(G.U. 12-11-1994, n.265; supplemento)
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE E 90/679/CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO.
Titolo I
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1. CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure
per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
durante il lavoro, in tutti i settori di attività
privati o pubblici.
<<2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia,
dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito
delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle
destinate per finalità istituzionali alle attività
degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza
pubblica, delle università, degli istituti di
istruzione universitaria, degli istituti di istruzione
ed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze
diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei
e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate
tenendo conto delle particolari esigenze connesse al
servizio espletato, individuate con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, della sanità e della
funzione pubblica.>>. (Comma sostituito dall'art.1,
comma 1 del D.LEG.242/96)
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18-12-1973,
n.877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale
privato di portierato, le norme del presente decreto
si applicano nei casi espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome
di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi
statuti e relative norme di attuazione.
<<4-bis. Il datore di lavoro che esercita le attività
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti
che dirigono. o sovraintendono le stesse attività,
sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente
decreto.
4-ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente
decreto, il datore di lavoro non può delegare
quelli previsti dall'art.4, commi 1, 2, 4, lettera
a), e 11, primo periodo.>>. (Commi aggiunti dall'art.1,
comma 2 del D.LEG.242/96)
<<Art.2. DEFINIZIONI
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto
si intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro
alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto
di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati
i soci lavoratori di cooperative o di società,
anche di fatto, che prestino la loro attività
per conto delle società e degli enti stessi,
e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione
scolastica, universitaria e professionale avviati presso
datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le
loro scelte professionali. Sono altresì equiparati
gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari
e i partecipanti a corsi di formazione professionale
nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi
ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente
periodo non vengono computati ai fini della determinazione
del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto
fa discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto
di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto
che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa,
ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero
dell'unità produttiva, quale definita ai sensi
della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali
e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui
all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.29, per datore di lavoro si intende il dirigente
al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario
non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in
cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente
autonomia gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi:
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione
e protezione dai rischi professionali nell'azienda,
ovvero unità produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei
seguenti titoli:
- 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia
ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre
specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto
del Ministro della sanità di concerto con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica;
- 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro
o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
o in tossicologia industriale o in igiene industriale
o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- 3) autorizzazione di cui all'art.55 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n.277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione:
persona designata dal datore di lavoro in possesso
di attitudini e capacità adeguate;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona,
ovvero persone, eletta o designata per rappresentare
i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito
denominato rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure
adottate o previste in tutte le fasi dell'attività
lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali
nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità
dell'ambiente esterno;
h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente
durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità produttiva: stabilimento o struttura
finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata
di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.>>.
(Articolo sostituito dall'art.2 del D.LEG.242/96)
Art.3. MISURE GENERALI DI TUTELA
1. Le misure generali per la protezione della salute
e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò
non è possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso
che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni
tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché
l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso
con ciò che non lo è, o è meno
pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione
dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature
e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione,
anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che
sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e
biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei
rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a
rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto
soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,
macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi
di sicurezza in conformità alla indicazione
dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione
dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle
questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul
luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed
alla salute durante il lavoro non devono in nessun
caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
<<Art.4. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE
E DEL PREPOSTO
1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta,
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze
o dei preparati chimici impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la
sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi
quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1 il
datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale
sono specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa;
b) L'individuazione delle misure di prevenzione e di
protezione e dei dispositivi di protezione individuale,
conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza.
3. Il documento è custodito presso l'azienda
ovvero l'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione interno o esterno all'azienda secondo
le regole di cui all'art.8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e
protezione interno o esterno all'azienda secondo le
regole di cui all'art.8;
c) nomina, nei casi previsti dall'art.16, il medico
competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per
la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio,
di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave
e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e,
comunque di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza
ai fini della salute e della sicurezza del lavoro,
ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica
della prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto
delle capacità e delle condizioni degli stessi
in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi
di protezione individuale, sentito il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinché soltanto
i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave
e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori
delle norme vigenti, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro
e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del medico competente
degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo
sui processi e sui rischi connessi all'attività
produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni
di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro
o la zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da
prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate
dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle
misure di sicurezza e di protezione della salute e
consente al rappresentante per la sicurezza di accedere
alle informazioni ed alla documentazione aziendale
di cui all'art.19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che
le misure tecniche adottate possano causare rischi
per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente
gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza
dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati
il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato,
le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché
la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro
è redatto conformemente al modello approvato
con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione consultiva permanente,
di cui all'art.393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n.547, e successive modifiche,
ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione
dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale
decreto il registro è redatto in conformità
ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi
previsti dall'art.19, comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione
incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché
per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell'attività,
alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, e al numero delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui
al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma
2 in collaborazione con il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione e con il medico competente
nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di
cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche
del processo produttivo significative ai fini della
sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda
ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria
e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale,
e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento
della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando
lo stesso ne fa richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più
decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi
e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure
standardizzate per gli adempimenti documentali di cui
al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano
alle attività industriali di cui all'art.1 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n.175, e successive modifiche, soggette all'obbligo
di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli
4 e 6 del decreto stesso, alle centrali, termoelettriche,
agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive
ed altre attività minerarie, alle aziende per
la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e
cura sia pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo
periodo, con uno o più decreti dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della. sanità,
sentita la commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro,
possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità,
nei quali è possibile lo svolgimento diretto
dei compiti di prevenzione e protezione in aziende
ovvero unità produttive che impiegano un numero
di addetti superiore a quello indicato nell'allegato
1;
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una
sola volta all'anno della visita di cui all'art.17,
lettera h) degli ambienti di lavoro da parte del medico
competente, ferma restando l'obbligatorietà
di visite ulteriori, allorché si modificano
le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota
(1) dell'allegato 1, il datore di lavoro delle aziende
familiari, nonché delle aziende che occupano
fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi
di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque
ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione
della valutazione dei rischi e l'adempimento degli
obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve
essere inviata al rappresentante per la sicurezza.
Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai
commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende
che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari
fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici
setto riproduttivi con uno o più decreti del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della sanità, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato delle risorse agricole
alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di
rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali
e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi
del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli
edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni
o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche
ed educative, restano a carico dell'amministrazione
tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro
fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi
previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti
interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti
o funzionari preposti agli uffici interessati, con
la richiesta del loro adempimento all'amministrazione
competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.>>.
(Articolo sostituito dall'art.3 del D.LEG.242/96)
Art.5. OBBLIGHI DEI LAVORATORI
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria
sicurezza e della propria salute e di quella delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni
e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite
dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti,
ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature,
gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi,
i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro,
nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione
messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al
dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi
di cui alle lettere b) e c), nonché le altre
eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito
delle loro competenze e possibilità, per eliminare
o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre
che non sono di loro competenza ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei
loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti
e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi
imposti dall'autorità competente o comunque
necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei
lavoratori durante il lavoro.
Art.6. OBBLIGHI DEI PROGETTISTI, DEI FABBRICANTI, DEI
FORNITORI E DEGLI INSTALLATORI
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli
impianti rispettano i principi generali di prevenzione
in materia di salute e di sicurezza al momento delle
scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché
dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti
essenziali di sicurezza previsti nella <<disposizioni
legislative e regolamentari vigenti>> (parole
così sostituite dall'art.4, comma 1 del D.LEG.242/96).
<<2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita,
il noleggio e la concessione in uso di macchine, di
attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione
finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione
o di omologazione obbligatoria è tenuto a che
gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni
o dagli altri documenti previsti dalla legge.>>.(Comma
sostituito dall'art.4, comma 2 del D.LEG.242/96)
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine
o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di
sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle
istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari
e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.
Art.7. CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D'OPERA
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori
autonomi:
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera
di commercio, industria e artigianato, l'idoneità
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o
dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare
in appalto o contratto d'opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni
sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui
sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione
e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione
e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività
lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione
dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti
alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
<<3. Il datore di lavoro committente promuove
la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma
2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici
propri dell'attività delle imprese appaltatrici
o dei singoli lavoratori autonomi.>>. (Comma
sostituito dall'art.5, comma 1 del D.LEG.242/96)
Capo II
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art.8. SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
1. Salvo quanto previsto dall'art.10, il datore di lavoro
organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, il servizio di protezione e prevenzione,
o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo
le regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, una o più
persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti
di cui all'art.9, tra cui il responsabile del servizio
in possesso di attitudini e capacità adeguate,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero
sufficiente, possedere le capacità necessarie
e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento
dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire
pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento
del proprio incarico.
<<4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore
di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda
in possesso delle conoscenze professionali necessarie
per integrare l'azione di prevenzione o protezione.>>.
