(G.U. 10-8-1994, n.186)
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE 17 GENNAIO 1994, N.47, IN MATERIA DI COMUNICAZIONI E CERTIFICAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA ANTIMAFIA.
Art.1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo
si applicano alle pubbliche amministrazioni e agli
enti pubblici, agli enti e alle aziende vigilati dallo
Stato o da altro ente pubblico e alle società
o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro
ente pubblico.
Art.2. ORDINAMENTO DELLE COMUNICAZIONI - LETTERA A)
DELL'ART. 1 COMMA 1, DELLA LEGGE 17 GENNAIO 1994, N.47
1. In attuazione di specifici progetti di informatizzazione
della pubblica amministrazione sono attivati i collegamenti
occorrenti tra le prefetture e le amministrazioni ed
enti pubblici di cui all'art.1 che hanno sede nella
provincia, per la trasmissione a questi ultimi, in
via telematica o informatica, delle segnalazioni circa
la sussistenza delle cause di divieto o di sospensione
dei procedimenti indicate nell'allegato 1.
2. Nessun provvedimento di diniego o altrimenti sfavorevole
all'interessato può essere adottato o eseguito
sulla base delle segnalazioni trasmesse a norma del
primo comma senza specifica comunicazione di conferma
da effettuarsi, a cura della prefettura competente,
anche mediante elenchi cumulativi, entro dieci giorni
dalla richiesta nominativa. Con l'osservanza delle
stesse modalità e termini si procede per le
comunicazioni da effettuarsi quando i collegamenti
di cui al primo comma non sono attivati o non sono
comunque operanti.
Art.3. AUTOCERTIFICAZIONE - LETTERA C) DELL'ART. 1 COMMA
1, DELLA LEGGE 17 GENNAIO 1994, N.47
1. Fuori dei casi previsti dall'art.4, i contratti e
subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati
urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a
provvedimenti già disposti, sono stipulati,
autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita
dichiarazione con la quale l'interessato attesti che
nei propri confronti non sussistono le cause di divieto,
di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato
1 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali
cause nei confronti dei propri conviventi, nominativamente
elencati. La sottoscrizione della dichiarazione deve
essere autenticata con le modalità dell'art.20
della legge 4-1-1968, n.15. La predetta dichiarazione
è resa dall'interessato anche quando gli atti
e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano
le attività di cui all'allegato 2.
2. Fuori dei casi di cui al primo comma e di quelli
previsti dall'art.4 i provvedimenti, gli atti, i contratti
e i subcontratti indicati nell'allegato 3 sono adottati,
stipulati o autorizzati previa verifica delle segnalazioni
di cui all'art.2, secondo comma.
Art.4. INFORMAZIONI DEL PREFETTO - LETTERA D) DELL'ART.
1 COMMA 1, DELLA LEGGE 17 GENNAIO 1994, N.47
1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e
gli altri soggetti di cui all'art.1, devono acquisire
le informazioni di cui al quarto comma prima di stipulare,
approvare o autorizzare i contratti e subcontratti,
ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni
o erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui valore
sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge
in attuazione delle direttive comunitarie in materia
di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche
forniture, indipendentemente dai casi di esclusione
ivi indicati;
b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni
di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento
di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione
di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo
o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento
di attività imprenditoriali;
c) superiore a 200 milioni di lire per l'autorizzazione
di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la
realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione
di servizi o forniture pubbliche.
2. E' vietato, a pena di nullità, il frazionamento
dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni
compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente
articolo.
3. Ai fini di cui al primo comma, la richiesta di informazioni
è inoltrata al prefetto della provincia nella
quale hanno sede i soggetti di cui all'art.1. Tale
richiesta deve contenere gli elementi di cui all'allegato
4.
4. Il prefetto trasmette alle amministrazioni richiedenti,
nel termine massimo di quindici giorni dalla ricezione
della richiesta, le informazioni concernenti la sussistenza
o meno, a carico di uno dei soggetti indicati nelle
lettere d) ed e) dell'allegato 4, delle cause di divieto
o di sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato
1, nonché le informazioni relative ad eventuali
tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare
le scelte e gli indirizzi delle società o imprese
interessate. A tal fine il prefetto, anche avvalendosi
dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal
Ministro dell'interno, dispone le necessarie verifiche
nell'ambito della provincia e, ove occorra, richiede
ai prefetti competenti che le stesse siano effettuate
nelle rispettive province.
