INDICAZIONI APPLICATIVE E PROCEDURALI CONCERNENTI LA NUOVA DISCIPLINA DELLE "CAUTELE ANTIMAFIA" RECATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 8 AGOSTO 1994, N.490
PREMESSA
Il nuovo regime delle "cautele" antimafia
si articola in più gradi e fasi, in adesione
ai diversificati criteri della legge di delega 17-1-1994,
n.47.
FASCIA "ESENTE"
Già l'art.5 della predetta legge di delega ha
precisato che sono esenti da certificazioni, dichiarazioni
sostitutive e altre analoghe indicazioni, i subcontratti
e contratti, le erogazioni, le concessioni e le autorizzazioni
relative, il cui valore non supera i 50 milioni di
lire.
L'esenzione, riferita al nuovo sistema del decreto legislativo
n.490/1994, opera con riguardo al regime delle "comunicazioni"
e delle "autodichiarazioni" di cui agli artt.
2 e 3. Essa ha effetto sia sul piano della regolarità
dei procedimenti attinenti ai pubblici contratti, alle
concessioni di opere, beni e servizi pubblici, alle
agevolazioni o contributi pubblici e di ogni altra
relazione pubblico privato in cui possa evidenziarsi
un elemento quantitativo di valore non superiore ai
50 milioni di lire, sia sul piano della responsabilità
penale, escludendo la colpevolezza del pubblico ufficiale
inconsapevole nei casi previsti e puniti dall'art.10-quinquies
della legge n.575/1965.
La responsabilità penale non è evidentemente
esclusa quando sia provato, indipendentemente dall'esenzione
di cui trattasi, che l'amministratore o dipendente
pubblico abbia avuto comunque personale ed inequivoca
certezza della esistenza di una causa interdittiva
ed abbia, ciò nonostante, impegnato la pubblica
amministrazione nel rapporto col soggetto "interdetto".
In relazione alle osservazioni surriportate, circa il
criterio di valore fissato dalla legge, l'esenzione
di cui trattasi non opera nei confronti delle autorizzazioni,
iscrizioni, licenze che, sia pur adottate per lo svolgimento
di un'attività imprenditoriale, non sono di
per sé suscettibili di una valutazione economica.
Fascia soggetta alle "comunicazioni" prefettizie
Nei casi in cui il valore non è giuridicamente
determinabile e nei casi in cui è superato il
limite di valore dei 50 milioni di lire, fino ai più
elevati limiti di valore definiti dall'art.4 del decreto
legislativo, gli atti, i provvedimenti, i contratti
ed i subcontratti indicati dallo stesso decreto, nell'allegato
3, sono soggetti al nuovo regime di "comunicazione"
o "autodichiarazione" disciplinato dagli
artt. 2 e 3 dello stesso decreto.
E' opportuno precisare che l'elencazione riportata nel
richiamato allegato 3 trova pedissequo riscontro nella
norma sostanziale di cui all'art.10 della legge n.575/1965,
che elenca le interdizioni "antimafia".
Giova, inoltre, precisare che, per quanto nell'uso comune
e per brevità, sia consueta l'espressione "interdizioni
antimafia", utilizzata anche nella presente circolare,
le cause di divieto di decadenza o di sospensione comprese
in tale formula, elencate nell'allegato 1 al decreto
legislativo n.490/1994, e legislativamente precisate,
come si è detto, nell'art.10 della legge 31-5-1965,
n.575, non riguardano solo gli appartenenti alla mafia,
ma devono intendersi riferite, secondo quanto dispongono
lo stesso art.10 e l'art.14 della legge 19-3-1990,
n.55, a tutti i soggetti ivi contemplati.
Fascia soggetta alle più dettagliate informazioni
I parametri formali e la casistica predefinita, che
ancora caratterizzano la "fascia" precedente,
non esauriscono, invece, le "cautele antimafia",
nel senso ampio sopra precisato, per i contratti e
subcontratti, erogazioni, concessioni e autorizzazioni
relative, di valore superiore a quelli indicati dall'art.4
del decreto legislativo.