(Comma sostituito dall'art.6, comma 1 del D.LEG.242/96)
<<5. L'organizzazione del servizio di prevenzione
e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti
casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'art.1 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.175
e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione
o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto
stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori
dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche
sia private.>>. (Comma sostituito dall'art.6,
comma 2 del D.LEG.242/96)
<<6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le
capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti,
il datore di lavoro può far ricorso a persone
o servizi esterni all'azienda, previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza.>>. (Comma
sostituito dall'art.6, comma 3 del D.LEG.242/96)
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche
dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore
della quale è chiamato a prestare la propria
opera, anche con riferimento al numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere
attitudini e capacità adeguate.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
con decreto di concerto con i Ministri della sanità
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente, può
individuare specifici requisiti, modalità e
procedure, per la certificazione dei servizi, nonché
il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3
e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o
servizi esterni egli non è per questo liberato
dalla propria responsabilità in materia.
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del
lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente
competenti il nominativo della persona designata come
responsabile del servizio di prevenzione e protezione
interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione
è corredata da una dichiarazione nella quale
si attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.
Art.9. COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione
dei rischi e all'individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro,
nel rispetto della normativa vigente sulla base della
specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure
preventive e protettive e i sistemi di cui all'art.4,
comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali
misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie
attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione
dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela
della salute e di sicurezza di cui all'art.11;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art.21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione
e
protezione informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie
professionali;
e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione
e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi
di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni
di cui al presente decreto.
4. Il servizio di prevenzione e protezione è
utilizzato dal datore di lavoro.
Art.10. SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente
i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi nonché di prevenzione incendi e di
evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone
preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi
successivi. Esso può avvalersi della facoltà
di cui all'art.8, comma 4.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti
di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso
di formazione in materia di sicurezza e salute sul
luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni
dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza
competente per territorio:
a) una dichiarazione attestante la capacità di
svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi;
<<b) una dichiarazione attestante gli adempimenti
di cui all'art.4, commi 1, 2, 3 e 11;>>. (lettera
sostituita dall'art.7, comma 1 del D.LEG.242/96)
c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle
malattie professionali della propria azienda elaborata
in base ai dati degli ultimi tre anni del registro
infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione
prevista dalla legislazione vigente;
d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione
in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Art.11. RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI
1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che
occupano più di 15 dipendenti, il datore di
lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione
e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno
una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi;
c) il medico competente ove previsto;
d) il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone
all'esame dei partecipanti:
a) il documento di cui all'art.4, commi 2 e 3;
b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
ai fini della sicurezza e della protezione della loro
salute.
3. La riunione ha altresì luogo in occasione
di eventuali significative variazioni delle condizioni
di esposizione al rischio, compresa la programmazione
e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi
sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che
occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui
al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza può chiedere la convocazione di una
apposita riunione.
5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla
redazione del verbale della riunione che è tenuto
a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
Capo III
PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO
SOCCORSO
Art.12. DISPOSIZIONI GENERALI
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art.4, comma
5, lettera q), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici
competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio,
lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
<<b) designa preventivamente i lavoratori incaricati
di attuare le misure di cui all'art.4, comma 5, lettera
a);>>. (lettera sostituita dall'art.7, comma
2 del D.LEG.242/96)
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti
ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte
ed i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti
e dà istruzioni affinché i lavoratori
possano, in caso di pericolo grave ed immediato che
non può essere evitato, cessare la loro attività,
ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente
il luogo di lavoro;
e) prende i provvedimenti necessari affinché
qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed
immediato per la propria sicurezza ovvero per quella
di altre persone e nell'impossibilità di contattare
il competente superiore gerarchico, possa prendere
le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale
pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei
mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera
b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni
dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato
motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere
formati, essere in numero sufficiente e disporre di
attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni
ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente
motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere
la loro attività in una situazione di lavoro
in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
Art.13. PREVENZIONE INCENDI
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 29-7-1982, n.577, i Ministri dell'interno,
del lavoro e della previdenza sociale, in relazione
al tipo di attività, al numero dei lavoratori
occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più
decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio
e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti
e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione
e protezione antincendio di cui all'art.12, compresi
i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma
1 è adottato dai Ministri dell'interno, del
lavoro e della previdenza sociale e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Art.14. DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI PERICOLO GRAVE
ED IMMEDIATO
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato
e che non può essere evitato, si allontana dal
posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non
può subire pregiudizio alcuno e deve essere
protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato
e nell'impossibilità di contattare il competente
superiore gerarchico, prende misure per evitare le
conseguenze di tale pericolo, non può subire
pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso
una grave negligenza.
Art.15. PRONTO SOCCORSO
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività
e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, sentito il medico competente ove previsto,
prende i provvedimenti necessari in materia di pronto
soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo
conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi
di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi
esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente,
designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione
dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto
soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua
formazione sono individuati in relazione alla natura
dell'attività, al numero dei lavoratori occupati
e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
della funzione pubblica e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva
permanente e il Consiglio superiore di sanità.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3
si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Capo IV
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art.16. CONTENUTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei
casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata
dal medico competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza
di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono
destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità
alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità
alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono indagini
diagnostiche ed esami clinici mirati al rischio ritenuti
necessari dal medico competente.
Art.17. IL MEDICO COMPETENTE
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio
di prevenzione e protezione di cui all'art.8, sulla
base della specifica conoscenza dell'organizzazione
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e
delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione
delle misure per la tutela della salute e dell'integrità
psico-fisica dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art.16;
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione
specifica al lavoro, di cui all'art.16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità,
per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria,
una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso
il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato
degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e,
nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo
termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attività
che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce
altresì, a richiesta, informazioni analoghe
ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati
degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b)
e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art.11,
ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi
collettivi degli accertamenti clinici e strumentali
effettuati e fornisce indicazioni sul significato di
detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro
almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione
del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui
risultati gli sono forniti con tempestività
ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera
b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore
qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione
del servizio di pronto soccorso di cui all'art.15;
m) collabora all'attività di formazione e informazione
di cui al capo VI.
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate
ragioni, della collaborazione di medici specialisti
scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti
di cui all'art.16, <<comma 2>> (parole
sostituite dall'art.8, comma 1 del D.LEG.242/96), esprima
un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea
o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il
datore di lavoro e il lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione
del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente
competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti,
la conferme, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità
di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata
convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento
dei compiti di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore
di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura
le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi
compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non può
svolgere l'attività di medico competente <<ai
sensi del comma 5, lettera a)>> (queste parole
sono state soppresse dall'art.8, comma 1 del D.LEG.242/96),
qualora esplichi attività di vigilanza.
Capo V
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
Art.18. RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
1. In tutte le aziende, o unità produttive, è
eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.
2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano
sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza
è eletto direttamente dai lavoratori al loro
interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti
il rappresentante per la sicurezza può essere
individuato per più aziende nell'ambito territoriale
ovvero del comparto produttivo. Esso può essere
designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle
rappresentanze sindacali, così come definite
dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con
più di 15 dipendenti il rappresentante per la
sicurezza è eletto o designato dai lavoratori
nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, è eletto
dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di
elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché
il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento
delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva
di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto,
da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del
mancato accordo, gli standards relativi alle materie
di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche
provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti
di cui al comma 1 è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità
produttive sino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità
produttive da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero
unità produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici della
formazione del rappresentante per la sicurezza sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale
di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti
dal decreto di cui all'art.22, comma 7.
Art.19. ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
1. Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le
lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente
in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti
al servizio di prevenzione, al pronto soccorso, all'attività
di prevenzione incendi, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione
della formazione di cui all'art.22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale
inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione
relative, nonché quelle inerenti le sostanze
e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti,
l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni
e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di
vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore
a quella prevista dall'art.22;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione
delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute
e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche
effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art.11;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati
nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti
qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione
dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi
impiegati per attuarle non sono idonei a garantire
la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre
del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico
senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi
necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni
di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione
collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non può
subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento
della propria attività e nei suoi confronti
si applicano le stesse tutele previste dalla legge
per le rappresentanze sindacali.
5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per
l'espletamento della sua funzione, al documento di
cui all'art.4, commi 2 e 3, nonché al registro
degli infortuni sul lavoro di cui all'art.4, comma
5, lettera o).
Art.20. ORGANISMI PARITETICI
1. A livello territoriale sono costituiti organismi
paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento
e di promozione di iniziative formative nei confronti
dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza
di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione
dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione,
previsti dalle norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi
bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali,
di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
3. Agli effetti dell'art.10 del decreto legislativo
3-2-1993, n.29, gli organismi di cui al comma 1 sono
parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo
articolo.
Capo VI
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Art.21. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun
lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività
dell'impresa in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione
adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione
all'attività svolta, le normative di sicurezza
e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei
preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati
di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle
norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la
lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare
le misure di cui agli artt. 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui
al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori
di cui all'art.1, comma 3.
Art.22. FORMAZIONE DEI LAVORATORI
<<1. Il datore di lavoro assicura che ciascun
lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art.1,
comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata
in materia di sicurezza e di salute, con particolare
riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie
mansioni.>>. (Comma sostituito dall'art.9, comma
1 del D.LEG.242/96)
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro
o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.
3. La formazione deve essere ripetuta periodicamente
in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza
di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad
una formazione particolare in materia di salute e sicurezza,
concernente la normativa in materia di sicurezza e
salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito
di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni
sulle principali tecniche di controllo e prevenzione
dei rischi stessi.