5. Quando le verifiche disposte a norma del quarto comma
siano di particolare complessità, il prefetto
ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione
interessata e fornisce le informazioni acquisite entro
i successivi trenta giorni. Nel caso di lavori o forniture
di somma urgenza, fatto salvo quanto previsto dal sesto
comma, le amministrazioni possono procedere dopo aver
inoltrato al prefetto la richiesta di informazioni
di cui al terzo comma.
6. Quando, a seguito delle verifiche disposte a norma
del quarto comma, emergono elementi relativi a tentativi
di infiltrazione mafiose nelle società o imprese
interessate, le amministrazioni cui sono fornite le
relative informazioni dal prefetto, non possono stipulare,
approvare o autorizzare i contratti o subcontratti,
né autorizzare, rilasciare o comunque consentire
le concessioni e le erogazioni. Nel caso di lavori
o forniture di somma urgenza di cui al quinto comma,
qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata
nell'allegato 1 o gli elementi relativi a tentativi
di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente
alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori
o all'autorizzazione del subcontratto, l'amministrazione
interessata può revocare le autorizzazioni e
le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo
il pagamento del valore delle opere già eseguite
e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione
del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Art.5. IMPRESE, SOCIETA' ED ALTRE PERSONE GIURIDICHE
1. Quando si tratta di associazioni, imprese, società
e consorzi, le disposizioni degli artt. 2, 3 e 4 del
presente decreto si applicano nei confronti dei soggetti
indicati nell'allegato 5.
Art.6. ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente decreto entra in vigore il 10 agosto
1994.
Allegato 1
CAUSE DI DIVIETO, DI SOSPENSIONE E DI DECADENZA PRETE
DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 31-5-1965, N.575, IN RIFERIMENTO
AGLI ARTT. 2, COMMA 1; 3, COMMA 1; 4, COMMI 4 E 6,
DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO
I) Cause di divieto ad ottenere le licenze, le concessioni,
le iscrizioni, le erogazioni e gli altri provvedimenti
ed atti, nonché a concludere i contratti e subcontratti
indicati nell'art.10, commi primo e secondo, della
legge 31-5-1965, n.575:
a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura
di prevenzione (art.10, secondo comma, legge n.575/1965);
b) sentenza definitiva di condanna, o sentenza di primo
grado confermata in grado di appello, per uno dei delitti
di cui all'art.51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale (art.10, comma 5- ter, legge n.575/1965);
c) provvedimento del tribunale che dispone in via provvisoria
i divieti nel corso del procedimento di prevenzione,
se sussistono motivi di particolare gravità
(art.10, commi 3 e 5-bis, legge n.575/1965);
d) provvedimento del tribunale che dispone che i divieti
operino anche nei confronti di chiunque conviva con
la persona sottoposta a misura di prevenzione, nonché
nei confronti di imprese, associazioni, società
e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di
prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
modo scelte e indirizzi (art.10, quarto comma, legge
n.575/1965).
II) Causa di sospensione dell'efficacia delle iscrizioni,
delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti
di cui all'art.10, primo e secondo comma, della legge
31-5-1965, n.575:
a) provvedimento del tribunale che in via provvisoria
sospende l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni
e degli altri provvedimenti ed atti di cui all'art.10,
commi primo e secondo, della legge n. 575/1965 (art.10,
commi 3 e 5-bis, legge n.575/1965).
III) Cause di decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni,
concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni
di cui all'art.10, comma 1, della legge 31-5-1965,
n.575:
a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura
di prevenzione (art.10, secondo comma, legge n.575/1965);
b) sentenza definitiva di condanna, o sentenza di primo
grado confermata in grado di appello, per uno dei delitti
di cui all'art.51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale (art.10, comma 5- ter, legge n.575/1965);
c) provvedimento del tribunale che dispone che le decadenze
operino anche nei confronti di chiunque conviva con
la persona sottoposta a misura di prevenzione, nonché
nei confronti di imprese, associazioni, società
e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di
prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
modo scelte e indirizzi (art.10, quarto comma, legge
n.575/1965).
