[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 14 DICEMBRE 1994 N.559/LEG/240.514.3

INDICAZIONI APPLICATIVE E PROCEDURALI CONCERNENTI LA NUOVA DISCIPLINA DELLE "CAUTELE ANTIMAFIA" RECATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 8 AGOSTO 1994, N.490

PREMESSA
Il nuovo regime delle "cautele" antimafia si articola in più gradi e fasi, in adesione ai diversificati criteri della legge di delega 17-1-1994, n.47.

FASCIA "ESENTE"
Già l'art.5 della predetta legge di delega ha precisato che sono esenti da certificazioni, dichiarazioni sostitutive e altre analoghe indicazioni, i subcontratti e contratti, le erogazioni, le concessioni e le autorizzazioni relative, il cui valore non supera i 50 milioni di lire.
L'esenzione, riferita al nuovo sistema del decreto legislativo n.490/1994, opera con riguardo al regime delle "comunicazioni" e delle "autodichiarazioni" di cui agli artt. 2 e 3. Essa ha effetto sia sul piano della regolarità dei procedimenti attinenti ai pubblici contratti, alle concessioni di opere, beni e servizi pubblici, alle agevolazioni o contributi pubblici e di ogni altra relazione pubblico privato in cui possa evidenziarsi un elemento quantitativo di valore non superiore ai 50 milioni di lire, sia sul piano della responsabilità penale, escludendo la colpevolezza del pubblico ufficiale inconsapevole nei casi previsti e puniti dall'art.10-quinquies della legge n.575/1965.
La responsabilità penale non è evidentemente esclusa quando sia provato, indipendentemente dall'esenzione di cui trattasi, che l'amministratore o dipendente pubblico abbia avuto comunque personale ed inequivoca certezza della esistenza di una causa interdittiva ed abbia, ciò nonostante, impegnato la pubblica amministrazione nel rapporto col soggetto "interdetto".
In relazione alle osservazioni surriportate, circa il criterio di valore fissato dalla legge, l'esenzione di cui trattasi non opera nei confronti delle autorizzazioni, iscrizioni, licenze che, sia pur adottate per lo svolgimento di un'attività imprenditoriale, non sono di per sé suscettibili di una valutazione economica.
Fascia soggetta alle "comunicazioni" prefettizie
Nei casi in cui il valore non è giuridicamente determinabile e nei casi in cui è superato il limite di valore dei 50 milioni di lire, fino ai più elevati limiti di valore definiti dall'art.4 del decreto legislativo, gli atti, i provvedimenti, i contratti ed i subcontratti indicati dallo stesso decreto, nell'allegato 3, sono soggetti al nuovo regime di "comunicazione" o "autodichiarazione" disciplinato dagli artt. 2 e 3 dello stesso decreto.
E' opportuno precisare che l'elencazione riportata nel richiamato allegato 3 trova pedissequo riscontro nella norma sostanziale di cui all'art.10 della legge n.575/1965, che elenca le interdizioni "antimafia".
Giova, inoltre, precisare che, per quanto nell'uso comune e per brevità, sia consueta l'espressione "interdizioni antimafia", utilizzata anche nella presente circolare, le cause di divieto di decadenza o di sospensione comprese in tale formula, elencate nell'allegato 1 al decreto legislativo n.490/1994, e legislativamente precisate, come si è detto, nell'art.10 della legge 31-5-1965, n.575, non riguardano solo gli appartenenti alla mafia, ma devono intendersi riferite, secondo quanto dispongono lo stesso art.10 e l'art.14 della legge 19-3-1990, n.55, a tutti i soggetti ivi contemplati.
Fascia soggetta alle più dettagliate informazioni
I parametri formali e la casistica predefinita, che ancora caratterizzano la "fascia" precedente, non esauriscono, invece, le "cautele antimafia", nel senso ampio sopra precisato, per i contratti e subcontratti, erogazioni, concessioni e autorizzazioni relative, di valore superiore a quelli indicati dall'art.4 del decreto legislativo.
L'obiettivo della norma in questione è quello di evitare il coinvolgimento della pubblica amministrazione in rapporti economico- finanziari, nel campo delle opere e lavori pubblici, delle pubbliche forniture, della concessione di opere, beni e servizi pubblici ed in quello della erogazione di denaro o altre agevolazioni pubbliche (art.4, comma 1), con soggetti che, pur non "interdetti" ai fini antimafia, risultano in qualche modo controindicati per tentativi di infiltrazione mafiosa.
Per raggiungere il risultato, l'articolo disciplina un procedimento informativo inevitabilmente complesso che, anche per il carattere fortemente innovativo, merita un'approfondita disamina, in apposito paragrafo, con le conseguenti indicazioni operative.