L'obiettivo della norma in questione è quello
di evitare il coinvolgimento della pubblica amministrazione
in rapporti economico- finanziari, nel campo delle
opere e lavori pubblici, delle pubbliche forniture,
della concessione di opere, beni e servizi pubblici
ed in quello della erogazione di denaro o altre agevolazioni
pubbliche (art.4, comma 1), con soggetti che, pur non
"interdetti" ai fini antimafia, risultano
in qualche modo controindicati per tentativi di infiltrazione
mafiosa.
Per raggiungere il risultato, l'articolo disciplina
un procedimento informativo inevitabilmente complesso
che, anche per il carattere fortemente innovativo,
merita un'approfondita disamina, in apposito paragrafo,
con le conseguenti indicazioni operative.
IL SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI EX ART.2
Per la fascia di valore intermedia e per l'attività
provvedimentale non suscettibile di una quantificazione
per valore, il sistema delle segnalazioni informatiche,
e quello delle comunicazioni scritte di cui all'art.2
del decreto legislativo n.490/1994 costituisce la nuova
disciplina di riscontro formale dell'esistenza o meno
delle cause di interdizione previste dalla legge, salvo
quanto si dirà a proposito delle "autocertificazioni".
In attesa della predisposizione dei progetti di informatizzazione
della pubblica amministrazione, si precisa che il sistema
è attualmente fondato sulle richieste normative,
anche per elenchi cumulativi, inoltrate alla prefettura
dall'Amministrazione o Ente interessato e sulla "comunicazione"
in risposta, alla Prefettura stessa, entro 10 giorni
dalla richiesta.
In questo senso deve leggersi l'ultimo periodo del secondo
comma dell'art.2 del decreto legislativo, per cui non
è esatta l'indicazione, proposta da qualche
prefettura, secondo cui deve farsi riferimento alle
comunicazioni previste dall'art.10-bis della legge
n.575/1965.
Queste ultime, è opportuno ribadirlo, contengono
esclusivamente l'indicazione dei soggetti cui sono
state applicate, nel lasso temporale intercorrente
fra un "tabulato" e il successivo, le note
cause interdittive, ma non l'elenco storico di tutti
i soggetti sottoposti a "interdizione antimafia",
avendo, le comunicazioni ex art.10-bis, l'unica finalità
di attivare le Amministrazioni per il ritiro di autorizzazioni,
abilitazioni, licenze, per la cessazione di erogazioni
o concessioni e per la cancellazione di iscrizioni
(art.10-bis, settimo comma), già disposte.
SOGGETTI TENUTI O ABILITATI A RICHIEDERE LE "COMUNICAZIONI"
I soggetti tenuti e abilitati a richiedere le "comunicazioni"
previste dall'art.2 del decreto legislativo sono gli
stessi tenuti o abilitati a richiedere le note "certificazioni"
della precedente disciplina, ad esclusione dei privati
interessi, ai quali, quindi, nessun onere deve esser
fatto ricadere.
La norma é, infatti, precisa nel limitare i propri
destinatari alle "amministrazioni" e agli
"enti pubblici".
Sulla nozione di pubblica amministrazione, per i fini
della normativa in argomento si rinvia alle indicazioni
già fornite dalla circolare 28-6-1990 USG, n.2481,
e della circolare 559/LEG/240.583/VI del 5-12-1991
di questo ministero. Ai soli fini della richiesta delle
"comunicazioni", sono da comprendere anche
i soggetti, ancorché privati o disciplinati
da norme di diritto privato, concessionari di pubblico
servizio o di un'opera pubblica nell'esercizio delle
attività di pubblico interesse, nonché
quelli comunque incaricati di svolgere attività
anche solo istruttoria per conto della pubblica amministrazione
o dell'ente pubblico.
Si precisa, infine, che, in forza del principio generale
(art.10, comma 2, L.15/68), secondo cui non devono
richiedersi certificazioni o atti specifici alle amministrazioni
"tenute a certificare" determinati fatti,
non deve essere attivata dalle autorità provinciali
di P.S., per il rilascio dei provvedimenti di competenza.
