[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DELL'AMBIENTE 17 MAGGIO 1994, N.SIAR/038/94

(G.U. 2-6-1994, n.127)

CIRCOLARE IN MERITO AI DEPOSITI ASSOGGETTATI AL DECRETO MINISTERIALE 20 MAGGIO 1991 SUI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE ATTIVITA' INDUSTRIALI.

Con riferimento all'applicazione del decreto ministeriale 20-5-1991 ed alla circolare del Ministero dell'ambiente del 30 dicembre 1993, n.0029/032/CCL, in merito ai depositi assoggettati al citato decreto ministeriale si specifica quanto segue.

1. Errata-corrige.
Il titolo del punto 3 della circolare del Ministero dell'ambiente del 30-12-1993, n.0029/93/032/CCL, è modificato come segue: "3. Depositi diversi assoggettati al decreto ministeriale 20-5-1991".

2. Esclusioni.
La disciplina dei rischi di incidenti rilevanti non si applica al trasporto di sostanze e preparati pericolosi su strada, per ferrovia, per via fluviale o marittima o aerea.

3. Depositi diversi assoggettati agli obblighi del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n.175.
Sono classificati come luoghi utilizzati per depositi diversi di sostanze e preparati pericolosi nella tipologia e nelle quantità individuate dal decreto ministeriale 20-5-1991:
- scali merci terminali di ferrovia;
- porti marittimi;
- porti fluviali;
- interporti;
- scali merci aeroportuali;
- campi boe di travaso.

4. Responsabilità.
Il titolare degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si deve identificare nel soggetto o che ha autorità o che gestisce i luoghi e le aree definite al punto 3.

5. Contenuti della notifica.
Ai fini della predisposizione dei contenuti della notifica relativa ai luoghi ed alle aree definite al punto 3 restano valide le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31-3-1989, secondo la linea guida di cui all'allegato I alla presente circolare.
L'analisi di cui all'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31-3-1989, potrà essere richiesta eventualmente in fase istruttoria o comunque sulla base di criteri di cui all'art.12 del decreto del Presidente della Repubblica del 17-5-1988, n.175.

6. Contenuti della dichiarazione.
Ai fini della predisposizione dei contenuti della dichiarazione relativa ai luoghi ed alle aree definite al punto 3, in attesa delle modalità stabilite dall'art.13, comma 1, lettera B), del decreto del Presidente della Repubblica n.175/1988, restano valide le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31-3-1989, secondo la linea guida di cui all'allegato II della presente circolare.
L'analisi di cui all'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31-3-1989, potrà essere eventualmente richiesta con le modalità di cui all'art.13, primo comma, lettera B), del decreto del Presidente della Repubblica n.175/1988.

(Si omettono gli allegati).




Indice Argomento

Indice Principale


(c) 1996 Note's