(G.U. 19-4-1994, n.90)
ART. 11 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 AGOSTO 1993, N.412, RECANTE NORME PER LA PROGETTAZIONE, L'INSTALLAZIONE, L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI. INDICAZIONI INTERPRETATIVE E DI CHIARIMENTO
La maggior parte delle disposizioni per la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento
dei consumi di energia, con particolare riferimento
a quelle inerenti i limiti di esercizio degli impianti
termici, hanno già avuto effetto con l'ordinanza
entrata in vigore del regolamento recepito con il decreto
del Presidente della Repubblica 26-8-1993, n.412.
Le disposizioni di cui agli artt. 5, 7, 8 e 11 del medesimo
regolamento, inerenti in particolare le prescrizioni
ai fini della progettazione, dell'installazione e della
manutenzione degli impianti termici, avranno invece
effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del decreto ministeriale
di recepimento delle normative UNI previste dai medesimi
articoli e, in ogni caso, a decorrere dal 1 agosto
1994. E' a tale ultima data che deve peraltro ormai
farsi riferimento considerato che lo stato dell'iter
di predisposizione delle norme in argomento da parte
dell'UNI non consente di prevedere che il relativo
decreto di recepimento venga pubblicato prima della
metà del prossimo mese di maggio.
Questo Ministero, in relazione all'approssimarsi di
tale termine di efficacia ed ai quesiti pervenuti in
merito all'applicazione delle norme in questione, ritiene
opportuno fornire, con la presente circolare, alcuni
chiarimenti interpretativi, con particolare riferimento
ai requisiti richiesti per il terzo responsabile dell'esercizio
e della manutenzione dell'impianto termico ed alla
disciplina della sostituzione dei generatori di calore
il cui rendimento di combustione risulti inferiore
ai limiti prescritti.
A. Requisiti del terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico
1) La legge 9-1-1991, n.10, ha previsto all'art.31,
commi 1 e 2, la possibilità di delegare ad un
soggetto terzo la responsabilità dell'esercizio
e della manutenzione degli impianti termici per il
riscaldamento degli edifici.
La medesima disposizione prevede che il proprietario,
ovvero il terzo che si assume tale responsabilità
ove il proprietario stesso si avvalga della predetta
possibilità di delega, debba "adottare
misure necessarie per contenere i consumi di energia"
e sia tenuto "a condurre gli impianti e a disporre
tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria
secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI
e CEI"; l'eventuale delega di responsabilità
ad un soggetto terzo implica, fra l'altro, che esso
subentri al proprietario o all'amministratore anche
come destinatario delle sanzioni amministrative pecuniarie
di cui all'art.34, quinto comma, della medesima legge
n.10/1991.
2) Nel decreto del Presidente della Repubblica 26-8-1993,
n.412, sono stati precisati, fra l'altro, i requisiti
che debbono essere posseduti dall'eventuale terzo responsabile
nominato dal proprietario.
In particolare, l'art.1, primo comma, lettera o), di
detto regolamento prevede che il terzo responsabile
debba essere "in possesso dei requisiti previsti
dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità
tecnica, economica ed organizzativa"; tale prescrizione
ha lo scopo di evidenziare che il soggetto delegato
dal proprietario in qualità di terzo responsabile
non può essere un mero prestanome, bensì
deve possedere capacità adeguate ed i requisiti
previsti dalle norme vigenti per provvedere direttamente
alla conduzione e manutenzione degli impianti.
3) Il regolamento, in generale, lascia piena discrezionalità ai soggetti proprietari nella valutazione della sussistenza di tali requisiti, precisando tuttavia all'ottavo comma dell'art.11 che per gli impianti termici individuali si intende che essi sussistano per i soggetti abilitati alla manutenzione ai sensi della legge 5-3-1990 n.46; tale precisazione non costituisce peraltro un vincolo aggiuntivo in quanto, una volta chiarito che sia la legge n.10/1991 che il predetto regolamento richiedono che la delega di responsabilità sia esercitata nei confronti di un soggetto che possa provvedere direttamente alla conduzione e manutenzione degli impianti, è la stessa legge n.46/1990 che individua i requisiti minimi che già debbono essere posseduti dal soggetto che effettua tali interventi di manutenzione, anche nell'ipotesi che il proprietario ne conservi la relativa responsabilità.