COMPETENZA TERRITORIALE
Anche per i profili territoriali, in ordine alla individuazione
della prefettura competente, è opportuno fare
riferimento all'organo soggetto incaricato dell'istruttoria,
tanto più che essendo standardizzati i contenuti
e le procedure delle "comunicazioni" prefettizie,
la "comunicazione" di qualsiasi prefettura
ha pari efficacia ai fini del regolare riscontro circa
la sussistenza o meno delle cause di divieto o di sospensione
antimafia.
In relazione a questo, le Amministrazioni o Enti dovranno
effettuare le richieste di pertinenza alle Prefetture
delle province in cui hanno sede i rispettivi organi
periferici, i concessionari, o i soggetti comunque
incaricati dell'istruttoria o di altre attività
non meramente esecutive, per conto della pubblica amministrazione.
EFFICACIA TEMPORALE DELLE "COMUNICAZIONI"
Va sottolineata la necessità di effettuare la
richiesta di "comunicazione" nella fase immediatamente
precedente l'adozione dell'atto conclusivo del procedimento
o del contratto, come indicato dalla circolare 20-6-1994
USG, n.2481, onde evitare il susseguirsi di più
richieste per il medesimo atto e per i medesimi soggetti.
Poiché non si tratta più di "certificazione"
disponibile da parte dei privati, ma di "comunicazione"
fra soggetti pubblici, il profilo della efficacia temporale
non può porsi nei termini formali a suo tempo
previsti dall'art.10-sexies, abrogato, dalla legge
n.575/1965, tanto più che le Amministrazioni
e gli Enti interessati ricevono periodicamente i già
ricordati "tabulati" previsti dall'art.10-bis
della legge 575/1965, con i quali si dà notizia
dei provvedimenti interdittivi nel frattempo adottati.
Premesso che, in ogni caso, non vi è motivo di
considerare inefficaci le "comunicazioni"
di data non anteriore a tre mesi, atteso che tale validità
temporale era riconosciuta all'analogo precedente istituto
delle "certificazioni", sembra utile ripetere
l'indicazione a suo tempo fornita dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, secondo cui, per i "procedimenti
articolati su più atti produttori di effetti
economici autonomi", esclusi gli atti meramente
esecutivi, è opportuno ripetere ogni volta,
la richiesta di "comunicazione" di cui trattasi,
salvo che si susseguano in tempi ravvicinati. Parimenti,
per i contratti concernenti la fornitura periodica
o continuativa di beni e servizi, le Amministrazioni
interessate potranno, in via di autotutela, ripetere
ogni anno analoga richiesta, alla quale le Prefetture
sono pregate di corrispondere.
E' da evitare, invece, l'ulteriore richiesta di "comunicazione"
per gli stessi soggetti, quando l'Amministrazione o
ente interessato ne sono già in possesso, sia
pure per altro procedimento. Una prassi diversa contravverrebbe
al principio di semplificazione dell'azione amministrativa,
secondo cui la pubblica amministrazione ricava "ex
se" gli elementi di cui è già in
possesso (art.10, comma 2, L.15/68; art.1, comma 2,
L.241/9O).
Per le Amministrazioni o Enti destinatari delle già
citate comunicazioni previste dall'art.10-bis della
legge n.575/1965, il riscontro accurato delle stesse
può costituire una utile alternativa alla prassi,
sopra suggerita, di ripetere la richiesta di "comunicazione".
Specifiche indicazioni saranno fornite allorché
saranno attivati i collegamenti informatici di cui
si è già detto.
EFFICACIA DELLE "CERTIFICAZIONI" GIÀ
ACQUISITE
Di seguito a circolare telegrafica pari numero del 7
agosto u.s., si conferma che per i procedimenti in
corso per i quali sono state già acquisite le
"certificazioni", nei termini di validità
delle stesse, a norma dell'abrogato art.10-sexies della
legge 575/1965, non è necessario procedere a
ulteriore richiesta della "comunicazione"
di cui all'art.2 del decreto legislativo n.490/1994,
attesa la sostanziale identità dei rispettivi
contenuti.
AMBITO SOGGETTIVO DELLE "COMUNICAZIONI"
L'ambito soggettivo delle "comunicazioni"
prefettizie di cui all'art.2 del decreto legislativo
è costituito, dal lato passivo, dalle persone
fisiche di volta in volta interessate e dagli altri
soggetti indicati nell'allegato 5 del medesimo provvedimento.