<<5. I lavoratori incaricati dell'attività
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato,
di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente
formati.>>. (Comma sostituito dall'art.9, comma
2 del D.LEG.242/96)
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti
di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione
con gli organismi paritetici di cui all'art.20, durante
l'orario di lavoro e non può comportare oneri
economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, possono stabilire i contenuti minimi della
formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la
sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art.10,
comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della
tipologia delle imprese.
Capo VII
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
<<Art.23. VIGILANZA
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
è svolta dall'unità sanitaria locale
e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, nonché, per il settore
minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di
seconda categoria e le acque minerali e termali dalle
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza
attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato
del lavoro, per attività lavorative comportanti
rischi particolarmente elevati, da individuare con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, sentita la Commissione
consultiva permanente, l'attività di vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di
sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettorato
del lavoro che ne informa preventivamente il servizio
di prevenzione e sicurezza dell'unità sanitaria
locale competente per territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni
vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima
ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali,
per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo
di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale,
ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze
armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi
sono competenti altresì per le aree riservate
o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze
da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità
di attuazione, con decreto del Ministro competente
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità. L'Amministrazione della
giustizia può avvalersi dei servizi istituiti
per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione
con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi
istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.>>.(Articolo
interamente sostituito dall'art.10, D.LEG.242/96).
Art.24. INFORMAZIONE, CONSULENZA, ASSISTENZA
<<1. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, il Ministero dell'interno tramite le
strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza
sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici,
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per
il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione
generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina
sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato svolgono
attività di informazione, consulenza e assistenza
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,
in particolare nei confronti delle imprese artigiane
e delle piccole e medie imprese delle rispettive associazioni
dei datori di lavoro.>>. (Comma sostituito dall'art.11,
comma 1 del D.LEG.242/96)
2. L'attività di consulenza non può essere
prestata dai soggetti che svolgono attività
di controllo e di vigilanza.
Art.25. COORDINAMENTO
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi,
su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati
criteri al fine di assicurare unità ed omogeneità
di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione
delle disposizioni in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori <<e di radioprotezione.>>
(parole aggiunte dall'art.12, comma 1 del D.LEG.242/96).
Art.26. COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA PREVENZIONE
DEGLI INFORTUNI E L'IGIENE DEL LAVORO
Si omette in quanto modificativo del D.P.R.547/55.
Art.27. COMITATI REGIONALI DI COORDINAMENTO
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della sanità, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, sono individuati criteri generali relativi
all'individuazione di organi operanti nella materia
della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro
al fine di realizzare uniformità di interventi
ed il necessario raccordo con la commissione consultiva
permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate
per i pareri di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti
dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.
Art.28. ADEGUAMENTI AL PROGRESSO TECNICO
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanità
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente:
<<a) è riconosciuta la conformità
alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di
sicurezza;>>.(lettera sostituito dall'art.14,
comma 1 del D.LEG.242/96)
b) si dà attuazione alle direttive in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
della Comunità europea per le parti in cui modificano
modalità esecutive e caratteristiche di ordine
tecnico di altre direttive già recepite nell'ordinamento
nazionale;
c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura
strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto
in relazione al progresso tecnologico.
Capo VIII
STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art.29. STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE
PROFESSIONALI
1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i
dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali
anche con strumenti telematici.
2. L'ISPESL e l'INAIL indicono una conferenza permanente
di servizio per assicurare il necessario coordinamento
in relazione a quanto previsto dall'art.8, comma 3,
del decreto legislativo 7-12-1993, n.517, nonché
per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione
ed assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni
normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli
infortuni e delle malattie professionali.
3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni
relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio
durante l'attività lavorativa sono individuati
nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione
dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo
degli indici di frequenza e gravità e loro successivi
aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e del Ministro della sanità, sentita
la commissione consultiva permanente, possono essere
individuati criteri integrativi di quelli di cui al
comma 3 in relazione a particolari rischi.
5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle
informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti
dalle malattie professionali, nonché ad altre
malattie e forme patologiche eziologicamente collegate
al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro
della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.
Titolo II
LUOGHI DI LAVORO
Art.30. DEFINIZIONI
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati
all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
nonché ogni altro luogo nell'area della medesima
azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile
per il lavoro.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di
una impresa agricola o forestale, ma situati fuori
dell'area edificata dell'azienda.
3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti,
le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi
di lavoro sono specificate nell'allegato II.
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo
conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori
di handicap.
5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare,
per le porte, le vie di circolazione, le scale, le
docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od
occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica
ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del
1o gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure
idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione
dei servizi sanitari e di igiene personale.
<<Art.31. REQUISITI DI SICUREZZA E DI SALUTE
1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari
vigenti e fatte salve le disposizioni di cui all'art.8,
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n.517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto
devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza
e salute di cui al presente titolo entro il 1o gennaio
1997.
2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un
provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore
di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento
diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare agli obblighi
entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso.
3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati,
il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono
un livello di sicurezza equivalente.
4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli
adeguamenti di cui al comma l, il datore di lavoro,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza,
adotta le misure alternative di cui al comma 3. Le
misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate
dall'organo di vigilanza competente per territorio.>>.
Art.32. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono
a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza
siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione
in ogni evenienza;
b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi
vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica
e vengano eliminati, quanto più rapidamente
possibile, i difetti rilevati che possono pregiudicare
la sicurezza e la salute dei lavoratori;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi
vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare
condizioni igieniche adeguate;
d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati
alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano
sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del
loro funzionamento.
Art.33. ADEGUAMENTI DI NORME
(Si omette perché modificativo del D.P.R.547/55
e del D.P.R.303/56).
Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Art.34. DEFINIZIONI
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
titolo si intendono per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio,
impianto od utensile destinato ad essere usato durante
il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione
lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro,
quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego,
il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la
manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero
in prossimità di una attrezzatura di lavoro
nella quale la presenza di un lavoratore costituisce
un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
Art.35. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori
attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero
adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza
e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative
adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso
delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori
e per impedire che dette attrezzature possano essere
utilizzate per operazioni e secondo condizioni per
le quali non sono adatte.
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro
il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del
lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature
stesse.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché
le attrezzature di lavoro siano:
a) installate in conformità alle istruzioni del
fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire
nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art.36
e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni
d'uso.
5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego
conoscenze o responsabilità particolari in relazione
ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura
che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato
a lavoratori all'uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione,
il lavoratore interessato è qualificato in maniera
specifica per svolgere tali compiti.
Art.36. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE ATTREZZATURE DI
LAVORO
1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di tutela della sicurezza
e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.
2. Nulla è innovato nel regime giuridico che
regola le operazioni di verifica periodica delle attrezzature
per le quali tale regime è obbligatoriamente
previsto. In ogni caso le modalità e le procedure
tecniche delle relative verifiche seguono il regime
giuridico corrispondente a quello in base al quale
l'attrezzatura è stata costruita e messa in
servizio.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente, può stabilire
modalità e procedure per l'effettuazione delle
verifiche di cui al comma 2.
4. 5. 6. 7. (Si omettono perché modificativi
del D.P.R. 27-4-1955, n.547 e del D.P.R. 19-3-1956,
n.303).
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in
vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art.37. INFORMAZIONE
1. Il datore di lavoro provvede affinché per
ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori
incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni
istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza
e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche
sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle
esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle
attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare
comprensibili ai lavoratori interessati.
Art.38. FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO
1. Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature
di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso
delle attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature
che richiedono conoscenze e responsabilità particolari
di cui all'art.35, comma 5, ricevono un addestramento
adeguato e specifico che li metta in grado di usare
tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in
relazione ai rischi causati ad altre persone.
Art.39. OBBLIGHI DEI LAVORATORI
1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione
o di addestramento eventualmente organizzati dal datore
di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro
messe a loro disposizione conformemente all'informazione,
alla formazione ed all'addestramento ricevuti.
3. I lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro
disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente
da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe
a loro disposizione.
Titolo IV
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Art.40. DEFINIZIONI
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale
(DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata
e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno o più rischi suscettibili di minacciarne
la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché
ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non
specificamente destinati a proteggere la sicurezza
e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze
armate, delle forze di polizia e del personale del
servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie
dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare
rischi e fattori nocivi.
Art.41. OBBLIGO DI USO
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non
possono essere evitati o sufficientemente ridotti da
misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione
collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione
del lavoro.
Art.42. REQUISITI DEI DPI
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al
decreto legislativo 4-12-1992, n.475.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare
di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo
di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute
del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le
sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo
di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili
e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la
propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi
corrispondenti.
Art.43. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che
non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché
questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera
a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di
rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei
DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di
cui all'art.45 le caratteristiche dei DPI disponibili
sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla
lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una
variazione significativa negli elementi di valutazione
<<di cui al comma 1>> (parole soppresse
dall'art.18, comma 1 del D.LEG.242/96).
