(G.U. 29-8-1994, n.201)
PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1994.
Convertito in:
LEGGE 28 OTTOBRE 1994, (G.U. 28-10-1994, n.253)
Art.6. MODIFICHE ALLE TARIFFE D'ESTIMO
1. I prospetti annessi al presente decreto sostituiscono
o integrano le tariffe d'estimo delle unità
immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al decreto
legislativo n.568 del 1993, relativamente alle categorie
e classi catastali dei comuni in essi indicati.
2. Per effetto delle decisioni della commissione censuaria
centrale, adottate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter
dell'art.2 del decreto legge n.16 del 1993 e del decreto
legge 9-10-1993, n.405, convertito dalla legge 10-11-1993,
n.457, sono stabilite le tariffe d'estimo delle unità
immobiliari urbane relative ai comuni di Casatenovo,
Cassago Brianza e Cassina Valsassina, siti in provincia
di Como, e al comune di Pont Canavese, sito in provincia
di Torino, indicate nei prospetti annessi al presente
decreto.
3. Sono annullate, con ripristino di quelle precedentemente
vigenti, le tariffe d'estimo indicate nei prospetti
annessi al decreto legislativo n.568 del 1993, relative
ai comuni di San Marco in Lamis, sito in provincia
di Foggia, zona censuaria prima, categoria A/1, classe
unica; di Filignano, sito in provincia di Isernia,
zone censuarie prima e seconda, categoria A/1, classe
unica; di Santa Marina, sito in provincia di Salerno,
zona censuaria prima, categoria A/1, classi da 1 a
5; di Moncalieri, sito in provincia di Torino, zona
censuaria seconda, categoria C/4, classe unica; di
Salzano, sito in provincia di Venezia, zona censuaria
unica, categoria A/1, classe unica; di Crescentino,
sito in provincia di Vercelli, zona censuaria prima,
categoria A/1, classi 1, 2 e 3, e zona censuaria seconda,
categoria A/1, classe unica; di Boiano, sito in provincia
di Campobasso, zona censuaria seconda, categoria C/3,
classe unica; di Monteiasi, sito in provincia di Taranto,
zona censuaria seconda.
4. Restano ferme le disposizioni di cui al secondo comma
dell'art.1 del decreto legislativo n.568 del 1993.
5. L'Amministrazione finanziaria provvede, entro sessanta
giorni della data di entrata in vigore del presente
decreto, all'inserimento negli atti catastali delle
nuove rendite.
6. Per i comuni, relativamente ai quali sono modificate
le tariffe d'estimo delle unità immobiliari
urbane di cui ai prospetti annessi al decreto legislativo
n.568 del 1993, per effetto del presente articolo,
il termine previsto dall'art.6, primo comma, del decreto
legislativo n.504 del 1992, per deliberare l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno
1994, resta fissato al 12 maggio 1994.
Art.10. ENTRATA IN VIGORE
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto
dal 27 agosto 1994. Il presente decreto entra in vigore
il 29 agosto 1994.
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