(G.U. 12-12-1994, n.289)
PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO - MODALITA' E CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI, PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE URBANE INTERESSATE E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Art.1
1. Ai fini della realizzazione dei programmi di recupero
urbano di cui all'art.11, quinto comma, del decreto
legge 5-10-1993, n.398, convertito, con modificazioni,
nella legge 4-12-1993, n.493, sono approvate le seguenti
modifiche al decreto ministeriale 11-2-1994 (mai pubblicato
sulla G. Ufficiale), n.A/2123, contenente modalità
e criteri generali per la concessione dei contributi,
per la determinazione delle tipologie di intervento
e per l'individuazione delle zone urbane interessate,
avendo particolare riguardo alla tutela dei lavoratori
dipendenti e delle categorie sociali più deboli.
Art.2
1. I programmi di recupero sono caratterizzati da:
a) unitarietà della proposta, determinata dall'integrazione
organica delle diverse zone urbane di intervento e
dalla correlazione tra le diverse tipologie di intervento;
b) concorso di risorse pubbliche e private;
c) soggetti proponenti pubblici e privati, anche associati
tra loro.
Art.3
1. I programmi di recupero urbano sono realizzati al
servizio prevalente:
a) del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata ed agevolata, localizzato nei piani di
cui alla legge 18-4-1962, n.167;
b) del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
degli IACP e dei comuni, non ricompresi nei piani suddetti;
c) del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
di altri enti locali o dello Stato.
Art.4
1. Per contenere l'investimento pubblico mediante l'apporto
di risorse aggiuntive private, i programmi di recupero
urbano possono riguardare una o più tipologie
d'intervento tra quelle di seguito elencate:
a) interventi di recupero degli uffici pubblici, anche
con la realizzazione di volumetrie aggiuntive, all'interno
degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica
di cui all'art.3. b) interventi di edilizia residenziale
e non residenziale, di completamento e di integrazione
degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica
di cui all'art.3, localizzati all'interno degli stessi,
che possono prevedere i seguenti interventi quali il
recupero di edilizia residenziale pubblica, la realizzazione,
la manutenzione e l'ammodernamento delle urbanizzazioni
primarie e secondarie e l'inserimento di elementi di
arredo urbano;
c) interventi di edilizia residenziale e non residenziale,
di integrazione degli insediamenti di edilizia residenziale
pubblica di cui all'art.3, in aree contigue o prossime
agli stessi nei limiti di cui all'art.5, terzo comma,
che possono prevedere i seguenti interventi quali la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria, a prevalente servizio dell'insediamento
pubblico, il recupero di edilizia residenziale pubblica,
l'inserimento di elementi di arredo urbano;
d) interventi di edilizia residenziale e non residenziale
in aree anche esterne agli insediamenti di edilizia
residenziale pubblica di cui all'art.3, da utilizzare,
ai fini del recupero dell'edilizia residenziale pubblica,
ad alloggi-parcheggio, la cui disponibilità
torna all'operatore al termine del contratto di locazione.
2. Nella selezione delle proposte sono ritenuti prioritari
i programmi che prevedono una quota di alloggi in locazione
da destinare a lavoratori dipendenti e che tengono
in particolare riguardo le categorie sociali deboli
ai sensi dell'art.11, quinto comma, del decreto legge
5-10-1993, n.398, convertito, con modificazioni, nella
legge 4-12-1993, n.493.
Art.5
1. I programmi di recupero urbano individuano zone urbane
ricomprendenti sia gli insediamenti di cui all'art.3
sia eventuali altre aree di intervento così
come individuate ai successivi commi.
2. Nel caso di interventi privati di integrazione degli
insediamenti residenziali pubblici di cui all'art.4,
lettera c), le aree possono essere reperite tra quelle
contigue agli insediamenti di edilizia residenziale
pubblica.
3. Qualora per la realizzazione del programma di recupero
urbano siano previsti interventi esterni agli insediamenti
di cui all'art.3 e alle aree ad essi contigue, di cui
al secondo comma, gli interventi pubblici e gli interventi
privati di integrazione, di cui all'art.4, lettera
c), possono essere localizzati anche in aree prossime
agli insediamenti pubblici medesimi ed alle aree ad
essi contigue. In tal caso il comune, che promuove
la formazione dei programmi di recupero urbano, determina
preventivamente tale scelta sulla base della direttiva
del CER di cui all'art.6, terzo comma.
4. Per gli interventi che prevedono la realizzazione
di alloggi-parcheggio le aree di intervento possono
essere esterne agli insediamenti di edilizia residenziale
pubblica, con i limiti stabiliti nella direttiva del
CER di cui all'art.6, terzo comma.
