[Note's] DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N.297 (*)

(G.U. 19-5-1994, n.115-suppl.)

APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO.

(*) Del presente decreto si riportano soltanto gli articoli relativi
all'edilizia scolastica;

Titolo IV
EDILIZIA E ATTREZZATURE SCOLASTICHE

Art.83. COMPETENZE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA
1. Le funzioni amministrative in materia di lavori pubblici concernenti le opere di edilizia scolastica sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle regioni a statuto ordinario.
2. Tra le opere di edilizia scolastica di cui al primo comma sono comprese quelle relative ai licei artistici e agli istituti d'arte.

Art.84. COMPETENZE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA
1. A norma dell'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 14-5-1985, n.246 nel territorio della regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia scolastica sono esercitate dall'amministrazione regionale.
2. A norma dell'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 19-6-1979 n.348 nel territorio della regione Sardegna le funzioni amministrative in materia di edilizia scolastica sono esercitate dall'amministrazione regionale.
3. A norma rispettivamente dell'art.26 del decreto del Presidente della Repubblica 25-11-1975, n.902 e dell'art.1 della legge 16-5-1978, n.196 si applicano alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Valle d'Aosta le disposizioni contenute nell'art.83 in ordine al trasferimento delle funzioni amministrative in materia di edilizia scolastica.
4. A norma dell'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 1-11-1973, n.687 sono esercitate dalle province di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia scolastica.

Art.85. COMPETENZE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA
1. Il comune esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione materna, elementare e media.
2. La provincia esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione secondaria superiore e alla formazione professionale.
3. La materia dell'edilizia scolastica nella scuola elementare e media comprende altresì gli oneri per l'arredamento e per le attrezzature.
4. Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi ad edifici per scuole elementari statali.

Art.86. PRINCIPI FONDAMENTALI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA
1. Le regioni, comprese quelle a statuto speciale, emanano norme legislative per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica, nei limiti dei principi fondamentali che seguono e di quelli stabiliti dalla legge quadro in materia di lavori pubblici 11-2-1994, n.109:
a) dovrà essere previsto che per l'esecuzione delle opere gli enti obbligati, province e comuni e consorzi costituiti tra tali enti, operino, ove possibile con piani organici, per incentivare i processi di industrializzazione edilizia;
b) dovranno essere previsti i tempi per l'acquisizione delle aree occorrenti da parte degli enti competenti e dovrà essere garantita l'osservanza delle norme tecniche di cui al successivo art.90, sesto comma;
c) dovranno essere previsti i tempi per la progettazione, approvazione ed esecuzione delle opere, nonché le procedure surrogatorie regionali per i casi di inadempienza.

Art.87. PATRIMONIO INDISPONIBILE
1. Le opere realizzate ai sensi dell'art.86 appartengono al patrimonio indisponibile degli enti competenti con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

Art.88. AREE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA
1. Per l'individuazione di aree da destinare all'edilizia scolastica, non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, si applicano le disposizioni di cui all'art.10 della legge 5-8-1975, n.412.
2. In ogni caso vanno osservate le norme tecniche relative alla edilizia scolastica e agli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica stabiliti con il decreto di cui al sesto comma dell'art.90.

Art.89. EDIFICI SCOLASTICI, PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI
1. I nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre e di impianti sportivi, devono essere distribuiti sul territorio e progettati in modo da realizzare un sistema a dimensioni e localizzazioni ottimali il quale:
a) configuri ogni edificio scolastico come struttura inserita in un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative e, compatibilmente con la preminente attività didattica della scuola, consenta la fruibilità dei servizi scolastici, educativi, culturali e sportivi da parte della comunità, secondo il concetto dell'educazione permanente e consenta anche la piena attuazione della partecipazione alla gestione della scuola;
b) favorisca l'integrazione tra più scuole di uno stesso distretto scolastico, assicurando il coordinamento e la migliore utilizzazione delle attrezzature scolastiche e dei servizi, nonché la interrelazione tra le diverse esperienze educative;
c) consenta una facile accessibilità alla scuola per le varie età scolari tenendo conto, in relazione ad esse, delle diverse possibilità di trasporto e permetta la scelta tra i vari indirizzi di studi indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali;
d) permetta la massima adattabilità degli edifici scolastici per l'attuazione del tempo pieno e lo svolgimento delle attività integrative, in relazione al rinnovamento e aggiornamento delle attività didattiche o di ogni altra attività di tempo prolungato.
2. Tutti gli edifici scolastici devono comprendere un'area per le esercitazioni all'aperto.
3. Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica devono essere dotati di una palestra coperta, quando non superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano più di 20. Alla palestra devono essere annessi i locali per i relativi servizi.
4. Le aree e le palestre sono considerate locali scolastici agli effetti della manutenzione, della illuminazione, della custodia, della somministrazione del riscaldamento e della provvista di acqua da parte degli enti locali.
5. Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell'arredamento scolastico.
6. Sono privilegiati i progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti di uso comune a più scuole e aperti alle attività sportive delle comunità locali e delle altre formazioni sociali operanti nel territorio. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione definisce i criteri tecnici a cui devono corrispondere gli impianti sportivi polivalenti, nonché lo schema di convenzione da stipulare tra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la utilizzazione integrata degli impianti medesimi.
7. A norma dell'art.24 della legge 5-2-1992, n.104 gli edifici scolastici, e relative palestre e impianti sportivi, devono essere realizzati in conformità alle norme dirette alla eliminazione ed al superamento delle barriere architettoniche.