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme
d'uso di cui all'art.45, individua le condizioni in
cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda
la durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI
conformi ai requisiti previsti dall'art.42 e dal decreto
di cui all'art.45, comma 2.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni
d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni
e le sostituzioni necessarie;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per
gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali,
conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le
circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte
di più persone, prende misure adeguate affinché
tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico
ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi
dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità
produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata e organizza, se
necessario, uno specifico addestramento circa l'uso
corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo
4-12-1992, n.475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
Art.44. OBBLIGHI DEI LAVORATORI
1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione
e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei
casi ritenuti necessari ai sensi dell'art.43, commi
4, lettera g), e 5.
2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione
conformemente all'informazione e alla formazione ricevute
e all'addestramento eventualmente organizzato.
3. I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le
procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di
lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto
o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro
disposizione.
Art.45. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E L'USO
1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce
elemento di riferimento per l'applicazione di quanto
previsto all'art.43, commi 1 e 4.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva
permanente, tenendo conto della natura, dell'attività
e dei fattori specifici di rischio, indica:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando
le priorità delle misure di protezione collettiva,
si rende necessario l'impiego dei DPI.
Art.46. NORMA TRANSITORIA
1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di
dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio
in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono
essere impiegati:
a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art.15, comma
1, del decreto legislativo 4-12-1992, n.475;
b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore
del presente decreto prodotti conformemente alle normative
vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità
europea.
Titolo V
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Art.47. CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività
che comportano la movimentazione manuale dei carichi
con i rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari
per i lavoratori durante il lavoro.
2. Si intendono per:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni
di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di
uno o più lavoratori, comprese le azioni del
sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare
un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza
delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano
tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;
b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture
osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso
lombare.
Art.48. OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative
necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare
attrezzature meccaniche, per evitare la necessità
di una movimentazione manuale dei carichi da parte
dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione
manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore
di lavoro adotta le misure organizzative necessarie,
ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori
stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio
che comporta la movimentazione manuale di detti carichi,
in base all'allegato VI.
3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione
manuale di un carico ad opera del lavoratore non può
essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti
di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto
più possibile sicura e sana.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni
di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione
e tiene conto in particolare delle caratteristiche
del carico, in base all'allegato VI;
b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro
i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in
particolare dei fattori individuali di rischio, delle
caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze
che tale attività comporta, in base all'allegato
VI;
c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art.16
gli addetti alle attività di cui al presente
titolo.
Art.49. INFORMAZIONE E FORMAZIONE
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni,
in particolare per quanto riguarda:
a) il peso di un carico;
b) il centro di gravità o il lato più
pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio
abbia una collocazione eccentrica;
c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi
che i lavoratori corrono se queste attività
non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto
degli elementi di cui all'allegato VI.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione
adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato
al comma 1.
Titolo VI
USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Art.50. CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività
lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite
di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo <<non>>
(parola inserita dall'art.19, comma 1 del D.LEG.242/96)
si applicano ai lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo
di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario
all'utilizzazione da parte del pubblico;
d) ai sistemi denominati "portatili" ove non
siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto
di lavoro;
e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa
e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo
di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario
all'uso diretto di tale attrezzatura;
f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
Art.51. DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico
a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione
utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature
munite di videoterminale, eventualmente con tastiera
ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software
per l'interfaccia uomo- macchina, gli accessori opzionali,
le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità
a dischi, il telefono, la stampante, il modem, il supporto
per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché
l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura
munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale,
per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte
le <<interruzioni>> (parola modificata
dall'art.19, comma 2 del D.LEG.242/96) di cui all'art.54,
per tutta la settimana lavorativa.
Art.52. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del
rischio di cui all'art.4, comma 1, analizza i posti
di lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento
fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate
per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni
di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero
della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
Art.53. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti
lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali anche
secondo una distribuzione del lavoro che consente di
evitare il più possibile la ripetitività
e la monotonia delle operazioni.
Art.54. SVOLGIMENTO QUOTIDIANO DEL LAVORO
1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività
per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una
interruzione della sua attività mediante pause
ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite
dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante
l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque
ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi
minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni
possono essere stabilite temporaneamente a livello
individuale ove il medico competente ne evidenzi la
necessità.
5. E' comunque esclusa la cumulabilità delle
interruzioni all'inizio e al termine dell'orario di
lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi
i tempi di attesa della risposta da parte del sistema
elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti,
tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare
il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti
parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale,
non è riassorbibile all'interno di accordi che
prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
Art.55. SORVEGLIANZA SANITARIA
1. I lavoratori di <<di cui all'art.54>>
(parole soppresse dall'art.19, comma 3, del D.LEG242/96)
prima di essere addetti alle attività di cui
al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica
per evidenziare eventuali malformazioni strutturali
e ad un esame degli occhi e della vista effettuati
dal medico competente. Qualora l'esito della visita
medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore
è sottoposto ad esami specialistici.
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui
al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni
ed i lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo
anno di età sono sottoposti a visita di controllo
con periodicità almeno biennale.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico
a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta
alterazione della funzione visiva, confermata dal medico
competente.
5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali
di correzione in funzione dell'attività svolta
è a carico del datore di lavoro.
Art.56. INFORMAZIONE E FORMAZIONE
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni,
in particolare per quanto riguarda:
a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base
all'analisi dello stesso di cui all'art.52;
b) le modalità di svolgimento dell'attività;
c) la protezione degli occhi e della vista.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato
al comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce
con decreto una guida d'uso dei videoterminali.
Art.57. CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE
1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori
e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti
tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione
del lavoro, in riferimento alle attività di
cui al presente titolo.
Art.58. ADEGUAMENTO ALLE NORME
1. I posti di lavoro utilizzati successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto devono
essere conformi alle prescrizioni dell'allegato VII.
2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto devono essere
adeguati a quanto prescritto al comma 1 entro il <<1o
gennaio 1997>> (termine modificato dall'art.19,
comma 4 del D.LEG.242/96).
Art.59. CARATTERISTICHE TECNICHE
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento
di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere
tecnico all'allegato VII in funzione del progresso
tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche
internazionali oppure delle conoscenze nel settore
delle attrezzature dotate di videoterminali.
Titolo VII
PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.60. CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte
le attività nelle quali i lavoratori sono o
possono essere esposti ad agenti cancerogeni a causa
della loro attività lavorativa.
2. Le norme del presente titolo non si applicano alle
attività disciplinate dal:
a) decreto del Presidente della Repubblica 10-9-1982,
n.962;
b) decreto legislativo 25-1-1992, n.77;
c) decreto legislativo 15-8-1991, n.277, capo III.
3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti
soltanto alle radiazioni previste dal trattato che
istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica.
Art.61. DEFINIZIONI
1. Agli effetti del presente decreto si intende per
agente cancerogeno:
a) una sostanza alla quale, nell'allegato 1 della direttiva
67/548/CEE, è attribuita la menzione R 45: "Può
provocare il cancro" o la menzione R 49: "Può
provocare il cancro per inalazione";
b) un preparato su cui, a norma dell'art.3, paragrafo
5, lettera j), della direttiva 88/379/CEE deve essere
apposta l'etichetta con la menzione R 45: "Può
provocare il cancro" o con la menzione R 49: "Può
provocare il cancro per inalazione";
c) un preparato, una sostanza o un processo di cui all'allegato
VIII nonché una sostanza od un preparato prodotti
durante un processo previsto all'allegato VIII.
Capo II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art.62. SOSTITUZIONE E RIDUZIONE
1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione
di un agente cancerogeno sul luogo di lavoro in particolare
sostituendo, sempre che ciò sia tecnicamente
possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento
che nelle condizioni in cui viene utilizzato non è
o è meno nocivo alla salute e eventualmente
alla sicurezza dei lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire
l'agente cancerogeno il datore di lavoro provvede affinché
la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno
avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò
sia tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente
possibile il datore di lavoro provvede affinché
il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto
al più basso valore tecnicamente possibile.
Art.63. VALUTAZIONE DEL RISCHIO
1. Fatto salvo quanto previsto all'art.62, il datore
di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione
a agenti cancerogeni, i risultati della quale sono
riportati nel documento di cui all'art.4, <<comma
2>> (parole modificate dall'art.20 comma 2 del
D.LEG.242/96).
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle
caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata
e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti
cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, della loro
concentrazione, della capacità degli stessi
di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento,
anche in relazione al loro stato di aggregazione e,
qualora allo stato solido, se in massa compatta o in
scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti
in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce
la fuoriuscita.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della
valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive
e protettive del presente titolo, adattandole alle
particolarità delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all'art.4, commi 2 e 3, è
integrato con i seguenti dati:
a) le attività lavorative che comportano la presenza
di sostanze o preparati cancerogeni o di processi industriali
di cui all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi
per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni
prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità
o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente
esposti ad agenti cancerogeni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e
il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il
tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione
degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati
eventualmente utilizzati come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione
di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo
produttivo significative ai fini della sicurezza e
della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi
tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche
ai dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo
di cui all'art.9, comma 3.
