[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO 20 DICEMBRE 1994, N.162473

(G.U. 2-1-1995, n.1)

LEGGE N. 46/1990 SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DOMESTICI E LEGGE N.1083/1971 SULLA SICUREZZA DI IMPIEGO DEL GAS COMBUSTIBILE. LETTERA CIRCOLARE ALLE CAMERE DI COMMERCIO E AGLI UFFICI UPICA SULLE CARATTERISTICHE, PER LA COMMERCIALIZZAZIONE, DEI DISPOSITIVI RIVELATORI DI GAS COMBUSTIBILE PER USO DOMESTICO E SIMILARE. NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO

A seguito delle disposizioni della precedente lettera circolare n.161892 del 27-7-1994, di pari oggetto, e alla luce dei "requisiti generali per i rivelatori di gas per uso domestico", fissati dalla norma CEI/UNI-CIG 70028, si rendono necessarie le seguenti puntualizzazioni, indispensabili per una corretta applicazione della legge n.46/1990, concernente la sicurezza degli impianti domestici, ai sensi della legge n.1083/1971 sulla sicurezza di impiego del gas combustibile.
Questo Ministero ha il compito istituzionale, derivato dalle disposizioni della legge n.1083/1971 , di assicurare, ai fini della sicurezza, un corretto impiego del gas combustibile.
La sicurezza si consegue mediante il rispetto dei requisiti di buona tecnica che i prodotti commercializzati ed installati devono assicurare.
La rispondenza alle normative tecniche stabilite dagli organismi di normazione (UNI e CEI) costituisce presunzione di conformità alle regole della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza (leggi numeri 46/1990, 186/1968 e 1083/1971).
Come è noto, la legge n.46/1990 disciplina i requisiti di sicurezza degli impianti civili, a valle dei misuratori, (elettrici o di gas combustibile, ecc.).
Per quanto riguarda l'impiego del gas combustibile, dopo una serie di studi, si è giunti alla stesura di una normativa tecnica sperimentale, per i dispositivi ad uso domestico o similare, atti a rilevare, con segnali luminosi e/o acustici, la presenza di gas, entro determinati limiti di sicurezza, collegati a distanza, o localmente, con elettrovalvole di intercettazione del flusso del gas combustibile. L'installazione dei rivelatori di gas ha una funzione sussidiaria rispetto alla osservanza di tutte le regole tecniche contenute nelle norme UNI-CIG, per la salvaguardia della sicurezza, di cui alla legge n.1083/1971.
La norma CEI/UNI-CIG 70028, edizione dicembre 1994, "Rivelatori di gas naturale e rivelatori di g.p.l. per uso domestico e similare" dopo la necessaria inchiesta pubblica, è stata approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge n.1083/1971, sentita l'apposita commissione interministeriale.
Detta norma CEI/UNI-CIG 70028 è la normativa di un prodotto, volto a garantire l'incolumità delle persone contro le eventuali dispersioni di gas negli ambienti domestici, e non contiene indicazioni sulle modalità di installazione del dispositivo, ma obbliga il costruttore a fornirle insieme alle istruzioni per l'uso.
Questa amministrazione pertanto, ritiene indispensabile, ai fini del rispetto delle regole per la salvaguardia della sicurezza, che per ogni "dispositivo rivelatore di gas combustibile", immesso in commercio ai fini di una sua installazione domestica, il costruttore debba provvedere a fornire, insieme alle istruzioni per l'uso, chiare indicazioni sulle modalità di collegamento tra i componenti del dispositivo stesso (alimentatore, rivelatore ed attuatore) con la parte relativa all'intercettazione del flusso del gas combustibile (es. elettrovalvola).
Nel richiamare il principio della direttiva comunitaria a protezione dei consumatori contro i rischi che possono colpire la salute e la sicurezza, che prevede il ritiro dal mercato dei prodotti pericolosi, questa amministrazione provvederà, a norma delle disposizioni vigenti, al controllo sul mercato dei dispositivi oggetto della presente circolare.




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