Art.90. CENTRO STUDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA
1. Presso il Ministero della pubblica istruzione funziona il Centro studi per l'edilizia scolastica con i seguenti compiti:
a) promuovere iniziative di studio, di ricerca e di sperimentazione, relativamente alla riqualificazione degli edifici, ai criteri di progettazione, ai costi, alla tipizzazione edilizia, alla razionalizzazione ed industrializzazione dei sistemi di costruzione, alla manutenzione degli edifici;
b) provvedere alla pubblicazione e alla diffusione e valorizzazione dei risultati degli studi e delle sperimentazioni eseguite sia in Italia che all'estero.
2. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera a) del primo comma, il Ministro della pubblica istruzione può avvalersi di istituti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e di istituti universitari, con i quali può stipulare apposite convenzioni; per quelle di cui alla lettera b) il Centro studi mantiene rapporti con istituti similari anche esteri ai fini dello scambio delle informazioni e delle esperienze, e partecipa alla collaborazione internazionale per il progresso degli studi e delle ricerche.
3-5. Si omettono i commi relativi al funzionamento del Centro Studi.
6. Sulla base degli studi, ricerche e sperimentazioni del Centro, il Ministro dei lavori pubblici emana, con suo decreto, norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.

Art.91. EDILIZIA SPERIMENTALE
1. I compiti di studio e di ricerca in materia di edilizia scolastica, di progettazione e di tipizzazione, sono anche diretti alla costituzione di un patrimonio progetti e all'avvio di procedure d'appalto per modelli, con particolare riguardo all'edilizia industrializzata e alla realizzazione di opere di edilizia scolastica sperimentale.
2. L'attività di cui al primo comma può essere rivolta anche alla realizzazione di opere connesse alla sperimentazione didattica.
3. I relativi progetti sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello dei lavori pubblici.
4. La sorveglianza dei lavori per l'apprestamento delle aree e la direzione dei lavori sono affidate alle regioni interessate che provvedono a mezzo degli uffici del genio civile o degli uffici tecnici degli enti locali o secondo le diverse disposizioni della legge regionale.
5. Al collaudo delle opere provvede il Ministero dei lavori pubblici.
6. L'uso degli stanziamenti e l'esito delle sperimentazioni sono resi pubblici a cura del Ministero della pubblica istruzione.

Art.92. OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA SPERIMENTALE
1. Per quanto non espressamente previsto nell'art.91, si applicano le disposizioni contenute nella legge 11-2-1994, n.109 e nei regolamenti emanati ai sensi della stessa legge.

Art.93. RILEVAZIONE NAZIONALE SULL'EDILIZIA SCOLASTICA
1. Ogni quinquennio il Ministero della pubblica istruzione promuove una rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica per accertarne la consistenza e la funzionalità nonché le carenze quantitative e qualitative.
2. Per la metodologia e le modalità della rilevazione, il Ministero della pubblica istruzione si avvale del proprio ufficio di statistica ed osserva le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art.17 del decreto legislativo 6-9-1989, n.322 e la disposizione di cui all'art.10 della legge 23-9-1992, n.498.