4) L'abilitazione alla manutenzione degli impianti ai
sensi della legge n.46/1990 risulta pertanto un requisito
minimo per l'assunzione della responsabilità
di esercizio e manutenzione di qualsiasi impianto termico,
e non solo per gli impianti unifamiliari.
Il patentino di abilitazione che, ai sensi dell'art.16
della legge 13-7-1966, n.615, deve essere obbligatoriamente
posseduto dal personale addetto alla conduzione degli
impianti termici di potenzialità superiore a
200.000 kcal/h e la conseguente iscrizione nel registro
di cui all'art.17 della medesima legge, essendo riferiti
al personale addetto e non all'impresa alle cui dipendenze
esso opera, non costituiscono invece requisito sufficiente
affinché l'impresa stessa sia destinataria della
delega di responsabilità di esercizio e manutenzione
dell'impianto, ove essa non sia abilitata ai sensi
della legge n.46/1990.
5) Solo per gli impianti termici centralizzati con potenza
nominale superiore a 350 kW o comunque destinati esclusivamente
ad edifici di proprietà pubblica o adibiti ad
uso pubblico l'art.11, terzo comma, del predetto regolamento
prescrive che il possesso dei requisiti richiesti al
"terzo responsabile" sia dimostrato <<
mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla
pubblica amministrazione e pertinenti per categoria
quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori
- categoria gestione e manutenzione degli impianti
termici, di ventilazione e di condizionamento - oppure
mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti delle
Comunità europee, oppure mediante accreditamento
del soggetto ai sensi delle norme UNI EN 29.000 >>.
Quest'ultima disposizione, peraltro, come sopra chiarito,
esplicherà effetti solo dal 1 agosto 1994 e,
quindi, dalla prossima stagione di riscaldamento 1994-95.
6) La previsione di requisiti di qualificazione per
il terzo responsabile è coerente con le finalità
proprie della norma primaria in quanto è da
ritenere che tale possibilità di delega di responsabilità
sia stata prevista a favore del proprietario, non certo
per permettergli di sottrarsi alle proprie responsabilità
dirette trasferendole ad un qualsiasi altro soggetto
(il che potrebbe al limite favorire l'elusione delle
prescrizioni della legge), bensì per consentirgli
di ricondurre la responsabilità degli interventi
concernenti il risparmio di energia nell'esercizio
e nella manutenzione dell'impianto termico ad un soggetto
idoneo a meglio effettuare e disporre tali interventi,
quando egli stesso non ritenga di possedere capacità
adeguate per effettuarli o disporli personalmente mantenendone
in proprio le connesse responsabilità.
Che tali requisiti debbano essere non solo di professionalità
tecnica, come è evidente in relazione alle caratteristiche
degli impianti in questione e degli interventi sugli
stessi, ma anche di idoneità economica-organizzativa,
deriva dalla necessità che il terzo responsabile
non si riduca ad un consulente che suggerisca al proprietario
gli interventi più idonei, bensì sia
in effetti soggetto in grado di provvedere direttamente
o tramite la sua organizzazione ad "adottare"
le misure necessarie per il contenimento dei consumi
di energia, a "condurre" l'impianto secondo
le prescrizioni di legge ed a "disporre"
i necessari interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria secondo la delega ricevuta dal proprietario,
nonché a rispondere ai fini sanzionatori.