IV) Causa di sospensione del procedimento amministrativo
concernente i provvedimenti, gli atti, i contratti
e subcontratti di cui all'art.10, commi primo e secondo,
della legge 31-5-1965, n.575:
a) procedimento di prevenzione in corso e preventiva
comunicazione al giudice competente da parte della
pubblica amministrazione interessata (art.10, comma
5-bis, seconda parte, legge n.575/1965).
Allegato 2
ATTIVITA' OGGETTO DI ATTI E PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI
IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3, COMMA 1, DEL PRESENTE DECRETO
LEGISLATIVO
a) Attività private, sottoposte a regime autorizzatorio,
che possono essere intraprese su denuncia di inizio
da parte del privato alla pubblica amministrazione
competente (casi e condizioni indicati nell'art.19,
primo comma, della legge 7-8-1990, n. 241, come sostituito
dall'art.2, decimo comma, della legge 24-12-1993, n.537).
b) Attività private sottoposte alla disciplina
del silenzio- assenso (art.20 della legge 7-8-1990,
n.241), indicate nella tabella C annessa al regolamento
governativo approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26-4-1992, n.300.
Allegato 3
ATTI, PROVVEDIMENTI, CONTRATTI E SUBCONTRATTI DI CUI
ALL'ART. 10 DELLA LEGGE 31-5-1965, N.575, IN RIFERIMENTO
AGLI ARTT. 3, COMMA 2, E 4, COMMA 1, DEL PRESENTE DECRETO
LEGISLATIVO
a) Licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio.
b) Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonché concessioni di beni demaniali
allorché siano richieste per l'esercizio di
attività imprenditoriali.
c) Concessioni di costruzione, nonché di costruzione
e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione
e concessioni di servizi pubblici.
d) Iscrizioni negli albi di fornitori o di appaltatori
di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione
e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri
della Camera di commercio per l'esercizio del commercio
all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori
presso i mercati annonari all'ingrosso.
e) Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio,
concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività
imprenditoriali, comunque denominati.
f) Contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento
di attività imprenditoriali.
g) Contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura
di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione
e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi
tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.
Allegato 4
ELEMENTI CHE DEVONO ESSERE INDICATI NELLA RICHIESTA
DI INFORMAZIONI AL PREFETTO, IN RIFERIMENTO ALL'ART.
4,
COMMI 3 E 4, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO
a) Denominazione dell'amministrazione, ente, azienda,
società o impresa che procede all'appalto, concessione
o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il
subcontratto, la cessione o il cottimo.
b) Oggetto e valore del contratto, subcontratto, concessione
o erogazione.
c) Estremi della deliberazione dell'appalto o della
concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione.
d) Complete generalità dell'interessato o, se
trattasi di società impresa associazione o consorzio,
denominazione e sede, nonché complete generalità
degli altri soggetti di cui all'art.5 del decreto e
del direttore tecnico dell'impresa.
e) Complete generalità, in relazione ai soggetti
indicati nella lettera d), dei familiari, anche di
fatto, conviventi nel territorio dello Stato.
Allegato 5
ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE E FISICHE CUI SI RIFERISCE
L'ART. 5, COMMA 1, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO
a) Le società.
b) Per le società di capitali anche consortili
ai sensi dell'art.2615-ter del codice civile, per le
società cooperative, di consorzi cooperativi,
per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II,
sezione II, del codice civile, il legale rappresentante
e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione,
nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi
e nelle società consortili detenga una partecipazione
superiore al 10 per cento, ed i soci o consorziati
per conto dei quali le società consortili o
i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti
della pubblica amministrazione.
c) Per i consorzi di cui all'art.2602 del codice civile,
chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società
consorziate.
d) Per le società in nome collettivo, tutti i
soci.
e) Per le società in accomandita semplice, i
soci accomandatari.
f) Per le società di cui all'art.2506 del codice
civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel
territorio dello Stato.
(c) 1996 Note's