Sono esclusi i conviventi, per cui nessuna certificazione
di residenza o di stato di famiglia è richiesta,
in quanto l'estensione delle interdizioni a questi
ultimi non discende più "ex lege"
come era nella formulazione dell'art.10 della legge
n.575/1965, "novellato" nel 1982., bensì,
di volta in volta, dal giudice, con specifico provvedimento,
come dispone lo stesso articolo, quarto comma, nella
formulazione "novellata" dalla legge 19-3-1990,
n.55. Essi, pertanto, sono considerati "ex se"
come persone soggette a specifica causa di interdizione.
Sono parimenti escluse dal regime della "comunicazione",
come soggetti passivi della stessa, e, beninteso, come
soggetti passivi delle informazioni di cui all'art.4
del decreto legislativo, gli organi della pubblica
amministrazione e gli enti pubblici, ancorché
economici, e gli altri soggetti indicati dall'art.1
del decreto legislativo n.490/1994.
Tuttavia, è da considerare come utile forma di
autotutela per la pubblica amministrazione quella di
richiedere la "comunicazione" o le "informazioni"
prefettizie, in relazione al valore nei confronti dei
soggetti privati che, nel momento costitutivo, concorrono
alla istituzione di aziende, società o imprese
a partecipazione pubblica, di quelli nei cui confronti
è deliberata la partecipazione pubblica, e di
quelli, infine, per i quali l'ammissione a partecipare
nelle società o imprese vigilate o controllate
dallo Stato o da altro ente pubblico è successivamente
deliberata.
AMBITO OGGETTIVO
A parte le già rilevate destinazioni per "fasce"
di valore ed i casi in cui, per ragioni di urgenza,
può procedersi sulla base delle dichiarazioni
sostitutive degli interessati, (vedi il prossimo paragrafo),
si osserva che non sono sostanzialmente mutati, rispetto
al precedente regime delle "certificazioni",
gli ambiti oggettivi esclusi dal regime delle "certificazioni",
gli ambiti oggettivi esclusi dal regime delle "comunicazioni
antimafia", salvo gli effetti dell'abrogazione
dell'art.10-sexies della legge n.575/1965. Riprendendo,
pertanto, le indicazioni precedentemente fornite va
rilevato che, in forza della pressoché generalizzata
valenza della finalità imprenditoriale (art.10,
primo comma, lettere b), e), ed f) della legge n.575/1965),
restano escluse dagli obblighi del decreto legislativo
n.490/1994 salvo espressa menzione (es. licenze di
polizia e di commercio) "quelle determinazioni
amministrative che solo indirettamente sono suscettibili
di produrre effetti sull'attività imprenditoriale,
quali ad esempio i nulla osta, le licenze e simili
aventi contenuto tecnico...".
In tal senso non sono modificate le riportate indicazioni
della già citata circolare 28-6-1990, n.2481.
Devono ritenersi parimenti esclusi i titoli abilitativi
o autorizzatori richiesti per l'esercizio di un lavoro
svolto senza i caratteri organizzativi propri dell'impresa
o di un lavoro dipendente, nonché quelli relativi
al perseguimento di interessi patrimoniali estranei
all'attività di impresa.
Del pari sono escluse le erogazioni o altre agevolazioni
economiche che non attengano allo svolgimento di attività
imprenditoriali, ma ad esigenze economico-sociali personali
o al perseguimento di interessi patrimoniali non imprenditoriali.
In tal senso, non sono modificate le indicazioni già
fornite con la citata circolare del 5-12-1991 di questo
Ministero.
Sono, infine, esclusi dalla disciplina del decreto legislativo
n.490/1994 i provvedimenti di rinnovo che si esauriscono
in adempimenti periodici dell'interessato, anche se
soggetti ad una attività meramente vidimatrice
della P.A. (es. rinnovo di bollo, versamenti e simili).