7) Gli incarichi di esercizio o di manutenzione degli impianti termici, ovvero i connessi incarichi professionali per misurazioni, perizie, consulenze e direzione dei lavori, possono peraltro continuare ad essere attribuiti anche a soggetti privi delle specifiche caratteristiche individuate nel regolamento in argomento per il terzo responsabile, ferma restando naturalmente la necessità del possesso dei requisiti previsti dalle altre norme vigenti per l'esercizio di tali attività, con particolare riferimento ai requisiti di cui alla legge n.46/1990 per le attività di manutenzione. Ciò è infatti possibile tutte le volte che il proprietario dell'impianto non si avvalga della nuova facoltà prevista dalla legge di trasferire a tali soggetti terzi le connesse responsabilità e le mantenga in proprio, ovvero quando tali attività siano esercitate a titolo di subcommessa su disposizione del terzo responsabile a ciò delegato.
8) Quanto ai più stringenti requisiti individuati
dal regolamento per assumere la responsabilità
degli impianti centralizzati con potenza superiore
a 350 kW o comunque destinati ad edifici di proprietà
pubblica o adibiti ad uso pubblico, si tratta di una
prescrizione coerente con le finalità della
norma. Ciò in relazione, da un lato, alla particolare
rilevanza degli impianti di maggiori dimensioni (gli
impianti centralizzati oltre i 350 kW sono riferibili,
indicativamente, a condomini di almeno trenta appartamenti)
ai fini del contenimento dei consumi e, dall'altro,
al particolare ruolo che il piano energetico nazionale
e le sue norme di attuazione attribuiscono ai comportamenti
della pubblica amministrazione in quanto consumatore
di energia.
Tale maggiore qualificazione richiesta, deve essere
intesa nella sua portata sostanziale, tenendo conto
di tutte le alternative già previste dal regolamento
e delle norme successivamente intervenute. In particolare
si chiarisce che:
a) l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori non
è prescritta in via generale, bensì costituisce
solo esemplificazione di una delle modalità
per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti
ai terzi responsabili di impianti di riscaldamento
pubblici ovvero di potenza superiore ai 350 kW; l'abrogazione
della legge istitutiva di tale albo, disposta a decorrere
dal 1 gennaio 1997 dall'art.8, decimo comma, della
legge 11-2-1994, n.109 (legge quadro in materia di
lavori pubblici), non rende quindi inapplicabile la
prescrizione regolamentare; peraltro, dall'entrata
a regime del nuovo sistema di qualificazione introdotto
dall'art.8, commi 1 e 2, della citata legge quadro
in materia di lavori pubblici, la qualificazione certificata
da organismi pubblici o privati accreditati dagli organismi
pubblici ivi previsti potrà essere considerata
idonea anche ai fini della dimostrazione dei requisiti
previsti dalle disposizioni del regolamento in argomento;
b) dette disposizioni regolamentari già individuano
comunque, come possibile alternativa per dimostrare
il possesso di requisiti idonei all'assunzione della
responsabilità per impianti termici pubblici
o di rilevante potenza, le attestazioni di qualificazione
ai sensi delle norme della serie UNI EN 29.000; nel
contesto del regolamento, infatti, benché si
parli impropriamente di "accreditamento del soggetto
ai sensi delle norme UNI EN 29.000", tale espressione
deve intendersi riferita all'attestazione della conformità
del sistema di qualità, rilasciata da soggetto
accreditato per tale funzione di certificazione;
c) fino all'emanazione di una organica disciplina nazionale
sul sistema di certificazione e sempre limitatamente
all'esigenza di comprovare i requisiti richiesti al
terzo responsabile, devono ritenersi pertanto validi
anche gli attestati e certificati di qualificazione
rilasciati secondo le procedure di accreditamento e
certificazione adottate in ambito volontario, nel rispetto
delle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione
comunitaria e fatte proprie dagli organismi di normazione
nazionali;
d) sempre in via transitoria, tenuto conto dell'eventuale
difficoltà ad individuare soggetti già
muniti degli specifici requisiti di qualificazione
richiesti, i soggetti pubblici ed i proprietari di
impianti di rilevante potenza, possono nelle proprie
autonome determinazioni ritenere sufficiente ai fini
della prova dei requisiti richiesti dal regolamento,
l'abilitazione alla manutenzione degli impianti termici
ai sensi della legge n.46/1990, accompagnata dalla
dichiarazione dell'impresa interessata di operare conformemente
alle citate norme della serie UNI EN 29.000 e di avere
avviato le procedure per ottenere la relativa certificazione
da parte di un organismo accreditato; ciò in
linea con quanto previsto dall'art.33 della direttiva
92/50/CEE del 18-6-1992, secondo cui quando siano richiesti
certificati rilasciati ai sensi delle norme UNI EN
29.000 le amministrazioni interessate "ammettono
parimenti altre prove relative all'impiego di misure
equivalenti di garanzia della qualità, nel caso
di prestatori di servizi che non abbiano accesso a
tali certificati o non abbiano la possibilità
di ottenerli entro i termini richiesti".