Art.64. MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro
adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono
impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non superiori
alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti
cancerogeni in attesa di impiego, in forma fisica tale
da causare rischio di introduzione, non sono accumulati
sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle
necessità predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori
esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni,
anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate
provviste di adeguati segnali di avvertimento e di
sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare",
ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi
per motivi connessi con la loro mansione o con la loro
funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in
modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni
nell'aria. Se ciò non è tecnicamente
possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni
deve avvenire il più vicino possibile al punto
di emissione mediante aspirazione localizzata, nel
rispetto dell'art.4, comma 5, lettera n). L'ambiente
di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato
sistema di ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per
verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera
c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale
causate da un evento non prevedibile o da un incidente,
con metodi di campionatura e di misurazione conformi
alle indicazioni dell'allegato VIII del decreto legislativo
15-8-1991, n.277;
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei
locali, delle attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono
comportare esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni sono conservati,
manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai
fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle
lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano
in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando
contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto,
visibile;
i) dispone, su conforme parere del medico competente,
misure protettive particolari per quelle categorie
di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti
cancerogeni presenta rischi particolarmente elevati.
Art.65. MISURE IGIENICHE
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici
appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei
indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli
abiti civili;
c) provvede affinché i dispositivi di protezione
individuale siano custoditi in luoghi determinati,
controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo
altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi,
prima di ogni nuova utilizzazione.
2. E' vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle
zone di lavoro di cui all'art.64, lettera b).
Art.66. INFORMAZIONE E FORMAZIONE
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla
base delle conoscenze disponibili, informazioni ed
istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi,
la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi
al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari
dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti
di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di
protezione ed il loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti
e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato
al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1
e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti
alle attività in questione e vengono ripetute,
con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni
qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti
che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché
gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti
agenti cancerogeni siano etichettati in maniera chiaramente
leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati
e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto
della legge 29-5-1974, n.256, e successive modifiche
ed integrazioni.
Art.67. ESPOSIZIONE NON PREVEDIBILE
1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti
che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori,
il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate
per identificare e rimuovere la causa dell'evento e
ne informa i lavoratori e il rappresentante per la
sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area
interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti
agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni
necessarie, indossando idonei indumenti protettivi
e dispositivi di protezione delle vie respiratorie,
messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In
ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può
essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore,
è limitata al minimo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica al più presto
all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi
di cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate
per ridurre al minimo le conseguenze.
Art.68. OPERAZIONI LAVORATIVE PARTICOLARI
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative, come
quella di manutenzione, per le quali, nonostante l'adozione
di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili,
è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori
addetti, il datore di lavoro previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso
alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente
possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro
identificazione mediante appositi contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi
di protezione individuale che devono essere indossati
dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori
addetti è in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente
con le necessità delle lavorazioni.
Capo III
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art.69. ACCERTAMENTI SANITARI E NORME PREVENTIVE E PROTETTIVE
SPECIFICHE
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art.63
ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti
a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico
competente, adotta misure preventive e protettive per
singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli
esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento
del lavoratore secondo le procedure dell'art.8 del
decreto legislativo 15-8-1991, n.277.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato,
nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso
agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale
esposizione, il medico competente ne informa il datore
di lavoro.
<<5. A seguito dell'informazione di cui al comma
4 il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità
all'art.63;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della
concentrazione dell'agente in aria per verificare l'efficacia
delle misure adottate.>>. (Comma sostituito dall'art.20,
comma 3 del D.LEG.242/96)
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate
informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono
sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità
di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione dell'attività lavorativa.
<<Art.70. REGISTRO DI ESPOSIZIONE E CARTELLE SANITARIE
l. I lavoratori di cui all'art.69 sono iscritti in un
registro nel quale è riportata, per ciascuno
di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno
utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione
a tale agente. Detto registro è istituito ed
aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta
per il tramite del medico competente. Il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso
a detto registro.
2. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro
ed all'organo di vigilanza competente per territorio
e comunica loro ogni 3 anni, e comunque ogni qualvolta
i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di
sanità copia del registro di cui al comma l;
c) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione
e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente
per territorio la cessazione del rapporto di lavoro
dei lavoratori di cui all'art.69, con le eventuali
variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione delle
relative annotazioni individuali contenute nel registro
di cui al comma l. Consegna all'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza sul lavoro le relative
cartelle sanitarie e di rischio;
d) in caso di cessazione di attività dell'azienda,
consegna il registro di cui al comma 1 all'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro
copia dello stesso all'organo di vigilanza competente
per territorio. Consegna all'Istituto superiore per
la prevenzione e sicurezza sul lavoro le cartelle sanitarie
e di rischio;
e) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in
precedenza esercitato attività con esposizione
al medesimo agente, richiede all'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia delle
annotazioni individuali contenute nel registro di cui
al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria
e di rischio;
f) tramite il medico competente comunica ai lavoratori
interessati le relative annotazioni individuali contenute
nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria
e di rischio ed al rappresentante per la sicurezza
i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di
cui al comma 1.
3. Le annotazioni individuali contenute nel registro
di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio
sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a
risoluzione del rapporto di lavoro e dall'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro
fino a quaranta anni dalla cessazione di ogni attività
che espone ad agenti cancerogeni.
4. La documentazione di cui ai commi l, 2 e 3 è
custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto
professionale.
5. I modelli e le modalità di tenuta del registro
di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio
sono determinati con decreto del Ministro della sanità
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
6. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
sul lavoro trasmette annualmente al Ministero della
sanità dati di sintesi relativi alle risultanze
dei requisiti di cui al comma 1.>> (Articolo
sostituito dall'art.20, comma 4 del D.LEG.242/96).
Art.71. REGISTRAZIONE DEI TUMORI
1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private,
nonché gli istituti previdenziali assicurativi
pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie
da loro ritenute causate da esposizione lavorativa
ad agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia
della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica
e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
2. Presso l'ISPESL è tenuto, ai fini di analisi
aggregate, un archivio nominativo dei casi di neoplasia
di cui al comma 1.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche
dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di
neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione,
l'elaborazione e l'archiviazione, nonché le
modalità di registrazione di cui al comma 2,
e le modalità di trasmissione di cui al comma
1.
4. Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta,
alla Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni
dei dati del registro di cui al comma 1.
Art.72. ADEGUAMENTI NORMATIVI
1. Nelle attività con uso di sostanze o preparati
ai quali è attribuita dalla direttiva comunitaria
la menzione R 45: "Può provocare il cancro"
o la menzione R 49: "Può provocare il cancro
per inalazione", il datore di lavoro applica le
norme del presente titolo.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente e la commissione tossicologica
nazionale, è aggiornato periodicamente l'elenco
delle sostanze e dei processi di cui all'allegato VIII
in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione
di normative e specifiche internazionali e delle conoscenze
nel settore degli agenti cancerogeni.
Titolo VIII
PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
Capo I
Art.73. CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte
le attività lavorative nelle quali vi è
rischio di esposizione ad agenti biologici.
<<2. Restano ferme le disposizioni particolari
di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego
confinato di microrganismi geneticamente modificati
e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati. Il comma 1 dell'art.7 del
decreto legislativo 3 marzo 1993, n.91, è soppresso.>>(Comma
sostituito dall'art.21, comma 2 del D.LEG.242/96).
Art.74. DEFINIZIONI
1. Ai sensi del presente titolo si intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microorganismo anche
se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita
umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o
intossicazioni;
b) microorganismo: qualsiasi entità microbiologica,
cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire
materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in
vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
Art.75. CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti
quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta
poche probabilità di causare malattie in soggetti
umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può
causare malattie in soggetti umani e costituire un
rischio per i lavoratori; è poco probabile che
si propaga nella comunità; sono di norma disponibili
efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può
causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce
un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico
può propagarsi nella comunità, ma di
norma sono disponibili efficaci misure profilattiche
o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico
che può provocare malattie gravi in soggetti
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori
e può presentare un elevato rischio di propagazione
nella comunità; non sono disponibili, di norma,
efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione
non può essere attribuito in modo inequivocabile
ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato
nel gruppo di rischio più elevato tra le due
possibilità.
3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici
classificati nei gruppi 2, 3, 4.
Art.76. COMUNICAZIONE
1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività
che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2
o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente
competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni
prima dell'inizio dei lavori:
a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
b) il documento di cui all'art.78, comma 5.
2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato
all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione
di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto
alla comunicazione di cui al comma 1.
3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione
ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti
che comportano una variazione significativa del rischio
per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni
qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato
dal datore di lavoro in via provvisoria.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle
informazioni di cui al comma 1.
5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano
la presenza di microorganismi geneticamente modificati
appartenenti al gruppo II, come definito all'art.4
del decreto legislativo 3-3-1993, n.91, il documento
di cui al comma 1, lettera b), è sostituito
da copia della documentazione prevista per i singoli
casi di specie dal predetto decreto.
6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico
sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche
per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo
4.
Art.77. AUTORIZZAZIONE
1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio
della propria attività, un agente biologico
del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero
della sanità.
2. La richiesta di autorizzazione è corredata
da:
a) le informazioni di cui all'art.76, comma 1;
b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero
della sanità sentito il parere dell'Istituto
superiore di sanità. Essa ha la durata di 5
anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir
meno di una delle condizioni previste per l'autorizzazione
ne comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione
di cui al comma 1 informa il Ministero della sanità
di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato,
nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego
di un agente biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico
sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.