AUTOCERTIFICAZIONI
Per evidenti esigenze di urgenza e di semplificazione,
gli organi della pubblica amministrazione e gli altri
soggetti tenuti a richiedere le "comunicazioni"
di cui all'art.2 del decreto legislativo n.490/1994
possono procedere sulla base di autocertificazioni,
in luogo delle predette "comunicazioni",
nei casi previsti dall'art.3 e dall'allegato 2 del
medesimo decreto legislativo.
Nel caso di contratti e subcontratti relativi a lavori
o forniture e, si intende, trattandosi di provvedimenti
ugualmente finalizzati, di concessione di opere, beni
e servizi pubblici, l'urgenza è desunta dalla
disciplina che li riguarda, ovvero è dichiarata
o riconosciuta dalla amministrazione o ente pubblico
interessati.
Nel caso di provvedimenti di rinnovo, sempre che si
esprimano in una attività provvedimentale, e
delle cosiddette autorizzazioni implicite conseguenti
alle ipotesi di "silenzio assenso" previste
dagli artt. 19 e 20 della legge n.241/1990, l'autodichiarazione
risponde a evidenti finalità di semplificazione
amministrativa.
Si precisa, al riguardo, che l'autocertificazione sarà
di norma contestuale alla domanda o alla denuncia di
inizio della attività, ovvero allegata alla
stessa.
Restano fuori, peraltro, gli obblighi di riscontro e
di ritiro dei provvedimenti già disposti, a
norma dell'art.10-bis della legge n.575/1965; si richiama
inoltre l'attenzione sulle disposizioni di carattere
generale del decreto del Presidente della Repubblica
25-1-1994, n.130, (Regolamento di attuazione della
legge 4-1-1968, n.15), riguardanti le dichiarazioni
sostitutive, in parte applicabili anche alle autocertificazioni
qui in esame, soprattutto per quanto concerne gli artt.
3 (Presentazione delle dichiarazioni sostitutive),
5 (Irregolarità ed incompletezza), 6 (Stranieri)
e 7 (Disposizioni generali).
LE INFORMAZIONI DEL PREFETTO EX ART.4
Già nella vigenza della precedente normativa
si è posto più volte il problema di quali
cautele debbano adottare il prefetto e gli organi della
pubblica amministrazione quando, pur in assenza delle
specifiche cause di interdizione previste dalla legge,
emergessero ulteriori controindicazioni al rapporto
fra determinati soggetti e la stessa pubblica amministrazione.
Soccorreva, e soccorre tuttora, la speciale normativa
riguardante gli interventi dell'Alto Commissario per
il coordinamento della lotta contro la delinquenza
mafiosa (decreto legge 6-9-1982, n.629, convertito
in legge 12-10-1982, n.726, successivamente aggiornato
con legge 15-11-1988, n.486), sia con riguardo ai poteri
di accertamento e di accesso (artt. 1 e 1- bis), sia
con riguardo all'iniziativa di render noti alle amministrazioni
o enti interessati gli elementi utili per meglio determinare
le valutazioni discrezionali di competenza (art.1-
septies).
Premesso che, a seguito della soppressione della predetta
Autorità, i poteri sopra accennati sono stati
delegati ai prefetti, sicché essi continueranno
a farvi, all'occorenza, ricorso, va sottolineato che
il sistema delle cautele nei confronti dei tentativi
di infiltrazione malavitosa è ora integrato
dalla speciale disciplina dell'art.4 del decreto legislativo
n.490/1994.
Tale nuova disposizione sancisce il dovere della pubblica
amministrazione e degli altri soggetti indicati dall'art.1,
di astenersi dall'intrattenere rapporti economico-finanziari,
nel campo delle opere e lavori pubblici, della concessione
di beni e servizi pubblici delle pubbliche forniture,
ed in quello delle erogazioni di denaro pubblico, con
soggetti ancorché non "interdetti",
anche solo segnalati per tentativi di infiltrazione
mafiosa.
Si tratta di un dovere che, pur senza espressa menzione,
risulta comunque ampiamente sostenuto dal non trascurabile
reticolo delle norme vigenti, di carattere penale,
amministrativo, contabile e disciplinare.
INDICAZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE.
