[Note's] CIRCOLARE MINISTERO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 10 FEBBRAIO 1994

(G.U. 4-3-1994, n.52)

APPLICAZIONE DELL'ART.4 DEL DECRETO LEGGE 2 OTTOBRE 1993, N.396, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 DICEMBRE 1993, N.492, IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA.

PREMESSA
L'art.4 del decreto legge 2-l0-1993, n.396, convertito nella legge 4-12-1993, n.492, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria, ha apportato modifiche alla procedura prevista dall'art.20 della legge 11-3-1988, n.67.
Il CIPE, nella seduta del 21 dicembre 1993, ha dato mandato ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e della sanità di provvedere alla emanazione di una nuova regolamentazione rispetto a quella dettata con circolare n.100/SCPS/21.13479 dell'11-9-1991, indicando alle regioni, alle province autonome ed agli enti di cui all'art.4, quindicesimo comma, della legge 30-12-1991, n.412, la documentazione da trasmettere al Comitato medesimo.

PROCEDURE
Al fine di rendere uniforme e tempestivo l'espletamento delle procedure per il finanziamento dei progetti di edilizia sanitaria, di cui all'art.20 della legge n.67/1988, le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'art.4, quindicesimo comma, della legge 30-12-1991, n.412, richiederanno al CIPE il finanziamento dei progetti corredandoli della documentazione di seguito elencata:
1) copia, da inviarsi una tantum al momento della presentazione della prima richiesta, della delibera dei competenti organi regionali di approvazione del piano pluriennale di investimenti;
2) copia conforme della delibera della giunta regionale con la quale si approva il progetto esecutivo, ovvero copia conforme degli atti formali esecutivi ai sensi di legge, qualora trattasi di intervento per il quale non è previsto il progetto esecutivo;
3) scheda, di cui all'allegato A, corredata della documentazione in essa indicata.
Sarà cura delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui all'art.4, quindicesimo comma, della legge 30-12-1991, n.412, presentare al Ministero del tesoro (e per conoscenza al CIPE) la richiesta di autorizzazione alla contrazione del mutuo entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE di autorizzazione.
Entro centottanta giorni dall'avvenuta autorizzazione si dovrà procedere all'aggiudicazione dell'appalto nel caso di gara CEE, entro centocinquanta giorni negli altri casi. La consegna dei lavori dovrà avvenire entro quarantacinque giorni dall'aggiudicazione.
Trascorsi i predetti termini senza giustificato motivo, il CIPE procederà alla revoca del finanziamento.
Al fine di consentire il monitoraggio temporale sull'esecuzione delle opere, una volta espletate le procedure di contrazione mutuo, affidamento lavori e apertura cantiere, e non oltre il primo anno dalla data di autorizzazione del mutuo da parte del Ministero del tesoro per il singolo progetto, le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'art.4, quindicesimo comma, della legge 30-12-1991, n.412, invieranno al Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, la <<scheda notizie>> sull'espletamento degli adempimenti per l'utilizzazione del finanziamento autorizzato e la realizzazione dei lavori secondo lo schema indicato nell'allegato B.
Le informazioni sullo stato di avanzamento di tutte le iniziative secondo l'allegato C saranno inviate con cadenza semestrale-al 30 giugno e al 31 dicembre.
Al fine di rendere attuale il quadro complessivo di programmazione finanziaria, le regioni e le province autonome invieranno al Ministero della sanità ed al CIPE (a quest'ultimo allegandola alle richieste di finanziamento, allegato D) l'eventuale rimodulazione degli interventi quale risulta dalle modifiche apportate nel tempo alla delibera CIPE del 3-8-1990, tenendo conto della riserva di cui all'art.4, comma l-bis, del decreto legge 2-10-1993, n.396, convertito nella legge 4-12-1993, n.492.
Il CIPE sarà informato della regolare realizzazione degli interventi attraverso il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici cui gli enti interessati assicureranno la massima collaborazione.
Gli allegati A, B, C e D fanno parte integrante della presente circolare




Indice Argomento

Indice Principale


(c) 1996 Note's