6. Il Ministero della sanità comunica all'organo
di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni
concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione
di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della
sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti
gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è
stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni
di cui ai commi 1 e 4.
Capo II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art.78. VALUTAZIONE DEL RISCHIO
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio
di cui all'art.4, comma 1, tiene conto di tutte le
informazioni disponibili relative alle caratteristiche
dell'agente biologico e delle modalità lavorative,
ed in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che
presentano o possono presentare un pericolo per la
salute umana quale risultante dall'allegato XI o, in
assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro
stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo
i criteri di cui all'art.75, commi 1 e 2;
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere
contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale è
affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione
diretta all'attività lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità
sanitaria competente che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici
utilizzati.
<<2. Il datore di lavoro applica i principi di
buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione
ai rischi accertati, le misure protettive e preventive
di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità
delle situazioni lavorative.>> (Comma sostituito
dall'art.21, comma 2 del D.LEG.242/96).
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione
di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività
lavorativa significative ai fini della sicurezza e
della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi
tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo
esemplificativo nell'allegato IX, che, pur non comportando
la deliberata intenzione di operare con agenti biologici,
possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori
agli stessi, il datore di lavoro può prescindere
dall'applicazione delle disposizioni di cui agli artt.
80, 81, commi primo e secondo, 82, comma terzo, e 86,
qualora i risultati della valutazione dimostrano che
l'attuazione di tali misure non è necessaria.
5. Il documento di cui all'art.4, commi 2 e 3, è
integrato dai seguenti dati:
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano
il rischio di esposizione ad agenti biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui
alla lettera a);
c) le generalità del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione dai rischi;
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché
le misure preventive e protettive applicate;
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori
contro i rischi di esposizione ad un agente biologico
del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto
nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato
prima dell'effettuazione della valutazione di cui al
comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma
5.
Art.79. MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI
1. In tutte le attività per le quali la valutazione
di cui all'art.78 evidenzia rischi per la salute dei
lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche,
organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione
degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi,
se il tipo di attività lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente
esposti, al rischio di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure
di protezione individuali qualora non sia possibile
evitare altrimenti l'esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al
minimo la propagazione accidentale di un agente biologico
fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato
nell'allegato X, e altri segnali di avvertimento appropriati;
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare
e trattare campioni di origine umana ed animale;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo
di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario,
se necessario o tecnicamente realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento
e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza,
mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili
eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto
in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno
del luogo di lavoro.
Art.80. MISURE IGIENICHE
1. In tutte le attività nelle quali la valutazione
di cui all'art.78 evidenzia rischi per la salute dei
lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati
provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché,
se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la
pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi
od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati
dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati,
disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo
altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi
prima dell'utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono
essere contaminati da agenti biologici vengano tolti
quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati
separatamente dagli altri indumenti, disinfettati,
puliti e, se necessario, distrutti.
2. E' vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle
aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione.
Art.81. MISURE SPECIFICHE PER LE STRUTTURE SANITARIE
E VETERINARIE
1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e
veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta
attenzione particolare alla possibile presenza di agenti
biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali
e nei relativi campioni e residui e al rischio che
tale presenza comporta in relazione al tipo di attività
svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore
di lavoro definisce e provvede a che siano applicate
procedure che consentono di manipolare, decontaminare
ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la
comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.
3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od
animali che sono, o potrebbero essere, contaminati
da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le
misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo
il rischio di infezione sono indicate nell'allegato
XII.
Art.82. MISURE SPECIFICHE PER I LABORATORI E GLI STABULARI
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato
XI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti
biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici
o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da
laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti,
il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento
in conformità all'allegato XII.
2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti
biologici sia eseguito:
a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo
livello di contenimento, se l'agente appartiene al
gruppo 2;
b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo
livello di contenimento, se l'agente appartiene al
gruppo 3;
c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto
livello di contenimento, se l'agente appartiene al
gruppo 4;
3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con
possibile contaminazione da agenti biologici patogeni
per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento,
possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro
adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo
livello di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso
di agenti biologici non ancora classificati, ma il
cui uso può far sorgere un rischio grave per
la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta
misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello
di contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il
Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore
di sanità, può individuare misure di
contenimento più elevate.
Art.83. MISURE SPECIFICHE PER I PROCESSI INDUSTRIALI
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato
XI, punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso
di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore
di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle
elencate nell'allegato XIII, tenendo anche conto dei
criteri di cui all'art.82, comma 2.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati,
il cui uso può far sorgere un rischio grave
per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta
misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello
di contenimento.
Art.84. MISURE DI EMERGENZA
1. Se si verificano incidenti che possono provocare
la dispersione nell'ambiente di un agente biologico
appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono
abbandonare immediatamente la zona interessata, cui
possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari
interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi
di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al più presto
l'organo di vigilanza competente territorialmente,
nonché i lavoratori ed il rappresentante per
la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno
determinato e delle misure che intende adottare, o
che ha già adottato, per porre rimedio alla
situazione creatasi.
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di
lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio
o incidente relativo all'uso di agenti biologici.
Art.85. INFORMAZIONI E FORMAZIONE
1. Nella attività per le quali la valutazione
di cui all'art.78 evidenzia rischi per la salute dei
lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori,
sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni
ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici
utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi
e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro
corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti
biologici del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni
e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato
al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1
e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti
alle attività in questione, e ripetute, con
frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta
si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono
sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben
visibile cartelli su cui sono riportate le procedure
da seguire in caso di infortunio od incidente.
Capo III
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art.86. PREVENZIONE E CONTROLLO
1. I lavoratori addetti alle attività per le
quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio
per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico
competente, adotta misure protettive particolari per
quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari
individuali, si richiedono misure speciali di protezione,
fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei
lavoratori che non sono già immuni all'agente
biologico presente nella lavorazione, da somministrare
a cura del medico competente;
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo
le procedure dell'art.8 del decreto legislativo 15-8-1991,
n.277.
<<2-bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiamo
evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo
ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile
a tale esposizione, il medico competente ne informa
il datore di lavoro.
2-ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3
il datore di lavoro effettua una nuova valutazione
del rischio in conformità all'art.78.
2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori
adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono
sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività
che comporta rischio di esposizione a particolari agenti
biologici individuati nell'allegato XI, nonché
sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e
della non vaccinazione.>> (Commi aggiunti dall'art.21,
comma 3 del D.LEG.242/96).
Art.87. REGISTRI DEGLI ESPOSTI E DEGLI EVENTI ACCIDENTALI
1. I lavoratori addetti ad attività comportanti
uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in
un registro in cui sono riportati, per ciascuno di
essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato
e gli eventuali casi di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro
di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico
competente. Il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno
accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
<<a) consegna copia del registro di cui al comma
1 all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro
e all'organo di vigilanza competente per territorio,
comunicando ad essi, ogni tre anni e comunque ogni
qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni
intervenute;
b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione
e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente
per territorio la cessazione del rapporto di lavoro
dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo
l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna
al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie
e di rischio;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda,
consegna all'Istituto superiore di sanità e
all'organo di vigilanza competente per territorio,
copia del registro di cui al comma 1 e all'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro
copia del medesimo registro nonché le cartelle
sanitarie e di rischio;>> (lettere sostituite
dall'art.21, comma 4 del D.LEG.242/96).
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato
attività che comportano rischio di esposizione
allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle
annotazioni individuali contenute nel registro di cui
al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria
e di rischio <<di cui all'art.86, comma 5>>
(queste parole sono state soppresse dall'art.21, comma
5, D.LEG.242/96);
e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori
interessati le relative annotazioni individuali contenute
nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria
e di rischio di cui all'art.86, comma 5, ed al rappresentante
per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti
nel registro di cui al comma 1.
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro
di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio
di cui all'art.86, comma 5, sono conservate dal datore
di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro
e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di
ogni attività che espone ad agenti biologici.
Nel caso di agenti per i quali è noto che possono
provocare infezioni consistenti o latenti o che danno
luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo
tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine
tale periodo è di quaranta anni.
5. La documentazione di cui ai precedenti commi è
custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto
professionale.
<<6. I modelli e le modalità di tenuta
del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie
e di rischio sono determinati con decreto del Ministro
della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale sentita la commissione consultiva permanente.>>
(Comma sostituito dall'art.21, comma 6 del D.LEG.242/96).
7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della
sanità dati di sintesi relativi alla risultanze
del registro di cui al comma 1.
Art.88. REGISTRO DEI CASI DI MALATTIA E DI DECESSO
1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi
di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione
ad agenti biologici.
2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche
o private, che refertano i casi di malattia, ovvero
di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL
copia della relativa documentazione clinica.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
consultiva, sono determinati il modello e le modalità
di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché
le modalità di trasmissione della documentazione
di cui al comma 2.
4. Il Ministero della sanità fornisce alla commissione
CE, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei
dati del registro di cui al comma 1.