IL SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI EX ART.2
Per la fascia di valore intermedia e per l'attività provvedimentale non suscettibile di una quantificazione per valore, il sistema delle segnalazioni informatiche, e quello delle comunicazioni scritte di cui all'art.2 del decreto legislativo n.490/1994 costituisce la nuova disciplina di riscontro formale dell'esistenza o meno delle cause di interdizione previste dalla legge, salvo quanto si dirà a proposito delle "autocertificazioni".
In attesa della predisposizione dei progetti di informatizzazione della pubblica amministrazione, si precisa che il sistema è attualmente fondato sulle richieste normative, anche per elenchi cumulativi, inoltrate alla prefettura dall'Amministrazione o Ente interessato e sulla "comunicazione" in risposta, alla Prefettura stessa, entro 10 giorni dalla richiesta.
In questo senso deve leggersi l'ultimo periodo del secondo comma dell'art.2 del decreto legislativo, per cui non è esatta l'indicazione, proposta da qualche prefettura, secondo cui deve farsi riferimento alle comunicazioni previste dall'art.10-bis della legge n.575/1965.
Queste ultime, è opportuno ribadirlo, contengono esclusivamente l'indicazione dei soggetti cui sono state applicate, nel lasso temporale intercorrente fra un "tabulato" e il successivo, le note cause interdittive, ma non l'elenco storico di tutti i soggetti sottoposti a "interdizione antimafia", avendo, le comunicazioni ex art.10-bis, l'unica finalità di attivare le Amministrazioni per il ritiro di autorizzazioni, abilitazioni, licenze, per la cessazione di erogazioni o concessioni e per la cancellazione di iscrizioni (art.10-bis, settimo comma), già disposte.

SOGGETTI TENUTI O ABILITATI A RICHIEDERE LE "COMUNICAZIONI"
I soggetti tenuti e abilitati a richiedere le "comunicazioni" previste dall'art.2 del decreto legislativo sono gli stessi tenuti o abilitati a richiedere le note "certificazioni" della precedente disciplina, ad esclusione dei privati interessi, ai quali, quindi, nessun onere deve esser fatto ricadere.
La norma é, infatti, precisa nel limitare i propri destinatari alle "amministrazioni" e agli "enti pubblici".
Sulla nozione di pubblica amministrazione, per i fini della normativa in argomento si rinvia alle indicazioni già fornite dalla circolare 28-6-1990 USG, n.2481, e della circolare 559/LEG/240.583/VI del 5-12-1991 di questo ministero. Ai soli fini della richiesta delle "comunicazioni", sono da comprendere anche i soggetti, ancorché privati o disciplinati da norme di diritto privato, concessionari di pubblico servizio o di un'opera pubblica nell'esercizio delle attività di pubblico interesse, nonché quelli comunque incaricati di svolgere attività anche solo istruttoria per conto della pubblica amministrazione o dell'ente pubblico.
Si precisa, infine, che, in forza del principio generale (art.10, comma 2, L.15/68), secondo cui non devono richiedersi certificazioni o atti specifici alle amministrazioni "tenute a certificare" determinati fatti, non deve essere attivata dalle autorità provinciali di P.S., per il rilascio dei provvedimenti di competenza.