5. Le regioni ed i comuni definiscono le destinazioni
d'uso delle aree interne, contigue, prossime o esterne
all'insediamento di edilizia residenziale pubblica,
anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti.
6. Qualora le opere private vengano realizzate su aree
interne, contigue, prossime o esterne agli insediamenti
di edilizia residenziale pubblica in variante agli
strumenti urbanistici vigenti, le regioni o i comuni,
sulla base della direttiva del CER di cui all'art.6,
terzo comma, mettono a punto specifici costi parametrici
e specifici indicatori per la misurazione e la comparazione
della convenienza economica che il soggetto pubblico
ed il soggetto privato conseguono con la realizzazione
del programma di recupero urbano.
Art.6
1. Nell'ambito della programmazione regionale, i programmi
di recupero urbano sono promossi dai comuni che, con
proprie procedure, individuano le proposte più
convenienti ed aderenti agli obiettivi ed alle finalità
di cui all'art.11 del decreto legge 5-10-1993, n.398,
convertito, con modificazioni, nella legge 4-12-1993,
n.493. Sono ammesse le proposte presentate dai seguenti
soggetti:
a) I.A.C.P. e altre amministrazioni pubbliche, statali
o locali, proprietarie degli immobili oggetto di intervento,
qualora le proposte siano accompagnate da atto d'obbligo
del soggetto privato che si impegna a partecipare al
programma con proprie risorse;
b) comuni, qualora le proposte ad essi presentate da
parte di altri soggetti debbano essere integrate con
interventi pubblici ovvero autonomamente in assenza
di proposte, ovvero in assenza di proposte ammissibili,
ovvero in assenza di proposte valutate soddisfacenti;
c) imprese di costruzione, cooperative di produzione
e lavoro, cooperative di abitazione;
d) soggetti pubblici o privati, in forma consortile,
in forma associata ovvero mediante convenzionamento,
conferendo mandato di rappresentanza a uno dei soggetti
convenzionati stessi.
2. Le proposte di programma di recupero urbano possono
essere corredate da atti d'obbligo, con cui ulteriori
soggetti assumono o impongono obbligazioni nei confronti
dei soggetti proponenti.
3. Con propria direttiva, il CER definisce, ferme restando
eventuali determinazioni regionali, i criteri e le
procedure di formazione dei programmi di recupero urbano,
nel rispetto dei principi generali della legislazione
delle regioni a statuto speciale, nonché le
condizioni di ammissibilità dei soggetti proponenti
e gli elaborati che devono essere redatti a documentazione
della proposta. Le proposte sono comunque corredate
da:
a) relazione illustrativa dell'intero programma, con
descrizione delle tipologie di intervento in relazione
alla convenienza finanziaria ed ai benefici finali;
b) relazione descrittiva sullo stato degli immobili
(fabbricati, aree) e sugli eventuali vincoli gravanti
sulla zona d'intervento;
c) relazione tecnica contenente l'elencazione delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti
e di quelle di progetto, con particolare attenzione
ai problemi di accessibilità degli impianti
e dei servizi a rete; descrizione degli interventi
di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici
ed edilizi esistenti; descrizione degli elementi di
arredo urbano previsti dal programma;
d) elaborati grafici contenenti le destinazioni d'uso
della zona urbana interessata dagli interventi; stralcio
delle norme tecniche di attuazione dello strumento
urbanistico vigente, evidenziando le eventuali difformità
dallo stesso; elenchi catastali delle aree e degli
immobili oggetto del programma; planivolumetrico e
progetto di massima in scala adeguata;
e) qualora la proposta preveda la realizzazione di alloggi-
parcheggio, stima analitica dei nuclei familiari interessati
dal programma di recupero urbano, nonché indicazione
delle modalità di alloggiamento temporaneo degli
stessi e della loro definitiva sistemazione.
4. I comuni, sulla base della direttiva del CER di cui
al terzo comma, determinano i requisiti e i criteri
oggettivi con cui pervenire, in sede di valutazione,
all'ammissibilità e alla definizione del grado
di priorità delle proposte presentate, ovvero
individuano, attraverso un programma preliminare di
intervento, gli insediamenti di edilizia residenziale
pubblica oggetto di proposte di programma di recupero
urbano.
5. Le regioni ripartiscono i finanziamenti loro assegnati
anche mediante la conclusione di accordi di programma
ai sensi dell'art.11, quarto comma, del decreto legge
5-10-1993, n.398, convertito, con modificazioni, nella
legge 4-12-1993, n.493. Qualora gli interventi previsti
dall'accordo di programma non pervengano all'inizio
dei lavori entro dieci mesi dall'approvazione dell'accordo
medesimo, il presidente della giunta regionale può
revocare i fondi assegnati e destinarli al finanziamento
di altre proposte.
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