive modificazioni, la base imponibile, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art.5, secondo comma, del decreto legislativo 30-12-1992, n.504.

Art.3
1. Le dichiarazioni e le istanze di cui agli artt. 32, secondo comma, primo periodo; 45, primo comma; 46, primo comma; 51, primo comma; 55, commi sesto e nono; 56, sesto comma; 57, sesto comma; 63, secondo comma, della legge 30-12-1991, n.413, come modificata dal presente decreto, possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 20 giugno 1993, senza applicazione di sanzioni.
2. Se le dichiarazioni e le istanze di cui al primo comma del presente articolo sono presentate successivamente al 30 giugno 1992, i versamenti previsti negli artt. 39, secondo comma, primo periodo; 45, primo comma; 51, sesto comma, primo periodo; 55, commi da 1 a 5 e 9; 56, commi da 1 a 4; 63, quinto comma, della citata legge n.413 del 1991, devono essere eseguiti in unica soluzione entro la predetta data del 20 giugno 1993 e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1o luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento. Continuano ad applicarsi fino al 20 giugno 1993 gli artt. 34, commi quinto e sesto; 36, terzo comma; 39, quinto comma; 48, primo comma; 55, ottavo comma, della medesima legge n.413 del 1991. Il termine per la richiesta di sospensione della riscossione di cui all'art.34, settimo comma, secondo periodo, della citata legge n.413 del 1991 è fissato al 30 giugno 1993.
3. I soggetti che, avendo presentato entro il 30 giugno 1992 le dichiarazioni e le istanze indicate nel primo comma, non hanno provveduto ai versamenti degli importi relativi alle rate scadute prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono effettuare, senza applicazione di sanzioni, il versamento di tali importi entro la data del 20 giugno 1993, maggiorato, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna delle rate non versate; resta fermo in ogni caso l'obbligo del versamento delle rate non ancora scadute.
4. Le istanze di cui agli artt. 53, commi ottavo e nono, e quelle ai fini dell'applicazione dell'art.54 della citata legge n.413 del 1991, possono essere presentate fino al 20 giugno 1993; in tal caso le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 12 per cento annuo; fino alla stessa data del 20 giugno 1993 può altresì essere presentata l'istanza prevista dall'art.53, quarto comma, della medesima legge n.413 del 1991.
7. La dichiarazione di opzione di cui all'art.58, secondo comma, della citata legge n.413 del 1991, può essere presentata fino al 20 giugno 1993; se la dichiarazione è presentata oltre il 1o giugno 1992 il relativo versamento deve essere, in ogni caso, effettuato in unica soluzione e non in due rate di uguale importo, anche se l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta supera 4 milioni di lire e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 2 giugno 1992 fino alla data di effettuazione del versamento.
10. Le disposizioni di cui agli artt. 9, ultimo comma, e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n.600, e successive modificazioni, all'art.20, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n.602, e successive modificazioni, e all'art.48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.633, e successive modificazioni, risultanti dalle modificazioni apportate con l'art.14 della legge 29-12-1990, n.408, si applicano con gli effetti previsti dall'ultimo comma del citato art.14, per la integrazione delle dichiarazioni presentate, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, per il primo periodo di imposta successivo a quelli per i quali il contribuente poteva avvalersi delle disposizioni previste dal titolo VI della citata legge n.413 del 1991, anche se sono stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'art.32 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 1973, ovvero anche se sono stati notificati verbali di constatazione da parte dell'Amministrazione finanziaria. Per avvalersi delle presenti disposizioni, le dichiarazioni integrative devono essere presentate entro il 20 giugno 1993. Si applicano le disposizioni di cui all'art.43 della legge 30-12-1991, n.413.

Art.3- bis
1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), di cui all'art.3 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.643, e successive modificazioni, all'art.26 del decreto legge 28-2-1983, n.55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26-4-1983, n.131, e all'art.1 del decreto legge 13-9-1991, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18-11-1991, n.363, e successive modificazioni, sono definite, su istanza irrevocabile del contribuente ed avente effetto estintivo della controversia anche nei confronti di eventuali coobbligati, mediante il pagamento della metà dell'imposta conseguente all'accertamento per omessa presentazione della dichiarazione ovvero della metà della maggiore imposta conseguente all'accertamento in rettifica e con abbandono delle sanzioni. Le imposte già corrisposte a seguito dell'accertamento sono computate in diminuzione delle somme dovute per la definizione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per gli accertamenti per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non siano ancora decorsi i termini per l'impugnativa. L'istanza, in carta semplice, deve essere presentata o spedita mediante lettera raccomandata all'ufficio del registro competente e all'organo giurisdizionale adito entro il 20 giugno 1993; il termine per l'impugnativa dell'atto di accertamento di cui al precedente periodo è differito fino al 20 giugno 1993. A seguito dell'istanza l'ufficio provvede alla liquidazione delle somme dovute, le quali devono essere corrisposte entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo avviso.
2. Per l'applicazione dell'INVIM dovuta per il periodo successivo a quelli definiti ai sensi del primo comma, si assume come valore iniziale il valore finale risultante dalla precedente dichiarazione aumentato della metà del maggiore valore accertato ovvero, in caso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, la metà del valore finale accertato.
3. Le definizioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte e delle sanzioni ed interessi già corrisposti, per la vertenza che si intende definire alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art.3- ter
1. La dichiarazione integrativa ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli artt. 49, 50 e 52 della legge 30-12-1991, n.413, e successive modificazioni, è da considerare valida anche se non sottoscritta nel quadro D del relativo modello, purché sottoscritta in calce.

Art.3- quater
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al titolo VI della legge 30-12-1991, n.413, si considerano pendenti anche le controversie di cui all'art.17, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.636, se alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non è stata notificata ordinanza di estinzione ovvero se avverso tale ordinanza pende ricorso, oppure se alla stessa data il ricorso di cui al citato art.17 non è stato ancora rigettato quale improcedibile o inammissibile con sentenza definitiva.

Art.3- quinquies
1. Le controversie relative alle imposte dirette abolite per effetto della riforma tributaria, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere definite mediante la presentazione all'ufficio competente di apposita istanza entro il 20 giugno 1993. Si applica l'art.24 del decreto legge 10-7-1982, n.429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7-8-1982, n.516, e successive modificazioni.




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