COMPETENZA TERRITORIALE
Anche per i profili territoriali, in ordine alla individuazione della prefettura competente, è opportuno fare riferimento all'organo soggetto incaricato dell'istruttoria, tanto più che essendo standardizzati i contenuti e le procedure delle "comunicazioni" prefettizie, la "comunicazione" di qualsiasi prefettura ha pari efficacia ai fini del regolare riscontro circa la sussistenza o meno delle cause di divieto o di sospensione antimafia.
In relazione a questo, le Amministrazioni o Enti dovranno effettuare le richieste di pertinenza alle Prefetture delle province in cui hanno sede i rispettivi organi periferici, i concessionari, o i soggetti comunque incaricati dell'istruttoria o di altre attività non meramente esecutive, per conto della pubblica amministrazione.

EFFICACIA TEMPORALE DELLE "COMUNICAZIONI"
Va sottolineata la necessità di effettuare la richiesta di "comunicazione" nella fase immediatamente precedente l'adozione dell'atto conclusivo del procedimento o del contratto, come indicato dalla circolare 20-6-1994 USG, n.2481, onde evitare il susseguirsi di più richieste per il medesimo atto e per i medesimi soggetti.
Poiché non si tratta più di "certificazione" disponibile da parte dei privati, ma di "comunicazione" fra soggetti pubblici, il profilo della efficacia temporale non può porsi nei termini formali a suo tempo previsti dall'art.10-sexies, abrogato, dalla legge n.575/1965, tanto più che le Amministrazioni e gli Enti interessati ricevono periodicamente i già ricordati "tabulati" previsti dall'art.10-bis della legge 575/1965, con i quali si dà notizia dei provvedimenti interdittivi nel frattempo adottati.
Premesso che, in ogni caso, non vi è motivo di considerare inefficaci le "comunicazioni" di data non anteriore a tre mesi, atteso che tale validità temporale era riconosciuta all'analogo precedente istituto delle "certificazioni", sembra utile ripetere l'indicazione a suo tempo fornita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo cui, per i "procedimenti articolati su più atti produttori di effetti economici autonomi", esclusi gli atti meramente esecutivi, è opportuno ripetere ogni volta, la richiesta di "comunicazione" di cui trattasi, salvo che si susseguano in tempi ravvicinati. Parimenti, per i contratti concernenti la fornitura periodica o continuativa di beni e servizi, le Amministrazioni interessate potranno, in via di autotutela, ripetere ogni anno analoga richiesta, alla quale le Prefetture sono pregate di corrispondere.
E' da evitare, invece, l'ulteriore richiesta di "comunicazione" per gli stessi soggetti, quando l'Amministrazione o ente interessato ne sono già in possesso, sia pure per altro procedimento. Una prassi diversa contravverrebbe al principio di semplificazione dell'azione amministrativa, secondo cui la pubblica amministrazione ricava "ex se" gli elementi di cui è già in possesso (art.10, comma 2, L.15/68; art.1, comma 2, L.241/9O).
Per le Amministrazioni o Enti destinatari delle già citate comunicazioni previste dall'art.10-bis della legge n.575/1965, il riscontro accurato delle stesse può costituire una utile alternativa alla prassi, sopra suggerita, di ripetere la richiesta di "comunicazione".
Specifiche indicazioni saranno fornite allorché saranno attivati i collegamenti informatici di cui si è già detto.

EFFICACIA DELLE "CERTIFICAZIONI" GIÀ ACQUISITE
Di seguito a circolare telegrafica pari numero del 7 agosto u.s., si conferma che per i procedimenti in corso per i quali sono state già acquisite le "certificazioni", nei termini di validità delle stesse, a norma dell'abrogato art.10-sexies della legge 575/1965, non è necessario procedere a ulteriore richiesta della "comunicazione" di cui all'art.2 del decreto legislativo n.490/1994, attesa la sostanziale identità dei rispettivi contenuti.

