(G.U. 2-1-1995, n.1)
LEGGE N. 46/1990 SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DOMESTICI E LEGGE N.1083/1971 SULLA SICUREZZA DI IMPIEGO DEL GAS COMBUSTIBILE. LETTERA CIRCOLARE ALLE CAMERE DI COMMERCIO E AGLI UFFICI UPICA SULLE CARATTERISTICHE, PER LA COMMERCIALIZZAZIONE, DEI DISPOSITIVI RIVELATORI DI GAS COMBUSTIBILE PER USO DOMESTICO E SIMILARE. NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO
A seguito delle disposizioni della precedente lettera
circolare n.161892 del 27-7-1994, di pari oggetto,
e alla luce dei "requisiti generali per i rivelatori
di gas per uso domestico", fissati dalla norma
CEI/UNI-CIG 70028, si rendono necessarie le seguenti
puntualizzazioni, indispensabili per una corretta applicazione
della legge n.46/1990, concernente la sicurezza degli
impianti domestici, ai sensi della legge n.1083/1971
sulla sicurezza di impiego del gas combustibile.
Questo Ministero ha il compito istituzionale, derivato
dalle disposizioni della legge n.1083/1971 , di assicurare,
ai fini della sicurezza, un corretto impiego del gas
combustibile.
La sicurezza si consegue mediante il rispetto dei requisiti
di buona tecnica che i prodotti commercializzati ed
installati devono assicurare.
La rispondenza alle normative tecniche stabilite dagli
organismi di normazione (UNI e CEI) costituisce presunzione
di conformità alle regole della buona tecnica
per la salvaguardia della sicurezza (leggi numeri 46/1990,
186/1968 e 1083/1971).
Come è noto, la legge n.46/1990 disciplina i
requisiti di sicurezza degli impianti civili, a valle
dei misuratori, (elettrici o di gas combustibile, ecc.).
Per quanto riguarda l'impiego del gas combustibile,
dopo una serie di studi, si è giunti alla stesura
di una normativa tecnica sperimentale, per i dispositivi
ad uso domestico o similare, atti a rilevare, con segnali
luminosi e/o acustici, la presenza di gas, entro determinati
limiti di sicurezza, collegati a distanza, o localmente,
con elettrovalvole di intercettazione del flusso del
gas combustibile. L'installazione dei rivelatori di
gas ha una funzione sussidiaria rispetto alla osservanza
di tutte le regole tecniche contenute nelle norme UNI-CIG,
per la salvaguardia della sicurezza, di cui alla legge
n.1083/1971.
La norma CEI/UNI-CIG 70028, edizione dicembre 1994,
"Rivelatori di gas naturale e rivelatori di g.p.l.
per uso domestico e similare" dopo la necessaria
inchiesta pubblica, è stata approvata dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai
sensi della legge n.1083/1971, sentita l'apposita commissione
interministeriale.
Detta norma CEI/UNI-CIG 70028 è la normativa
di un prodotto, volto a garantire l'incolumità
delle persone contro le eventuali dispersioni di gas
negli ambienti domestici, e non contiene indicazioni
sulle modalità di installazione del dispositivo,
ma obbliga il costruttore a fornirle insieme alle istruzioni
per l'uso.
Questa amministrazione pertanto, ritiene indispensabile,
ai fini del rispetto delle regole per la salvaguardia
della sicurezza, che per ogni "dispositivo rivelatore
di gas combustibile", immesso in commercio ai
fini di una sua installazione domestica, il costruttore
debba provvedere a fornire, insieme alle istruzioni
per l'uso, chiare indicazioni sulle modalità
di collegamento tra i componenti del dispositivo stesso
(alimentatore, rivelatore ed attuatore) con la parte
relativa all'intercettazione del flusso del gas combustibile
(es. elettrovalvola).
Nel richiamare il principio della direttiva comunitaria
a protezione dei consumatori contro i rischi che possono
colpire la salute e la sicurezza, che prevede il ritiro
dal mercato dei prodotti pericolosi, questa amministrazione
provvederà, a norma delle disposizioni vigenti,
al controllo sul mercato dei dispositivi oggetto della
presente circolare.
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