[Note's] DECRETO LEGGE 27 AGOSTO 1994, N. 515 (stralcio)

(G.U. 29-8-1994, n.201)

PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1994.

Convertito in:
LEGGE 28 OTTOBRE 1994, (G.U. 28-10-1994, n.253)

Art.6. MODIFICHE ALLE TARIFFE D'ESTIMO
1. I prospetti annessi al presente decreto sostituiscono o integrano le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al decreto legislativo n.568 del 1993, relativamente alle categorie e classi catastali dei comuni in essi indicati.
2. Per effetto delle decisioni della commissione censuaria centrale, adottate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell'art.2 del decreto legge n.16 del 1993 e del decreto legge 9-10-1993, n.405, convertito dalla legge 10-11-1993, n.457, sono stabilite le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane relative ai comuni di Casatenovo, Cassago Brianza e Cassina Valsassina, siti in provincia di Como, e al comune di Pont Canavese, sito in provincia di Torino, indicate nei prospetti annessi al presente decreto.
3. Sono annullate, con ripristino di quelle precedentemente vigenti, le tariffe d'estimo indicate nei prospetti annessi al decreto legislativo n.568 del 1993, relative ai comuni di San Marco in Lamis, sito in provincia di Foggia, zona censuaria prima, categoria A/1, classe unica; di Filignano, sito in provincia di Isernia, zone censuarie prima e seconda, categoria A/1, classe unica; di Santa Marina, sito in provincia di Salerno, zona censuaria prima, categoria A/1, classi da 1 a 5; di Moncalieri, sito in provincia di Torino, zona censuaria seconda, categoria C/4, classe unica; di Salzano, sito in provincia di Venezia, zona censuaria unica, categoria A/1, classe unica; di Crescentino, sito in provincia di Vercelli, zona censuaria prima, categoria A/1, classi 1, 2 e 3, e zona censuaria seconda, categoria A/1, classe unica; di Boiano, sito in provincia di Campobasso, zona censuaria seconda, categoria C/3, classe unica; di Monteiasi, sito in provincia di Taranto, zona censuaria seconda.
4. Restano ferme le disposizioni di cui al secondo comma dell'art.1 del decreto legislativo n.568 del 1993.
5. L'Amministrazione finanziaria provvede, entro sessanta giorni della data di entrata in vigore del presente decreto, all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite.
6. Per i comuni, relativamente ai quali sono modificate le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al decreto legislativo n.568 del 1993, per effetto del presente articolo, il termine previsto dall'art.6, primo comma, del decreto legislativo n.504 del 1992, per deliberare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, resta fissato al 12 maggio 1994.

Art.10. ENTRATA IN VIGORE
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 27 agosto 1994. Il presente decreto entra in vigore il 29 agosto 1994.




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