AMBITO SOGGETTIVO DELLE "COMUNICAZIONI"
L'ambito soggettivo delle "comunicazioni" prefettizie di cui all'art.2 del decreto legislativo è costituito, dal lato passivo, dalle persone fisiche di volta in volta interessate e dagli altri soggetti indicati nell'allegato 5 del medesimo provvedimento.
Sono esclusi i conviventi, per cui nessuna certificazione di residenza o di stato di famiglia è richiesta, in quanto l'estensione delle interdizioni a questi ultimi non discende più "ex lege" come era nella formulazione dell'art.10 della legge n.575/1965, "novellato" nel 1982., bensì, di volta in volta, dal giudice, con specifico provvedimento, come dispone lo stesso articolo, quarto comma, nella formulazione "novellata" dalla legge 19-3-1990, n.55. Essi, pertanto, sono considerati "ex se" come persone soggette a specifica causa di interdizione.
Sono parimenti escluse dal regime della "comunicazione", come soggetti passivi della stessa, e, beninteso, come soggetti passivi delle informazioni di cui all'art.4 del decreto legislativo, gli organi della pubblica amministrazione e gli enti pubblici, ancorché economici, e gli altri soggetti indicati dall'art.1 del decreto legislativo n.490/1994.
Tuttavia, è da considerare come utile forma di autotutela per la pubblica amministrazione quella di richiedere la "comunicazione" o le "informazioni" prefettizie, in relazione al valore nei confronti dei soggetti privati che, nel momento costitutivo, concorrono alla istituzione di aziende, società o imprese a partecipazione pubblica, di quelli nei cui confronti è deliberata la partecipazione pubblica, e di quelli, infine, per i quali l'ammissione a partecipare nelle società o imprese vigilate o controllate dallo Stato o da altro ente pubblico è successivamente deliberata.

AMBITO OGGETTIVO
A parte le già rilevate destinazioni per "fasce" di valore ed i casi in cui, per ragioni di urgenza, può procedersi sulla base delle dichiarazioni sostitutive degli interessati, (vedi il prossimo paragrafo), si osserva che non sono sostanzialmente mutati, rispetto al precedente regime delle "certificazioni", gli ambiti oggettivi esclusi dal regime delle "certificazioni", gli ambiti oggettivi esclusi dal regime delle "comunicazioni antimafia", salvo gli effetti dell'abrogazione dell'art.10-sexies della legge n.575/1965. Riprendendo, pertanto, le indicazioni precedentemente fornite va rilevato che, in forza della pressoché generalizzata valenza della finalità imprenditoriale (art.10, primo comma, lettere b), e), ed f) della legge n.575/1965), restano escluse dagli obblighi del decreto legislativo n.490/1994 salvo espressa menzione (es. licenze di polizia e di commercio) "quelle determinazioni amministrative che solo indirettamente sono suscettibili di produrre effetti sull'attività imprenditoriale, quali ad esempio i nulla osta, le licenze e simili aventi contenuto tecnico...".
In tal senso non sono modificate le riportate indicazioni della già citata circolare 28-6-1990, n.2481.
Devono ritenersi parimenti esclusi i titoli abilitativi o autorizzatori richiesti per l'esercizio di un lavoro svolto senza i caratteri organizzativi propri dell'impresa o di un lavoro dipendente, nonché quelli relativi al perseguimento di interessi patrimoniali estranei all'attività di impresa.
Del pari sono escluse le erogazioni o altre agevolazioni economiche che non attengano allo svolgimento di attività imprenditoriali, ma ad esigenze economico-sociali personali o al perseguimento di interessi patrimoniali non imprenditoriali.
In tal senso, non sono modificate le indicazioni già fornite con la citata circolare del 5-12-1991 di questo Ministero.
Sono, infine, esclusi dalla disciplina del decreto legislativo n.490/1994 i provvedimenti di rinnovo che si esauriscono in adempimenti periodici dell'interessato, anche se soggetti ad una attività meramente vidimatrice della P.A. (es. rinnovo di bollo, versamenti e simili).

