(G.U. 4-3-1994, n.52)
APPLICAZIONE DELL'ART.4 DEL DECRETO LEGGE 2 OTTOBRE 1993, N.396, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 DICEMBRE 1993, N.492, IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA.
PREMESSA
L'art.4 del decreto legge 2-l0-1993, n.396, convertito
nella legge 4-12-1993, n.492, recante disposizioni
in materia di edilizia sanitaria, ha apportato modifiche
alla procedura prevista dall'art.20 della legge 11-3-1988,
n.67.
Il CIPE, nella seduta del 21 dicembre 1993, ha dato
mandato ai Ministri del bilancio e della programmazione
economica e della sanità di provvedere alla
emanazione di una nuova regolamentazione rispetto a
quella dettata con circolare n.100/SCPS/21.13479 dell'11-9-1991,
indicando alle regioni, alle province autonome ed agli
enti di cui all'art.4, quindicesimo comma, della legge
30-12-1991, n.412, la documentazione da trasmettere
al Comitato medesimo.
PROCEDURE
Al fine di rendere uniforme e tempestivo l'espletamento
delle procedure per il finanziamento dei progetti di
edilizia sanitaria, di cui all'art.20 della legge n.67/1988,
le regioni, le province autonome e gli enti di cui
all'art.4, quindicesimo comma, della legge 30-12-1991,
n.412, richiederanno al CIPE il finanziamento dei progetti
corredandoli della documentazione di seguito elencata:
1) copia, da inviarsi una tantum al momento della presentazione
della prima richiesta, della delibera dei competenti
organi regionali di approvazione del piano pluriennale
di investimenti;
2) copia conforme della delibera della giunta regionale
con la quale si approva il progetto esecutivo, ovvero
copia conforme degli atti formali esecutivi ai sensi
di legge, qualora trattasi di intervento per il quale
non è previsto il progetto esecutivo;
3) scheda, di cui all'allegato A, corredata della documentazione
in essa indicata.
Sarà cura delle regioni, delle province autonome
e degli enti di cui all'art.4, quindicesimo comma,
della legge 30-12-1991, n.412, presentare al Ministero
del tesoro (e per conoscenza al CIPE) la richiesta
di autorizzazione alla contrazione del mutuo entro
novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della delibera CIPE di autorizzazione.
Entro centottanta giorni dall'avvenuta autorizzazione
si dovrà procedere all'aggiudicazione dell'appalto
nel caso di gara CEE, entro centocinquanta giorni negli
altri casi. La consegna dei lavori dovrà avvenire
entro quarantacinque giorni dall'aggiudicazione.
Trascorsi i predetti termini senza giustificato motivo,
il CIPE procederà alla revoca del finanziamento.
Al fine di consentire il monitoraggio temporale sull'esecuzione
delle opere, una volta espletate le procedure di contrazione
mutuo, affidamento lavori e apertura cantiere, e non
oltre il primo anno dalla data di autorizzazione del
mutuo da parte del Ministero del tesoro per il singolo
progetto, le regioni, le province autonome e gli enti
di cui all'art.4, quindicesimo comma, della legge 30-12-1991,
n.412, invieranno al Nucleo ispettivo per la verifica
degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio
e della programmazione economica, la <<scheda
notizie>> sull'espletamento degli adempimenti
per l'utilizzazione del finanziamento autorizzato e
la realizzazione dei lavori secondo lo schema indicato
nell'allegato B.
Le informazioni sullo stato di avanzamento di tutte
le iniziative secondo l'allegato C saranno inviate
con cadenza semestrale-al 30 giugno e al 31 dicembre.
Al fine di rendere attuale il quadro complessivo di
programmazione finanziaria, le regioni e le province
autonome invieranno al Ministero della sanità
ed al CIPE (a quest'ultimo allegandola alle richieste
di finanziamento, allegato D) l'eventuale rimodulazione
degli interventi quale risulta dalle modifiche apportate
nel tempo alla delibera CIPE del 3-8-1990, tenendo
conto della riserva di cui all'art.4, comma l-bis,
del decreto legge 2-10-1993, n.396, convertito nella
legge 4-12-1993, n.492.
Il CIPE sarà informato della regolare realizzazione
degli interventi attraverso il Nucleo ispettivo per
la verifica degli investimenti pubblici cui gli enti
interessati assicureranno la massima collaborazione.
Gli allegati A, B, C e D fanno parte integrante della
presente circolare
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