(G.U. 2-6-1994, n.127)
CIRCOLARE IN MERITO AI DEPOSITI ASSOGGETTATI AL DECRETO MINISTERIALE 20 MAGGIO 1991 SUI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE ATTIVITA' INDUSTRIALI.
Con riferimento all'applicazione del decreto ministeriale 20-5-1991 ed alla circolare del Ministero dell'ambiente del 30 dicembre 1993, n.0029/032/CCL, in merito ai depositi assoggettati al citato decreto ministeriale si specifica quanto segue.
1. Errata-corrige.
Il titolo del punto 3 della circolare del Ministero
dell'ambiente del 30-12-1993, n.0029/93/032/CCL, è
modificato come segue: "3. Depositi diversi assoggettati
al decreto ministeriale 20-5-1991".
2. Esclusioni.
La disciplina dei rischi di incidenti rilevanti non
si applica al trasporto di sostanze e preparati pericolosi
su strada, per ferrovia, per via fluviale o marittima
o aerea.
3. Depositi diversi assoggettati agli obblighi del decreto
del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n.175.
Sono classificati come luoghi utilizzati per depositi
diversi di sostanze e preparati pericolosi nella tipologia
e nelle quantità individuate dal decreto ministeriale
20-5-1991:
- scali merci terminali di ferrovia;
- porti marittimi;
- porti fluviali;
- interporti;
- scali merci aeroportuali;
- campi boe di travaso.
4. Responsabilità.
Il titolare degli adempimenti previsti dalla normativa
vigente si deve identificare nel soggetto o che ha
autorità o che gestisce i luoghi e le aree definite
al punto 3.
5. Contenuti della notifica.
Ai fini della predisposizione dei contenuti della notifica
relativa ai luoghi ed alle aree definite al punto 3
restano valide le modalità stabilite dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 31-3-1989,
secondo la linea guida di cui all'allegato I alla presente
circolare.
L'analisi di cui all'allegato II al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 31-3-1989, potrà
essere richiesta eventualmente in fase istruttoria
o comunque sulla base di criteri di cui all'art.12
del decreto del Presidente della Repubblica del 17-5-1988,
n.175.
6. Contenuti della dichiarazione.
Ai fini della predisposizione dei contenuti della dichiarazione
relativa ai luoghi ed alle aree definite al punto 3,
in attesa delle modalità stabilite dall'art.13,
comma 1, lettera B), del decreto del Presidente della
Repubblica n.175/1988, restano valide le modalità
stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 31-3-1989, secondo la linea guida di cui
all'allegato II della presente circolare.
L'analisi di cui all'allegato II al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 31-3-1989, potrà
essere eventualmente richiesta con le modalità
di cui all'art.13, primo comma, lettera B), del decreto
del Presidente della Repubblica n.175/1988.
(Si omettono gli allegati).
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