Art.94. PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E USO DELLE ATTREZZATURE
1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge quadro sull'edilizia scolastica e al fine di assicurare prioritariamente la piena e razionale utilizzazione di tutti gli edifici scolastici, anche mediante l'assegnazione in uso di parte di essi a scuole di tipo diverso da quello per il quale l'ente proprietario ha l'obbligo della fornitura dei locali, il provveditore agli studi, d'intesa con gli enti locali competenti e sentito il consiglio scolastico provinciale, definisce annualmente un piano di utilizzazione di tutti gli edifici e locali scolastici disponibili, tenuto conto delle esigenze connesse con la consistenza della popolazione scolastica, anche nel quinquennio successivo, con la formazione delle classi e con lo svolgimento delle specifiche attività didattiche di ciascun tipo di scuola.
2. Il piano di utilizzazione è comunicato alla regione.
3. I rapporti tra ente obbligato ed ente proprietario dei locali da utilizzare, qualora si tratti di enti diversi, sono regolati da apposita convenzione, che può prevedere anche l'assegnazione in uso gratuito.
4. L'approvazione della convenzione comporta l'obbligo dei soggetti in essa indicati di darvi esecuzione nei tempi e con le modalità stabilite.
5. Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, semprechè non si pregiudichino le normali attività della scuola. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso e dell'organizzazione dei servizi necessari.

Art.95. USO DELLE SEDI E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE NEI RAPPORTI TRA SCUOLA E REGIONI
1. Per la realizzazione delle attività di formazione professionale le regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dai commi quarto e quinto, dell'art.96.
2. Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

Art.96. USO DELLE ATTREZZATURE DELLE SCUOLE PER ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLE SCOLASTICHE
1. Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'art.22.
2. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.
3. In esse sono stabiliti le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.
4. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.
5. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.
6. Nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo, possono essere attuate, a norma dell'art.1 della legge 19-7-1991, n.216, iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose.

Art.97. FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA E DELLE SPESE PER L'ARREDAMENTO SCOLASTICO
1. Per il finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle spese per l'arredamento concernenti scuole statali di ogni ordine e grado si osservano le disposizioni della legge 23-12-1991, n.430 nei limiti dei relativi stanziamenti e con le modalità ivi stabilite.

Parte II
Ordinamento scolastico

Titolo I
LA SCUOLA MATERNA STATALE

Capo I
FINALITÀ E ORDINAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA

Art.107. ONERI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE STATALI, ALLE LORO ATTREZZATURE ED EDILIZIA
1. La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a carico del comune ove hanno sede le scuole. E' ugualmente a carico del comune il personale di custodia.
2. Gli oneri per l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di gioco delle scuole materne statali sono a carico dello Stato. Le attrezzature, l'arredamento ed il materiale forniti dallo Stato restano in proprietà dei comuni per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione.

Capo VI
MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Art.159. ONERI A CARICO DEI COMUNI
1. Spetta ai comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si provvede ai sensi dell'art.139.
2. Sono inoltre a carico dei comuni le spese per l'arredamento, l'illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria.

Art.160. CONTRIBUTI DELLO STATO
1. Lo Stato contribuisce, ai sensi e con i criteri di cui agli artt.7 e 8 della legge 16-9-1960, n.1014 e successive modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province.

Titolo IV
LA SCUOLA MEDIA

Capo VI
GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Art.190. ONERI A CARICO DEI COMUNI E CONTRIBUTI DELLO STATO
1. I comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e a provvedere all'eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi.
2. Analoghi oneri sono posti a carico dei comuni nei quali abbiano sede le classi e i corsi distaccati di cui al quarto comma dell'art.56.
3. Lo Stato contribuisce ai sensi e con i criteri di cui agli artt.7 e 8 della legge 16-9-1960 n.1014 e successive modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province.

Titolo V
ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Capo VII
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE ARTISTICA

Art.262. LOCALI E ARREDAMENTO
1. I fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per spese di uffici e di locali e di rappresentanza, per acquisto e conservazione di materiale artistico e didattico e per le altre esigenze di funzionamento sono ripartiti annualmente tra gli istituti.
2. I progetti dei lavori e forniture per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili destinati a sede di accademie, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori e licei artistici e per i quali sono contratti mutui, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, ferma restando l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di tutela storico-artistica, ambientale e di difesa del suolo.
3. L'approvazione del progetto dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Art.263. USO DEI LOCALI E PROVENTI DEI LAVORI ESEGUITI NELLE OFFICINE
1. Il consiglio di amministrazione è autorizzato a concedere a privati l'uso di locali dell'istituto per fini analoghi a quelli dell'istituto stesso e l'uso di strumenti a scopo di studio.
2. Gli eventuali proventi di tali concessioni sono inscritti nel bilancio dell'istituto per l'esercizio seguente.
3. I lavori eseguiti nelle officine degli istituti d'arte possono essere venduti al pubblico a profitto del bilancio dell'istituto.




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