Titolo IX
SANZIONI
<<Art.89 CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI DATORI DI
LAVORO E DAI DIRIGENTI
1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni
a otto milioni per la violazione degli articoli 4,
commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63,
commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi
3 e 5; 86, comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h),
l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed
e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi
3, 4, 5 e 6; 3t, commi 3 e 4, 32; 35, commi 1, 2, 4
e 5; 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g,
e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1,
3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma
l; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68, 69, commi 1, 2
e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80,
comma l; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2, 86,
commi 1 e 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione
degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere
c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2;
10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma
4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1;
57; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76,
commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi
1 e 4; 87, commi 1 e 2.
3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione
a lire sei milioni per la violazione degli articoli
4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi
2 e 3; 87, commi 3 e 4.>> (Articolo interamente
sostituito dall'art.22, comma 1 del D.LEG.242/96).
<<Art.90. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI PREPOSTI
1. I preposti sono puniti:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione
degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h),
l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed
e), e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi
3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 41; 43, commi 3,
4, lettere a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi
1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67,
commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79;
80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e
2;
b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire
trecentomila a lire un milione per la violazione degli
articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7,
commi 1, lettera o), e 3; 9, comma 2; 12, comma 1,
lettere a) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e)
ed f); 49, comma 1; 56, comma l; 57; 66, commi 1 e
4; 85, commi 1 e 4.>> (Articolo interamente sostituito
dall'art.23, comma 1 del D.LEG.242/96).
Art.91. <<CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI PROGETTISTI,
DAI FABBRICANTI E DAGLI INSTALLATORI>> (rubrica
sostituita dall'art.24, comma 1 del D.LEG.242/96).
1. La violazione dell'art.6, comma 2, è punita
con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire
quindici milioni a lire sessanta milioni.
2. La violazione dell'art.6, commi 1 e 3, è punita
con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire
seicentomila a lire due milioni.
Art.92. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAL MEDICO COMPETENTE
1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
lire un milione a lire sei milioni per la violazione
degli artt. 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69,
comma 4; <<86, comma 2-bis>> (parole sostituite
dall'art.24, comma 2 del D.LEG.242/96);
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione
degli artt. 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i),
nonché del comma 3; 69, <<69, comma 6>>
(queste parole sono soppresse dall'art.24, comma 3
del D.LEG.242/96).
Art.93. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI LAVORATORI
1. I lavoratori sono puniti:
a) <<con l'arresto fino a un mese o>> (parole
aggiunte dall'art.27, comma 13 D.LEG.758/94) con l'ammenda
da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila
per la violazione degli artt. 5, comma 2; <<12,
comma 3, primo periodo;>> (parole aggiunte dall'art.24,
comma 4 del D.LEG.242/96); 39; 44; 84, comma 3;
b) <<con l'arresto fino a quindici giorni o>>
(parole aggiunte dall'art.27, comma 13 D.LEG.758/94)
con l'ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila
per la violazione degli artt. 67, comma 2; 84, comma
1.
Art.94. VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt.
65, comma 2, e 80, comma 2, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila
a lire trecentomila.
Titolo X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.95. NORMA TRANSITORIA
1. In sede di prima applicazione del presente decreto
e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore
di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti
di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato
dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma
2 dell'art.10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti
previsti dal predetto art.10, comma 2, lettere a),
b) e c).
Art.96. DECORRENZA DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART.4
1. E' fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art.4
nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
<<Art.96-bis ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI.
1. Il datore di lavoro che intraprende un'attività
lavorativa di cui all'art.1 è tenuto a elaborare
il documento di cui all'art.4, comma 2, del presente
decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività.>>
(articolo aggiunto dall'art.25, D.LEG.242/96).
Art.97. OBBLIGHI D'INFORMAZIONE
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
trasmette alla commissione:
a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate
nel settore della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro;
b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica
delle disposizioni dei Titoli I, II, III e IV;
c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione
pratica delle disposizioni dei Titoli V e VI.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche
alle commissioni parlamentari.
Art.98. NORMA FINALE
1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente
modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti
in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene
del lavoro.
Allegato I
CASI IN CUI E' CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (ART.10)
1. Aziende artigiane e industriali <<(1)>>
(espressione aggiunta dall'art.26 comma 1 del D.LEG.242/96)
fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti
<<(2)>> (espressione modificata dall'art.26
comma 1 del D.LEG.242/96)
3. Aziende della pesca fino a 20 addetti
4. Altre aziende fino a 200 addetti (i rinvii alla precedente
nota 2 sono stati soppressi dall'art.26 comma 1 del
D.LEG.242/96).
<<(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art.1
del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n.175, e successive modifiche, soggette all'obbligo
di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli
4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche,
gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive
ed altre attività minerarie, le aziende per
la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura
sia pubbliche sia private.
(2) Addetti assunti a tempo indeterminato.>> (note
sostituite dall'art.26, comma 1 del D.LEG.242/96).
Allegato II
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I LUOGHI DI LAVORO
1. Rilevazione e lotta antincendio.
A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici,
delle attrezzature presenti, delle caratteristiche
fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché
del numero massimo di persone che possono essere presenti,
i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi
adeguati per combattere l'incendio, e se del caso,
di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.
I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono
essere facilmente accessibili e utilizzabili.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme
alla normativa vigente.
Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati
ed essere durevole.
2. Locali adibiti al pronto soccorso.
Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività
in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano,
occorre prevedere uno o più locali adibiti al
pronto soccorso.
I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati
di apparecchi e di materiale di pronto soccorso indispensabili
ed essere facilmente accessibili con barelle.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme
alla normativa vigente.
Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere
disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni
di lavoro lo richiedano.
Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata
e deve essere facilmente accessibile.
Allegato III
SCHEMA INDICATIVO PER L'INVENTARIO DEI RISCHI AI FINI DELL'IMPIEGO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Si omette.
Allegato IV
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Dispositivi di protezione della testa.
- Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere,
cantieri di lavori pubblici, industrie varie);
- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto
(berretti, cuffie, retine con o senza visiera);
- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli
di tela cerata, ecc., in tessuto, in tessuto rivestito,
ecc.).
Dispositivi di protezione dell'udito.
- Palline e tappi per le orecchie;
- Caschi (comprendenti l'apparato auricolare);
- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per
l'industria;
- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza;
- Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature
di intercomunicazione.
Dispositivi di protezione degli occhi e del viso.
- Occhiali a stanghette;
- Occhiali a maschera;
- Occhiali di protezione contro i raggi x, i raggi laser,
le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili;
- Schermi facciali;
- Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere
a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi).
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri
radioattive;
- Apparecchi isolanti a presa d'aria;
- Apparecchi respiratori con maschera per saldatura
amovibile;
- Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori;
- Scafandri per sommozzatori.
Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia.
- Guanti:
contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli,
vibrazioni, ecc.);
contro le aggressioni chimiche;
per elettricisti e antitermici;
- Guanti a sacco;
- Ditali;
- Manicotti;
- Fasce di protezione dei polsi;
- Guanti a mezze dita;
- Manopole.
Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe.
- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza;
- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido.
<<Scarpe con protezione supplementare della punta
del piede;
Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro
il calore;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro
il freddo;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro
le vibrazioni;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;
Stivali di protezione contro le catene delle trance
meccaniche;
Zoccoli;
Ginocchiere;
Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede;
Ghette;
Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);
Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.
Dispositivi di protezione della pelle
Creme protettive/pomate.
Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome
Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro
le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi
di metallo fuso, ecc.);
Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro
le aggressioni chimiche;
Giubbotti termici;
Giubbotti di salvataggio;
Grembiuli di protezione contro i raggi x;
Cintura di sicurezza del tronco.
Dispositivi dell'intero corpo
Attrezzature di protezione contro le cadute;
Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete
comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
Attrezzature con freno "ad assorbimento di energia
cinetica" (attrezzature complete comprendenti
tutti gli accessori necessari al funzionamento);
Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).
Indumenti di protezione
Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza"
(due pezzi e tute);
Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche
(perforazioni, tagli, ecc.);
Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;
Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo
fuso e di raggi infrarossi;
Indumenti di protezione contro il calore;
Indumenti di protezione contro il freddo;
Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;
Indumenti antipolvere;
Indumenti antigas;
Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza
di segnalazione, catarifrangenti;
Coperture di protezione>>. (Integrazioni aggiunte
dall'art.27, comma 1 del D.LEG.242/96)
Allegato V
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTIVITÀ E DEI SETTORI DI ATTIVITÀ PER I QUALI PUO' RENDERSI NECESSARIO METTERE A DISPOSIZIONE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
1. PROTEZIONE DEL CAPO (PROTEZIONE DEL CRANIO).
<<elmetti di protezione>> (Parole sostituite
dall'art.28, comma 1 lettera a) del D.LEG.242/96).
- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in
prossimità di impalcature e di posti di lavoro
sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori
di installazione e di posa di ponteggi e operazioni
di demolizione;
- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture
d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni
idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi,
grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali
elettriche;
- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera;
- Lavori in terra e in roccia;
- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto
e lavori di spostamento di ammassi di sterile;
- Uso di estrattori di bulloni;
- Brillatura mine;
- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di
sollevamento, gru e nastri trasportatori;
- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione
diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti
metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e
a stampo, nonché in fonderie;
- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi,
silos, tramogge e condotte;
- Costruzioni navali;
- Smistamento ferroviario;
- Macelli.