I soggetti tenuti a richiedere le informazioni del prefetto
ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo n.490/1994
sono quelli indicati nell'art.1 dello stesso decreto,
sempre che i contratti e subcontratti, le concessioni
e le erogazioni di interesse rientrino nelle categorie
elencate nell'allegato 3 del medesimo decreto. Non
rientrano, quindi, nell'ambito di applicabilità
delle norme i contratti e subcontratti attinenti ad
opere, beni o servizi che non riguardano la pubblica
amministrazione. Resta fermo quanto già detto
circa gli organi abilitati all'istruttoria e i concessionari.
Le richieste delle informazioni devono essere inoltrate
utilizzando preferibilmente i modulari facsimile predisposti
dalla prefettura, accuratamente compilati, e, se pure
inoltrate con fogli a testo libero, devono comunque
contenere, ben evidenziati, gli elementi indicati nell'allegato
4 del decreto legislativo.
Quanto alla competenza territoriale, si richiama l'attenzione
sul fatto che l'art.2, sesto comma, del decreto legge
30-11-1994, n.658, ha modificato l'originaria formulazione
del terzo comma del citato art.4, attestando la competenza
al prefetto della provincia "nella quale hanno
residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le
associazioni, società o consorzi interessati
ai contratti e subcontratti, di cui al primo comma,
lettera a) e c), o che siano destinatari degli atti
di concessione di cui alla lettera b) dello stesso
primo comma".
Qualora il rapporto con la pubblica amministrazione
riguardi una articolazione secondaria delle imprese,
società o consorzi interessati, avrà
rilievo, ai fini della competenza territoriale, la
sede di detta articolazione.
Per l'indicazione dei conviventi, gli elementi possono
essere desunti da dichiarazione sostitutiva effettuata
dagli interessati, cui evidentemente spetta di dare
completa e corretta indicazione dei suddetti elementi.
Per i conviventi non appartenenti alla famiglia o residenti
all'estero non è richiesta alcuna indicazione
o certificato.
DECORRENZA
La previsione, contenuta nell'art.4 del decreto legislativo
n.490/1994, di specifiche indicazioni procedurali anche
per la stessa compilazione iniziale della richiesta
delle informazioni ed il carattere interdittivo delle
informazioni attestanti i tentativi di infiltrazione
malavitosa fanno ritenere inapplicabile il sistema
designato dal predetto articolo ai procedimenti contrattuali,
autorizzatori o concessori iniziati anteriormente all'entrata
in vigore dello stesso decreto legislativo.
CONTENUTO DELLE INFORMAZIONI
Verificata la completezza della richiesta, i prefetti
procederanno innanzi tutto alla verifica della esistenza
o meno, a carico dei soggetti ivi indicati, delle cause
di interdizione previste dalla legge art.10 legge n.575/1965;
allegato 1 del decreto legislativo n.490/1994., nonché
- salvo che la predetta verifica abbia già evidenziato
le citate cause interdittive - della esistenza o meno
di notizie ed elementi sintomatici di tentativi di
infiltrazione mafiosa nelle imprese o società
interessate, da parte della delinquenza organizzata.
Per l'eventuale attivazione di più estese verifiche,
da svolgere con la necessaria attenzione alla celerità
del procedimento, i prefetti potranno trarre utili
indicazioni, dalla consultazione degli archivi informatici
comunque disponibili, oltre che dagli atti d'ufficio.
Nel caso in cui sia accertata la sussistanza di una
delle cause interdittive previste dalla legge art.10
legge n.575/1965; allegato 1 al decreto legislativo
n.490/1994. ciò sarà comunque sufficiente
per produrre gli effetti interdittivi dell'art.4 in
questione, per cui se ne darà immediata comunicazione
all'Amministrazione, Ente, società, azienda
o impresa richiedente.
Nessuna informazione supplementare è necessaria,
oltre alla comunicazione dell'insussistenza delle cause
interdittive previste dall'art.10 della legge n.575/1965,
qualora non si riscontrino né "elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa",
né altri elementi che possano comunque indurre
a più approfondite verifiche.