AUTOCERTIFICAZIONI
Per evidenti esigenze di urgenza e di semplificazione, gli organi della pubblica amministrazione e gli altri soggetti tenuti a richiedere le "comunicazioni" di cui all'art.2 del decreto legislativo n.490/1994 possono procedere sulla base di autocertificazioni, in luogo delle predette "comunicazioni", nei casi previsti dall'art.3 e dall'allegato 2 del medesimo decreto legislativo.
Nel caso di contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture e, si intende, trattandosi di provvedimenti ugualmente finalizzati, di concessione di opere, beni e servizi pubblici, l'urgenza è desunta dalla disciplina che li riguarda, ovvero è dichiarata o riconosciuta dalla amministrazione o ente pubblico interessati.
Nel caso di provvedimenti di rinnovo, sempre che si esprimano in una attività provvedimentale, e delle cosiddette autorizzazioni implicite conseguenti alle ipotesi di "silenzio assenso" previste dagli artt. 19 e 20 della legge n.241/1990, l'autodichiarazione risponde a evidenti finalità di semplificazione amministrativa.
Si precisa, al riguardo, che l'autocertificazione sarà di norma contestuale alla domanda o alla denuncia di inizio della attività, ovvero allegata alla stessa.
Restano fuori, peraltro, gli obblighi di riscontro e di ritiro dei provvedimenti già disposti, a norma dell'art.10-bis della legge n.575/1965; si richiama inoltre l'attenzione sulle disposizioni di carattere generale del decreto del Presidente della Repubblica 25-1-1994, n.130, (Regolamento di attuazione della legge 4-1-1968, n.15), riguardanti le dichiarazioni sostitutive, in parte applicabili anche alle autocertificazioni qui in esame, soprattutto per quanto concerne gli artt. 3 (Presentazione delle dichiarazioni sostitutive), 5 (Irregolarità ed incompletezza), 6 (Stranieri) e 7 (Disposizioni generali).

LE INFORMAZIONI DEL PREFETTO EX ART.4
Già nella vigenza della precedente normativa si è posto più volte il problema di quali cautele debbano adottare il prefetto e gli organi della pubblica amministrazione quando, pur in assenza delle specifiche cause di interdizione previste dalla legge, emergessero ulteriori controindicazioni al rapporto fra determinati soggetti e la stessa pubblica amministrazione.
Soccorreva, e soccorre tuttora, la speciale normativa riguardante gli interventi dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa (decreto legge 6-9-1982, n.629, convertito in legge 12-10-1982, n.726, successivamente aggiornato con legge 15-11-1988, n.486), sia con riguardo ai poteri di accertamento e di accesso (artt. 1 e 1- bis), sia con riguardo all'iniziativa di render noti alle amministrazioni o enti interessati gli elementi utili per meglio determinare le valutazioni discrezionali di competenza (art.1- septies).
Premesso che, a seguito della soppressione della predetta Autorità, i poteri sopra accennati sono stati delegati ai prefetti, sicché essi continueranno a farvi, all'occorenza, ricorso, va sottolineato che il sistema delle cautele nei confronti dei tentativi di infiltrazione malavitosa è ora integrato dalla speciale disciplina dell'art.4 del decreto legislativo n.490/1994.
Tale nuova disposizione sancisce il dovere della pubblica amministrazione e degli altri soggetti indicati dall'art.1, di astenersi dall'intrattenere rapporti economico-finanziari, nel campo delle opere e lavori pubblici, della concessione di beni e servizi pubblici delle pubbliche forniture, ed in quello delle erogazioni di denaro pubblico, con soggetti ancorché non "interdetti", anche solo segnalati per tentativi di infiltrazione mafiosa.
Si tratta di un dovere che, pur senza espressa menzione, risulta comunque ampiamente sostenuto dal non trascurabile reticolo delle norme vigenti, di carattere penale, amministrativo, contabile e disciplinare.

INDICAZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE.
I soggetti tenuti a richiedere le informazioni del prefetto ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo n.490/1994 sono quelli indicati nell'art.1 dello stesso decreto, sempre che i contratti e subcontratti, le concessioni e le erogazioni di interesse rientrino nelle categorie elencate nell'allegato 3 del medesimo decreto. Non rientrano, quindi, nell'ambito di applicabilità delle norme i contratti e subcontratti attinenti ad opere, beni o servizi che non riguardano la pubblica amministrazione. Resta fermo quanto già detto circa gli organi abilitati all'istruttoria e i concessionari.
Le richieste delle informazioni devono essere inoltrate utilizzando preferibilmente i modulari facsimile predisposti dalla prefettura, accuratamente compilati, e, se pure inoltrate con fogli a testo libero, devono comunque contenere, ben evidenziati, gli elementi indicati nell'allegato 4 del decreto legislativo.
Quanto alla competenza territoriale, si richiama l'attenzione sul fatto che l'art.2, sesto comma, del decreto legge 30-11-1994, n.658, ha modificato l'originaria formulazione del terzo comma del citato art.4, attestando la competenza al prefetto della provincia "nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, società o consorzi interessati ai contratti e subcontratti, di cui al primo comma, lettera a) e c), o che siano destinatari degli atti di concessione di cui alla lettera b) dello stesso primo comma".
Qualora il rapporto con la pubblica amministrazione riguardi una articolazione secondaria delle imprese, società o consorzi interessati, avrà rilievo, ai fini della competenza territoriale, la sede di detta articolazione.
Per l'indicazione dei conviventi, gli elementi possono essere desunti da dichiarazione sostitutiva effettuata dagli interessati, cui evidentemente spetta di dare completa e corretta indicazione dei suddetti elementi. Per i conviventi non appartenenti alla famiglia o residenti all'estero non è richiesta alcuna indicazione o certificato.

DECORRENZA
La previsione, contenuta nell'art.4 del decreto legislativo n.490/1994, di specifiche indicazioni procedurali anche per la stessa compilazione iniziale della richiesta delle informazioni ed il carattere interdittivo delle informazioni attestanti i tentativi di infiltrazione malavitosa fanno ritenere inapplicabile il sistema designato dal predetto articolo ai procedimenti contrattuali, autorizzatori o concessori iniziati anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.