2. PROTEZIONE DEL PIEDE.
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali;
- Lavori su impalcature;
- Demolizioni di rustici;
- Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati
con montaggio e smontaggio di armature;
- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito;
- Lavori su tetti.
Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile.
- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture
di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi,
costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie,
laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru,
caldaie e impianti elettrici;
- Costruzioni di forni, installazione di impianti di
riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio
di costruzioni metalliche;
- Lavori di trasformazione e di manutenzione;
- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta,
acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici,
impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti
di pressatura a caldo e di trafilatura;
- Lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto
e rimozione di discarica;
- Lavorazione e finitura di pietre;
- Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché
lavorazione e finitura;
- Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica;
- Lavori di rivestimenti in prossimità del forno
nell'industria della ceramica;
- Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria
dei materiali da costruzione;
- Movimentazione e stoccaggio;
- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori
metallici di conserve;
- Costruzioni navali;
- Smistamento ferroviario.
Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e
con intersuola imperforabile:
- Lavori sui tetti.
Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante.
- Attività su e con masse molto fredde o ardenti.
Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido.
- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti
fuse.
3. PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VOLTO.
Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione.
- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura;
- Lavori di mortasatura e di scalpellatura;
- Lavorazione e finitura di pietre;
- Uso di estrattori di bulloni;
- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione
di materiale che producono trucioli corti;
- Fucinatura a stampo;
- Rimozione e frantumazione di schegge;
- Operazioni di sabbiatura;
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti
e detergenti corrosivi;
- Impiego di pompe a getto liquido;
- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori
in prossimità delle stesse;
- Lavori che comportano esposizione al calore radiante;
- Impiego di laser.
4. PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.
Autorespiratori.
- Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni
industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio
di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno.
- Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno;
Lavori in prossimità dei convertitori e delle
condutture di gas di altoforno;
- Lavori in prossimità della colata in siviera
qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumo
di metalli pesanti;
- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora
sia prevedibile la formazione di polveri;
- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione;
- Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei
nell'ambito della rete fognaria;
- Attività in impianti frigoriferi che presentino
un rischio di fuoriuscita del refrigerante.
5. PROTEZIONE DELL'UDITO.
Otoprotettori.
- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli;
- Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici;
- Attività del personale a terra negli aeroporti;
- Battitura di pali e costipazione del terreno;
- Lavori nel legname e nei tessili.
6. PROTEZIONE DEL TRONCO, DELLE BRACCIA E DELLE MANI.
Indumenti protettivi.
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti
e detergenti corrosivi;
- Lavori che comportano la manipolazione di masse calde
o la loro vicinanza o comunque un'esposizione al calore;
- Lavorazione di vetri piani;
- Lavori di sabbiatura;
- Lavori in impianti frigoriferi.
Indumenti protettivi difficilmente infiammabili.
- Lavori di saldatura in ambienti ristretti.
Grembiuli imperforabili.
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli;
- Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso
in cui questi siano mossi in direzione del corpo.
Grembiuli di cuoio.
- Saldatura;
- Fucinatura;
- Fonditura.
Bracciali.
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.
Guanti.
- Saldatura;
- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi
i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga
impigliato nelle macchine;
- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini.
Guanti a maglia metallica.
- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli;
- Attività protratta di taglio con coltello nei
reparti di produzione e macellazione;
- Sostituzione di coltelli nelle taglierine.
7. INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE.
- Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo.
8. <<INDUMENTI FOSFORESCENTI>> (Parole sostituite dall'art.28, comma 1 lettera b) del D.LEG.242/96)..
- Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori.
9. ATTREZZATURA DI PROTEZIONE ANTICADUTA (IMBRACATURE DI SICUREZZA).
- Lavori su impalcature;
- Montaggio di elementi prefabbricati;
- Lavori su piloni.
10. ATTACCO DI SICUREZZA CON CORDA.
- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru;
- Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate
di transelevatori;
- Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione;
- Lavori in pozzi e in fogne.
11. PROTEZIONE DELL'EPIDERMIDE.
- Manipolazione di emulsioni;
- Concia di pellami.
Allegato VI
ELEMENTI DI RIFERIMENTO
1. Caratteristiche del carico.
La movimentazione manuale di un carico può costituire
un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti:
- il carico è troppo pesante (kg 30);
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto
rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve
essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal
tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della
consistenza, comportare lesioni per il lavoratore,
in particolare in caso di urto.
2. Sforzo fisico richiesto.
Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra
l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento
di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto con il corpo in posizione instabile.
3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro.
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare
le possibilità di rischio tra l'altro dorso-lombare
nei seguenti casi:
- lo spazio libero, in particolare verticale, è
insufficiente per lo svolgimento dell'attività
richiesta;
- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi
di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate
dal lavoratore;
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al
lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza
di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli
che implicano la manipolazione del carico a livelli
diversi;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la circolazione
dell'aria sono inadeguate.
4. Esigenze connesse all'attività.
L'attività può comportare un rischio tra
l'altro dorso-lombare se comporta una o più
delle seguenti esigenze:
- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna
vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento
o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può
essere modulato dal lavoratore.
FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO
Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti
casi:
- inidoneità fisica a svolgere il compito in
questione;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati
portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della
formazione.
Allegato VII
PRESCRIZIONI MINIME
Osservazione preliminare.
Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano
al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VI e
qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro e
non contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinseche
della mansione.
1. ATTREZZATURE.
a) Osservazione generale.
L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve
essere fonte di rischio per i lavoratori.
b) Schermo.
I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione
e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi
deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le
linee.
L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente
da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità.
La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo
dello schermo devono essere facilmente regolabili da
parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente
adattabili alle condizioni ambientali.
Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente
e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore.
E' possibile utilizzare un sostegno separato per lo
schermo o un piano regolabile.
Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano
causare molestia all'utilizzatore.
c) Tastiera.
La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo
schermo per consentire al lavoratore di assumere una
posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento
delle braccia o delle mani.
Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente
onde consentire un appoggio per le mani e le braccia
dell'utilizzatore.
La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare
i riflessi.
La disposizione della tastiera e le caratteristiche
dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera
stessa.
I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto
ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.
d) Piano di lavoro.
Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente,
essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione
flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti
e del materiale accessorio.
Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile
e deve essere collocato in modo tale da ridurre al
massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli
occhi.
E' necessario uno spazio sufficiente che permetta ai
lavoratori una posizione comoda.
e) Sedile di lavoro.
Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore
una certa libertà di movimento ed una posizione
comoda.
I sedili debbono avere altezza regolabile.
Il loro schienale deve essere regolabile in altezza
e in inclinazione.
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro
che lo desiderino.
<<2. AMBIENTE
a) Spazio
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito
in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere
cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.
b) Illuminazione
L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica
(lampade di lavoro) devono garantire un'illuminazione
sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo
e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del
lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.
Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o
su altre attrezzature devono essere evitati strutturando
l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione
dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle
loro caratteristiche tecniche.
c) Riflessi e abbagliamenti
I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che
le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture,
le pareti trasparenti o traslucide, nonché le
attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano
riflessi sullo schermo.
Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo
di copertura regolabile per attenuare la luce diurna
che illumina il posto di lavoro.
d) Rumore
Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai
posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione
al momento della sistemazione del posto di lavoro,
in particolare al fine di non perturbare l'attenzione
e la comunicazione verbale.
e) Calore
Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro
non devono produrre un eccesso di calore che possa
essere fonte di disturbo per i lavoratori.
f) Radiazioni
Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile
dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte
a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori.
g) Umidità
Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un'umidità
soddisfacente.
3. INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO
All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto
del software, o allorché questo viene modificato,
come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione
di unità videoterminali, il datore di lavoro
terrà conto dei seguenti fattori:
a) il software deve essere adeguato alla mansione da
svolgere;
b) il software deve essere di facile uso e, se del caso,
adattabile a livello di conoscenza e di esperienza
dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo
o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa
dei lavoratori;
c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni
sul loro svolgimento;
d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato
e ad un ritmo adeguato agli operatori;
e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati
in particolare all'elaborazione dell'informazione da
parte dell'uomo.>> (paragrafi aggiunti dall'art.29,
comma 1 del D.LEG.242/96).
Allegato VIII
ELENCO DI SISTEMI, PREPARATI E PROCEDIMENTI
1. Produzione di auramina col metodo Michler.
2. Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici
aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella
pece, nel fumo o nelle polveri di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie
prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature
elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di
alcool isopropilico.
Allegato IX
ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI
1. Attività in industrie alimentari.
2. Attività nell'agricoltura.
3. Attività nelle quali vi è contatto
con animali e/o con prodotti di origine animale.
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le
unità di isolamento e post mortem.
5. Attività nei laboratori clinici, veterinari
e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
6. Attività in impianti di smaltimento rifiuti
e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
7. Attività negli impianti per la depurazione
delle acque di scarico.
Allegato X
SEGNALE DI RISCHIO BIOLOGICO
Si omette.
Allegato XI
ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI
Si omette.
Allegato XII
SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO
Si omette.
Allegato XIII
SPECIFICHE PER PROCESSI INDUSTRIALI
Si omette.
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