B. Sostituzione dei generatori di calore con rendimenti di combustione inferiori a quelli prescritti
1) L'art.6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.412/1980, già entrato in vigore lo scorso 29 ottobre 1993, prescrive il rendimento termico minimo per i generatori di calore da installare a decorrere da tale data.
2) L'art.11, commi 14 e 15, del medesimo regolamento
dispone la sostituzione dei generatori di calore il
cui rendimento di combustione, misurato nel corso delle
verifiche periodiche, risulti inferiore a determinati
valori, a meno che i predetti generatori non siano
riconducibili mediante operazioni di manutenzione ai
livelli di rendimento minimo ammessi. Tale sostituzione,
per i generatori installati a decorrere dal 29 ottobre
1993, deve avvenire entro trecento giorni solari a
partire dalla data delle verifiche mentre, per i generatori
installati anteriormente al 29 ottobre 1993, deve essere
effettuata entro date predeterminate.
Si richiama in particolare la prossima scadenza del
termine del 30 settembre 1994 previsto per la sostituzione
dei generatori di calore di potenza nominale pari o
superiore a 350 kW installati anteriormente al 29 ottobre
1993, ove siano rilevati rendimenti inferiori a quelli
minimi ammessi in fase di verifica. In tal caso l'eventuale
esistenza di un rendimento inferiore a quelli minimi
ammessi deve essere già nota al responsabile
dell'impianto sulla base delle indicazioni del costruttore
e delle verifiche periodiche effettuate nei termini
e con le modalità di misurazione a suo tempo
determinate dal decreto del Presidente della Repubblica
28-6-1977, n.1052.
3) Con riferimento alla previsione del citato art.11, quattordicesimo comma, secondo cui la misurazione del rendimento di combustione deve essere effettuata in conformità a norme tecniche UNI che dovranno essere recepite dal Ministero dell'industria, si precisa che fino al recepimento di dette norme, tale misurazione può essere effettuata sulla base di quanto previsto dall'allegato 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.1052/1977 che, anche per questo aspetto, ai sensi dell'art.37, terzo comma, della legge n.10/1991, deve ritenersi applicabile fino alla piena efficacia delle corrispondenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n.412/1993 e delle norme tecniche ivi richiamate.
4) Anche per i generatori installati anteriormente al 29-10-1993, si ritiene applicabile il generale termine di sostituzione di trecento giorni dalla data della verifica ove la diminuzione di rendimento sia successiva alle specifiche date di sostituzione previste o comunque sia rilevabile solo dopo tali date in conseguenza dei nuovi metodi di misurazione che saranno indicati nelle richiamate norme tecniche UNI.
5) Salvo quanto chiarito per le disposizioni relative alla sostituzione dei generatori di calore, le altre innovazioni contenute negli artt. 5, 7, 8 e 11 del regolamento per la progettazione e l'installazione degli impianti termici, avendo effetto solo a decorrere dal 1o agosto 1994, non comportano interventi di modifica e sostituzione per gli impianti esistenti installati nel rispetto della normativa precedente e si applicano solo agli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione degli impianti stessi.
(c) 1996 Note's