CONTENUTO DELLE INFORMAZIONI
Verificata la completezza della richiesta, i prefetti procederanno innanzi tutto alla verifica della esistenza o meno, a carico dei soggetti ivi indicati, delle cause di interdizione previste dalla legge art.10 legge n.575/1965; allegato 1 del decreto legislativo n.490/1994., nonché - salvo che la predetta verifica abbia già evidenziato le citate cause interdittive - della esistenza o meno di notizie ed elementi sintomatici di tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese o società interessate, da parte della delinquenza organizzata.
Per l'eventuale attivazione di più estese verifiche, da svolgere con la necessaria attenzione alla celerità del procedimento, i prefetti potranno trarre utili indicazioni, dalla consultazione degli archivi informatici comunque disponibili, oltre che dagli atti d'ufficio.
Nel caso in cui sia accertata la sussistanza di una delle cause interdittive previste dalla legge art.10 legge n.575/1965; allegato 1 al decreto legislativo n.490/1994. ciò sarà comunque sufficiente per produrre gli effetti interdittivi dell'art.4 in questione, per cui se ne darà immediata comunicazione all'Amministrazione, Ente, società, azienda o impresa richiedente.
Nessuna informazione supplementare è necessaria, oltre alla comunicazione dell'insussistenza delle cause interdittive previste dall'art.10 della legge n.575/1965, qualora non si riscontrino né "elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa", né altri elementi che possano comunque indurre a più approfondite verifiche.
Pertanto, si sottolinea che la trasmissione, da effettuarsi entro il termine prescritto, della sola attestazione dell'insussitenza delle cause interdittive predette, senza ulteriori indicazioni e senza la riserva di più approfonditi accertamenti, non può avere altro effetto se non che può essere dato corso ai procedimenti contrattuali o amministrativi e alle erogazioni per le quali opera l'art.4 del decreto legislativo.
Nel caso, invece, che gli elementi acquisiti richiedano un'attenta valutazione circa la qualificazione sintomatica degli stessi, ovvero ulteriori verifiche, o risultino comunque incompleti, le SS.LL. comunicheranno senza ritardo alle Amministrazioni e agli altri soggetti richiedenti che le verifiche disposte sono di particolare complessità e provvederanno a fornire le informazioni acquisite nei successivi trenta giorni.
Nell'interessare, all'occorrenza, gli organi di polizia e gli altri uffici della provincia, si avrà cura di sottolineare l'urgenza del riscontro e di chiedere agli stessi di fornire tempestivamente, d'iniziativa, gli eventuali aggiornamenti, in modo da consentire l'attivazione, se del caso, dei noti poteri di accesso e di accertamento, e di corrispondere direttamente alle eventuali ulteriori richieste di informazioni, per le stesse società o imprese, evitando la reiterazione dell'istruttoria.
L'informazione che sussistono "elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa", nelle imprese o società interessate, da parte della delinquenza organizzata non può prescindere da almeno uno dei seguenti riscontri:
a) la sussistenza di un provvedimento di condanna o di rinvio a giudizio per uno dei delitti di cui all'art.51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero per uno dei delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale, a carico di uno dei soggetti indicati nelle lettere d) ed e) dell'allegato 4 al decreto legislativo n.490/1994;
b) la sussitenza, a carico degli stessi soggetti, di un provvedimento di condanna o di rinvio a giudizio per il delitto di estorsione o per quello di usura, dal quale risulti il tentativo dell'autore del delitto di conseguire indebitamente la titolarità dell'impresa o azienda o di una quota di essa;
c) l'adozione, nei confronti delle imprese, o società interessate, di uno dei provvedimenti di cui all'art.3-quater della legge n.575/1965 o la sussistenza del relativo procedimento, purché sia stata notificata agli interessati la richiesta del procuratore della Repubblica o del Questore;
d) concordanti risultanze, a seguito degli accertamenti disposti a norma dell'art.1, quarto comma, e dell'art.1-bis del decreto legge n.629/1982.
Qualora gli elementi raccolti non siano sufficienti o concordanti, i Prefetti potranno valutare l'opportunità di comunicare all'Amministrazione o altro soggetto richiedente le informazioni non coperte da segreto utili per orientarne le scelte discrezionali, specificando che le stesse non hanno, di per sé, l'efficacia interdittiva di cui all'art.4, sesto comma, del decreto legislativo.
E' da sottolineare che, anche nei casi sopra indicati, qualora siano in atto provvedimenti o procedimenti giudiziali finalizzati a neutralizzare i tentativi di infiltrazione deliquenziale e ad assicurare la continuità dell'attività imprenditoriale in condizioni di regolarità e trasparenza (es.: sequestro dell'azienda o di quote societarie, sospensione temporanea dell'amministrazione, ecc.), dovrà essere svolta, sia nella comunicazione delle informazioni, sia nell'azione propositiva dei provvedimenti di competenza delle Amministrazioni o Enti interessati, ogni utile azione tendente a non vanificare gli effetti dell'azione correttiva in corso.
Viceversa, quando, a seguito degli accertamenti disposti, risultino elementi sintomatici di infiltrazioni malavitose e non risultino adottate le misure penali o di prevenzione previste dall'ordinamento, dovranno essere posti in essere gli interventi occorrenti per le eventuali iniziative dell'Autorità giudiziaria o del questore.
Si osservano, per quanto non innovato dal decreto legislativo n.490/1994 e dalle presenti direttive, quelle già diramate con circolare 559/LEG/240.583/VI del 5-12-1991.




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