Pertanto, si sottolinea che la trasmissione, da effettuarsi
entro il termine prescritto, della sola attestazione
dell'insussitenza delle cause interdittive predette,
senza ulteriori indicazioni e senza la riserva di più
approfonditi accertamenti, non può avere altro
effetto se non che può essere dato corso ai
procedimenti contrattuali o amministrativi e alle erogazioni
per le quali opera l'art.4 del decreto legislativo.
Nel caso, invece, che gli elementi acquisiti richiedano
un'attenta valutazione circa la qualificazione sintomatica
degli stessi, ovvero ulteriori verifiche, o risultino
comunque incompleti, le SS.LL. comunicheranno senza
ritardo alle Amministrazioni e agli altri soggetti
richiedenti che le verifiche disposte sono di particolare
complessità e provvederanno a fornire le informazioni
acquisite nei successivi trenta giorni.
Nell'interessare, all'occorrenza, gli organi di polizia
e gli altri uffici della provincia, si avrà
cura di sottolineare l'urgenza del riscontro e di chiedere
agli stessi di fornire tempestivamente, d'iniziativa,
gli eventuali aggiornamenti, in modo da consentire
l'attivazione, se del caso, dei noti poteri di accesso
e di accertamento, e di corrispondere direttamente
alle eventuali ulteriori richieste di informazioni,
per le stesse società o imprese, evitando la
reiterazione dell'istruttoria.
L'informazione che sussistono "elementi relativi
a tentativi di infiltrazione mafiosa", nelle imprese
o società interessate, da parte della delinquenza
organizzata non può prescindere da almeno uno
dei seguenti riscontri:
a) la sussistenza di un provvedimento di condanna o
di rinvio a giudizio per uno dei delitti di cui all'art.51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero
per uno dei delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter
del codice penale, a carico di uno dei soggetti indicati
nelle lettere d) ed e) dell'allegato 4 al decreto legislativo
n.490/1994;
b) la sussitenza, a carico degli stessi soggetti, di
un provvedimento di condanna o di rinvio a giudizio
per il delitto di estorsione o per quello di usura,
dal quale risulti il tentativo dell'autore del delitto
di conseguire indebitamente la titolarità dell'impresa
o azienda o di una quota di essa;
c) l'adozione, nei confronti delle imprese, o società
interessate, di uno dei provvedimenti di cui all'art.3-quater
della legge n.575/1965 o la sussistenza del relativo
procedimento, purché sia stata notificata agli
interessati la richiesta del procuratore della Repubblica
o del Questore;
d) concordanti risultanze, a seguito degli accertamenti
disposti a norma dell'art.1, quarto comma, e dell'art.1-bis
del decreto legge n.629/1982.
Qualora gli elementi raccolti non siano sufficienti
o concordanti, i Prefetti potranno valutare l'opportunità
di comunicare all'Amministrazione o altro soggetto
richiedente le informazioni non coperte da segreto
utili per orientarne le scelte discrezionali, specificando
che le stesse non hanno, di per sé, l'efficacia
interdittiva di cui all'art.4, sesto comma, del decreto
legislativo.
E' da sottolineare che, anche nei casi sopra indicati,
qualora siano in atto provvedimenti o procedimenti
giudiziali finalizzati a neutralizzare i tentativi
di infiltrazione deliquenziale e ad assicurare la continuità
dell'attività imprenditoriale in condizioni
di regolarità e trasparenza (es.: sequestro
dell'azienda o di quote societarie, sospensione temporanea
dell'amministrazione, ecc.), dovrà essere svolta,
sia nella comunicazione delle informazioni, sia nell'azione
propositiva dei provvedimenti di competenza delle Amministrazioni
o Enti interessati, ogni utile azione tendente a non
vanificare gli effetti dell'azione correttiva in corso.
Viceversa, quando, a seguito degli accertamenti disposti,
risultino elementi sintomatici di infiltrazioni malavitose
e non risultino adottate le misure penali o di prevenzione
previste dall'ordinamento, dovranno essere posti in
essere gli interventi occorrenti per le eventuali iniziative
dell'Autorità giudiziaria o del questore.
Si osservano, per quanto non innovato dal decreto legislativo
n.490/1994 e dalle presenti direttive, quelle già
diramate con circolare 559/LEG/240.583/VI del 5-12-1991.
(c) 1996 Note's